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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/2968

29.11.2024

DECISIONE (UE) 2024/2968 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2024

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 97/126/CE del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1o gennaio 1997.

(2)

In conformità dell’articolo 31 dell’accordo, il comitato misto, istituito a norma di tale articolo («comitato misto»), può prendere decisioni nei casi contemplati dall’accordo.

(3)

In occasione della prossima riunione il comitato misto è chiamato a prendereuna decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto avrà effetti giuridici.

(5)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore in rapporto all’Unione il 1o maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 (3) il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine modernizzate e più flessibili («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1o gennaio 2025.

(6)

In occasione della riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare un insieme alternativo di norme dell’origine, basato sulla modifica della convenzione su base transitoria, bilaterale («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore delle norme rivedute della convenzione.

(7)

L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione.

(8)

Dal 1o settembre 2021 sono entrati in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra diverse parti contraenti della convenzione (4) che rendono applicabili le norme transitorie in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. Per quanto riguarda il Regno di Danimarca («Danimarca») e le isole Færøer, il protocollo n. 3 dell’accordo è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 3 con decisione n. 1/2021 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer (5). Le norme transitorie sono incluse nell’appendice A di tale nuovo protocollo n. 3.

(9)

I due obiettivi principali delle norme transitorie sono, in primo luogo, introdurre norme meno rigorose, agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e, in secondo luogo, consentire l’utilizzo di prove dell’origine che sono state rilasciate elettronicamente o presentate elettronicamente.

(10)

L’Unione da una parte, e la Danimarca e le isole Færøer dall’altra, hanno convenuto di applicare il protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, dell’accordo per quanto riguarda le prove dell’origine rilasciate elettronicamente. È pertanto opportuno definire un quadro di requisiti generali per le prove dell’origine rilasciate elettronicamente.

(11)

È pertanto opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato misto si basi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra («accordo»), nella sua prossima riunione, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

SZIJJÁRTÓ P.


(1)  Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1).

(2)  Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione (GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1).

(4)  L’Unione europea, l’Islanda, la Confederazione svizzera (compreso il Liechtenstein), il Regno di Norvegia, le Isole Fær Øer, lo Stato d’Israele, il Regno hascemita di Giordania, la Palestina (tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione), la Repubblica d’Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di Serbia, il Montenegro, la Georgia, la Repubblica di Moldova e l’Ucraina.

(5)  Decisione n. 1/2021 del comitato misto CE-Danimarca-Isole Færøer, del 23 giugno 2021, che modifica l’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/1906] (GU L 395 del 9.11.2021, pag. 84).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2968/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)