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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/2897 |
18.11.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/2897 DEL CONSIGLIO
del 18 novembre 2024
che modifica il regolamento (UE) 2023/1529 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2024/2894 del Consiglio, del 18 novembre 2024, che modifica la decisione (PESC) 2023/1532, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1532 (2) e il regolamento (UE) 2023/1529 (3), concernenti misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso. |
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(2) |
Il 18 novembre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/2894 che ha modificato la decisione (PESC) 2023/1532. Alla luce del sostegno militare che l'Iran continua a fornire alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e in particolare della fornitura, da parte dell'Iran, di velivoli senza equipaggio (UAV) e missili alla Russia, la decisione (PESC) 2024/2894 introduce ulteriori misure restrittive. |
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(3) |
Le misure introducono il divieto di esportazione, vendita, trasferimento o fornitura dall'Unione all'Iran di ulteriori componenti utilizzati nello sviluppo e nella produzione di UAV e di componenti utilizzati nello sviluppo e nella produzione di missili. |
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(4) |
Le misure introducono inoltre il divieto di effettuare operazioni con porti e chiuse posseduti, gestiti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi figuranti in elenco, o che sono utilizzati per il trasferimento alla Russia di UAV o missili iraniani o delle tecnologie e dei componenti correlati in sostegno alla guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Vi rientrano l'accesso alle strutture dei porti e delle chiuse figuranti in elenco e la fornitura di qualsiasi servizio alle navi. È prevista un'esenzione per motivi legati alla sicurezza marittima. |
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(5) |
È altresì opportuno modificare i criteri di inserimento nell'elenco e prevedere eccezioni mirate. |
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(6) |
Le misure previste nel presente regolamento rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione. |
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(7) |
Per non pregiudicare l'efficacia delle misure ivi previste, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1529, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2023/1529 è così modificato:
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1) |
all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire alla capacità dell'Iran di fabbricare i velivoli senza equipaggio (UAV) o i missili elencati nell'allegato II. È vietato il transito nel territorio dell'Iran dei beni e delle tecnologie di cui al primo comma, esportati dall'Unione.» |
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2) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione con i porti e le chiuse elencati nell'allegato IV. 2. L'allegato IV comprende i porti e le chiuse:
3. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare, o per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.» |
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3) |
all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato III che:
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4) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 quater bis 1. In deroga all'articolo 3 del presente regolamento, le autorità competenti possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a entità elencate alle voci 10, 11 e 12 dell'allegato III del presente regolamento, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari ai fini dei servizi di assistenza a terra quali definiti all'articolo 3, punto 23, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 2. In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per affrontare questioni critiche chiaramente identificate in materia di sicurezza aerea e previa consultazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea. 3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane da tale autorizzazione. (*1) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»;" |
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5) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 septies 1. L'articolo 3 non si applica ai fondi e alle risorse economiche necessari per:
2. Le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, ubicati, stabiliti o registrati della messa a disposizione di fondi o risorse economiche a norma del paragrafo 1, entro due settimane dalla loro messa a disposizione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro due settimane dal suo ricevimento.» |
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6) |
L’articolo 4 è soppresso; |
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7) |
l'allegato II è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento; |
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8) |
l’allegato IV è aggiunto in conformità dell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU 2024/2894, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2894/oj.
(2) Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso (GU L 186 del 25.7.2023, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1532/oj).
(3) Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso (GU L 186 del 25.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1529/oj).
ALLEGATO I
L’allegato II del regolamento (UE) 2023/1529 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 2
NOTE INTRODUTTIVE
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1. |
Laddove il codice SA/NC sia preceduto dalla dicitura “ex”, i beni di cui al regolamento (UE) 2023/1529 costituiscono solo una parte del codice SA/NC e sono definiti dalla descrizione figurante nel presente allegato e dal codice SA/NC. |
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2. |
Le definizioni dei termini tra “virgolette singole” saranno riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente. |
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3. |
Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” cfr. l’allegato I del regolamento (UE) 2021/821. |
Categoria 1 — Materiali speciali e relative apparecchiature
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Descrizione |
Codice SA/NC |
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Materiali energetici, come segue, e relative miscele: |
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picrato di ammonio (CAS 131-74-8); |
ex 2908 99 00 |
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polvere nera; |
ex 3601 00 00 |
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esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7); |
ex 2921 44 00 |
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difluoroammina (CAS 10405-27-3); |
ex 2812 90 00 |
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nitroamido (CAS 9056-38-6); |
ex 3505 10 50 |
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tetranitronaftalina (CAS 28995-89-3, CAS 4793-98-0); |
ex 2902 90 00 |
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trinitroanisolo (CAS 606-35-9); |
ex 2909 30 90 |
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trinitronaftalina (CAS 55810-17-8, CAS 2243-94-9); |
ex 2902 90 00 |
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trinitrossilene (CAS 632-92-8); |
ex 2902 41 00 ex 2902 42 00 ex 2902 43 00 ex 2902 44 00 |
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N-metil-2-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4) |
ex 2939 79 90 |
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diottimaleato (CAS 142-16-5) |
ex 2917 19 80 |
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etilesilacrilato (CAS 103-11-7) |
ex 2916 12 00 |
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trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1) e altri alchili pirofolici metallici e arili di litio, sodio, magnesio, zinco o boro |
ex 2931 90 00 |
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nitrocellulosa (CAS 9004-70-0) |
3912 20 |
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nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0) |
ex 2920 90 70 |
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2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7) |
ex 2904 20 00 |
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etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7) |
ex 2920 90 70 |
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pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5) |
ex 2920 90 70 |
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azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi |
ex 2850 00 60 ex 2908 99 00 |
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dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea |
ex 2924 21 00 |
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N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3) |
ex 2924 21 00 |
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metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2) |
ex 2924 21 00 |
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etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4) |
ex 2924 21 00 |
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4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6) |
ex 2921 44 00 |
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2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5) |
ex 2905 59 98 |
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Materiali fibrosi o filamentosi non sottoposti ad autorizzazione in 1C010 (1) o 1C210 (2), destinati all’uso in strutture “composite”, con modulo specifico di 3,18 x 106 m o più e carico di rottura specifico di 7,62 x 104 m o più. |
ex 5402 11 ex 5501 11 ex 5503 11 ex 6815 11 ex 6815 12 ex 6815 19 ex 7019 19 10 |
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Nanomateriali, come segue:
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ex 2805 30 ex 2846 10 ex 2846 90 ex 5402 11 ex 5501 11 ex 5503 11 ex 6815 11 ex 6815 12 ex 6815 13 ex 6815 19 ex 7019 12 ex 7019 19 |
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Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno, non sottoposti ad autorizzazione in 1C117 (3), 1C226 (4), II.A1.013 (5) o II.A1.017 (6), contenenti in peso più del 90 % di tungsteno.
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2849 90 30 ex 8101 10 ex 8101 94 ex 8101 97 ex 8101 99 |
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Polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE), non sottoposto ad autorizzazione in 1C010 (7) o 1C210 (8), presentato in una delle forme seguenti:
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ex 3901 20 10 ex 3901 20 90 ex 5402 39 ex 5402 49 ex 5402 59 ex 5402 69 ex 5404 90 90 ex 5407 20 11 ex 5407 20 19 ex 5501 90 ex 5503 90 ex 5506 90 ex 5601 30 |
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Categoria 2 — Trattamento e lavorazione dei materiali
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Descrizione |
Codice SA/NC |
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Cuscinetti e sistemi di cuscinetti non sottoposti ad autorizzazione in 2A001 (9) e 2A101 (10):
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ex 8482 10 ex 8482 20 ex 8482 30 ex 8482 40 ex 8482 50 ex 8482 80 ex 8482 91 |
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Note tecniche:
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Apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti funzionanti nella gamma di frequenze comprese tra 30 GHz e 3 000 GHz e con risoluzione spaziale da 0,1 mrad (milliradiante) fino a 1 mrad (milliradiante) compreso a una distanza di 100 m, e componenti, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. Nota: le apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti includono, in via non esaustiva, le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza. Nota tecnica: la gamma di frequenze comprende generalmente le regioni delle onde millimetriche, delle onde submillimetriche e la regione terahertz. |
ex 8526 10 ex 8526 92 ex 8482 10 90 |
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Unità di “controllo numerico” per macchine utensili e macchine utensili “a controllo numerico”, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
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ex 8537 10 10 ex 8537 10 98 ex 8456 30 ex 8457 10 ex 8457 20 ex 8457 30 ex 8458 11 ex 8458 91 ex 8459 10 ex 8459 31 ex 8459 51 ex 8459 61 ex 8460 12 ex 8460 22 ex 8460 23 ex 8460 24 |
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Assiemi, circuiti o inserti appositamente progettati per macchine utensili sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato:
Nota tecnica: questa voce non sottopone ad autorizzazione i sistemi interferometrici di misura senza retroazione a circuito chiuso od aperto, contenenti un laser per misurare gli errori di movimento del carrello delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale o di apparecchiature similari |
ex 8207 19 ex 8207 20 ex 8207 50 ex 8207 60 ex 8207 90 ex 8466 10 ex 8466 20 20 ex 8466 20 91 ex 8466 20 98 ex 8466 30 ex 8466 93 |
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“Software” appositamente progettato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzazione” delle macchine utensili sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato. |
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Macchine utensili a “controllo numerico” aventi uno o più assi lineari con una lunghezza del percorso superiore a 8 000 mm. |
ex 8456 ex 8457 ex 8458 ex 8459 ex 8460 |
Categoria 3 — Materiali elettronici
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Descrizione |
Codice SA/NC |
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Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall’utilizzatore (FPGA), microcontrollori, microprocessori, processori di segnale, analizzatori di segnale, convertitori analogico-digitale (ADC), regolatori di tensione, codificatori video e convertitori CC/CC |
ex 8542 31 ex 8542 39 |
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Amplificatori e dispositivi a “circuiti integrati monolitici a microonde” (“MMIC”) |
ex 8542 33 8543 70 02 |
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Filtri RF o filtri per interferenza elettromagnetica (EMI) |
ex 8548 00 |
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Condensatori al tantalio |
8532 21 |
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Condensatori elettrolitici all’alluminio |
8532 22 |
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Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati |
8532 24 |
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Memorie a circuiti integrati, come segue:
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ex 8542 32 |
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Cristalli piezoelettrici montati |
8541 60 |
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“Dispositivi a semiconduttore” che rispettano la norma militare MIL-STD-750D o altre norme equivalenti. Nota tecnica: ai fini della presente autorizzazione, i “dispositivi a semiconduttore” sono componenti elettronici che si basano sulle proprietà elettroniche di un materiale semiconduttore, ad esempio diodi, trasduttori, dispositivi fotosensibili, tiristori, diac, triac o transistor, compresi transistor a effetto di campo in tecnologia MOS (MOSFET), FET, FINFETs, IGBT ecc. |
ex 8541 10 ex 8541 21 ex 8541 29 ex 8541 30 ex 8541 49 ex 8541 51 ex 8541 59 |
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Spine di corrente, connettori, spine a jack, ponti, terminali, prese o adattatori, aventi una delle caratteristiche seguenti:
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ex 8536 69 ex 8536 90 |
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Apparecchiature per la fabbricazione di circuiti stampati e loro componenti ed accessori appositamente progettati, come segue:
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ex 8424 89 40 ex 8479 89 70 ex 8543 30 40 ex 8486 40 ex 8420 10 81 ex 8479 90 15 |
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Apparecchiature di ispezione ottica automatizzata per il collaudo di circuiti stampati, basate su sensori ottici o elettrici e in grado di rilevare almeno uno dei seguenti difetti di qualità:
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ex 9030 31 ex 9030 32 ex 9030 33 20 ex 9030 33 70 ex 9030 39 00 ex 9030 84 ex 9030 89 ex 9031 49 10 ex 9031 49 90 ex 9031 80 20 ex 9031 80 80 |
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Sostanze chimiche e materiali del tipo utilizzato nella produzione di circuiti stampati, come segue:
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ex 3921 90 55 ex 8534 00 ex 2827 39 20 ex 2827 39 85 ex 2833 40 ex 3824 99 96 ex 7410 11 ex 7410 21 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 |
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“Software” appositamente progettato per il collaudo, lo “sviluppo” o la “produzione” di circuiti stampati (PCB). |
N/A |
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Sistemi e apparecchiature a radiofrequenza non contemplati dal regolamento (UE) 2021/821, componenti e accessori appositamente progettati o modificati per eseguire una delle funzioni seguenti:
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ex 8517 62 ex 8517 71 ex 8517 79 ex 8525 50 ex 8526 92 ex 8529 10 ex 8543 70 90 |
Categoria 4 — Calcolatori
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Descrizione |
Codice SA/NC |
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Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro “assiemi elettronici” e componenti appositamente progettati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 343 K (70 oC) |
ex 8471 |
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“Calcolatori digitali”, comprendenti le apparecchiature per il “trattamento del segnale” o il “miglioramento dell’immagine” aventi una “prestazione di picco adattata” (“APP”) pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT) |
ex 8471 |
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Calcolatori ibridi e loro “assiemi elettronici” e componenti appositamente progettati, contenenti convertitori analogico-digitali aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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ex 8471 |
Categoria 5 — Telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione
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Descrizione |
Codice SA/NC |
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Apparecchiature, dispositivi o macchinari di telecomunicazione per “aeromobili” |
ex 8517 62 ex 8517 69 |
Categoria 6 — Sensori e laser
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Descrizione |
Codice SA/NC |
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Apparecchi da ripresa per rilevazione aerea |
ex 9006 30 |
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Sensori ottici, come segue:
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ex 8529 90 ex 8542 39 ex 9006 91 ex 9013 80 ex 9025 80 ex 9025 90 ex 9026 80 ex 9026 90 ex 9027 50 ex 9032 10 |
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Apparecchi da ripresa per la visione notturna |
8525 83 |
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Apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4 (11) |
ex 8525 89 ex 9006 30 |
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Telemetri laser avionici |
ex 9013 20 00 ex 9013 80 00 ex 9013 90 80 ex 9015 10 ex 9015 80 ex 9015 90 ex 9031 80 20 ex 9031 80 80 ex 9031 90 00 ex 9033 00 90 |
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“Celle primarie” o batterie e componenti aventi una densità di energia di 150 Wh/kg o più alla temperatura di 293 K (20 oC) Note tecniche:
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ex 8506 |
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Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati, come segue:
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ex 8526 10 ex 8529 90 ex 9015 10 ex 90 |
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“Magnetometri”, sensori elettromagnetici “superconduttori” e loro componenti appositamente progettati, come segue:
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ex 9015 80 ex 9031 80 |
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Gravimetri progettati o modificati per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
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ex 9015 80 |
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“Software”, diverso da quello specificato nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, appositamente progettato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzazione” dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002 (12), 6A003 (13), e radar. magnetometri e gravimetri per uso terrestre di cui alla categoria 6 del presente regolamento. |
N/A |
Categoria 7 — Materiale avionico e di navigazione
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Descrizione |
Codice SA/NC |
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Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi, loro parti e accessori |
ex 9014 20 ex 9014 80 ex 9014 90 |
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Antenne e riflettori di antenne per “aeromobili” o sistemi di guida, parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti |
ex 8517 71 ex 8529 10 |
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Attrezzature del “sistema di navigazione via satellite”, comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS, e loro parti |
ex 8526 91 ex 8529 90 ex 8526 10 ex 8526 92 ex 8517 71 ex 8529 10 |
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Registratori digitali di dati di volo Nota: la presente autorizzazione non riguarda i registratori digitali di dati di volo che soddisfano tutte le caratteristiche seguenti:
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8543 70 04 |
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Apparecchi di radionavigazione per “aeromobili” e loro componenti appositamente concepiti |
ex 8526 91 ex 8529 90 |
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Unità di controllo di volo per “veicoli aerei senza pilota” (“UAV”) e loro parti |
ex 8537 10 ex 8807 30 |
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Unità di controllo a distanza per “veicoli aerei senza pilota” (“UAV”) e loro parti |
ex 8517 61 ex 8526 92 ex 8537 10 ex 8543 70 90 ex 8807 30 |
Categoria 9 — Materiale aerospaziale e propulsione
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Descrizione |
Codice SA/NC |
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“Veicoli aerei senza pilota” (“UAV”) diversi da quelli destinati al trasporto di passeggeri, e loro parti |
8806 21 8806 22 8806 23 8806 24 8806 29 8806 91 8806 92 8806 93 8806 94 8806 99 ex 8807 30 |
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Motori aeronautici a turbina a gas (turboelica, turbogetto e turboventola) per “aeromobili”, e loro componenti appositamente concepiti |
ex 8411 11 ex 8411 12 ex 8411 21 ex 8411 22 ex 8411 91 |
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Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) per “aeromobili” |
8407 10 |
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Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per “aeromobili” |
8409 10 |
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Motori a pistone, con accensione per compressione per “aeromobili” |
ex 8408 90 |
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Servomotori per “veicoli aerei senza pilota” (“UAV”) |
ex 8501 ex 8807 30 |
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Sistemi di lancio per “UAV” e loro parti |
ex 8805 10 ex 8807 30 |
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Apparecchiature e assiemi di supporto a terra per “UAV” |
ex 8805 10 |
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Apparecchiature di collaudo per materiale aerospaziale e propulsione, e loro componenti appositamente progettati, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. Nota: la presente autorizzazione comprende gli elementi seguenti, e i relativi “software”:
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ex 9031 20 ex 9031 80 |
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Sistemi di “terminazione del volo” e loro componenti appositamente progettati. Nota: nella presente autorizzazione rientrano le norme per le comunicazioni digitali e analogiche per sistemi di terminazione del volo Note tecniche:
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ex 8526 92 ex 8529 90 |
Categoria 10 — Tecnologie
“Tecnologie” concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato.
“Tecnologie” per l’“utilizzazione” di macchine utensili sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato.».
(1) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(2) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(3) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(4) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(5) Rif. allegato II del regolamento (UE) n. 267/2012.
(6) Rif. allegato II del regolamento (UE) n. 267/2012.
(7) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(8) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(9) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(10) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(11) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(12) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(13) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
ALLEGATO II
Al regolamento (UE) 2023/1529 è aggiunto l’allegato seguente:
«ALLEGATO IV
Elenco dei porti e delle chiuse di cui all’articolo 2 bis
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Nome |
Motivi dell’inserimento in elenco |
Data di applicazione |
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1. |
Porto di Amirabad, Iran |
Articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera d): utilizzato per il trasferimento alla Russia di UAV o missili iraniani o delle tecnologie e dei componenti correlati in sostegno alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina |
18.11.2024 |
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2. |
Porto di Anzali, Iran |
Articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera d): utilizzato per il trasferimento alla Russia di UAV o missili iraniani o delle tecnologie e dei componenti correlati in sostegno alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina |
18.11.2024». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2897/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)