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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/3012 |
6.12.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/3012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2024
che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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Nell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) («accordo di Parigi»), che è stato approvato mediante la decisione (UE) 2016/1841 (4) del Consiglio, la comunità internazionale ha convenuto di mantenere l’aumento medio della temperatura globale ben al di sotto dei 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi atti a limitarlo a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali. La conferenza delle parti dell’UNFCCC ha inoltre adottato il patto di Glasgow per il clima il 13 novembre 2021, il quale riconosce che con un aumento della temperatura di 1,5 oC – invece che di 2 oC – gli effetti dei cambiamenti climatici saranno molto inferiori e decide di proseguire l’azione volta limitare l’aumento della temperatura a 1,5 oC. L’Unione e i suoi Stati membri sono parti dell’accordo di Parigi e sono fortemente determinati ad attuarlo attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’aumento degli assorbimenti di carbonio. |
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(2) |
A livello mondiale, le relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) indicano che la probabilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC si sta assottigliando, a meno che in quello che rimane del decennio in corso e nei prossimi decenni non si abbia una diminuzione rapida e decisa delle emissioni globali di gas a effetto serra. Le relazioni dell’IPCC affermano inoltre chiaramente che, in un’ottica di azzeramento delle emissioni nette di anidride carbonica (CO2) o di gas a effetto serra, non si può che ricorrere all’assorbimento di CO2 per controbilanciare le emissioni residue difficili da abbattere. A tal fine sarà necessaria la diffusione su vasta scala di attività sostenibili per catturare CO2 dall’atmosfera e stoccarla in modo duraturo nei serbatoi geologici, terrestri o marini, compresi gli oceani, o in prodotti di lunga durata. A oggi, con le politiche attuali, l’Unione non è sulla buona strada per realizzare gli assorbimenti di carbonio necessari: negli ultimi anni gli assorbimenti negli ecosistemi terrestri sono diminuiti e attualmente nell’Unione non si registrano assorbimenti industriali significativi. |
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(3) |
Scopo del presente regolamento è elaborare un quadro volontario di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti («quadro di certificazione dell’Unione»), al fine di agevolare e incoraggiare la diffusione di assorbimenti di alta qualità e la riduzione delle emissioni dal suolo, nel pieno rispetto degli obiettivi dell’Unione di biodiversità e inquinamento zero, a integrazione di riduzioni durature delle emissioni in tutti i settori. Il quadro di certificazione dell’Unione sarà dunque uno strumento a sostegno del conseguimento degli obiettivi dell’Unione nell’ambito dell’accordo di Parigi, in particolare del conseguimento collettivo entro il 2050 dell’obiettivo della neutralità climatica sancito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tutti gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo certificati nell’ambito del quadro di certificazione dell’Unione dovrebbero concorrere al conseguimento del contributo determinato a livello nazionale (NDC) dell’Unione e dei suoi obiettivi climatici. Pertanto, al fine di evitare il doppio conteggio, tali assorbimenti di carbonio e riduzioni delle emissioni dal suolo non dovrebbero contribuire a NDC di paesi terzi o regimi di conformità internazionali. L’Unione si è inoltre impegnata a generare emissioni negative dopo il 2050. Uno strumento importante per migliorare l’assorbimento del carbonio negli ecosistemi terrestri è il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) nel quadro 2030 per il clima e l’energia, che fissa un obiettivo dell’Unione di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti entro il 2030 e assegna obiettivi a ciascuno Stato membro. |
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(4) |
Nella sua comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo «Verso un’ambiziosa gestione industriale del carbonio per l’UE», la Commissione prevede di valutare gli obiettivi generali relativi al fabbisogno di assorbimento di carbonio in linea con l’obiettivo climatico dell’Unione per il 2040, l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e quello di conseguire successivamente emissioni negative; di elaborare opzioni strategiche e sostenere i meccanismi di assorbimento industriale del carbonio, tra cui l’eventuale contabilizzazione degli assorbimenti ai fini del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione e le relative modalità; e, parallelamente, di stimolare, nell’ambito di Orizzonte Europa, del programma quadro di ricerca e innovazione istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e del Fondo per l’innovazione istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), le attività di ricerca, innovazione e la dimostrazione precoce delle tecnologie industriali innovative per l’assorbimento della CO2 condotte dall’Unione. È inoltre opportuno che la Commissione valuti le opzioni per gli obiettivi dell’Unione in materia di assorbimenti di carbonio, anche distinguendo chiaramente un obiettivo distinto per gli assorbimenti permanenti di carbonio. |
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(5) |
Si prevede che un quadro di certificazione armonizzato dell’Unione rafforzi l’integrità ambientale e la trasparenza degli assorbimenti permanenti di carbonio, della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti e promuova la fiducia nella loro certificazione, riducendo nel contempo i costi amministrativi associati. Il carattere volontario del quadro di certificazione dell’Unione significa che i sistemi di certificazione pubblici e privati esistenti e nuovi potranno chiedere il riconoscimento da parte della Commissione ai sensi del presente regolamento, ma non saranno obbligati a farlo per poter operare nell’Unione. |
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(6) |
Il regolamento (UE) 2021/1119 stabilisce inoltre un traguardo vincolante dell’Unione in materia di clima che consiste in una riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Al fine di garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, il contributo degli assorbimenti netti al traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. |
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(7) |
Il quadro di certificazione dell’Unione sosterrà lo sviluppo nell’Unione di assorbimenti permanenti di carbonio, della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti, che generino un impatto positivo inequivocabile sul clima ed evitando nel contempo l’ecologismo di facciata. Nel caso della carboniocoltura, il quadro di certificazione dell’Unione dovrebbe anche promuovere la diffusione di attività che generino benefici collaterali per la biodiversità, contribuendo in tal modo agli obiettivi di ripristino della natura stabiliti dalla normativa dell’Unione. |
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(8) |
È opportuno che il quadro di certificazione dell’Unione incoraggi anche la ricerca e l’innovazione, anche sottolineando il ruolo dei pertinenti programmi di ricerca, al fine di agevolare l’accesso delle nuove tecnologie al mercato. A tale riguardo, la Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati a impegnarsi in una cooperazione interdisciplinare, coinvolgendo gli istituti di ricerca nazionali e regionali, gli scienziati, gli agricoltori e le piccole e medie imprese. |
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(9) |
Al fine di sostenere i gestori disposti a compiere ulteriori sforzi per aumentare gli assorbimenti di carbonio o ridurre le emissioni dal suolo in modo sostenibile, il quadro di certificazione dell’Unione dovrebbe tenere conto dei diversi tipi di attività, delle loro specificità e dei relativi impatti ambientali. È pertanto opportuno che il presente regolamento fornisca definizioni chiare di assorbimento permanente del carbonio, carboniocoltura e stoccaggio del carbonio nei prodotti nonché degli altri elementi del quadro di certificazione dell’Unione. Nel suo ambito di applicazione dovrebbero essere incluse attività che aumentano lo stoccaggio del carbonio nei serbatoi geologici, terrestri o marini, compresi gli oceani, e nei prodotti di lunga durata. Le attività dovrebbero includere una o più pratiche o processi che assorbono il carbonio dall’atmosfera. A seconda delle condizioni specifiche in cui si svolgono, alcune attività, come quelle basate sull’uso del biochar, possono comportare diversi tipi di benefici netti in termini di assorbimento del carbonio e una diversa durata dello stoccaggio del carbonio. Di conseguenza, nelle metodologie di certificazione applicabili è opportuno stabilire, a livello di Unione conformemente al presente regolamento, norme adeguate in materia di monitoraggio e responsabilità. |
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(10) |
Nel caso della carboniocoltura, le attività pertinenti possono includere pratiche e processi svolti negli ecosistemi marini e costieri. Le attività pertinenti possono comprendere anche pratiche o processi che riducono le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai suoli o comportano la riduzione del rilascio di carbonio nell’atmosfera dai comparti di carbonio nel suolo, di cui all’allegato I, sezione B, lettere e) e f), del regolamento (UE) 2018/841, come nel caso, ad esempio, delle attività che migliorano la gestione del suolo o ripristinano le torbiere degradate. Inoltre, nella quantificazione delle attività di carboniocoltura dovrebbero essere incluse anche le riduzioni delle emissioni dai suoli agricoli, corrispondenti alle emissioni provenienti dalla categoria di fonti IPCC «Agricoltura», sottocategoria «Suoli agricoli» di cui alla tabella 3.D del formato comune per la trasmissione delle relazioni contenuto nelle linee guida dell’UNFCCC in materia di comunicazione degli inventari annuali delle parti di cui all’allegato I di tale convenzione, purché tali riduzioni delle emissioni derivino da un’attività che nel complesso riduce l’emissione di carbonio dai comparti di carbonio nel suolo o aumenta gli assorbimenti di carbonio nei comparti di carbonio biogenici. Al contrario, attività che non comportano assorbimenti di carbonio o riduzioni delle emissioni dal suolo, quali progetti di deforestazione evitata o progetti in materia di energia rinnovabile, non dovrebbero essere incluse nell’ambito di applicazione del quadro di certificazione dell’Unione. |
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(11) |
È opportuno che il presente regolamento stabilisca i requisiti in base ai quali gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo sono ammissibili alla certificazione nell’ambito del quadro di certificazione dell’Unione. A tal fine gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo dovrebbero essere quantificati in modo accurato e solido, e dovrebbero essere generati solo da attività che apportino un beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, che siano addizionali e che mirino a garantire lo stoccaggio a lungo termine del carbonio. Non dovrebbero arrecare un danno significativo all’ambiente e dovrebbero essere in grado di apportare benefici collaterali in relazione agli obiettivi di sostenibilità. Gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo dovrebbero essere sottoposti a controlli di terzi indipendenti effettuati da organismi di certificazione al fine di garantire la credibilità e l’affidabilità del processo di certificazione. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme sul rilascio e l’uso di unità certificate. |
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(12) |
Sono in vigore norme obbligatorie dell’Unione in materia di fissazione del prezzo del carbonio, stabilite dalla direttiva 2003/87/CE, che regolamentano il trattamento delle emissioni delle attività disciplinate da tale direttiva. È opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicata la direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per la certificazione della cattura e dello stoccaggio delle emissioni di CO2 derivanti da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa che soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell’applicazione a norma della direttiva 2003/87/CE, come stabilito negli atti di esecuzione di cui all’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, conformemente all’allegato IV della direttiva 2003/87/CE. |
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(13) |
Un’attività dovrebbe apportare un beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, dimostrando in tal modo che genera un impatto positivo sul clima. Il beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o il beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo dovrebbe essere quantificato in due fasi. |
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(14) |
Nella prima fase della quantificazione del beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o del beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, i gestori dovrebbero quantificare gli assorbimenti aggiuntivi di carbonio o le riduzioni delle emissioni dal suolo generati da un’attività rispetto a un livello di riferimento. Nel caso della carboniocoltura, la modalità di quantificazione degli assorbimenti del carbonio o delle riduzioni delle emissioni dal suolo dovrebbero garantire che eventuali rilasci di carbonio che si verificano in un comparto di carbonio siano presi adeguatamente in considerazione nel quantificare il beneficio netto dell’attività. Le metodologie di certificazione dovrebbero stabilire livelli di riferimento normalizzati che dovrebbero essere altamente rappresentativi delle prestazioni standard di pratiche e processi comparabili in condizioni sociali, economiche, ambientali, normative e tecnologiche simili e tenere conto del contesto geografico, comprese le condizioni pedoclimatiche e normative locali. Tale approccio alla definizione di livelli di riferimento normalizzati dovrebbe essere privilegiato in quanto garantisce l’obiettività, riduce al minimo i costi di conformità e altri costi amministrativi e riconosce favorevolmente l’impegno pionieristico di coloro che hanno già intrapreso attività ammissibili. Nel contesto della carboniocoltura dovrebbero essere certificati solo le pratiche e i processi che non si limitano alla prassi comune. Pertanto un’attività di carboniocoltura specifica non dovrebbe essere ricompensata se è già ampiamente adottata in una regione con condizioni pedoclimatiche e normative analoghe. I livelli di riferimento normalizzati dovrebbero fare in modo che, una volta che un’attività diventa prassi comune, tale attività non possa più essere certificata. A tal fine la Commissione dovrebbe riesaminare almeno ogni cinque anni e aggiornare, se del caso, i livelli di riferimento normalizzati alla luce dell’evoluzione delle condizioni normative e dei più recenti dati scientifici disponibili per tenere conto degli sviluppi sociali, economici, ambientali, normativi e tecnologici e incoraggiare nel tempo il perseguimento di obiettivi sempre più ambiziosi, in linea con l’accordo di Parigi. Inoltre dovrebbe essere promosso l’uso delle tecnologie digitali disponibili, tra cui le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica, il telerilevamento, i più recenti sistemi di quantificazione del carbonio in loco, l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, nonché delle mappe elettroniche, al fine di ridurre i costi di definizione dei livelli di riferimento normalizzati e garantire la solidità del monitoraggio delle attività. Tuttavia, qualora non sia possibile definire tali livelli di riferimento normalizzati, se ne dovrebbe utilizzare uno specifico per attività basato sulle prestazioni individuali del gestore. I livelli di riferimento specifici per attività dovrebbero essere aggiornati dal gestore all’inizio di ciascun periodo di attività, salvo diversa indicazione contenuta nelle metodologie di certificazione applicabili. |
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(15) |
La seconda fase della quantificazione del beneficio netto dovrebbe consistere nel sottrarre eventuali emissioni di gas a effetto serra associate che si verificano durante il ciclo di vita dell’attività e connesse allo svolgimento dell’attività. Tra le emissioni di gas a effetto serra che dovrebbero essere prese in considerazione figurano sia quelle dirette, derivanti ad esempio dall’uso di fertilizzanti, sostanze chimiche, combustibili o energia, altri fattori produttivi e trasporti, che quelle indirette, come le emissioni dovute al cambiamento di uso del suolo con conseguenti rischi per la sicurezza alimentare a causa del trasferimento della produzione agricola o degli effetti di spostamento riconducibili alla domanda concorrente di energia o di calore di scarto. Qualsiasi aumento delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile allo svolgimento dell’attività dovrebbe essere sottratto in modo appropriato dal beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o dal beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, conformemente alle norme tecniche di cui alla metodologia di certificazione applicabile. Le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra risultante dallo svolgimento dell’attività, a eccezione della riduzione delle emissioni dai terreni agricoli, non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della quantificazione del beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o del beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, bensì dovrebbero essere considerate apportare un beneficio collaterale per l’obiettivo di sostenibilità della mitigazione dei cambiamenti climatici ed essere riportate nei certificati di conformità. Tali riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, così come gli altri benefici collaterali in termini di sostenibilità, potrebbero aumentare il valore degli assorbimenti di carbonio certificati o delle riduzioni delle emissioni dal suolo. |
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I gestori che svolgono attività contemplate dal presente regolamento dovrebbero comprendere le persone fisiche o giuridiche ovvero gli enti pubblici che gestiscono o controllano un’attività o a cui è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico dell’attività. Nel caso della carboniocoltura, la definizione di gestore dovrebbe applicarsi agli agricoltori quali definiti all’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) a qualsiasi altro gestore di un’attività in ambiente terrestre o costiero, a un proprietario o gestore di foreste ai sensi del diritto nazionale, o a un ente pubblico competente. Un gruppo di gestori dovrebbe comprendere qualsiasi soggetto giuridico che rappresenti almeno due gestori, comprese cooperative od organizzazioni di produttori o gruppi di produttori, e che garantisca che tali gestori rispettino il presente regolamento. |
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(17) |
Un’attività apporta un beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio quando gli assorbimenti oltre il livello di riferimento superano l’eventuale aumento delle emissioni di gas a effetto serra associate allo svolgimento dell’attività stessa. Ad esempio, nel caso di assorbimenti permanenti di carbonio che iniettano carbonio nel sottosuolo, la quantità di carbonio stoccato permanentemente dovrebbe superare le emissioni di gas a effetto serra legate all’energia usata nel processo industriale. Analogamente, in caso di riduzioni delle emissioni dal suolo attraverso la carboniocoltura, il beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo è positivo se le riduzioni delle emissioni dal suolo rispetto ai livelli di riferimento sono superiori all’eventuale aumento dei gas a effetto serra associati allo svolgimento dell’attività. Sebbene, in linea generale, le attività di carboniocoltura migliorino la qualità del suolo, con un impatto positivo sulla sua resilienza e sulla sua produttività, in alcune circostanze potrebbero anche generare una diminuzione della produzione alimentare e comportare quindi un effetto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivante dal cambiamento indiretto dell’uso del suolo; e di conseguenza occorrerebbe tenere conto delle relative emissioni indirette. Qualsiasi quantità di carbonio catturato e stoccato mediante imboschimento o qualsiasi riduzione delle emissioni dal suolo mediante riumidificazione delle torbiere dovrebbe superare le emissioni dei macchinari utilizzati per svolgere l’attività o le emissioni indirette associate al cambiamento di uso del suolo che potrebbero essere causate dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. |
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(18) |
Gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo, come pure le corrispondenti emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra associate, dovrebbero essere quantificati in modo pertinente, conservativo, accurato, completo, coerente, trasparente e comparabile. Le incertezze nella quantificazione dovrebbero essere debitamente comunicate e contabilizzate in modo conservativo, onde limitare il rischio di sovrastimare la quantità di CO2 assorbita dall’atmosfera o sottostimare la quantità di emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra generate da un’attività. Gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo temporanei generati dalla carboniocoltura dovrebbero essere quantificati con un livello di precisione elevato al fine di garantire la massima qualità e ridurre al minimo le incertezze; ove fattibile, dovrebbero basarsi sull’utilizzo di metodologie di livello 3 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ed eventuali ulteriori perfezionamenti delle linee guida IPCC del 2006. Inoltre, al fine di incentivare le sinergie tra gli obiettivi dell’Unione in materia di clima e biodiversità, occorre imporre un monitoraggio potenziato del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura in tutta l’Unione. Il monitoraggio delle emissioni e degli assorbimenti deve seguire fedelmente tali approcci e dovrebbe basarsi su un’adeguata combinazione di misurazioni in loco mediante telerilevamento o modellizzazione secondo le norme stabilite nella metodologia di certificazione applicabile, dovrebbe utilizzare al meglio le tecnologie avanzate disponibili nell’ambito di programmi dell’Unione come la componente Copernicus del programma spaziale dell’Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dovrebbe sfruttare appieno gli strumenti già esistenti, e dovrebbe garantire la coerenza con gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. |
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(19) |
Nella scelta dei metodi pertinenti per il calcolo delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra è opportuno applicare un approccio conservativo in linea con le stime delle linee guida IPCC del 2006per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, se del caso. Ciò significa che i metodi utilizzati dovrebbero tradursi in stime prudenziali delle emissioni o degli assorbimenti, in modo tale che le emissioni non siano sottostimate e che gli assorbimenti non siano sovrastimati. |
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Il quadro di certificazione dell’Unione dovrebbe incentivare attività che siano addizionali, vale a dire che non si limitino alla prassi consueta. Esse dovrebbero pertanto andare oltre gli obblighi normativi a livello del singolo gestore, vale a dire che i gestori dovrebbero svolgere attività che non sono già loro imposte dalla normativa applicabile. Le attività dovrebbero inoltre diventare finanziariamente sostenibili grazie all’effetto incentivante della certificazione. Tale effetto si manifesta quando l’incentivo creato dalle potenziali entrate risultanti dalla certificazione modifica il comportamento dei gestori inducendoli a intraprendere un’attività addizionale per conseguire ulteriori assorbimenti o riduzioni delle emissioni dal suolo. |
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Il livello di riferimento normalizzato dovrebbe rispecchiare l’assetto regolamentare e le condizioni di mercato in cui si svolge l’attività. Se un’attività è imposta ai gestori dalla normativa applicabile o il suo svolgimento non necessita di incentivi, il livello di riferimento normalizzato ne rifletterà le prestazioni. Per questo motivo un’attività che genera assorbimenti di carbonio o riduzioni delle emissioni dal suolo aggiuntivi rispetto a tale livello di riferimento dovrebbe considerarsi addizionale. L’uso del livello di riferimento normalizzato semplificherebbe quindi la dimostrazione dell’addizionalità da parte dei gestori e ridurrebbe l’onere amministrativo del processo di certificazione, aspetto particolarmente importante nel caso dei piccoli gestori. |
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Il carbonio atmosferico o biogenico catturato e stoccato attraverso assorbimenti permanenti di carbonio, carboniocoltura o stoccaggio del carbonio nei prodotti rischia di essere rilasciato nuovamente nell’atmosfera per cause naturali o antropogeniche. È pertanto opportuno che i gestori adottino tutti i provvedimenti preventivi del caso per attenuare tali rischi e verificare puntualmente se il carbonio continui a essere stoccato durante il periodo di monitoraggio prestabilito per l’attività pertinente. La validità dell’unità certificata dovrebbe dipendere dalla durata prevista dello stoccaggio e dai diversi rischi di inversione associati all’attività in questione. Gli assorbimenti permanenti di carbonio offrono certezze sufficienti in termini di lunghissima durata di stoccaggio, ovvero dell’ordine di diversi secoli. I prodotti con carbonio legato chimicamente in modo permanente presentano un rischio molto basso o nullo di rilascio del carbonio. La carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti sono maggiormente esposti al rischio di rilascio volontario o involontario di carbonio nell’atmosfera. Per tenerne conto, la validità dell’unità di sequestro del carbonio mediante carboniocoltura e dell’unità di stoccaggio del carbonio nei prodotti dovrebbe avere una data di scadenza che coincida con la fine del periodo di monitoraggio, che dovrebbe coprire almeno 35 anni per lo stoccaggio del carbonio nei prodotti. Dopodiché si dovrebbe ritenere che il carbonio catturato e stoccato sia rilasciato nell’atmosfera, salvo che il gestore o il gruppo di gestori si impegni a prolungare il periodo di monitoraggio. Le metodologie di certificazione dovrebbero promuovere il prolungamento del periodo di monitoraggio delle pertinenti attività di carboniocoltura, allo scopo di garantire lo stoccaggio a lungo termine nei suoli o nella biomassa della CO2 catturata nonché di fornire incentivi finanziari ai gestori che praticano la carboniocoltura nel lungo periodo. A tal fine è opportuno che le metodologie di certificazione incentivino i gestori a prolungare più volte il periodo di monitoraggio, con l’obiettivo di stoccare il carbonio catturato per almeno diversi decenni. |
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(23) |
Oltre ai provvedimenti adottati al fine di ridurre al minimo il rischio di rilascio del carbonio nell’atmosfera durante il periodo di monitoraggio, è opportuno che le metodologie di certificazione comprendano meccanismi di responsabilità appropriati per gestire i casi di inversione. Le metodologie di certificazione dovrebbero altresì includere norme che affrontino il rischio di fallimento dei meccanismi di responsabilità. Tali meccanismi potrebbero includere riserve collettive e meccanismi di assicurazione anticipata. Onde evitare una doppia regolamentazione è opportuno applicare i meccanismi di responsabilità e i provvedimenti correttivi per quanto riguarda lo stoccaggio geologico e la rilocalizzazione delle emissioni di CO2, stabiliti dalle direttive 2003/87/CE e 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Inoltre, per garantire la coerenza normativa, le metodologie di certificazione applicabili dovrebbero includere disposizioni in materia di monitoraggio e meccanismi di responsabilità che siano coerenti con le norme relative ai prodotti con carbonio legato chimicamente in modo permanente stabilite dagli atti delegati adottati a norma della direttiva 2003/87/CE. |
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Le attività di assorbimento permanente del carbonio, carboniocoltura e stoccaggio del carbonio nei prodotti hanno grandi potenzialità di offrire soluzioni vantaggiose da ogni punto di vista sotto il profilo della sostenibilità, sebbene non si possano escludere compromessi. È pertanto opportuno stabilire requisiti minimi di sostenibilità al fine di garantire che dette attività non danneggino significativamente l’ambiente e siano in grado di generare benefici collaterali per gli obiettivi di: mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, comprese la salute del suolo e la prevenzione del degrado del suolo; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un’economia circolare, compreso l’uso efficiente di biomateriali di provenienza sostenibile; prevenzione e riduzione dell’inquinamento. Le attività di carboniocoltura dovrebbero almeno generare benefici collaterali per l’obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, comprese la salute del suolo e la prevenzione del degrado del suolo. I requisiti minimi di sostenibilità dovrebbero tenere conto dell’impatto dell’attività sia all’interno sia all’esterno dell’Unione nonché delle condizioni locali e, se del caso, essere coerenti con i criteri di vaglio tecnico afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» ed essere in linea con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 per le materie prime da biomassa forestale e agricola. Pratiche che nuocciono alla biodiversità, come le monocolture forestali che nuocciono alla biodiversità, non dovrebbero essere ammissibili alla certificazione. |
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Le pratiche agricole e forestali che permettono di assorbire CO2 dall’atmosfera o di ridurre le emissioni dal suolo contribuiscono all’obiettivo della neutralità climatica e dovrebbero essere ricompensate attraverso la politica agricola comune o altre iniziative pubbliche o private. Nello specifico è opportuno che il presente regolamento tenga conto delle pratiche agricole e forestali di cui alla comunicazione della Commissione, del 15 dicembre 2021, sui cicli del carbonio sostenibili, compresi: l’imboschimento, il rimboschimento e attività di gestione sostenibile delle foreste; l’agroforestazione e altre forme di agricoltura mista; l’uso di colture intercalari e di copertura, la lavorazione conservativa e l’aumento della presenza di elementi caratteristici del paesaggio; la conversione delle terre coltivate in terreni a riposo o delle superfici ritirate dalla produzione in prato permanente; il ripristino delle torbiere e delle zone umide. Nell’elaborare metodologie di certificazione nel contesto della carboniocoltura, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di contribuire a garantire la sicurezza alimentare, di promuovere la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, e di evitare che i terreni siano acquistati a fini speculativi con effetti negativi sulle comunità rurali, nonché di rispettare i diritti delle comunità locali e delle popolazioni indigene interessate da tali attività, se del caso conformemente al diritto nazionale, sia all’interno che all’esterno dell’Unione. Dovrebbe promuovere le attività che hanno il maggiore potenziale di apportare benefici collaterali positivi per la biodiversità, nonché prendere in considerazione la struttura forestale a lungo termine, la stabilità a lungo termine dei comparti di carbonio, la salute degli ecosistemi, la resilienza e il rischio di disturbi naturali. |
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I gestori o i gruppi di gestori dovrebbero poter comunicare i benefici collaterali che contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità che vanno oltre i requisiti minimi di sostenibilità. A tal fine nelle relazioni essi dovrebbero attenersi alle metodologie di certificazione adattate alle diverse attività di assorbimento del carbonio elaborate dalla Commissione. Le metodologie di certificazione dovrebbero, per quanto possibile, incentivare la generazione di benefici collaterali per la biodiversità che vadano oltre i requisiti minimi di sostenibilità, al fine di generare un un’integrazione economica sul prezzo per le unità certificate, includendo ad esempio elenchi positivi di attività che si ritiene producano benefici collaterali. Tali benefici collaterali supplementari aumenterebbero il valore economico delle unità certificate e comporterebbero maggiori entrate per i gestori. Alla luce di tali considerazioni, è opportuno che la Commissione elabori in via prioritaria metodologie di certificazione specifiche per le attività di carboniocoltura che generano benefici collaterali significativi per la biodiversità e contribuiscono alla gestione sostenibile dei suoli agricoli e delle foreste. |
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È opportuno che la Commissione stabilisca, mediante atti delegati, metodologie di certificazione dettagliate per i diversi tipi di attività previsti dal presente regolamento, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche, per consentire ai gestori di applicare i criteri di qualità stabiliti nel presente regolamento in modo standardizzato, verificabile, efficace sotto il profilo dei costi e comparabile. Tali metodologie dovrebbero garantire una certificazione solida e trasparente dei benefici netti in termini di assorbimento del carbonio o in termini di riduzione netta delle emissioni dal suolo generati dall’attività, evitando nel contempo oneri amministrativi sproporzionati per i gestori o i gruppi di gestori, segnatamente piccoli agricoltori e piccoli proprietari e gestori di foreste, in particolare consentendo l’uso di norme semplificate in materia di certificazione e controlli, come i controlli di gruppo. Tali metodologie dovrebbero essere elaborate in stretta consultazione con il gruppo di esperti sull’assorbimento del carbonio istituito dalla Commissione e con tutti gli altri soggetti interessati. Le metodologie dovrebbero basarsi sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, sfruttare le metodologie e i sistemi pubblici e privati esistenti per la certificazione degli assorbimenti di carbonio o delle riduzioni delle emissioni dal suolo e tenere conto di eventuali norme e regole pertinenti adottate a livello dell’Unione e nazionale. |
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Data la necessità di aumentare rapidamente gli assorbimenti di carbonio nell’Unione, nella prima fase dell’elaborazione delle metodologie di certificazione la Commissione dovrebbe dare priorità alle seguenti attività: le attività che sono le più mature, che possono apportare benefici collaterali in termini di sostenibilità o per le quali è già stata adottata una normativa dell’Unione pertinente per l’elaborazione di tali metodologie; le attività di carboniocoltura che contribuiscono alla gestione sostenibile dei suoli agricoli, delle foreste e dell’ambiente marino, nonché le attività che immagazzinano carbonio in prodotti da costruzione a base di legno e a base biologica. Il Fondo per l’innovazione stabilisce norme pertinenti per l’elaborazione di metodologie di certificazione per la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio e cattura diretta del carbonio presente nell’atmosfera. Al fine di evitare una domanda insostenibile di materie prime da biomassa, i benefici finanziari connessi alla certificazione non dovrebbero comportare un aumento della capacità di un impianto di bioenergia che vada oltre quanto necessario per il funzionamento della cattura e dello stoccaggio del carbonio. È opportuno che le metodologie di certificazione relative alle attività di stoccaggio del carbonio nell’ambiente marino, compresi gli oceani, tengano conto dei progressi compiuti a livello internazionale nella comunicazione degli assorbimenti di carbonio e delle più recenti informazioni scientifiche disponibili nonché, quando disponibili, delle risultanze della relazione della Commissione elaborata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/841. Inoltre, al fine di promuovere l’uso sostenibile ed efficiente delle risorse limitate di biomassa, è opportuno che le metodologie di certificazione relative alle attività che utilizzano la biomassa garantiscano l’applicazione del principio dell’uso a cascata della biomassa di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001, basandosi nel contempo sulle norme e sulle procedure esistenti ed evitando duplicazioni. Le norme per l’attuazione di tale principio da parte delle autorità nazionali sono stabilite all’articolo 3, paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, di tale direttiva. |
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(29) |
Al fine di garantire un processo di certificazione credibile e affidabile, le attività dovrebbero essere sottoposte a controlli di terzi indipendenti effettuati da organismi di certificazione. In particolare tutte le attività dovrebbero essere sottoposte a un controllo di certificazione iniziale prima del loro avvio, che ne verifichi la conformità ai criteri di qualità stabiliti nel presente regolamento, compresa la corretta quantificazione dei benefici netti attesi. Tutte le attività dovrebbero inoltre essere sottoposte a controlli di ricertificazione periodici almeno ogni cinque anni, o più di frequente se così specificato nella metodologia di certificazione applicabile, sulla base delle caratteristiche della pertinente attività. I controlli di ricertificazione dovrebbero verificare la conformità dell’attività con i criteri di qualità del presente regolamento e il beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o il beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo generato dall’attività. A seguito del controllo di ricertificazione, l’organismo di certificazione dovrebbe redigere una relazione sul controllo di ricertificazione contenente una sintesi e, se del caso, rilasciare un certificato di conformità aggiornato. Dovrebbe essere possibile effettuare controlli di ricertificazione più frequenti, anche annualmente, per tutte le attività, in particolare le attività di carboniocoltura. Al fine di ridurre i costi amministrativi della certificazione e della ricertificazione, i gestori dovrebbero potere utilizzare informazioni geografiche affidabili fornite dagli organismi pagatori attraverso il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). A tal fine è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione volti a definire la struttura, il formato e le specifiche tecniche di un piano di attività e di un piano di monitoraggio, e delle relazioni sui controlli di certificazione e ricertificazione. |
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(30) |
Per attuare con efficienza di costo le azioni di mitigazione e fare in modo che i gestori che praticano la carboniocoltura continuino a farlo, è fondamentale dotarli di conoscenze, strumenti e metodi migliorati di valutazione e ottimizzazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo certificati. Ciò è particolarmente importante nel caso dei piccoli agricoltori o piccoli proprietari e gestori di foreste dell’Unione, che spesso non dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per intraprendere attività di carboniocoltura e per rispettare i criteri di qualità richiesti e le relative metodologie di certificazione. È pertanto opportuno esigere che le organizzazioni di produttori agevolino la prestazione di servizi di consulenza a tale riguardo ai propri membri. La politica agricola comune e gli aiuti di Stato nazionali, tra gli altri, possono essere una modalità per fornire supporto finanziario a progetti interattivi di innovazione con la partecipazione di agricoltori e proprietari e gestori di foreste, e alla prestazione dei servizi di consulenza, allo scambio di conoscenze, alla formazione e alle iniziative di informazione. |
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(31) |
Nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo «Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all’insegna di una società giusta, prospera e sostenibile», la Commissione indica che per giungere a una filiera agroalimentare sostenibile è fondamentale creare più opportunità commerciali e mobilitare fondi privati in sinergia con i finanziamenti pubblici. A tal fine si potrebbero applicare nuovi meccanismi basati sul mercato tesi a promuovere gli alimenti sostenibili, capaci sia di determinare prezzi più corretti, che rispecchino la sostenibilità dei prodotti e compensino equamente gli agricoltori, sia di fornire una nuova fonte di finanziamento per gli investimenti. Soltanto uno stretto coordinamento con tutti gli attori industriali coinvolti e pratiche commerciali eque attraverso l’intera filiera alimentare possono sbloccare i giusti incentivi per un’agricoltura sostenibile, garantire un reddito dignitoso e sostenibile agli agricoltori e generare entrate a sostegno della transizione. |
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(32) |
Per garantire una verifica accurata, solida e trasparente, è opportuno che gli organismi responsabili del processo di certificazione dispongano delle competenze e delle capacità necessarie e siano accreditati da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) o siano riconosciuti da un’autorità nazionale competente. Al fine di evitare possibili conflitti di interessi, è altresì opportuno che gli organismi di certificazione siano completamente indipendenti dal gestore o dal gruppo di gestori che svolge l’attività oggetto di certificazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre contribuire a garantire la corretta attuazione del processo di certificazione vigilando sul funzionamento degli organismi di certificazione accreditati dalle autorità nazionali competenti e comunicando agli organismi di certificazione e ai pertinenti sistemi di certificazione i casi di mancata conformità rilevati. |
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(33) |
I gestori dovrebbero servirsi dei sistemi di certificazione per dimostrare la conformità al presente regolamento. I sistemi di certificazione dovrebbero pertanto operare sulla base di norme e procedure affidabili e trasparenti e garantire che l’origine dei dati e delle informazioni trasmessi dai gestori non sia disconoscibile e che siano protetti contro la frode, nonché garantire l’accuratezza, l’attendibilità e l’integrità di tali informazioni e dati. Dovrebbero inoltre garantire la corretta contabilizzazione delle unità di assorbimento del carbonio o di riduzione delle emissioni dal suolo certificate, in particolare evitando il doppio conteggio. A tal fine è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione volti a stabilire norme tecniche armonizzate in materia di certificazione, segnatamente norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e contabilità e di controllo indipendente che i sistemi di certificazione siano tenuti ad applicare, così da assicurare la necessaria certezza del diritto per quanto riguarda le norme applicabili ai gestori e ai sistemi di certificazione. Per garantire un processo di certificazione efficace sotto il profilo dei costi è opportuno che le norme tecniche armonizzate in materia di certificazione si prefiggano anche di ridurre gli oneri amministrativi inutili in capo ai gestori o ai gruppi di gestori, in particolare le piccole e medie imprese e i piccoli proprietari e gestori di foreste. |
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(34) |
Al fine di garantire un controllo affidabile e armonizzato della certificazione è opportuno che la Commissione possa adottare decisioni di riconoscimento dei sistemi di certificazione che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento, anche per quanto riguarda la competenza tecnica, l’affidabilità, la trasparenza e i controlli indipendenti. Tali decisioni di riconoscimento dovrebbero essere limitate nel tempo e dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico. A tal fine è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione relativi al contenuto e ai processi di riconoscimento dei sistemi di certificazione da parte dell’Unione. |
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(35) |
Sono applicabili, se del caso, le disposizioni della convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»), approvata con la decisione 2005/370/CE del Consiglio (15), relative alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia. |
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(36) |
Al fine di garantire la trasparenza e la piena tracciabilità delle unità certificate ed evitare i rischi di frode e doppio conteggio, la Commissione dovrebbe istituire, entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente gestire un registro a livello di Unione per gli assorbimenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti («registro dell’Unione»). La Commissione dovrebbe tenere conto delle relazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, e all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/841. Qualora siano sollevate preoccupazioni in materia di frode, la Commissione dovrebbe indagare sulla questione e adottare gli opportuni provvedimenti, anche abrogando le pertinenti decisioni o cancellando le unità interessate. Ad esempio, si potrebbe ritenere che sia stata commessa una frode se per la stessa attività sono rilasciati più certificati di conformità perché l’attività è stata registrata nell’ambito di due diversi sistemi di certificazione oppure è stata registrata due volte nello stesso sistema. Si potrebbe anche ritenere che sia stata commessa una frode quando lo stesso certificato di conformità è utilizzato più volte per presentare la stessa dichiarazione in relazione a un’attività o a un’unità certificata. Il registro dell’Unione dovrebbe utilizzare sistemi automatizzati, compresi modelli elettronici, per mettere a disposizione del pubblico almeno le informazioni figuranti in un allegato del presente regolamento. È opportuno che il funzionamento del registro dell’Unione sia finanziato mediante tariffe annuali fisse a carico degli utenti, commisurate al loro uso del registro dell’Unione, e sufficienti per contribuire alla copertura dei costi di avvio e dei costi di esercizio annuali, come quelli relativi al personale o agli strumenti informatici. Le risorse provenienti da tali tariffe dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Esse dovrebbero coprire, in particolare, i costi degli strumenti informatici, dei servizi e della sicurezza, compresi quelli delle relative operazioni e dei relativi sistemi di licenze nonché i costi del personale addetto alla gestione del registro dell’Unione. La Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti delegati, i requisiti necessari relativi al registro dell’Unione e i fattori da prendere in considerazione per determinare il livello delle tariffe per l’utente e il loro recupero. Al momento di stabilire tali requisiti, la Commissione dovrebbe anche considerare la necessità di garantire una vigilanza sufficiente degli scambi di unità certificate. Nel corso di ogni ultimo trimestre dell’anno precedente l’anno civile di applicazione, la Commissione dovrebbe adottare uno o più atti di esecuzione volti a stabilire o rivedere i singoli importi delle tariffe per l’utente, da applicare per tale anno civile. Fino all’istituzione del registro dell’Unione, i sistemi di certificazione riconosciuti dalla Commissione dovrebbero istituire e mantenere registri di certificazione interoperabili. Al fine di garantire trasparenza e piena tracciabilità in relazione alle unità certificate ed evitare i rischi di frode e doppio conteggio, i sistemi di certificazione dovrebbero utilizzare anche sistemi automatizzati, compresi modelli elettronici, per mettere a disposizione del pubblico almeno le informazioni figuranti in allegato del presente regolamento. Al fine di garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno che la Commissione adotti disposizioni attuative che stabiliscano regole e norme tecniche sul funzionamento e l’interoperabilità dei registri di certificazione. Le unità certificate dovrebbero essere rilasciate dai registri di certificazione o, una volta istituito, dal registro dell’Unione, solo dopo la generazione di un beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o di un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, sulla base di un certificato di conformità valido risultante da un controllo di ricertificazione. Per evitare un doppio rilascio e un doppio utilizzo, ogni unità certificata non dovrebbe essere rilasciata più di una volta e non dovrebbe essere utilizzata da più di una persona fisica o giuridica in alcun momento. Le unità di assorbimento permanente del carbonio, le unità di sequestro del carbonio mediante carboniocoltura, le unità di stoccaggio del carbonio nei prodotti e le unità di riduzione delle emissioni dal suolo dovrebbero rimanere distinte l’una dall’altra. Per tenere conto del rischio intrinseco di inversione del carbonio assorbito, le unità di sequestro del carbonio mediante carboniocoltura e le unità di stoccaggio del carbonio nei prodotti dovrebbero scadere alla fine del periodo di monitoraggio dell’attività in questione ed essere cancellate dal registro di certificazione o, una volta istituito, dal registro dell’Unione, salvo che il gestore o il gruppo di gestori si impegni a prolungare il periodo di monitoraggio, conformemente alle norme stabilite nella metodologia di certificazione applicabile. |
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(37) |
I sistemi di certificazione svolgono una funzione importante nel dimostrare il rispetto del presente regolamento. I sistemi di certificazione dovrebbero pertanto presentare relazioni periodiche alla Commissione in merito alla loro attività. Dette relazioni dovrebbero essere rese disponibili al pubblico nella loro integralità o, se del caso, in forma aggregata, al fine di aumentare la trasparenza e migliorare la supervisione da parte della Commissione. Esse dovrebbero inoltre fornire le informazioni necessarie affinché la Commissione possa riferire in merito al funzionamento dei sistemi di certificazione allo scopo di individuare le migliori pratiche e presentare, se del caso, una proposta legislativa per promuoverle ulteriormente. Al fine di garantire relazioni comparabili e coerenti, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione che definiscano le specifiche tecniche relative al contenuto e al formato delle relazioni redatte dai sistemi di certificazione. |
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(38) |
Al fine di modificare o integrare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per stabilire metodologie di certificazione dettagliate per i diversi tipi di attività, stabilire regole e norme tecniche sul funzionamento del registro dell’Unione, e modificare gli allegati I e II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (17). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(39) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Al fine di esercitare le competenze di esecuzione di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia assistita nei compiti previsti dal presente regolamento dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). |
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(40) |
È opportuno che la Commissione riesamini l’applicazione del presente regolamento entro il 27 dicembre 2027, e successivamente entro sei mesi dal risultato di ciascun bilancio globale concordato a norma dell’articolo 14 dell’accordo di Parigi. Il presente regolamento dovrebbe essere oggetto di riesame sotto ogni aspetto, tenendo conto di quanto segue: gli sviluppi pertinenti riguardanti la normativa dell’Unione, compresa la coerenza con il regolamento (UE) 2018/841, il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e con il regolamento (UE) 2021/1119, nonché con le direttive 2003/87/CE e (UE) 2018/2001; gli sviluppi pertinenti riguardanti l’UNFCCC e l’accordo di Parigi, compresi le norme e le linee guida relative all’attuazione dell’articolo 6 di tale accordo; i progressi tecnologici e scientifici, le migliori pratiche e gli sviluppi di mercato nel settore degli assorbimenti di carbonio; il potenziale di stoccaggio permanente del carbonio nei paesi terzi, ferma restando l’esistenza di accordi internazionali di cui al capo III del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), prevedendo nel contempo condizioni equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 2009/31/CE per garantire lo stoccaggio geologico protetto in modo permanente e ambientalmente sicuro della CO2 catturata; l’impatto ambientale dell’aumento dell’uso della biomassa dovuto al presente regolamento, compreso l’impatto sul degrado del suolo e sul ripristino degli ecosistemi; l’impatto sulla sicurezza alimentare dell’Unione e sulla speculazione fondiaria, nonché il costo del processo di certificazione. |
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(41) |
Entro il 31 luglio 2026 la Commissione dovrebbe riesaminare l’inclusione della categoria di fonti IPCC «Agricoltura», sottocategorie 3.A «Fermentazione enterica» e 3.B «Gestione del letame», quali determinate a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e degli atti di esecuzione adottati a norma di tale regolamento, nelle riduzioni delle emissioni contemplate dal presente regolamento, tenendo conto dei costi di opportunità, dell’evoluzione del quadro normativo, dei possibili effetti negativi che comportino un aumento delle emissioni di gas a effetto serra, nonché del traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040, proposto a norma del regolamento (UE) 2021/1119, dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, dovrebbe presentare una proposta legislativa. Nel contesto di tale riesame, è opportuno considerare le modalità secondo le quali dovrebbero essere classificate le potenziali unità generate da tali attività. È inoltre opportuno accelerare lo sviluppo di una metodologia pilota di certificazione per le attività che riducono le emissioni agricole derivanti dalla fermentazione enterica e dalla gestione del letame, in preparazione del riesame da parte della Commissione nel 2026. |
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(42) |
È opportuno che i certificati di conformità e le unità certificate siano funzionali a diversi usi finali, quali la prova delle asserzioni relative al clima e altre asserzioni ambientali delle imprese (anche in materia di biodiversità) o lo scambio di unità certificate attraverso i mercati volontari del carbonio. A tal fine la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione e, se del caso, presentare una proposta legislativa sulla necessità di requisiti aggiuntivi per allineare il presente regolamento alle norme e agli orientamenti di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, dell’accordo di Parigi e alle migliori pratiche nei mercati volontari del carbonio. Tale valutazione dovrebbe confrontare i requisiti metodologici, compresi i livelli di riferimento, i periodi di monitoraggio, il periodo di attività, l’addizionalità, la fuoriuscita, la non permanenza e la responsabilità, nonché identificare i requisiti relativi all’autorizzazione e gli adeguamenti corrispondenti. Dovrebbe inoltre stabilire se sia opportuno differenziare gli usi finali per ciascun tipo di unità, nonché individuare i corrispondenti requisiti per l’uso delle unità da parte di soggetti privati o di terzi, anche per i mercati volontari del carbonio e i regimi di conformità internazionali, garantendo la coerenza con i pertinenti atti giuridici dell’Unione quali i regolamenti (UE) 2018/1999 e (UE) 2021/1119, e la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), il registro dei risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale a norma dell’articolo 6 dell’accordo di Parigi di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999 e una futura direttiva sull’attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite. |
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(43) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire promuovere la realizzazione di assorbimenti di carbonio di alta qualità e di riduzioni delle emissioni dal suolo, riducendo al minimo il rischio di ecologismo di facciata, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. L’obiettivo del presente regolamento è agevolare e incoraggiare la realizzazione, da parte di gestori o gruppi di gestori, di assorbimenti permanenti del carbonio, della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti da parte di gestori o gruppi di gestori, a integrazione di riduzioni durature delle emissioni in tutti i settori, al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi di cui al regolamento (UE) 2021/1119. A tal fine il presente regolamento istituisce un quadro volontario dell’Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo stabilendo:
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a) |
criteri di qualità per le attività che si svolgono nell’Unione; |
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b) |
norme per la verifica e la certificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo generate da attività; |
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c) |
norme per il funzionamento e il riconoscimento da parte della Commissione dei sistemi di certificazione; |
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d) |
norme per il rilascio e l’uso di unità certificate. |
2. Il presente regolamento mira a sostenere il conseguimento degli obiettivi dell’Unione nell’ambito dell’accordo di Parigi, in particolare il conseguimento collettivo, al più tardi entro il 2050, dell’obiettivo della neutralità climatica sancito dal regolamento (UE) 2021/1119. Di conseguenza, tutti gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo generati a norma del presente regolamento contribuiscono al conseguimento dell’NDC dell’Unione e dei suoi obiettivi in materia di clima, e non a NDC di paesi terzi o regimi di conformità internazionali.
3. Il presente regolamento non si applica alle emissioni disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per lo stoccaggio delle emissioni di CO2 derivanti da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa che soddisfano i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell’applicazione a norma della direttiva 2003/87/CE, come stabilito negli atti di esecuzione di cui all’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, conformemente all’allegato IV della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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1) |
«assorbimento del carbonio»: assorbimento antropogenico di carbonio dall’atmosfera e il suo stoccaggio duraturo in serbatoi geologici, terrestri o oceanici ovvero in prodotti di lunga durata; |
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2) |
«riduzione delle emissioni dal suolo»: la riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra provenienti dai comparti di carbonio biogenici quale elencata all’allegato I, sezione B, lettere e) e f), del regolamento (UE) 2018/841 ovvero la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra risultanti dalla categoria di fonti IPCC «Agricoltura», sottocategoria «3D) Suoli agricoli», determinate a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e degli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, laddove l’attività pertinente riduce l’emissione di carbonio dai comparti di carbonio nel suolo o aumenta gli assorbimenti di carbonio nei comparti di carbonio biogenici; |
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3) |
«attività»: una o più pratiche o processi svolti da un gestore, o da un gruppo di gestori, che determinano un assorbimento permanente del carbonio, un assorbimento temporaneo del carbonio derivante dalla carboniocoltura o dallo stoccaggio del carbonio nei prodotti ovvero riduzioni delle emissioni dal suolo derivanti dalla carboniocoltura, laddove tale carboniocoltura riduce nel complesso le emissioni di carbonio dai comparti di carbonio nel suolo o aumenta gli assorbimenti di carbonio nei comparti di carbonio biogenici; |
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4) |
«comparto di carbonio biogenico»: biomassa vivente, lettiera, legno morto, materia organica morta, suoli minerali e suoli organici elencati nell’allegato I, sezione B, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2018/841; |
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5) |
«gestore»: persona fisica o giuridica o ente pubblico che gestisce o controlla un’attività o a cui è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico dell’attività; nel caso di un’attività di carboniocoltura, per «gestore» si intende un agricoltore quale definito all’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2021/2115 qualsiasi altro gestore di un’attività in ambiente terrestre o costiero, un proprietario o gestore di foreste ai sensi del diritto nazionale, o un ente pubblico competente; |
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6) |
«gruppo di gestori»: soggetto giuridico che rappresenta almeno due gestori e ha la responsabilità di garantire che essi rispettino il presente regolamento; |
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7) |
«periodo di attività»: periodo durante il quale l’attività apporta un beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo e che è stabilito nella metodologia di certificazione applicabile; |
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8) |
«periodo di monitoraggio»: periodo durante il quale la riduzione delle emissioni dal suolo o lo stoccaggio del carbonio è oggetto di monitoraggio da parte di un gestore o di un gruppo di gestori che copre almeno il periodo di attività e che è stabilito nella metodologia di certificazione applicabile; |
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9) |
«assorbimento permanente del carbonio»: pratiche o processi che, in circostanze normali e con pratiche di gestione adeguate, catturano e immagazzinano carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli, compreso il carbonio legato chimicamente in modo permanente nei prodotti, e che non sono associati al recupero assistito di idrocarburi; |
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10) |
«carboniocoltura»: pratiche o processi svolti su un periodo di attività di almeno cinque anni, riguardanti la gestione di un ambiente terrestre o costiero e che determinano la cattura e lo stoccaggio temporaneo di carbonio atmosferico o biogenico in comparti di carbonio biogenici o la riduzione delle emissioni dal suolo; |
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11) |
«stoccaggio del carbonio nei prodotti»: pratiche o processi che catturano e immagazzinano carbonio atmosferico o biogenico per almeno 35 anni in prodotti di lunga durata, consentono il monitoraggio in loco del carbonio stoccato e sono certificate durante tutto il periodo di monitoraggio; |
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12) |
«carbonio legato chimicamente in modo permanente nei prodotti»: carbonio stoccato chimicamente all’interno di un prodotto in modo da non entrare nell’atmosfera in condizioni d’uso normali del prodotto, inclusa qualsiasi attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto, conformemente all’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE; |
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13) |
«stoccaggio geologico di CO2»: lo stoccaggio geologico di CO2 quale definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2009/31/CE; |
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14) |
«organismo di certificazione»: organismo di valutazione della conformità indipendente, accreditato o riconosciuto, che ha stipulato un accordo con un sistema di certificazione per svolgere controlli di certificazione e rilasciare certificati di conformità; |
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15) |
«sistema di certificazione»: un’organizzazione che certifica la conformità delle attività e dei gestori rispetto ai criteri di qualità e alle norme di certificazione stabiliti nel presente regolamento; |
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16) |
«controllo di certificazione»: controllo effettuato da un organismo di certificazione; |
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17) |
«controllo di ricertificazione»: controllo effettuato nel corso del processo di rinnovo del certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione; |
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18) |
«certificato di conformità»: dichiarazione di conformità rilasciata dall’organismo di certificazione attestante che un’attività è conforme al presente regolamento; |
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19) |
«unità di assorbimento permanente del carbonio»: una tonnellata metrica di CO2 equivalente del beneficio netto in termini di assorbimento permanente certificato del carbonio generata da un’attività di assorbimento permanente del carbonio e registrata da un sistema di certificazione nel proprio registro di certificazione o, se del caso, nel registro dell’Unione di cui all’articolo 12; |
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20) |
«unità di riduzione delle emissioni dal suolo»: una tonnellata metrica di CO2 equivalente del beneficio netto in termini di riduzione certificata delle emissioni dal suolo generata da un’attività di carboniocoltura e registrata da un sistema di certificazione nel proprio registro di certificazione o, se del caso, nel registro dell’Unione di cui all’articolo 12; |
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21) |
«inversione»: in caso di stoccaggio geologico di CO2, «fuoriuscita» quale definita all’articolo 3, punto 5), della direttiva 2009/31/CE e, per altre attività, il rilascio volontario o involontario, nell’atmosfera, del carbonio precedentemente catturato e stoccato mediante un’attività; |
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22) |
«unità di sequestro del carbonio mediante carboniocoltura»: una tonnellata metrica di CO2 equivalente del beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo certificato del carbonio generata da un’attività di carboniocoltura e registrata da un sistema di certificazione nel proprio registro di certificazione o, se del caso, nel registro dell’Unione di cui all’articolo 12; |
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23) |
«unità di stoccaggio del carbonio nei prodotti»: una tonnellata metrica di CO2 equivalente del beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo certificato del carbonio generata da un’attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti e registrata da un sistema di certificazione nel proprio registro di certificazione o, se del caso, nel registro dell’Unione di cui all’articolo 12. |
Articolo 3
Ammissibilità alla certificazione
Gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo sono ammissibili alla certificazione a norma del presente regolamento se soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
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a) |
sono generati da un’attività che soddisfa i criteri di qualità di cui agli articoli da 4 a 7; |
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b) |
sono verificati in modo indipendente a norma dell’articolo 9. |
CAPO 2
CRITERI DI QUALITÀ
Articolo 4
Quantificazione
1. L’attività di assorbimento permanente del carbonio apporta un beneficio netto in termini di assorbimento permanente del carbonio, quantificato con la formula seguente:
beneficio netto in termini di assorbimento permanente del carbonio = AClivello di riferimento – ACtotale – GESassociati > 0,
dove:
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a) |
AClivello di riferimento indica il volume degli assorbimenti di carbonio nel contesto del livello di riferimento; |
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b) |
ACtotale indica il volume totale degli assorbimenti di carbonio dell’attività; |
|
c) |
GESassociati è l’aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, durante l’intero ciclo di vita dell’attività, attribuibili alla sua attuazione, compreso il cambiamento indiretto di uso del suolo, calcolato, se del caso, conformemente ai protocolli stabiliti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ed eventuali ulteriori perfezionamenti delle linee guida IPCC del 2006. |
2. L’attività di carboniocoltura apporta un beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio o un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, quantificati con le formule seguenti:
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a) |
beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio = AClivello di riferimento – ACtotale – GESassociati > 0, dove:
|
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b) |
Beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo = ESLlivello di riferimento – ESLtotale + ESAlivello di riferimento – ESAtotale – GESassociati > 0 dove:
|
La portata dei quantitativi di cui ad AClivello di riferimento e ad ACtotale corrisponde agli assorbimenti netti di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/841.
La portata dei quantitativi di cui a ESLlivello di riferimento e a ESLtotale corrisponde alle emissioni nette di gas a effetto serra provenienti dai comparti di carbonio biogenici quali elencate all’allegato I, sezione B, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2018/841.
La portata dei quantitativi di cui a ESAlivello di riferimento e a ESAtotale corrisponde alle emissioni provenienti dalla categoria di fonti IPCC «Agricoltura», sottocategoria 3D «Suoli agricoli».
3. Le metodologie di certificazione applicabili richiedono una ripartizione per gas a effetto serra di tutti i quantitativi di cui al paragrafo 2.
4. Se le emissioni dal suolo aumentano in conseguenza di un’attività che comporta un assorbimento temporaneo del carbonio attraverso la carboniocoltura, esse sono quantificate e contabilizzate nel beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio. In particolare, le emissioni provenienti dai comparti di carbonio biogenici elencati nell’allegato I, sezione B, lettere) ed f), del regolamento (UE) 2018/841 sono quantificate e comunicate come facenti parte dell’ACtotale, mentre le emissioni provenienti dalla categoria di fonti IPCC 3.D «Suoli agricoli» sono quantificate e comunicate come GESassociati.
Se le emissioni dal suolo diminuiscono in conseguenza di un’attività che comporta un assorbimento temporaneo del carbonio attraverso la carboniocoltura, esse dovrebbero essere quantificate, comunicate e contabilizzate come un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo.
Se un’attività comporta sia un beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio sia un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, la metodologia pertinente specifica le regole di assegnazione per le emissioni dirette e indirette associate di gas a effetto serra attribuibili all’attuazione dell’attività.
5. L’attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti apporta un beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio che è quantificato con la formula seguente:
beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio = AClivello di riferimento – ACtotale – GESassociati > 0,
dove:
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a) |
AClivello di riferimento indica il volume di carbonio assorbito nel contesto del livello di riferimento; |
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b) |
ACtotale indica il volume totale degli assorbimenti di carbonio dell’attività; |
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c) |
GESassociati indica l’aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, durante l’intero ciclo di vita dell’attività, attribuibili dovute alla sua attuazione, compreso il cambiamento indiretto di uso del suolo, calcolato, se del caso, conformemente ai protocolli stabiliti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ed eventuali ulteriori perfezionamenti delle linee guida IPCC del 2006. |
6. Ai quantitativi di cui ai paragrafi da 1, a 5, è attribuito un segno negativo (-) se si tratta di assorbimenti netti di gas a effetto serra e un segno positivo (+) se si tratta di emissioni nette di gas a effetto serra; essi sono espressi in tonnellate di CO2 equivalente.
7. Gli assorbimenti permanenti del carbonio, gli assorbimenti temporanei del carbonio ottenuti tramite la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti, le riduzioni delle emissioni dal suolo e le emissioni di gas a effetto serra associate sono quantificati in modo pertinente, conservativo, accurato, completo, coerente, trasparente e comparabile, conformemente ai più recenti dati scientifici disponibili. Il monitoraggio è basato su un’adeguata combinazione di misurazioni in loco mediante telerilevamento o modellizzazione conformemente alle norme stabilite nelle metodologie di certificazione applicabili.
8. I livelli di riferimento di cui ai paragrafi 1, 2 e 5, sono altamente rappresentativi delle prestazioni standard di pratiche e processi comparabili in condizioni sociali, economiche, ambientali, tecnologiche e normative simili e tengono conto del contesto geografico, comprese le condizioni pedoclimatiche e normative locali («livelli di riferimento normalizzati»).
9. I livelli di riferimento normalizzati sono stabiliti dalla Commissione nelle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8.
La Commissione riesamina almeno ogni cinque anni e aggiorna, se del caso, i livelli di riferimento normalizzati alla luce dell’evoluzione delle condizioni normative e dei più recenti dati scientifici disponibili. I livelli di riferimento normalizzati aggiornati si applicano solo a una attività per la quale il periodo di attività inizia dopo l’entrata in vigore della metodologia di certificazione applicabile.
10. In deroga al paragrafo 8, ove debitamente giustificato nella metodologia di certificazione applicabile, anche a causa della mancanza di dati o dell’assenza di attività comparabili sufficienti, il gestore utilizza un livello di riferimento corrispondente alla prestazione individuale di un’attività specifica («livello di riferimento specifico per attività»).
11. I livelli di riferimento specifici per attività sono aggiornati periodicamente all’inizio di ciascun periodo di attività, salvo se diversamente indicato nelle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8.
12. La quantificazione degli assorbimenti permanenti del carbonio, degli assorbimenti temporanei del carbonio ottenuti tramite la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti nonché delle riduzioni delle emissioni dal suolo tiene conto delle incertezze in modo conservativo e secondo gli approcci statistici riconosciuti. Le incertezze nella quantificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo sono debitamente comunicate.
13. A sostegno della quantificazione degli assorbimenti temporanei di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo generati dall’attività di carboniocoltura, il gestore o il gruppo di gestori raccoglie, ove possibile, dati sugli assorbimenti di carbonio e sulle emissioni di gas a effetto serra basandosi sull’utilizzo di metodologie di livello 3 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ed eventuali ulteriori perfezionamenti delle stesse linee guida, e in modo compatibile con gli inventari nazionali dei gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/841 e con l’allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.
Articolo 5
Addizionalità
1. Ogni attività è addizionale. A tal fine essa soddisfa entrambi i criteri seguenti:
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a) |
va al di là degli obblighi normativi dell’Unione e nazionali a livello del singolo gestore; |
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b) |
l’effetto incentivante della certificazione conformemente a tale regolamento è necessario affinché l’attività diventi finanziariamente sostenibile. |
2. Se si utilizza il livello di riferimento normalizzato, l’addizionalità di cui al paragrafo 1 si considera rispettata.
Se si utilizza il livello di riferimento specifico per attività, l’addizionalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo è dimostrata mediante prove di addizionalità specifiche conformemente alle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8.
Articolo 6
Stoccaggio, monitoraggio e responsabilità
1. Il gestore o il gruppo di gestori dimostra che l’attività consente di stoccare permanentemente il carbonio o che il suo obiettivo è quello di stoccarlo a lungo termine.
2. Ai fini del paragrafo 1 il gestore o il gruppo di gestori:
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a) |
è soggetto a norme di monitoraggio e a norma sull’attenuazione di eventuali rischi di inversione individuati durante il periodo di monitoraggio; |
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b) |
è tenuto ad affrontare eventuali inversioni del carbonio catturato e stoccato da un’attività, che si verificano durante il periodo di monitoraggio per tale attività, attraverso meccanismi di responsabilità appropriati conformemente alle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8. |
3. Le norme in materia di monitoraggio di cui al paragrafo 2, lettera a):
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a) |
nel caso degli assorbimenti permanenti del carbonio, sono coerenti con le norme di cui agli articoli da 13 a 16 della direttiva 2009/31/CE; |
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b) |
nel caso del carbonio legato chimicamente in modo permanente nei prodotti, sono coerenti con le norme adottate a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE; |
|
c) |
nel caso della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti, sono stabilite e debitamente giustificate conformemente alle norme contenute nelle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8. |
4. I meccanismi di responsabilità di cui al paragrafo 2, lettera b):
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a) |
nel caso degli assorbimenti permanenti del carbonio, sono coerenti con le norme di cui agli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/31/CE; |
|
b) |
nel caso del carbonio legato chimicamente in modo permanente nei prodotti, sono coerenti con le norme adottate a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE; |
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c) |
nel caso della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti, sono stabiliti e debitamente giustificati nelle metodologie di certificazione applicabili di cui negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8 e possono includere riserve collettive o meccanismi di assicurazione anticipata. |
5. Il carbonio assorbito e successivamente stoccato tramite un’attività di assorbimento è considerato rilasciato nell’atmosfera alla fine del periodo di monitoraggio, a meno che tale periodo di monitoraggio non sia prolungato mediante una nuova certificazione dell’attività o il carbonio sia stoccato in modo permanente a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), e del paragrafo 4, lettere a) e b).
6. Le attività di riduzione delle emissioni dal suolo sono soggette a norme in materia di monitoraggio e meccanismi di responsabilità adeguati di cui agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8.
Articolo 7
Sostenibilità
1. Un’attività non arreca un danno significativo all’ambiente e può generare benefici collaterali per uno o più degli obiettivi di sostenibilità indicati di seguito:
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a) |
mitigazione dei cambiamenti climatici oltre al beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio e al beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2; |
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b) |
adattamento ai cambiamenti climatici; |
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c) |
uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; |
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d) |
transizione verso un’economia circolare, compreso l’uso efficiente di biomateriali di provenienza sostenibile; |
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e) |
prevenzione e riduzione dell’inquinamento; |
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f) |
protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, comprese la salute del suolo e la prevenzione del degrado del suolo. |
2. Un’attività di carboniocoltura genera almeno benefici collaterali per l’obiettivo di sostenibilità di cui al paragrafo 1, lettera f).
3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’attività soddisfa i requisiti minimi di sostenibilità stabiliti nelle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8.
I requisiti minimi di sostenibilità:
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a) |
tengono conto degli impatti sia all’interno che all’esterno dell’Unione e delle condizioni locali; |
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b) |
se del caso, sono coerenti con i criteri di vaglio tecnico afferenti al principio «non arrecare un danno significativo»; |
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c) |
promuovono la sostenibilità delle materie prime da biomassa forestale e agricola in conformità dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001. |
4. Qualora comunichi benefici collaterali che contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo andando oltre i requisiti minimi di sostenibilità di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il gestore o il gruppo di gestori rispetta le metodologie di certificazione applicabili stabilite negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8. Le metodologie di certificazione includono elementi tesi a incentivare per quanto possibile la generazione di benefici collaterali che vadano oltre i requisiti minimi di sostenibilità, in particolare per l’obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo.
Articolo 8
Metodologie di certificazione
1. Il gestore o il gruppo di gestori utilizza la metodologia di certificazione applicabile per conformarsi ai criteri di qualità di cui agli articoli da 4 a 7 («metodologia di certificazione»).
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento definendo le metodologie di certificazione che specificano, per ciascuna attività, gli elementi di cui all’allegato I.
La Commissione elabora in via prioritaria metodologie di certificazione per le attività che sono le più mature, che possono apportare i maggiori benefici collaterali o per le quali sia già stata adottata una normativa dell’Unione pertinente per l’elaborazione di tali metodologie.
Nel caso delle attività di carboniocoltura, nel quadro della definizione dell’ordine di priorità, la Commissione tiene conto dell’eventuale contributo delle attività alla gestione sostenibile dei suoli agricoli, delle foreste e dell’ambiente marino.
In caso di stoccaggio del carbonio nei prodotti, la Commissione elabora in via prioritaria metodologie di certificazione per i prodotti da costruzione a base di legno e a base biologica.
3. Gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 operano una distinzione tra le attività connesse all’assorbimento permanente del carbonio, alla carboniocoltura e allo stoccaggio del carbonio nei prodotti, e operano un’ulteriore distinzione tra le attività sulla base delle loro caratteristiche.
Le metodologie di certificazione:
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a) |
garantiscono la solidità e la trasparenza degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo; |
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b) |
promuovono la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; |
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c) |
contribuiscono a garantire la sicurezza alimentare dell’Unione e a evitare la speculazione fondiaria; |
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d) |
tengono conto della competitività di agricoltori e proprietari e gestori di foreste nell’Unione in modo sostenibile, in particolare per i piccoli gestori; |
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e) |
promuovono la sostenibilità della biomassa in conformità dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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f) |
assicurano la coerenza dell’applicazione del principio dell’uso a cascata della biomassa da parte delle autorità nazionali conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001; |
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g) |
garantiscono la prevenzione di una domanda insostenibile di materie prime da biomassa; |
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h) |
riducono al minimo gli oneri amministrativi e finanziari per i gestori, in particolare i piccoli gestori, e mantengono il processo di certificazione il più semplice possibile e di facile utilizzo; |
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i) |
garantiscono che i casi di inversione siano affrontati mediante meccanismi di responsabilità appropriati quali riserve collettive o meccanismi di assicurazione anticipata e, in ultima istanza, la cancellazione diretta di unità. |
4. Nel preparare gli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:
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a) |
il diritto dell’Unione e nazionale pertinente; |
|
b) |
le pertinenti metodologie e norme di certificazione dell’Unione, nazionali e internazionali; e |
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c) |
le migliori evidenze scientifiche disponibili. |
CAPO 3
CERTIFICAZIONE
Articolo 9
Certificazione di conformità
1. Per richiedere la certificazione di conformità al presente regolamento il gestore o il gruppo di gestori presenta domanda a un sistema di certificazione.
Una volta che la domanda è stata accettata, il gestore o il gruppo di gestori presenta all’organismo di certificazione un piano dell’attività che include prove della conformità agli articoli da 4 a 7 e il beneficio netto atteso in termini di assorbimento del carbonio o il beneficio netto atteso in termini di riduzione delle emissioni dal suolo generato dall’attività e un piano di monitoraggio.
I gruppi di gestori specificano inoltre le modalità di prestazione dei servizi di consulenza, in particolare ai piccoli gestori che praticano la carboniocoltura.
Per le attività di carboniocoltura, gli Stati membri possono fornire consulenza agli agricoltori nel quadro dei servizi di consulenza aziendale di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115.
Al fine di promuovere l’interoperabilità delle pertinenti banche dati sulla carboniocoltura, ove applicabile, gli Stati membri possono includere nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 le informazioni chiave elencate nell’allegato II del presente regolamento, comprese le pratiche di gestione relative all’attività di carboniocoltura, la data di inizio e di fine dell’attività, il numero o il codice unico del certificato di conformità, il nome dell’organismo di certificazione e il nome del sistema di certificazione.
2. Il sistema di certificazione nomina un organismo di certificazione, che effettua un controllo di certificazione al fine di verificare che le informazioni presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano precise e affidabili e al fine di confermare la conformità dell’attività con gli articoli da 4 a 7.
Quando, a seguito del controllo di certificazione, è stata accertata la conformità delle informazioni presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l’organismo di certificazione redige una relazione sul controllo di certificazione contenente una sintesi e rilascia un certificato di conformità in cui figurano almeno le informazioni di cui all’allegato II.
Il sistema di certificazione esamina la relazione sul controllo di certificazione e il certificato di conformità e mette a disposizione del pubblico nel registro di certificazione oppure, una volta istituito, nel registro dell’Unione di cui all’articolo 12 («registro dell’Unione»), la relazione sul controllo di certificazione nella sua integralità o, se necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, in forma sintetica, nonché il certificato di conformità.
3. Almeno ogni cinque anni, o più di frequente se così specificato nella metodologia di certificazione applicabile, sulla base delle caratteristiche della pertinente attività, l’organismo di certificazione effettua controlli di ricertificazione per riconfermare la conformità dell’attività agli articoli da 4 a 7 e accertare il beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o il beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo generato dall’attività.
A seguito del controllo di ricertificazione, l’organismo di certificazione redige una relazione sul controllo di ricertificazione contenente una sintesi e, se del caso, rilascia un certificato di conformità aggiornato. Il sistema di certificazione esamina la relazione sul controllo di ricertificazione e il certificato di conformità aggiornato e mette a disposizione del pubblico nel registro di certificazione oppure, una volta istituito, nel registro dell’Unione, la relazione sul controllo di ricertificazione nella sua integralità o, se necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, in forma sintetica, nonché il certificato di conformità aggiornato.
Il registro di certificazione del sistema di certificazione oppure, una volta istituito, il registro dell’Unione rilascia le unità certificate sulla base del certificato di conformità aggiornato derivante dal controllo di ricertificazione.
4. Il gestore o il gruppo di gestori assiste l’organismo di certificazione durante il controllo di certificazione e il controllo di ricertificazione, in particolare permettendo l’accesso ai locali dell’attività e fornendo i dati e la documentazione richiesti da tale organismo di certificazione.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura, il formato e le specifiche tecniche del piano dell’attività e del piano di monitoraggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle relazioni sul controllo di certificazione e il controllo di ricertificazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17.
Articolo 10
Organismi di certificazione
1. Gli organismi di certificazione designati dai sistemi di certificazione sono accreditati da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 o riconosciuti da un’autorità nazionale competente quali organismi competenti per l’ambito di applicazione del presente regolamento o per l’ambito specifico del sistema di certificazione.
2. L’organismo di certificazione:
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a) |
è competente a effettuare il controllo di certificazione e il controllo di ricertificazione; |
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b) |
è giuridicamente e finanziariamente indipendente da un gestore o da un gruppo di gestori; e |
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c) |
svolge nell’interesse pubblico le attività previste dal presente regolamento. |
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), né l’organismo di certificazione né alcuna parte di esso può:
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a) |
essere un gestore o un gruppo di gestori, proprietario di un gestore o di un gruppo di gestori o di proprietà di questi; |
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b) |
intrattenere con un gestore o con un gruppo di gestori relazioni che possono compromettere la sua indipendenza e imparzialità. |
4. Gli Stati membri vigilano sul funzionamento degli organismi di certificazione.
Gli organismi di certificazione presentano, su richiesta delle autorità nazionali competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per vigilare sul loro funzionamento, compresi la data, l’ora e il luogo del controllo di certificazione e del controllo di ricertificazione.
Qualora gli Stati membri riscontrino casi di mancata conformità, informano senza ritardo l’organismo di certificazione e il sistema di certificazione pertinente.
Le informazioni relative a questioni di mancata conformità è pubblicata nel registro di certificazione o, una volta istituito, nel registro dell’Unione.
CAPO 4
SISTEMI DI CERTIFICAZIONE
Articolo 11
Funzionamento dei sistemi di certificazione
1. Al fine di poter dimostrare la conformità al presente regolamento, il gestore o il gruppo di gestori partecipa a un sistema di certificazione riconosciuto dalla Commissione a norma dell’articolo 13.
2. I sistemi di certificazione operano in maniera indipendente sulla base di norme e procedure affidabili e trasparenti, in particolare per quanto riguarda la gestione e il monitoraggio interni, il trattamento di reclami e ricorsi, la consultazione dei portatori di interessi, la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni, la designazione e la formazione degli organismi di certificazione, la risoluzione dei casi di mancata conformità nonché lo sviluppo e la gestione di registri di certificazione.
I sistemi di certificazione stabiliscono tariffe trasparenti e rendono le informazioni di tali tariffe facilmente accessibili ai gestori, anche pubblicandole sui loro siti web.
I sistemi di certificazione istituiscono procedure di reclamo e di ricorso facilmente accessibili. Le informazioni su tali procedure sono messe a disposizione del pubblico nel registro di certificazione o, una volta istituito, nel registro dell’Unione.
3. I sistemi di certificazione accertano se le informazioni e i dati presentati dal gestore o dal gruppo di gestori ai fini della certificazione di conformità a norma dell’articolo 9 sono stati sottoposti a controlli indipendenti e se la certificazione di conformità, comprese le relazioni sui controlli di ricertificazione, è stata effettuata in modo accurato, affidabile ed efficace sotto il profilo dei costi.
4. I sistemi di certificazione pubblicano almeno una volta l’anno nei rispettivi registri di certificazione o, una volta istituito, nel registro dell’Unione, un elenco degli organismi di certificazione designati, indicando per ciascuno di essi l’organismo nazionale di accreditamento che lo ha accreditato o l’autorità nazionale competente che lo ha riconosciuto nonché l’autorità nazionale competente che esercita la vigilanza.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione, applicabili a tutti i sistemi di certificazione riconosciuti dalla Commissione, che definiscono la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura richiesti ai fini dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17.
Articolo 12
Registro dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti
1. Entro il 27 dicembre 2028, al fine di rendere pubbliche, in modo accessibile, le informazioni relative al processo di certificazione, la Commissione istituisce e successivamente mantiene debitamente un registro a livello dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti contenente almeno le informazioni di cui all’allegato III.
Nell’istituire il registro dell’Unione, la Commissione tiene conto delle relazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2003/87/CE e all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/841.
Il registro dell’Unione utilizza sistemi automatizzati, compresi modelli elettronici, per rendere accessibili al pubblico in modo sicuro le informazioni relative al processo di certificazione, tra cui i certificati di conformità e i certificati di conformità aggiornati, al fine di consentire il tracciamento della quantità di unità certificate ed evitare il doppio conteggio.
Il registro dell’Unione è finanziato mediante tariffe fisse annuali a carico degli utenti. Tali tariffe sono commisurate all’uso del registro dell’Unione e sufficiente a contribuire alla copertura dei costi legati alla istituzione e ai costi di esercizio annuali del registro dell’Unione, come quelli relativi al personale o agli strumenti informatici.
Le risorse provenienti da tali tariffe costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali entrate coprono, in particolare, i costi degli strumenti informatici, dei servizi e della sicurezza, compresi quelli delle operazioni e dei sistemi di licenze nonché i costi del personale addetto alla gestione del registro dell’Unione.
2. La Commissione adotta, conformemente all’articolo 16, atti delegati per integrare il presente articolo stabilendo i requisiti necessari relativi al registro dell’Unione, comprese le norme volte a garantire una vigilanza sufficiente degli scambi di unità certificate, e i fattori da prendere in considerazione per determinare il livello delle tariffe di cui al paragrafo 1 e il loro recupero.
Nel corso di ogni ultimo trimestre dell’anno precedente l’anno civile di applicazione, la Commissione adotta uno o più atti di esecuzione volti a stabilire o rivedere i singoli importi delle tariffe di cui al paragrafo 1, da applicare per tale anno civile.
3. Fino all’istituzione del registro dell’Unione, il sistema di certificazione istituisce e mantiene debitamente un registro di certificazione al fine di rendere accessibili al pubblico, in modo sicuro, le informazioni relative al processo di certificazione, compresi i certificati di conformità e i certificati di conformità aggiornati, contenenti almeno le informazioni di cui all’allegato III, al fine di consentire il tracciamento della quantità di unità certificate a norma dell’articolo 9.
Un registro di certificazione utilizza sistemi automatizzati, compresi modelli elettronici, ed è interoperabile con i registri di altri sistemi di certificazione riconosciuti al fine di evitare il doppio conteggio.
La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura, il formato e le specifiche tecniche dei registri di certificazione e della registrazione, della detenzione o dell’uso delle unità certificate, anche in riferimento a quanto indicato nel presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17.
4. Le unità certificate sono rilasciate dai registri di certificazione o, una volta istituito, dal registro dell’Unione, solo dopo la generazione di un beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o di un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, sulla base di un certificato di conformità valido risultante da un controllo di ricertificazione.
Ogni unità certificata non è rilasciata più di una volta e non è utilizzata da più di una persona fisica o giuridica in alcun momento.
Le unità di assorbimento permanente del carbonio, le unità di sequestro del carbonio mediante carboniocoltura, le unità di stoccaggio del carbonio nei prodotti e le unità di riduzione delle emissioni dal suolo rimangono distinte l’una dall’altra.
5. Le unità di sequestro del carbonio mediante carboniocoltura e le unità di stoccaggio del carbonio nei prodotti scadono alla fine del periodo di monitoraggio dell’attività in questione e sono cancellate dal registro di certificazione o, una volta istituito, dal registro dell’Unione, salvo che lo stoccaggio a lungo termine del carbonio assorbito sia dimostrato mediante un monitoraggio continuo, conformemente alle norme stabilite nella metodologia di certificazione applicabile.
Articolo 13
Riconoscimento dei sistemi di certificazione
1. Per dimostrare la conformità al presente regolamento, il gestore o il gruppo di gestori può avvalersi solo di un sistema di certificazione riconosciuto dalla Commissione per mezzo di una decisione. La decisione è valida per un periodo non superiore a cinque anni ed è resa pubblica nel registro dell’Unione.
2. Lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento del sistema di certificazione pubblico.
Il rappresentante legale di un sistema di certificazione privato presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale sistema di certificazione privato.
3. La Commissione può abrogare, previa adeguata consultazione del sistema di certificazione, la decisione di riconoscimento di tale sistema a norma del paragrafo 1 se questo non rispetta le norme e regole stabilite negli atti di esecuzione di cui all’articolo 11, paragrafo 5.
Se lo Stato membro o qualsiasi altra parte interessata esprime la preoccupazione debitamente comprovata che il sistema di certificazione non operi conformemente alle norme e alle regole stabilite negli atti di esecuzione di cui all’articolo 11, paragrafo 5, che costituiscono la base della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione indaga e adotta gli opportuni provvedimenti, anche abrogando la decisione in questione.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura, il formato e le specifiche tecniche delle procedure di riconoscimento e presentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17.
Articolo 14
Obblighi di comunicazione
1. Ogni anno entro il 30 aprile, ciascun sistema di certificazione riconosciuto dalla Commissione che sia stato operativo da almeno 12 mesi presenta alla stessa una relazione annuale sulle proprie attività, contenente una descrizione di eventuali casi di frode e dei relativi provvedimenti correttivi. che verte sull’anno civile precedente.
La Commissione mette le relazioni di cui al primo comma a disposizione del pubblico nella loro integralità o, se necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, in forma aggregata.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura, il formato e le specifiche tecniche della relazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17.
CAPO 5
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Modifiche degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di modificare l’allegato I per adeguarlo a tipi di attività nuovi ed emergenti e al progresso scientifico e tecnico.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di modificare l’allegato II per adeguarlo al progresso tecnico.
Articolo 16
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8, 12 e 15 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 26 dicembre 2024.
3. La delega di potere di cui agli articoli 8, 12 e 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, 12 o 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 17
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 18
Riesame
1. Il presente regolamento è oggetto di riesame sotto ogni aspetto, tenendo conto degli elementi seguenti:
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a) |
gli sviluppi pertinenti riguardanti la normativa dell’Unione, compresa la coerenza con i regolamenti (UE) 2018/841, (UE) 2018/842 e (UE) 2021/1119 e le direttive 2003/87/CE e (UE) 2018/2001; |
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b) |
gli sviluppi pertinenti riguardanti l’UNFCCC e l’accordo di Parigi, compresi le norme e le linee guida relative all’attuazione dell’articolo 6 di tale accordo; |
|
c) |
i progressi tecnologici e scientifici, le migliori pratiche e gli sviluppi di mercato nel settore degli assorbimenti di carbonio; |
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d) |
il potenziale di stoccaggio permanente del carbonio nei paesi terzi, ferma restando l’esistenza degli accordi internazionali di cui al capo III del regolamento (UE) 2024/1735, prevedendo nel contempo condizioni equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 2009/31/CE per garantire lo stoccaggio geologico protetto in modo permanente e ambientalmente sicuro della CO2 catturata; |
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e) |
gli impatti ambientali dell’aumento dell’uso della biomassa dovuto all’applicazione del presente regolamento, compresi gli effetti sul degrado del suolo e sul ripristino degli ecosistemi; |
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f) |
le ripercussioni sulla sicurezza alimentare dell’Unione e sulla speculazione fondiaria; nonché |
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g) |
il costo del processo di certificazione. |
2. Entro il 27 dicembre 2027, e successivamente entro sei mesi dai risultati di ogni bilancio globale concordato a norma dell’articolo 14 dell’accordo di Parigi, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del presente regolamento.
3. Entro il 31 luglio 2026 la Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento alla riduzione delle emissioni provenienti dalla categoria di fonti IPCC «Agricoltura», sottocategoria 3 A «Fermentazione enterica» e 3.B «Gestione del letame», quali determinate a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e degli atti di esecuzione adottati a norma di tale regolamento, tenendo conto dei costi di opportunità, dell’evoluzione del quadro normativo, dei possibili effetti negativi che comportino un aumento delle emissioni di gas a effetto serra, nonché del traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040, proposto a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1119, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione si basa, tra l’altro, su una metodologia pilota di certificazione per le attività che riducono le emissioni agricole derivanti dalla fermentazione enterica e dalla gestione del letame.
Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa a corredo di tale relazione per estendere l’ambito di applicazione delle attività contemplate dal presente regolamento alla riduzione delle emissioni provenienti dalla categoria di fonti IPCC «Agricoltura», sottocategoria 3.A «Fermentazione enterica» e 3.B «Gestione del letame», quali determinate a norma del regolamento (UE) 2018/1999.
4. Entro il 31 luglio 2026 la Commissione valuta i requisiti aggiuntivi necessari per allineare il presente regolamento all’articolo 6 dell’accordo di Parigi e alle migliori pratiche, compresi gli adeguamenti corrispondenti, l’autorizzazione della parte ospitante e le metodologie. In tale valutazione la Commissione riesamina l’uso di unità certificate per compensare le emissioni generate al di fuori dell’NDC dell’Unione e degli obiettivi climatici dell’Unione. Tale valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2024
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
BÓKA J.
(1) GU C 184 del 25.5.2023, pag. 83.
(2) GU C 157 del 3.5.2023, pag. 58.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 novembre 2024.
(4) Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(8) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(9) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(10) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
(12) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
(13) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).
(14) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(15) Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).
(16) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(17) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(18) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(19) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(20) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(21) Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735 del 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).
(22) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).
ALLEGATO I
Elementi delle metodologie di certificazione di cui all’articolo 8
Nell’adottare atti delegati a norma dell’articolo 8, la Commissione include gli elementi seguenti nelle metodologie di certificazione, tenendo conto delle specificità di ciascuna attività:
|
a) |
tipo di attività e descrizione delle pratiche e dei processi interessati, compresi il periodo di attività e il periodo di monitoraggio corrispondenti; |
|
b) |
norme per l’identificazione di tutti i pozzi di assorbimento del carbonio e delle fonti di emissione di gas a effetto serra ai sensi dell«articolo 4, paragrafi 1, 2 e 5; |
|
c) |
norme per il calcolo del livello di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i), all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punti i) e iii), o all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a); |
|
d) |
norme per il calcolo del totale degli assorbimenti di carbonio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto ii), o all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b); |
|
e) |
norme per il calcolo delle emissioni dal suolo in ambito LULUCF di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii); |
|
f) |
norme per il calcolo delle emissioni agricole dal suolo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv); |
|
g) |
norme per il calcolo delle emissioni di GESassociati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iii), all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto v), o all’articolo 4, paragrafo 5, lettera c); |
|
h) |
norme per l’aggiornamento dei livelli di riferimento normalizzati di cui all’articolo 4, paragrafo 9, e per l’aggiornamento del livello di riferimento specifico per attività di cui all’articolo 4, paragrafo 11; |
|
i) |
norme atte a tener conto, in modo conservativo, delle incertezze nella quantificazione degli assorbimenti permanenti del carbonio, degli assorbimenti temporanei del carbonio ottenuti tramite la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti nonché delle riduzioni delle emissioni dal suolo di cui all’articolo 4, paragrafo 12; |
|
j) |
norme per lo svolgimento delle prove di addizionalità specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2; |
|
k) |
norme relative al monitoraggio e norme relative all’attenuazione degli eventuali rischi identificati di rilascio del carbonio stoccato di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a); |
|
l) |
norme relative ai meccanismi di responsabilità appropriati di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 6, paragrafo 4, comprese norme riguardanti il rischio di fallimento del meccanismo di responsabilità pertinente; |
|
m) |
norme per attuare le prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 5; |
|
n) |
norme relative al monitoraggio delle riduzioni delle emissioni dal suolo di cui all’articolo 6, paragrafo 6; |
|
o) |
norme relative ai requisiti minimi di sostenibilità di cui all’articolo 7, paragrafo 3; |
|
p) |
norme relative al monitoraggio e alla comunicazione dei benefici collaterali di cui all’articolo 7, paragrafo 4. |
ALLEGATO II
Informazioni minime incluse nei certificati di conformità di cui all’articolo 9
Nei certificati di conformità figurano le informazioni minime seguenti:
|
a) |
nome e tipo di attività, compresi le pratiche e i processi, il nome e i recapiti del gestore o del gruppo di gestori; |
|
b) |
ubicazione dell’attività, compresa la geolocalizzazione dei confini dell’attività, nel rispetto dei requisiti di mappatura su scala 1:5 000 dello Stato membro; |
|
c) |
durata del periodo di attività, comprese le date di inizio e di fine; |
|
d) |
nome del sistema di certificazione; |
|
e) |
nome, indirizzo e logo dell’organismo di certificazione; |
|
f) |
numero o codice unico del certificato di conformità; |
|
g) |
luogo, data di rilascio e periodo di validità del certificato di conformità; |
|
h) |
estremi della metodologia di certificazione applicabile di cui all’articolo 8; |
|
i) |
il beneficio netto in termini di assorbimento permanente del carbonio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o il beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), il beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), o il beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio di cui all’articolo 4, paragrafo 5; |
|
j) |
gli assorbimenti di carbonio nel contesto del livello di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i), o all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a); o le emissioni dal suolo nel contesto del livello di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punti i) e iii); |
|
k) |
il totale degli assorbimenti di carbonio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), o all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto ii), o all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b); o il totale delle emissioni dal suolo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv); |
|
l) |
l’aumento delle emissioni dirette e indirette di GESassociati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iii), all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto v), e all’articolo 4, paragrafo 5, lettera c); |
|
m) |
ripartizione per gas, fonte, pozzo di assorbimento del carbonio e stock di carbonio per quanto riguarda le informazioni di cui alle lettere j), k) e l); |
|
n) |
durata del periodo di monitoraggio dell’attività; |
|
o) |
quantità di biomassa utilizzata e prova del rispetto dei requisiti minimi di sostenibilità di cui all’articolo 7, paragrafo 3; |
|
p) |
eventuali benefici collaterali in termini di sostenibilità di cui all’articolo 7; |
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q) |
per la carboniocoltura, i benefici collaterali di cui all’articolo 7, paragrafo 2; |
|
r) |
estremi di qualsiasi altra certificazione nazionale o internazionale, compreso il numero o il codice unico del certificato di conformità; |
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s) |
tipo di meccanismo di responsabilità, contributo dell’attività al meccanismo e la persona fisica o giuridica responsabile; |
|
t) |
quantità e validità delle unità certificate; |
|
u) |
incertezze nella quantificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo conformemente all’articolo 4, paragrafo 12. |
ALLEGATO III
Informazioni minime contenute nel registro dell’Unione e nei registri di certificazione di cui all’articolo 12
Il registro dell’Unione e i registri di certificazione di cui all’articolo 12 contengono le seguenti informazioni minime per ciascuna attività e per ciascuna unità certificata:
|
a) |
nome e tipo di attività, nonché il nome e i recapiti del gestore o del gruppo di gestori; |
|
b) |
ubicazione dell’attività, compresa la geolocalizzazione dei confini dell’attività, nel rispetto dei requisiti di mappatura su scala 1:5 000 dello Stato membro; |
|
c) |
durata del periodo di attività, comprese le date di inizio e di fine; |
|
d) |
nome del sistema di certificazione, compresa la decisione della Commissione che riconosce tale sistema di cui all’articolo 13, le norme e procedure del sistema di certificazione e l’elenco degli organismi di certificazione designati di cui all’articolo 11, nonché le relazioni annuali di cui all’articolo 14; |
|
e) |
estremi della metodologia di certificazione applicabile di cui all’articolo 8; |
|
f) |
il beneficio netto in termini di assorbimento permanente del carbonio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), il beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), o il beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio di cui all’articolo 4, paragrafo 5; |
|
g) |
eventuali benefici collaterali in termini di sostenibilità di cui all’articolo 7; |
|
h) |
stato della certificazione, compresi i certificati di conformità e le relazioni sui controlli di certificazione e ricertificazione di cui all’articolo 9; quantità e stato delle unità certificate a seconda che, ad esempio, siano emesse, ritirate, scadute, cancellate, o assegnate a una riserva, e uso finale delle unità certificate e del soggetto che utilizza le unità certificate. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)