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dell'Unione europea

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Serie L


2024/3157

19.12.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3157 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2024

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 relativa all’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 945-6 425 MHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN)

[notificata con il numero C(2024) 8803]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione (2) armonizza la banda 5 945-6 425 MHz per i sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza. La tabella 2 di cui all’allegato di tale decisione fissa, per i dispositivi WAS/RLAN a bassissima potenza (VLP), il limite relativo alla densità massima della potenza isotropica equivalente irradiata (e.i.r.p.) media per le emissioni fuori banda al di sotto di 5 935 MHz a -45 dBm/MHz fino al 31 dicembre 2024. La nota 3 di tale tabella stabilisce inoltre che l’adeguatezza di tale limite dovrebbe essere riesaminata entro il 31 dicembre 2024 e che, in assenza di prove documentate, a decorrere dal 1o gennaio 2025 si applicherebbe il valore di -37 dBm/MHz.

(2)

Il 21 aprile 2021, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») un mandato per riesaminare entro luglio 2024 il limite relativo alle emissioni fuori banda al di sotto di 5 935 MHz applicabile ai dispositivi WAS/RLAN VLP che utilizzano la banda 5 945-6 425 MHz, in particolare sulla base dello studio di possibili tecniche di attenuazione per la protezione dei sistemi di trasporto ferroviario urbano intelligenti (ITS), al fine di allentare il limite a -37 dBm/MHz. Alla base di tale richiesta vi era la necessità di garantire la sicurezza dei trasporti e la coesistenza di tali dispositivi con gli ITS, compresi i sistemi di controllo dei treni basati sulle comunicazioni (CBTC), che utilizzano lo spettro in parti della banda di frequenze 5 905-5 935 MHz.

(3)

Poiché la CEPT non è stata in grado di conseguire i risultati del mandato entro luglio 2024, è essenziale garantire la certezza del diritto per la sicurezza dei trasporti per quanto riguarda il limite adeguato relativo alla densità massima della e.i.r.p. media per le emissioni fuori banda da applicare al di sotto di 5 935 MHz per i dispositivi WAS/RLAN VLP. Finché la CEPT non avrà ultimato un riesame adeguato conformemente al mandato è pertanto opportuno garantire che il valore attuale di -45 dBm/MHz continui ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2024. È inoltre opportuno concedere alla CEPT un periodo di tempo sufficiente per completare il riesame previsto e prorogare pertanto il termine per tale riesame fino al 31 dicembre 2025.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 è così modificata:

(1)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

La presente decisione è riesaminata entro il 31 dicembre 2025 tenendo conto di studi e misurazioni supplementari per quanto riguarda il limite relativo alla densità massima della e.i.r.p. media per le emissioni fuori banda al di sotto di 5 935 MHz dei sistemi WAS/RLAN VLP.»;

(2)

l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2024

Per la Commissione

Henna VIRKKUNEN

Vicepresidente esecutiva


(1)   GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione del 17 giugno 2021 relativa all'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 945-6 425 MHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) [notificata con il numero C(2021) 4240] (GU L 232 del 30.6.2021, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Condizioni tecniche armonizzate per sistemi WAS/RLAN nella banda di frequenze 5 945- 6 425 MHz

Tabella 1

Dispositivi WAS/RLAN a bassa potenza per interni (LPI)

Parametro

Condizioni tecniche

Funzionamento ammissibile

Limitato all’utilizzo in ambienti interni, compreso nei treni dotati di finestrini con rivestimento metallico (nota 1) e aeromobili.

Non è consentito l’utilizzo in ambienti esterni, compreso nei veicoli su strada.

Categoria di dispositivo

Un punto di accesso LPI o un ponte che è alimentato da una connessione cablata, è dotato di un’antenna integrata e non è alimentato a batteria.

Un dispositivo LPI client che è collegato a un punto di accesso LPI o a un altro dispositivo LPI client e che può essere, o può non essere, alimentato a batteria.

Banda di frequenze

5 945 -6 425  MHz

Potenza isotropica equivalente irradiata (“e.i.r.p.”) media massima per le emissioni in banda (nota 2)

23 dBm

Densità massima della e.i.r.p. media per le emissioni in banda (nota 2)

10 dBm/MHz

Densità massima della e.i.r.p. media per le emissioni fuori banda al di sotto di 5 935  MHz (nota 2)

-22 dBm/MHz

Nota 1:

oppure strutture simili costituite da materiali con caratteristiche di attenuazione comparabili.

Nota 2:

l’e.i.r.p. media si riferisce al valore dell’e.i.r.p. durante il burst di trasmissione che corrisponde alla potenza massima, se viene applicato il controllo della potenza.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.

Tabella 2

Dispositivi WAS/RLAN a bassissima potenza (VLP)

Parametro

Condizioni tecniche

Funzionamento ammissibile

In ambienti interni ed esterni.

Non è consentito l’uso su sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS).

Categoria di dispositivo

Il dispositivo VLP è un dispositivo portatile.

Banda di frequenze

5 945 -6 425  MHz

E.i.r.p. media massima per le emissioni in banda (nota 1)

14 dBm

Densità massima della e.i.r.p. media per le emissioni in banda (nota 1)

1 dBm/MHz

Densità massima della e.i.r.p. media per utilizzo nella banda stretta per le emissioni in banda (nota 1) (nota 2)

10 dBm/MHz

Densità massima della e.i.r.p. media per le emissioni fuori banda al di sotto di 5 935  MHz (nota 1)

-45 dBm/MHz (nota 3)

Nota 1:

l’e.i.r.p. media si riferisce al valore dell’e.i.r.p. durante il burst di trasmissione che corrisponde alla potenza massima, se viene applicato il controllo della potenza.

Nota 2:

i dispositivi a banda stretta (NB) sono dispositivi che funzionano in larghezze di banda del canale al di sotto di 20 MHz. I dispositivi NB: richiedono inoltre un meccanismo di salto di frequenza basato su almeno 15 canali di salto per funzionare a un valore di densità spettrale di potenza (PSD) in banda superiore a 1 dBm/MHz.

Nota 3:

la decisione in merito alla sostituzione del limite di -45 dBm/MHz con il limite di -37 dBm/MHz deve essere presa entro il 31 dicembre 2025 sulla base della risposta della CEPT al mandato della Commissione del 21 aprile 2021.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.

»

(1)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3157/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)