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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/2730

21.10.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2730 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2024

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del tonno bianco del Mediterraneo nel Mar Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera italiana

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2024.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di tonno bianco del Mediterraneo nel Mar Mediterraneo da parte di pescherecci battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2024.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2024 all’Italia per lo stock di tonno bianco del Mediterraneo nel Mar Mediterraneo di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai pescherecci suddetti dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2024

Per la Commissione

a nome della presidente

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente esecutivo


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).


ALLEGATO

N.

10/TQ257

STATO MEMBRO

Italia

STOCK

ALB/MED (inclusi ALB/MED-BC e ALB/MED-SR)

SPECIE

Tonno bianco del Mediterraneo (Thunnus alalunga)

ZONA

Mar Mediterraneo

DATA DI CHIUSURA

21 settembre 2024


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2730/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)