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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/2922

21.11.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2922 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2024

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di sei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nelle province della Columbia britannica (5) e del Saskatchewan (1), confermati tra il 21 ottobre 2024 e il 31 ottobre 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI nel pollame nella contea della Cornovaglia, Inghilterra, confermato il 17 novembre 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di cinque focolai di HPAI nel pollame negli stati seguenti: California (3), Montana (1) e Utah (1), confermati il 12 novembre 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)

A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.

(9)

Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai.

(10)

Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai recenti focolai.

(11)

Inoltre gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio per quanto riguarda l'HPAI - situazione che aveva determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(12)

Gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a due focolai di HPAI nel pollame nello stato della Florida, confermati il 18 settembre 2024 e il 7 ottobre 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(13)

Gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'HPAI. In particolare, a seguito della comparsa dei focolai di HPAI, gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nel loro territorio.

(14)

Dopo aver valutato le informazioni presentate dagli Stati Uniti, la Commissione ritiene che detto paese abbia fornito garanzie adeguate del fatto che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di determinati prodotti dalle zone interessate di tale paese terzo, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalle zone degli Stati Uniti interessate dalla citata sospensione.

(15)

È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'HPAI in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

(16)

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l'allegato V è così modificato:

a)

nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.235 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.236 a CA-2.241:

"CA

Canada

CA-2.236

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.10.2024

 

CA-2.237

N, P1

 

21.10.2024

 

CA-2.238

N, P1

 

29.10.2024

 

CA-2.239

N, P1

 

30.10.2024

 

CA-2.240

N, P1

 

31.10.2024

 

CA-2.241

N, P1

 

31.10.2024";

 

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.329 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona GB-2.330:

"GB

Regno Unito

GB-2.330

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.11.2024";

 

iii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.679 è sostituita dalla seguente:

"US

Stati Uniti

US-2.679

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.9.2024

21.10.2024";

iv)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.682 è sostituita dalla seguente:

"US

Stati Uniti

US-2.682

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.10.2024

8.11.2024";

v)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.692 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.693 a US-2.697:

"US

Stati Uniti

US-2.693

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.11.2024

 

US-2.694

N, P1

 

12.11.2024

 

US-2.695

N, P1

 

12.11.2024

 

US-2.696

N, P1

 

12.11.2024

 

US-2.697

N, P1

 

12.11.2024";

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.235 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da CA-2.236 a CA-2.241:

"Canada

CA-2.236

British Columbia- Latitude 49.20, Longitude -121.85

The municipalities involved are:

3km PZ: Chilliwack

10km SZ: Harrison Mills, Agassiz, Popkum, Bridal Falls and Slesse Park

CA-2.237

British Columbia- Latitude 49.04, Longitude -122.21

The municipalities involved are:

3km PZ: Abbotsford and Kilgard

10km SZ: Barrowtown and Arnold

CA-2.238

Saskatchewan- Latitude 51.21, Longitude -106.42

The municipalities involved are:

3km PZ: Loreburn

10km SZ: Willner

CA-2.239

British Columbia- Latitude 49.10, Longitude -122.05

The municipalities involved are:

3km PZ: Atchelitz

10km SZ: Chilliwack, Cultus Lake, Barrowtown, Baker Trails Deroche, Dewdney, Lindell and Lindell Beach

CA-2.240

British Columbia- Latitude 49.10, Longitude -122.05

The municipalities involved are:

3km PZ: Abbotsford

10km SZ: Aberdeen, Aldergrove, Gifford, Kilgard, Matsqui, and Upper Sumas

CA-2.241

British Columbia- Latitude 49.83, Longitude -124.48

The municipalities involved are:

3km PZ: Powell River and Myrtle Point

10km SZ:, Qathet Regional District, and Sliammon";

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.329 è aggiunta la descrizione seguente della zona GB-2.330:

"Regno Unito

GB-2.330

near Rosudgeon, St. Ives, Cornwall, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N50.11 and W5.42";

iii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.692 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.693 a US-2.697:

"Stati Uniti

US-2.693

State of Montana

Missoula 04

Missoula County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 113.8753999°W 46.9354097°N)

US-2.694

State of Utah

Piute 01

Piute County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 112.2539639°W 38.4920711°N)

US-2.695

State of California

Fresno 11

Fresno County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.9711704°W 36.5435250°N)

US-2.696

State of California

Fresno 12

Fresno County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.8565894°W 36.5054649°N)

US-2.697

State of California

Kern 01

Fresno County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.5366570°W 35.7457170°N)";

2)

nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a)

alla voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.235 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.236 a CA-2.241:

"CA

Canada

CA-2.236

POU, RAT

N, P1

 

21.10.2024

 

GBM

P1

 

21.10.2024

 

CA-2.237

POU, RAT

N, P1

 

21.10.2024

 

GBM

P1

 

21.10.2024

 

CA-2.238

POU, RAT

N, P1

 

29.10.2024

 

GBM

P1

 

29.10.2024

 

CA-2.239

POU, RAT

N, P1

 

30.10.2024

 

GBM

P1

 

30.10.2024

 

CA-2.240

POU, RAT

N, P1

 

31.10.2024

 

GBM

P1

 

31.10.2024

 

CA-2.241

POU, RAT

N, P1

 

31.10.2024

 

GBM

P1

 

31.10.2024";

 

b)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.329 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona GB-2.330:

"GB

Regno Unito

GB-2.330

POU, RAT

N, P1

 

17.11.2024

 

GBM

P1

 

17.11.2024";

 

c)

alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.679 sono sostituite dalle seguenti:

"US

Stati Uniti

US-2.679

POU, RAT

N, P1

 

18.9.2024

21.10.2024

GBM

P1

 

18.9.2024

21.10.2024";

d)

alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.682 sono sostituite dalle seguenti:

"US

Stati Uniti

US-2.682

POU, RAT

N, P1

 

7.10.2024

8.11.2024

GBM

P1

 

7.10.2024

8.11.2024";

e)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.692 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.693 a US-2.697:

"US

Stati Uniti

US-2.693

POU, RAT

N, P1

 

12.11.2024

 

GBM

P1

 

12.11.2024

 

US-2.694

POU, RAT

N, P1

 

12.11.2024

 

GBM

P1

 

12.11.2024

 

US-2.695

POU, RAT

N, P1

 

12.11.2024

 

GBM

P1

 

12.11.2024

 

US-2.696

POU, RAT

N, P1

 

12.11.2024

 

GBM

P1

 

12.11.2024

 

US-2.697

POU, RAT

N, P1

 

12.11.2024

 

GBM

P1

 

12.11.2024".

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2922/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)