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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/2821

4.11.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2821 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2024

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della molva nelle acque norvegesi della zona 4 per i pescherecci battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2024.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di molva nelle acque norvegesi della zona 4 da parte di pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2024.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2024 per lo stock di molva nelle acque norvegesi della zona 4 di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.   Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare, sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.   Il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dai suddetti pescherecci restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte dei suddetti pescherecci sono salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2024

Per la Commissione

a nome della presidente

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente esecutivo


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http:/data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).


ALLEGATO

N.

30/TQ257

Stato membro

Francia

Stock

LIN/04-N.

Specie

Molva (Molva molva)

Zona

Acque norvegesi della zona 4

Data di chiusura

24 agosto 2024


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2821/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)