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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/3129 |
20.12.2024 |
INDIRIZZO (UE) 2024/3129 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 13 agosto 2024
relativo alla gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema
(BCE/2024/22)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 9.2, 12.1, 14.3, 17, 18.2, il primo comma dell’articolo 20 e l’articolo 22,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 18.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea prevede che i finanziamenti concessi dalla banca centrale siano basati su adeguate garanzie per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema. |
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(2) |
Le attività idonee a essere mobilizzate in garanzia nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema sono definite nell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1) e nell’indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea (2). |
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(3) |
L’Eurosistema ha istituito dei canali per permettere la mobilizzazione delle garanzie sia a livello domestico sia transfrontaliero utilizzando, tra l’altro, i sistemi di regolamento delle operazioni in titoli (securities settlement systems, SSS) e gli agenti triparty (TPA) e basandosi su accordi tra le banche centrali dell’Eurosistema per assicurare che tutte le attività negoziabili e non negoziabili idonee per l’utilizzo nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema siano rese accessibili a tutte le controparti. |
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(4) |
Al contempo, le procedure per la mobilizzazione e la gestione delle garanzie delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCN) attualmente differiscono tra loro e ciascuna BCN applica le proprie prassi e gestisce i propri sistemi. Di conseguenza, le controparti sono esposte a una varietà di procedure quando conferiscono garanzie all’Eurosistema. |
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(5) |
Per migliorare l’efficienza operativa e la trasparenza delle procedure dell’Eurosistema relative alla mobilizzazione e alla gestione delle garanzie, è opportuno che le BCN gestiscano le garanzie mobilizzate dalle controparti in modo armonizzato, ossia mediante procedure standardizzate e operativamente uniformi, indipendentemente dal luogo in cui è situata la garanzia o la controparte. |
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(6) |
A tal fine, l’Eurosistema ha stabilito norme e disposizioni armonizzate per gestire le garanzie e ha sviluppato il sistema di gestione delle garanzie dell’Eurosistema (Eurosystem Collateral Management System, ECMS) quale piattaforma unica dell’Eurosistema che consente alle BCN di gestire attività idonee e contante mobilizzati in garanzia dalle rispettive controparti. |
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(7) |
Tuttavia, poiché i requisiti giuridici per la mobilizzazione dei crediti e dei crediti aggiuntivi (additional credit claims, ACC) variano da una giurisdizione all’altra, è opportuno che le BCN siano in grado di gestire la mobilizzazione domestica di tali attività al di fuori dell’ECMS. Inoltre, a causa della loro natura, gli strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) dovrebbero essere mobilizzati al di fuori dell’ECMS. |
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(8) |
Oltre alle garanzie mobilizzate per garantire le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema, le BCN, a loro discrezione, possono accettare e gestire le garanzie mobilizzate dalle controparti per una delle altre finalità elencate nell’allegato V al presente indirizzo, e dovrebbero poter fare affidamento sui servizi dell’ECMS a tal proposito. |
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(9) |
Per allineare le procedure dell’Eurosistema agli standard di mercato concordati per la gestione delle garanzie e contribuire in tal modo all’efficienza della gestione delle garanzie in tutto il mercato finanziario, le disposizioni del presente indirizzo mirano a uniformarsi alle pertinenti regole definite nel corpus unico di norme su scala europea (Single Collateral Management Rulebook for Europe, SCoRE). |
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(10) |
Attualmente i canali attraverso i quali le controparti possono mobilizzare garanzie nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema comprendono il canale di mobilizzazione domestico, il canale di mobilizzazione dei collegamenti (link), il canale di mobilizzazione basato sul modello delle banche centrali corrispondenti (correspondent central banking model, CCBM) e, previa approvazione da parte dell’Eurosistema, il canale di mobilizzazione tramite accesso diretto (direct access). |
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(11) |
Il CCBM dovrebbe essere ampliato per permettere la mobilizzazione di attività negoziabili e di strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (debt instruments backed by eligible credit claims, DECC) a) in operazioni di autocollateralizzazione di TARGET2-Securities (T2S) e b) per le altre finalità elencate nell’allegato V al presente indirizzo. |
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(12) |
Ciascuna BCN dovrebbe essere in grado di aprire conti presso SSS idonei e/o di avvalersi dei servizi di agenti triparty (TPA) in giurisdizioni diverse da quella di appartenenza della BCN senza richiedere l’approvazione dell’Eurosistema, anche nei casi nei quali la giurisdizione di appartenenza della BCN non disponga di SSS o TPA idonei. |
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(13) |
L’Eurosistema ha stabilito criteri di idoneità che devono essere soddisfatti dagli SSS, dai collegamenti tra SSS e dai TPA, laddove siano utilizzati ai fini della mobilizzazione di attività negoziabili idonee e DECC. Tali criteri dovrebbero essere modificati e consolidati in un unico testo per ragioni di certezza, chiarezza e trasparenza. |
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(14) |
Per trarre beneficio dalle procedure di regolamento armonizzate in T2S e della sua funzionalità di autocollateralizzazione, le BCN dovrebbero ricevere attività negoziabili e DECC solo in conti aperti in SSS che partecipano a T2S. È opportuno che alle controparti continui a essere consentito di detenere, prima della loro mobilizzazione, attività negoziabili e DECC in conti aperti in SSS che non partecipano a T2S. |
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(15) |
Le attività non negoziabili, ad eccezione dei DECC, non possono essere regolate in un SSS. Nella misura in cui le BCN utilizzano l’ECMS per mobilizzare crediti e crediti aggiuntivi come garanzia, le BCN dovrebbero registrare le informazioni su tali attività nel relativo conto di deposito interno aperto o nei registri della BCN dello Stato membro nel quale è stabilita la controparte o nei registri della BCN che agisce in qualità di banca centrale corrispondente, a seconda dei casi. |
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(16) |
L’Eurosistema dovrebbe recuperare dalle controparti le spese esterne addebitate dai depositari centrali e dai TPA per le attività negoziabili e i DECC mobilizzati in garanzia. Le BCN dovrebbero essere autorizzate a coprire le spese interne relative alla mobilizzazione e alla gestione dei crediti, dei crediti aggiuntivi e dei DGMR imponendo commissioni alle controparti. |
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(17) |
La gestione delle garanzie trarrebbe beneficio dalla raccolta delle disposizioni rilevanti in un atto giuridico separato. Ciò consentirebbe di fornire i riferimenti relativi alla gestione delle garanzie in una forma compatta e autonoma e di semplificare le modifiche apportate al quadro normativo di riferimento a seguito dell’adozione delle decisioni di politica corrispondenti da parte del Consiglio direttivo. |
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(18) |
Il presente indirizzo stabilisce pertanto norme e disposizioni armonizzate che consentono alle BCN di gestire le garanzie stanziate dalle controparti a livello domestico e transfrontaliero al fine di garantire le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema e per le altre finalità elencate nell’allegato V al presente indirizzo e sostituisce le disposizioni in materia di gestione delle garanzie contenute nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) come descritto nell’indirizzo (UE) 2024/3130 della Banca centrale europea (BCE/2024/23) (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente indirizzo stabilisce norme e disposizioni armonizzate per la mobilizzazione e la gestione delle garanzie idonee ai sensi dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (4) e/o dell’indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea (5) a livello domestico o transfrontaliero ai fini di garantire le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema. In caso di discrepanza tra il presente indirizzo e l’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), prevale il presente indirizzo in relazione alle questioni che rientrano nel suo ambito di applicazione.
2. Le banche centrali nazionali (BCN) utilizzano il sistema di gestione delle garanzie dell’Eurosistema (Eurosystem Collateral Management System, ECMS) come una piattaforma unica dell’Eurosistema per mobilizzare e gestire le garanzie di cui al paragrafo 1.
3. A prescindere dai paragrafi 1 e 2:
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a) |
le BCN possono scegliere di gestire la mobilizzazione domestica dei crediti e dei crediti aggiuntivi (additional credit claims, AAC) al di fuori dell’ECMS, nel qual caso l’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, non si applica; |
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b) |
le BCN sono tenute a mobilizzare gli strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) al di fuori dell’ECMS. |
4. Nei casi in cui le attività sono mobilizzate al di fuori dell’ECMS, le BCN registrano le informazioni sul valore cauzionale della garanzia di tali attività nell’ECMS.
5. Le BCN possono anche utilizzare l’ECMS per gestire le garanzie mobilizzate per una delle altre finalità elencate nell’allegato V.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni:
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1) |
per «credito aggiuntivo» o «ACC» (additional credit claim) si intende un credito aggiuntivo ammissibile ai sensi dell’articolo 4 dell’indirizzo BCE/2014/31, escluso un DGMR; |
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2) |
per «conto di deposito» (asset account) si intende: a) in relazione alla mobilizzazione di attività negoziabili e DECC: i) un conto aperto da una BCN nei propri registri; ii) un conto aperto nei registri di un sistema di regolamento in titoli o di un’altra BCN che agisce in qualità di banca centrale corrispondente; b) in relazione alla mobilizzazione di attività non negoziabili (diverse dai DECC): i) un conto aperto da una BCN nei propri registri; ii) un conto aperto nei registri di un’altra BCN che agisce in qualità di banca centrale corrispondente. I conti aperti presso un’istituzione diversa dalla banca centrale di appartenenza sono denominati «conti di deposito esterni»; i conti aperti nei registri della banca centrale di appartenenza sono denominati «conti di deposito interni»; |
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3) |
per «banca centrale che presta assistenza» o «ACB» (assisting central bank) si intende una BCN che fornisce assistenza e consulenza a una HCB in merito alla mobilizzazione transfrontaliera dei crediti; |
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4) |
per «autocollateralizzazione» (auto-collateralisation) si intende l’autocollateralizzazione come definita nell’articolo 2, punto 7), dell’indirizzo (UE) n. 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8) (6); |
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5) |
per «giornata lavorativa» si intende una giornata lavorativa secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 13), dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); |
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6) |
per «conto in contanti» (cash account) si intende: a) un conto in contanti principale; b) un conto in contanti in valuta diversa dall’euro; |
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7) |
per «depositario centrale di titoli» o «CSD» (central securities depository) si intende un depositario centrale di titoli come definito dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); |
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8) |
per «garanzie» (collateral) si intendono tutte le attività negoziabili e non negoziabili idonee e il contante ai sensi dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e/o dell’indirizzo BCE/2014/31 per garantire le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema o mobilizzate per una delle altre finalità elencate nell’allegato V al presente indirizzo; |
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9) |
per «dati sulla gestione delle garanzie» (collateral management data) si intendono i dati relativi alle attività idonee, le informazioni sui prezzi e i dati relativi agli stretti legami; |
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10) |
per «escussione della garanzia» (collateral realisation) si intende il processo con il quale una BCN fa valere i propri diritti sulle attività mobilizzate in garanzia a soddisfazione di crediti in essere scaduti; |
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11) |
per «riallocazione delle garanzie» (collateral reallocation) si intende il processo mediante il quale le attività sono riallocate dal conto designato al momento della mobilizzazione della garanzia verso un altro conto; |
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12) |
per «valore cauzionale della garanzia» (collateral value) si intende l’ammontare del credito che può essere concesso a fronte di garanzie fornite da una controparte dopo la deduzione degli scarti di garanzia e altri fattori, come determinato di volta in volta dall’Eurosistema, relativi all’attività e/o alla controparte; |
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13) |
per «pool di garanzie» (collateral pool) si intende la somma dei valori cauzionali delle garanzie derivanti da attività e contante mobilizzati da una controparte e detenuti in essa; |
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14) |
per «posizione in garanzia» (collateral position) si intende una registrazione del valore cauzionale delle attività e del contante stanziati a garanzia; |
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15) |
per «controparte» (counterparty) si intende: a) un’istituzione che soddisfa i criteri di idoneità stabiliti nella parte terza dell’indirizzo (EU) 2015/510 (BCE/2014/60), che la legittimano ad accedere alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e, in relazione all’accesso al credito infragiornaliero, un partecipante che soddisfa i criteri di idoneità stabiliti nell’articolo 10 della parte II dell’allegato I all’indirizzo (EU) 2022/912 (BCE/2022/8); oppure b) un ente che fornisce garanzie gestite da una BCN per una delle altre finalità elencate nell’allegato V al presente indirizzo; |
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16) |
per «banca centrale corrispondente» o «CCB» (correspondent central bank) si intende una BCN che agisce per conto della HCB nel modello CCBM; |
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17) |
per «modello di banche centrali corrispondenti» o «CCBM» (correspondent central banking model) si intende un modello operativo istituito dall’Eurosistema al fine di consentire alle controparti di mobilizzare attività idonee su base transfrontaliera, nel quale le banche centrali domestiche svolgono il ruolo di custodi e di agenti l’una nei confronti dell’altra, e ai sensi del quale: a) la HCB fornisce credito o liquidità alla controparte sulla base di attività idonee detenute dalla controparte o per ordine della controparte in un conto designato dalla CCB; b) la CCB agisce per conto dell’HCB in relazione a tali attività idonee e fornisce assistenza e consulenza; e c) in casi specifici relativi ai crediti, l’ACB fornisce assistenza e consulenza; |
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18) |
per «credito» (credit claim) si intende un credito idoneo ai sensi dell’articolo 2, punto 13), dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); |
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19) |
per «linea di credito» (credit line) si intende il valore cauzionale delle garanzie disponibile per garantire il credito infragiornaliero in TARGET; |
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20) |
per «posizione creditoria» (credit position) si intende l’importo del finanziamento erogato a una controparte dalla HCB, compreso l’eventuale valore delle garanzie nel pool riservato per una finalità specifica; |
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21) |
per «mobilizzazione transfrontaliera» (cross-border mobilisation) si intende la mobilizzazione di: a) attività negoziabili: i) detenute in uno Stato membro diverso da quello della HCB; ii) emesse in uno Stato membro diverso da quello della HCB e detenute nello Stato membro della HCB; b) DECC emessi e detenuti in uno Stato membro diverso da quello della HBC; nonché c) crediti disciplinati da una normativa diversa da quella della giurisdizione nella quale è stabilita la HCB; d) crediti aggiuntivi (ACC) disciplinati da una normativa diversa da quella della giurisdizione nella quale è stabilita la BCN che riceve la garanzia; |
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22) |
per «mobilizzazione tramite accesso diretto» si intende la mobilizzazione di attività negoziabili e DECC laddove la BCN riceve tali attività in un conto di deposito titoli detenuto da tale BCN presso un CSD situato in una giurisdizione diversa da quella nella quale la BCN è stabilita; |
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23) |
per «collegamento diretto» (direct link) si intende un accordo tra due SSS gestiti da CSD, in forza del quale un CSD diviene un partecipante diretto dell’SSS gestito dall’altro CSD mediante l’apertura di un conto titoli, per consentire il trasferimento di titoli mediante scritturazioni contabili; |
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24) |
per «mobilizzazione domestica» (domestic mobilisation) si intende: a) in relazione alle attività negoziabili e ai DECC, la mobilizzazione di un’attività emessa e detenuta in un CSD situato nella stessa giurisdizione nel quale la HCB è stabilita; b) in relazione ai crediti e ai crediti aggiuntivi (ACC), la mobilizzazione è disciplinata dalla normativa della giurisdizione nella quale la HCB è stabilita; nonché c) in relazione ai DGMR, DGMR emessi da una controparte stabilita nello Stato membro della HCB; |
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25) |
per «attività idonee» (eligible assets) si intendono le attività negoziabili e non negoziabili idonee ai sensi dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e dell’indirizzo BCE/2014/31; |
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26) |
per «collegamento idoneo» (eligible link) si intende un collegamento diretto o indiretto (relayed) che l’Eurosistema ha ritenuto conforme ai criteri di idoneità di cui all’allegato I e inserito nell’elenco dei collegamenti idonei dell’Eurosistema pubblicato sul sito Internet della BCE. Un collegamento indiretto idoneo è composto da collegamenti diretti idonei sottostanti; |
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27) |
per «sistema di regolamento dei titoli idoneo» o «SSS idoneo» eligible securities settlement system o eligible SSS) si intende un SSS gestito da un CSD che l’Eurosistema ha ritenuto conforme ai criteri di idoneità di cui all’allegato I e inserito nell’elenco degli SSS idonei dell’Eurosistema pubblicato sul sito Internet della BCE; |
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28) |
per «agente triparty idoneo» o «TPA idoneo» (eligible triparty agent o eligible TPA) si intende un TPA gestito da un CSD che l’Eurosistema ha ritenuto conforme ai criteri di idoneità di cui all’allegato II e inserito nell’elenco dei TPA idonei dell’Eurosistema pubblicato sul sito Internet della BCE. |
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29) |
per «area dell’euro» (euro area) si intende appartenente a o stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l’euro; |
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30) |
per «Eurosistema» (Eurosystem) si intendono la BCE e le BCN; |
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31) |
per «operazioni di finanziamento dell’Eurosistema» (Eurosystem credit operations) si intendono le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema come definite all’articolo 2, punto 31) dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60); |
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32) |
per «banca centrale di appartenenza» o «HCB» (home central bank) si intende la BCN dello Stato membro nel quale è stabilita una controparte e che concede credito a tale controparte nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema; |
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33) |
per «sistema di regolamento titoli intermediario» o «SSS intermediario» (intermediary securities settlement system o intermediary SSS) si intende un SSS che agisce come intermediario tra un SSS emittente e un SSS investitore; |
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34) |
per «credito infragiornaliero» (intraday credit) si intende il credito infragiornaliero come definito all’articolo 2, punto 35), dell’indirizzo EU) 2022/912 (BCE/2022/8); |
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35) |
per «sistema di regolamento titoli investitore» o «SSS investitore» (investor securities settlement system o investor SSS) si intende un SSS con un collegamento idoneo con un SSS emittente per agevolare il trasferimento di titoli dai partecipanti all’SSS emittente ai partecipanti all’SSS investitore; |
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36) |
per «sistema di regolamento in titoli emittente» o «SSS emittente» (issuer securities settlement system o issuer SSS) si intende un SSS gestito dal CSD nel quale sono stati emessi titoli; |
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37) |
per «canale di mobilizzazione dei collegamenti» (links mobilisation channel) si intende la mobilizzazione di attività negoziabili utilizzando un collegamento idoneo; |
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38) |
per «conto in contanti principale» o «MCA» (main cash account) si intende un conto in contanti principale detenuto ai fini e in conformità alle disposizioni dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); |
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39) |
per «attività negoziabili» (marketable assets) si intende una qualsiasi delle seguenti: a) attività negoziabili come definite all’articolo 2, punto 59, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); b) attività negoziabili idonee come garanzia ai sensi degli articoli 3, 5 e/o 7 dell’indirizzo BCE/2014/31; |
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40) |
per «canali di mobilizzazione» (mobilisation channels) si intende la serie di procedure e accordi stabiliti per consentire la mobilizzazione di attività idonee da parte delle controparti e che comprende il canale di mobilizzazione domestico, il canale di mobilizzazione dei collegamenti, il canale CCBM e il canale di mobilizzazione tramite accesso diretto. |
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41) |
per «banca centrale nazionale» o «BCN» (national central bank o NCB) si intende una banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro; |
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42) |
per «attività non negoziabile» (non-marketable asset) si intende: a) un’attività non negoziabile come definita all’articolo 2, punto 70, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); b) un credito aggiuntivo ammissibile ai sensi dell’articolo 4 dell’indirizzo BCE/2014/31; |
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43) |
per «strumento di debito non negoziabile garantito da crediti idonei» o «DECC» (non-marketable debt instrument backed by eligible credit claims) si intende uno strumento di debito non negoziabile garantito da crediti idonei come definito all’articolo 2, punto 70 bis, dell’indirizzo (UE) 2015/10 (BCE/2014/60); |
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44) |
per «pooling» (pooling) si intende il metodo operativo utilizzato dalle BCN per gestire le garanzie mobilizzate dalle controparti, tale per cui la controparte mette a disposizione di una BCN garanzie per garantire il credito ricevuto da tale BCN, e in cui le singole attività idonee non sono collegate ad alcuna specifica operazione di finanziamento dell’Eurosistema, ad eccezione dei DGMR che sono collegati a una specifica operazione di finanziamento; |
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45) |
per «MCA primario» (primary MCA) si intende l’MCA di proprietà della controparte o di un terzo e designato dalla controparte per il regolamento dei pagamenti relativi alla gestione delle garanzie; |
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46) |
per «collegamento indiretto» (relayed link) si intende un collegamento instaurato tra SSS gestiti da due diversi CSD che eseguono operazioni in titoli o trasferiscono titoli attraverso un terzo SSSS gestito da un CSD che agisce da intermediario o, nel caso di SSS gestiti da CSD che partecipano a TARGET2-Securities, mediante diversi SSS gestiti da CSD che agiscono da intermediari; |
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47) |
per «strumento di debito garantito da mutui residenziali» o «DGMR» (retail mortgage-backed debt instrument o RMBD) si intende un’attività idonea ad essere utilizzata come garanzia in conformità all’articolo 107 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e all’articolo 4 dell’indirizzo BCE/2014/31; |
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48) |
per «metodo di registrazione delle garanzie “senza trasferimento”» (retain booking mode) si intende il metodo che non prevede il trasferimento delle attività negoziabili e/o DECC che sono stanziati come garanzia dal conto di deposito titoli della controparte; |
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49) |
per «sistema di regolamento delle operazioni in titoli» o «SSS» (securities settlement system o SSS) si intende un sistema di regolamento delle operazioni in titoli come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 10), del regolamento (UE) n. 909/2014; |
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50) |
per «TARGET» si intende il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale di nuova generazione, disciplinato ai sensi dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); |
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51) |
per «metodo di registrazione delle garanzie “con trasferimento”» (transfer booking mode) si intende il metodo che prevede il trasferimento delle attività negoziabili o dei DECC che sono stanziati a garanzia da un conto titoli della controparte a un conto titoli della BCN; |
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52) |
per «servizi di T2S» (T2S services) si intendono i servizi di T2S come definiti all’articolo 2, punto 20) dell’indirizzo BCE/2012/13 della Banca centrale europea (8); |
Articolo 3
Struttura dei conti e dei pool
1. Per permettere la mobilizzazione e la gestione delle garanzie, le BCN:
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a) |
detengono conti di deposito e conti in contanti; |
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b) |
richiedono alle controparti di detenere a tale scopo conti di deposito e conti in contanti. |
2. Le BCN consentono alle loro controparti di autorizzare un soggetto terzo a gestire i conti di deposito e/o i conti in contanti designati dalla controparte, nel qual caso si applicano le seguenti disposizioni:
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a) |
qualora una controparte autorizzi un soggetto terzo a gestire il conto di deposito interno da essa designato, il conto di deposito interno della controparte è gestito da un soggetto terzo che invia istruzioni alla BCN e riceve comunicazioni dalla BCN per conto della controparte; |
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b) |
qualora una controparte autorizzi un soggetto terzo a gestire il conto in contanti da essa designato, l’MCA primario designato dalla controparte è cogestito [conformemente all’articolo 2.1, lettere a) e b), dell’allegato I, parte II, dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8)] da un altro partecipante a TARGET o appartiene a quest’ultimo. |
3. Per ricevere attività negoziabili e strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims, DECC) come garanzia dalle controparti, le BCN possono aprire conti di deposito esterni. Tali conti sono aperti esclusivamente presso un sistema di regolamento titoli idoneo (SSS idoneo).
4. Le BCN aprono conti di deposito interni per ciascuna controparte per ricevere garanzie dalle controparti e/o per registrare informazioni sulle garanzie stanziate dalla controparte. Sono aperti conti di deposito interni separati per:
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a) |
attività negoziabili e DECC; |
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b) |
attività non negoziabili diverse dai DECC. |
5. Le BCN utilizzano il pooling per detenere le garanzie stanziate dalle loro controparti.
6. Ciascun conto di deposito interno e ciascun pool è identificato mediante una convenzione di denominazione unica e armonizzata definita dall’Eurosistema e contenuta nel documento intitolato «Gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema - informazioni per le controparti dell’Eurosistema» (Collateral management in Eurosystem credit operations — information for Eurosystem counterparties), pubblicato sul sito Internet della BCE.
7. Fatto salvo l’obbligo di segregazione dei pool di cui al paragrafo 8, una parte del valore cauzionale delle garanzie mobilizzate può essere riservata all’interno del pool di una controparte per la collateralizzazione delle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema o per altre finalità elencate nell’allegato V al presente indirizzo.
8. Le garanzie stanziate per garantire le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema sono mantenute in un pool separato da quelli utilizzati per la gestione delle garanzie per altre finalità di cui al paragrafo 7. Le BCN possono detenere tanti pool per controparte quanti sono necessari a tali fini.
9. Le BCN possono aprire diversi conti di deposito interni per controparte. Un conto di deposito interno è collegato a un solo pool. Un pool può essere collegato a più conti di deposito interni.
10. Ai fini dell’erogazione di credito infragiornaliero a una controparte, solo il pool detenuto per garantire le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema può essere collegato all’MCA primario in TARGET designato dalla controparte.
11. Per sostenere l’esecuzione delle operazioni di gestione delle garanzie, le BCN addebitano l’MCA primario della controparte in TARGET al fine di agevolare il pagamento delle obbligazioni in essere nei confronti dell’Eurosistema per quanto riguarda, tra l’altro, le seguenti attività:
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a) |
il rimborso delle operazioni di finanziamento in scadenza; |
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b) |
il trattamento di eventi societari; |
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c) |
la mobilizzazione del contante come garanzia; |
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d) |
la riscossione delle commissioni. |
Articolo 4
Mobilizzazione delle garanzie
1. Le attività negoziabili e i DECC stanziati a garanzia da una controparte sono consegnati su un conto detenuto presso un SSS idoneo.
2. Se il CSD in cui è emessa l’attività e il CSD in cui l’attività è detenuta non coincidono, la garanzia è mobilizzata solo se gli SSS gestiti da questi due CSD hanno tra di loro un collegamento idoneo.
3. Se richiesto da un’altra BCN (in qualità di banca centrale di appartenenza [HCB]), una BCN (in qualità di CCB) è tenuta a detenere un conto titoli segregato o un conto titoli omnibus presso un SSS idoneo stabilito nella giurisdizione nella quale è stabilita la CCB ed è tenuta a detenere le garanzie per conto della HCB.
4. Una BCN può, al fine di ricevere garanzie dalle proprie controparti, aprire un conto direttamente presso un SSS idoneo stabilito in una giurisdizione diversa da quella nella quale è stabilita.
5. Ai fini della mobilizzazione in garanzia dei crediti e dei crediti aggiuntivi, le BCN richiedono alle controparti di mobilizzare tali attività su un conto di deposito designato dalla HBC. Una BCN può scegliere di gestire la mobilizzazione domestica di crediti e crediti aggiuntivi al di fuori dell’ECMS, nel qual caso la BCN determina se sia necessario un conto di deposito ai fini della mobilizzazione.
6. La mobilizzazione del contante in garanzia, avviene su istruzione della BCN o della controparte tramite l’addebito dell’MCA primario designato dalla controparte e l’accredito del conto della HCB.
7. La mobilizzazione dei crediti tramite il modello di banche centrali corrispondenti (correspondent central banking model, CCBM) è ammessa solo per garantire le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema. I crediti aggiuntivi, i DGMR e i depositi a tempo determinato (fixed term deposits, FTD) non possono essere stanziati a garanzia tramite il CCBM.
8. Gli effetti giuridici delle registrazioni (sia tramite il metodo di registrazione «con trasferimento» sia nel metodo di registrazione «senza transferimento») sui conti di deposito sono disciplinati dagli accordi contrattuali o regolamentari della BCN con la controparte. L’utilizzo dei conti nella mobilizzazione di attività è conforme ai requisiti previsti dalla normativa nazionale inerente alla costituzione o alla rimozione dei diritti di garanzia su tali attività.
Articolo 5
Mobilizzazione e svincolo di attività negoziabili e DECC
1. Quando una controparte intende mobilizzare come garanzie o svincolare attività negoziabili o DECC, le BCN, prima di accettare una tale richiesta di mobilizzazione o svincolo, effettuano controlli di validazione sulle istruzioni di mobilizzazione o svincolo presentate dalla controparte interessata in conformità a quanto stabilito dall’Eurosistema nel documento intitolato «Gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema - informazioni per le controparti dell’Eurosistema», pubblicato sul sito Internet della BCE.
2. Le attività negoziabili e i DECC sono mobilizzati senza corresponsione di un corrispettivo (free of payment, FOP), ad eccezione delle operazioni di autocollateralizzazione di cui all’articolo 8, per le quali il regolamento è effettuato con la modalità consegna a fronte di un corrispettivo (delivery versus payment, DVP).
3. Prima di accettare un’istruzione di svincolo, le BCN riducono il valore cauzionale del relativo pool di garanzie e, se del caso, della linea di credito per un importo pari al valore cauzionale delle attività negoziabili o dei DECC per i quali è stato richiesto lo svincolo. Nel caso tale riduzione del valore cauzionale determini una situazione in cui il valore cauzionale totale del pool diventi inferiore al valore totale delle posizioni creditorie, le BCN sospendono la richiesta di svincolo e non procedono all’adeguamento né del valore del pool né, se del caso, della linea di credito. Le BCN rifiutano le istruzioni di svincolo che rimangono in sospeso alla fine della giornata.
4. L’aggiornamento delle posizioni nei conti di deposito e del pool diventano definitivi alla ricezione della conferma di regolamento da parte di T2S.
5. Con riferimento alla mobilizzazione di attività negoziabili e DECC tramite il CCBM, se richiesto dalla HCB, una BCN è tenuta ad agire da CCB per conto di tale HCB. In caso di mobilizzazione e svincolo di attività negoziabili e DECC tramite il CCBM, l’HCB è responsabile dei controlli di validazione della richiesta di mobilizzazione o svincolo presentata dalla controparte e la CCB è responsabile del regolamento delle istruzioni che richiedono un’interazione con il CSD. La CCB garantisce che l’HCB riceva tutte le informazioni scambiate tra la CCB e T2S.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, l’HCB può bloccare la mobilizzazione e lo svincolo di attività negoziabili e DECC per motivi sostanziali, tra cui, ma non solo, un inadempimento, o per motivi prudenziali.
7. Inoltre, l’HCB, o la CCB nel caso del CCBM, può rifiutare una richiesta di mobilizzazione di attività negoziabili e DECC per i quali una controparte non ha presentato la documentazione fiscale richiesta o, a seconda dei casi, altra documentazione richiesta dalla HCB o dalla CCB.
Articolo 6
Mobilizzazione e svincolo di attività non negoziabili diverse dai DECC
1. Quando una controparte intende registrare, mobilizzare o svincolare crediti o singoli crediti aggiuntivi come garanzia, le BCN, prima di accettare tale richiesta di registrazione, mobilizzazione o svincolo, effettuano controlli di validazione, come definiti dall’Eurosistema e riportati nel documento intitolato «Gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema - informazioni per le controparti dell’Eurosistema», pubblicato sul sito Internet della BCE, in conformità a tale documento, sulle istruzioni di registrazione, mobilizzazione o svincolo presentate dalla controparte interessata.
2. Prima di mobilizzare un credito o un singolo credito aggiuntivo come garanzia, la controparte che intende farlo deve registrare tale credito o singolo credito aggiuntivo presso la HCB o, in caso di mobilizzazione tramite il CCBM, presso la CCB. In entrambi i casi, la HBC richiede alla controparte di fornire, come minimo, nell’ambito del processo di registrazione, una serie di elementi di dati fondamentali definiti dall’Eurosistema e riportati nel documento intitolato «Gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema - informazioni per le controparti dell’Eurosistema», pubblicato sul sito Internet della BCE.
3. Fatto salvo l’obbligo delle controparti ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), punto iv), dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le BCN richiedono alle controparti di inviare aggiornamenti degli elementi di dati fondamentali sui crediti o sui singoli crediti aggiuntivi mobilizzati forniti conformemente al paragrafo 2 nel corso della giornata lavorativa successiva ogniqualvolta si verifichi una modifica di tali elementi di dati fondamentali.
4. Se il credito non è disciplinato dalla normativa della giurisdizione nella quale è stabilita la HCB, quest’ultima può utilizzare il CCBM per la mobilizzazione del credito. A tal fine, la BCN che agisce in qualità di CCB in conformità al paragrafo 5 prepara una serie di termini e condizioni, nella forma di cui all’allegato III, su cui la controparte della HCB deve concordare per facilitare la mobilizzazione dei crediti disciplinati dalla normativa della giurisdizione nella quale è stabilita la CCB.
5. Se richiesto dalla HCB, una BCN agisce in qualità di CCB per conto di tale HCB in relazione alla mobilizzazione dei crediti, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
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a) |
il credito è conforme alla definizione di credito di cui all’articolo 2, punto 13), dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e soddisfa tutti i pertinenti criteri di idoneità stabiliti in tale indirizzo; |
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b) |
il credito può essere legittimamente mobilizzato tra la controparte e la HCB (rappresentata, se del caso, dalla CCB) mediante modalità di copertura della garanzia disciplinate dalla normativa della giurisdizione nella quale è stabilita la CCB; |
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c) |
il credito è mobilizzato al fine di garantire operazioni di finanziamento dell’Eurosistema. |
6. La CCB adotta tutte le misure e le azioni necessarie ai sensi della normativa della giurisdizione nella quale è stabilita per garantire che un’operazione del CCBM sia valida, vincolante ed esecutiva. La CCB:
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a) |
verifica le informazioni sul credito fornite dalla controparte rispetto ai criteri di idoneità e, se del caso, la validità delle firme rispetto all’elenco delle firme ricevute; |
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b) |
su richiesta, assiste la HCB nel determinare se vi siano stretti legami, come descritto nell’articolo 138 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), tra la controparte e il relativo debitore in base all’attività, e nell’adottare le necessarie misure esecutive. |
La HCB assiste la CCB (anche, a titolo esemplificativo, nel caso in cui il debitore e/o il creditore e/o il garante si trovino nella stessa giurisdizione dell’HCB) fornendo tempestivamente alla CCB tutti i documenti e svolgendo tutte le attività o formalità richieste dalla CCB necessarie per consentire alla CCB di adempiere ai propri obblighi.
7. La CCB è responsabile nei confronti della HCB solo per negligenza nell’esecuzione dei suoi obblighi di cui al paragrafo 6, lettere a) e b). La responsabilità della CCB è valutata in base alla normativa della giurisdizione nella quale è stabilita ed è limitata all’importo del credito, esclusi eventuali danni conseguenti.
8. La CCB è responsabile nei confronti della HCB per la violazione di eventuali altri obblighi solo in caso di grave negligenza o condotta dolosa e la responsabilità della CCB è valutata sulla base della normativa nazionale della giurisdizione nella quale è stabilita.
9. Su richiesta di una HCB, una BCN agisce in qualità di ACB in relazione alla mobilizzazione dei crediti. Una BCN che agisce in qualità di ACB consiglia la HCB in merito alla mobilizzazione del credito per garantire il rispetto dei requisiti di legge che si applicano nella giurisdizione nella quale è stabilita l’ACB. In particolare, e in forma dei termini e delle condizioni di cui all’allegato IV, l’ACB specifica:
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a) |
se la registrazione e la notifica sono necessarie e, in caso affermativo, le norme e la forma da rispettare per tale registrazione e tale notifica; |
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b) |
altri requisiti da soddisfare ai fini della costituzione di un diritto di garanzia valido ed esigibile sul credito; |
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c) |
se il contratto di credito debba contenere clausole supplementari per facilitare la costituzione da parte della HCB di un ulteriore diritto di garanzia sul credito mobilizzato dopo la sua mobilizzazione iniziale. |
Se necessario, l’ACB fornisce assistenza nell’esecuzione dei compiti necessari per soddisfare i requisiti di cui alle lettere da a) a c).
Su richiesta della HCB, e qualora il debitore e/o il garante siano stabiliti nella giurisdizione nella quale è stabilita l’ACB, quest’ultima fornisce informazioni pertinenti su tale debitore e/o garante, compresi controlli relativi agli stretti legami e la valutazione del sistema di valutazione della qualità creditizia sviluppato internamente (ICAS).
10. La mobilizzazione e lo svincolo di a) DGMR e (b) pool di ACC sono effettuati secondo le procedure definite dalla HCB.
11. Gli FTD sono automaticamente mobilizzati come garanzia nell’ambito del regolamento del FTD. Il regolamento avviene addebitando l’MCA primario della controparte e accreditando il conto della HCB.
Articolo 7
Servizi triparty di gestione delle garanzie
1. Le BCN consentono alle controparti di mobilizzare le seguenti attività a garanzia della HBC utilizzando i servizi triparty di gestione delle garanzie di un agente triparty idoneo (TPA idoneo):
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a) |
attività negoziabili e DECC emesse nel CSD che gestisce l’SSS idoneo nel quale è detenuto il conto titoli; |
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b) |
attività negoziabili emesse in un CSD il cui SSS ha un collegamento idoneo con l’SSS nel quale è detenuto il conto titoli. |
2. La mobilizzazione delle attività negoziabili e dei DECC che utilizzano i servizi di un TPA in conformità al paragrafo 1 può essere effettuata utilizzando il canale di mobilizzazione domestico, il canale di mobilizzazione dei collegamenti, il canale CCBM e o il canale di mobilizzazione tramite accesso diretto, a seconda dei casi.
3. In caso di mobilizzazione di attività negoziabili e DECC tramite il CCBM, la CCB, su richiesta della HCB, stipula accordi contrattuali con il TPA in conformità ai criteri stabiliti nell’allegato II. Tra la HCB e la CCB si applica la seguente ripartizione di responsabilità:
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a) |
La HCB è responsabile di verificare che la controparte abbia mobilizzato garanzie in misura sufficiente prima di autorizzare il TPA ad adottare ogni altra misura relativa al trattamento della riduzione o della chiusura di un’operazione triparty e al pagamento dei proventi di eventi societari. |
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b) |
La CCB è responsabile di tutte le questioni relative alla gestione dell’operazione triparty che richiedono un’interazione con il TPA. La CCB garantisce che la HCB riceva tutte le informazioni rilevanti scambiate tra la CCB e il TPA. |
Articolo 8
Autocollateralizzazione
1. L’accesso all’autocollateralizzazione avviene tramite il canale di mobilizzazione domestico, il canale di mobilizzazione dei collegamenti, il canale CCBM o il canale di mobilizzazione tramite accesso diretto.
2. Una BCN, su richiesta di una HBC, agisce in qualità di CCB per conto di tale HBC per le operazioni di autocollateralizzazione T2S.
3. Le operazioni di autocollateralizzazione CCBM sono gestite utilizzando il metodo di registrazione delle garanzie «con trasferimento» o il metodo di registrazione delle garanzie «senza trasferimento», come stabilito dalla CCB.
4. Per agevolare l’esecuzione di operazioni di autocollateralizzazione, ciascuna HBC definisce su base giornaliera un elenco di attività negoziabili e DECC idonei ad essere utilizzati per l’autocollateralizzazione. Tale elenco può comprendere attività emesse presso il CSD che gestisce l’SSS idoneo presso il quale l’HBC detiene un conto, nonché attività emesse presso un CSD il cui SSS ha un legame ammissibile con l’SSS idoneo.
Articolo 9
Gestione della posizione creditoria
1. Le BCN aggiornano la posizione creditoria di una controparte nell’ambito del regolamento della relativa operazione di finanziamento dell’Eurosistema.
2. Le BCN regolano le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema su base netta, fatta eccezione per le situazioni straordinarie nel corso delle quali le operazioni di finanziamento possono essere regolate su base lorda.
3. Per le controparti che hanno accesso al credito infragiornaliero in TARGET, il valore cauzionale delle garanzie nel pool della controparte per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema, escluso quello attribuito ai DGMR, non impegnato per garantire le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema o riservato, è messo a disposizione come linea di credito, come previsto nel paragrafo 4.
4. Il valore della linea di credito è determinato dalla HCB tenuto conto delle variazioni del valore delle garanzie disponibili (floating credit line), tranne nel caso in cui la controparte e/o l’HBC abbiano fissato un valore massimo della linea di credito al fine di limitare l’importo del credito infragiornaliero che può essere ottenuto in TARGET (maximum credit line).
5. Se, ai sensi del paragrafo 4, sia la HCB sia la controparte hanno fissato un valore massimo della linea di credito che non coincide, il valore massimo è il più basso tra i due.
6. Quando il valore massimo di una linea di credito fissato da una controparte non consente il regolamento di un’operazione di finanziamento dell’Eurosistema, l’HBC può rimuovere tale valore massimo.
Articolo 10
Eventi societari
1. La HCB notifica preventivamente alle proprie controparti gli eventi societari comunicati dal CSD e relativi alle attività negoziabili o DECC che la controparte ha mobilizzato in garanzia.
2. Qualora la partecipazione a un evento societario sia volontaria o comporti una scelta di opzioni, la HBC agisce in conformità alle istruzioni per l’evento societario presentate dalla controparte entro il termine di risposta fissato nella notifica della BCN. Se la controparte non presenta istruzioni relative a un evento societario, si applica, se prevista, l’opzione standard comunicata dal CSD.
3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, nel caso di un evento societario che comporti un flusso di cassa dall’emittente alla controparte (flusso di cassa positivo), la HCB, dopo aver ricevuto i proventi dell’evento societario, trasferisce tali proventi su uno dei seguenti conti:
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a) |
nel caso di proventi in contanti denominati in euro, sull’MCA primario designato dalla controparte; |
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b) |
nel caso di proventi in contanti non denominati in valuta diversa dall’euro, sul conto in contanti in valuta diversa dall’euro designato dalla controparte. |
4. La HCB non trasferisce i proventi dell’evento societario di cui al paragrafo 3 alla controparte nei seguenti casi:
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a) |
la controparte non dispone di garanzie sufficienti nel suo pool (presenza di una richiesta di integrazione delle garanzie – margin call); |
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b) |
la garanzia mobilizzata dalla controparte a favore dell’Eurosistema è bloccata a causa di inadempimento o per motivi prudenziali. |
5. I proventi in contanti denominati in euro sono automaticamente mobilizzati come garanzia per un importo non superiore a quello della richiesta di integrazione delle garanzie alle ore 16:55 CET del giorno in cui i proventi dell’evento societario sono ricevuti dall’HCB, se la richiesta di integrazione delle garanzie di cui al paragrafo 4, lettera a), è ancora in essere in tale momento. I proventi dell’evento societario eccedenti l’importo necessario per garantire l’eventuale richiesta di integrazione delle garanzie sono trasferiti alla controparte dalla HCB.
6. Nel caso di un flusso di cassa positivo su attività negoziabili o DECC mobilizzati tramite il CCBM, la CCB accredita i proventi dell’evento societario sul conto in euro o sul conto in valuta diversa dall’euro designato dall’HCB, a seconda dei casi, per consentire il successivo pagamento dei proventi da parte della HCB all’MCA primario, per i proventi denominati in euro, o sul conto in valuta diverso dall’euro designato dalla controparte, per i proventi in valuta diversa dall’ euro.
7. Per gli eventi societari che comportano un flusso di cassa dalla controparte all’emittente (ossia un flusso di cassa negativo), la HCB recupera l’importo dovuto in una delle seguenti modalità:
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a) |
nel caso di proventi in contanti denominati in euro, addebitando l’MCA primario designato dalla controparte; |
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b) |
nel caso di proventi in contanti in valuta diversa dall’euro, addebitando il conto in contanti in valuta diversa dall’euro designato dalla controparte o, in assenza di un’autorizzazione di addebito, richiedendo alla controparte di accreditare il conto in contanti specificato dalla HCB. |
8. In caso di flusso di cassa negativo su attività negoziabili o DECC mobilizzati tramite il CCBM, la HCB accredita i proventi dell’evento societario sul conto in contanti in euro o in valuta diversa dall’euro designato dalla CCB.
9. Se, dopo l’esecuzione del pagamento, il CSD emette un avviso di storno dei movimenti di contante e titoli derivanti dall’evento societario, la HCB adotta le seguenti misure:
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a) |
in caso di flusso di cassa positivo, la HCB addebita l’importo in contanti dovuto sullo stesso conto sul quale è stato effettuato il pagamento iniziale; |
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b) |
in caso di flusso di cassa negativo, la HCB accredita l’importo in contanti dovuto sul conto sul quale è stato effettuato il pagamento iniziale; |
10. Se l’avviso di storno di cui al paragrafo 9 riguarda attività mobilizzate tramite il CCBM, si applica quanto segue:
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a) |
in caso di flusso di cassa positivo, la HCB accredita l’importo dovuto sul conto in contanti designato dalla CCB; |
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b) |
in caso di flusso di cassa negativo, la CCB accredita l’importo dovuto sul conto in contanti designato dall’HCB. |
11. Per i proventi derivanti da eventi societari relativi ad attività negoziabili o DECC mobilizzati tramite il CCBM, e a meno che la controparte non abbia presentato la documentazione necessaria per l’esezione fiscale o tale esenzione si applichi per legge, la CCB deduce o trattiene l’importo di qualsiasi imposta che deve essere dedotta o trattenuta in relazione a eventuali proventi, per cui la CCB è responsabile dinnanzi alle autorità fiscali.
Articolo 11
Gestione giornaliera delle garanzie
1. Le BCN effettuano una rivalutazione giornaliera delle garanzie mobilizzate in conformità alle norme in materia di valutazione e controllo dei rischi stabilite dall’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), dall’indirizzo BCE/2014/31 e dall’indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (9).
2. Le BCN aggiornano su base giornalieria la posizione creditoria e il valore cauzionale complessivo delle garanzie per tenere conto degli interessi su di esse maturati.
3. Le BCN emettono una richiesta di integrazione delle garanzie a fine giornata tra le ore 19:00 CET e le ore 19:30 CET di ogni giornata lavorativa se, a seguito della rivalutazione delle garanzie mobilizzate e dell’aggiornamento della posizione creditoria e del valore cauzionale complessivo delle garanzie di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, non vi sono garanzie sufficienti in un determinato pool.
4. Le BCN possono emettere richieste di integrazione delle garanzie in qualsiasi momento, se nel corso della giornata viene rilevata un’incapienza di garanzie.
5. Se una richiesta di integrazione delle garanzie non è stata soddisfatta entro le ore 16:55 CET di una determinata giornata lavorativa, la HCB, al fine di sanare l’incapienza, è tenuta a mobilizzare automaticamente gli eventuali proventi in contanti derivanti da un evento societario a norma dell’articolo 10, paragrafo 5. Se i proventi in contanti dell’evento societario non sono sufficienti a soddisfare integralmente la richiesta di integrazione o in assenza di eventuali proventi in contanti derivanti da eventi societari, la HCB è tenuta a mobilizzare automaticamente il contante addebitando l’MCA primario designato dalla controparte per un importo pari alla richiesta di integrazione. A seguito della rivalutazione giornaliera del pool e del calcolo degli interessi maturati sul contante mobilizzato in garanzia, la HCB svincola automaticamente l’eventuale contante mobilizzato in eccesso rispetto all’importo necessario per coprire la richiesta di integrazione.
6. Le BCN effettuano, su base giornaliera, una riconciliazione dei titoli detenuti in ciascun conto di deposito.
Articolo 12
Tariffe
1. Per le attività negoziabili e i DECC, ciascuna BCN recupera dalle proprie controparti le tariffe addebitate dai CSD e dai TPA. Per le garanzie stanziate tramite il CCBM, la HCB trasferisce le tariffe riscosse dalle sue controparti alla CCB.
2. Per quanto riguarda i crediti, i crediti aggiuntivi e i DGMR mobilizzati in garanzia, la HCB o, nel caso di garanzie mobilizzate tramite il CCBM, la CCB stabilisce se applicare eventuali tariffe. In caso di loro applicazione, le tariffe per le transazioni e per i servizi sono determinate dalla HCB o, nel caso di garanzie stanziate tramite il CCBM, dalla CCB.
3. La HCB addebita mensilmente le tariffe dovute sull’MCA primario della controparte in TARGET.
Articolo 13
Riallocazione ed escussione delle garanzie
1. La garanzia può essere riallocata dal conto di deposito designato al momento della mobilizzazione a un altro conto di deposito nei seguenti casi:
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a) |
in caso di fusione o acquisizione che coinvolga due o più controparti della HCB, la HCB può riallocare le garanzie dai conti di deposito e dai pool detenuti dal soggetto risultante dalla fusione o dal soggetto acquisito; |
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b) |
in caso di inadempimento della controparte, la HCB può riallocare la garanzia da un conto della controparte a un conto della BCN utilizzato per l’escussione della garanzia; |
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c) |
nel caso in cui una controparte detenga più pool per finalità diverse, può trasferire le garanzie da un conto di deposito a un altro al fine di aumentare l’importo delle garanzie detenute in un determinato pool. |
2. Qualora venga a conoscenza dell’inadempimento o della sospensione di una controparte, la HCB si riserva il diritto di bloccare immediatamente tutte le attività relative alla gestione delle garanzie della controparte interessata.
3. Nel caso di garanzie stanziate tramite il CCBM, nel caso in cui la CCB sia informata dalla HCB dell’inadempimento della controparte e su istruzione della HCB, la CCB:
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a) |
se del caso, adotta tutte le misure e le azioni necessarie da eseguire in base alla normativa della giurisdizione nella quale la CCB è stabilita per escutere la garanzia per conto dell’HCB; |
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b) |
se del caso, adotta tutte le misure e le azioni necessarie da eseguire in base alla normativa della giurisdizione nella quale la CCB è stabilita per consentire all’HCB di escutere la garanzia. |
Articolo 14
Procedure in caso di contingency
Una BCN definisce procedure per accettare dalle proprie controparti istruzioni di mobilizzazione e svincolo tramite posta elettronica sicura o qualsiasi altro canale di comunicazione di emergenza se, in circostanze eccezionali, una controparte non è in grado di comunicare con la propria HBC attraverso l’ECMS in modalità user to application (U2 A) o application to application (A2 A). In tali circostanze, le BCN possono agire per conto delle loro controparti sulla base di istruzioni ricevute tramite posta elettronica sicura o altro canale di comunicazione di emergenza.
Articolo 15
Penali per mancato regolamento
Le BCN si scambiano informazioni sulle penali applicate a una BCN o dovute alla stessa in caso di mancato regolamento, come precisato nelle disposizioni del titolo II, capo III, del regolamento (UE) n. 909/2014 che si riferiscono alle garanzie stanziate tramite il CCBM.
Articolo 16
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 18 novembre 2024. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e non oltre l’11 ottobre 2024.
Articolo 17
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 agosto 2024
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
(2) Indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).
(3) Indirizzo (UE) 2024/3130 della Banca centrale europea, del 13 agosto 2024, che modifica l’indirizzo (UE) 2015/510 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2024/23) (GU L, 2024/3130, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3130/oj).
(4) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
(5) Indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).
(6) Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84).
(7) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(8) Indirizzo BCE/2012/13 della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell’11.8.2012, pag. 19).
(9) Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).
ALLEGATO I
CRITERI DI IDONEITÀ PER L’UTILIZZO DI SISTEMI DI REGOLAMENTO TITOLI E DEI COLLEGAMENTI TRA SISTEMI DI REGOLAMENTO TITOLI PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELL’EUROSISTEMA
I. CRITERI DI IDONEITÀ PER I SISTEMI DI REGOLAMENTO TITOLI (SSS) E COLLEGAMENTI TRA SSS
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1. |
L’Eurosistema stabilisce l’idoneità di un SSS gestito da un depositario centrale in titoli (central securities depository, CSD) stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l’euro (di seguito, un «operatore di SSS» o un «operatore di un SSS») sulla base dei criteri seguenti:
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2. |
L’Eurosistema stabilisce l’idoneità di un collegamento diretto o indiretto che coinvolge operatori di SSS dell’area dell’euro in base ai criteri seguenti:
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3. |
Prima di stabilire l’idoneità di un collegamento diretto o indiretto che coinvolga uno o più SSS gestiti da CSD stabiliti in uno Stato dello Spazio economico europeo (SEE) la cui moneta non è l’euro (di seguito, un «SSS del SEE non appartenente all’area dell’euro» gestito da un «operatore di SSS del SEE non appartenente all’area dell’euro»), l’Eurosistema effettua un’analisi di fattibilità economica che tiene conto, tra l’altro, a) del valore delle attività idonee emesse in tali SSS e b) del valore delle attività idonee detenute dalle controparti in tali SSS. |
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4. |
In caso di esito positivo dell’analisi di fattibilità economica, l’Eurosistema stabilisce l’idoneità di un collegamento che coinvolge SSS del SEE non appartenenti all’area dell’euro in base ai seguenti criteri:
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II. REQUISITI DELL’EUROSISTEMA
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1. |
Per assicurare la solidità giuridica, l’operatore di SSS, attraverso il riferimento alla documentazione legale vincolante attuato mediante un contratto correttamente eseguito o tramite il riferimento ai termini e alle condizioni obbligatori dell’operatore di SSS o altrimenti, deve garantire alla BCN dello Stato membro in cui l’SSS opera che:
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2. |
Un operatore di SSS deve assicurarsi, ove l’SSS che esso opera agisca in veste di SSS investitore, che i trasferimenti di titoli effettuati mediante collegamenti siano definitivi nell’accezione di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), ossia non sia possibile revocare, liquidare, rescindere o altrimenti annullare tali trasferimenti di titoli. |
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3. |
Quando l’SSS che esso opera agisce in veste di SSS emittente, un operatore di SSS deve assicurarsi che esso non faccia uso di un ente terzo, come una banca o altra parte diversa dall’SSS che agisca da intermediario tra l’emittente e l’SSS emittente, ovvero l’operatore di SSS deve assicurarsi che l’SSS abbia un collegamento diretto o indiretto con un SSS che abbia tale relazione (unica e diretta). |
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4. |
Per utilizzare i collegamenti tra SSS usati per regolare operazioni di banca centrale (2), devono essere predisposti servizi che permettano il regolamento infragiornaliero senza pagamento (free of payment, FOP). In caso di utilizzo del regolamento infragiornaliero mediante consegna contro pagamento, il regolamento in contanti avviene in moneta di banca centrale. Il regolamento può essere lordo in tempo reale o una serie di processi batch con definitività infragiornaliera. Tale requisito si considera già soddisfatto per i collegamenti diretti e indiretti in cui tutti gli SSS coinvolti nel collegamento si avvalgono di servizi di T2S. |
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5. |
In relazione agli orari di operatività e ai giorni di apertura:
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III. PROCEDURA DI RICHIESTA
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1. |
Gli operatori di SSS dell’area dell’euro che intendono far utilizzare i loro servizi nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema devono presentare una richiesta di idoneità alla BCN dello Stato membro in cui l’SSS è stabilito. |
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2. |
Per i collegamenti, inclusi quelli che coinvolgono un SSS del SEE non appartenente all’area dell’euro, l’operatore dell’SSS investitore deve presentare la richiesta di idoneità alla BCN dello Stato membro in cui l’SSS investitore opera. |
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3. |
L’Eurosistema può respingere una richiesta ovvero, ove l’SSS o il collegamento siano già idonei, può sospendere o revocare l’idoneità se:
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4. |
La decisione dell’Eurosistema relativa all’idoneità di un SSS o di un collegamento è comunicata all’operatore di SSS che ha presentato la richiesta idoneità. L’Eurosistema motiva ogni decisione negativa. |
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5. |
L’SSS o il collegamento può essere utilizzato per operazioni di finanziamento dell’Eurosistema una volta pubblicato nell’elenco dell’Eurosistema degli SSS idonei e dei collegamenti idonei sul sito Internet della BCE. |
(1) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).
(2) Il meccanismo di regolamento utilizzato dall’Eurosistema per la mobilizzazione delle garanzie è precisato all’articolo 5, paragrafo 2.
(3) La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell’Europa centrale.
ALLEGATO II
CRITERI DI IDONEITÀ PER L’UTILIZZO DI AGENTI TRIPARTY NELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELL’EUROSISTEMA
I. CRITERI DI IDONEITÀ PER LA FORNITURA DI SERVIZI TRIPARTY DI GESTIONE DELLE GARANZIE (TRIPARTY COLLATERAL MANAGEMENT SERVICES, TCMS) ALL’EUROSISTEMA DA PARTE DI AGENTI TRIPARTY
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1. |
L’Eurosistema stabilisce l’idoneità di un TPA a fornire TCMS all’Eurosistema in base a tutti i seguenti criteri:
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II. REQUISITI DELL’EUROSISTEMA
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1. |
Per garantire solidità giuridica, un operatore TPA deve garantire alla BCN, che consente l’uso di TCMS mediante il canale di mobilizzazione domestico o il canale di mobilizzazione tramite accesso diretto, che la titolarità sui titoli detenuti in un SSS e impegnati o trasferiti a una BCN nel contesto del TCMS non espone la BCN, in qualità di beneficiaria della garanzia, all’insolvenza o all’inadempimento della controparte. |
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2. |
La BCN deve garantire che gli accordi contrattuali in vigore con il TPA indichino che:
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3. |
Prima di assegnare le attività a un’operazione triparty, il TPA deve eseguire i seguenti compiti:
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4. |
Per coadiuvare il TPA nell’esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 3, il TPA utilizza i dati sulla gestione delle garanzie che gli sono forniti su base giornaliera. I dati forniti comprendono:
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5. |
I dati di cui al paragrafo 4 sono forniti al TPA alla fine di ogni giornata lavorativa e si applicano dall’inizio della giornata lavorativa successiva. Tutti i dati sono forniti utilizzando un business file ISO 20022. In circostanze eccezionali può essere chiesto al TPA di elaborare e applicare dati aggiornati su base infragiornaliera. Inoltre, il TPA deve rispettare le seguenti norme in relazione ai dati:
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6. |
La sostituzione delle garanzie deve essere regolata utilizzando procedure che colleghino lo svincolo dei titoli inizialmente stanziati a garanzia alla consegna della nuova garanzia, ossia sulla base della consegna contro consegna (delivery versus-delivery, DvD) o della consegna contro pagamento (Deliy-versus-payment, DvP). In alternativa, la sostituzione delle garanzie può essere regolata depositando la nuova garanzia prima che la garanzia inizialmente fornita sia svincolata. |
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7. |
I TPA devono predisporre misure atte ad assicurare che gli orari di operatività e gli orari limite precisati nel corpus unico di regole su scala europea per la gestione delle garanzie siano prolungati in caso di emergenza. |
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8. |
Per agevolare l’eventuale necessità di escutere garanzie, il TPA deve soddisfare i seguenti requisiti:
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III. PROCEDURA DI RICHIESTA
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1. |
Gli operatori di TPA dell’area dell’euro che intendono far sì che i loro servizi siano utilizzati nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema devono presentare una richiesta di idoneità alla BCN dello Stato membro in cui l’operatore di TPA è stabilito. |
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2. |
L’Eurosistema può respingere una richiesta ovvero, ove il TPA sia già idoneo, può limitare, sospendere o revocare l’idoneità se:
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3. |
La decisione dell’Eurosistema relativa all’idoneità di un TPA è comunicata all’operatore di TPA che ha presentato la richiesta di idoneità. L’Eurosistema motiva ogni decisione negativa. |
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4. |
Un TPA può essere utilizzato per operazioni di finanziamento dell’Eurosistema una volta pubblicato nell’elenco di TPA idonei sul sito Internet della BCE. |
ALLEGATO III
REQUISITI MINIMI PER I TERMINI E LE CONDIZIONI APPLICABILI QUANDO SI AGISCE IN QUALITÀ DI CCB PER I CREDITI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Le controparti possono utilizzare crediti per garantire le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema su base transfrontaliera (ossia, le controparti possono ottenere fondi dalla rispettiva banca centrale di appartenenza [home central bank, HCB] — la banca centrale nazionale [BCN] dello Stato membro la cui moneta è l’euro in cui sono ubicate — avvalendosi di crediti disciplinati da una normativa diversa dalla normativa della giurisdizione in cui è stabilita l’HCB). La BCN del paese la cui legge disciplina il credito agisce in qualità di banca centrale corrispondente (correspondent central bank, CCB).
2. Questi termini e condizioni si applicano laddove [Inserire il nome della CCB] agisce in qualità di CCB [inserire se applicabile: per i crediti mobilizzati da [inserire nome della controparte dell’HBC]].
3. Una controparte che intende mobilizzare un credito disciplinato dalla normativa [Inserire l’aggettivo del paese] è tenuta a rispettare le seguenti disposizioni, che integrano i termini e le condizioni applicabili tra la controparte e l’HBC.
4. Eventuali azioni della CCB ai sensi dei presenti termini e condizioni sono intraprese dalla CCB per conto dell’HCB e le azioni e omissioni della CCB sono attribuite all’HCB. L’obbligo di rispettare i requisiti stabiliti nei presenti termini e condizioni spetta alla controparte.
Articolo 2
Modalità di costituzione delle garanzie
La modalità giuridica di costituzione delle garanzie utilizzata per la creazione di un diritto di garanzia è [Pegno/cessione in garanzia/floating charge].
Articolo 3
Contratto di credito
1. [È necessario/non è necessario] che il contratto di credito contenga clausole supplementari.
2. [Inserire se applicabile: è necessario inserire le seguenti clausole supplementari nel contratto di credito: [inserire il testo delle clausole supplementari].
Articolo 4
Informazioni da presentare prima della mobilizzazione iniziale dei crediti
1. Prima della mobilizzazione iniziale dei crediti, la controparte è tenuta a informare l’HBC della propria intenzione di mobilizzare attività con [Inserire il nome della CCB] che agisce in qualità di CCB.
2. La controparte fornisce alla HBC le seguenti informazioni per la successiva trasmissione a [inserire il nome della CCB] tramite [e-mail/posta] al seguente indirizzo: [inserire indirizzo e-mail o postale]:
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[a) |
le informazioni precisate all’articolo 5 sulla fonte di valutazione del credito[.][;]] |
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[b) |
inserire se applicabile: un elenco delle firme autorizzate della controparte].] |
Articolo 5
Registrazione della fonte di valutazione del credito
1. La controparte registra la fonte di valutazione del credito presso l’HCB prima della mobilizzazione iniziale dei crediti.
2. Quando una controparte effettua la registrazione di cui al paragrafo 1, fornisce alla HBC i dati minimi stabiliti nel [inserire il riferimento ai requisiti in materia di dati minimi].
3. Quando una controparte intende modificare la fonte di valutazione del credito registrata, si conforma ai paragrafi 1 e 2 fornendo dettagli sulla fonte alternativa di valutazione del credito.
Articolo 6
Registrazione dei crediti
1. I crediti sono registrati presso [Inserire il nome della CCB] prima della mobilizzazione. Una controparte trasmette le istruzioni di registrazione all’HCB per la successiva trasmissione alla CCB.
2. Quando una controparte presenta un’istruzione di registrazione di cui al paragrafo 1, fornisce i dati minimi stabiliti nel [inserire il riferimento ai requisiti in materia di dati minimi].
3. [Inserire il nome della CCB] assegna un identificativo del credito dell’Eurosistema standardizzato a ciascun credito validamente registrato
4. L’HBC notifica alla controparte l’identificativo del credito dell’Eurosistema.
5. La controparte indica l’identificativo del credito dell’Eurosistema in tutte le istruzioni future presentate in relazione al credito.
6. [È inoltre/Non è] necessaria l’iscrizione del credito in un pubblico registro.
[[Inserire se applicabile: La CCB/La controparte registra il credito in [nome del registro] aggiornato da [inserire il nome dell’autorità che aggiorna il registro].
[Inserire quanto segue se la controparte registra il credito: La controparte presenta a [inserire il nome della CCB] la conferma della registrazione.]
Articolo 7
Consegna della documentazione
La documentazione [è/non è] presentata nel processo di registrazione.
[Inserire se applicabile: La controparte fornisce a [inserire nome della CCB]) una copia del contratto di credito mediante [e-mail/posta]al seguente indirizzo: [inserire indirizzo e-mail o postale].
Articolo 8
Conferma della registrazione
Un credito si considera registrato se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 e, se richiesto, all’articolo 7. L’HCB invia alla controparte una conferma della registrazione.
Articolo 9
Notifica del debitore e del garante prima della mobilizzazione del credito.
1. [È/Non è] necessaria la notifica del debitore prima della mobilizzazione del credito.
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a) |
[Inserire se applicabile: La notifica è effettuata, secondo la normativa [inserire aggettivo del paese], prima della mobilizzazione del credito, da parte di [la CCB/la controparte]. |
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b) |
[Inserire quanto segue quando la notifica è effettuata dalla controparte: Quando la notifica è effettuata dalla controparte, una conferma della notifica è inviata da essa a [inserire il nome della CCB] a mezzo di [e-mail/posta] ai seguenti indirizzi: [inserire indirizzo e-mail o postale]. |
2. [È/Non è] necessaria la notifica del garante prima della mobilizzazione del credito.
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a) |
[Inserire se applicabile: La notifica è effettuata, secondo la normativa [inserire aggettivo del paese], prima della mobilizzazione del credito, da parte di [la CCB/la controparte]. |
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b) |
[Inserire quanto segue quando la notifica è effettuata dalla controparte: Quando la notifica è effettuata dalla controparte, una conferma della notifica è inviata da essa a [Inserire il nome della CCB] a mezzo di [e-mail/posta] ai seguenti indirizzi: [inserire indirizzo e-mail o postale]. |
Articolo 10
Mobilizzazione dei crediti
Se un credito è stato registrato e sono stati rispettati gli obblighi di notifica di cui all’articolo 9, il credito può essere stanziato in garanzia. Per mobilizzare un credito, una controparte invia istruzioni all’HCB che trasmette tali istruzioni a [Inserire il nome della CCB] per la successiva elaborazione.
Articolo 11
Notifica del debitore e del garante dopo la mobilizzazione del credito.
1. [È/Non è] necessaria la notifica del debitore dopo la mobilizzazione del credito.
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a) |
[Inserire se applicabile: La notifica è effettuata, secondo la normativa [inserire aggettivo del paese], dopo la mobilizzazione del credito, da parte di [la CCB/la controparte]. |
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b) |
[Inserire quanto segue quando la notifica è effettuata dalla controparte: Quando la notifica è effettuata dalla controparte, una conferma della notifica è inviata da essa a [Inserire il nome della CCB] a mezzo di [e-mail/posta] ai seguenti indirizzi: [inserire indirizzo e-mail o postale]. |
2. [È/Non è] necessaria la notifica del garante dopo la mobilizzazione del credito.
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a) |
[Inserire se applicabile: La notifica è effettuata, secondo la normativa [inserire aggettivo del paese], dopo la mobilizzazione del credito, da parte di [la CCB/la controparte]. |
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b) |
[Inserire quanto segue quando la notifica è effettuata dalla controparte: Quando la notifica è effettuata dalla controparte, una conferma della notifica è inviata da essa a [Inserire il nome della CCB] a mezzo di [e-mail/posta] ai seguenti indirizzi: [inserire indirizzo e-mail o postale]. |
Articolo 12
Modifiche che incidono sui crediti mobilizzati
1. Una controparte comunica alla HCB qualunque modifica degli elementi di dati di base relativi ai crediti mobilizzati nel corso della successiva giornata lavorativa.
2. L’HCB condivide le informazioni di cui al paragrafo 1 con [Inserire il nome della CCB].
Articolo 13
Svincolo dei crediti
Una controparte invia istruzioni per smobilizzare un credito all’HCB, che inoltra tali istruzioni a [Inserire il nome della CCB] per la successiva elaborazione
Articolo 14
Commissioni
[Inserire il nome della CCB] [addebita/non addebita] commissioni per la mobilizzazione e la gestione dei crediti. [Inserire se sono addebitate commissioni: I dettagli delle commissioni addebitate sono contenuti nel documento intitolato «Gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema - informazioni per le controparti dell’Eurosistema», pubblicato sul sito Internet della BCE. L’HBC addebita mensilmente le commissioni dall’MCA primario della controparte in TARGET.]
ALLEGATO IV
REQUISITI MINIMI PER I TERMINI E LE CONDIZIONI APPLICABILI QUANDO SI AGISCE IN QUALITÀ DI ACB PER I CREDITI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Se un credito è disciplinato dalla normativa della giurisdizione della banca centrale di appartenenza (home central bank, HCB) e uno o più debitori, garanti o creditori del credito sono situati in un altro Stato membro dell’area dell’euro, l’HCB può chiedere il sostegno di una banca centrale che presta assistenza (assisting central bank, ACB) per fornire assistenza e consulenza alla HCB in merito alla mobilizzazione del credito. L’ACB è la BCN dello Stato membro nel quale è situato il debitore e/o il garante e/o il creditore di un credito.
2. Tali termini e condizioni si applicano quando [inserire il nome della ACB] agisce in qualità di ACB.
3. La controparte che intende mobilizzare un credito quando [inserire il nome della ACB] agisce in qualità di ACB rispetta le seguenti disposizioni, che integrano i termini e le condizioni applicabili tra la controparte e l’HBC.
Articolo 2
Modalità di costituzione delle garanzie
La modalità giuridica di costituzione delle garanzie utilizzata per la creazione di un diritto di garanzia è [pegno/cessione in garanzia/floating charge]
Articolo 3
Contratto di credito
[È necessario/non è necessario] che il contratto di credito contenga clausole supplementari per facilitare la costituzione di un ulteriore diritto di garanzia dopo la mobilizzazione del credito.
[Inserire se applicabile: Le seguenti clausole supplementari sono inserite nel contratto di credito: [inserire il testo delle clausole supplementari].
Articolo 4
Registrazione dei crediti
[È inoltre/Non è] necessaria l’iscrizione del credito in un pubblico registro.
[Inserire se applicabile: Quando iInserire il nome della ACB] agisce in qualità di ACB, la registrazione [è/non è] necessaria, in conformità agli obblighi delle norme relative al conflitto di legge applicabili nella giurisdizione nella quale l’HCB è stabilita. La registrazione è effettuata secondo le norme della giurisdizione che richiede la registrazione].
[Inserire se applicabile: La registrazione è effettuata, in [denominazione del registro] aggiornato da [inserire denominazione dell’autorità che aggiorna il registro], in conformità alle rispettive norme applicabili al registro, da [la HCB/la controparte].]
[Inserire quanto segue quando l’iscrizione in un pubblico registro è effettuata dalla controparte: Quando l’iscrizione in un pubblico registro è effettuata dalla controparte, una conferma dell’iscrizione è inviata all’HCB a mezzo di [e-mail/posta].]
Articolo 5
Notifica del debitore e del garante prima della mobilizzazione del credito.
1. [È/Non è] necessaria la notifica del debitore prima della mobilizzazione del credito.
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a) |
[Inserire se applicabile: La notifica è effettuata, secondo la normativa [inserire aggettivo del paese], prima della mobilizzazione del credito, da parte di [la HCB/la controparte]. |
|
b) |
[Inserire quanto segue quando la notifica è effettuata dalla controparte: Quando la notifica è effettuata dalla controparte, una conferma della notifica è inviata da essa all’HCB tramite [e-mail/posta]. |
2. [È/Non è] necessaria la notifica del garante prima della mobilizzazione del credito.
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a) |
[Inserire se applicabile: La notifica è effettuata, secondo la normativa [inserire aggettivo del paese], prima della mobilizzazione del credito, da parte di [la HCB/la controparte]. |
|
b) |
[Inserire quanto segue quando la notifica è effettuata dalla controparte: Quando la notifica è effettuata dalla controparte, una conferma della notifica è inviata da essa all’HCB tramite [e-mail/posta]. |
Articolo 6
Notifica del debitore e del garante dopo la mobilizzazione del credito.
1. [È/Non è] necessaria la notifica del debitore dopo la mobilizzazione del credito.
|
a) |
[Inserire se applicabile: La notifica è effettuata, secondo la normativa [inserire aggettivo del paese], dopo la mobilizzazione del credito, da parte di [la HCB/la controparte]. |
|
b) |
[Inserire quanto segue quando la notifica è effettuata dalla controparte: Quando la notifica è effettuata dalla controparte, una conferma della notifica è inviata da essa all’HCB a mezzo di [e-mail/posta]. |
2. [È/Non è] necessaria la notifica del garante dopo la mobilizzazione del credito.
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a) |
[Inserire se applicabile: La notifica è effettuata, secondo la normativa [inserire aggettivo del paese], dopo la mobilizzazione del credito, da parte di [la HCB/la controparte]. |
|
b) |
[Inserire quanto segue quando la notifica è effettuata dalla controparte: Quando la notifica è effettuata dalla controparte, una conferma della notifica è inviata da essa all’HCB a mezzo di [e-mail/posta]. |
ALLEGATO V
ALTRE FINALITÀ DI MOBILIZZAZIONE DELLE GARANZIE
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Finalità |
Definizione |
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1 |
Sostegno di emergenza alla liquidità (Emergency Liquidity Assistance, ELA) |
Garanzie riservate per la costituzione di garanzie a fronte delle operazioni di sostegno di emergenza alla liquidità (Emergency Liquidity Assistance, ELA) |
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2 |
Garanzia relativa al sistema di pagamento al dettaglio (retail payment system, RPS) |
Garanzie riservate dai partecipanti al sistema di pagamento al dettaglio per garantire l’elaborazione dei pagamenti in un sistema di pagamento al dettaglio tramite tali garanzie. |
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3 |
Fondo margine della controparte centrale (central counterpart, CCP) |
Garanzie riservate da una controparte centrale per conto di una controparte centrale partecipante per soddisfare gli obblighi relativi al requisito in materia di margini. Per soddisfare i requisiti dell’EMIR, ciascun requisito in materia di margini distingue tra requisiti in materia di margini a reddito fisso e requisiti in materia di margini in contanti/derivati. Questi ultimi sono a sua volta distinti in operazioni sui propri libri contabili del partecipante diretto e operazioni per clienti del partecipante diretto. |
|
4 |
Fondo di garanzia in caso di inadempimento della controparte centrale |
Garanzie riservate da una controparte centrale per conto di una controparte centrale partecipante per soddisfare gli relativi al requisito in materia di fondo di garanzia in caso di inadempimento. Per soddisfare i requisiti dell’EMIR, ciascun requisito in materia di fondo di garanzia in caso di inadempimento distingue tra requisiti in materia di fondo di garanzia in caso di inadempimento a reddito fisso e requisiti in materia di fondo di garanzia in caso di inadempimento in contanti/derivati relativi alle operazioni sui propri libri contabili del partecipante diretto. |
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5 |
Servizi di gestione delle riserve offerti dall’Eurosistema |
Garanzie riservate al fine di fornire servizi di gestione delle riserve offerti dall’Eurosistema a banche centrali, autorità monetarie o istituzioni statali situate al di fuori dell’area dell’euro e a organizzazioni internazionali. |
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6 |
Banconote |
Garanzie riservate per coprire eventuali carenze nei depositi e prelievi di banconote. |
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7 |
Operazioni di cambio |
Garanzie riservate per attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio nelle operazioni in cambi e in oro. |
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8 |
Garanzia sugli assegni circolari emessi |
Garanzie riservate per la compensazione/circolazione di assegni circolari emessi da banche. |
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9 |
Assicurazione nazionale dei depositi |
Garanzie riservate per rispettare gli obblighi dovuti in relazione all’assicurazione nazionale dei depositi. |
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10 |
Addebiti diretti SEPA |
Garanzie riservate per soddisfare gli addebiti diretti SEPA delle controparti |
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11 |
Pagamenti istantanei |
Garanzie riservate per soddisfare il fabbisogno di liquidità di emergenza per gli schemi locali di pagamenti istantanei |
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12 |
Operazioni di pronti contro termine dell’Eurosistema per banche centrali straniere |
Garanzie riservate per la costituzione di garanzie per la liquidità in euro fornita alle banche centrali non appartenenti all’area dell’euro nel contesto delle operazioni di pronti contro termine dell’Eurosistema per le banche centrali. |
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13 |
Servizi di gestione del contante garantiti |
Garanzie riservate per la fornitura di servizi di gestione del contante garantiti da parte di una banca centrale (che agisce in qualità di agente finanziario) a clienti istituzionali pubblici e nazionali. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3129/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)