European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2951

3.12.2024

DECISIONE (UE) 2024/2951 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2024

relativa al quantitativo di quote di emissione da rilasciare nel 2027 nell’ambito dell’EU ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30 quater, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, entro il 1o gennaio 2025 la Commissione è tenuta a pubblicare il quantitativo di quote a livello dell’Unione rilasciate per il 2027 a norma del capo IV bis della medesima direttiva.

(2)

A norma dell’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo di quote a livello dell’Unione è determinato usando come riferimento il valore dei limiti di emissione per il 2024, calcolati sulla base delle emissioni di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva e applicando la traiettoria lineare di riduzione per tutte le emissioni che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

(3)

I limiti di emissione per il 2024 di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 sono definiti da una traiettoria lineare che va dal 2022 al 2030 e il cui punto di inizio sono i limiti di emissione per il 2022, a loro volta definiti, a norma del regolamento, da una traiettoria lineare basata sulla media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro nel 2016, 2017 e 2018.

(4)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/842, le assegnazioni annuali di emissioni conformi ai limiti di emissione per il 2022 sono determinate sulla base di un riesame completo dei dati dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013 (3).

(5)

Le emissioni di riferimento per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sono state stabilite in base alla media aritmetica dei dati dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra oggetto di riesame completo per gli anni 2016, 2017, e 2018.

(6)

Le emissioni di riferimento per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE comprendono gli Stati EFTA-SEE, conformemente alla decisione del Comitato misto SEE n. 335/2023 (4).

(7)

Le emissioni di biossido di carbonio derivanti da attività esplicitamente escluse ai sensi dell’allegato III della direttiva 2003/87/CE sono state dedotte dai valori delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di riesame completo negli inventari nazionali. L’allegato III della direttiva 2003/87/CE prevede inoltre modifiche delle categorie di fonti 1A1 e 1A3b, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (5). Tali modifiche sono state prese in considerazione per calcolare il valore delle emissioni di riferimento per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva.

(8)

I limiti di emissione per il 2024 per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sono stati calcolati applicando alle emissioni di riferimento una traiettoria lineare di riduzione basata su tutte le emissioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, che inizia con un livello pari alla media delle emissioni nel 2016, 2017 e 2018 e termina con i limiti di emissione per il 2024 a norma di tale regolamento, sulla base delle assegnazioni di emissioni per il 2024 pubblicate nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2023/1319 della Commissione (6). Su questa base, i limiti di emissione per il 2024 di cui all’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE dovrebbero ammontare a 1 223 481 445 tonnellate di biossido di carbonio.

(9)

A norma dell’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo di quote a livello dell’Unione rilasciate per il 2027 conformemente al capo IV bis della medesima direttiva diminuisce ogni anno dopo il 2024 di un fattore lineare di riduzione del 5,10 %. Su questa base, per il 2027 il quantitativo di quote a livello dell’Unione di cui all’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE dovrebbe ammontare a 1 036 288 784,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il 2027 il quantitativo di quote a livello dell’Unione di cui all’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ammonta a 1 036 288 784.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/525/oj).

(4)  Decisione del Comitato misto SEE n. 335/2023, dell’8 dicembre 2023, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2024/1420] (GU L, 2024/1420, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1420/oj).

(5)  IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/1319 della Commissione, del 28 giugno 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2023 al 2030 (GU L 163 del 29.6.2023, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1319/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2951/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)