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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/2730 |
21.10.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/2730 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2024
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del tonno bianco del Mediterraneo nel Mar Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera italiana
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2024. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di tonno bianco del Mediterraneo nel Mar Mediterraneo da parte di pescherecci battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2024. |
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(3) |
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2024 all’Italia per lo stock di tonno bianco del Mediterraneo nel Mar Mediterraneo di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai pescherecci suddetti dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Maroš ŠEFČOVIČ
Vicepresidente esecutivo
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.
(2) Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).
ALLEGATO
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N. |
10/TQ257 |
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STATO MEMBRO |
Italia |
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STOCK |
ALB/MED (inclusi ALB/MED-BC e ALB/MED-SR) |
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SPECIE |
Tonno bianco del Mediterraneo (Thunnus alalunga) |
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ZONA |
Mar Mediterraneo |
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DATA DI CHIUSURA |
21 settembre 2024 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2730/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)