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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/2643 |
9.10.2024 |
DECISIONE (PESC) 2024/2643 DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2024
concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nel 2013 Valery Gerasimov, capo di Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa, si è espresso a favore di un cambiamento nei modi di condotta della guerra utilizzati dalla Federazione russa e del ricorso a misure politiche e diplomatiche e ad altre misure non militari in combinazione con l’uso della forza militare. Gerasimov ha dichiarato che lo spazio dell’informazione offre ampie possibilità per ridurre il potenziale di combattimento del nemico mediante strumenti asimmetrici. |
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(2) |
Il 21 settembre 2021, nella sentenza relativa al caso Carter c. Russia (20914/07), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha concluso che Alexander Litvinienko è stato avvelenato da due persone che agivano sotto la direzione o il controllo delle autorità russe. |
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(3) |
Il 9 marzo 2022 il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici dell’Unione europea, inclusa la disinformazione, ha dichiarato che la Russia partecipa ad attività di disinformazione caratterizzate da una malevolenza e una portata senza precedenti sia nei mezzi di comunicazione tradizionali che nelle piattaforme dei media sociali, con l’obiettivo di ingannare i suoi cittadini così come la comunità internazionale prima e durante la guerra di aggressione contro l’Ucraina. Il Parlamento europeo ha sottolineato che la Russia è uno dei paesi che hanno preso di mira giornalisti e oppositori nell’Unione. |
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(4) |
Il 10 maggio 2022 l’Unione e i suoi partner internazionali hanno condannato con fermezza l’attività informatica malevola condotta dalla Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, che ha preso di mira la rete satellitare KA-SAT, di proprietà di Viasat. Tale attacco informatico si è svolto un’ora prima dell’invasione non provocata e ingiustificata dell’Ucraina da parte della Russia, il 24 febbraio 2022, facilitando in tal modo l’aggressione militare, ed è stato un altro esempio del persistente comportamento irresponsabile tenuto dalla Russia nel ciberspazio. |
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(5) |
Il 19 luglio 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha condannato le attività informatiche malevole condotte nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e gli attacchi distribuiti di negazione del servizio contro diversi Stati membri e partner rivendicati da gruppi di hacker filorussi. |
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(6) |
Nelle conclusioni del 21 giugno 2022, il Consiglio dell’Unione europea ha rilevato che, per quanto le definizioni di minacce e campagne ibride possano variare, esse devono rimanere flessibili per consentire risposte adeguate alla natura evolutiva della minaccia. In tale contesto, il Consiglio ha preso atto della concettualizzazione dei termini «minaccia ibrida» e «campagna ibrida» fornita dalla Commissione e dal centro europeo di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride in «The Landscape of Hybrid Threats: A Conceptual Model» (Il panorama delle minacce ibride: un modello concettuale). |
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(7) |
Nelle conclusioni del 21 giugno 2022, nonché in quelle del 18 luglio 2022, il Consiglio ha rinnovato l’invito all’alto rappresentante e alla Commissione a presentare opzioni, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, relative a misure ben definite che potrebbero essere adottate contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, ove ciò si riveli necessario per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione. |
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(8) |
Nel febbraio 2023 il servizio europeo per l’azione esterna ha pubblicato una relazione sulla manipolazione delle informazioni e le minacce di ingerenza estere, in cui ha definito la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri un modello comportamentale perlopiù non illegale che minaccia o potrebbe avere un impatto negativo sui valori, sulle procedure e sui processi politici. Tale attività è di natura manipolativa ed è condotta in modo intenzionale e coordinato da attori statali o non statali, compresi i relativi mandatari all’interno e all’esterno del loro territorio. |
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(9) |
Il 3 febbraio 2023, in una dichiarazione a seguito del 24o vertice UE-Ucraina, l’Unione ha riconfermato la propria solidarietà all’Ucraina nel contrastare le minacce ibride e gli attacchi informatici e il suo impegno a portare avanti il suo sostegno a tale riguardo. L’Unione e l’Ucraina hanno riconosciuto l’importanza di rafforzare la cooperazione per contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze controllate dallo Stato russo, compresa la disinformazione, e per rafforzare la resilienza nella trasformazione digitale dell’Ucraina. |
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(10) |
Il 1o giugno 2023 il Parlamento europeo, in una risoluzione sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell’Unione, inclusa la disinformazione, ha sottolineato che la Russia si avvale di una serie di diverse metodologie di ingerenza, integrate in una strategia più ampia volta a danneggiare, confondere, spaventare, indebolire e dividere gli Stati membri e il suo vicinato. |
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(11) |
Nelle conclusioni del 14 e 15 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha condannato tutti gli attacchi ibridi, compresa la strumentalizzazione dei migranti da parte di paesi terzi per fini politici, e ha affermato che resta determinato a garantire un controllo efficace delle frontiere esterne dell’Unione. Il Consiglio europeo ha sottolineato che l’Unione è determinata a contrastare alle sue frontiere esterne gli attacchi ibridi in corso sferrati dalla Federazione russa. |
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(12) |
Nelle conclusioni del 17 e 18 aprile 2024 il Consiglio europeo ha sottolineato, nel contesto delle elezioni europee, la determinazione dell’Unione e dei suoi Stati membri a contenere gli eventuali rischi derivanti dalla manipolazione delle informazioni e dalle ingerenze da parte di attori stranieri nei processi elettorali. |
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(13) |
La strumentalizzazione dei migranti, di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), può mettere a repentaglio funzioni essenziali di uno Stato membro, ivi incluso il mantenimento dell’ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale. |
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(14) |
Nelle conclusioni del 21 maggio 2024 il Consiglio ha riconosciuto che gli attori statali e non statali utilizzano con sempre maggiore frequenza tattiche ibride, il che costituisce una minaccia crescente per la sicurezza dell’Unione, dei suoi Stati membri e dei suoi partner, e ha invitato le istituzioni e gli Stati membri dell’UE a intensificare l’azione volta a monitorare i tentativi di ingerenza nel processo democratico dell’Unione da parte di attori stranieri. |
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(15) |
Nelle conclusioni del 27 giugno 2024 il Consiglio europeo ha condannato fermamente tutti i tipi di attività ibride, che sono in aumento e dirette contro l’Unione, i suoi Stati membri e i suoi partner, compresi l’intimidazione, il sabotaggio, la sovversione, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, la disinformazione, le attività informatiche malevole e la strumentalizzazione dei migranti da parte di paesi terzi, e ha sottolineato che la Russia ha intensificato la sua campagna con nuove operazioni attive sul suolo europeo. Il Consiglio europeo ha invitato tra l’altro a portare avanti i lavori in sede di Consiglio per istituire un nuovo regime di sanzioni in considerazione delle minacce ibride. |
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(16) |
In considerazione della gravità della situazione, è opportuno imporre misure restrittive nei confronti di persone, entità o organismi responsabili di compiere o sostenere atti o politiche del governo della Federazione russa che compromettono o minacciano i valori fondamentali dell’Unione e la sua sicurezza, indipendenza e integrità, nonché la stabilità, la sicurezza o l’indipendenza dei suoi Stati membri, di organizzazioni internazionali o di paesi terzi, o la sovranità degli Stati membri o di paesi terzi. Tali misure restrittive mirate perseguiranno gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE) e contribuiscono alle azioni dell’Unione volte a salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità, consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a c), TUE. |
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(17) |
Tali misure sono coerenti con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d’impresa e il diritto di proprietà di cui agli articoli 11, 16 e 17 della stessa. In particolare, tali misure non modificano l’obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all’articolo 6 TUE, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione. |
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(18) |
Al fine di aumentare l’uniformità tra i regimi di misure restrittive dell’Unione e con le misure restrittive adottate dall’UNSC o dai suoi comitati per le sanzioni e garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali, è opportuno introdurre un’esenzione dalle misure di congelamento dei beni e dalle restrizioni alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati a norma della presente decisione, a vantaggio dei soggetti di cui all’UNSCR 2664 (2022), delle organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario, delle organizzazioni e agenzie che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro, e di agenzie specializzate degli Stati membri. Il Consiglio ritiene inoltre che sia opportuno introdurre un meccanismo di deroga per le organizzazioni e i soggetti coinvolti in attività umanitarie che non possono beneficiare di tale esenzione. Ritiene altresì opportuno applicare un meccanismo di deroga invece dell’esenzione nei casi in cui il Consiglio abbia deciso che sia necessario un controllo da parte delle autorità nazionali competenti a causa dell’esistenza di un rischio più elevato che i fondi o le risorse economiche forniti siano utilizzati impropriamente per scopi diversi dall’aiuto umanitario. |
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(19) |
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche che:
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a) |
sono responsabili di atti o politiche del governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell’Unione, o di uno o più dei suoi Stati membri, di un’organizzazione internazionale o di un paese terzo, o che compromettono o minacciano la sovranità o l’indipendenza di uno o più dei suoi Stati membri o di un paese terzo, ovvero che compiono o sostengono tali atti o politiche o ne traggono vantaggio, mediante una delle azioni seguenti:
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b) |
sono associate alle persone fisiche elencate alla lettera a); |
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c) |
forniscono sostegno alle persone fisiche coinvolte nelle attività di cui alla lettera a). |
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
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a) |
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; |
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b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici; |
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c) |
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o |
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d) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia. |
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede un’esenzione ai sensi del paragrafo 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere esenzioni dalle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a quelle promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici di tali misure.
7. Gli Stati membri possono anche concedere esenzioni dalle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario, comprese le procedure di consegna e di estradizione.
8. Uno Stato membro che intenda concedere le esenzioni di cui al paragrafo 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. L’esenzione si considera concessa a meno che, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica dell’esenzione proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere l’esenzione proposta.
9. Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6, 7 o 8, l’ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell’allegato, tale autorizzazione è limitata ai fini per i quali è rilasciata alla persona interessata.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che:
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a) |
sono responsabili di atti o politiche del governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell’Unione, o di uno o più dei suoi Stati membri, di un’organizzazione internazionale o di un paese terzo, o che compromettono o minacciano la sovranità o l’indipendenza di uno o più dei suoi Stati membri o di un paese terzo, ovvero che compiono o sostengono tali atti o politiche o ne traggono vantaggio, mediante una delle azioni seguenti:
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b) |
sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a); |
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c) |
forniscono sostegno alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi coinvolti nelle attività di cui alla lettera a); |
quali figuranti nell’allegato.
2. Non sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
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a) |
necessari per soddisfare bisogni fondamentali delle persone elencate nell’allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; |
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b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
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c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
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d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno 2 settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica; |
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e) |
pagabili su o da un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale; |
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f) |
necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o |
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g) |
necessari per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione, e per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica. |
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro 2 settimane da tale rilascio.
5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
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a) |
i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; |
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b) |
i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; |
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c) |
la decisione non va a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato; e |
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d) |
il riconoscimento della decisione non è contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato. |
6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 entro 2 settimane da tale rilascio.
7. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo nell’elenco effettui un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’elenco in allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.
8. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
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a) |
interessi o altri profitti dovuti su tali conti; |
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b) |
pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; oppure |
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c) |
pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato; |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.
Articolo 3
1. L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
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a) |
dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate; |
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b) |
da organizzazioni internazionali; |
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c) |
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; |
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d) |
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati delle Nazioni Unite, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari; |
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e) |
da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali; |
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f) |
da agenzie specializzate degli Stati membri; o |
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g) |
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste. |
2. L’esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi contrassegnati da un asterisco nell’allegato.
3. Fatto salvo il paragrafo 1 e in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.
4. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, l’autorizzazione si considera rilasciata.
5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio.
Articolo 4
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), decide di stabilire e modificare l’elenco riportato nell’allegato.
2. Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati.
Articolo 5
1. L’allegato riporta i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Nell’allegato figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero del passaporto e della carta d’identità, genere, indirizzo, se noto, funzione o professione. Per quanto riguarda le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: denominazioni, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede di attività.
Articolo 6
1. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
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a) |
per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato; |
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b) |
per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell’allegato. |
2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.
3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.
Articolo 7
1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
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a) |
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato; |
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b) |
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o di uno degli organismi di cui alla lettera a). |
2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere di dimostrare che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all’entità o all’organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma della presente decisione.
Articolo 8
È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla presente decisione, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando tale possibilità.
Articolo 9
Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.
Articolo 10
La presente decisione si applica fino al 9 ottobre 2025.
La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
L’eccezione di cui all’articolo 3, per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, è riesaminata a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.
Articolo 11
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, l’8 ottobre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
VARGA M.
(1) Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).
(2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 1
[…]
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2643/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)