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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/3150 |
19.12.2024 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3150 DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2024
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio (2) ha autorizzato l’Italia fino al 31 dicembre 2021 a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») al fine di introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della suddetta direttiva. |
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(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio (3) ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicare tale misura speciale fino al 31 dicembre 2024 e ha esteso l’ambito di applicazione della misura speciale per includere i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. |
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(3) |
Con lettera protocollata dalla Commissione l’11 aprile 2024 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione, conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, a continuare ad applicare la misura speciale («richiesta»). |
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(4) |
In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la richiesta agli altri Stati membri con lettera datata 12 settembre 2024. Con lettera del 13 settembre 2024 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. |
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(5) |
L’Italia sostiene che il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria attuato, nel quale confluiscono tutte le fatture emesse nel sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, abbia pienamente conseguito i suoi obiettivi, ossia lottare contro la frode e l’evasione fiscali, semplificare il rispetto dell’obbligo tributario e rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese. |
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(6) |
È pertanto opportuno autorizzare l’Italia a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2027. Qualora ritenesse necessaria la proroga della misura speciale oltre il 2027, l’Italia dovrebbe presentare alla Commissione una richiesta di proroga. Tale richiesta dovrebbe essere accompagnata da una relazione sull’applicazione della misura speciale, inclusa una valutazione della misura speciale con riguardo alla sua efficacia ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA nonché della semplificazione della riscossione dell’imposta. Inoltre tale relazione dovrebbe valutare l’impatto della misura sui soggetti passivi, in particolare quelli che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. |
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(7) |
Tuttavia, la misura speciale dovrebbe cessare di applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di un sistema generale relativo alla fatturazione elettronica adottato dal Consiglio a norma dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o a norma di qualsiasi altra disposizione pertinente di tale trattato, qualora tale sistema generale diventi applicabile prima del 31 dicembre 2027. |
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(8) |
La misura speciale dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dei consumatori di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie. |
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(9) |
Stando alle informazioni fornite dall’Italia, la misura speciale avrà un’incidenza solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso dall’Italia nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. |
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(10) |
La decisione di esecuzione (UE) 2018/593 dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
La presente decisione cessa di avere effetti il 31 dicembre 2027.
Qualsiasi richiesta di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2027 ed è corredata di una relazione contenente una valutazione dell’efficacia delle misure nazionali di cui all’articolo 3 ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Inoltre tale relazione comprende una valutazione dell’incidenza delle misure in questione sui soggetti passivi, in particolare quelli che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE, e valuta nello specifico se dette misure aumentino i costi e oneri amministrativi che gravano su tali soggetti passivi.
Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o a norma di qualsiasi altra disposizione pertinente di tale trattato, adotti un sistema generale relativo alla fatturazione elettronica, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore di tale sistema generale.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
VARGA M.
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, del 16 aprile 2018, che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.2018, pag. 14).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 454 del 17.12.2021, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3150/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)