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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/2989

3.12.2024

DECISIONE (UE) 2024/2989 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2024

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra, in merito a una decisione di modifica del protocollo n. 3 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 97/126/CE del Consiglio (1) l’Unione ha concluso un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1o gennaio 1997.

(2)

A norma dell’articolo 34 dell’accordo e dell’articolo 4 del protocollo n. 3 dell’accordo, il comitato misto istituito dall’articolo 31 dell’accordo («comitato misto») può modificare le disposizioni di tale protocollo.

(3)

Nella prossima riunione il comitato misto sarà chiamato a prendere una decisione sulla modifica del protocollo n. 3 dell’accordo.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto avrà effetti giuridici.

(5)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio (3), il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine modernizzate e più flessibili («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1o gennaio 2025.

(6)

Nella riunione tecnica, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare una serie alternativa di norme di origine basate sulla modifica della convenzione su base bilaterale transitoria («le norme di origine transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione.

(7)

L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione.

(8)

Dal 1o settembre 2021 fra le diverse parti contraenti della convenzione (4) è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie. Per quanto riguarda il Regno di Danimarca («Danimarca») e le Isole Færøer, il protocollo n. 3 dell’accordo è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 3 con la decisione n. 1/2021 del comitato misto CE-Danimarca-Isole Færøer (5). Le norme transitorie figurano nell’Appendice A di tale nuovo protocollo n. 3.

(9)

L’obiettivo delle norme transitorie è prevedere norme meno rigorose agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme transitorie sono generalmente meno rigorose di quelle della convenzione, le merci che soddisfano le norme della convenzione potrebbero altresì essere considerate originarie nell’ambito delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Le norme transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine di cui alla convenzione, creando così due zone distinte di cumulo di origine. In tale contesto, può accadere che le merci rientrino simultaneamente in entrambi gli insiemi di norme di origine. Conformemente al principio di permeabilità a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 21, paragrafo 1, lettera (d), dell’accordo («permeabilità»), le merci che hanno acquisito il carattere originario ai sensi dia un insieme di norme di origine possono essere considerate originarie anche ai sensi all’altro insieme di norme di origine. Al fine di agevolare l’applicazione della permeabilità fra la convenzione e le norme di origine transitorie, l’articolo 8 dell’appendice A, protocollo n. 3, dell’accordo dovrebbe pertanto essere modificato.

(10)

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra, («accordo») nella sua prossima riunione in relazione a una decisione in merito alla modifica del protocollo n. 3 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità tra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, da un lato, e le norme di origine transitorie incluse nell’appendice A del protocollo n. 3 dell’accordo, dall’altro, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

SZIJJÁRTÓ P.


(1)  Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996 relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1).

(2)  Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione (GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1).

(4)  Unione europea, Islanda, Svizzera (incluso il Liechtenstein), Norvegia, Isole Færøer, Israele, Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione), Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.

(5)  Decisione n. 1/2021 del comitato misto CE-Danimarca-isole Færøer del 23 giugno 2021 che modifica l’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/1906] (GU L 395 del 9.11.2021, pag. 84).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2989/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)