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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/2776

8.11.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2776 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2024

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 21, lettera a), del protocollo 21 di detto accordo,

visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 139/2004 si fonda sul principio che le operazioni di concentrazione devono essere notificate prima della loro realizzazione. La notifica ha rilevanti conseguenze giuridiche favorevoli per le parti della concentrazione proposta. D’altro canto, l’inosservanza di tale obbligo costituisce un atto passibile di ammenda e può altresì comportare, per le parti notificanti, conseguenze giuridiche pregiudizievoli sul piano del diritto civile. Occorre perciò, nell’interesse della certezza del diritto, definire esattamente l’oggetto e il contenuto delle informazioni da comunicare all’atto della notifica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 139/2004 dà alle imprese interessate la possibilità di chiedere, con una richiesta motivata presentata prima della notifica, che una concentrazione conforme alle condizioni stabilite nel regolamento stesso sia rinviata alla Commissione da uno o più Stati membri o rinviata dalla Commissione a uno o più Stati membri, a seconda dei casi. È importante che la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati possano disporre di informazioni sufficienti per consentire loro di valutare, in tempi brevi, se un rinvio sia o meno opportuno. A tal fine occorre che la richiesta motivata di rinvio contenga determinate informazioni ben specificate.

(3)

Per semplificare e per accelerare l’esame delle notifiche, delle richieste motivate e delle informazioni concernenti gli impegni, è opportuno utilizzare formulari standardizzati. Tali formulari sono riportati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione (2). Il formato degli allegati del presente regolamento può variare e i formulari corrispondenti possono essere sostituiti da formulari in formato elettronico che soddisfino i medesimi obblighi di informazione.

(4)

Nei formulari di notifica contenuti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 sono state riscontrate diverse imprecisioni. Tenuto conto degli effetti importanti di detti formulari, è opportuno correggere le imprecisioni.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/914 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj («regolamento (CE) n. 139/2004» o «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, del 20 aprile 2023, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/914/oj) («regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione»).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 sono così modificati:

1)

L’allegato I è così modificato:

a)

nell’introduzione, paragrafo 25, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

“mercati interessati”: i mercati interessati sono tutti i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti e i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti alternativi plausibili in cui le attività delle parti si sovrappongono orizzontalmente o sono collegate verticalmente e che non soddisfano le condizioni per l’esame di cui al punto 5, lettera d), della comunicazione sulla procedura semplificata (*1)e non beneficiano delle clausole di flessibilità di cui al punto 8 di tale comunicazione.

(*1)  Nota 12: Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1) (“comunicazione sulla procedura semplificata”).» "

b)

nella sezione 1, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.

Trasmettere una sintesi non riservata (massimo 500 parole) delle seguenti informazioni: le modalità in cui la concentrazione è effettuata (ad esempio mediante acquisto di quote, offerta pubblica, contratto ecc.); gli articoli del regolamento sulle concentrazioni a norma dei quali l’operazione si qualifica come concentrazione; le imprese interessate. Per ciascuna delle imprese interessate indicare: denominazione sociale completa, paese di costituzione, entità controllante, breve descrizione delle attività e aree geografiche di attività. Per le imprese comuni di nuova costituzione, indicare le attività previste e le aree geografiche di attività. Detta sintesi è destinata ad essere pubblicata nel sito web della DG Concorrenza al momento della notifica. La sintesi deve essere redatta in modo da non contenere informazioni riservate o segreti aziendali.»;

c)

nella sezione 7, la tabella del punto 7.1 è sostituita dalla seguente:

«□

Alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato, le quote di mercato congiunte delle parti sono pari al 20 % o superiori ma restano inferiori al 25 % su qualsiasi mercato rilevante in cui le attività delle parti si sovrappongono e non si constata l’esistenza di alcuna delle circostanze particolari descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata.

Alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato, le quote di mercato congiunte delle parti sono pari al 20 % o superiori ma restano inferiori al 25 % su qualsiasi mercato rilevante in cui le attività delle parti si sovrappongono e sebbene si constati l’esistenza di una o più delle circostanze particolari descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, il caso non solleva preoccupazioni in materia di concorrenza per i motivi illustrati nella sottosezione 7.4.

Non si constata l’esistenza di nessuna delle circostanze descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata e le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano su un mercato situato a monte o a valle di un mercato in cui è impegnata qualsiasi altra parte (relazioni verticali) soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

sono pari o superiori al 30 % ma rimangono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle;

sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.

Sebbene si constati l’esistenza di una o più delle circostanze descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, il caso non solleva preoccupazioni in materia di concorrenza per i motivi illustrati nella sezione 7.4 e le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione coinvolte in relazioni verticali soddisfino almeno una delle condizioni seguenti:

sono pari o superiori al 30 % ma rimangono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle;

sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.»

d)

nella sezione 8, il punto 8.2 è modificato come segue:

i)

il titolo della prima tabella è sostituito dal seguente:

 

« Sovrapposizioni orizzontali che interessano i prodotti commercializzati e i prodotti in fase di sviluppo »;

ii)

il titolo della seconda tabella è sostituito dal seguente:

 

« Sovrapposizioni verticali che interessano i prodotti commercializzati e i prodotti in fase di sviluppo »;

e)

il testo della nota 33 è sostituito dal seguente:

 

«Fornire le quote di mercato per le parti e i concorrenti che offrono prodotti commercializzati e indicare eventuali prodotti in fase di sviluppo almeno per l’acquirente o gli acquirenti e il destinatario o i destinatari. Se non esistono meno di tre concorrenti che offrono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.»;

f)

il testo della nota 35 è sostituito dal seguente:

 

«Fornire le quote di mercato per le parti e i concorrenti che offrono prodotti commercializzati e indicare eventuali prodotti in fase di sviluppo almeno per l’acquirente o gli acquirenti e il destinatario o i destinatari. Se non esistono meno di tre concorrenti che offrono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.»;

g)

il testo della nota 37 è sostituito dal seguente:

 

«Fornire le quote di mercato per le parti e i concorrenti che offrono prodotti commercializzati e indicare eventuali prodotti in fase di sviluppo almeno per l’acquirente o gli acquirenti e il destinatario o i destinatari. Se non esistono meno di tre concorrenti che offrono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.»;

h)

nella sezione 13, la tabella è sostituita dalla seguente:

«[Parte notificante 1]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Email:

[“firma elettronica” /firma]

[Parte notificante 2 (se del caso)]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Email:

[“firma elettronica” /firma]»

2)

L’allegato II è così modificato:

a)

nella sezione 1 la tabella è sostituita dalla seguente:

«Notifica nel quadro della procedura semplificata: sì

Regolamento sulle concentrazioni

Competenza:

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 22

Base della notifica:

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 22

Concentrazione:

Fusione [articolo 3, paragrafo 1, lettera a)] (*2)

Acquisizione del controllo esclusivo [articolo 3, paragrafo 1, lettera b)]

Acquisizione del controllo comune [articolo 3, paragrafo 1, lettera b)] (*3)

Acquisizione del controllo comune di un’impresa comune nuova [articolo 3, paragrafo 4 (*4)]

Acquisizione del controllo comune in qualsiasi altro scenario (ossia qualora rimanga almeno un azionista che esercitava il controllo in precedenza) [articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e articolo 3, paragrafo 4] (*5)

Categoria di casi conformemente alla comunicazione sulla procedura semplificata:

Punto 5, lettera a), della comunicazione sulla procedura semplificata

Punto 5, lettera b), della comunicazione sulla procedura semplificata

Punto 5, lettera c), della comunicazione sulla procedura semplificata

Punto 5, lettera d), della comunicazione sulla procedura semplificata

Punto 5, lettera e), della comunicazione sulla procedura semplificata

Punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata

Punto 9 della comunicazione sulla procedura semplificata

Notifica collegata a un caso precedente (operazione collegata/operazione parallela/caso interrotto o ritirato)? SÌ □ NO □

In caso affermativo, indicare il numero del caso:

Notifica collegata a una consultazione sulla medesima concentrazione? SÌ □ NO □

In caso affermativo, indicare il numero di consultazione:

Modalità di attuazione della concentrazione:

Offerta pubblica annunciata il [DATA].

Acquisto di quote

Acquisto di attivi

Acquisto di titoli

Contratto di gestione o qualsiasi altro strumento contrattuale

Acquisto di quote in un’impresa di nuova costituzione che si configura come impresa comune

Valore della concentrazione in EUR:

Sede delle imprese che partecipano alla concentrazione:

Nel medesimo Stato membro

Nel medesimo paese terzo

In uno Stato membro e in un paese terzo

In Stati membri diversi

In paesi terzi diversi

b)

nella sezione 2, la seconda tabella è sostituita dalla seguente:

«Imprese interessate

Paese d’origine

Ruolo (*6)

Fatturato (in milioni di EUR) (*7)

Anno del fatturato (*8)

A livello mondiale

In tutta l’Unione europea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatturato congiunto di tutte le imprese interessate

 

 

 

Nessuna delle imprese interessate realizza oltre i due terzi del suo fatturato totale nell’Unione all’interno di un solo e medesimo Stato membro.

c)

nella sezione 2, la terza tabella è sostituita dalla seguente:

«Nome dello Stato membro interessato ai fini dell’articolo 1, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento sulle concentrazioni

Fatturato congiunto di tutte le imprese interessate in questo Stato membro

(in milioni di EUR)

Nome delle imprese pertinenti interessate ai fini dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni

Fatturato dell’impresa interessata in questo Stato membro

(in milioni di EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessuna delle imprese interessate realizza oltre i due terzi del suo fatturato totale nell’Unione all’interno di un solo e medesimo Stato membro.»

d)

nella sezione 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

«Fornire una sintesi non riservata (massimo 250 parole) delle seguenti informazioni: le modalità in cui la concentrazione è effettuata (ad esempio mediante acquisto di quote, offerta pubblica, contratto ecc.); gli articoli del regolamento sulle concentrazioni a norma dei quali l’operazione si qualifica come concentrazione; le imprese interessate. Per ciascuna delle imprese interessate indicare: denominazione sociale completa, paese di costituzione, entità controllante, breve descrizione delle attività e aree geografiche di attività. Per le imprese comuni di nuova costituzione, indicare le attività previste e le aree geografiche di attività. Detta sintesi è destinata ad essere pubblicata nel sito web della DG Concorrenza al momento della notifica. La sintesi deve essere redatta in modo da non contenere informazioni riservate o segreti aziendali.»;

e)

nella sezione 7, lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:

«□

L’impresa comune non opera nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE):

l’impresa comune non dispone di un fatturato corrente (ossia al momento della notifica) o previsto (nei tre anni successivi alla notifica) all’interno del SEE;

E

le imprese madri dell’impresa comune non hanno pianificato alcun trasferimento di attivi all’impresa comune all’interno del SEE al momento della notifica (*9).

Se la concentrazione soddisfa i criteri di cui al punto 5, lettera a), della comunicazione sulla procedura semplificata, non è necessario completare i punti 8, 9, 10 e 11.

f)

nella sezione 7, punto b), la tabella è sostituita dalla seguente:

«□

L’impresa comune non opera nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE):

il fatturato annuo corrente dell’impresa comune e/o il fatturato delle attività ad essa conferite al momento della notifica così come il fatturato annuo previsto nei tre anni successivi alla notifica sono inferiori a 100 milioni di EUR all’interno del SEE.

E

il valore totale degli elementi dell’attivo trasferiti all’impresa comune al momento della notifica (*10)è inferiore a 100 milioni di EUR all’interno del SEE.

g)

nella sezione 7, lettera c), la tabella è sostituita dalla seguente:

«□

Due o più imprese procedono ad una fusione o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un’altra impresa senza dare luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni verticali.

Se la concentrazione soddisfa i criteri di cui al punto 5, lettera c), della comunicazione sulla procedura semplificata, non è necessario completare i punti 8, 9, 10 e 11.»

h)

la nota 33 è stata soppressa;

i)

la nota 35 è stata soppressa;

j)

nella sezione 7, lettera d), la tabella è sostituita dalla seguente:

«□

Due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un’altra impresa e le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punti i) e ii), della comunicazione sulla procedura semplificata sono soddisfatte alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato (*11).

Nessuna delle parti della concentrazione opera sullo stesso mercato del prodotto e mercato geografico.

O

Le quote di mercato congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano sullo stesso mercato del prodotto e mercato geografico (sovrapposizioni orizzontali) soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

sono inferiori al 20 %;

sono inferiori al 50 % e l’incremento (delta) dell’indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) risultante dalla concentrazione su tali mercati è inferiore a 150 (*12).

Nessuno dei partecipanti alla concentrazione opera su mercati a monte o a valle di altri partecipanti.

O

Le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano su un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è impegnata qualsiasi altra parte (relazioni verticali) soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

sono inferiori al 30 % a monte e a valle;

sono inferiori al 30 % nel mercato a monte e la quota di acquisto del fattore di produzione a monte da parte del soggetto a valle è inferiore al 30 %;

sono inferiori al 50 % tanto sui mercati a monte quanto su quelli a valle, l’incremento (delta) dell’indice di HHI risultante dalla concentrazione è inferiore a 150 tanto sui mercati a monte quanto su quelli a valle e l’impresa più piccola in termini di quote di mercato è la stessa nei mercati a monte e a valle (*13).

k)

nella sezione 7, lettera f) la tabella è sostituita dalla seguente:

«□

Nessuna delle parti della concentrazione opera sullo stesso mercato del prodotto e mercato geografico.

O

Alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato, le quote di mercato congiunte delle parti restano inferiori al 25 % su qualsiasi mercato rilevante in cui le attività delle parti si sovrappongono e non si constata l’esistenza di alcuna delle circostanze particolari descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata.

Alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato, le quote di mercato congiunte delle parti restano inferiori al 25 % su qualsiasi mercato rilevante in cui le attività delle parti si sovrappongono e sebbene si constati l’esistenza di una o più delle circostanze particolari descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, il caso non solleva preoccupazioni in materia di concorrenza per i motivi illustrati nella sezione 11.

Nessuno dei partecipanti alla concentrazione opera su mercati a monte o a valle di altri partecipanti.

O

Non si constata l’esistenza di alcuna delle circostanze di cui alla sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata e le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano su un mercato situato a monte o a valle di un mercato in cui è impegnata qualsiasi altra parte (relazioni verticali) soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

sono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle;

sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.

Si constata l’esistenza di una o più delle circostanze descritte alla sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, il caso non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza per i motivi illustrati nella sezione 11 e le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione coinvolte in relazioni verticali soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

sono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle;

sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.»

l)

nella sezione 7, lettera g), la tabella è sostituita dalla seguente:

«□

Il fatturato corrente annuo dell’impresa comune e il fatturato delle attività ad essa conferite (*14)al momento della notifica è superiore a 100 milioni di EUR ma inferiore a 150 milioni di EUR all’interno del SEE.

E

Il valore totale dei trasferimenti di elementi dell’attivo all’impresa comune previsti al momento della notifica è superiore a 100 milioni di EUR ma inferiore a 150 milioni di EUR nel SEE. (*15)

Se l’impresa comune è attiva nel SEE e la concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali e/o a relazioni verticali, occorre completare rispettivamente le sezioni 8 e/o 9.

m)

nella sezione 8, il titolo della tabella è sostituito dal seguente:

 

« Sovrapposizioni orizzontali che interessano i prodotti commercializzati e i prodotti in fase di sviluppo »;

n)

il testo della nota 43 è sostituito dal seguente:

 

«Fornire le quote di mercato per le parti e i concorrenti che offrono prodotti commercializzati e indicare eventuali prodotti in fase di sviluppo almeno per l’acquirente o gli acquirenti e il destinatario o i destinatari. Se non esistono meno di tre concorrenti che offrono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.»;

o)

nella sezione 9, il titolo della prima tabella è sostituito dal seguente:

 

« Sovrapposizioni verticali che interessano i prodotti commercializzati e i prodotti in fase di sviluppo »;

p)

il testo della nota 46 è sostituito dal seguente:

 

«Fornire le quote di mercato per le parti e i concorrenti che offrono prodotti commercializzati e indicare eventuali prodotti in fase di sviluppo almeno per l’acquirente o gli acquirenti e il destinatario o i destinatari. Se non esistono meno di tre concorrenti che offrono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.»;

q)

il testo della nota 47 è sostituito dal seguente:

 

«Fornire le quote di mercato per le parti e i concorrenti che offrono prodotti commercializzati e indicare eventuali prodotti in fase di sviluppo almeno per l’acquirente o gli acquirenti e il destinatario o i destinatari. Se non esistono meno di tre concorrenti che offrono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.»;

r)

nella sezione 10, il titolo della prima tabella è sostituito dal seguente:

 

« Relazioni verticali soggette all’ambito di applicazione del punto 5, lettera d), punto ii), lettera bb), della comunicazione sulla procedura semplificata che interessano prodotti commercializzati e prodotti in fase di sviluppo »;

s)

il testo della nota 49 è sostituito dal seguente:

 

«Fornire le quote di mercato per le parti e i concorrenti che offrono prodotti commercializzati e indicare eventuali prodotti in fase di sviluppo almeno per l’acquirente o gli acquirenti e il destinatario o i destinatari. Se non esistono meno di tre concorrenti che offrono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.»;

t)

il testo della nota 50 è sostituito dal seguente:

 

«Fornire le quote di mercato per le parti e i concorrenti che offrono prodotti commercializzati e indicare eventuali prodotti in fase di sviluppo almeno per l’acquirente o gli acquirenti e il destinatario o i destinatari. Se non esistono meno di tre concorrenti che offrono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.»;

u)

nella sezione 16, la tabella è sostituita dalla seguente:

«[Parte notificante 1]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

E-mail:

[“firma elettronica” /firma]

[Parte notificante 2, se del caso]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

E-mail:

[“firma elettronica” /firma]»

3)

l’allegato III è così modificato:

a)

nell’introduzione, paragrafo 23, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

“mercati interessati”: i mercati interessati sono tutti i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti e i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti alternativi plausibili in cui le attività delle parti si sovrappongono orizzontalmente o sono collegate verticalmente e che non soddisfano le condizioni per l’esame di cui al punto 5, lettera d), della comunicazione sulla procedura semplificata (*16)e non beneficiano delle clausole di flessibilità di cui al punto 8 di tale comunicazione.

(*16)  Nota 10: Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1) (“comunicazione sulla procedura semplificata”).» "

b)

nella sezione 6, la tabella è sostituita dalla seguente:

«[Parte notificante 1]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Email:

[“firma elettronica” /firma]

[Parte notificante 2, se del caso]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Email:

[“firma elettronica” /firma]»


(*1)  Nota 12: Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1) (“comunicazione sulla procedura semplificata”).»

(*16)  Nota 10: Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1) (“comunicazione sulla procedura semplificata”).» ”


(*2)  Nota 18: Una fusione si verifica quando due o più imprese indipendenti si fondono in una nuova impresa e cessano di esistere come soggetti giuridici distinti. Cfr. i punti 9 e 10 della comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1) (“comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale”).

(*3)  Nota 19: Questa categoria fa riferimento alla creazione di un’impresa comune nuova alla quale le imprese madri non trasferiscono un’attività economica esistente (ossia una controllata o un ramo aziendale avente una presenza sul mercato) o trasferiscono soltanto attivi che non costituiscono di per sé un ramo aziendale.

(*4)  Nota 20: Questa categoria fa riferimento alla creazione di un’impresa comune nuova alla quale le imprese madri non trasferiscono un’attività economica esistente (ossia una controllata o un ramo aziendale avente una presenza sul mercato) o trasferiscono soltanto attivi che non costituiscono di per sé un ramo aziendale.

(*5)  Nota 21: Tali casi comprendono, tra l’altro: la creazione di nuove imprese comuni a pieno titolo quando una o più imprese madri trasferiscono un ramo aziendale o un’attività economica esistente; e ii) l’ingresso o la sostituzione di azionisti di controllo di un’impresa comune. Cfr. in particolare la comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale, punto 92.»

(*6)  Nota 24: A = Acquirente in caso di acquisizione del controllo esclusivo o comune (in caso ve ne sia più di uno, definire A1, A2 ecc.).

T = Oggetto dell’acquisizione in caso di acquisizione del controllo esclusivo (in caso ve ne sia più di uno, definire T1, T2 ecc.).

JV = impresa comune in caso di acquisizione del controllo comune (in caso ve ne sia più di una, definire JV1, JV2 ecc.).

MP = Impresa partecipante alla concentrazione in caso di fusione (in caso ve ne sia più di una, definire MP1, MP2 ecc.).

(*7)  Nota 25: Le informazioni relative al fatturato devono essere espresse in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o nel periodo in questione.

(*8)  Nota 26: Se l’esercizio fiscale non coincide con l’anno civile, indicare la fine dell’esercizio fiscale nel formato completo (gg/mm/aaaa).»

(*9)  Nota 32: Qualsiasi attivo che si prevede di trasferire all’impresa comune al momento della notifica deve essere preso in considerazione, indipendentemente dalla data in cui tali attivi saranno effettivamente trasferiti all’impresa comune.»

(*10)  Nota 34: Qualsiasi attivo che si prevede di trasferire all’impresa comune al momento della notifica deve essere preso in considerazione, indipendentemente dalla data in cui tali attivi saranno effettivamente trasferiti all’impresa comune.»

(*11)  Nota 36: Le soglie per le sovrapposizioni orizzontali e relazioni verticali si applicano a qualsiasi definizione alternativa plausibile del mercato del prodotto e del mercato geografico che potrebbe essere presa in considerazione in un determinato caso. È importante che le definizioni del mercato presentate nella notifica siano sufficientemente precise per giustificare la conclusione che dette soglie non sono raggiunte e che siano citate tutte le definizioni alternative plausibili del mercato che potrebbe essere necessario considerare (comprese quelle che definiscono mercati geografici più ristretti di un mercato nazionale).

(*12)  Nota 37: Lo HHI si calcola sommando i quadrati delle quote di mercato individuali di tutte le imprese presenti nel mercato: cfr. gli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5, punto 16, disponibile su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29. Tuttavia, per il calcolo del delta HHI risultante dalla concentrazione è sufficiente sottrarre dal quadrato della somma delle quote di mercato dei partecipanti alla concentrazione (ovvero il quadrato della quota di mercato dell’entità derivante dalla concentrazione) la somma dei quadrati delle quote di mercato dei singoli partecipanti (dato che le quote di mercato di tutti gli altri concorrenti presenti sul mercato rimangono invariate e non influiscono quindi sul risultato dell’equazione).

(*13)  Nota 38: Questa categoria tiene conto dei piccoli incrementi rispetto ad un’integrazione verticale preesistente. Ad esempio, l’impresa A, che opera in un mercato a monte e in un mercato a valle con una quota del 45 % su ciascuno, acquisisce l’impresa B che opera negli stessi mercati a monte e a valle con una quota dello 0,5 % su ciascuno. Tale categoria non rileva situazioni nelle quali la maggior parte dell’integrazione verticale risulta dall’operazione, anche se le quote di mercato congiunte sono inferiori al 50 % e il delta HHI è inferiore a 150. Ad esempio tale categoria non rileva la situazione seguente: l’impresa A che opera a monte con una quota di mercato del 45 % e a valle, con una quota di mercato dello 0,5 %, acquisisce l’impresa B che opera a monte con una quota di mercato dello 0,5 % e a valle con una quota di mercato del 45 %.»

(*14)  Nota 39: Cfr. la nota 31.

(*15)  Nota 40: Cfr. la nota 32.»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2776/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)