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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/3126 |
16.12.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3126 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2024
che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2013 della Commissione (2) ha classificato un prodotto composto da 25 salviettine di stoffa non tessuta, aventi dimensioni di circa 15 cm × 20 cm, impregnate, tra l’altro, di acqua, olio di soia, olio di mandorle dolci (Prunus dulcis), alcole cetilico, gomma di xantano, profumo, citronellolo, geraniolo, glicerina, EDTA tetrasodico e cocco anfodiacetato disodico, utilizzato per struccare, tonificare e purificare pelli normali e miste e condizionato per la vendita al minuto in una busta di plastica, nel codice 3304 99 00 della nomenclatura combinata (NC) allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3), come «preparazioni per la cura della pelle (esclusi i medicamenti)». Poiché si è ritenuto che l’agente tensioattivo (cocco anfodiacetato disodico) contenuto nel prodotto non conferisse al prodotto stesso il suo carattere essenziale in quanto ha unicamente la funzione di emulsionante, la classificazione alla voce 3401 è stata esclusa. La classificazione alla voce 3307 è stata esclusa anche perché la nota 4 del capitolo 33 della NC è stata considerata inapplicabile in quanto il prodotto è utilizzato per struccare, tonificare e purificare la pelle, e pertanto il carattere essenziale del prodotto è di cura della pelle. Di conseguenza, in applicazione delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della NC, il prodotto è stato classificato nella voce 3304 come preparazione per la cura della pelle. |
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(2) |
Nel corso della sua 73a sessione del marzo 2024, il comitato del sistema armonizzato (CSA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ha approvato il parere di classificazione 3307.90/4 che classifica le salviettine per il viso imballate per la vendita al dettaglio, contenenti 60 fogli rettangolari di stoffa non tessuta (10 cm × 12 cm), impregnate di acqua, agenti idratanti (glicole dipropilenico (DPG), ialuronato di sodio, olio di jojoba) e agenti organici tensioattivi come emulsionante (gliceridi caprileici/caprinici PEG-6 e polisorbato 20), destinati a essere utilizzati per la cura della pelle del viso, ad esempio per struccare, detergere, tonificare, calmare e idratare in un’unica operazione. Il prodotto è stato classificato nella voce SA 3307 in quanto la nota 4 del capitolo 33 del SA, secondo cui l’espressione «prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toletta» di cui alla voce 3307 si applica, in particolare, alle stoffe non tessute, impregnate, spalmate o ricoperte di profumo o di cosmetici, è stata considerata applicabile per la classificazione del prodotto. Di conseguenza il prodotto è stato classificato nella sottovoce 3307 90 del SA, che corrisponde al codice 3307 90 00 della NC, in applicazione delle regole generali 1 (nota 2 della sezione VI e nota 4 del capitolo 33) e 6. |
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(3) |
Date le caratteristiche del prodotto, molto simili a quelle del prodotto descritto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2013, la classificazione tariffaria del prodotto figurante nell’allegato di detto regolamento non è conforme al parere di classificazione 3307.90/4. |
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(4) |
In virtù della decisione 87/369/CEE del Consiglio (4), l’Unione è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. I pareri di classificazione emessi dal CSA costituiscono strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell’Unione. |
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(5) |
Con l’intento di garantire uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione del sistema armonizzato a livello internazionale e considerando che il parere di classificazione 3307.90/4 è conforme alla formulazione della nota 4 del capitolo 33 della nomenclatura combinata, della sottovoce 3307 del SA e della sottovoce 3307 90 del SA, è necessario abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2013. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2013 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2024
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 117 del 27.4.2013, pag. 10) ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/385/oj).
(3) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj.
(4) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1) ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/369/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3126/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)