European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2732

25.10.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2732 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2024

che dispone la registrazione delle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 maggio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di lisina originaria della Repubblica popolare cinese.

(2)

Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata l’8 aprile 2024 da METEX NOOVISTAGO (3) per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di lisina.

1.   PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3)

Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da lisina e suoi esteri, sali di tali prodotti, e additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, di 68 % o più, ma non più di 80 %, di solfato di L-lisina, e non più di 32 % di altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi.

(4)

Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 e 2922 41 00 (codici TARIC: 2309 90 31 41, 2309 90 31 49, 2309 90 96 41, 2309 90 96 49). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2.   REGISTRAZIONE

(5)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(6)

La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

(7)

L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta.

(8)

Secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 64 % e l’81 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe superiore al 150 % per il prodotto in esame dall’ottobre 2022 al settembre 2023. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

3.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(9)

I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di lisina e suoi esteri, sali di tali prodotti, e additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, di 68 % o più, ma non più di 80 %, di solfato di L-lisina, e non più di 32 % di altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi, attualmente classificati con i codici NC ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 e 2922 41 00 (codici TARIC: 2309 90 31 41, 2309 90 31 49, 2309 90 96 41, 2309 90 96 49) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   GU C, C/2024/3265, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3265/oj.

(3)  Il 16 luglio 2024 METEX NOOVISTAGO ha cambiato il proprio nome in EUROLYSINE.

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2732/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)