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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/3102

12.12.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/3102 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2024

che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche NACE definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha definito la classificazione statistica comune delle attività economiche nell’Unione («NACE Rev. 2») la cui applicazione decorre dal 1o gennaio 2008.

(2)

Dall’inizio dell’applicazione della NACE Rev. 2, la globalizzazione e la digitalizzazione hanno progressivamente cambiato il modo in cui molte attività economiche forniscono beni e servizi in tutto il mondo.

(3)

In seguito a tali cambiamenti è stato necessario aggiornare la NACE Rev. 2 per mantenere la sua comparabilità e coerenza con le norme di classificazione delle attività economiche utilizzate a livello internazionale. Di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 1893/2006 e stabilito la classificazione aggiornata («NACE Rev. 2.1»).

(4)

Per consentire agli utenti di valutare le modifiche dettagliate del contenuto della NACE e di confrontare la versione precedente della classificazione con la versione aggiornata della stessa, il 1o agosto 2023 è stata messa a disposizione degli utenti della classificazione una tabella di concordanza (4) corredata di note esplicative (5).

(5)

L’ampio corpus legislativo che stabilisce gli obblighi in materia di trasmissione dei dati relativi specificamente a sezioni, divisioni, gruppi o classi della NACE comprende il regolamento (CE) n. 138/2004. Al fine di garantire che tali obblighi in materia di trasmissione siano espressi in termini compatibili con la classificazione aggiornata (NACE Rev. 2.1), è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 138/2004.

(6)

Poiché la granularità della classificazione aggiornata è simile a quella della versione originale della classificazione, le modifiche del regolamento (CE) n. 138/2004 di cui al presente regolamento non comporterebbero alcun onere aggiuntivo considerevole per gli Stati membri o i rispondenti.

(7)

La conformità alla classificazione aggiornata non dovrebbe essere obbligatoria immediatamente, in quanto è necessario un certo periodo di tempo per consentire ai fornitori dei dati di adattarsi ai nuovi obblighi normativi. Occorre ricordare che il regolamento delegato (UE) 2023/137, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1893/2006, stabilisce date di applicazione differite per determinati settori statistici. Anche la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere differita.

(8)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 138/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2028 per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) per ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/138/oj.

(2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).

(4)   https://europa.eu/!f6H9nX.

(5)   https://europa.eu/!FNRFFB.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:

(1)

in tutto l’allegato «NACE Rev. 2» è sostituito da «NACE»;

(2)

la parte I è così modificata:

a)

nella sezione B, al punto 1 «Unità di base», il punto 1.10 è sostituito dal seguente:

«1.10

L’unità di attività economica a livello locale (UAE locale) è la parte di una UAE che corrisponde a una unità locale. Nell’SCN 2008 e nella classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d’attività economica (CITI) la UAE locale è denominata «establishment». Una UAE raggruppa tutte le parti di una unità istituzionale nella sua funzione di produttore che concorrono all’esercizio di una attività al livello di classe (quattro cifre) della NACE (*1)(la nomenclatura di riferimento delle attività economiche, cfr. punto 1.55) e corrisponde a una o più suddivisioni operative dell’unità istituzionale. Il sistema informativo dell’unità istituzionale deve essere in grado di indicare o di calcolare per ciascuna UAE locale almeno il valore della produzione, i consumi intermedi, i redditi da lavoro dipendente, il risultato di gestione, l’occupazione e gli investimenti fissi lordi (SEC 2010, 2.148). L’unità locale è un’unità istituzionale, o parte di un’unità istituzionale, produttrice di beni e servizi, situata in un luogo geograficamente identificato.

(*1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;"

b)

la sezione F è così modificata:

i)

al punto 1 «Osservazioni generali», il punto 1.56 è sostituito dal seguente:

«1.56

La NACE è una versione più dettagliata della CITI, adeguata alle specificità europee. La NACE è altresì direttamente collegata alla Classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (*2)nell’Unione europea, a sua volta basata sulla Classificazione centrale dei prodotti (CPC).

(*2)  Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/451/oj).»;"

ii)

al punto 2 «Definizione delle attività caratteristiche dell’agricoltura», nella seconda frase del punto 1.62 la nota 10 è soppressa;

iii)

il punto 4 «Osservazioni in merito alle diverse voci» è modificato come segue:

al punto 1.71, prima frase, la nota 12 è soppressa;

il punto 1.89 è sostituito dal seguente:

«1.89

L’allevamento di bestiame dietro compenso (presa in pensione di bestiame) rientra nei lavori agricoli per conto terzi dato che fa parte del processo di produzione di beni agricoli. Tale voce non include tuttavia l’allevamento e la cura dei cavalli da sella privati che non costituiscono una produzione di beni ma un vero e proprio servizio ai sensi del SEC 2010 (sezione S della NACE).»;

il punto 1.92 è sostituito dal seguente:

«1.92

Tale gruppo comprende le seguenti attività: i) caccia e cattura di animali su base commerciale; ii) cattura di animali (morti o vivi) per uso alimentare, la pelliccia o la pelle, a scopo di ricerca o di esibizione in giardini zoologici o come animali da compagnia; iii) produzione di pelli da pellicceria o di pelli di rettili o di uccelli, provenienti da attività di caccia o cattura. Si noti che la produzione di cuoio e pelli provenienti da macelli e la caccia esercitata a fini sportivi o ricreativi non rientrano tra le attività caratteristiche dell’industria agricola. Il gruppo Caccia inoltre non comprende l’allevamento di selvaggina che dovrebbe invece essere inserito alla classe 01.48 “Allevamento di altri animali”».


(*1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;

(*2)  Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/451/oj).»;»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3102/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)