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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/2733

25.10.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2733 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2024

che dispone la registrazione delle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 maggio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese.

(2)

Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 4 aprile 2024 dall’European Parquet Federation per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di pavimenti di legno multistrato.

1.   PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3)

Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno. Sono esclusi i pannelli di bambù o con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù, e i pannelli per pavimenti a mosaico.

(4)

Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC 4418 75 00 . Il codice NC è fornito solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2.   REGISTRAZIONE

(5)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(6)

La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

(7)

L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta.

(8)

Secondo quanto affermato nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping per il prodotto in esame erano stimati tra il 60 % e il 160 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio era stimato tra il 40 % e il 50 % nel periodo che va da ottobre 2022 a settembre 2023.

(9)

L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

3.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(10)

I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, attualmente classificati con il codice NC 4418 75 00 e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   I pannelli di bambù o con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù e i pannelli per pavimenti a mosaico sono esclusi dal prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1.

3.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   GU C, C/2024/3186, 16.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3186/oj.

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2733/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)