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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/3186 |
17.12.2024 |
DECISIONE (PESC) 2024/3186 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2024
che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC (1), che istituisce l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA). Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2441 (2) che ha modificato l’azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato il mandato di EUNAVFOR ATALANTA fino al 31 dicembre 2024. Il 4 aprile 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1059 del Consiglio (3), che ha aggiornato l’azione comune 2008/851/PESC. |
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(2) |
Il 1o dicembre 2023 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2713 (2023), che ha istituito un embargo sulle armi nei confronti di Al-Shabaab e ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 le disposizioni di cui ai punti 15 e 17 della risoluzione UNSC 2182 (2014), estese dal punto 5 della risoluzione UNSC 2607 (2021) ai componenti di IED. L’UNSC ha inoltre adottato la risoluzione 2714 (2023), che ha revocato l’embargo sulle armi nei confronti della Somalia istituito can la risoluzione UNSC 733 (1992). |
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(3) |
Nel contesto della revisione strategica complessiva per il Corno d’Africa e la Somalia, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che EUNAVFOR ATALANTA debba essere prorogata fino al 28 febbraio 2027 e che nel 2025 debba essere effettuata una valutazione strategica dell’operazione sincronizzata con la revisione strategica dell’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES), istituita mediante la decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio (4). Il CPS ha inoltre convenuto che il centro di sicurezza marittima del Corno d’Africa (MSCHOA) debba d’ora in poi essere denominato «centro di sicurezza marittima dell’Oceano Indiano (MSC IO)». |
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(4) |
Inoltre, le funzioni della Cellula di coordinamento dell’UE istituita dall’azione comune 2008/749 PESC del Consiglio (5) sono state assunte dal comando operativo di EUNAVFOR ATALANTA e tale presente azione comune dovrebbe pertanto essere abrogata. L’operazione «Libertà duratura» non è più un interlocutore attivo di EUNAVFOR ATALANTA. |
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(5) |
L’azione comune 2008/851/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’azione comune 2008/851/PESC è così modificata:
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1) |
l’articolo 1, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. EUNAVFOR ATALANTA monitora altresì, come compito secondario non esecutivo, il traffico di stupefacenti, il traffico di armi, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e il commercio illecito di carbone di legna al largo delle coste della Somalia, conformemente alla risoluzione UNSC 2713 (2023) e in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988.» |
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2) |
l’articolo 2 è modificato come segue:
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3) |
nel titolo dell’articolo 2 ter, la rubrica è sostituito dal seguente: «Contributo all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti di Al-Shabaab e alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia nella zona delle operazioni» ; |
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4) |
all’articolo 8, i paragrafi 1 bis e 1 ter sono sostituiti dai seguenti: «1 bis. EUNAVFOR ATALANTA mantiene stretti contatti con il settore del trasporto marittimo, in particolare attraverso il centro di sicurezza marittima – Oceano Indiano (MSC IO). 1 ter. EUNAVFOR ATALANTA opera in stretto coordinamento con l’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES), istituita dalla decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio (*1). In particolare, EUNAVFOR ATALANTA agevola il più possibile il supporto logistico a EUNAVFOR ASPIDES e lo stretto collegamento tra EUNAVFOR ASPIDES e il settore del trasporto marittimo, in particolare attraverso il centro di sicurezza marittima – Oceano Indiano (MSC IO). (*1) Decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio, dell’8 febbraio 2024, relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) (GU L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj)»;" |
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5) |
all’articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente: «9. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo dal 1o gennaio 2025 al 28 febbraio 2027 è pari a 13 800 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari a 0 % per gli impegni e a 0 % per i pagamenti.» |
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6) |
l’articolo 16 è così modificato:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2024
Per il Consiglio
La presidente
K. KALLAS
(1) Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33).
(2) Decisione (PESC) 2022/2441 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 319 del 13.12.2022, pag. 80).
(3) Decisione (PESC) 2024/1059 del Consiglio, del 4 aprile 2024, che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA) (GU L, 2024/1059, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1059/oj).
(4) Decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio, dell’8 febbraio 2024, relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) (GU L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj).
(5) Azione comune 2008/749/PESC del Consiglio, del 19 settembre 2008, relativa all’azione di coordinamento militare dell’Unione europea a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO) (GU L 252 del 20.9.2008, pag. 39).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3186/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)