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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/3072 |
19.12.2024 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 191/2024
del 23 settembre 2024
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/3072]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1199 della Commissione, del 18 aprile 2024, relativo all'autorizzazione del complesso di manganese(II) e betaina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1200 della Commissione, del 18 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, all'autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi da impiegare nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Biomin GmbH) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 544/2013 e (UE) 2015/1105 (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1161 della Commissione, del 22 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali, all'autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi destinati a determinate altre specie animali (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd.), recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2013 e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 361/2011, (UE) 2015/518 e (UE) 2019/11 (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1179 della Commissione, del 23 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676, Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677 e Lentilactobacillus buchneri DSM 13573 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1185 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'acido ortofosforico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013 (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1186 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di corteccia di cannella e dell'olio essenziale di foglie di cannella ottenuti da Cinnamomum verum J. Presl come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali (6). |
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(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1187 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 e Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento (titolare dell'autorizzazione: Lactosan GmbH & Co.KG) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013 (7). |
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(8) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1189 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 (8). |
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(9) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1190 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole minori da ingrasso, allevate per la produzione di uova e allevate per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Lactosan GmbH & Co.KG) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2013 (9). |
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(10) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1193 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'idrossido di sodio come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e pesci ornamentali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 161/2013 (10). |
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(11) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1194 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'acido nicotinico e della niacinamide come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 642/2013 (11). |
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(12) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1195 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di cassia ottenuto da Cinnamomum aromaticum Nees come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (12). |
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(13) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1196 della Commissione, del 25 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013 (13). |
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(14) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1200 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 544/2013 (14) e (UE) 2015/1105 (15), che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi esserne espunti. |
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(15) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1161 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 361/2011 (16), (UE) 2015/518 (17) e (UE) 2019/11 (18), che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi esserne espunti. |
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(16) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1179 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 (19), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto. |
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(17) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1185 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013 (20), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto. |
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(18) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1187 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013 (21), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto. |
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(19) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1190 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2013 (22), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto. |
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(20) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1193 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 161/2013 (23), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto. |
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(21) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1194 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 642/2013 (24), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto. |
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(22) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1196 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013 (25), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto. |
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(23) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(24) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:
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1. |
al punto 2zzr (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2013 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da:
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2. |
al punto 61 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
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3. |
dopo il punto 579 (Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1104 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
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4. |
il testo dei punti 2z (Regolamento di esecuzione (UE) n. 361/2011 della Commissione), 2zzj (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013 della Commissione), 2zzt (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013 della Commissione), 72 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 della Commissione), 78 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 161/2013 della Commissione), 89 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 della Commissione), 90 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 642/2013 della Commissione), 97 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013 della Commissione), 98 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2013 della Commissione), 130 (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/518 della Commissione), 142 (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1105 della Commissione) e 280 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/11 della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/1199, (UE) 2024/1200, (UE) 2024/1161, (UE) 2024/1179, (UE) 2024/1185, (UE) 2024/1186, (UE) 2024/1187, (UE) 2024/1189, (UE) 2024/1190, (UE) 2024/1193, (UE) 2024/1194, (UE) 2024/1195 e (UE) 2024/1196 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Anders H. EIDE
(1) GU L, 2024/1199, 22.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1199/oj.
(2) GU L, 2024/1200, 22.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1200/oj.
(3) GU L, 2024/1161, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1161/oj.
(4) GU L, 2024/1179, 24.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1179/oj.
(5) GU L, 2024/1185, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1185/oj.
(6) GU L, 2024/1186, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1186/oj.
(7) GU L, 2024/1187, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1187/oj.
(8) GU L, 2024/1189, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1189/oj.
(9) GU L, 2024/1190, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1190/oj.
(10) GU L, 2024/1193, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1193/oj.
(11) GU L, 2024/1194, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1194/oj.
(12) GU L, 2024/1195, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1195/oj.
(13) GU L, 2024/1196, 26.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1196/oj.
(14) GU L 163 del 15.6.2013, pag. 13.
(15) GU L 181 del 9.7.2015, pag. 65.
(16) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 22.
(17) GU L 82 del 27.3.2015, pag. 75.
(18) GU L 2 del 4.1.2019, pag. 17.
(19) GU L 330 del 30.11.2012, pag. 14.
(20) GU L 288 del 30.10.2013, pag. 57.
(21) GU L 296 del 7.11.2013, pag. 1.
(22) GU L 217 del 13.8.2013, pag. 32.
(23) GU L 49 del 22.2.2013, pag. 52.
(24) GU L 186 del 5.7.2013, pag. 4.
(25) GU L 217 del 13.8.2013, pag. 30.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3072/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)