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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/2957 |
29.11.2024 |
DECISIONE (UE) 2024/2957 DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera in merito a una decisione di modifica del protocollo n. 3 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con il regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera («accordo»), entrato in vigore il 1o gennaio 1973. |
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(2) |
A norma dell’articolo 29 dell’accordo, il comitato misto istituito ai sensi di tale articolo («comitato misto») può prendere decisioni nei casi previsti dall’accordo. A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 3 dell’accordo, il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del predetto protocollo. |
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(3) |
Alla prossima riunione il comitato misto deve prendere una decisione sulla modifica del protocollo n. 3 dell’accordo. |
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(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto avrà effetti giuridici. |
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(5) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 (3) il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1o gennaio 2025. |
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(6) |
Nella riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare un insieme alternativo di norme di origine basate sulla modifica della convenzione su base bilaterale transitoria («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. |
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(7) |
L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. |
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(8) |
Dal 1o settembre 2021 fra diverse parti contraenti della convenzione (4) è entrata in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie. Per quanto riguarda la Confederazione svizzera (Svizzera) il protocollo n. 3 dell’accordo è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 3 con decisione n. 2/2021 del comitato misto UE-Svizzera (5). Le norme transitorie figurano nell’appendice A di tale nuovo protocollo n. 3. |
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(9) |
L’obiettivo delle norme transitorie è prevedere norme meno rigorose agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme transitorie sono generalmente meno rigorose di quelle della convenzione, le merci conformi alle norme di origine stabilite nella convenzione potrebbero altresì essere considerate originarie ai sensi delle norme transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nel capitolo 2, nei capitoli da 4 a 15 e nel capitolo 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e nei capitoli da 17 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Le norme di origine transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine stabilite dalla convenzione, creando così due zone distinte di cumulo. In tale contesto può accadere che le merci rientrino simultaneamente in entrambi gli insiemi di norme di origine. Conformemente al principio di permeabilità, a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 21, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo («permeabilità»), le merci che hanno acquisito il carattere originario ai sensi di un insieme di norme di origine possono essere altresì considerate originarie ai sensi dell’altro insieme di norme di origine. Al fine di agevolare l’applicazione della permeabilità fra la convenzione e le norme transitorie, l’articolo 8 dell’appendice A, del protocollo n. 3, dell’accordo dovrebbe pertanto essere modificato, |
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(10) |
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera («accordo») nella prossima riunione, in relazione a una decisione in merito alla modifica del protocollo n. 3 dell’accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, da una parte, e le norme di origine transitorie incluse nell’appendice A del protocollo n. 3 dell’accordo, dall’altra si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
SZIJJÁRTÓ P.
(1) Regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, che ne stabilisce le disposizioni d’applicazione e che reca conclusione dell’accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 188).
(2) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).
(3) Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione (GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1).
(4) Unione europea, Islanda, Confederazione svizzera (incluso il Liechtenstein), Regno di Norvegia, Isole Færøer, Stato d’Israele, Regno hascemita di Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione), Repubblica d’Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Repubblica della Macedonia del Nord, Repubblica di Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.
(5) Decisione n. 2/2021 del comitato misto UE-Svizzera del 12 agosto 2021 che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/1859] (GU L 404 del 15.11.2021, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2957/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)