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dell'Unione europea

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Serie L


2024/2773

28.10.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2773 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2024

che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Dall’inizio della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina il 24 febbraio 2022, l’Unione, i suoi Stati membri e le istituzioni finanziarie europee hanno mobilitato un sostegno senza precedenti alla resilienza economica, sociale e finanziaria dell’Ucraina. Tale sostegno combina il sostegno del bilancio dell’Unione, compresi l’assistenza macrofinanziaria eccezionale e il sostegno della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, integralmente o parzialmente garantito dal bilancio dell’Unione, nonché un ulteriore sostegno finanziario da parte degli Stati membri.

(2)

La fornitura di assistenza macrofinanziaria da parte dell’Unione per un importo massimo di 18 miliardi di EUR a norma del regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è stata considerata una risposta adeguata al deficit di finanziamento dell’Ucraina per il 2023 e ha contribuito a mobilitare finanziamenti significativi da parte di altri donatori e istituzioni finanziarie internazionali. Ciò ha costituito un importante fattore che ha contribuito alla resilienza macroeconomica e finanziaria dell’Ucraina in un momento critico.

(3)

Il 29 febbraio 2024 il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito lo strumento per l’Ucraina quale strumento a medio termine eccezionale che riunisce il sostegno bilaterale fornito dall’Unione all’Ucraina, garantendo coordinamento ed efficienza («strumento per l’Ucraina»). Per il periodo dal 2024 al 2027 lo strumento per l’Ucraina contribuisce a far fronte alle esigenze di finanziamento, ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell’Ucraina, sostenendo nel contempo gli sforzi di riforma del paese nel suo percorso verso l’adesione all’Unione. Lo strumento per l’Ucraina ha tradotto in azione il fermo impegno dell’Unione a fornire un sostegno finanziario continuo all’Ucraina e al suo popolo.

(4)

La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha causato danni enormi nel paese, con i costi per la ripresa e la ricostruzione stimati a 486 miliardi di USD al 31 dicembre 2023. L’Ucraina ha inoltre perso l’accesso ai mercati finanziari internazionali e ha registrato un calo significativo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica è notevolmente aumentata. In tale contesto è possibile prevedere un fabbisogno di finanziamenti considerevole per i prossimi anni.

(5)

Il 30 marzo 2023 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha concordato con l’Ucraina un programma quadriennale di 15,6 miliardi di USD nell’ambito del meccanismo di finanziamento ampliato (Extended Fund Facility- EFF) per sostenere la stabilità economica e finanziaria in un periodo di incertezza eccezionalmente elevata, ripristinare la sostenibilità del debito e promuovere riforme a sostegno della ripresa postbellica dell’Ucraina. Il programma dell’FMI, unitamente alle garanzie di finanziamento da parte dei leader del G7, dell’Unione e di altri donatori, è concepito per soddisfare il fabbisogno di finanziamenti della bilancia dei pagamenti dell’Ucraina e ripristinare la sostenibilità esterna a medio termine. A oggi l’Ucraina ha completato con successo quattro valutazioni del programma nell’ambito dell’EFF, sottolineando in tal modo il fermo impegno delle autorità ucraine a introdurre riforme e portare avanti politiche oculate. Secondo le stime dell’FMI il deficit di finanziamento di base per il periodo di riferimento del programma dell’FMI ammonta in totale a 121,9 miliardi di USD.

(6)

Data l’incertezza eccezionalmente elevata che caratterizza le previsioni relative alla situazione in Ucraina, in occasione della quarta valutazione del programma, l’FMI ha presentato uno scenario pessimistico aggiornato dove si tiene conto dello shock economico derivante dall’intensificarsi del conflitto da qui al 2025. A causa degli effetti negativi in termini di clima economico, migrazione, crescente pressione sull’approvvigionamento energetico, deterioramento delle capacità di esportazione e, in particolare, spesa per la difesa, il deficit totale di finanziamento di tale scenario pessimistico rischierebbe di raggiungere i 140,7 miliardi di USD nel periodo di riferimento del programma dell’FMI. Data l’intensità costante del conflitto e i danni alle infrastrutture civili critiche causati dai crescenti attacchi su larga scala da parte della Russia, l’Ucraina deve mobilitare risorse aggiuntive considerevoli per le sue priorità di bilancio e di ripresa e ricostruzione a lungo termine. Alla luce di quanto precede e dato che il deficit residuo di finanziamento rimane superiore alle risorse già erogate dall’Unione, da altri donatori e dalle istituzioni finanziarie internazionali, compreso l’FMI, l’Unione dovrebbe continuare a fornire una risposta adeguata.

(7)

Nel comunicato adottato il 14 giugno 2024 in Puglia, i leader del G7 hanno ribadito il fermo sostegno all’Ucraina e il forte impegno ad aiutare il paese a soddisfare il suo urgente fabbisogno di finanziamenti a breve termine e a sostenere le sue priorità a lungo termine per la ripresa e la ricostruzione. A tal fine, i leader del G7 hanno annunciato l’introduzione del’iniziativa «Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine» (prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie) a favore dell’Ucraina al fine di mettere a disposizione circa 50 miliardi di USD in finanziamenti aggiuntivi per esigenze militari, di bilancio e di ricostruzione dell’Ucraina entro la fine del 2024. I leader del G7 hanno dichiarato l’intenzione di erogare finanziamenti il cui servizio e rimborso sarà assicurato attraverso flussi futuri di entrate straordinarie derivanti dalle attività pubbliche russe bloccate che sono detenute nell’Unione e in altre giurisdizioni pertinenti.

(8)

Nelle conclusioni del 27 giugno 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione, l’alto rappresentante e il Consiglio a portare avanti i lavori, affrontando nel contempo tutti i pertinenti aspetti giuridici e finanziari, al fine di fornire, insieme ai partner del G7, finanziamenti aggiuntivi all’Ucraina entro la fine dell’anno sotto forma di prestiti il cui servizio e rimborso sarà assicurato attraverso flussi futuri di entrate straordinarie, come discusso dai leader del G7, per sostenere le esigenze militari, di bilancio e di ricostruzione attuali e future dell’Ucraina. Il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che, fatto salvo il diritto dell’Unione, le attività della Russia dovrebbero rimanere bloccate fino a quando la Russia non avrà cessato la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina e non l’avrà risarcita per i danni causati da tale guerra.

(9)

Con il protrarsi della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, è necessario garantire che l’Ucraina riceva un sostegno finanziario sufficiente e continuo. A tal fine è opportuno istituire un meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina («meccanismo») al fine di fornire un sostegno finanziario a fondo perduto che aiuti il paese a rimborsare i prestiti a esso erogati. Il meccanismo dovrebbe ricevere risorse, anche dai futuri flussi di utili straordinari derivanti dal blocco delle attività russe, ed erogarle periodicamente all’Ucraina a copertura del capitale, degli interessi e di tutti gli altri costi correlati dei prestiti. Inoltre, per aiutare direttamente l’Ucraina a soddisfare il suo fabbisogno di finanziamenti, è opportuno che l’Unione fornisca al paese assistenza macrofinanziaria eccezionale sotto forma di un prestito («prestito AMF») sostenuto dal meccanismo.

(10)

Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1470 (4), che ha modificato la decisione 2014/512/PESC (5). La decisione (PESC) 2024/1470 afferma, al considerando 28, che le misure restrittive connesse al divieto di operazioni relative alla gestione delle attività e delle riserve della Banca centrale di Russia dovrebbero rimanere in vigore fino a quando la Russia non avrà cessato la guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina e risarcito l’Ucraina per i danni subiti.

(11)

Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2024/1469 (6), che ha modificato il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (7). Il regolamento (UE) 2024/1469 attua alcune misure previste dalla decisione (PESC) 2024/1470. Tra tali misure vi sono le modalità con cui l’utile netto derivante dalle entrate inattese e straordinarie ricavate dai depositari centrali di titoli in conseguenza dell’attuazione del divieto stabilito all’articolo 1 bis, paragrafo 4, della decisione 2014/512/PESC e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 deve essere diretto verso il sostegno dell’Ucraina, anche attraverso i programmi dell’Unione finanziati dal bilancio dell’Unione, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell’Unione e internazionale, in coordinamento con i partner. In particolare, i depositari centrali di titoli che detengono attività e riserve per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR dovrebbero versare all’Unione un contributo finanziario pari al 99,7 % dell’utile netto derivante dal blocco delle attività pubbliche russe accumulato a partire dal 15 febbraio 2024.

(12)

È opportuno che il contributo finanziario da parte dei depositari centrali di titoli sia dovuto finché saranno in vigore le misure restrittive connesse al divieto di operazioni relative alla gestione delle attività e delle riserve della Banca centrale di Russia, e che rimanga in vigore fino a quando la Russia non avrà cessato la guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina e risarcito l’Ucraina per i danni subiti.

(13)

Il 24 ottobre 2024 il Consiglio ha adeguato al 95 % la percentuale degli importi del contributo finanziario dovuto dai depositari centrali di titoli da utilizzare per sostenere l’Ucraina attraverso i programmi dell’Unione di cui alla decisione 2014/512/PESC. Lo stesso giorno il Consiglio ha adeguato l’assegnazione degli importi del contributo finanziario versato al bilancio dell’Unione come entrate con destinazione specifica esterne, di cui all’allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014, e ha assegnato il 100 % di tale contributo al meccanismo. L’Unione ha pertanto adottato le misure necessarie per garantire che il contributo finanziario continui a essere utilizzato per il meccanismo.

(14)

Dovrebbe essere possibile sostenere il meccanismo destinando entrate straordinarie derivanti dal blocco delle attività pubbliche russe detenute in giurisdizioni diverse dall’Unione. A tal fine i paesi terzi o altre fonti di finanziamento dovrebbero poter contribuire al meccanismo. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire al meccanismo su base volontaria, in particolare attraverso le entrate che lo Stato membro interessato trae dal blocco delle attività pubbliche russe. Tali contributi dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («regolamento finanziario»). Inoltre, i paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di utilizzare direttamente le entrate straordinarie derivanti dal blocco delle attività pubbliche russe all’interno della loro giurisdizione per ridurre le esigenze di rimborso dei rispettivi prestiti bilaterali concessi all’Ucraina, diminuendo il livello totale di sostegno che sarebbe necessario per tale prestito e sostenendo in tal modo il meccanismo.

(15)

Il meccanismo dovrebbe fornire sostegno a copertura dell’importo complessivo del capitale, degli interessi e di tutti gli altri costi correlati del prestito AMF contratto dall’Ucraina sia mediante la firma di un accordo relativo al prestito AMF («accordo di prestito AMF») che tramite accordi di prestito bilaterali con prestatori bilaterali che operano sotto l’egida dell’iniziativa del G7 sui prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie a favore dell’Ucraina, come stabilito nel comunicato dei leader del G7 adottato il 14 giugno 2024 in Puglia.

(16)

Il sostegno nell’ambito del meccanismo dovrebbe essere disponibile e fornito in modo da garantire parità di accesso ai prestatori bilaterali e all’Unione. La concessione di prestiti bilaterali tramite un intermediario non dovrebbe precludere l’ammissibilità di tali prestiti ai fini del presente regolamento. Il sostegno finanziario a fondo perduto dovrebbe essere assegnato all’Ucraina per aiutarla a rimborsare il prestito AMF e i prestiti bilaterali ammissibili in proporzione del capitale del relativo prestito rispetto alla somma del capitale del prestito AMF e di tutti i prestiti bilaterali ammissibili. È opportuno rettificare l’assegnazione una volta che i rispettivi prestiti, compresi gli interessi e tutti gli altri costi correlati, siano stati interamente rimborsati dall’Ucraina, in modo che eventuali risorse future siano assegnate ai prestiti rimanenti in proporzione del capitale del prestito AMF o del prestito bilaterale ammissibile rispetto alla somma del capitale di tutti i prestiti rimanenti. Nella documentazione concernente il rispettivo prestito, il capitale di ciascun prestito dovrebbe essere considerato come il capitale iniziale impegnato e non dovrebbe tenere conto di altri fattori, quali rimborsi, finanziamenti aggiuntivi o eventuali importi capitalizzati.

(17)

Per garantire che il meccanismo fornisca un sostegno rapido ed efficiente ai prestiti erogati dai prestatori bilaterali, la Commissione dovrebbe valutare i prestiti bilaterali che i prestatori bilaterali, che operano sotto l’egida dell’iniziativa del G7 sui prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie a favore dell’Ucraina, intendono concedere e, se del caso, approvarne il sostegno. Qualora tali accordi di prestito bilaterali siano in fase progettuale o non siano ancora entrati in vigore, è opportuno che la Commissione ne monitori l’entrata in vigore. Al fine di garantire l’erogazione tempestiva di prestiti bilaterali all’Ucraina, gli accordi di prestito bilaterali dovrebbero essere presentati alla Commissione entro il 1o giugno 2025 ed entrare in vigore entro il 30 giugno 2025.

(18)

L’erogazione del sostegno nell’ambito del meccanismo dovrebbe essere subordinata alla conclusione di un accordo tra la Commissione e l’Ucraina sulle disposizioni dettagliate per l’attuazione del meccanismo e alla valutazione positiva da parte della Commissione di una richiesta di sostegno finanziario a fondo perduto presentata dall’Ucraina. L’Ucraina dovrebbe fornire alla Commissione le informazioni necessarie per garantire che il meccanismo sostenga i prestiti bilaterali fino all’importo totale dovuto al prestatore bilaterale interessato. In via eccezionale e per motivi debitamente giustificati, la Commissione potrebbe, valutare anche le richieste di pagamento da parte di prestatori bilaterali.

(19)

Oltre al sostegno nell’ambito del meccanismo, è opportuno erogare un prestito AMF per sostenere la stabilità macrofinanziaria e allentare i vincoli finanziari esterni dell’Ucraina, in particolare al fine di coprire il fabbisogno di finanziamenti del paese. Data l’urgenza di tale fabbisogno di finanziamenti è opportuno rendere disponibile il prestito AMF entro la fine del 2024.

(20)

Il prestito AMF dovrebbe fornire sostegno sotto forma di un prestito fino a 35 miliardi di EUR. Per soddisfare le potenziali richieste di sostegno per i prestiti bilaterali nell’ambito del meccanismo, garantendo nel contempo la sana gestione finanziaria del sostegno dell’Unione disponibile a norma del presente regolamento, l’importo del prestito AMF dovrebbe essere adeguato tenendo conto dei prestiti bilaterali all’Ucraina considerati ammissibili nell’ambito del meccanismo, unitamente al capitale indicato dai paesi terzi nelle intenzioni comunicate alla Commissione sotto l’egida dell’iniziativa del G7 sui prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie a favore dell’Ucraina. Tale adeguamento dovrebbe avvenire qualora l’importo totale di tutti i prestiti per i quali è stato chiesto il sostegno a norma del presente regolamento superi i 45 miliardi di EUR.

(21)

Il sostegno all’Ucraina nell’ambito del prestito AMF dovrebbe essere aggiuntivo e complementare al sostegno dell’Unione erogato nell’ambito dello strumento per l’Ucraina. Ove possibile la Commissione dovrebbe cercare di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di rendicontazione a carico dell’Ucraina.

(22)

Il sostegno nell’ambito del prestito AMF dovrebbe essere subordinato al prerequisito che l’Ucraina continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Tale prerequisito dovrebbe applicarsi anche alle richieste di erogazione a titolo del meccanismo nella misura in cui si riferiscano al prestito AMF. Lo stesso prerequisito si applica al sostegno fornito nell’ambito dello strumento per l’Ucraina ed è opportuno che la Commissione effettui congiuntamente la valutazione dei due strumenti.

(23)

La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio (9) e, se del caso, del ruolo del servizio europeo per l’azione esterna.

(24)

Il prestito AMF dovrebbe essere collegato a condizioni inerenti alle politiche, da definire in un protocollo d’intesa tra la Commissione e l’Ucraina. Tali condizioni dovrebbero essere coerenti con le tappe qualitative e quantitative contenute nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio (10) e con eventuali modifiche a esse apportate al momento dell’adozione del protocollo d’intesa. Il protocollo d’intesa dovrebbe altresì includere un impegno da parte dell’Ucraina a promuovere la cooperazione con l’Unione in materia di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell’industria della difesa del paese, in linea con gli obiettivi dei programmi dell’Unione destinati alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell’Ucraina e di altri programmi pertinenti dell’Unione. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per garantire il coordinamento e la complementarità dei prestiti bilaterali, compreso il prestito AMF eccezionale, con gli altri donatori. A tal fine dovrebbe essere utilizzata la piattaforma dei donatori per l’Ucraina in quanto sede già istituita per tali scambi.

(25)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità ucraine sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Considerato l’impatto potenzialmente rilevante dell’assistenza, si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame specificata nel regolamento (UE) n. 182/2011. In considerazione dell’importo del prestito AMF all’Ucraina, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d’esame per l’adozione del protocollo d’intesa e per qualsiasi riduzione o cancellazione del prestito AMF.

(26)

L’erogazione della rata unica nell’ambito del prestito AMF dovrebbe essere subordinata alla valutazione positiva da parte della Commissione di una richiesta di fondi presentata dall’Ucraina. La valutazione delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d’intesa non dovrebbe pregiudicare la valutazione del rispetto delle condizioni allineate nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione.

(27)

Alla luce del principio della sana gestione finanziaria e al fine di agevolare la gestione della liquidità da parte delle autorità ucraine e garantire la prevedibilità, la Commissione dovrebbe far sì che le tranche del prestito AMF siano erogate nel corso del 2024 e del 2025 evitando, nella misura del possibile, deviazioni significative da un trimestre all’altro negli importi erogati. L’erogazione delle tranche dovrebbe, se del caso, essere allineata ai tempi di erogazione del prestito o del sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del pilastro I dello strumento per l’Ucraina. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di rivalutare il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina e di ridurre o cancellare il sostegno nell’ambito del prestito AMF qualora, nel corso del periodo di disponibilità del sostegno nell’ambito del prestito AMF, tale fabbisogno diminuisca drasticamente rispetto alle previsioni iniziali.

(28)

L’accordo di prestito AMF da concludere tra la Commissione e le autorità ucraine dovrebbe contenere disposizioni in linea con i diritti, le responsabilità e gli obblighi previsti dall’accordo quadro nell’ambito dello strumento per l’Ucraina di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/792 firmato tra l’Unione e l’Ucraina, entrato in vigore il 20 giugno 2024. In questo modo sarà assicurata una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi al prestito AMF, con la definizione di misure appropriate in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all’assistenza. Inoltre, in conformità del regolamento finanziario, saranno concessi i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti europea e, se del caso, alla Procura europea, anche da parte dei terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione durante e dopo il periodo di disponibilità del prestito AMF. L’Ucraina dovrebbe inoltre segnalare alla Commissione le irregolarità relative all’utilizzo dei fondi, in linea con le procedure previste dall’accordo quadro nell’ambito dello strumento per l’Ucraina.

(29)

Nel contesto del fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina è opportuno organizzare l’assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all’articolo 224 del regolamento finanziario e ivi istituita come metodo di finanziamento unico, che dovrebbe migliorare la liquidità delle obbligazioni dell’Unione, come pure l’attrattiva e l’efficacia in termini di costi dell’emissione di titoli dell’Unione.

(30)

In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), la responsabilità finanziaria derivante dal prestito AMF non dovrebbe essere sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne istituita dal regolamento (UE) 2021/947. Il sostegno derivante dal prestito AMF dovrebbe costituire assistenza finanziaria ai sensi dell’articolo 223, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Dato che l’assistenza finanziaria a titolo del prestito AMF è disponibile nel 2024 ed è autorizzata a norma dell’articolo 223, paragrafo 1, del regolamento finanziario, è opportuno che la garanzia per il presisto AMF all’Ucraina sia mobilitata al di sopra dei massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) e fino ai limiti dei massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (13), conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (14). Nel considerare i rischi finanziari e la copertura di bilancio, non dovrebbe essere costituita alcuna copertura per il sostegno derivante dal prestito AMF, che sia garantito al di sopra dei massimali del QFP e, in deroga all’articolo 214, paragrafo 1, del regolamento finanziario, non dovrebbe essere fissato alcun tasso di copertura.

(31)

Data la difficile situazione dell’Ucraina causata dalla guerra di aggressione della Russia e per sostenere l’Ucraina nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno che l’Unione fornisca all’Ucraina il prestito AMF a condizioni molto agevolate per un periodo sufficientemente lungo da permettere di mobilitare la garanzia al di sopra dei massimali del QFP.

(32)

Il sostegno dell’Unione all’Ucraina a norma del presente regolamento dovrebbe essere gestito dalla Commissione.

(33)

Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi al sostegno dell’Unione all’Ucraina a norma del presente regolamento e fornire loro i documenti pertinenti.

(34)

Per assicurare la continuità in termini di efficacia delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe riesaminarne periodicamente l’adeguatezza e riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio, garantendo in tal modo trasparenza e rendicontabilità.

(35)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(36)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire aiutare l’Ucraina a far fronte al suo fabbisogno di finanziamenti, in particolare fornendo assistenza finanziaria a breve e lungo termine a condizioni agevolate sotto forma delprestito AMF e di un sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)

Considerata l’urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(38)

Alla luce della situazione in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina («meccanismo») e mette a disposizione dell’Ucraina un’assistenza macrofinanziaria eccezionale sotto forma di un prestito («prestito AMF») per aiutare il paese a coprire il suo fabbisogno di finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«sostegno dell’Unione»: il prestito AMF e il sostegno finanziario a fondo perduto disponibile nell’ambito del meccanismo;

2)

«prestito bilaterale»: un prestito concesso direttamente o indirettamente da un paese terzo in qualità di prestatore bilaterale a beneficio dell’Ucraina;

3)

«prestito bilaterale ammissibile»: un prestito bilaterale riconosciuto ammissibile dalla Commissione nell’ambito del meccanismo;

4)

«prestito AMF»: il sostegno finanziario straordinario messo a disposizione dell’Ucraina dall’Unione sotto forma di prestito a norma del capo III;

5)

«accordo di prestito AMF»: l’accordo di prestito firmato dalla Commissione, a nome dell’Unione, e dall’Ucraina a norma del capo III;

6)

«altri costi correlati»: i costi o le commissioni dovuti nell’ambito del prestito AMF e del rispettivo prestito bilaterale.

CAPO II

MECCANISMO DI COOPERAZIONE PER I PRESTITI ALL’UCRAINA

Articolo 3

Finalità

Scopo del meccanismo è fornire all’Ucraina un sostegno finanziario a fondo perduto per aiutare il paese a rimborsare il prestito AMF e i prestiti bilaterali ammissibili. A tal fine, il meccanismo riceve risorse che eroga periodicamente all’Ucraina a copertura del capitale, degli interessi e di tutti gli altri costi correlati del prestito AMF e dei prestiti bilaterali ammissibili. Nelle sue operazioni, il meccanismo garantisce parità di accesso ai prestatori bilaterali e all’Unione.

Articolo 4

Finanziamento

1.   Il meccanismo è dotato di risorse rese disponibili da:

a)

importi trasferiti conformemente all’allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014, i quali costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario; e

b)

importi ricevuti a titolo di contributi finanziari da Stati membri, paesi terzi o altre fonti; tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità, rispettivamente, dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) ed e), del regolamento finanziario.

2.   Per tutti i contributi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo la Commissione, a nome dell’Unione, e il donatore concludono un accordo di contributo. Detto accordo contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento. La Commissione informa simultaneamente e senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli accordi di contributo conclusi.

Articolo 5

Sostegno disponibile

1.   Il sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo è disponibile alle condizioni stabilite agli articoli 6, 7 e 8 per aiutare l’Ucraina a rimborsare il capitale, gli interessi e tutti gli altri costi correlati:

a)

del prestito AMF; e

b)

dei prestiti bilaterali ammissibili.

2.   Il sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo è assegnato per aiutare l’Ucraina a rimborsare il prestito AMF e i prestiti bilaterali ammissibili di cui al paragrafo 1 in proporzione del capitale di ciascun prestito espresso in euro rispetto alla somma del capitale del prestito AMF e di tutti i prestiti bilaterali ammissibili espressa in euro. Una volta che il prestito AMF o un prestito bilaterale ammissibile, compresi gli interessi e tutti gli altri costi correlati, sia stato interamente rimborsato dall’Ucraina, la suddetta ripartizione è adeguata in modo che le eventuali risorse future nell’ambito del meccanismo siano assegnate ai prestiti rimanenti in proporzione del capitale di ciascun prestito espresso in euro rispetto alla somma del capitale di tutti i prestiti rimanenti espressa in euro.

3.   La Commissione adotta una decisione che stabilisce la ripartizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo tra il prestito AMF e i prestiti bilaterali ammissibili. La Commissione utilizza il capitale di ciascun prestito bilaterale ammissibile espresso in euro di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettera b). La Commissione modifica senza indugio tale decisione per includervi ciascun prestito bilaterale al momento dell’entrata in vigore di tale prestito. La Commissione può modificare tale decisione per ridurre proporzionalmente l’assegnazione a un prestito bilaterale qualora quest’ultimo non sia interamente erogato entro il 31 dicembre 2027.

4.   L’importo complessivo del capitale del prestito AMF e dei prestiti bilaterali ammissibili di cui al paragrafo 1 non supera 45 miliardi di EUR.

5.   Il sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo è erogato in euro.

6.   Tutti i pagamenti sono subordinati alla disponibilità delle risorse di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

7.   L’Unione declina ogni responsabilità riguardo al rimborso dei prestiti bilaterali ammissibili.

Articolo 6

Decisione di esecuzione della Commissione sull’ammissibilità dei prestiti bilaterali

1.   Qualora intenda chiedere sostegno nell’ambito del meccanismo per poter rimborsare un prestito bilaterale, l’Ucraina presenta il testo dell’accordo di prestito bilaterale in questione alla Commissione entro il 1o giugno 2025.

2.   La Commissione valuta senza ritardo l’ammissibilità del prestito bilaterale nell’ambito del meccanismo in base ai criteri seguenti:

a)

l’accordo di prestito bilaterale non era stato firmato prima del 20 settembre 2024;

b)

la controparte del prestito bilaterale agisce sotto l’egida dell’iniziativa del G7 sui prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie a favore dell’Ucraina; e

c)

il prestito bilaterale deve essere erogato integralmente a beneficio dell’Ucraina entro il 31 dicembre 2027; tali erogazioni possono essere collegate al soddisfacimento di condizioni inerenti alle politiche.

Ai fini della valutazione, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni all’Ucraina.

3.   Una condizione sospensiva di un accordo di prestito bilaterale, in base alla quale tale accordo non entri in vigore prima che la Commissione abbia approvato l’ammissibilità del prestito bilaterale o prima che sia entrato in vigore l’accordo per l’attuazione del meccanismo di cui all’articolo 7, non osta alla valutazione positiva da parte della Commissione del prestito bilaterale.

4.   La Commissione approva l’ammissibilità del prestito bilaterale mediante decisione di esecuzione.

5.   La decisione di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 4 del presente articolo stabilisce:

a)

il prestatore bilaterale;

b)

il capitale del prestito bilaterale espresso in euro; nella misura necessaria, il capitale del prestito bilaterale è anche espresso nella valuta del rispettivo prestito bilaterale, dove il tasso di conversione del prestito bilaterale in euro è il tasso giornaliero di cambio dell’euro pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il 20 settembre 2024; e

c)

la giustificazione della valutazione positiva del prestito bilaterale.

6.   La somma dei capitali di tutti i prestiti bilaterali approvati dalla Commissione in conformità del presente articolo e del prestito AMF non supera l’importo stabilito all’articolo 5, paragrafo 4.

7.   La Commissione può abrogare la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 4 del presente articolo se l’accordo di prestito bilaterale in questione non entra in vigore entro il 30 giugno 2025.

8.   In caso di valutazione negativa del prestito bilaterale, la Commissione comunica all’Ucraina tale valutazione fornendo le relative motivazioni.

Articolo 7

Accordo per l’attuazione del meccanismo

1.   Il sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo di cui all’articolo 5 è concesso all’Ucraina solo dopo che la Commissione abbia concluso un accordo per l’attuazione del meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina (Ukraine Loan Cooperation Mechanism - ULCM) con il paese («accordo ULCM»).

2.   L’accordo ULCM definisce in particolare gli elementi seguenti:

a)

l’obbligo in capo all’Ucraina di utilizzare il sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo per rimborsare il capitale, gli interessi e tutti gli altri costi correlati del prestito AMF o dei prestiti bilaterali ammissibili;

b)

le coordinate bancarie di tutti i prestatori bilaterali a favore dei quali la Commissione effettua i pagamenti del sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo, in relazione ai rispettivi prestiti bilaterali;

c)

per i pagamenti del sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo, in relazione al prestito AMF, disposizioni che garantiscano che l’Unione utilizzi tali importi per rimborsare direttamente il prestito AMF;

d)

disposizioni specifiche che rispecchino l’articolo 5, paragrafo 7, e garantiscano che l’Unione non sia ritenuta responsabile di eventuali danni causati dall’Ucraina o da terzi nell’attuazione dei prestiti bilaterali ammissibili, anche in conseguenza dell’attuazione del meccanismo, in particolare quando gli importi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, variano nel tempo o vengono meno;

e)

l’obbligo in capo all’Ucraina di ottenere dai prestatori bilaterali e di fornire senza ritardo alla Commissione le prove:

i)

dell’entrata in vigore di ciascun accordo di prestito bilaterale, e

ii)

dell’adempimento di ciascun obbligo di rimborso, compreso, nella misura necessaria, il tasso di conversione applicabile utilizzato;

f)

l’obbligo in capo all’Ucraina di concordare con ciascun prestatore bilaterale che qualunque importo da essa versato ad un prestatore bilaterale per rimborsare il prestito bilaterale che non adempia immediatamente gli obblighi di rimborso rimanga disponibile fino alla scadenza di detti obblighi, e che gli eventuali interessi maturati su tale importo siano anch’essi disponibili per adempiere gli obblighi previsti dall’accordo di prestito bilaterale;

g)

l’obbligo per l’Ucraina di corredare ogni richiesta di pagamento:

i)

delle informazioni dettagliate sugli importi residui dovuti nell’ambito di ciascun accordo di prestito bilaterale, e

ii)

delle informazioni dettagliate sugli importi disponibili per adempiere gli obblighi di rimborso di cui alla lettera f);

h)

un’autorizzazione esplicita per i prestatori bilaterali di presentare, in via eccezionale, una richiesta di pagamento a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, purché detti prestatori bilaterali comunichino le informazioni di cui alla lettera g) del presente paragrafo; e

i)

qualsiasi altro requisito necessario per l’attuazione del meccanismo.

3.   Nella misura necessaria, l’accordo ULCM è modificato a seguito dell’entrata in vigore di eventuali decisioni di esecuzione della Commissione adottate a norma dell’articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 8

Erogazione del sostegno finanziario a fondo perduto

1.   L’Ucraina può presentare alla Commissione due volte all’anno una richiesta di sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo in relazione al prestito AMF e ai prestiti bilaterali ammissibili.

2.   La Commissione valuta la richiesta dell’Ucraina di sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo sulla base dei requisiti seguenti:

a)

il rispetto del prerequisito di cui all’articolo 11, paragrafo 1, applicabile solo per quanto riguarda il prestito AMF;

b)

la conferma che il valore complessivo delle erogazioni in relazione al prestito AMF o a ciascun prestito bilaterale ammissibile, comprensivo degli eventuali interessi maturati, non supera l’importo totale dovuto a tale prestatore bilaterale; e

c)

il rispetto degli obblighi derivanti dall’accordo ULCM.

3.   Fatta salva la disponibilità delle risorse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, qualora effettui una valutazione positiva della richiesta di sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo, la Commissione adotta senza ritardi indebiti una decisione con cui autorizza l’erogazione del sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo, comprendente l’importo da erogare a sostegno del rimborso di ciascun prestito bilaterale ammissibile e l’importo messo a disposizione per sostenere il rimborso del prestito AMF. L’importo erogato nell’ambito del meccanismo è pari all’importo delle risorse disponibili sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1. Detto importo è assegnato conformemente alla decisione della Commissione di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

4.   Nel caso in cui l’importo messo a disposizione dell’Ucraina a sostegno del rimborso del prestito AMF sia superiore all’importo dovuto per il rimborso nell’ambito del prestito AMF, l’importo in eccesso può essere utilizzato per il rimborso anticipato del prestito AMF in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera e), o può essere trattenuto dall’Unione al fine esclusivo di sostenere il rimborso del prestito AMF in futuro. Sono disponibili a tale scopo anche gli eventuali interessi maturati.

5.   Qualora valuti negativamente la richiesta di sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo, la Commissione ne informa senza ritardo l’Ucraina, motivando la sua valutazione.

6.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione può, per motivi debitamente giustificati, valutare in via eccezionale le richieste di pagamento presentate dai prestatori bilaterali, in particolare qualora abbia adottato una decisione in conformità dell’articolo 11, paragrafo 5, o qualora l’Ucraina non rispetti gli obblighi nell’ambito dell’accordo ULCM.

CAPO III

ASSISTENZA MACROFINANZIARIA

Articolo 9

Disponibilità dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione

1.   L’Unione mette a disposizione dell’Ucraina un’assistenza macrofinanziaria eccezionale per aiutare il paese a coprire il suo fabbisogno di finanziamenti. L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione è erogata all’Ucraina sotto forma di un prestito («prestito AMF»). Il prestito AMF contribuisce a coprire il deficit di finanziamento dell’Ucraina individuato in cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali.

2.   L’erogazione del prestito AMF è gestita dalla Commissione in base alla sua valutazione del prerequisito di cui all’articolo 11, paragrafo 1, e dell’attuazione delle condizioni inerenti alle politiche incluse nel protocollo d’intesa di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

3.   Il prestito AMF è disponibile fino al 31 dicembre 2024. È messo a disposizione dalla Commissione in un’unica rata, che può essere erogata in una o più tranche. L’erogazione di tutte queste tranche avviene entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 10

Importo

1.   Il prestito AMF ammonta a un importo massimo di 35 miliardi di EUR. Se però, nel momento in cui la Commissione adotta la decisione relativa al versamento della rata di cui all’articolo 13, la somma di tale importo massimo e del capitale dei prestiti bilaterali ammissibili già approvati dalla Commissione a norma dell’articolo 6, unitamente al capitale indicato dai paesi terzi nelle intenzioni comunicate alla Commissione sotto l’egida dell’iniziativa del G7 sui prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie a favore dell’Ucraina, supera i 45 miliardi di EUR, l’importo massimo del prestito AMF è ridotto del valore dell’eccedenza.

2.   Qualora nel corso del periodo di disponibilità del prestito AMF il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina diminuisca drasticamente, anche nell’eventualità di un risarcimento a opera della Russia dei danni di guerra inflitti all’Ucraina, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2, può ridurre l’importo del prestito AMF o cancellarlo.

3.   La durata massima del prestito AMF è fissata a 45 anni.

Articolo 11

Prerequisito per il sostegno

1.   La concessione del prestito AMF è subordinata al prerequisito che l’Ucraina continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

2.   I servizi della Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 in particolare prima del versamento della rata e dell’erogazione delle tranche, tenendo debitamente conto, se del caso, della relazione periodica della Commissione sull’allargamento. In tale processo, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali, quali il Consiglio d’Europa e la Commissione di Venezia. La Commissione informa il Consiglio circa il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 prima del versamento della rata e dell’erogazione delle tranche all’Ucraina.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE.

4.   La valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo è effettuata insieme alla valutazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/792.

5.   Ove constati che il prerequisito stabilito al paragrafo 1 non è soddisfatto o non è più soddisfatto, la Commissione sospende l’erogazione del prestito AMF e il versamento del sostegno a fondo perduto nell’ambito del meccanismo di cui all’articolo 8 in quanto si riferisce al prestito AMF.

Articolo 12

Protocollo d’intesa

1.   La Commissione concorda con l’Ucraina le condizioni inerenti alle politiche cui il prestito AMF deve essere collegato . Tali condizioni inerenti alle politiche sono stabilite in un protocollo d’intesa.

2.   Le condizioni inerenti alle politiche di cui al protocollo d’intesa sono coerenti con le tappe qualitative e quantitative contenute nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/1447, e sue eventuali modifiche. Le condizioni inerenti alle politiche specificate nel protocollo d’intesa dovrebbero altresì includere un impegno a promuovere la cooperazione con l’Unione in materia di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell’industria della difesa ucraina, in linea con gli obiettivi dei programmi dell’Unione destinati alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell’Ucraina e di altri programmi pertinenti dell’Unione.

3.   La Commissione approva la firma del protocollo d’intesa e delle sue modifiche mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 13

Decisione di erogazione

1.   L’Ucraina presenta una richiesta di fondi prima del versamento della rata, corredata di una relazione, conformemente alle disposizioni del protocollo d’intesa.

2.   La Commissione decide di versare la rata a seguito della valutazione dei requisiti seguenti:

a)

il rispetto del prerequisito di cui all’articolo 11, paragrafo 1, e

b)

il rispetto soddisfacente delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d’intesa.

3.   L’erogazione delle tranche dovrebbe essere allineata ai tempi di erogazione del prestito o del sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del pilastro I dello strumento per l’Ucraina conformemente al regolamento (UE) 2024/792.

Articolo 14

Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti

1.   Al fine di finanziare il prestito AMF, alla Commissione è conferito, per conto dell’Unione, il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all’articolo 224 del regolamento finanziario.

2.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, l’assistenza finanziaria fornita all’Ucraina nell’ambito del prestito AMF non è sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne. Non è costituita alcuna dotazione per il prestito AMF e, in deroga all’articolo 214, paragrafo 1, del regolamento finanziario, non è fissato alcun tasso di copertura in percentuale dell’importo di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

3.   Gli importi sospesi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del presente regolamento sono disponibili, nella misura necessaria, per sostenere il rimborso delle operazioni di assunzione di prestiti dell’Unione. Un siffatto uso di tali risorse non assolve l’Ucraina dalla responsabilità di rimborsare il prestito AMF conformemente alle clausole dell’accordo di prestito AMF.

Articolo 15

Accordo di prestito AMF

1.   Le condizioni finanziarie dettagliate del prestito AMF sono specificate nell’accordo di prestito AMF.

2.   Oltre agli elementi di cui all’articolo 223, paragrafo 4, del regolamento finanziario, l’accordo di prestito AMF include i requisiti seguenti:

a)

i diritti, le responsabilità e gli obblighi previsti dall’accordo quadro nell’ambito dello strumento per l’Ucraina di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/792 si applicano all’accordo di prestito AMF e ai fondi in esso contenuti;

b)

l’Ucraina utilizza gli stessi sistemi di gestione e di controllo proposti nel piano per l’Ucraina istituito a norma del regolamento (UE) 2024/792;

c)

è garantito il diritto dell’Unione al rimborso anticipato del prestito AMF qualora sia stato riscontrato che, in relazione alla gestione del prestito AMF, l’Ucraina è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

d)

l’Ucraina continua a rispettare il prerequisito stabilito all’articolo 11, paragrafo 1;

e)

l’importo eccedente di cui all’articolo 8, paragrafo 4, può essere utilizzato, in tutto o in parte, per il rimborso anticipato del prestito AMF su iniziativa della Commissione o, previa approvazione della Commissione, su richiesta dell’Ucraina; e

f)

la definizione di modalità dettagliate di rimborso sulla base di una struttura a cascata secondo cui:.

i)

il sostegno a fondo perduto nell’ambito del meccanismo messo a disposizione per il prestito AMF e autorizzato in conformità dell’articolo 8 è utilizzato per rimborsare direttamente il prestito AMF;

ii)

se il sostegno a fondo perduto nell’ambito del meccanismo non è concesso o è concesso solo parzialmente a causa di importi insufficienti, gli importi trattenuti dall’Unione a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, sono utilizzati per rimborsare direttamente il prestito AMF;

iii)

se gli importi di cui ai punti i) o ii) sono insufficienti, qualora sia raggiunto un accordo per corrispondere all’Ucraina risarcimenti di guerra o una liquidazione finanziaria equivalente dei danni causati dalla guerra, l’Ucraina utilizzerà tali risorse per il servizio del prestito AMF; e

iv)

se gli importi di cui ai punti i), ii) o iii)sono insufficienti, l’Ucraina continua ad essere responsabile dell’eventuale importo residuo dovuto nell’ambito del prestito AMF.

3.   Il mancato rispetto delle clausole dell’accordo di prestito AMF costituisce per la Commissione un motivo per sospendere o cancellare il versamento della rata o delle tranche o, se giustificato, per chiedere il rimborso anticipato del prestito AMF.

4.   Previa richiesta, l’accordo di prestito AMF è messo a disposizione, simultaneamente, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

1.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli sviluppi in merito all’attuazione del presente regolamento, comprese le erogazioni nell’ambito del meccanismo e del prestito AMF, e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti. Tali informazioni sono comunicate conformemente agli accordi interistituzionali concordati nell’ambito dello strumento per l’Ucraina, tra cui il dialogo sullo strumento per l’Ucraina.

2.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. La relazione:

a)

esamina i progressi compiuti nell’attuazione del prestito AMF, e

b)

valuta la situazione economica e le prospettive dell’Ucraina, nonché i progressi registrati nell’attuazione delle condizioni inerenti alle politiche di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

Se del caso, in particolare dopo la scadenza del prestito AMF e di tutti gli accordi di prestiti bilaterali ammissibili, la Commissione include nella relazione di cui al primo comma un riesame dell’adeguatezza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3.   Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post in cui analizza i risultati e l’efficienza del prestito AMF erogato a norma del presente regolamento e valuta in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 24 ottobre 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

ZSIGMOND B. P.


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 ottobre 2024.

(2)  Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l’Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).

(4)  Decisione (PESC) 2024/1470 del Consiglio, del 21 maggio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/1470, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1470/oj).

(5)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(6)  Regolamento (UE) 2024/1469 del Consiglio, del 21 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/1469, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1469/oj).

(7)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

(9)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(10)  Decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativa all’approvazione della valutazione del piano per l’Ucraina (GU L, 2024/1447, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1447/oj).

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI).

(12)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(13)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11,).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2773/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)