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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/2842 |
14.11.2024 |
DIRETTIVA (UE) 2024/2842 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2024
che estende l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato delle regioni (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di rafforzare l’esercizio dei diritti di libera circolazione delle persone con disabilità e aumentare le possibilità per le persone con disabilità di recarsi in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un soggiorno di breve durata, la direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un formato uniforme e accessibile comune, per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, al fine di accedere, in condizioni di parità, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti da autorità pubbliche o operatori privati in un’ampia varietà di servizi, attività o strutture, anche quando forniti a titolo gratuito, e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono. |
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(2) |
L’articolo 79 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che l’azione dell’Unione è intesa ad assicurare, tra l’altro, l’equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri. Su tale base, è opportuno stabilire una serie di norme che specifichino i diritti per i quali è garantita la parità di trattamento tra i beneficiari della direttiva (UE) 2024/2841 e tali cittadini di paesi terzi. |
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(3) |
A norma dell’articolo 67, paragrafo 2, TFUE, gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi ai fini della presente direttiva. |
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(4) |
Al fine di rafforzare il rispetto della parità di trattamento, dell’inclusione e della non discriminazione, anche in relazione ai pertinenti obblighi di diritto internazionale, con riferimento alle persone con disabilità che sono cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro e che non sono beneficiari della direttiva (UE) 2024/2841, e al fine di garantire il riconoscimento della loro condizione di disabilità o del loro diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità in tutta l’Unione, assicurando in tal modo anche una piena ed effettiva partecipazione e inclusione di tali persone nella società su base di uguaglianza con i cittadini dell’Unione, è necessario applicare le norme, i diritti e gli obblighi stabiliti nella direttiva (UE) 2024/2841 alle persone con disabilità che sono cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro e la cui condizione di disabilità o il cui diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità sono stati riconosciuti da tale Stato membro come pure, ove applicabile, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, o agli animali da assistenza. Ad esempio, ai cittadini di paesi terzi che sono beneficiari di protezione temporanea a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (4) o beneficiari di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dovrebbe applicarsi la presente direttiva, purché siano regolarmente soggiornanti in uno Stato membro e la loro condizione di disabilità o il loro diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità siano stati riconosciuti da tale Stato membro. |
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(5) |
Tutte le disposizioni della direttiva (UE) 2024/2841 dovrebbero, in virtù della presente direttiva, essere applicabili mutatis mutandis ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. |
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(6) |
In particolare, se da un lato la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme applicabili dell’Unione che disciplinano la mobilità nell’Unione di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, dall’altro, garantendo il riconoscimento reciproco della loro condizione di disabilità o del loro diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità in tutti gli Stati membri, la presente direttiva potrebbe facilitare l’esercizio del diritto di tali persone di circolare o viaggiare nell’Unione a condizione che godano già di un tale diritto alla mobilità. Quando tali cittadini di paesi terzi titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità circoleranno o viaggeranno legalmente in tutta l’Unione, beneficeranno dei diritti di riconoscimento reciproco previsti dalla presente direttiva. |
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(7) |
Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie per assicurare che le norme di cui alla direttiva (UE) 2024/2841 che disciplinano la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, di una condizione di disabilità riconosciuta o di un diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, e del diritto riconosciuto dei beneficiari a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, che forniscono l’accesso, a parità di condizioni, a eventuali condizioni speciali o a un trattamento preferenziale relativamente a servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, e a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità come pure, ove applicabile, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali indipendentemente dalla loro cittadinanza, o agli animali da assistenza, si applichino anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. La concessione a tali cittadini di paesi terzi del diritto di accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale, oppure a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità allo stesso modo di quanto previsto per i beneficiari della direttiva (UE) 2024/2841 non pregiudica le norme sull’ammissione dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri. |
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(8) |
Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire informazioni conformemente alla direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi con disabilità cui si applica la presente direttiva in una lingua a loro comprensibile o che ragionevolmente si suppone essere a loro comprensibile. |
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(9) |
I cittadini di paesi terzi con disabilità sono esposti a un maggior rischio di subire molteplici forme di discriminazione. Inoltre, nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità si afferma che le donne e le minori con disabilità sono soggette a molteplici forme di discriminazione e si prevede che gli Stati parti adottino misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità. Si riconoscono altresì le difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione basate su razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione. |
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(10) |
Gli obblighi della Commissione a norma dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2024/2841 dovrebbero riguardare anche i cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La relazione della Commissione di cui a tale articolo dovrebbe includere un’analisi delle situazioni specifiche di svantaggio derivanti dalla discriminazione intersezionale, intesa come discriminazione basata su una combinazione di disabilità e su altri motivi oggetto di tutela nelle direttive 79/7/CEE (6), 2000/43/CE (7), 2000/78/CE (8) o 2004/113/CE (9) del Consiglio, con particolare attenzione alle donne e alle ragazze con disabilità. |
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(11) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(12) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
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(13) |
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire estendere le norme, i diritti e gli obblighi stabiliti nella direttiva (UE) 2024/2841 alle persone con disabilità che sono cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro e che non sono beneficiari della direttiva (UE) 2024/2841, come pure alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, o agli animali da assistenza, agevolandone in tal modo anche le possibilità di circolare o viaggiare in altri Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione che istituisce un quadro di norme e condizioni comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le norme, i diritti e gli obblighi stabiliti nella direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro che non sono beneficiari di tale direttiva e la cui condizione di disabilità o il cui diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità o i cui diritti a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono stati riconosciuti dai relativi Stati membri di residenza, nonché alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali, o agli animali da assistenza, ai sensi dell’articolo 3, punti 4) e 8), di tale direttiva.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva, per «cittadino di paese terzo» si intende qualsiasi persona che non è un cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1 TFUE.
Articolo 3
La presente direttiva non pregiudica le norme applicabili che disciplinano la mobilità nell’Unione di cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Articolo 4
Gli Stati membri possono adottare misure per tenere conto delle esigenze linguistiche specifiche dei cittadini di paesi terzi, anche attraverso la facilitazione linguistica, se del caso.
Articolo 5
Ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva si applica l’articolo 20 della direttiva (UE) 2024/2841.
Articolo 6
1. Entro il 5 giugno 2027, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 giugno 2028.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 7
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2024
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
ZSIGMOND B. P.
(1) GU C, C/2024/1981, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1981/oj.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 ottobre 2024.
(3) Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (GU L, 2024/2841, 14.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2841/oj).
(4) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
(5) Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).
(6) Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24).
(7) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
(8) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
(9) Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2842/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)