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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/2897

18.11.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2897 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2024

che modifica il regolamento (UE) 2023/1529 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2024/2894 del Consiglio, del 18 novembre 2024, che modifica la decisione (PESC) 2023/1532, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1532 (2) e il regolamento (UE) 2023/1529 (3), concernenti misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.

(2)

Il 18 novembre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/2894 che ha modificato la decisione (PESC) 2023/1532. Alla luce del sostegno militare che l'Iran continua a fornire alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e in particolare della fornitura, da parte dell'Iran, di velivoli senza equipaggio (UAV) e missili alla Russia, la decisione (PESC) 2024/2894 introduce ulteriori misure restrittive.

(3)

Le misure introducono il divieto di esportazione, vendita, trasferimento o fornitura dall'Unione all'Iran di ulteriori componenti utilizzati nello sviluppo e nella produzione di UAV e di componenti utilizzati nello sviluppo e nella produzione di missili.

(4)

Le misure introducono inoltre il divieto di effettuare operazioni con porti e chiuse posseduti, gestiti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi figuranti in elenco, o che sono utilizzati per il trasferimento alla Russia di UAV o missili iraniani o delle tecnologie e dei componenti correlati in sostegno alla guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Vi rientrano l'accesso alle strutture dei porti e delle chiuse figuranti in elenco e la fornitura di qualsiasi servizio alle navi. È prevista un'esenzione per motivi legati alla sicurezza marittima.

(5)

È altresì opportuno modificare i criteri di inserimento nell'elenco e prevedere eccezioni mirate.

(6)

Le misure previste nel presente regolamento rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

(7)

Per non pregiudicare l'efficacia delle misure ivi previste, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1529,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2023/1529 è così modificato:

1)

all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire alla capacità dell'Iran di fabbricare i velivoli senza equipaggio (UAV) o i missili elencati nell'allegato II.

È vietato il transito nel territorio dell'Iran dei beni e delle tecnologie di cui al primo comma, esportati dall'Unione.»

;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione con i porti e le chiuse elencati nell'allegato IV.

2.   L'allegato IV comprende i porti e le chiuse:

a)

posseduti, gestiti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato III;

b)

posseduti, gestiti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per almeno il 50 % da un'entità che figura nell'elenco dell'allegato III;

c)

posseduti, gestiti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo che agisce per conto o su indicazione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo; o

d)

utilizzati per il trasferimento alla Russia di UAV o missili iraniani o delle tecnologie e dei componenti correlati in sostegno alla guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.

3.   Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare, o per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.»

;

3)

all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato III che:

a)

sono responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano;

b)

forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie o componenti correlati o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi:

i)

alla Russia a sostegno della guerra di aggressione che conduce nei confronti dell'Ucraina;

ii)

a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso;

iii)

a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

c)

sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a) o b).»

;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 quater bis

1.   In deroga all'articolo 3 del presente regolamento, le autorità competenti possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a entità elencate alle voci 10, 11 e 12 dell'allegato III del presente regolamento, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari ai fini dei servizi di assistenza a terra quali definiti all'articolo 3, punto 23, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

2.   In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per affrontare questioni critiche chiaramente identificate in materia di sicurezza aerea e previa consultazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane da tale autorizzazione.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»;"

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 septies

1.   L'articolo 3 non si applica ai fondi e alle risorse economiche necessari per:

a)

scopi umanitari, l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;

b)

l'effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla questione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, o per promuovere gli obiettivi politici delle misure restrittive;

c)

l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza; o

d)

viaggi per motivi ufficiali in Iran di membri di missioni diplomatiche o consolari di Stati membri, o di organizzazioni internazionali che godono di immunità in conformità del diritto internazionale.

2.   Le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, ubicati, stabiliti o registrati della messa a disposizione di fondi o risorse economiche a norma del paragrafo 1, entro due settimane dalla loro messa a disposizione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro due settimane dal suo ricevimento.»

;

6)

L’articolo 4 è soppresso;

7)

l'allegato II è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;

8)

l’allegato IV è aggiunto in conformità dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU 2024/2894, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2894/oj.

(2)  Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso (GU L 186 del 25.7.2023, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1532/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso (GU L 186 del 25.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1529/oj).


ALLEGATO I

L’allegato II del regolamento (UE) 2023/1529 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 2

NOTE INTRODUTTIVE

1.

Laddove il codice SA/NC sia preceduto dalla dicitura “ex”, i beni di cui al regolamento (UE) 2023/1529 costituiscono solo una parte del codice SA/NC e sono definiti dalla descrizione figurante nel presente allegato e dal codice SA/NC.

2.

Le definizioni dei termini tra “virgolette singole” saranno riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

3.

Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” cfr. l’allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

Categoria 1 — Materiali speciali e relative apparecchiature

Descrizione

Codice SA/NC

Materiali energetici, come segue, e relative miscele:

picrato di ammonio (CAS 131-74-8);

ex 2908 99 00

polvere nera;

ex 3601 00 00

esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);

ex 2921 44 00

difluoroammina (CAS 10405-27-3);

ex 2812 90 00

nitroamido (CAS 9056-38-6);

ex 3505 10 50

tetranitronaftalina (CAS 28995-89-3, CAS 4793-98-0);

ex 2902 90 00

trinitroanisolo (CAS 606-35-9);

ex 2909 30 90

trinitronaftalina (CAS 55810-17-8, CAS 2243-94-9);

ex 2902 90 00

trinitrossilene (CAS 632-92-8);

ex 2902 41 00

ex 2902 42 00

ex 2902 43 00

ex 2902 44 00

N-metil-2-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4)

ex 2939 79 90

diottimaleato (CAS 142-16-5)

ex 2917 19 80

etilesilacrilato (CAS 103-11-7)

ex 2916 12 00

trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1) e altri alchili pirofolici metallici e arili di litio, sodio, magnesio, zinco o boro

ex 2931 90 00

nitrocellulosa (CAS 9004-70-0)

3912 20

nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0)

ex 2920 90 70

2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7)

ex 2904 20 00

etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7)

ex 2920 90 70

pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5)

ex 2920 90 70

azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi

ex 2850 00 60

ex 2908 99 00

dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea

ex 2924 21 00

N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3)

ex 2924 21 00

metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2)

ex 2924 21 00

etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4)

ex 2924 21 00

4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6)

ex 2921 44 00

2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5)

ex 2905 59 98

Materiali fibrosi o filamentosi non sottoposti ad autorizzazione in 1C010 (1) o 1C210 (2), destinati all’uso in strutture “composite”, con modulo specifico di 3,18 x 106 m o più e carico di rottura specifico di 7,62 x 104 m o più.

ex 5402 11

ex 5501 11

ex 5503 11

ex 6815 11

ex 6815 12

ex 6815 19

ex 7019 19 10

Nanomateriali, come segue:

a.

nanomateriali semiconduttori;

b.

nanomateriali a base di compositi; oppure

c.

qualsiasi dei seguenti nanomateriali a base di carbonio:

1.

nanotubi di carbonio;

2.

nanofibre di carbonio;

3.

fullereni;

4.

grafeni; oppure

5.

nanoparticelle sferiche concentriche di carbonio (cipolle).

Note:

ai fini della presente autorizzazione, per nanomateriale si intende un materiale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:

1.

consiste di particelle aventi una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e 100 nm per oltre l’1 % della distribuzione dimensionale numerica;

2.

presenta strutture interne o di superficie aventi una o più dimensioni comprese fra 1 nm e 100 nm; oppure

3.

ha una superficie specifica in volume superiore a 60 m2/cm3, ad esclusione dei materiali che consistono di particelle di dimensioni inferiori a 1 nm.

ex 2805 30

ex 2846 10

ex 2846 90

ex 5402 11

ex 5501 11

ex 5503 11

ex 6815 11

ex 6815 12

ex 6815 13

ex 6815 19

ex 7019 12

ex 7019 19

Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno, non sottoposti ad autorizzazione in 1C117 (3), 1C226 (4), II.A1.013 (5) o II.A1.017 (6), contenenti in peso più del 90 % di tungsteno.

Nota 1:

ai fini della presente autorizzazione, sono esclusi i fili.

Nota 2:

ai fini della presente autorizzazione, sono esclusi gli strumenti medici o chirurgici.

2849 90 30

ex 8101 10

ex 8101 94

ex 8101 97

ex 8101 99

Polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE), non sottoposto ad autorizzazione in 1C010 (7) o 1C210 (8), presentato in una delle forme seguenti:

a.

forme primarie;

b.

filati o monofilamenti;

c.

fasci di filamenti;

d.

fasci di fibre;

e.

fibre in fiocco o tagliate;

f.

tessuti;

g.

pasta o borre.

ex 3901 20 10

ex 3901 20 90

ex 5402 39

ex 5402 49

ex 5402 59

ex 5402 69

ex 5404 90 90

ex 5407 20 11

ex 5407 20 19

ex 5501 90

ex 5503 90

ex 5506 90

ex 5601 30

Categoria 2 — Trattamento e lavorazione dei materiali

Descrizione

Codice SA/NC

Cuscinetti e sistemi di cuscinetti non sottoposti ad autorizzazione in 2A001 (9) e 2A101 (10):

a.

cuscinetti a sfere o cuscinetti a sfere piene, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ABEC 7, ABEC 7P o ABEC 7T o norma ISO classe 4 o migliori (o norme equivalenti) e aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:

1.

fabbricati per l’uso a temperature di funzionamento superiori a 573 K (300 oC) con l’impiego di materiali speciali o di trattamenti termici speciali; oppure

2.

con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3  milioni “DN”;

b.

cuscinetti a rulli conici pieni, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ANSI/AFBMA classe 00 (pollici) o classe A (metriche) o migliori (o norme equivalenti) e aventi una delle seguenti caratteristiche:

1.

con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3  milioni “DN”; oppure

2.

fabbricati per l’uso a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (–54 oC) o superiori a 423 K (150 oC);

c.

cuscinetti lubrificati a lamina di gas fabbricati per l’uso a temperature di funzionamento pari o superiori a 561 K (288 oC) e con capacità di carico unitario superiore a 1 MPa;

d.

sistemi di cuscinetti magnetici attivi;

e.

cuscinetti con guarnizione di tessuto ad allineamento automatico o cuscinetti portanti a scorrimento con guarnizione di tessuto fabbricati per essere utilizzati a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (–54 oC) o superiori a 423 K (150 oC).

ex 8482 10

ex 8482 20

ex 8482 30

ex 8482 40

ex 8482 50

ex 8482 80

ex 8482 91

Note tecniche:

1.

“DN” rappresenta il prodotto del diametro del foro del cuscinetto in mm per la velocità di rotazione del cuscinetto in giri/minuto.

2.

Le temperature di funzionamento comprendono le temperature ottenute dopo l’arresto di un motore a turbina a gas.

 

Apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti funzionanti nella gamma di frequenze comprese tra 30 GHz e 3 000  GHz e con risoluzione spaziale da 0,1  mrad (milliradiante) fino a 1 mrad (milliradiante) compreso a una distanza di 100 m, e componenti, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota: le apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti includono, in via non esaustiva, le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza.

Nota tecnica:

la gamma di frequenze comprende generalmente le regioni delle onde millimetriche, delle onde submillimetriche e la regione terahertz.

ex 8526 10

ex 8526 92

ex 8482 10 90

Unità di “controllo numerico” per macchine utensili e macchine utensili “a controllo numerico”, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

unità di “controllo numerico” per macchine utensili:

1.

con quattro assi a interpolazione che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; oppure

2.

con due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e un incremento programmabile minimo minore (migliore) di 0,001  mm;

3.

unità di “controllo numerico” per macchine utensili con due, tre o quattro assi a interpolatura che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura, e in grado di ricevere direttamente (in linea) ed elaborare dati di progettazione assistita da calcolatore (CAD) a fini di preparazione interna di istruzioni macchina; oppure

b.

schede di controllo del movimento appositamente progettate per macchine utensili e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:

1.

interpolazione di più di quattro assi;

2.

capacità di elaborare dati in tempo reale per modificare quelli relativi alla traiettoria dell’utensile, alla velocità di avanzamento e al mandrino, durante l’operazione di lavorazione, per mezzo di:

a.

calcolo e modifica automatici di dati di programmi pezzo per la lavorazione su due o più assi mediante cicli di misurazione e accesso ai dati sorgente; oppure

b.

controllo adattivo con più di una variabile fisica misurata ed elaborata mediante un modello di calcolo (strategia) per modificare una o più istruzioni di lavorazione al fine di ottimizzare il processo; oppure

3.

capacità di ricevere ed elaborate dati CAD a fini di preparazione interna di istruzioni macchina;

c.

macchine utensili “a controllo numerico” che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi e che hanno entrambe le caratteristiche seguenti:

1.

due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; e

2.

accuratezza di posizionamento secondo la norma ISO 230/2 (2006), con tutte le compensazioni disponibili;

a.

migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di rettifica;

b.

migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le fresatrici; oppure

c.

migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di tornitura; oppure

d.

macchine utensili per l’asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali “compositi”, come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi:

1.

macchine utensili di tornitura, rettifica, fresatura o qualsiasi loro combinazione, aventi due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:

a.

uno o più “mandrini basculanti” di contornatura;

Nota:

si applica esclusivamente alle macchine utensili di rettifica o fresatura.

b.

“eccentricità” (spostamento assiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006  mm lettura totale del misuratore (TIR);

Nota:

si applica alle macchine utensili esclusivamente di tornitura.

c.

“fuori rotondità” (spostamento radiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006  mm lettura totale del misuratore (TIR); oppure

d.

accuratezza di posizionamento, con tutte le compensazioni disponibili, minore (migliore) di: 0,001 o su qualsiasi asse di rotazione;

2.

macchine per lavorazione elettroerosiva (EDM) del tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per controllo di contornatura su cinque o più assi.

ex 8537 10 10

ex 8537 10 98

ex 8456 30

ex 8457 10

ex 8457 20

ex 8457 30

ex 8458 11

ex 8458 91

ex 8459 10

ex 8459 31

ex 8459 51

ex 8459 61

ex 8460 12

ex 8460 22

ex 8460 23

ex 8460 24

Assiemi, circuiti o inserti appositamente progettati per macchine utensili sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato:

a.

assiemi di mandrini, che consistono come assieme minimo in mandrini e cuscinetti il cui movimento radiale (“fuori rotondità”) o assiale (“eccentricità”) in una rotazione completa del mandrino è minore (migliore) di 0,0006  mm, lettura totale del misuratore (TIR);

b.

inserti di utensili da taglio in diamante a punta singola, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

in grado di effettuare tagli senza difetti né scheggiature rilevabili ad ingrandimenti di 400 volte in qualsiasi direzione;

2.

raggio di taglio da 0,1 a 5 mm, compresi; e

3.

ovalizzazione del raggio di taglio minore (migliore) di 0,002  mm, lettura totale del misuratore (TIR);

c.

circuiti stampati appositamente progettati con componenti montati capaci di potenziare, conformemente alle specifiche del fabbricante, le unità di “controllo numerico”, le macchine utensili o i dispositivi di retroazione fino a livelli pari o superiore a quelli specificati nel presente allegato.

Nota tecnica:

questa voce non sottopone ad autorizzazione i sistemi interferometrici di misura senza retroazione a circuito chiuso od aperto, contenenti un laser per misurare gli errori di movimento del carrello delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale o di apparecchiature similari

ex 8207 19

ex 8207 20

ex 8207 50

ex 8207 60

ex 8207 90

ex 8466 10

ex 8466 20 20

ex 8466 20 91

ex 8466 20 98

ex 8466 30

ex 8466 93

“Software” appositamente progettato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzazione” delle macchine utensili sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato.

 

Macchine utensili a “controllo numerico” aventi uno o più assi lineari con una lunghezza del percorso superiore a 8 000  mm.

ex 8456

ex 8457

ex 8458

ex 8459

ex 8460

Categoria 3 — Materiali elettronici

Descrizione

Codice SA/NC

Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall’utilizzatore (FPGA), microcontrollori, microprocessori, processori di segnale, analizzatori di segnale, convertitori analogico-digitale (ADC), regolatori di tensione, codificatori video e convertitori CC/CC

ex 8542 31

ex 8542 39

Amplificatori e dispositivi a “circuiti integrati monolitici a microonde” (“MMIC”)

ex 8542 33

8543 70 02

Filtri RF o filtri per interferenza elettromagnetica (EMI)

ex 8548 00

Condensatori al tantalio

8532 21

Condensatori elettrolitici all’alluminio

8532 22

Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati

8532 24

Memorie a circuiti integrati, come segue:

a.

memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memories) con capacità di memoria:

1.

superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; oppure

2.

superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM:

a.

superiore a 1 Mbit per package; oppure

b.

superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns;

b.

memorie statiche ad accesso casuale (SRAM, Static Random Access Memories) con capacità di memoria:

1.

superiore a 1 Mbit per package; oppure

2.

superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns

ex 8542 32

Cristalli piezoelettrici montati

8541 60

“Dispositivi a semiconduttore” che rispettano la norma militare MIL-STD-750D o altre norme equivalenti.

Nota tecnica: ai fini della presente autorizzazione, i “dispositivi a semiconduttore” sono componenti elettronici che si basano sulle proprietà elettroniche di un materiale semiconduttore, ad esempio diodi, trasduttori, dispositivi fotosensibili, tiristori, diac, triac o transistor, compresi transistor a effetto di campo in tecnologia MOS (MOSFET), FET, FINFETs, IGBT ecc.

ex 8541 10

ex 8541 21

ex 8541 29

ex 8541 30

ex 8541 49

ex 8541 51

ex 8541 59

Spine di corrente, connettori, spine a jack, ponti, terminali, prese o adattatori, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

qualificati per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 398 K (125 oC);

b.

qualificati per funzionare ad una temperatura ambiente inferiore a 218 K (–55 oC); oppure

c.

qualificati per funzionare nell’intera gamma di temperatura ambiente da 218 K (–55 oC) a 398 K (125 oC).

ex 8536 69

ex 8536 90

Apparecchiature per la fabbricazione di circuiti stampati e loro componenti ed accessori appositamente progettati, come segue:

a.

apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;

b.

apparecchiature per rivestimento con maschera di saldatura;

c.

apparecchiature fotoplotter;

d.

apparecchiature di deposizione per placcatura o galvanoplastica;

e.

camere a vuoto e presse a vuoto;

f.

laminatoi a rullo;

g.

apparecchiature di allineamento; oppure

h.

apparecchiature di incisione.

ex 8424 89 40

ex 8479 89 70

ex 8543 30 40

ex 8486 40

ex 8420 10 81

ex 8479 90 15

Apparecchiature di ispezione ottica automatizzata per il collaudo di circuiti stampati, basate su sensori ottici o elettrici e in grado di rilevare almeno uno dei seguenti difetti di qualità:

a.

spaziatura, superficie, volume o altezza;

b.

billboarding;

c.

componenti (presenza, assenza, capovolgimento, scostamento, polarità o disallineamento);

d.

saldatura (ponti, giunti di saldatura insufficienti);

e.

collegamenti (pasta insufficiente, sollevamento);

f.

tombstoning; oppure

g.

circuito elettrico (cortocircuiti, circuiti aperti, resistenza, capacitanza, alimentazione, prestazioni della rete).

ex 9030 31

ex 9030 32

ex 9030 33 20

ex 9030 33 70

ex 9030 39 00

ex 9030 84

ex 9030 89

ex 9031 49 10

ex 9031 49 90

ex 9031 80 20

ex 9031 80 80

Sostanze chimiche e materiali del tipo utilizzato nella produzione di circuiti stampati, come segue:

a.

substrati “compositi” per circuiti stampati in fibra di vetro o cotone (ad esempio FR-4, FR-2, FR 6, CEM-1, G-10 ecc.);

b.

substrati multistrato per circuiti stampati contenenti almeno uno strato di uno qualsiasi dei materiali seguenti:

1.

alluminio;

2.

politetrafluoroetilene (PTFE); oppure

3.

materiali ceramici (ad esempio allumina, ossido di titanio ecc.);

c.

sostanze chimiche per fluido d’incisione:

1.

cloruro ferrico (CAS 7705-08-0);

2.

cloruro di rame (CAS 7447-39-4);

3.

ammonio persolfato (CAS 7727-54-0);

4.

persolfato di sodio (CAS 7775-27-1); oppure

5.

preparazioni chimiche appositamente progettate per l’incisione e contenenti almeno una delle sostanze chimiche incluse nei punti da 1 a 4.

Nota:

la presente autorizzazione non riguarda le “miscele chimiche” contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate nella presente voce nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.

d.

fogli di rame di purezza non inferiore a 95 % e spessore inferiore a 100 μm;

e.

sostanze polimeriche e loro pellicole di spessore inferiore a 0,5  mm, come segue:

1.

poliimmidi aromatiche;

2.

paryleni;

3.

benzociclobuteni (BCB); oppure

4.

polibenzossazoli

ex 3921 90 55

ex 8534 00

ex 2827 39 20

ex 2827 39 85

ex 2833 40

ex 3824 99 96

ex 7410 11

ex 7410 21

ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

“Software” appositamente progettato per il collaudo, lo “sviluppo” o la “produzione” di circuiti stampati (PCB).

N/A

Sistemi e apparecchiature a radiofrequenza non contemplati dal regolamento (UE) 2021/821, componenti e accessori appositamente progettati o modificati per eseguire una delle funzioni seguenti:

a.

assumere il controllo e il comando di UAV;

b.

deliberatamente e selettivamente interferire con, rifiutare, inibire, degradare o fuorviare segnali di radiofrequenza per il controllo e il comando di veicoli aerei senza pilota;

c.

utilizzare le caratteristiche specifiche del protocollo di radiofrequenza utilizzato dai droni per interferire con il loro funzionamento.

ex 8517 62

ex 8517 71

ex 8517 79

ex 8525 50

ex 8526 92

ex 8529 10

ex 8543 70 90

Categoria 4 — Calcolatori

Descrizione

Codice SA/NC

Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro “assiemi elettronici” e componenti appositamente progettati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 343 K (70 oC)

ex 8471

“Calcolatori digitali”, comprendenti le apparecchiature per il “trattamento del segnale” o il “miglioramento dell’immagine” aventi una “prestazione di picco adattata” (“APP”) pari o superiore a 0,0128  teraFLOPS ponderati (WT)

ex 8471

Calcolatori ibridi e loro “assiemi elettronici” e componenti appositamente progettati, contenenti convertitori analogico-digitali aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

32 canali o più; e

b.

risoluzione uguale a 14 bit (più bit di segno) o superiore con un tasso di conversione di 200 000  Hz o più.

ex 8471

Categoria 5 — Telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione

Descrizione

Codice SA/NC

Apparecchiature, dispositivi o macchinari di telecomunicazione per “aeromobili”

ex 8517 62

ex 8517 69

Categoria 6 — Sensori e laser

Descrizione

Codice SA/NC

Apparecchi da ripresa per rilevazione aerea

ex 9006 30

Sensori ottici, come segue:

a.

tubi intensificatori d’immagine e loro componenti appositamente progettati, come segue:

1.

tubi intensificatori d’immagine aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

risposta di picco nella gamma di lunghezze d’onda superiori a 400 nm, ma non superiori a 1 050  nm;

b.

una placca a microcanali per amplificazione elettronica dell’immagine con una spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 μm; e

c.

con una delle caratteristiche seguenti:

1.

un fotocatodo S-20, S-25 o multialcalino; oppure

2.

un fotocatodo GaAs o GaInAs;

2.

placche a microcanali appositamente progettate aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.

15 000 o più tubi cavi per placca; e

b.

spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 μm;

b.

apparecchiature per l’immagine a visione diretta funzionanti nello spettro visibile o all’infrarosso che incorporano tubi intensificatori d’immagine aventi le caratteristiche del tubo intensificatore d’immagine di cui alla presente autorizzazione.

ex 8529 90

ex 8542 39

ex 9006 91

ex 9013 80

ex 9025 80

ex 9025 90

ex 9026 80

ex 9026 90

ex 9027 50

ex 9032 10

Apparecchi da ripresa per la visione notturna

8525 83

Apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4 (11)

ex 8525 89

ex 9006 30

Telemetri laser avionici

ex 9013 20 00

ex 9013 80 00

ex 9013 90 80

ex 9015 10

ex 9015 80

ex 9015 90

ex 9031 80 20

ex 9031 80 80

ex 9031 90 00

ex 9033 00 90

“Celle primarie” o batterie e componenti aventi una densità di energia di 150 Wh/kg o più alla temperatura di 293 K (20 oC)

Note tecniche:

1.

Ai fini della presente autorizzazione, la “densità di energia” (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampere/ora (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi.

2.

Ai fini della presente autorizzazione, per “cella” si intende un dispositivo elettrochimico che è dotato di elettrodi positivi e negativi e di un elettrolito e costituisce una sorgente di energia elettrica. È l’elemento costitutivo principale di una batteria.

3.

Ai fini della presente autorizzazione, per “cella primaria” si intende una “cella” che non è progettata per essere caricata da un’altra sorgente.

ex 8506

Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.

apparecchiature radar avioniche, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati;

b.

apparecchiature radar a “laser”“qualificate per impiego spaziale” oppure apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR) appositamente progettate per effettuare rilevamenti o per l’osservazione meteorologica;

c.

sistemi visivi potenziati per mappatura mediante radar a onde millimetriche appositamente progettati per aeromobili ad ala rotante, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

funzionanti a una frequenza di 94 GHz;

2.

potenza media di uscita inferiore a 20 mW;

3.

larghezza del fascio radar di 1 grado; e

4.

gamma di funzionamento uguale o superiore a 1 500  m.

ex 8526 10

ex 8529 90

ex 9015 10

ex 90

“Magnetometri”, sensori elettromagnetici “superconduttori” e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.

“magnetometri”, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, aventi una “sensibilità” inferiore a (migliore di) 1,0  nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;

Nota tecnica: ai fini della presente autorizzazione, per “sensibilità” (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.

b.

sensori elettromagnetici “superconduttori”, componenti fabbricati a partire da materiali “superconduttori”:

1.

progettati per funzionare a temperature inferiori alla “temperatura critica” di almeno uno dei loro costituenti “superconduttori” (compresi i dispositivi a effetto Josephson o i dispositivi “superconduttori” a interferenza quantistica (SQUID));

2.

progettati per rivelare variazioni di campo elettromagnetico a frequenze di 1 kHz o meno; e

3.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

dotati di SQUID a film sottile con dimensione minima dell’elemento inferiore a 2 μm e con circuiti associati di accoppiamento di ingresso e di uscita;

b.

progettati per funzionare con un tasso di variazione del campo magnetico superiore a 1 x 106 quanti di flusso magnetico per secondo;

c.

progettati per funzionare nel campo magnetico terrestre senza schermatura magnetica; oppure

d.

aventi un coefficiente di temperatura minore (più piccolo) di 0,1  quanto/K di flusso magnetico.

ex 9015 80

ex 9031 80

Gravimetri progettati o modificati per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

a.

aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) 100 μGal; oppure

b.

del tipo a elemento di quarzo (Worden).

ex 9015 80

“Software”, diverso da quello specificato nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, appositamente progettato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzazione” dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002 (12), 6A003 (13), e radar. magnetometri e gravimetri per uso terrestre di cui alla categoria 6 del presente regolamento.

N/A

Categoria 7 — Materiale avionico e di navigazione

Descrizione

Codice SA/NC

Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi, loro parti e accessori

ex 9014 20

ex 9014 80

ex 9014 90

Antenne e riflettori di antenne per “aeromobili” o sistemi di guida, parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti

ex 8517 71

ex 8529 10

Attrezzature del “sistema di navigazione via satellite”, comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS, e loro parti

ex 8526 91

ex 8529 90

ex 8526 10

ex 8526 92

ex 8517 71

ex 8529 10

Registratori digitali di dati di volo

Nota: la presente autorizzazione non riguarda i registratori digitali di dati di volo che soddisfano tutte le caratteristiche seguenti:

a.

omologati dalle autorità dell’aviazione civile di uno o più Stati membri dell’UE o Stati partecipanti all’intesa di Wassenaar; e

b.

destinati ad “aeromobili” non militari per i quali le autorità dell’aviazione civile di uno o più Stati membri dell’UE o Stati partecipanti all’intesa di Wassenaar hanno rilasciato per l’“aeromobile” con quello specifico tipo di motore:

1.

una certificazione di tipo civile; oppure

2.

un documento equivalente riconosciuto dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO).

8543 70 04

Apparecchi di radionavigazione per “aeromobili” e loro componenti appositamente concepiti

ex 8526 91

ex 8529 90

Unità di controllo di volo per “veicoli aerei senza pilota” (“UAV”) e loro parti

ex 8537 10

ex 8807 30

Unità di controllo a distanza per “veicoli aerei senza pilota” (“UAV”) e loro parti

ex 8517 61

ex 8526 92

ex 8537 10

ex 8543 70 90

ex 8807 30

Categoria 9 — Materiale aerospaziale e propulsione

Descrizione

Codice SA/NC

“Veicoli aerei senza pilota” (“UAV”) diversi da quelli destinati al trasporto di passeggeri, e loro parti

8806 21

8806 22

8806 23

8806 24

8806 29

8806 91

8806 92

8806 93

8806 94

8806 99

ex 8807 30

Motori aeronautici a turbina a gas (turboelica, turbogetto e turboventola) per “aeromobili”, e loro componenti appositamente concepiti

ex 8411 11

ex 8411 12

ex 8411 21

ex 8411 22

ex 8411 91

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) per “aeromobili”

8407 10

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per “aeromobili”

8409 10

Motori a pistone, con accensione per compressione per “aeromobili”

ex 8408 90

Servomotori per “veicoli aerei senza pilota” (“UAV”)

ex 8501

ex 8807 30

Sistemi di lancio per “UAV” e loro parti

ex 8805 10

ex 8807 30

Apparecchiature e assiemi di supporto a terra per “UAV”

ex 8805 10

Apparecchiature di collaudo per materiale aerospaziale e propulsione, e loro componenti appositamente progettati, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota: la presente autorizzazione comprende gli elementi seguenti, e i relativi “software”:

banco di prova per rilascio del carico e altre strutture per simulare la separazione sicura dall’“aeromobile” o dal sistema di lancio;

camere a nebbia salina con determinati intervalli di temperatura e umidità per effettuare prove di ossidazione;

camere per test di resistenza ai funghi;

dispositivi per prove di accelerazione e prove d’urto, anche durante il trasporto;

camere di vibrazione con determinati intervalli di altitudine, temperatura e umidità;

camere per prove di decompressione esplosiva;

camere per prove di temperatura, umidità e radiazione solare;

dispositivi per la stima della radiazione solare catturata per prove di radiazione solare;

sistemi per prove di vibrazione sinusoidale, a campione e d’urto, combinabili con prove di altitudine, temperatura e umidità;

tavola vibrante per prove longitudinali e laterali combinata con camere climatiche;

camere di sovrapressione.

ex 9031 20

ex 9031 80

Sistemi di “terminazione del volo” e loro componenti appositamente progettati.

Nota: nella presente autorizzazione rientrano le norme per le comunicazioni digitali e analogiche per sistemi di terminazione del volo

Note tecniche:

1.

Ai fini della presente autorizzazione, la “terminazione del volo” può comportare la discesa controllata, l’autodistruzione o la detonazione della testata esplosiva per ridurre al minimo il rischio di danni collaterali.

2.

Ai fini della presente autorizzazione, i componenti comprendono equipaggiamento a terra e a bordo, attivatori di comandi, codificatori, unità di controllo per amplificatori, ricevitori per la verifica dei comandi, amplificatori, trasmettitori, decodificatori e ricevitori.

ex 8526 92

ex 8529 90

Categoria 10 — Tecnologie

“Tecnologie” concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato.

“Tecnologie” per l’“utilizzazione” di macchine utensili sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato.».


(1)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(2)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(3)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(4)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(5)  Rif. allegato II del regolamento (UE) n. 267/2012.

(6)  Rif. allegato II del regolamento (UE) n. 267/2012.

(7)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(8)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(9)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(10)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(11)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(12)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(13)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.


ALLEGATO II

Al regolamento (UE) 2023/1529 è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO IV

Elenco dei porti e delle chiuse di cui all’articolo 2 bis

 

Nome

Motivi dell’inserimento in elenco

Data di applicazione

1.

Porto di Amirabad, Iran

Articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera d): utilizzato per il trasferimento alla Russia di UAV o missili iraniani o delle tecnologie e dei componenti correlati in sostegno alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina

18.11.2024

2.

Porto di Anzali, Iran

Articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera d): utilizzato per il trasferimento alla Russia di UAV o missili iraniani o delle tecnologie e dei componenti correlati in sostegno alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina

18.11.2024».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2897/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)