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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/2846 |
6.11.2024 |
DECISIONE (PESC) 2024/2846 DEL CONSIGLIO
del 5 novembre 2024
che modifica la decisione (PESC) 2021/509 che istituisce uno strumento europeo per la pace
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, l’articolo 41, paragrafo 2, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
La bussola strategica per la sicurezza e la difesa, approvata dal Consiglio il 21 marzo 2022, invitava a rivalutare, entro il 2023, la portata e la definizione dei costi comuni per rafforzare la solidarietà e stimolare la partecipazione alle missioni e operazioni militari, come pure i costi connessi alle esercitazioni, anche alla luce delle proposte relative alla capacità di dispiegamento rapido dell’UE. |
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(2) |
Il comitato politico e di sicurezza ha esaminato le proposte politiche correlate per tale nuova valutazione nel corso del 2023 e del 2024. |
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(3) |
Nelle conclusioni adottate il 27 maggio 2024, il Consiglio ha ricordato l’impegno ad ampliare ed estendere la portata dei costi comuni per le missioni e operazioni militari dell’UE, le esercitazioni e la capacità di dispiegamento rapido dell’UE, e ha affermato di attendere con interesse che tale impegno si traduca nella pratica quanto prima. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2021/509 è così modificata:
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1) |
all’articolo 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
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2) |
all’articolo 44, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Oltre al potere conferitogli in forza del paragrafo 2, lettera c), il comitato ha la possibilità decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati negli allegati da II a V siano considerati costi comuni per una determinata operazione.» |
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3) |
l’articolo 45 è sostituito dal seguente: «Articolo 45 Esercitazioni 1. I costi comuni delle esercitazioni dell’Unione sono finanziati tramite lo strumento, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri, fino a concorrenza di un importo che deve essere stabilito dal comitato per ciascun tipo di esercitazione, in particolare per la capacità di dispiegamento rapido dell’UE, tenendo conto del programma concordato delle esercitazioni dell’UE e delle attività connesse nell’ambito della PESC. Tale importo può essere superato in singoli casi, se consentito dal comitato al momento di approvare il bilancio di un’esercitazione. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, questi costi comuni delle esercitazioni sono i costi di cui all’allegato IV applicabili al tipo di operazione simulata nell’esercitazione. 3. Per le spese seguenti, i costi comuni delle esercitazioni di cui al paragrafo 2 coprono:
4. Il comitato può decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati nel presente punto siano considerati costi comuni per una determinata esercitazione, in particolare per la capacità di dispiegamento rapido dell’UE.» |
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4) |
all’allegato IV, parte A, nella rubrica 2:
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5) |
all’allegato IV, parte A, la rubrica 3 è sostituita dalla seguente:
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6) |
all’allegato IV, parte C:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
VARGA M.
(1) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio del 22 marzo 2021 che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2846/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)