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dell'Unione europea

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Serie L


2024/2850

12.11.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2850 DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2024

relativo all’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2024

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 25 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Le attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE.

(2)

La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di attuare adeguatamente il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).

(3)

A norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione deve adottare l’elenco degli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini di tale direttiva, con l’85 % delle emissioni del 2019 come base di riferimento a decorrere dal 2024. Il legislatore ha escluso dall’elenco i paesi del SEE, la Svizzera e il Regno Unito in quanto le rotte tra tali paesi rientrano nell’ambito di applicazione dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni.

(4)

Per il 2024, l’inclusione nell’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE si basa sulla notifica al segretariato dell’ICAO, da parte di uno Stato, dell’intenzione di applicare CORSIA per le emissioni di quell’anno. Il segretariato dell’ICAO pubblica un elenco annuale degli Stati che hanno inviato la notifica. Per tenere conto delle modifiche di questo elenco annuale, ogni anno la Commissione deve adottare l’elenco degli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE.

(5)

L’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA pubblicato dal segretariato dell’ICAO per il 2024 comprende San Marino e Monaco. Questi due Stati non dovrebbero tuttavia figurare nell’allegato del presente regolamento perché non hanno aeroporti né hanno effettuato voli su tratte cui si applica CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2024 figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.

(2)  Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj).


ALLEGATO

Elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2024:

1.

Afghanistan

2.

Albania

3.

Antigua e Barbuda

4.

Armenia

5.

Australia

6.

Azerbaigian

7.

Bahamas

8.

Bahrein

9.

Barbados

10.

Belize

11.

Benin

12.

Bosnia-Erzegovina

13.

Botswana

14.

Burkina Faso

15.

Cambogia

16.

Camerun

17.

Canada

18.

Isole Cook

19.

Costa Rica

20.

Costa d’Avorio

21.

Cuba

22.

Repubblica democratica del Congo

23.

Repubblica dominicana

24.

Ecuador

25.

El Salvador

26.

Guinea equatoriale

27.

Gabon

28.

Georgia

29.

Ghana

30.

Grenada

31.

Guatemala

32.

Guyana

33.

Haiti

34.

Honduras

35.

Indonesia

36.

Iraq

37.

Israele

38.

Giamaica

39.

Giappone

40.

Kazakhstan

41.

Kenya

42.

Kiribati

43.

Kuwait

44.

Madagascar

45.

Malawi

46.

Malaysia

47.

Maldive

48.

Mali

49.

Isole Marshall

50.

Maurizio

51.

Messico

52.

Micronesia

53.

Moldova

54.

Montenegro

55.

Namibia

56.

Nauru

57.

Nuova Zelanda

58.

Nigeria

59.

Macedonia del Nord

60.

Oman

61.

Palau

62.

Papua Nuova Guinea

63.

Filippine

64.

Qatar

65.

Ruanda

66.

Saint Kitts e Nevis

67.

Saint Vincent e Grenadine

68.

Samoa

69.

Arabia Saudita

70.

Serbia

71.

Seychelles

72.

Sierra Leone

73.

Singapore

74.

Isole Salomone

75.

Corea del Sud

76.

Sud Sudan

77.

Suriname

78.

Tanzania

79.

Thailandia

80.

Gambia

81.

Timor Leste

82.

Tonga

83.

Trinidad e Tobago

84.

Turchia

85.

Tuvalu

86.

Uganda

87.

Ucraina

88.

Emirati arabi uniti

89.

Stati Uniti

90.

Uruguay

91.

Vanuatu

92.

Zambia

93.

Zimbabwe


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2850/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)