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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/2652

11.10.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2652 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la gestione di alcuni contingenti tariffari nel settore del riso, l’adeguamento dei contingenti tariffari per l’esportazione di formaggi per gli Stati Uniti e un aggiornamento delle specifiche tecniche dei certificati IMA 1 per l’importazione di prodotti lattiero-caseari dalla Nuova Zelanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione.

(2)

I contingenti tariffari per il riso con numero d’ordine 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono stati sovrarichiesti per diversi periodi di assegnazione.

(3)

Al fine di garantire la corretta gestione di tali contingenti tariffari, è opportuno fissare i quantitativi massimi disponibili per le domande relative a tali contingenti tariffari sotto forma di quantitativo di riferimento, come stabilito all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (3). È pertanto necessario modificare le tabelle di tali contingenti tariffari negli allegati I e III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce le norme specifiche che disciplinano il contingente tariffario per l’esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti. A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, il quantitativo di tale contingente è stato ripartito tra l’Unione e il Regno Unito. In questo esercizio una divergenza nel calcolo ha comportato una discrepanza tra il quantitativo assegnato all’Unione dagli Stati Uniti e il quantitativo indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza l’allegato XIV.5 di tale regolamento di esecuzione.

(5)

Le importazioni di prodotti lattiero-caseari dalla Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4516, 09.4523, 09.4524 e 09.4525 devono essere accompagnate da certificati IMA 1 validi. I modelli di tali certificati dovrebbero essere adeguati in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2023/608 della Commissione (4), del regolamento delegato (UE) 2024/1173 della Commissione (5) e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 della Commissione (6). Sebbene non sia necessario modificare il modello per i contingenti tariffari 09.4521 e 09.4522 per i formaggi importati dall’Australia, è opportuno adeguare di conseguenza i modelli di cui all’allegato XIV.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per le importazioni dalla Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari 09.4516 (formaggi) e 09.4523, 09.4524 e 09.4525 (burro).

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(7)

Per garantire che le modifiche dei modelli dei certificati IMA 1 non ostacolino le attività commerciali, il presente regolamento dovrebbe prevedere un periodo transitorio durante il quale i certificati possano essere accettati sia nel vecchio che nel nuovo formato.

(8)

Il requisito relativo al quantitativo di riferimento dovrebbe applicarsi ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 e 09.4168 dopo un periodo transitorio sufficiente a consentire agli operatori di adeguare la loro attività alle nuove norme. Poiché il quantitativo di riferimento è calcolato sulla base delle importazioni effettuate da ciascun operatore nei due periodi di 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di titolo, si ritiene ragionevole applicare il quantitativo di riferimento solo a partire dal 23 novembre 2026, che è il primo giorno in cui gli operatori potranno presentare domande – corredate della prova del loro quantitativo di riferimento – di titoli validi per il periodo contingentale che inizia il 1o gennaio 2027.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

1)

all’articolo 49, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.5, parte A, punto A2.»

;

2)

all’articolo 50, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.5, parte A, punto A3.»

;

3)

gli allegati I, III e XIV.5 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2025, le autorità doganali possono accettare i certificati IMA 1 basati sui modelli utilizzati prima dell’aggiornamento di cui al punto 3), lettera a), dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 1) e 2) dell’allegato si applicano a decorrere dal 23 novembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/761/oj).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/760/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/608 della Commissione, del 17 marzo 2023, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari a seguito dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda conseguente al recesso del Regno Unito dall’Unione europea (GU L 80 del 20.3.2023, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/608/oj).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2024/1173 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni a seguito dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda e sopprime le disposizioni obsolete per quanto riguarda il contingente tariffario per l’esportazione di latte in polvere (GU L, 2024/1173, 24.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1173/oj).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di taluni contingenti tariffari a seguito dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/1178, 24.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1178/oj).


ALLEGATO

Gli allegati I, III e XIV.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

la riga corrispondente al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4112 è sostituita dalla seguente:

«09.4112

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

 

No»;

b)

le righe relative ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4117, 09.4118 e 09.4119 sono sostituite dalle seguenti:

«09.4117

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

 

No

09.4118

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

 

No

09.4119

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

 

No»;

c)

la riga corrispondente al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4130 è sostituita dalla seguente:

«09.4130

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

 

No»;

d)

le righe relative ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4154, 09.4166 e 09.4168 sono sostituite dalle seguenti:

«09.4154

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

 

No

09.4166

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

 

No

09.4168

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

 

No»;

2)

nell’allegato III, le tabelle relative ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 e 09.4168 sono così modificate:

a)

la riga «Prova dello svolgimento di un’attività commerciale» è sostituita dalla seguente:

«Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate»;

b)

la riga «Quantitativo di riferimento» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo di riferimento

Sì»;

3)

l’allegato XIV.5 è così modificato:

a)

la parte A è sostituita dalla seguente:

« PARTE A. CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE CON CERTIFICATI IMA 1

A1 —   MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4521 E 09.4522

1.

Venditore

2.

N. di serie

ORIGINALE

3.

Acquirente

CERTIFICATO

per l’ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci o sottovoci della nomenclatura combinata

4.

Numero e data della fattura

5.

Paese di origine

6.

Stato membro di destinazione

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

A.

Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto dev’essere redatto un certificato.

B.

Il certificato dev’essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

C.

Il certificato dev’essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti.

D.

L’originale e, se del caso, una copia del certificato devono essere presentati all’ufficio doganale nell’Unione al momento dell’immissione in libera pratica del prodotto.

7.

Marchi, numeri, quantità e natura dei colli: descrizione particolareggiata del prodotto e indicazione della forma di presentazione.

8.

Peso lordo (kg)

9.

Peso netto (kg)

10.

Materia prima utilizzata

11.

Tenore di materie grasse in peso (%) della sostanza secca (1)

13.

Tenore in peso (%) di materie grasse (1)

14.

Durata di maturazione (1)

16.

Osservazioni:

a)

contingente tariffario con numero d’ordine 09.4…

b)

destinato alla trasformazione (2)

17.

SI CERTIFICA CHE:

le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti.

18.

Organismo emittente

Luogo

 

 

 

 

 

 

Anno

Mese

Giorno

(Firma e timbro dell’organismo emittente)

A2 —   MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER IL CONTINGENTE TARIFFARIO CON NUMERO D’ORDINE 09.4516

1.

Venditore

2.

N. di serie

ORIGINALE

CERTIFICATO

per l’introduzione di formaggi e latticini

4.

Numero e data della fattura

5.

Paese di origine

NUOVA ZELANDA

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

A.

Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto dev’essere redatto un certificato.

B.

Il certificato dev’essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

C.

Il certificato dev’essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti.

D.

L’originale e, se del caso, una copia del certificato, unitamente al corrispondente titolo di importazione e a una dichiarazione di immissione in libera pratica, devono essere presentati all’ufficio doganale nell’Unione al momento dell’immissione in libera pratica del prodotto.

7.

Marchi, numeri, quantità e natura dei colli: descrizione particolareggiata del prodotto e indicazione della forma di presentazione.

8.

Peso lordo (kg)

9.

Peso netto (kg)

10.

Materia prima utilizzata

Esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale

16.

Osservazioni:

contingente tariffario con numero d’ordine 09.4516 per l’anno 20..

17.

SI CERTIFICA CHE le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti.

18.

Organismo emittente

Luogo

 

 

 

 

 

 

Anno

Mese

Giorno

(Firma e timbro dell’organismo emittente)

A3 —   MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4523, 09.4524 E 09.4525

1.

Venditore

2.

N. di serie

ORIGINALE

CERTIFICATO

per l’ammissione del burro neozelandese soggetto ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525

4.

Numero e data della fattura

5.

Paese di origine

Nuova Zelanda

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

A.

Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto dev’essere redatto un certificato.

B.

Il certificato dev’essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

C.

Il certificato dev’essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti.

D.

L’originale e, se del caso, una copia del certificato, unitamente al corrispondente titolo di importazione e a una dichiarazione di immissione in libera pratica, devono essere presentati all’ufficio doganale nell’Unione al momento dell’immissione in libera pratica del prodotto.

7.

Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, descrizione particolareggiata e indicazione della forma di presentazione.

8.

Peso lordo (kg)

9.

Peso netto (kg)

10.

Materia prima utilizzata

a base di latte o crema di latte

16.

Osservazioni:

contingente tariffario con numero d’ordine 09.4523/09.4524/09.4525 (cancellare la dicitura non pertinente)

contingente applicabile al burro neozelandese per l’anno 20.. a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

17.

SI CERTIFICA CHE le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti.

18.

Organismo emittente

Luogo

 

 

 

 

 

 

Anno

Mese

Giorno

(Firma e timbro dell’organismo emittente)

A4 —   REGOLE PER LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA DEI CERTIFICATI IMA 1 RILASCIATI PER I CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4523, 09.4524 E 09.4525 — BURRO NEOZELANDESE

Compilazione e verifica del certificato IMA 1

Ciascun certificato IMA 1 si riferisce al burro fabbricato in un unico impianto secondo un unico disciplinare definito dall’acquirente.

Il certificato IMA 1 si considera debitamente compilato e autenticato da uno degli organismi emittenti figuranti nella parte A6, solo se contiene tutte le informazioni sottoelencate:

a)

nella casella 1, il nome e l’indirizzo del venditore;

b)

nella casella 2, il numero di serie che identifica il paese d’origine, il regime di importazione, il prodotto, l’anno contingentale e il numero del certificato (la numerazione ricomincia ogni anno da 1);

c)

nella casella 4, il numero e la data della fattura;

d)

nella casella 8, il peso lordo in kg;

e)

nella casella 9, il peso netto totale in kg;

f)

nella casella 10: “a base di latte o crema di latte”;

g)

nella casella 16: “contingente tariffario con numero d’ordine 09.4523/09.4524/09.4525 (cancellare la dicitura non pertinente) contingente applicabile al burro neozelandese per l’anno 20.. a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761”;

h)

nella casella 17, firma e timbro dell’organismo emittente;

i)

nella casella 18, gli estremi dell’organismo emittente.

A5 —   UN CERTIFICATO IMA 1 PUÒ ESSERE, IN TUTTO O IN PARTE, REVOCATO, MODIFICATO, SOSTITUITO O CORRETTO – PER TUTTI I CERTIFICATI IMA 1

Definizioni

Ai fini della presente parte A, per “partita” si intende un quantitativo di prodotti lattiero-caseari oggetto di un certificato IMA 1 presentato all’autorità doganale competente per l’immissione in libera pratica.

Revoca di un certificato IMA 1 qualora, a causa del mancato rispetto dei requisiti in materia di composizione, sia applicabile e venga pagato un dazio pieno

Se per una partita viene corrisposto un dazio pieno a causa del mancato rispetto del requisito relativo al tenore massimo di materie grasse, il certificato IMA 1 relativo a tale partita può essere revocato e l’organismo emittente può aggiungere il corrispondente quantitativo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale.

Prodotti distrutti o resi inadatti alla vendita

L’organismo emittente dei certificati IMA 1 può revocare, in tutto o in parte, un certificato IMA 1 per un quantitativo distrutto o reso inadatto alla vendita per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore. Qualora sia stata distrutta o resa inadatta alla vendita parte del quantitativo oggetto di un certificato IMA 1, può essere rilasciato un certificato IMA 1 sostitutivo per il quantitativo rimanente. Il certificato sostitutivo ha la stessa validità dell’originale. In questo caso la casella 17 del certificato IMA 1 sostitutivo reca la dicitura “valido fino al 00.00.0000”.3]

Se il quantitativo oggetto di un certificato IMA 1 è distrutto o reso inadatto alla vendita, in tutto o in parte, per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore, l’organismo emittente dei certificati IMA 1 può aggiungerlo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale.

Modifica dello Stato membro di destinazione

Se l’esportatore si trova a dover modificare lo Stato membro di destinazione indicato in un certificato IMA 1 prima che sia stato emesso il corrispondente titolo di importazione, l’organismo emittente può modificare l’originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 modificato, debitamente autenticato e opportunamente identificato dall’organismo emittente, può essere presentato all’autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.

Errore tecnico o di trascrizione

Se in un certificato IMA 1 si riscontra un errore tecnico o di trascrizione prima che sia stato rilasciato il corrispondente titolo di importazione, l’organismo emittente può correggere l’originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 corretto può essere presentato all’autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.

Ragioni eccezionali: un prodotto destinato all’importazione in un determinato anno non è più disponibile

Se, per ragioni eccezionali e indipendenti dalla volontà dell’esportatore, un prodotto destinato all’importazione in un determinato anno non è più disponibile e, tenuto conto dei normali tempi di spedizione dal paese d’origine, l’unico modo di completare il contingente è di sostituire tale prodotto con un prodotto originariamente destinato all’importazione nell’anno successivo, l’organismo emittente può rilasciare un nuovo certificato IMA 1 per il quantitativo sostitutivo tra il sesto e il decimo giorno di calendario successivo alla notifica alla Commissione degli estremi del certificato IMA 1 da revocare, in tutto o in parte, per l’anno considerato e del primo certificato IMA 1 rilasciato per l’anno successivo e da revocare, in tutto o in parte.

Qualora ritenga che le ragioni addotte non siano contemplate dalla presente disposizione, la Commissione può sollevare obiezioni entro sette giorni di calendario, precisandone le motivazioni. Se il quantitativo da sostituire è superiore a quello che forma oggetto del primo certificato IMA 1 rilasciato per l’anno successivo, il quantitativo richiesto può essere ottenuto revocando, in tutto o in parte, un ulteriore certificato IMA 1 secondo l’ordine di successione.

Tutti i quantitativi per i quali sono stati revocati, in tutto o in parte, certificati IMA 1 per l’anno considerato sono aggiunti ai quantitativi per i quali può essere rilasciato un certificato IMA 1 per tale anno contingentale.

Tutti i quantitativi ripresi dall’anno contingentale successivo, per i quali sono stati revocati uno o più certificati IMA 1, sono aggiunti ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per l’anno contingentale considerato.

A6 —   REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI IMA 1

Oltre alle caselle 1, 2, 4, 5, 9, 17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate:

a)

per quanto riguarda i formaggi Cheddar originari dell’Australia di cui al codice NC ex 0406 90 21 e che figurano nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4521:

la casella n. 7, indicando “formaggi Cheddar in forme intere standard”;

la casella n. 10, indicando “esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale”;

la casella n. 11, indicando “almeno il 50 %”;

la casella n. 14, indicando “almeno 3 mesi”;

la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente;

b)

per quanto riguarda i formaggi destinati alla trasformazione di cui al codice NC 0406 90 01 e che figurano nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4522:

la casella n. 10, indicando “esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale”;

la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

A7 —   ORGANISMI EMITTENTI DEI CERTIFICATI IMA 1

Paese terzo

Codice NC e designazione dei prodotti

Organismo emittente

 

 

 

Nome

Sede

Australia

0406 90 01

0406 90 21

Cheddar e formaggi destinati alla trasformazione

Cheddar

Australian Quarantine Inspection Service

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry

P.O. Box 60

World Trade Centre

Melbourne VIC 3005

Australia

Tel. +61 3 92 46 67 10

Fax +61 3 92 46 68 00

Nuova Zelanda

0405 10

0406

Burro

Formaggi e latticini

Ministry for Primary Industries

Pastoral House

25 The Terrace

P.O. Box 2526

Wellington 6140

Nuova Zelanda

Tel. +64 4 830 1574

www.mpi.govt.nz»;

 

b)

la parte B1 è sostituita dalla seguente:

«B1 —   Identificazione dei contingenti aperti dagli Stati Uniti

Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della “Harmonized Tariff Schedule of the United States”

Identificazione del contingente

Quantitativo annuo disponibile

Numero del gruppo

Descrizione del gruppo

 

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

835 707

16-Uruguay

3 168 576

17

Blue Mould

17-Uruguay

347 078

18

Cheddar

18-Uruguay

333 515

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100 000

21

Italian type

21-Uruguay

2 025 000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393 006

22-Uruguay

380 000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003 172

16-Uruguay

2 420 000 ».


(1)  Soltanto per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4521.

(2)  Cancellare la dicitura non pertinente.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2652/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)