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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/2902

28.11.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2902 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2024

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la comunicazione concernente i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti dovrebbero indicare il numero di possessori con una ripartizione per ubicazione e, per ciascuna ubicazione, il numero dei possessori di portafogli custoditi (custodial wallet) e il numero dei possessori di portafogli non custoditi (non-custodial wallet) oppure il numero dei possessori di tutti gli altri tipi di indirizzi di registro distribuito che sono utilizzati a fini di regolamento e non sono controllati dal possessore o da un prestatore di servizi per le cripto-attività. All’interno di queste due categorie di possessori di portafogli, segnatamente di portafogli custoditi e non custoditi, gli emittenti dovrebbero indicare, con un’ulteriore ripartizione, il numero dei detentori al dettaglio. Le autorità competenti necessitano di tali ripartizioni, in quanto le informazioni sulla concentrazione dei possessori e sui volumi per i detentori al dettaglio sono pertinenti affinché le autorità di vigilanza conseguano gli obiettivi del regolamento (UE) 2023/1114 e garantiscano il corretto funzionamento dei mercati delle cripto-attività, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria nell’Unione, nonché la tutela dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio. Le informazioni fornite ripartendo i possessori per ubicazione dovrebbero essere utilizzate anche per determinare le autorità competenti idonee a essere membri di un collegio a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2023/1114, sulla base dei criteri di cui al regolamento delegato [C(2024) 6911] della Commissione (2).

(2)

Ai fini della comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114 e onde garantire una vigilanza adeguata sugli obblighi relativi alla riserva di attività di cui agli articoli 36 e 38 di tale regolamento, al regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 e al regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti dovrebbero indicare l’entità della riserva di attività con una ripartizione che ne rifletta il valore e la composizione, comprese le misure di gestione della liquidità.

(3)

A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, le operazioni oggetto degli obblighi di comunicazione di cui alle lettere c) e d) di tale paragrafo sono solo le operazioni che comportano un cambiamento della persona fisica o giuridica avente diritto al token collegato ad attività e comprendono le operazioni regolate nel registro distribuito (operazioni «on-chain») e le operazioni regolate al di fuori del registro distribuito (operazioni «off-chain»). Inoltre la nozione di «operazione» di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento prescinde dai tipi di portafogli utilizzati dal cedente o dal cessionario per inviare o ricevere un’operazione. Di conseguenza gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettere c) e d), di tale regolamento dovrebbero includere le operazioni tra portafogli custoditi e le operazioni tra un portafoglio custodito, da un lato, e un portafoglio non custodito o altri tipi di indirizzi di registro distribuito che non sono controllati dal possessore di un token collegato ad attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività, dall’altro. Inoltre l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114 dovrebbe riguardare anche le operazioni tra portafogli non custoditi come pure tra questi ultimi e altri tipi di indirizzi di registro distribuito che non sono controllati dal possessore di un token collegato ad attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività. Poiché gli emittenti dispongono di informazioni limitate sui possessori coinvolti in tali operazioni, in alcuni casi non è possibile stabilire se si tratti di operazioni soggette agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Pertanto, per disporre di informazioni quanto più precise possibile su tali operazioni, l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento dovrebbe contemplare anche informazioni sui trasferimenti tra portafogli non custoditi come pure tra questi ultimi e altri tipi di indirizzi di registro distribuito che sono utilizzati a fini di regolamento e non sono controllati dal possessore di un token collegato ad attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività. Poiché le operazioni sono un sottoinsieme dei trasferimenti, tali informazioni aggiuntive sui trasferimenti tra portafogli non custoditi come pure tra questi ultimi e altri tipi di indirizzi di registro distribuito che non sono controllati dal possessore di un token collegato ad attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività potrebbero essere utilizzate come informazioni proxy e fornire dati utili sul numero e sul valore delle operazioni tra portafogli non custoditi come pure tra questi ultimi e altri tipi di indirizzi di registro distribuito che non sono controllati dal possessore di un token collegato ad attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività.

(4)

Ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti dovrebbero fornire le informazioni sulle operazioni con una ripartizione per distribuzione geografica, vale a dire per i paesi dei possessori coinvolti nelle operazioni. Una siffatta ripartizione fornirebbe informazioni utili sulla concentrazione delle operazioni per le autorità competenti che esercitano le loro funzioni di vigilanza. Le informazioni fornite ripartendo le operazioni per paese saranno utilizzate anche per determinare le autorità competenti idonee a essere membri di un collegio a norma dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2023/1114, come stabilito dal regolamento delegato [C(2024) 6911]. Tale ripartizione non è richiesta per le operazioni e i trasferimenti tra portafogli non custoditi o tra questi ultimi e altri tipi di indirizzi di registro distribuito che non sono controllati dal possessore di un token collegato ad attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività, poiché gli emittenti dispongono di informazioni limitate sui possessori coinvolti in tali operazioni e trasferimenti.

(5)

Per essere efficace, il quadro di comunicazione dovrebbe includere le date di riferimento e le date d’invio delle comunicazioni, onde assicurare la condivisione corretta e tempestiva dei dati, che potranno così riferirsi allo stesso periodo ed essere trasmessi contemporaneamente per tutti i soggetti comunicanti, e onde garantire la comparabilità dei dati tra gli emittenti e le autorità competenti attraverso l’utilizzo di formati e modelli standardizzati.

(6)

È opportuno garantire la continuità della comunicazione nei casi in cui il valore di emissione dei token scenda, a causa di sue variazioni temporanee, al di sotto della soglia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114. Di conseguenza, onde verificare l’eventuale carattere temporaneo di tale calo, è necessario estendere l’obbligo di comunicazione per un periodo di tempo supplementare. Ciò non avrebbe alcuna incidenza sugli emittenti, in quanto essi disporranno già dei rispettivi sistemi di comunicazione.

(7)

Ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, alcune delle informazioni che i prestatori di servizi per le cripto-attività devono fornire agli emittenti potrebbero includere dati personali se sono riferite a persone fisiche. Vi rientrano il nome completo unitamente al numero di identificazione nazionale, al codice ufficiale di identificazione fiscale o al numero di passaporto. La raccolta di tali dati personali è in questo caso necessaria per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) 2023/1114, in quanto, in assenza di tali informazioni, gli emittenti non potrebbero determinare il numero esatto di possessori di un token collegato ad attività e conteggerebbero due volte quelli che possiedono più conti presso diversi prestatori di servizi per le cripto-attività. L’inesattezza di tali dati altererebbe le informazioni comunicate alle autorità competenti in merito al numero di possessori di un token collegato ad attività e minerebbe l’adeguatezza della vigilanza che dette autorità esercitano. Di conseguenza, non esiste altro modo per riflettere accuratamente nei documenti di comunicazione le informazioni sui possessori di token collegati ad attività; peraltro, nel caso in questione, non è possibile applicare le consuete misure per limitare o tutelare la condivisione dei dati personali, come la pseudonimizzazione.

(8)

Ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero fornire all’emittente anche gli indirizzi di registro distribuito pubblici che utilizzano per effettuare trasferimenti per conto dei rispettivi clienti. Tali informazioni sono necessarie per consentire agli emittenti di individuare le operazioni iscritte nel registro distribuito che sono effettuate tra portafogli non custoditi e di comunicare quelle rientranti nell’ambito degli obblighi di comunicazione.

(9)

Affinché le informazioni comunicate all’autorità competente siano corrette e complete, gli emittenti dovrebbero disporre di sistemi e procedure che consentano loro di riconciliare i dati ricevuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114. Tali sistemi e procedure dovrebbero altresì consentire agli emittenti di riconciliare i dati comunicati dai prestatori di servizi per le cripto-attività con i dati che gli emittenti attingono da altre fonti, compresi, se del caso, i dati sulle operazioni disponibili nel registro distribuito.

(10)

Gli emittenti dovrebbero introdurre nelle proprie politiche interne un periodo massimo di conservazione dei dati personali dei singoli possessori che i prestatori di servizi per le cripto-attività hanno condiviso. Considerando l’obiettivo di garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, tale periodo massimo di conservazione non dovrebbe superare i cinque anni dalla data di ottenimento dei dati personali.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe altresì applicarsi mutatis mutandis ai token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro, in quanto l’articolo 22 del regolamento (UE) 2023/1114 si applica ai token di moneta elettronica denominati in una siffatta valuta.

(12)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 16 luglio 2024.

(13)

Onde allinearsi alla data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 per quanto riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata.

(14)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(15)

L’ABE ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti utilizzano i modelli di cui all’allegato I, conformemente alle istruzioni fornite nell’allegato II del presente regolamento.

2.   Ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività trasmettono agli emittenti i modelli di cui all’allegato III, conformemente alle istruzioni fornite nell’allegato IV del presente regolamento.

3.   Ai fini della comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, a corredo dei dati trasmessi elencati nell’allegato I del presente regolamento, gli emittenti comunicano le informazioni seguenti:

(a)

la data e il periodo di riferimento delle comunicazioni;

(b)

la valuta utilizzata per le comunicazioni;

(c)

per i soggetti giuridici, l’identificativo del soggetto giuridico (LEI) dell’emittente e, per le persone fisiche, il numero ufficiale di identificazione nazionale applicabile nello Stato membro d’origine;

(d)

il tipo di token, quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6 o 7, del regolamento (UE) 2023/1114, e il codice identificativo, il riferimento o il nome del token, se disponibili, sulla base del White Paper sulle cripto-attività pubblicato per il token;

(e)

se la valuta di riferimento del token è:

i)

esclusivamente la valuta ufficiale dello Stato membro d’origine;

ii)

esclusivamente una o più valute diverse dalla valuta ufficiale dello Stato membro d’origine;

iii)

sia la valuta ufficiale dello Stato membro d’origine che altre valute (una combinazione dell’opzione di cui al punto i) e dell’opzione di cui al punto ii));

(f)

se il token è stato classificato come significativo a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2023/1114;

(g)

se applicabile, una dichiarazione attestante che l’emittente non ha ricevuto dai prestatori di servizi per le cripto-attività le informazioni di cui agli allegati III e IV del presente regolamento.

4.   A norma dell’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, il presente regolamento si applica mutatis mutandis ai token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro.

Articolo 2

Date di riferimento per le comunicazioni

1.   Ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti trasmettono le informazioni alle autorità competenti con cadenza trimestrale alle date di riferimento seguenti: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

2.   La prima data di riferimento è quella corrispondente al trimestre in cui il valore di emissione del token collegato ad attività è superiore alla soglia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.

3.   L’ultima data di riferimento è quella corrispondente al terzo trimestre consecutivo in cui il valore di emissione del token collegato ad attività è inferiore alla soglia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.

Articolo 3

Date d’invio delle comunicazioni

1.   Ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti trasmettono alle autorità competenti le informazioni di cui al suddetto articolo con cadenza trimestrale, entro l’orario di chiusura delle attività, alle date d’invio seguenti: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio.

2.   Ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività trasmettono agli emittenti le informazioni di cui al suddetto articolo con cadenza trimestrale, entro l’orario di chiusura delle attività, alle date d’invio seguenti: 21 aprile, 21 luglio, 21 ottobre e 21 gennaio.

Tuttavia i prestatori di servizi per le cripto-attività trasmettono agli emittenti il modello «S 08.00 – Token detenuti da prestatori di servizi per le cripto-attività» di cui agli allegati III e IV entro l’orario di chiusura delle attività su base giornaliera.

3.   Se la data d’invio coincide con una festività nazionale dello Stato membro dell’autorità competente destinataria della comunicazione o con un sabato o una domenica, i dati sono trasmessi il giorno lavorativo successivo.

4.   Gli emittenti presentano eventuali rettifiche apportate alle informazioni trasmesse alle autorità competenti senza indebito ritardo.

Articolo 4

Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni

1.   Gli emittenti trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati e rispettando la definizione dei punti di dati dell’apposito modello e le formule di convalida di cui all’allegato V, nonché le disposizioni seguenti:

(a)

nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili;

(b)

i valori numerici sono comunicati come segue:

i)

i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità;

ii)

i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività trasmettono agli emittenti le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, nei formati e con le modalità specificati dagli emittenti per lo scambio di dati.

Articolo 5

Periodo di conservazione dei dati personali presso gli emittenti

Gli emittenti non conservano i dati personali relativi ai possessori trasmessi dai prestatori di servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento per un periodo più lungo di quello necessario per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114. Tale periodo di conservazione non supera i cinque anni dalla data in cui gli emittenti hanno ottenuto i dati personali.

Articolo 6

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(2)  Regolamento delegato [C(2024) 6911] della Commissione, del 31 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l'istituzione e il funzionamento dei collegi consultivi di vigilanza (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)   Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).


ALLEGATO I

Comunicazione per gli emittenti di token collegati ad attività

MODELLI PER GLI EMITTENTI

Numero del modello

Codice del modello

Destinatari

Nome del modello/gruppo di modelli

NUMERO DI POSSESSORI

1

S 01.00

Emittenti

NUMERO DI POSSESSORI – ALLA DATA DI RIFERIMENTO

VALORE DEL TOKEN EMESSO ED ENTITÀ E COMPOSIZIONE DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ

2

S 02.00

Emittenti

VALORE DEL TOKEN EMESSO ED ENTITÀ DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ

3

S 03.01

Emittenti

COMPOSIZIONE DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ PER TIPO DI ATTIVITÀ E SCADENZE

3

S 03.02

Emittenti

COMPOSIZIONE DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ PER CONTROPARTE/EMITTENTE

OPERAZIONI GIORNALIERE

4

S 04.01

Emittenti

OPERAZIONI GIORNALIERE – VALORE MEDIO

4

S 04.02

Emittenti

OPERAZIONI GIORNALIERE – VALORE MEDIO_UE

4

S 04.03

Emittenti

OPERAZIONI E TRASFERIMENTI GIORNALIERI TRA PORTAFOGLI NON CUSTODITI – VALORE MEDIO

4

S 04.04

Emittenti

METODOLOGIA UTILIZZATA PER IL MODELLO S 04.03

OPERAZIONI GIORNALIERE ASSOCIATE A USI COME MEZZO DI SCAMBIO IN UN'AREA MONETARIA UNICA

5

S 05.00

Emittenti

OPERAZIONI GIORNALIERE ASSOCIATE A USI COME MEZZO DI SCAMBIO IN UN'AREA MONETARIA UNICA – VALORE MEDIO


S 01.00 –

NUMERO DI POSSESSORI – ALLA DATA DI RIFERIMENTO

Paese:

 

 

 

 

 

Numero

 

 

0010

Numero totale di possessori

0010

 

possessori di portafogli custoditi

0020

 

di cui detentori al dettaglio

0030

 

possessori di portafogli non custoditi

0040

 

di cui detentori al dettaglio

0050

 


S 02.00 –

VALORE DEL TOKEN EMESSO ED ENTITÀ DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ


 

 

 

 

 

Importo

 

 

0010

Valore del token emesso – alla data di riferimento

0010

 

Valore del token emesso – massimo

0020

 

Valore del token emesso – medio

0030

 

Valore del token emesso – minimo

0040

 

Entità della riserva di attività – alla data di riferimento

0050

 

Entità della riserva di attività – valore massimo

0060

 

Entità della riserva di attività – valore medio

0070

 

Entità della riserva di attività – valore minimo

0080

 


S 03.01 –

COMPOSIZIONE DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ PER TIPO DI ATTIVITÀ E SCADENZE


Valuta:

totale ed elenco delle valute


Riga

ID

Voce

Importo/Valore di mercato

0010

0010

1

Riserva di attività

 

0020

2

Riserva di attività senza aggiustamento

 

0030

2.1

Monete e banconote

 

0040

2.2

Depositi presso enti creditizi

 

0050

2.3

Merci

 

0060

2.3.1

di cui: basate sull'oro

 

0070

2.3.2

di cui: basate su altri metalli preziosi

 

0080

2.3.3

di cui: basate su metalli industriali

 

0090

2.3.4

di cui: basate sull'energia

 

0100

2.3.5

di cui: basate sul bestiame

 

0110

2.3.6

di cui: basate sui cereali

 

0120

2.3.7

di cui: basate sulle merci soft

 

0130

2.4

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali

 

0140

2.5

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali

 

0150

2.6

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali/autorità locali

 

0160

2.7

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da organismi del settore pubblico

 

0170

2.8

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da enti creditizi (protetti da amministrazioni degli Stati membri, finanziatori di prestiti agevolati)

 

0180

2.9

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali

 

0190

2.10

Quote qualificate di OIC

 

0200

2.11

obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

0210

2.12

Altri strumenti finanziari altamente liquidi utilizzati come attività di riferimento

 

0220

2.12.1

di cui: cripto-attività

 

0230

2.13

Altro

 

0240

3

Aggiustamenti

 

0250

3.1

Contratti di vendita con patto di riacquisto passivo

 

0260

3.1.1

Afflussi di cassa con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi

 

0270

3.1.2

Deflussi relativi a garanzie reali con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi

 

0280

3.1.2.1

di cui: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

0290

3.2

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

0300

3.2.1

Deflussi di cassa con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi

 

0310

3.2.2

Afflussi relativi a garanzie reali con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi

 

0320

3.2.2.1

di cui: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

0330

3.3

Swap con garanzie reali

 

0340

3.3.1

Deflussi relativi a garanzie reali con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi

 

0350

3.3.1.1

di cui: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

0360

3.3.2

Afflussi relativi a garanzie reali con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi

 

0370

3.3.2.1

di cui: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

0380

4

Valore dell'attività di riferimento

 

0390

5

Eccesso di garanzia obbligatoria

 


S 03.02 –

COMPOSIZIONE DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ PER CONTROPARTE/EMITTENTE


Valuta:

totale ed elenco delle valute


 

 

 

Tipo di prodotto

Nome dell'emittente/ della controparte

Codice LEI

Tipo di ente

Importo/ Valore di mercato

in % delle attività totali dell'ente creditizio che riceve il deposito

Riga

ID

Voce

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.01

20 principali controparti per le attività incluse nella riserva di attività

 

 

 

 

 

 

0020

1.02

 

 

 

 

 

 

0030

1.03

 

 

 

 

 

 

0040

1,04

 

 

 

 

 

 

0050

1,05

 

 

 

 

 

 

0060

1,06

 

 

 

 

 

 

0070

1,07

 

 

 

 

 

 

0080

1,08

 

 

 

 

 

 

0090

1,09

 

 

 

 

 

 

0100

1.10

 

 

 

 

 

 

0110

1,11

 

 

 

 

 

 

0120

1,12

 

 

 

 

 

 

0130

1,13

 

 

 

 

 

 

0140

1,14

 

 

 

 

 

 

0150

1,15

 

 

 

 

 

 

0160

1,16

 

 

 

 

 

 

0170

1,17

 

 

 

 

 

 

0180

1,18

 

 

 

 

 

 

0190

1,19

 

 

 

 

 

 

0200

1.20

 

 

 

 

 

 

0210

1,21

TUTTE LE ALTRE CONTROPARTI DI DEPOSITI BANCARI

 

 

 

 

 

 

0220

1,22

TUTTI GLI ALTRI EMITTENTI DI TITOLI

 

 

 

 

 

 

0230

1,23

TUTTE LE ALTRE CONTROPARTI DI DERIVATI

 

 

 

 

 

 


S 04.01 –

OPERAZIONI GIORNALIERE – VALORE MEDIO

Paese:

 

 

 

 

 

 

Numero

Importo

 

 

0010

0020

Operazioni giornaliere – valore medio

0010

 

 

di cui effettuate all'interno del paese

0020

 

 

di cui ricevute nel paese

0030

 

 

di cui inviate dal paese

0040

 

 


S 04.02 –

OPERAZIONI GIORNALIERE – VALORE MEDIO_UE


 

 

 

 

 

 

Numero

Importo

 

 

0010

0020

Operazioni giornaliere – valore medio

0010

 

 

di cui effettuate all'interno dell'UE

0020

 

 

di cui ricevute nell'UE

0030

 

 

di cui inviate dall'UE

0040

 

 


S 04.03 –

OPERAZIONI E TRASFERIMENTI GIORNALIERI TRA PORTAFOGLI NON CUSTODITI – VALORE MEDIO


 

 

 

 

 

 

Numero

Importo

 

 

0010

0020

Operazioni giornaliere tra portafogli non custoditi – valore medio

0010

 

 

Trasferimenti giornalieri tra portafogli non custoditi – valore medio

0020

 

 


S 04.04 –

Metodologia utilizzata per il modello S 04.03


 

 

 

 

 

0010

Descrizione della metodologia utilizzata per il modello S 04.03

0010

 


S 05.00 –

OPERAZIONI GIORNALIERE ASSOCIATE A USI COME MEZZO DI SCAMBIO IN UN'AREA MONETARIA UNICA – VALORE MEDIO

Area monetaria unica:

 

 

 

 

 

 

Numero

Importo

 

 

0010

0020

Operazioni giornaliere – valore medio

0010

 

 


ALLEGATO II

COMUNICAZIONE PER GLI EMITTENTI DI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ E DI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA DENOMINATI IN UNA VALUTA CHE NON È UNA VALUTA UFFICIALE DI UNO STATO MEMBRO – ISTRUZIONI

Indice

PARTE I:

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 14

I.

Struttura 14

II.

Ambito della comunicazione 15

PARTE II:

NUMERO DI POSSESSORI (S 01.00) 15

III.

Osservazioni generali sul modello S 01.00 15

IV.

Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 01.00 16

PARTE III:

VALORE DEL TOKEN EMESSO ED ENTITÀ E COMPOSIZIONE DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ (S 02.00, S 03.01 ed S 03.02) 16

V.

Osservazioni generali sul modello S 02.00 16

VI.

Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 02.00 16

VII.

Osservazioni generali sul modello S 03.01 17

VIII.

Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 03.01 18

IX.

Osservazioni generali sul modello S 03.02 22

X.

Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 03.02 23

PARTE IV:

OPERAZIONI GIORNALIERE (S 04.01, S 04.02, S 04.03 ed S 04.04) 24

XI.

Osservazioni generali sul modello S 04.01 24

XII.

Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 04.01 25

XIII.

Osservazioni generali sul modello S 04.02 25

XIV.

Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 04.02 26

XV.

Osservazioni generali sul modello S 04.03 26

XVI.

Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 04.03 26

XVII.

Osservazioni generali sul modello S 04.04 27

XVIII.

Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 04.04 27

PARTE V:

OPERAZIONI GIORNALIERE ASSOCIATE A USI COME MEZZO DI SCAMBIO IN UN'AREA MONETARIA UNICA (S 05.00) 27

XIX.

Osservazioni generali sul modello S 05.00 27

XX.

Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 05.00 27

PARTE I:   ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

I.   Struttura

1.

Il presente allegato contiene le istruzioni di compilazione dei modelli per gli emittenti.

2.

Il presente allegato consta di quattro blocchi di modelli:

(a)

numero di possessori (S 01.00);

(b)

valore del token emesso ed entità e composizione della riserva di attività (S 02.00, S 03.01 ed S 03.02);

(c)

operazioni giornaliere (S 04.01, S 04.02, S 04.03 ed S 04.04);

(d)

operazioni giornaliere associate a usi come mezzo di scambio in un'area monetaria unica (S 05.00).

3.

Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. Questa parte del regolamento di esecuzione contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della comunicazione di dati di ciascun blocco di modelli e istruzioni riguardanti posizioni specifiche.

4.

Gli emittenti indicano nelle colonne contrassegnate come "Importo" o "Importo/Valore di mercato" i valori monetari denominati nella valuta ufficiale dello Stato membro dell'autorità competente, indipendentemente dalla denominazione del paniere di attività cui si riferisce il token collegato ad attività. Nelle colonne "Numero" sono indicati i valori numerici secondo le istruzioni specifiche fornite per i modelli. Ciò non pregiudica i modelli S 03.01, S 03.02 e S 04.04, che seguono istruzioni specifiche per l'indicazione di tali valori.

5.

Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello; riga; colonna asse z}. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe {modello; riga} e, ove applicabile, l'asse z.

6.

Nel compilare i modelli, gli emittenti utilizzano le informazioni fornite dai prestatori di servizi per le cripto-attività, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento di esecuzione.

II.   Ambito della comunicazione

7.

Gli emittenti compilano tutti i modelli di cui al presente allegato.

8.

Gli emittenti compilano i modelli di cui al presente allegato separatamente per ciascun token collegato ad attività.

PARTE II:   NUMERO DI POSSESSORI (S 01.00)

III.   Osservazioni generali sul modello S 01.00

9.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, il modello S 01.00 contiene il numero di possessori del token collegato ad attività alla fine della data di riferimento, secondo le ripartizioni seguenti:

(a)

possessori di portafogli custoditi, compresa la voce "di cui" per i detentori al dettaglio;

(b)

possessori di portafogli non custoditi, che ai fini del presente modello comprendono i possessori di tutti gli altri tipi di indirizzi di registro distribuito che sono utilizzati a fini di regolamento e non sono controllati dal possessore di un token collegato ad attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività; questa riga contiene, alla voce "di cui", un'ulteriore ripartizione per i detentori al dettaglio.

10.

Le informazioni contenute in questo modello sono comunicate a livello complessivo e separatamente per ciascuno Stato membro o paese terzo. Il paese del possessore/detentore è determinato sulla base della sua ubicazione come segue:

a.

per le persone fisiche, la residenza abituale;

b.

per le persone giuridiche, l'indirizzo della sede legale.

11.

Sulla base delle informazioni ricevute dai prestatori di servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento di esecuzione, gli emittenti individuano eventuali conteggi duplici degli stessi possessori che possiedono più conti presso diversi prestatori di servizi per le cripto-attività. Se il possessore effettivo è la stessa persona o entità, tali conti sono conteggiati come appartenenti a un possessore unico ai fini del modello S 01.00.

IV.   Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 01.00

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Numero totale di possessori

Il numero totale di possessori.

0020

possessori di portafogli custoditi

Il numero di possessori di portafogli custoditi ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato [C(2024) 6910] della Commissione (1).

0030

di cui detentori al dettaglio

Nell'ambito della riga 0020 – di cui possessori di portafogli custoditi, il numero di detentori al dettaglio.

0040

possessori di portafogli non custoditi

Il numero di possessori di portafogli non custoditi ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910] o di possessori di tutti gli altri tipi di indirizzi di registro distribuito che sono utilizzati a fini di regolamento e non sono controllati dal possessore di un token collegato ad attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività, nonché di tutti gli altri possessori di un token collegato ad attività che non sono conteggiati nella riga 0020 – di cui possessori di portafogli custoditi. A causa delle informazioni limitate sui possessori di portafogli non custoditi, in questa riga gli emittenti sono tenuti a comunicare le loro stime, calcolandole usando la massima diligenza possibile.

0050

di cui detentori al dettaglio

Nell'ambito della riga 0040 – di cui possessori di portafogli non custoditi, il numero di detentori al dettaglio. A causa delle informazioni limitate sui possessori di portafogli non custoditi, in questa riga gli emittenti sono tenuti a comunicare le loro stime, calcolandole usando la massima diligenza possibile.

PARTE III:   VALORE DEL TOKEN EMESSO ED ENTITÀ E COMPOSIZIONE DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ (S 02.00, S 03.01 ed S 03.02)

V.   Osservazioni generali sul modello S 02.00

12.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114, il modello S 02.00 comprende informazioni sul valore del token emesso e sull'entità della relativa riserva di attività.

VI.   Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 02.00

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Valore del token emesso – alla data di riferimento

Il valore aggregato del token emesso, alla data di riferimento per le comunicazioni, calcolato secondo il metodo di valutazione definito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].

0020

Valore del token emesso – massimo

Il valore massimo fra i valori aggregati del token emesso alla fine di ciascun giorno di calendario durante il periodo di riferimento, calcolati secondo il metodo di valutazione definito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].

0030

Valore del token emesso – medio

L'importo medio dei valori aggregati del token emesso alla fine di ciascun giorno di calendario durante il periodo di riferimento, calcolati secondo il metodo di valutazione definito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910]. La media è calcolata dividendo la somma dei valori del token emesso calcolati per ciascun giorno di calendario del periodo di riferimento per il numero di giorni di calendario del periodo di riferimento.

0040

Valore del token emesso – minimo

Il valore minimo fra i valori aggregati del token emesso alla fine di ciascun giorno di calendario durante il periodo di riferimento, calcolati secondo il metodo di valutazione definito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].

0050

Entità della riserva di attività – alla data di riferimento

Il valore della riserva di attività alla fine della data di riferimento, calcolato conformemente agli obblighi di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114 e al regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114.

0060

Entità della riserva di attività – valore massimo

Il valore massimo fra i valori della riserva di attività alla fine di ciascun giorno di calendario durante il periodo di riferimento, calcolati conformemente agli obblighi di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114 e al regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114.

0070

Entità della riserva di attività – valore medio

Il valore medio dei valori della riserva di attività alla fine di ciascun giorno di calendario durante il periodo di riferimento, calcolati conformemente agli obblighi di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114 e al regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114. La media è calcolata dividendo la somma dei valori della riserva di attività calcolati per ciascun giorno di calendario del periodo di riferimento per il numero di giorni di calendario del periodo di riferimento.

0080

Entità della riserva di attività – valore minimo

Il valore minimo fra i valori della riserva di attività alla fine di ciascun giorno di calendario durante il periodo di riferimento, calcolati conformemente agli obblighi di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114 e al regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114.

VII.   Osservazioni generali sul modello S 03.01

13.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114, il modello S 03.01 comprende informazioni sull'entità della riserva di attività, compresa la composizione della riserva di attività per tipo di attività e scadenza.

14.

Gli emittenti segnalano tutti gli elementi del modello S 03.01 nella valuta ufficiale dello Stato membro d'origine (valuta utilizzata per le comunicazioni), indipendentemente dalla loro denominazione effettiva. A tal fine, gli elementi che non sono denominati nella valuta utilizzata per le comunicazioni sono convertiti in tale valuta utilizzando il tasso di cambio a pronti della BCE applicabile alla data di riferimento per le comunicazioni. Inoltre gli emittenti segnalano separatamente gli elementi del modello denominati nella stessa valuta, che presentano nella loro valuta di denominazione impostando di conseguenza il corrispondente valore dell'asse z.

VIII.   Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 03.01

Righe

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Riserva di attività

L'importo/il valore di mercato delle attività nella riserva di attività di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114 tenendo conto del meccanismo di liquidazione quale definito all'articolo 6 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.

0020

Riserva di attività senza aggiustamento

L'importo/il valore di mercato delle attività nella riserva di attività di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114 prima di tenere conto del meccanismo di liquidazione quale definito all'articolo 6 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.

0030

Monete e banconote

L'importo totale delle monete e delle banconote.

0040

Depositi presso enti creditizi

In questa riga è segnalato l'importo dei depositi presso enti creditizi.

0050

Merci

In questa riga è segnalato il valore di mercato delle merci o delle quote in fondi che investono in merci al fine di tracciare il prezzo delle merci.

0060

di cui: basate sull'oro

Le merci comunicate nella riga 0050 basate sull'oro.

0070

di cui: basate su altri metalli preziosi

Le merci comunicate nella riga 0050 basate sui metalli preziosi diversi dall'oro, compreso il platino o l'argento.

0080

di cui: basate su metalli industriali

Le merci comunicate nella riga 0050 basate sui metalli industriali, tra cui alluminio, rame, piombo, nichel, stagno o zinco.

0090

di cui: basate sull'energia

Le merci comunicate nella riga 0050 basate sull'energia, compresi petrolio greggio (WTI e Brent), gas naturale, benzina RBOB, gasolio a basso tenore di zolfo o diesel ULS (Ultra-low-sulfur).

0100

di cui: basate sul bestiame

Le merci comunicate nella riga 0050 basate sul bestiame, compresi i bovini vivi o i suini magri.

0110

di cui: basate sui cereali

Le merci comunicate nella riga 0050 basate sui cereali, compresi il mais, la soia, l'olio di soia, la farina di soia o il grano (Chicago e Kansas City Hard Red Winter).

0120

di cui: basate sulle merci soft

Le merci comunicate nella riga 0050 basate sulle soft, compresi cacao, caffè, cotone o zucchero.

0130

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali

Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi quali definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 (2).

0140

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali

Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi quali definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0150

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali/autorità locali

Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi quali definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali o autorità locali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0160

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da organismi del settore pubblico

Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi quali definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano crediti verso o garantiti da organismi del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0170

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da enti creditizi (protetti da amministrazioni degli Stati membri, finanziatori di prestiti agevolati)

Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi quali definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 emessi da enti creditizi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0180

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali

Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi quali definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0190

Quote qualificate di OIC

Il valore di mercato delle azioni o quote di OIC di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61. In questa riga è altresì indicato il valore di mercato delle quote di OICVM di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114.

0200

Obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi quali definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0210

Altri strumenti finanziari altamente liquidi utilizzati come attività di riferimento

Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi utilizzati come attività di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.

0220

di cui: cripto-attività

Gli strumenti finanziari altamente liquidi segnalati nella riga 0210 ove essi siano cripto-attività di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114.

0230

Altro

L'importo/valore di mercato di qualsiasi altra attività inclusa nella riserva di attività di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114.

0240

Aggiustamenti

L'impatto degli aggiustamenti relativi alle attività nella riserva di attività di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114, esercitato dalla cessazione delle operazioni di provvista garantite, di prestito garantite o di swap di garanzie effettuate utilizzando attività di riserva in almeno una delle componenti dell'operazione, ove l'operazione giunga a scadenza nell'arco di cinque giorni lavorativi, come specificato all'articolo 6 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.

0250

Contratti di vendita con patto di riacquisto passivo

0260

Afflussi di cassa con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi

L'importo degli afflussi di cassa derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto passivo ove l'operazione giunga a scadenza nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di riferimento per le comunicazioni.

0270

Deflussi relativi a garanzie reali con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi

Se la garanzia reale da fornire è segnalata nella riga 0020, in questa riga è indicato il valore di mercato dei deflussi relativi a garanzie reali derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto passivo ove l'operazione giunga a scadenza nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di riferimento per le comunicazioni.

0280

di cui: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Il valore di mercato dei deflussi relativi a garanzie reali segnalati nella riga 0270 sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.

0290

Contratti di vendita con patto di riacquisto

0300

Deflussi di cassa con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi

L'importo dei deflussi di cassa derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto ove l'operazione giunga a scadenza nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di riferimento per le comunicazioni.

0310

Afflussi relativi a garanzie reali con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi

Il valore di mercato degli afflussi relativi a garanzie reali derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto ove l'operazione giunga a scadenza nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di riferimento per le comunicazioni, nel caso in cui la garanzia reale da ricevere, se non vincolata, sia ammissibile come attività nella riserva di attività.

0320

di cui: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Il valore di mercato degli afflussi relativi a garanzie reali segnalati nella riga 0310 sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.

0330

Swap con garanzie reali

0340

Deflussi relativi a garanzie reali con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi

Se la garanzia reale da fornire è segnalata nella riga 0020, il valore di mercato dei deflussi relativi a garanzie reali derivanti da swap con garanzie reali ove l'operazione giunga a scadenza nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di riferimento.

0350

di cui: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Il valore di mercato dei deflussi relativi a garanzie reali segnalati nella riga 0340 sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.

0360

Afflussi relativi a garanzie reali con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi

Il valore di mercato degli afflussi relativi a garanzie reali derivanti da swap con garanzie reali ove l'operazione giunga a scadenza nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di riferimento, nel caso in cui la garanzia reale da ricevere, se non vincolata, sia ammissibile come attività nella riserva di attività.

0370

di cui: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Il valore di mercato degli afflussi relativi a garanzie reali segnalati nella riga 0360 sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.

0380

Valore dell'attività di riferimento

Il valore monetario o il valore di mercato dell'attività cui i token emessi sono collegati se il token in questione è collegato, rispettivamente, a valute ufficiali o a una valuta diversa da quelle ufficiali.

0390

Eccesso di garanzia obbligatoria

Il valore della riserva di attività che supera il valore delle attività di riferimento ed espresso in percentuale del valore delle attività di riferimento, conformemente all'articolo 7 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114.


Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Importo/Valore di mercato

Gli emittenti indicano nella colonna 0010 il valore di mercato o, se del caso, l'importo delle attività nella riserva di attività per le righe da 0010 a 0380. La riga 0390 è compilata con un valore percentuale.

L'importo/valore di mercato segnalato nella colonna 0010 tiene conto dei deflussi e degli afflussi che si verificherebbero in caso di chiusura anticipata della copertura, compresi i derivati di copertura della differenza tra la variazione del valore di mercato delle attività di riserva e la variazione del valore di mercato delle attività cui il token è collegato. Sono inclusi i derivati nella riserva di attività che si riferiscono alle attività cui sono collegati i token quando la valuta di riferimento di questi ultimi non è una valuta ufficiale.

L'importo/valore di mercato indicato nella colonna 0010 non tiene conto dei coefficienti di scarto regolamentari.

Gli emittenti tengono conto del flusso di cassa netto, sia esso un deflusso o un afflusso, derivante dall'eventuale chiusura della copertura alla data di riferimento per le comunicazioni. Non si tiene conto delle potenziali future variazioni di valore dell'attività.


asse z

Riferimenti giuridici e istruzioni

Valuta

L'emittente indica quale valuta è pertinente conformemente al punto 15 per il modello presentato.

IX.   Osservazioni generali sul modello S 03.02

15.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114, il modello S 03.02 comprende informazioni sull'entità della riserva di attività, compresa la composizione della riserva di attività per controparte/emittente.

16.

Al fine di raccogliere informazioni sulla concentrazione per controparte per ciascun tipo di attività all'interno della riserva di attività nel modello S 03.02, gli emittenti applicano le istruzioni contenute nella presente sezione.

17.

Gli emittenti segnalano le 20 principali controparti per le attività incluse nella riserva di attività. La controparte indicata alla voce 1.01 è quella presso cui è detenuto il maggiore importo di attività rispetto a una controparte alla data di riferimento per le comunicazioni, considerando ciascun tipo di attività separatamente sotto forma di depositi detenuti presso tale controparte, titoli da questa emessi ed esposizioni in derivati o altre esposizioni verso la stessa; la voce 1.02 corrisponde alla seconda controparte per importo di attività e così via con le restanti voci. Il restante insieme dei depositi bancari detenuti presso altre controparti, dei titoli da queste emessi e delle esposizioni in derivati verso le stesse è segnalato in forma aggregata rispettivamente alle voci 1.21, 1.22 e 1.23.

18.

Se una controparte appartiene a diversi gruppi di soggetti che hanno stretti legami, viene segnalata solo una volta nel gruppo con l'importo di attività più elevato.

19.

Gli emittenti segnalano tutti gli elementi di questo modello nella valuta utilizzata per le comunicazioni, indipendentemente dalla loro denominazione effettiva. A tal fine, è opportuno che gli elementi che non sono denominati nella valuta utilizzata per le comunicazioni siano convertiti in tale valuta utilizzando il tasso di cambio a pronti della BCE applicabile alla data di riferimento per le comunicazioni. Inoltre gli emittenti segnalano separatamente gli elementi del modello denominati nella stessa valuta, che presentano nella loro valuta di denominazione impostando di conseguenza il corrispondente valore dell'asse z.

X.   Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 03.02

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Tipo di prodotto

Agli emittenti/alle controparti indicati nella colonna 0020 è assegnato un tipo di prodotto corrispondente all'operazione sottostante, utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:

DEPO (depositi presso un ente creditizio inclusi nella riserva di attività).

0 % SEC (attività liquide con coefficiente di scarto pari allo 0 % nel coefficiente di copertura della liquidità (LCR) – titoli o strumenti del mercato monetario inclusi nella riserva di attività).

EHCB (obbligazioni garantite di qualità elevatissima nell'LCR incluse nella riserva di attività).

Quote di OICVM (quote di OICVM incluse nella riserva di attività).

DERIV (derivati OTC non soggetti a marginazione inclusi nella riserva di attività).

ALTRO (altri strumenti finanziari altamente liquidi – titoli, strumenti del mercato monetario o cripto-attività inclusi nella riserva di attività).

Sono compilate righe diverse per ciascun tipo di prodotto con lo stesso emittente/la stessa controparte.

0020

Nome dell'emittente/della controparte

I nomi dei principali 20 emittenti o controparti, purché l'importo dei depositi detenuti presso tali soggetti, degli strumenti da essi emessi o delle esposizioni verso ciascuno di essi sia pari ad almeno il 3 % della riserva di attività segnalata nella riga 0010 di S 03.01. Ciascun nome comprende il soggetto che riceve i depositi o l'emittente degli strumenti o tutti i soggetti con stretti legami tra loro in relazione a tali esposizioni. Questa colonna riporta la denominazione completa del soggetto giuridico, tra quelli con stretti legami, verso cui l'emittente ha l'esposizione maggiore e comprende eventuali riferimenti al tipo di società conformemente al diritto societario nazionale.

L'elemento più consistente è indicato alla voce 1.01, il secondo alla voce 1.02 e così via.

0030

Codice LEI

Codice identificativo del soggetto giuridico relativo alla controparte.

0040

Tipo di ente

Gli emittenti/le controparti classificati come enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) registrati nella colonna 0020 sono segnalati utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:

G-SII se l'ente creditizio che riceve il deposito è designato come "ente a rilevanza sistemica a livello globale" ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

O-SII se l'ente creditizio che riceve il deposito è designato come "altro ente a rilevanza sistemica a livello globale" ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;

grande ente (diverso da G-SII o O-SII) se l'ente creditizio che riceve il deposito è considerato un "grande ente" quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 146), del regolamento (UE) n. 575/2013, ma non è identificato come G-SII o O-SII;

altro (enti regolari ed enti piccoli e non complessi) se l'ente creditizio che riceve il deposito non è considerato un grande ente quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 146), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se l'emittente/controparte non è un ente creditizio, questo campo è lasciato vuoto.

0050

Importo/Valore di mercato

In questa riga sono segnalati l'importo dei depositi e il valore di mercato dei titoli e dei derivati tenendo conto del meccanismo di liquidazione quale definito all'articolo 6 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114. L'importo/valore di mercato non tiene conto dei coefficienti di scarto regolamentari. Tiene conto dei deflussi netti e degli afflussi netti che si verificherebbero in caso di chiusura anticipata della copertura.

0060

in % delle attività totali dell'ente creditizio che riceve il deposito

Per i depositi presso un ente creditizio inclusi nella riserva di attività degli stessi token di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114, l'importo è segnalato come percentuale delle attività totali dell'ente creditizio che riceve tali depositi. L'importo delle attività totali corrisponde all'ultimo dato disponibile pubblicato in relazione all'ente creditizio interessato.


asse z

Riferimenti giuridici e istruzioni

Valuta

L'emittente indica quale valuta è pertinente conformemente al punto 20 per il modello presentato.

PARTE IV:   OPERAZIONI GIORNALIERE (S 04.01, S 04.02, S 04.03 ed S 04.04)

XI.   Osservazioni generali sul modello S 04.01

20.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114, il modello S 04.01 comprende informazioni sul numero medio e sul valore aggregato medio delle operazioni giornaliere durante il periodo di riferimento, presentate separatamente per i paesi oggetto della comunicazione.

21.

Sulla base del metodo per definire il paese dei possessori di cui al modello S 01.00 "Numero di possessori – alla data di riferimento", l'ubicazione del cedente e del cessionario coinvolti nelle operazioni è la seguente:

(a)

per le persone fisiche, la residenza abituale;

(b)

per le persone giuridiche, l'indirizzo della sede legale.

22.

Tali operazioni devono essere segnalate nel presente modello se almeno uno dei possessori in esse coinvolti è ubicato nell'Unione. Inoltre, se la valuta di riferimento del token è la valuta ufficiale di uno degli Stati membri dell'Unione, sono oggetto di comunicazione anche le operazioni in cui entrambi i possessori interessati sono ubicati al di fuori dell'Unione.

23.

L'emittente determina il valore delle operazioni secondo il metodo di valutazione definito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].

24.

Nel modello S 04.01 le operazioni sono ripartite come segue:

(a)

di cui effettuate all'interno del paese;

(b)

di cui ricevute nel paese;

(c)

di cui inviate dal paese.

25.

Il modello S 04.01 è compilato separatamente per ciascun paese associato all'operazione riguardante il token collegato ad attività. I paesi associati a un'operazione sono i paesi di residenza dei possessori in essa coinvolti, compresi il paese del cedente e il paese del cessionario dell'operazione.

XII.   Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 04.01

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Operazioni giornaliere – valore medio

Per il paese determinato dall'asse z, le operazioni in cui il cedente o il cessionario è ubicato in tale paese.

0020

di cui effettuate all'interno del paese

Per il paese determinato dall'asse z, le operazioni in cui sia il cedente che il cessionario sono ubicati in tale paese.

0030

di cui ricevute nel paese

Per il paese determinato dall'asse z, le operazioni in cui il cedente è ubicato al di fuori di tale paese e il cessionario è ubicato all'interno di tale paese.

0040

di cui inviate dal paese

Per il paese determinato dall'asse z, le operazioni in cui il cedente è ubicato all'interno di tale paese e il cessionario è ubicato al di fuori di tale paese.


Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Numero

Il numero medio delle operazioni giornaliere, calcolato dividendo il numero totale delle operazioni oggetto di comunicazione nel periodo di riferimento per il numero di giorni di calendario del periodo di riferimento.

0020

Importo

Il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere, calcolato dividendo la somma dei valori di tutte le operazioni oggetto di comunicazione nel periodo di riferimento per il numero di giorni di calendario del periodo di riferimento.


asse z

Riferimenti giuridici e istruzioni

Nome del paese

Questo modello è compilato separatamente per ciascun paese oggetto di comunicazione. L'asse z determina il paese oggetto di comunicazione per il modello specifico. L'asse z indica tutti i diversi paesi in base all'ubicazione dei possessori coinvolti nelle operazioni oggetto di comunicazione.

XIII.   Osservazioni generali sul modello S 04.02

26.

L'unica differenza tra il modello S 04.02 e il modello S 04.01 è che il modello S 04.02 riguarda tutte le operazioni relative all'UE e, di conseguenza, non comprende l'asse z che determina il paese interessato.

XIV.   Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 04.02

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Operazioni giornaliere – valore medio

Le operazioni in cui il cedente o il cessionario è ubicato all'interno dell'Unione.

0020

di cui effettuate all'interno dell'UE

Le operazioni in cui sia il cedente che il cessionario sono ubicati all'interno dell'Unione.

0030

di cui ricevute nell'UE

Le operazioni in cui il cedente è ubicato al di fuori dell'Unione e il cessionario è ubicato all'interno dell'Unione.

0040

di cui inviate dall'UE

Le operazioni in cui il cedente è ubicato all'interno dell'Unione e il cessionario è ubicato al di fuori dell'Unione.


Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Numero

Il numero medio delle operazioni giornaliere, calcolato dividendo il numero totale delle operazioni oggetto di comunicazione nel periodo di riferimento per il numero di giorni di calendario del periodo di riferimento.

0020

Importo

Il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere, calcolato dividendo la somma dei valori di tutte le operazioni oggetto di comunicazione nel periodo di riferimento per il numero di giorni di calendario del periodo di riferimento.

XV.   Osservazioni generali sul modello S 04.03

27.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114, il modello S 04.03 comprende informazioni sul numero medio e sul valore aggregato medio delle operazioni e dei trasferimenti giornalieri durante il periodo di riferimento. Le operazioni e i trasferimenti da comunicare in questo modello sono quelli tra portafogli non custoditi o tra questi ultimi e altri tipi di indirizzi di registro distribuito che sono utilizzati a fini di regolamento e non sono controllati da un utente o da un prestatore di servizi per le cripto-attività.

XVI.   Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 04.03

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Operazioni giornaliere tra portafogli non custoditi – valore medio

Le operazioni tra portafogli non custoditi, quali definiti all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910], o tra questi ultimi e altri tipi di indirizzi di registro distribuito che non sono controllati dal possessore di un token collegato ad attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività sono segnalate con la massima diligenza possibile, considerando che gli emittenti potrebbero disporre di informazioni limitate su tali operazioni e sui possessori in esse coinvolti.

0020

Trasferimenti giornalieri tra portafogli non custoditi – valore medio

I trasferimenti tra portafogli non custoditi, quali definiti all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910], o tra questi ultimi e altri tipi di indirizzi di registro distribuito che non sono controllati dal possessore di un token collegato ad attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività.


Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Numero

Il numero medio delle operazioni (o dei trasferimenti per la riga 0020) giornaliere, calcolato dividendo il numero totale delle operazioni (o dei trasferimenti per la riga 0020) oggetto di comunicazione nel periodo di riferimento per il numero di giorni di calendario del periodo di riferimento.

0020

Importo

Il valore aggregato medio delle operazioni (o dei trasferimenti per la riga 0020) giornaliere, calcolato dividendo la somma dei valori di tutte le operazioni (o dei trasferimenti per la riga 0020) oggetto di comunicazione nel periodo di riferimento per il numero di giorni di calendario del periodo di riferimento. Il valore delle operazioni e dei trasferimenti da comunicare in questo modello è calcolato secondo il metodo di valutazione definito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].

XVII.   Osservazioni generali sul modello S 04.04

28.

Il modello S 04.04 comprende informazioni sulla metodologia utilizzata per stimare i valori segnalati nel modello S 04.03.

XVIII.   Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 04.04

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Metodologia utilizzata per il modello S 04.03

Gli enti forniscono una breve descrizione della metodologia utilizzata per stimare i valori segnalati nel modello S 04.03.

PARTE V:   OPERAZIONI GIORNALIERE ASSOCIATE A USI COME MEZZO DI SCAMBIO IN UN'AREA MONETARIA UNICA (S 05.00)

XIX.   Osservazioni generali sul modello S 05.00

29.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, il modello S 05.00 comprende informazioni sul numero medio e sul valore aggregato medio delle operazioni giornaliere durante il periodo di riferimento che sono associate a usi del token collegato ad attività come mezzo di scambio in un'area monetaria unica.

30.

Questo modello è conforme alle prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].

31.

Questo modello è compilato separatamente per ciascuna area monetaria unica come specificato all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].

XX.   Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 05.00

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Operazioni giornaliere – valore medio

Per l'area monetaria unica determinata dall'asse z, le operazioni che rientrano in tale area monetaria unica, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].


Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Numero

Il numero medio delle operazioni giornaliere, calcolato dividendo il numero totale delle operazioni oggetto di comunicazione nel periodo di riferimento per il numero di giorni di calendario del periodo di riferimento, conformemente al regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].

0020

Importo

Il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere, calcolato dividendo la somma dei valori di tutte le operazioni oggetto di comunicazione nel periodo di riferimento per il numero di giorni di calendario del periodo di riferimento, conformemente al regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].


asse z

Riferimenti giuridici e istruzioni

Denominazione dell'area monetaria unica

Questo modello è compilato separatamente per ciascuna area monetaria unica oggetto di comunicazione. L'asse z indica tutte le diverse aree monetarie uniche in base all'ubicazione dei possessori coinvolti nelle operazioni oggetto di comunicazione, conformemente al regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].


(1)  Regolamento delegato [C(2024) 6910] della Commissione, del 31 ottobre 2024 che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia utilizzata per stimare il numero e il valore delle operazioni associate a usi di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro come mezzo di scambio (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/61/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).


ALLEGATO III

COMUNICAZIONE PER I PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ

MODELLI PER I PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ

Numero del modello

Codice del modello

Destinatari

Nome del modello/gruppo di modelli

INFORMAZIONI SUI POSSESSORI

6

S 06.00

Prestatori di servizi per le cripto-attività

INFORMAZIONI SUI POSSESSORI

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI

7

S 07.01

Prestatori di servizi per le cripto-attività

OPERAZIONI DURANTE IL PERIODO DI RIFERIMENTO – VALORE TOTALE

7

S 07.02

Prestatori di servizi per le cripto-attività

OPERAZIONI DURANTE IL PERIODO DI RIFERIMENTO – VALORE TOTALE_UE

7

S 07.03

Prestatori di servizi per le cripto-attività

OPERAZIONI ASSOCIATE A USI COME MEZZO DI SCAMBIO IN UN'AREA MONETARIA UNICA – VALORE TOTALE

7

S 07.04

Prestatori di servizi per le cripto-attività

INDIRIZZI DI REGISTRO DISTRIBUITO PER EFFETTUARE TRASFERIMENTI PER CONTO DEI CLIENTI

INFORMAZIONI SUI TOKEN

8

S 08.00

Prestatori di servizi per le cripto-attività

TOKEN DETENUTI DA PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ


S 06.00 –

INFORMAZIONI SUI POSSESSORI


Possessori – alla data di riferimento

Nome

Codice

Tipo di codice

Al dettaglio/Non al dettaglio

Paese

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S 07.01 –

OPERAZIONI DURANTE IL PERIODO DI RIFERIMENTO – VALORE TOTALE

Paese:

 

 

 

 

 

 

Numero

Importo

 

 

0010

0020

Operazioni durante il periodo di riferimento – Valore totale

0010

 

 

di cui effettuate all'interno del paese

0020

 

 

di cui ricevute nel paese

0030

 

 

di cui inviate dal paese

0040

 

 


S 07.02 –

OPERAZIONI DURANTE IL PERIODO DI RIFERIMENTO – VALORE TOTALE_UE


 

 

 

 

 

 

Numero

Importo

 

 

0010

0020

Operazioni durante il periodo di riferimento – Valore totale

0010

 

 

di cui effettuate all'interno dell'UE

0020

 

 

di cui ricevute nell'UE

0030

 

 

di cui inviate dall'UE

0040

 

 


S 07.03 –

OPERAZIONI ASSOCIATE A USI COME MEZZO DI SCAMBIO IN UN'AREA MONETARIA UNICA – VALORE TOTALE

Area monetaria unica:

 

 

 

 

 

 

Numero

Importo

 

 

0010

0020

Operazioni durante il periodo di riferimento – Valore totale

0010

 

 


S 07.04 –

INDIRIZZI DI REGISTRO DISTRIBUITO PER EFFETTUARE TRASFERIMENTI PER CONTO DEI CLIENTI


Indirizzo di registro distribuito

0010

 

 

 

 

 


S 08.00 –

TOKEN DETENUTI DA PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ


 

 

 

 

 

 

Numero

Importo

 

 

0010

0020

Token detenuti da prestatori di servizi per le cripto-attività

0010

 

 

di cui detenuti da clienti UE dei prestatori di servizi per le cripto-attività

0020

 

 


ALLEGATO IV

COMUNICAZIONE PER I PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ – ISTRUZIONI

Indice

PARTE I:

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 32

I.

Struttura 32

II.

Ambito della comunicazione 32

PARTE II:

INFORMAZIONI SUI POSSESSORI (S 06.00) 33

III.

Osservazioni generali sul modello S 06.00 33

IV.

Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 06.00 33

PARTE III:

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI (S 07.01, S 07.02, S 07.03 ed S 07.04) 34

V.

Osservazioni generali sul modello S 07.01 34

VI.

Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 07.01 35

VII.

Osservazioni generali sul modello S 07.02 35

VIII.

Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 07.02 35

IX.

Osservazioni generali sul modello S 07.03 36

X.

Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 07.03 36

XI.

Osservazioni generali sul modello S 07.04 37

XII.

Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 07.04 37

PARTE IV:

INFORMAZIONI SUI TOKEN (S 08.00). 37

XIII.

Osservazioni generali sul modello S 08.00 37

XIV.

Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 08.00 37

PARTE I:   ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

I.   Struttura

1.

Il presente allegato contiene le istruzioni di compilazione dei modelli per i prestatori di servizi per le cripto-attività.

2.

Il presente allegato consta di tre blocchi di modelli:

(a)

informazioni sui possessori (S 06.00);

(b)

informazioni sulle operazioni (S 07.01, S 07.02, S 07.03 ed S 07.04);

(c)

informazioni sui token (S 08.00).

3.

Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. Questa parte del regolamento di esecuzione contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della comunicazione di dati di ciascun blocco di modelli e istruzioni riguardanti posizioni specifiche.

4.

Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello; riga; colonna asse z}.

II.   Ambito della comunicazione

5.

I prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono agli emittenti le informazioni specificate nel presente allegato, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento di esecuzione.

6.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono ai rispettivi emittenti i tre blocchi di modelli di cui al presente allegato separatamente per ciascun token collegato ad attività, indicando all'emittente quale token è oggetto di una particolare trasmissione di informazioni, il codice identificativo, il riferimento o il nome del token, se disponibili, sulla base del White Paper sulle cripto-attività pubblicato per il token.

PARTE II:   INFORMAZIONI SUI POSSESSORI (S 06.00)

III.   Osservazioni generali sul modello S 06.00

7.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, il modello S 06.00 contiene le informazioni sui possessori necessarie agli emittenti per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente regolamento di esecuzione.

8.

Il presente modello contiene le informazioni alla fine della data di riferimento, in linea con il modello S 01.00 "Numero di possessori – alla data di riferimento" destinato agli emittenti, di cui agli allegati I e II del presente regolamento. Il paese del possessore/detentore è determinato sulla base della sua ubicazione come segue:

(a)

per le persone fisiche, la residenza abituale;

(b)

per le persone giuridiche, l'indirizzo della sede legale.

IV.   Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 06.00

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Nome

Il nome completo per le persone fisiche e la denominazione sociale ufficiale per le persone giuridiche, compresi eventuali riferimenti al tipo di società ai sensi del diritto societario nazionale, conformemente all'identificativo unico del possessore nella colonna 0020 del presente modello.

0020

Codice

Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.

Il codice del possessore, ad esempio il numero di identificazione nazionale per le persone fisiche o l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche oppure qualsiasi altro identificativo ufficiale applicabile disponibile. Se è disponibile un LEI, deve essere segnalato.

Al fine di agevolare il processo di riconciliazione dei dati a opera degli emittenti, nella comunicazione del codice si tiene conto del metodo riportato di seguito. Esistono due elenchi composti da diversi tipi di codici, uno per le persone fisiche e uno per i soggetti giuridici. I prestatori di servizi per le cripto-attività segnalano il primo tipo di codice disponibile nell'elenco specificato nella colonna 0030, iniziando dalla prima opzione dell'elenco e procedendo a quelle seguenti in ordine discendente nel caso in cui il pertinente tipo di identificativo del possessore non sia disponibile.

0030

Tipo di codice

Tipi di codici delle persone fisiche

1.

Numero di identificazione nazionale

2.

Codice di identificazione fiscale nazionale

3.

Numero di passaporto

4.

Altro tipo di numero di identificazione

Tipi di codici delle persone giuridiche

1.

Identificativo del soggetto giuridico (codice LEI)

2.

Numero di registrazione nazionale ufficiale o identificativo unico europeo (EUID) messo a disposizione a norma della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

3.

Numero di registrazione fiscale ufficiale

4.

Altro tipo di numero di identificazione

Indicare sempre il tipo di codice.

0040

Al dettaglio/Non al dettaglio

Inserire la dicitura "Al dettaglio" o la dicitura "Non al dettaglio" sulla base del possessore oggetto di comunicazione.

Inserire la dicitura "Al dettaglio" se il possessore oggetto di comunicazione è un detentore al dettaglio quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 37), del regolamento (UE) 2023/1114.

Negli altri casi inserire la dicitura "Non al dettaglio".

0050

Paese

Indicare il nome del paese del possessore oggetto di comunicazione, conformemente al punto 8 del presente allegato.


Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

I prestatori di servizi per le cripto-attività assegnano una riga a ciascun possessore specifico oggetto di comunicazione.

PARTE III:   INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI (S 07.01, S 07.02, S 07.03 ed S 07.04)

V.   Osservazioni generali sul modello S 07.01

9.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, il modello S 07.01 contiene le informazioni che riguardano le operazioni e che sono necessarie agli emittenti per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente regolamento di esecuzione. Il modello S 07.01 comprende informazioni sul numero totale e sul valore aggregato totale delle operazioni durante il periodo di riferimento, presentate separatamente per i paesi oggetto della comunicazione.

10.

I prestatori di servizi per le cripto-attività seguono il metodo riportato di seguito per determinare quali operazioni segnalare nel presente modello:

(a)

operazioni in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività interviene e agisce in qualità di prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario o del beneficiario dell'operazione. In tali casi, o il cedente o l'ordinante dell'operazione interagisce anch'esso tramite un prestatore di servizi per le cripto-attività oppure interagisce senza il coinvolgimento di un prestatore di servizi per le cripto-attività, ad esempio attraverso il suo portafoglio non custodito;

(b)

operazioni in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività interviene e agisce in qualità di prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente o dell'ordinante dell'operazione. In tali casi il cessionario o il beneficiario dell'operazione interagisce senza il coinvolgimento di un prestatore di servizi per le cripto-attività, ad esempio attraverso il suo portafoglio non custodito. Questi tipi di operazioni sono calcolati e segnalati con la massima diligenza possibile, poiché il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente o dell'ordinante dell'operazione potrebbe disporre di informazioni limitate su entrambi i possessori coinvolti nei trasferimenti.

11.

Sulla base del metodo per definire il paese dei possessori di cui al modello S 01.00 "Numero di possessori – alla data di riferimento", l'ubicazione del cedente e del cessionario coinvolti nelle operazioni è la seguente:

(a)

per le persone fisiche, la residenza abituale;

(b)

per le persone giuridiche, l'indirizzo della sede legale.

12.

Tali operazioni devono essere segnalate nel presente modello se almeno uno dei possessori in esse coinvolti è ubicato nell'Unione. Inoltre, se la valuta di riferimento del token è la valuta ufficiale di uno degli Stati membri dell'Unione, sono oggetto di comunicazione anche le operazioni in cui entrambi i possessori interessati sono ubicati al di fuori dell'Unione.

13.

L'emittente determina il valore delle operazioni secondo il metodo di valutazione definito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].

14.

Nel modello S 07.01 le operazioni sono ripartite come segue:

(a)

di cui effettuate all'interno del paese;

(b)

di cui ricevute nel paese;

(c)

di cui inviate dal paese.

15.

Il modello S 07.01 è compilato separatamente per ciascun paese associato alle operazioni. I paesi associati a un'operazione sono i paesi di residenza dei possessori in essa coinvolti, compresi il paese del cedente e il paese del cessionario dell'operazione.

VI.   Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 07.01

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Operazioni durante il periodo di riferimento – Valore totale

Per il paese determinato dall'asse z, le operazioni in cui il cedente o il cessionario è ubicato in tale paese.

0020

di cui effettuate all'interno del paese

Per il paese determinato dall'asse z, le operazioni in cui sia il cedente che il cessionario sono ubicati in tale paese.

0030

di cui ricevute nel paese

Per il paese determinato dall'asse z, le operazioni in cui il cedente è ubicato al di fuori di tale paese e il cessionario è ubicato all'interno di tale paese.

0040

di cui inviate dal paese

Per il paese determinato dall'asse z, le operazioni in cui il cedente è ubicato all'interno di tale paese e il cessionario è ubicato al di fuori di tale paese.


Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Numero

Il numero totale delle operazioni nel periodo di riferimento.

0020

Importo

Il valore aggregato totale delle operazioni nel periodo di riferimento.

VII.   Osservazioni generali sul modello S 07.02

16.

L'unica differenza tra il modello S 07.02 e il modello S 07.01 è che il modello S 07.02 riguarda tutte le operazioni effettuate nell'UE, incluse le operazioni in entrata e in uscita, e, di conseguenza, non comprende l'asse z che determina il paese interessato.

VIII.   Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 07.02

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Operazioni durante il periodo di riferimento – Valore totale

Le operazioni in cui il cedente o il cessionario è ubicato all'interno dell'Unione.

0020

di cui effettuate all'interno dell'UE

Le operazioni in cui sia il cedente che il cessionario sono ubicati all'interno dell'Unione.

0030

di cui ricevute nell'UE

Le operazioni in cui il cedente è ubicato al di fuori dell'Unione e il cessionario è ubicato all'interno dell'Unione.

0040

di cui inviate dall'UE

Le operazioni in cui il cedente è ubicato all'interno dell'Unione e il cessionario è ubicato al di fuori dell'Unione.


Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Numero

Il numero totale delle operazioni nel periodo di riferimento.

0020

Importo

Il valore aggregato totale delle operazioni nel periodo di riferimento.

IX.   Osservazioni generali sul modello S 07.03

17.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, il modello S 07.03 contiene le informazioni che riguardano le operazioni e che sono necessarie agli emittenti per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente regolamento di esecuzione. Le operazioni da segnalare nel presente modello sono quelle associate agli usi del token collegato ad attività come mezzo di scambio a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114.

18.

Questo modello è conforme alle prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].

19.

Questo modello è compilato separatamente per ciascuna area monetaria unica come specificato all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].

X.   Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 07.03

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Operazioni durante il periodo di riferimento – Valore totale

Per l'area monetaria unica determinata dall'asse z, le operazioni che rientrano in tale area monetaria unica, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].


Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Numero

Il numero totale delle operazioni nel periodo di riferimento.

0020

Importo

Il valore aggregato totale delle operazioni nel periodo di riferimento.


asse z

Riferimenti giuridici e istruzioni

Denominazione dell'area monetaria unica

Questo modello è compilato separatamente per ciascuna area monetaria unica oggetto di comunicazione. L'asse z indica tutte le diverse aree monetarie uniche in base all'ubicazione dei possessori coinvolti nelle operazioni oggetto di comunicazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].

XI.   Osservazioni generali sul modello S 07.04

20.

I prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono agli emittenti gli indirizzi di registro distribuito pubblici che utilizzano per effettuare trasferimenti per conto dei rispettivi clienti. L'obiettivo è che gli emittenti possano individuare più facilmente le operazioni iscritte nel registro distribuito che sono effettuate tra portafogli non custoditi, in modo da disporre di maggiori informazioni per la trasmissione dei loro modelli specificati negli allegati I e II del presente regolamento di esecuzione, in particolare del modello S 04.03 "Operazioni e trasferimenti giornalieri tra portafogli non custoditi – Valore medio". Gli emittenti hanno accesso a tali informazioni attraverso il modello S 07.04 "Indirizzi di registro distribuito per effettuare trasferimenti per conto dei clienti".

XII.   Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 07.04

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Indirizzo di registro distribuito

Gli indirizzi di registro distribuito pubblici che il prestatore di servizi per le cripto-attività utilizza per effettuare trasferimenti per conto dei suoi clienti.


Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

I prestatori di servizi per le cripto-attività assegnano una riga a ciascun indirizzo di registro distribuito oggetto di comunicazione.

PARTE IV:   INFORMAZIONI SUI TOKEN (S 08.00).

XIII.   Osservazioni generali sul modello S 08.00

21.

Il modello S 08.00 comprende le informazioni sul numero e sull'importo dei token da segnalare nei pertinenti modelli e che sono detenuti dal prestatore di servizi per le cripto-attività, nonché, rispetto a tali token, le informazioni sul numero e sull'importo di quelli detenuti dai clienti UE del prestatore di servizi per le cripto-attività. Tali informazioni devono essere condivise con l'emittente per consentirgli di calcolare con precisione il valore aggregato dei token che emette nell'UE e della relativa riserva di attività, in particolare laddove il token in questione sia emesso su scala internazionale al di fuori dell'UE.

XIV.   Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 08.00

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Token detenuti da prestatori di servizi per le cripto-attività

I token detenuti dal prestatore di servizi per le cripto-attività.

0020

di cui detenuti da clienti UE dei prestatori di servizi per le cripto-attività

I token detenuti dal prestatore di servizi per le cripto-attività che sono detenuti da clienti di tale prestatore ubicati nell'Unione.


Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Numero

Il numero dei token oggetto di comunicazione.

0020

Importo

L'importo dei token oggetto di comunicazione.

Il valore dei token è determinato secondo il metodo di valutazione definito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/xxx [C(2024) 6910].


(1)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).


ALLEGATO V

Parte I:   modello unico di punti di dati

Tutte le voci riportate (data item) negli allegati I e II del presente regolamento devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati.

Il modello unico di punti di dati risponde ai criteri seguenti:

(a)

fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate nell'allegato I;

(b)

identificare tutti i concetti di business previsti all'allegato II;

(c)

fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;

(d)

presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;

(e)

prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno;

(f)

riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi.

Parte II:   regole di convalida

Alle voci (data item) riportate negli allegati I e II del presente regolamento devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.

Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

(a)

stabilire il nesso logico tra punti di dati;

(b)

prevedere filtri e condizioni preliminari che definiscano la serie di dati cui si applica la regola di convalida;

(c)

verificare la coerenza dei dati segnalati;

(d)

verificare l'esattezza dei dati segnalati;

(e)

fissare i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l'informazione non sia segnalata.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2902/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)