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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2589

3.10.2024

Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029)

ARTICOLO 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo è attuare le disposizioni dell' accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (1) («accordo») specificando in particolare le condizioni di accesso dei pescherecci dell'Unione europea («Unione») alla zona di pesca della Repubblica di Guinea-Bissau («Guinea-Bissau») e le disposizioni di attuazione del partenariato per una pesca sostenibile.

Il presente protocollo è interpretato e applicato nel contesto dell'accordo e in modo coerente con esso.

ARTICOLO 2

Nessi tra il protocollo e altri accordi e strumenti giuridici

Il presente protocollo è interpretato e applicato conformemente:

a)

alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS);

b)

alle raccomandazioni e risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) o di altre organizzazioni regionali per la pesca competenti, come il Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale);

c)

all'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici del 1995;

d)

al codice di condotta per una pesca responsabile del 1995 (FAO);

e)

all'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 2009 (FAO);

f)

alle linee guida volontarie per garantire una pesca sostenibile su piccola scala nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà, pubblicate nel 2015 (FAO);

e in modo coerente con essi.

ARTICOLO 3

Principi

1.   In applicazione del principio di trasparenza, le parti si impegnano a rendere pubbliche e a trasmettere le informazioni riguardanti qualsiasi accordo mirante ad autorizzare l'accesso di navi straniere alla zona di pesca della Guinea-Bissau e lo sforzo di pesca che ne deriva, in particolare il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture effettuate.

2.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca della Guinea-Bissau sulla base del principio di non discriminazione. La Guinea-Bissau si impegna a non concedere condizioni tecniche più favorevoli di quelle contenute nel presente protocollo ad altre flotte straniere operanti nella zona di pesca della Guinea-Bissau che presentino le stesse caratteristiche e siano dedite alla cattura delle medesime specie bersaglio. Le condizioni in questione comprendono la conservazione e lo sfruttamento sostenibile, lo sviluppo e la gestione delle risorse, i canoni e i diritti connessi al rilascio di autorizzazioni di pesca valide nella sua zona di pesca.

3.   Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, ai fini della determinazione delle risorse accessibili le parti tengono debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello nazionale e regionale e delle misure di conservazione e di gestione adottate a livello nazionale e dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti.

4.   Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente protocollo conformemente all'articolo 9 dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra (2) («accordo di Samoa») per quanto concerne gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo al buon governo, allo sviluppo sostenibile e alla gestione sostenibile e sana dell'ambiente.

5.   Le condizioni d'impiego e di lavoro dei pescatori imbarcati sulle navi dell'Unione non devono essere in contrasto con gli strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) applicabili ai pescatori, in particolare la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), modificata nel 2022, e la convenzione n. 188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca. Ciò, in particolare, riguarda anche il rispetto della libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva, l'eliminazione del lavoro forzato e del lavoro minorile, l'eliminazione della discriminazione in materia d'impiego e professione, un ambiente di lavoro sicuro e sano e condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci dell'Unione.

6.   Le parti s'impegnano a promuovere la ratifica delle convenzioni dell'OIL e dell'IMO applicabili ai pescatori. S'impegnano inoltre a promuovere un'adeguata formazione dei pescatori, in particolare quella prevista dalla convenzione internazionale dell'IMO sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW-F).

7.   A norma dell'articolo 5 dell'accordo, le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato. È vietato il rilascio di licenze di pesca ale navi dell'Unione al di fuori del quadro del presente protocollo, in particolare sotto forma di licenza di pesca diretta.

ARTICOLO 4

Possibilità di pesca

Le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sono stabilite nel modo seguente:

1.

Le possibilità di pesca sono espresse sotto forma di sforzo di pesca, sulla base della stazza lorda (TSL) o sulla base del totale ammissibile di catture (TAC), secondo le modalità seguenti:

a)

specie demersali (crostacei, cefalopodi e pesci) e piccoli pelagici:

i)

pescherecci da traino congelatori per la cattura di pesci e cefalopodi: 3 500 TSL all'anno;

ii)

pescherecci da traino congelatori per la cattura di gamberetti: 3 700 TSL all'anno;

iii)

pescherecci da traino per la cattura di piccoli pelagici: 0 tonnellate all'anno;

b)

specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle famiglie delle Alopiidae e delle Sphyrnidae e delle specie seguenti: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus:

i)

tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangaro: 28 unità;

ii)

tonniere con lenze e canne: 13 unità.

2.

Le navi d'appoggio sono autorizzate alle condizioni stabilite nell'allegato e conformemente alle risoluzioni e raccomandazioni pertinenti dell'ICCAT.

3.

Le parti ribadiscono l'impegno a passare da un sistema di gestione basato sullo sforzo a un sistema basato sui limiti di cattura, e quindi sui TAC, che potrà avvenire una volta soddisfatte le condizioni tecniche e giuridiche, il che implica in particolare l'uso effettivo di un sistema elettronico di comunicazione delle catture (Electronic Reporting System, ERS) e di trattamento di tali dati, conformemente alle disposizioni che figurano nell'allegato. La commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo («commissione mista») decide se sono state soddisfatte le condizioni e le modalità che consentono tale transizione.

4.

Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 10 e 11.

ARTICOLO 5

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dal primo giorno di applicazione a titolo provvisorio ai sensi dell'articolo 19, salvo in caso di denuncia ai sensi dell'articolo 18.

ARTICOLO 6

Contropartita finanziaria

1.   Per il periodo di cui all'articolo 5 del presente protocollo, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 17 000 000 EUR all'anno.

2.   La contropartita finanziaria comprende:

a)

un importo annuo di 12 500 000 EUR per l'accesso alle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau; e

b)

un importo specifico annuo di 4 500 000 EUR per il sostegno alla politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau.

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 10, 11, 17 e 18.

4.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è effettuato entro e non oltre 90 giorni dalla data di applicazione a titolo provvisorio del presente protocollo e, per gli anni successivi, entro e non oltre 30 giorni dalla ricorrenza anniversaria dell'applicazione a titolo provvisorio del presente protocollo.

5.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità della Guinea-Bissau.

6.   I pagamenti di cui al presente articolo sono versati su un conto unico della Tesoreria dello Stato aperto presso la Banca centrale della Guinea-Bissau, le cui coordinate sono comunicate annualmente dal ministero della Pesca. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), destinata al sostegno settoriale è messa a disposizione della Guinea-Bissau su un conto pubblico cointestato al ministero della Pesca e al ministero delle Finanze. Le autorità della Guinea-Bissau comunicano ogni anno alla Commissione europea le coordinate di tali conti bancari.

7.   Ciascuna componente della contropartita finanziaria è iscritta nel bilancio dello Stato ed è soggetta alle norme e procedure di gestione delle finanze pubbliche della Guinea-Bissau.

ARTICOLO 7

Sostegno settoriale

1.   Il sostegno settoriale previsto nel quadro del presente protocollo contribuisce all'attuazione della strategia nazionale a favore della pesca e dell'economia blu. Esso mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e lo sviluppo del settore nella Guinea-Bissau, in particolare mediante:

il potenziamento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca (anche mediante l'installazione e la messa in funzione del sistema ERS);

il potenziamento della raccolta e del trattamento dei dati a fini scientifici e della capacità di analisi e valutazione delle risorse alieutiche e delle attività di pesca;

il potenziamento delle capacità degli attori del settore della pesca;

il sostegno alla pesca artigianale,

il rafforzamento della cooperazione internazionale;

il miglioramento delle condizioni di esportazione dei prodotti della pesca e la promozione degli investimenti nel settore;

lo sviluppo di infrastrutture di interesse per la pesca;

il sostegno all'economia blu e lo sviluppo dell'acquacoltura.

2.   Entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali è utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Guinea-Bissau nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche pertinenti, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla pesca artigianale, la sorveglianza, il controllo e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), e delle priorità in materia di rafforzamento delle capacità scientifiche della Guinea-Bissau nel settore alieutico;

c)

i criteri e le procedure, tra cui eventualmente gli indicatori finanziari e di bilancio da utilizzare ai fini di una valutazione dei risultati ottenuti, su base annuale.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale deve essere approvata da entrambe le parti in sede di commissione mista.

4.   La Guinea-Bissau presenta ogni anno una relazione e documenti giustificativi sullo stato di avanzamento dei progetti attuati con il finanziamento del sostegno settoriale, che sarà riesaminato dalla commissione mista. Essa trasmette inoltre una relazione finale prima della scadenza del presente protocollo.

5.   L'Unione può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria o quando una valutazione condotta dalla commissione mista indichi che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo tra le parti, non appena i risultati dell'attuazione lo giustificano.

6.   Le parti continuano a monitorare il sostegno settoriale fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), se necessario oltre la scadenza del presente protocollo. Tuttavia, tale contropartita finanziaria può essere versata unicamente nei sei mesi successivi alla scadenza del presente protocollo.

7.   Le parti garantiscono la visibilità delle operazioni finanziate dal sostegno settoriale e dell'azione dell'Unione nell'ambito del partenariato con la Guinea-Bissau. Tale visibilità è uno degli obiettivi di cui al presente articolo.

8.   Le verifiche e i controlli sull'utilizzo dei fondi della contropartita di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), possono essere effettuati dagli organismi di revisione contabile e di controllo di ciascuna parte, compresi la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Essi comprendono l'accesso alle informazioni, ai documenti, ai siti e alle strutture dei beneficiari.

ARTICOLO 8

Cooperazione scientifica per una pesca sostenibile

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile e a lottare contro la pesca INN nella zona di pesca della Guinea-Bissau, conformemente al principio di non discriminazione tra le diverse flotte operanti in tali acque e sulla base dei principi di gestione sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione e la Guinea-Bissau cooperano per seguire l'evoluzione dello stato delle risorse e delle attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

3.   Le parti si impegnano a promuovere il rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e del Copace e la cooperazione in materia di gestione responsabile delle attività di pesca a livello subregionale, in particolare nell'ambito della Commissione subregionale della pesca (CSRP).

4.   Le parti si consultano in sede di commissione mista per adottare, se del caso e di comune accordo, nuove misure volte a favorire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

ARTICOLO 9

Comitato scientifico misto

1.   Il comitato scientifico misto previsto all'articolo 4 dell'accordo è composto da scienziati, designati in egual numero da ciascuna delle parti. Con l'accordo delle due parti, la partecipazione al comitato scientifico misto può essere estesa a osservatori, in particolare rappresentanti di organismi regionali di gestione della pesca come il Copace.

2.   Il comitato scientifico misto si riunisce almeno una volta all'anno, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo. In linea di massima, le riunioni si svolgono, a turno, in Guinea-Bissau e nell'Unione. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate anche altre riunioni. Le riunioni sono presiedute, a turno, dalle parti.

3.   Il comitato scientifico misto svolge in particolare le attività seguenti:

a)

assembla i dati relativi allo sforzo di pesca e alle catture delle flotte nazionali e straniere che operano nella zona di pesca della Guinea-Bissau e pescano specie oggetto del presente protocollo;

b)

propone, segue o analizza le campagne di valutazione annuali che contribuiscono al processo di valutazione degli stock e consentono di determinare le possibilità di pesca e le opzioni di sfruttamento che garantiscono la conservazione delle risorse e del loro ecosistema;

c)

su questa base, redige un rapporto scientifico annuale sulle attività di pesca oggetto del presente protocollo;

d)

formula, di propria iniziativa o su richiesta della commissione mista o di una delle parti, pareri scientifici sulle misure di gestione ritenute necessarie per lo sfruttamento sostenibile degli stock e delle attività di pesca oggetto del presente protocollo.

4.   Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, quali i pareri del Copace, e, se del caso, delle conclusioni formulate dal comitato scientifico misto, la commissione mista adotta misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche oggetto del presente protocollo che riguardino le attività dei pescherecci dell'Unione.

ARTICOLO 10

Revisione delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

1.   Se, sulla base di un parere del comitato scientifico misto, la Guinea-Bissau decide, quale misura di conservazione delle risorse, di chiudere un'attività di pesca in una data zona o in un dato periodo, la commissione mista si riunisce per analizzare la fondatezza di tale decisione, valutare l'impatto della chiusura sull'attività dei pescherecci dell'Unione nel quadro dell'accordo e decidere eventuali misure correttive.

2.   Nei casi previsti al paragrafo 1, la commissione mista concorda una riduzione proporzionale della contropartita finanziaria dell'accordo a carico dell'Unione e, se del caso, una compensazione offerta agli armatori.

3.   La chiusura di un'attività di pesca decisa dalla Guinea-Bissau a seguito di un parere scientifico si applica in modo non discriminatorio a tutti i pescherecci che praticano l'attività di pesca in questione, compresi i pescherecci nazionali e quelli battenti bandiera di un paese terzo.

4.   Le possibilità di pesca di cui all'articolo 4 possono essere rivedute di comune accordo dalla commissione mista sulla base di una raccomandazione del comitato scientifico misto. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente e la commissione mista apporta le modifiche necessarie al presente protocollo e al suo allegato.

5.   Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio delle attività di pesca e le modalità di applicazione del presente protocollo e del suo allegato, comprese le modalità di monitoraggio del sostegno settoriale.

ARTICOLO 11

Pesca sperimentale e nuove possibilità di pesca

1.   Nel caso in cui le navi dell'Unione siano interessate ad attività di pesca non disciplinate dall'articolo 4 e al fine di verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca, possono essere concesse licenze per l'esercizio sperimentale di tali attività conformemente alla legislazione vigente della Guinea-Bissau. Nella misura del possibile, la pesca sperimentale è effettuata utilizzando le competenze scientifiche e tecniche locali disponibili. Le campagne di pesca sperimentale hanno lo scopo di verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca.

2.   A tal fine, la Commissione europea trasmette alle autorità della Guinea-Bissau le domande di licenza di pesca sperimentale sulla base di un fascicolo tecnico contenente le informazioni seguenti:

a)

specie bersaglio;

b)

caratteristiche tecniche del peschereccio;

c)

esperienza degli ufficiali di bordo nelle attività di pesca di cui trattasi;

d)

parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.);

e)

tipo di dati raccolti per assicurare il monitoraggio scientifico dell'impatto di tali attività di pesca sulla risorsa e sugli ecosistemi.

3.   Le licenze di pesca sperimentale sono concesse per un periodo massimo di sei mesi. Sono soggette al pagamento di un canone fissato dalle autorità della Guinea-Bissau.

4.   Un osservatore scientifico dello Stato di bandiera e un osservatore scelto dalla Guinea-Bissau sono presenti a bordo per tutta la durata della campagna.

5.   Le catture autorizzate nell'ambito della campagna di pesca sperimentale sono fissate dalle autorità della Guinea-Bissau. Le catture effettuate nell'ambito e nel corso della campagna sperimentale rimangono di proprietà dell'armatore. Non possono essere tenuti a bordo o commercializzati i pesci di taglia non regolamentare o la cui pesca non sia autorizzata dalla legislazione della Guinea-Bissau.

6.   I risultati dettagliati della campagna sono comunicati a fini di analisi alla commissione mista e al comitato scientifico misto.

7.   In funzione, in particolare, dei risultati della campagna di pesca sperimentale e del parere del comitato scientifico misto, le parti possono decidere di introdurre nuove possibilità di pesca non elencate all'articolo 4 del presente protocollo. Le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano modifiche al presente protocollo e al relativo allegato fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è aumentata di conseguenza. I canoni e le altre condizioni applicabili agli armatori figuranti nell'allegato sono definiti di conseguenza.

ARTICOLO 12

Integrazione economica degli operatori dell'Unione nel settore della pesca della Guinea-Bissau

1.   Le parti si impegnano a promuovere l'integrazione economica degli operatori dell'Unione nell'insieme della filiera della pesca della Guinea-Bissau, in particolare mediante la costituzione di joint venture e la realizzazione di infrastrutture.

2.   Le parti cooperano al fine di sensibilizzare gli operatori privati dell'Unione alle opportunità commerciali e industriali, segnatamente in materia di investimenti diretti, nell'intero settore alieutico della Guinea-Bissau.

3.   Nella stessa ottica, la Guinea-Bissau può concedere incentivi agli operatori dell'Unione che si impegnano a effettuare tali investimenti.

4.   Le parti cooperano per individuare opportunità di investimento e strumenti di finanziamento per l'attuazione delle azioni o dei progetti identificati, in particolare nel quadro degli strumenti di finanziamento esistenti nell'Unione.

5.   Una volta soddisfatte tutte le condizioni tecniche necessarie, le parti cooperano per promuovere la commercializzazione verso il mercato dell'Unione delle catture effettuate dai pescherecci dell'Unione in Guinea-Bissau.

6.   Le parti sostengono l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di individuare e accompagnare i progetti di investimento e facilitare la ricerca di finanziamenti, a livello sia bilaterale che multilaterale.

7.   La commissione mista valuta ogni anno l'attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 13

Scambio di informazioni

1.   Le parti si impegnano a privilegiare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e documenti connessi all'attuazione del presente protocollo. Adottano sistemi informatici sicuri che automatizzino lo scambio di dati relativi alle autorizzazioni e alle attività dei pescherecci dell'Unione o effettuano scambi per via elettronica conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

2.   La versione elettronica dei documenti previsti dal presente protocollo è considerata a tutti gli effetti equivalente alla versione cartacea.

3.   Le parti si notificano senza ritardo qualsiasi malfunzionamento dei sistemi informatici. In tal caso, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite nell'allegato del presente protocollo.

4.   Le modalità di trasmissione dei dati, comprese le disposizioni sulla continuità dello scambio d'informazioni, sono illustrate nell'allegato del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Riservatezza dei dati

1.   La Guinea-Bissau e l'Unione provvedono affinché i dati scambiati nell'ambito dell'accordo siano utilizzati dall'autorità competente esclusivamente per l'attuazione dell'accordo, in particolare a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca.

2.   Le parti si impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sul piano commerciale e personali relativi ai pescherecci dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano trattati in maniera riservata, analogamente a tutte le informazioni sensibili sul piano commerciale relative ai sistemi di comunicazione utilizzati dall'Unione. Le parti provvedono affinché siano resi pubblici unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca.

3.   I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.

4.   I dati personali scambiati nel quadro dell'accordo sono trattati conformemente alle disposizioni di cui all'appendice 3 dell'allegato del presente protocollo. La commissione mista può stabilire ulteriori garanzie e mezzi di ricorso in relazione ai dati personali e ai diritti degli interessati.

5.   I dati scambiati nel quadro dell'accordo continuano a essere trattati conformemente al presente articolo e all'appendice 3 dell'allegato del presente protocollo, anche dopo la scadenza del presente protocollo.

ARTICOLO 15

Legislazione applicabile

1.   Le attività dei pescherecci dell'Unione operanti nelle acque della Guinea-Bissau sono disciplinate dalla legislazione applicabile in Guinea-Bissau, salvo diversa disposizione dell'accordo o del presente protocollo, compresi l'allegato e le appendici.

2.   Le parti si notificano reciprocamente per iscritto eventuali modifiche delle rispettive politiche e legislazioni nel settore della pesca. Le modifiche della legislazione e della regolamentazione che incidono sugli aspetti tecnici delle attività di pesca si applicano alle navi dell'Unione una volta decorso un periodo di tre mesi dalla loro notifica ufficiale.

ARTICOLO 16

Prerogative della commissione mista

1.   La commissione mista può deliberare o decidere mediante scambi di lettere o riunioni a distanza.

2.   La commissione mista adotta le modifiche del presente protocollo per quanto riguarda:

a)

le possibilità di pesca a norma degli articoli 4 e 10 e, se necessario, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a);

b)

le modalità di attuazione del sostegno settoriale di cui all'articolo 7;

c)

le condizioni e le modalità tecniche per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci dell'Unione;

d)

le garanzie supplementari per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 14, paragrafo 4.

Le suddette modifiche del presente protocollo sono riportate in un verbale firmato dalle parti che indica la data in cui esse diventano applicabili.

ARTICOLO 17

Sospensione dell'attuazione del presente protocollo

1.   L'attuazione del presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere sospesa, previa consultazione in sede di commissione mista, qualora ricorrano una o più delle condizioni seguenti:

a)

circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau;

b)

mutamenti significativi nella definizione o nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

c)

attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'accordo di Samoa a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all'articolo 9 di detto accordo;

d)

mancato pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste alla lettera c) del presente paragrafo;

e)

controversia grave e non risolta tra le parti in merito all'interpretazione o all'attuazione dell'accordo o del presente protocollo.

2.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli eventi di cui al paragrafo 1.

3.   Le autorizzazioni di pesca concesse alle navi dell'Unione possono essere sospese in concomitanza con la sospensione del pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a). In caso di ripresa, la validità di tali autorizzazioni di pesca è prolungata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca. Durante il periodo di sospensione tutte le attività delle navi dell’Unione nella zona di pesca della Guinea-Bissau sono interrotte.

4.   Ai fini della sospensione dell’applicazione del presente protocollo, la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione, tranne nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), che comporta una sospensione immediata. Nel frattempo, le parti avviano consultazioni in sede di commissione mista.

5.   In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa, l’applicazione del presente protocollo riprende e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata del periodo in cui l'applicazione del protocollo è stata sospesa.

ARTICOLO 18

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciarlo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2.   L'invio della notifica di cui al paragrafo 1 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

ARTICOLO 19

Applicazione a titolo provvisorio

Il presente protocollo si applica a titoloi provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

ARTICOLO 21

Testi autentici

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

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(1)   GU L 342, del 27.12.2007, pag. 5.

(2)   GU L, 2023/2862, del 28.12.2023 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj.


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA-BISSAU DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione o alla Guinea-Bissau in relazione a un'autorità competente designa:

a)

per l'Unione: la Commissione europea, se del caso tramite la delegazione dell'Unione in Guinea-Bissau;

b)

per la Guinea-Bissau: il dipartimento governativo responsabile della pesca.

2.   Zona di pesca autorizzata

La zona di pesca in cui le navi dell'Unione sono autorizzate a pescare corrisponde alla zona di pesca della Guinea-Bissau, compresa la parte corrispondente alla zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, conformemente alla legislazione della Guinea-Bissau e alle convenzioni internazionali applicabili di cui il paese è parte contraente.

Le linee di base sono definite dalla legislazione nazionale.

3.   Designazione di un agente locale

Ad eccezione delle tonniere, le navi dell'Unione che desiderano ottenere un'autorizzazione di pesca nell'ambito del presente protocollo devono essere rappresentati da un agente raccomandatario residente in Guinea-Bissau.

4.   Conto bancario

Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, la Guinea-Bissau comunica all'Unione gli estremi del conto o dei conti bancari su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico delle navi dell'Unione nell'ambito dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

5.   Punti focali

Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi punti focali istituiti per consentire lo scambio di informazioni sull'attuazione del presente protocollo, in particolare sulle questioni connesse allo scambio di dati globali riguardanti le catture e lo sforzo di pesca, le procedure relative alle autorizzazioni di pesca e alle catture e l'attuazione del sostegno settoriale.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

SEZIONE 1

PROCEDURE APPLICABILI

1.   Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca – naviammissibili

Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione e rispetti le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). L'armatore, il comandante o la nave stessa devono aver assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalle loro attività di pesca in Guinea-Bissau nel quadro dell'accordo.

2.   Domanda di autorizzazione di pesca

L'Unione presenta per via elettronica alla Guinea-Bissau la domanda di autorizzazione per ciascun peschereccio almeno 40 giorni lavorativi prima della data di inizio auspicata delle operazioni, utilizzando il modulo che figura nell'appendice 1 del presente allegato.

La trasmissione elettronica delle domande di autorizzazione di pesca e la convalida della loro accettazione avvengono tramite il sistema LICENCE, vale a dire il sistema elettronico sicuro di gestione delle autorizzazioni di pesca messo a disposizione dalla Commissione europea.

Fino a quando il sistema LICENCE non sarà pienamente operativo, l'Unione continuerà a presentare alla Guinea-Bissau, tramite canali ufficiali, la domanda di autorizzazione per ciascuna nave. La commissione mista deciderà in merito alla transizione verso l'uso del sistema LICENCE.

Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell'ambito del presente protocollo, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda è corredata:

a)

della prova di pagamento del canone forfettario per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca richiesta;

b)

del nome e indirizzo dell'agente locale della nave, se designato;

c)

per i pescherecci da traino, della prova di pagamento anticipato del contributo forfettario alle spese relative all'osservatore;

d)

per i pescherecci da traino, del certificato di stazza del peschereccio rilasciato dallo Stato di bandiera.

All'atto del rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del presente protocollo, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate la domanda di rinnovo è corredata unicamente della prova di pagamento del canone e, se del caso, del contributo forfettario alle spese relative all'osservatore.

3.   Rilascio dell'autorizzazione di pesca

La Guinea-Bissau rilascia l'autorizzazione di pesca originale entro un termine massimo di 25 giorni dal ricevimento del fascicolo di domanda completo e almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di pesca. L'autorizzazione è trasmessa agli armatori:

a)

nel caso dei pescherecci da traino, tramite i raccomandatari, con copia digitale all'Unione; e

b)

nel caso delle tonniere, tramite la delegazione dell'Unione europea in Guinea-Bissau; se la delegazione è chiusa, la Guinea-Bissau può rilasciare l'autorizzazione di pesca direttamente all'armatore, o al suo raccomandatario, e ne trasmette copia all'Unione.

Per le tonniere, una copia dell'autorizzazione di pesca è trasmessa immediatamente per via elettronica dall'autorità competente all'armatore e, se del caso, al suo agente locale. La validità di questa copia scade al ricevimento dell'originale dell'autorizzazione di pesca. La copia, tenuta a bordo del peschereccio, ha un periodo di validità di 40 giorni, nel corso del quale è considerata equivalente all'originale.

Una volta che il sistema LICENCE sarà operativo, la Guinea-Bissau indicherà se la domanda è stata accettata e caricherà nel sistema LICENCE una copia elettronica della licenza originale firmata. Nel frattempo, la Guinea-Bissau invia per posta elettronica all'Unione una copia digitale delle licenze rilasciate.

4.   Malfunzionamento del sistema LICENCE

In caso di difficoltà nella trasmissione delle informazioni con il sistema LICENCE tra la Commissione europea e la Guinea-Bissau, gli scambi elettronici delle licenze di pesca sono effettuati tramite i canali ufficiali fino a quando il sistema non sarà nuovamente operativo.

Dopo il ripristino del sistema LICENCE, ogni parte aggiorna le informazioni in tale sistema.

5.   Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le autorizzazioni di pesca, la Guinea-Bissau predispone senza ritardo, per ciascuna categoria di navi, l'elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau. Tale elenco è immediatamente trasmesso all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e, per via elettronica, all'Unione.

6.   Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate per un periodo trimestrale, semestrale o annuale. Per determinare l'inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:

a)

nel corso del primo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra la data della sua applicazione provvisoria e il 31 dicembre dello stesso anno;

b)

in seguito, ogni anno civile completo;

c)

per l'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso fra il 1o gennaio e la data di scadenza del protocollo.

Il periodo di validità trimestrale o semestrale ha inizio il primo giorno di ogni mese. La validità delle autorizzazioni di pesca non può tuttavia superare il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

7.   Detenzione a bordo dell'autorizzazione di pesca

L'autorizzazione di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo.

Le tonniere sono tuttavia autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio. Esse devono tenere permanentemente a bordo l'elenco provvisorio fino al rilascio dell'autorizzazione di pesca.

8.   Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

Un'autorizzazione di pesca è rilasciata per una determinata nave e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta dell'Unione, l'autorizzazione di pesca è sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un’altra nave simile a quella da sostituire.

Ai fini del trasferimento l'armatore, o il suo raccomandatario, consegna alla Guinea-Bissau l'autorizzazione di pesca da sostituire e la Guinea-Bissau predispone nel più breve tempo possibile l'autorizzazione sostitutiva. L'autorizzazione sostitutiva è rilasciata senza ritardo all'armatore, o al suo raccomandatario, al momento della consegna dell'autorizzazione da sostituire, previo svolgimento dell'ispezione tecnica di cui al punto 10. L'autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell'autorizzazione da sostituire.

Per i pescherecci da traino, se la stazza del peschereccio sostitutivo è superiore a quella del peschereccio sostituito, l'integrazione del canone è calcolata in proporzione alla differenza di stazza e al periodo di validità residua. Tale canone complementare è versato dall'armatore al momento del trasferimento dell'autorizzazione di pesca.

La Guinea-Bissau aggiorna immediatamente l'elenco dei pescherecci autorizzati a pescare. Il nuovo elenco viene immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione.

Le parti aggiornano le informazioni nel sistema LICENCE.

9.   Navi d'appoggio

Su richiesta dell'Unione, la Guinea-Bissau autorizza le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio. Le navi d'appoggio battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione, o appartengono a un'impresa dell'Unione, e non possono essere attrezzate per l'esercizio della pesca.

La Guinea-Bissau redige l'elenco delle navi d'appoggio autorizzate e lo comunica senza indugio all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione.

Le parti aggiornano le informazioni nel sistema LICENCE.

Le navi d'appoggio devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione rilasciata conformemente alla legislazione della Guinea-Bissau dietro pagamento di un canone annuo.

10.   Ispezione tecnica dei pescherecci da traino

Una volta all'anno, o a seguito di una modifica della stazza del peschereccio, o quando l'utilizzo di altri attrezzi da pesca comporta un cambiamento di categoria di pesca, i pescherecci da traino dell'Unione si presentano nel porto di Bissau per un'ispezione tecnica, conformemente alla legislazione vigente della Guinea-Bissau.

L'ispezione tecnica è intesa a verificare la conformità delle caratteristiche tecniche del peschereccio e degli attrezzi da pesca presenti a bordo, nonché il rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle disposizioni relative all'imbarco di marittimi nazionali.

La Guinea-Bissau è tenuta a effettuare l'ispezione tecnica entro 48 ore dall'arrivo in porto del peschereccio da traino, a condizione che ne sia stata data notifica preventiva.

Al termine dell'ispezione tecnica, la Guinea-Bissau rilascia senza ritardo un certificato di conformità al comandante del peschereccio.

Il certificato di conformità ha una durata di validità di un anno. Tuttavia, in caso di modifica dell'attività di pesca da o verso la categoria dei gamberetti è necessario un nuovo certificato di conformità. Un nuovo certificato di conformità è inoltre necessario nel caso in cui il peschereccio lasci la zona di pesca della Guinea-Bissau per un periodo superiore a 45 giorni.

Il certificato di conformità deve essere tenuto permanentemente a bordo.

Le spese connesse all'ispezione tecnica sono a carico dell'armatore e corrispondono all'importo previsto dalla legislazione della Guinea-Bissau. Tali spese non possono superare gli importi versati per lo stesso servizio dai pescherecci nazionali o dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato terzo.

SEZIONE 2

CANONI E ANTICIPI

L'importo del canone forfettario è fissato, per ciascuna categoria di navi, nelle schede tecniche nell'appendice 2 del presente allegato. Comprende tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, delle spese connesse alla prestazione di servizi e dell'imposta di bollo applicabile agli importi delle licenze.

Il regolamento relativo all'imposta di bollo in vigore al momento della firma del protocollo definisce l'aliquota applicabile alle licenze, che rimane fissa per tutta la durata del protocollo.

Quando la durata di validità dell'autorizzazione di pesca è inferiore a un anno, l'importo del canone forfettario è adattato in proporzione alla durata di validità richiesta. Tale importo adattato è eventualmente maggiorato dell'importo dovuto per la durata trimestrale o semestrale secondo i valori fissati nelle schede tecniche corrispondenti.

CAPO III

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

Le misure tecniche applicabili alle navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e al livello delle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche nell'appendice 2 del presente allegato.

Le tonniere rispettano tutte le raccomandazioni adottate dall'ICCAT.

CAPO IV

DICHIARAZIONI DI CATTURA

1.   Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca. Per le tonniere, il giornale di pesca è conforme alle risoluzioni applicabili dell'ICCAT sulla raccolta e la trasmissione dei dati relativi all'attività di pesca.

Tutte le navi dell'Unione devono essere dotate di un sistema elettronico («sistema ERS») in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca del peschereccio («dati ERS»).

Le navi dell'Unione non dotate di sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca della Guinea-Bissau per svolgervi attività di pesca.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca della Guinea-Bissau. I dati ERS sono trasmessi dalla nave al proprio Stato di bandiera, che li mette automaticamente a disposizione del centro di controllo della pesca («CCP») della Guinea-Bissau una volta entrato in funzione il suo sistema ERS.

I dati ERS sono trasmessi utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca. I requisiti tecnici per le comunicazioni ERS saranno convalidati in sede di commissione mista.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e tenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

Se del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari.

Al momento della trasmissione alle autorità della Guinea-Bissau, il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2.   Dichiarazione delle catture

Regola per la dichiarazione delle catture fino all'utilizzo del sistema ERS

Il comandante dichiara le catture effettuate dal peschereccio consegnando alla Guinea-Bissau i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca del paese.

Il comandante trasmette i giornali di pesca alla Guinea-Bissau all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato. La Guinea-Bissau conferma senza indugio il ricevimento rispondendo mediante posta elettronica.

In alternativa, i giornali di pesca possono essere trasmessi secondo le modalità seguenti:

a)

in caso di passaggio in un porto della Guinea-Bissau, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante della direzione generale della Pesca industriale del ministero della Pesca della Guinea-Bissau («direzione generale della Pesca industriale»), che ne conferma il ricevimento per iscritto;

b)

in caso di uscita dalla zona di pesca della Guinea-Bissau senza passare preliminarmente per un porto della Guinea-Bissau, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato per posta entro 14 giorni dall'arrivo in un qualsiasi altro porto, e in ogni caso entro 30 giorni dall'uscita dalla zona di pesca della Guinea-Bissau.

Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca all'Unione. Per le tonniere e i pescherecci con palangaro di superficie, il comandante invia altresì copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti:

a)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

b)

IEO (Instituto Español de Oceanografia); o

c)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Se torna nella zona di pesca della Guinea-Bissau durante il periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, il peschereccio è tenuto a presentare una nuova dichiarazione di attività e di cattura.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, la Guinea-Bissau può sospendere l'autorizzazione di pesca del peschereccio interessato fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e sanzionare l'armatore secondo le disposizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, la Guinea-Bissau può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. La Guinea-Bissau informa senza indugio l'Unione in merito a ogni sanzione applicata in questo contesto.

Regola per la dichiarazione delle catture a seguito dell'utilizzo del sistema ERS

La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità seguenti:

a)

i comandanti di tutte le navi operanti nelle acque della Guinea-Bissau nell'ambito del presente protocollo compilano ogni giorno il giornale di pesca elettronico e lo trasmettono tramite il sistema ERS o, in caso di un suo malfunzionamento, per posta elettronica al CCP dello Stato di bandiera e al CCP della Guinea-Bissau entro sette giorni dall'uscita dalla zona di pesca;

b)

il giornale di pesca elettronico deve precisare il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il codice FAO alfa-3, catturata e tenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica anche le catture uguali a zero. Registra inoltre i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

I dati ERS sono trasmessi dalla nave allo Stato di bandiera, che provvede alla loro trasmissione automatica alla Guinea-Bissau. Lo Stato di bandiera garantisce la ricezione e la registrazione dei dati in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi.

Lo Stato di bandiera e la Guinea-Bissau si accertano di disporre dell'hardware e dei software necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS.

La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione di cattura, la Guinea-Bissau può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessate fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e sanzionare l'armatore secondo le disposizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, la Guinea-Bissau può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. La Guinea-Bissau informa senza ritardo l'Unione in merito a ogni sanzione applicata in tale contesto.

Lo Stato di bandiera e la Guinea-Bissau designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto per le questioni relative all'attuazione del presente allegato. Lo Stato di bandiera e la Guinea-Bissau si comunicano i recapiti del rispettivo corrispondente ERS e, se del caso, procedono senza indugio all'aggiornamento di tali informazioni.

3.   Computo dei canoni per le tonniere

Sulla base delle dichiarazioni di cattura, l'Unione effettua, per ogni tonniera, il computo finale dei canoni dovuti dal peschereccio per la campagna annuale dell'anno civile precedente.

L'Unione comunica tale computo finale alla Guinea-Bissau entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture. La Guinea-Bissau dispone di un mese per convalidare tale dichiarazione o chiedere chiarimenti.

Se il computo finale è superiore al canone forfettario versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di pesca, l'armatore versa immediatamente il saldo alla Guinea-Bissau. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.

CAPO V

SBARCHI E TRASBORDI

1.   Sbarco o trasbordo delle catture

Il comandante di una navedell'Unione che intenda sbarcare o trasbordare nel porto di Bissau catture effettuate nella zona di pesca della Guinea-Bissau è tenuto a notificare al rappresentante della direzione generale della Pesca industriale almeno 24 ore prima dello sbarco o del trasbordo:

a)

il nome della nave dell'Unione che effettuerà lo sbarco o il trasbordo;

b)

il porto di sbarco o di trasbordo;

c)

la data e l'ora previste per lo sbarco o il trasbordo;

d)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);

e)

in caso di trasbordo, il nome della nave ricevente.

In caso di trasbordo, il comandante deve accertarsi che la nave ricevente disponga di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti per tale operazione.

L'operazione di trasbordo è effettuata, conformemente alla legislazione della Guinea-Bissau, nella rada del porto di Bissau, le cui coordinate geografiche saranno trasmesse dalle autorità competenti al comandante e al raccomandatario della nave. È vietato il trasbordo in mare.

Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste a tal fine dalla legislazione della Guinea-Bissau.

2.   Contributo in natura per la sicurezza alimentare

I pescherecci da traino che svolgono attività di pesca in Guinea-Bissau hanno l'obbligo di sbarcare parte delle loro catture in Guinea-Bissau per garantire la sicurezza alimentare del paese. Gli sbarchi sono effettuati in base alle modalità seguenti:

a)

per i pescherecci adibiti alla cattura di pesci/cefalopodi, 2,5 tonnellate a trimestre per peschereccio;

b)

per i pescherecci adibiti alla cattura di gamberetti, 1,25 tonnellate a trimestre per peschereccio.

Per facilitare l'attuazione di questa misura, i contributi individuali possono essere raggruppati per più pescherecci e messi a disposizione cumulativamente per più trimestri. Gli sbarchi hanno luogo nella zona portuale di Bissau e sono presi in consegna dal rappresentante della direzione generale della Pesca industriale.

A norma dell'articolo 5 dell'accordo, gli sbarchi di cui al presente capitolo devono essere conformi alla normativa in vigore in Guinea-Bissau, in particolare quella relativa alla taglia minima delle specie soggette all'obbligo di sbarco. In virtù di tale obbligo, le navi dell'Unione sbarcano unicamente specie ittiche autorizzate a essere catturate nell'ambito del presente protocollo, comprese le catture accessorie autorizzate.

La direzione generale della Pesca industriale compila e firma ogni volta un modulo di ricevuta dei contributi in natura conferiti e lo consegna al comandante.

CAPO VI

CONTROLLO E ISPEZIONE

1.   Entrata e uscita dalla zona di pesca

Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca della Guinea-Bissau di una navedell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata alla Guinea-Bissau nelle 24 ore che precedono l'entrata o l'uscita. Tale termine è ridotto a quattro ore per le tonniere.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:

a)

la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;

b)

il quantitativo espresso in chilogrammi di peso vivo, o se del caso in numero di esemplari, di ciascuna specie tenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

c)

la presentazione dei prodotti.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica oppure, ove ciò non fosse possibile, via fax o via radio, a un indirizzo elettronico, un numero di chiamata o una frequenza comunicati dalla Guinea-Bissau. La Guinea-Bissau notifica senza ritardo allenavi interessate e all'Unione ogni modifica degli indirizzi elettronici, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Una nave sorpreso a praticare attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.

2.   Messaggi di posizione dei pescherecci – Sistema VMS

Quando si trovano nella zona di pesca della Guinea-Bissau, le navi dell'Unione devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System, VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al CCP del loro Stato di bandiera.

È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di localizzazione permanente via satellite presente a bordo della nave per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema.

Le notifiche dei messaggi di posizione e delle catture sono effettuate di preferenza tramite il sistema VMS/ERS o, nel caso di un suo malfunzionamento, per posta elettronica, via fax o via radio. La Guinea-Bissau notifica immediatamente ai pescherecci interessati e all'Unione eventuali modifiche dell'indirizzo elettronico, del numero di chiamata o della frequenza di trasmissione.

Ogni messaggio di posizione deve contenere:

a)

l'identificazione della nave;

b)

l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

la data e l'ora di registrazione della posizione; e

d)

la velocità e la rotta della nave.

Le navisorprese a praticare attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau senza avere precedentemente notificato la loro presenza sono considerate in infrazione.

3.   Ispezione in mare o in porto

L'ispezione in mare o in porto, nella zona di pesca della Guinea-Bissau, delle navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori della Guinea-Bissau chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo gli ispettori della Guinea-Bissau comunicano alla navedell'Unione la loro decisione di effettuare un'ispezione. Quest'ultima è condotta al massimo da due ispettori che, prima di procedere all'ispezione, devono fornire prova della loro identità e qualifica di ispettori. Se del caso, gli ispettori possono essere accompagnati da rappresentanti delle forze di sicurezza nazionale della Guinea-Bissau, conformemente al diritto internazionale del mare.

Gli ispettori della Guinea-Bissau restano a bordo della nave dell'Unione solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzarne l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

La Guinea-Bissau può autorizzare ispettori accreditati dall'Unione a partecipare all'ispezione in qualità di osservatori.

Il comandante della nave dell'Unione facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori della Guinea-Bissau.

Al termine di ogni ispezione, gli ispettori della Guinea-Bissau redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di annotarvi le sue osservazioni. Il rapporto d'ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione.

Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori della Guinea-Bissau consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. La Guinea-Bissau trasmette copia del rapporto di ispezione all'Unione entro otto giorni dall'ispezione.

4.   Controllo delle catture

Fino all'uso effettivo del sistema ERS, un terzo dei pescherecci da traino dell'Unione autorizzati a pescare è sottoposto ogni trimestre, a rotazione, a controlli a campione intesi a verificare la conformità delle catture ai dati dichiarati nel giornale di pesca. Successivamente, la frequenza dei controlli delle catture sarà riesaminata per tenere conto della verifica dei dati relativi alle catture introdotta con il sistema ERS.

Ogni operazione di controllo è effettuata al termine di una bordata, con un preavviso di 24 ore, e non può superare le quattro ore.

Tali operazioni di controllo si svolgono in un luogo le cui coordinate geografiche sono trasmesse dalle autorità competenti al comandante e al raccomandatario della naveconformemente alla legislazione nazionale della Guinea-Bissau.

CAPO VII

INFRAZIONI

1.   Disposizioni generali

A norma dell'articolo 5 dell'accordo, le norme della Guinea-Bissau relative al controllo delle attività di pesca si applicano ai pescherecci dell'Unione impegnati in attività nella zona di pesca nell'ambito del presente protocollo.

L'Unione adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto, da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno dei suoi Stati membri, delle disposizioni del presente protocollo e della legislazione che disciplina la pesca nelle acque della Guinea-Bissau, conformemente all'UNCLOS.

2.   Trattamento delle infrazioni

Qualsiasi infrazione alle disposizioni del presente protocollo commessa da una navedell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata all'Unione entro 48 ore, indicandone la natura. La decisione relativa all'infrazione è trasmessa all'Unione e allo Stato di bandiera entro sette giorni lavorativi.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore rispetto all'infrazione denunciata.

3.   Fermo della nave — Riunione informativa

Se la legislazione nazionale lo prevede per l'infrazione denunciata, ogni navedell'Unione in situazione di infrazione può essere costretao a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare in un porto della Guinea-Bissau.

La Guinea-Bissau notifica all'Unione, entro un termine massimo di 48 ore, ogni fermo di una navedell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Guinea-Bissau organizza, su richiesta dell'Unione, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo dellanave, una riunione informativa per chiarire i fatti che hanno condotto a tale fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Alla riunione informativa può assistere un rappresentante dello Stato di bandiera della nave.

4.   Sanzione dell'infrazione — Procedimento transattivo

La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata dalla Guinea-Bissau secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo è avviato un procedimento transattivo fra la Guinea-Bissau e l'Unione volto a determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. Il procedimento transattivo si conclude entro e non oltre quattro giorni dalla notifica del fermo della nave.

5.   Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita, presso una banca designata dalla Guinea-Bissau, una cauzione bancaria il cui importo, fissato dalla Guinea-Bissau, copre i costi connessi al fermo della nave, l'ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a)

integralmente, se non è irrogata alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

La Guinea-Bissau comunica all'Unione i risultati del procedimento giudiziario entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza.

6.   Rilascio della nave

La navee il suo comandante sono autorizzati a lasciare il porto non appena pagata la sanzione prevista dal procedimento transattivo o non appena depositata la cauzione bancaria.

CAPO VIII

INGAGGIO DI -PESCATORI A BORDO DELLE NAVI DELL'UNIONE

1.   Numero di pescatori da imbarcare

L'operatore di una nave dell'Unione autorizzato nell'ambito del presente protocollo imbarca pescatori provenienti dai paesi membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP) per farli lavorare a bordo della sua nave come membri dell'equipaggio per tutta la durata delle attività di pesca della nave nell'ambito del protocollo.

Nel corso del periodo di validità dell'autorizzazione di pesca, ogni peschereccio da traino per la pesca demersale dell'Unione imbarca pescatori della Guinea-Bissau entro i limiti seguenti:

a)

sei pescatori, per una capacità inferiore a 250 TSL;

b)

sette pescatori, per una capacità compresa tra 250 e 400 TSL;

c)

otto pescatori, per una capacità superiore a 400 TSL.

I pescatori da imbarcare a norma del presente punto soddisfano i requisiti della legislazione dello Stato di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio (2), anche per quanto riguarda il passaporto, il libretto di navigazione, il certificato medico e il certificato di formazione di base. Lo Stato di bandiera comunica con sufficiente anticipo alle autorità della Guinea-Bissau l'elenco dei requisiti previsti da tale legislazione. I pescatori dei paesi OSACP da imbarcare conformemente al presente punto devono essere in grado di comprendere la lingua di lavoro che si è deciso di usare a bordo del peschereccio.

Le autorità competenti della Guinea-Bissau redigono, aggiornano regolarmente e comunicano agli armatori un elenco dei pescatori qualificati.

Il padrone marittimo redige, data e firma il ruolo dell'equipaggio conformemente al formulario 5 della convenzione IMO sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale e ne trasmette una copia alle autorità della Guinea-Bissau prima che la nave lasci la zona portuale.

L'armatore o, per suo conto, il comandante rifiuta l'imbarco a bordo della suanave di un pescatore che non soddisfi i requisiti di cui al terzo comma del presente punto.

Gli armatori di navi dell'Unione fanno il possibile per imbarcare ulteriori pescatori del paese.

2.   Condizioni di lavoro

Le condizioni d'imbarco dei pescatori dei paesi OSAPC sono conformi alla legislazione dello Stato di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, anche per quanto riguarda le ore di lavoro o di riposo, i diritti di rimpatrio e la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.

3.   Contratto di lavoro del pescatore

Per ogni pescatore ingaggiato a bordo di una nave dell'Unione conformemente al punto 1, il pescatore e il datore di lavoro negoziano e firmano un contratto di lavoro scritto avallato dall'autorità competente della Guinea-Bissau.

Il contratto è conforme ai requisiti della legislazione dello Stato di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio (allegato I della direttiva).

4.   Retribuzione del pescatore

I costi delle retribuzioni e i costi di manodopera supplementari sono sostenuti direttamente o, se il datore di lavoro del pescatore è un servizio privato del mercato del lavoro, indirettamente dall'armatore.

Ai pescatori dei paesi OSACP deve essere corrisposto uno stipendio mensile o regolare garantito, preferibilmente mediante bonifico bancario. Lo stipendio è stabilito di comune accordo tra gli armatori o i loro agenti e i pescatori e/o i loro sindacati o rappresentanti. Qualora non siano stati conclusi contratti collettivi e non si applichino gli stipendi minimi di base degli Stati di bandiera, le condizioni salariali di base concesse ai pescatori dei paesi dell'OSACP non possono essere inferiori alle norme dell'OIL.

I pescatori non sono tenuti a sostenere i costi potenzialmente associati ai pagamenti ricevuti. I pescatori dispongono dei mezzi per inviare gratuitamente alle loro famiglie la totalità o una parte dei pagamenti ricevuti, compresi gli anticipi.

I pescatori ricevono una busta paga per ogni pagamento della loro retribuzione e, se lo richiedono, una prova di pagamento dello stipendio.

5.   Sicurezza sociale

La Guinea-Bissau provvede affinché i pescatori che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio e le persone a loro carico, nella misura prevista dal diritto nazionale, abbiano diritto a una protezione sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli altri lavoratori, in particolare quelli subordinati e autonomi, che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio.

6.   Servizi privati di reclutamento e collocamento di marittimi

Si configura come «servizio privato del mercato del lavoro»: un servizio privato di reclutamento e di collocamento di marittimi, qualsiasi persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione, compresi i raccomandatari scelti dagli armatori, che svolga attività di reclutamento di marittimi-pescatori per conto di armatori o di collocamento di pescatori presso gli stessi armatori.

Le autorità della Guinea-Bissau provvedono affinché gli agenti che forniscono servizi di reclutamento e collocamento sia ai pescatori che agli armatori:

a)

non si avvalgano di mezzi, meccanismi o elenchi volti a impedire o dissuadere i pescatori dall'ottenere un ingaggio;

b)

non addebitino ai pescatori, in denaro o in natura, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, onorari o altri costi per i servizi del mercato del lavoro che forniscono;

c)

non concedano prestiti né forniscano beni o servizi ai pescatori che questi siano tenuti a rimborsare o pagare;

d)

non detraggano dalla retribuzione dei pescatori il pagamento o il rimborso di prestiti, beni o servizi forniti prima del loro ingaggio; e

e)

facciano in modo che:

i)

il contratto di lavoro del pescatore sia conforme al presente capo, alle leggi, ai regolamenti e ai contratti collettivi che disciplinano tale contratto di lavoro;

ii)

il contratto di lavoro del pescatore sia redatto in una lingua compresa dal pescatore e nella lingua ufficiale o di lavoro del peschereccio dell'Unione interessato;

iii)

i pescatori ingaggiati siano informati, prima della firma del contratto di lavoro, dei loro diritti e obblighi;

iv)

siano adottate le misure necessarie per consentire ai pescatori ingaggiati di esaminare le clausole del loro contratto di lavoro e di chiedere consulenze in proposito prima di firmarlo;

v)

i pescatori ingaggiati ricevano una copia firmata del loro contratto di lavoro;

vi)

i pescatori rispettino gli obblighi ad essi incombenti in virtù del presente capo; e

vii)

l'armatore del peschereccio riceva in tempo utile una copia di ogni busta paga e, nel caso in cui il versamento della retribuzione sia gestito dall'agente, la prova relativa ad ogni versamento effettuato.

Le autorità della Guinea-Bissau provvedono affinché l'agente nazionale che assume un pescatore per distaccarlo a bordo di un peschereccio dell'Unione faccia in modo che il contratto di lavoro sottoscritto con il pescatore interessato indichi che quest'ultimo è assunto dall'agente per essere messo a disposizione di un armatore che gli assegnerà dei compiti e ne sorveglierà l'esecuzione.

In deroga alla lettera b) del secondo comma, le spese per ottenere un libretto di navigazione, un certificato medico e un passaporto sono a carico del pescatore. Le spese per l'ottenimento di un visto e di un permesso di lavoro, a seconda dei casi, sono a carico del datore di lavoro.

7.   Rispetto del presente capo

Le autorità competenti di entrambe le parti provvedono affinché i pescatori abbiano facilmente e gratuitamente accesso alla legislazione ad essi applicabile, in modo integrale e trasparente.

Le autorità della Guinea-Bissau garantiscono la corretta attuazione del presente capo conformemente agli obblighi ad esse incombenti in virtù del diritto internazionale e agli obblighi di cui al presente capo.

Le autorità dello Stato di bandiera garantiscono la corretta applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera. Esse esercitano le loro responsabilità conformemente agli orientamenti dell'OIL per l'ispezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo dei pescherecci da parte dello Stato di bandiera.

La commissione mista controlla il rispetto degli obblighi di cui al presente capo.

CAPO IX

OSSERVATORI

1.   Osservazione delle attività di pesca

I pescherecci titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggetti a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.

Per osservatore si intende qualsiasi persona autorizzata da un'autorità nazionale incaricata di osservare l'applicazione delle norme applicabili alle operazioni di pesca o di osservare tali operazioni a fini scientifici.

Nel caso delle tonniere e dei pescherecci con palangaro di superficie, le parti si consultano quanto prima, anche con gli altri paesi interessati, in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta dell'organizzazione per la pesca competente.

Le altre navi prendono a bordo un osservatore designato dalla Guinea-Bissau. Se non si presenta al momento e nel luogo concordati, l'osservatore deve essere sostituito affinché la nave possa avviare le sue attività senza ritardo.

2.   Pescherecci e osservatori designati

Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, la Guinea-Bissau informa l'Unione e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito ai pescherecci e agli osservatori designati, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a bordo di ciascuna nave. La Guinea-Bissau informa senza indugio l'Unione e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.

La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

3.   Contributo finanziario forfettario

All'atto del pagamento del canone, l'armatore versa alla Guinea-Bissau, per ogni peschereccio da traino, un importo forfettario di 10 000 EUR all'anno, adattato pro rata temporis in funzione della durata dell'autorizzazione di pesca dei pescherecci designati.

4.   Retribuzione dell'osservatore

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della Guinea-Bissau.

5.   Condizioni d'imbarco

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento di un ufficiale. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sua sicurezza.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per poter svolgere le sue mansioni. L'osservatore ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti del peschereccio direttamente legate allo svolgimento delle sue mansioni.

6.   Obblighi dell'osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

a)

adotta tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

c)

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti al peschereccio.

7.   Imbarco e sbarco dell'osservatore

L'armatore, o il suo raccomandatario, comunica alla Guinea-Bissau, con un preavviso di 10 giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

Se l'osservatore non è sbarcato in un porto della Guinea-Bissau, l'armatore provvede, a sue spese, al rimpatrio dell'osservatore nella Guinea-Bissau quanto prima.

8.   Compiti dell'osservatore

Gli osservatori assolvono i compiti elencati di seguito:

a)

osserva l'attività di pesca della nave;

b)

verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

c)

svolge operazioni nell'ambito di programmi scientifici, compreso il prelievo di campioni biologici;

d)

redige un inventario degli attrezzi da pesca utilizzati;

e)

verifica i dati relativi alle catture effettuate nella zona di pesca della Guinea-Bissau riportati nel giornale di pesca;

f)

verifica le percentuali delle catture accessorie sulla base di quanto definito nelle schede tecniche per ciascuna categoria ed esegue una stima dei rigetti in mare;

g)

comunica una volta al giorno le osservazioni effettuate nell'esercizio delle sue funzioni, compreso il volume delle catture principali e accessorie tenute a bordo.

9.   Rapporto dell'osservatore

Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta al comandante un rapporto contenente le sue osservazioni. Il comandante della nave ha il diritto di annotarvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Subito dopo lo sbarco, l'osservatore presenta alle autorità della Guinea-Bissau responsabili del controllo e della sorveglianza l'originale del computo e il rapporto finale della missione, debitamente firmato e timbrato dal comandante della nave, a cui ne trasmette una copia. Le autorità della Guinea-Bissau trasmettono una copia di tutti i documenti all'Unione.

APPENDICI

Appendice 1 – Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 2 – Schede tecniche per categoria

Appendice 3 – Trattamento dei dati personali


(1)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

(2)  Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (GU L 25 del 31.1.2017, pag. 12).

Appendice 1

MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA GUINEA-BISSAU - UNIONE EUROPEA

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Appendice 2

SCHEDE TECNICHE PER CATEGORIA

SCHEDA 1

CATEGORIA DI PESCA 1 — PESCHERECCI DA TRAINO CONGELATORI PER LA CATTURA DI PESCI E CEFALOPODI

1.

Zona di pesca

Al di là di 12 miglia nautiche dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino all'azimut di 268o.

2.

Attrezzi autorizzati

Sono autorizzati la rete da traino classica a divergenti e gli altri attrezzi selettivi.

È autorizzato l'uso di buttafuori.

Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietato l'utilizzo di qualunque mezzo o dispositivo che possa ostruire le maglie della rete o ridurne l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, foderoni di protezione in rete o in altro materiale. I foderoni devono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è autorizzato l'uso di dispositivi di protezione, purché costituiti da un'unica pezza di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno 300 millimetri.

È vietato l'addoppio del filo, semplice o intrecciato, che costituisce l'ordito del sacco della rete.

3.

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

70 mm

4.

Catture accessorie

Nel sistema di gestione basato sullo sforzo, e quindi sulle TSL, i pescherecci non possono avere a bordo, al termine di una bordata, crostacei in quantità superiore al 5 % del totale delle catture effettuate nella zona di pesca della Guinea-Bissau. Le catture di totano (Todarodes sagittatusTodaropsis eblanae) sono autorizzate e contabilizzate tra le specie bersaglio.

A partire dalla transizione verso un sistema di gestione basato sui limiti di cattura, e quindi sui TAC, le parti si consulteranno nell'ambito della commissione mista per determinare i tassi autorizzati di catture accessorie, sulla base di una raccomandazione del comitato scientifico misto.

Qualsiasi superamento di tali percentuali di catture accessorie autorizzate è soggetto a sanzioni conformemente alla normativa della Guinea-Bissau.

5.

Stazza autorizzata/canoni

5.1

Tonnellate autorizzate secondo il sistema di gestione basato sullo sforzo (TSL)

3 500 TSL all'anno

5.2

Canoni in EUR per TSL secondo il sistema di gestione basato sullo sforzo

310 EUR/TSL/anno

Per le autorizzazioni trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 4 % o del 2,5  %.

SCHEDA 2

CATEGORIA DI PESCA 2 — PESCHERECCI DA TRAINO PER LA CATTURA DEI GAMBERETTI

1.

Zona di pesca

Al di là di 12 miglia nautiche dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino all'azimut di 268o.

2.

Attrezzi autorizzati

Sono autorizzati la rete da traino classica a divergenti e gli altri attrezzi selettivi.

È autorizzato l'uso di buttafuori.

Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietato l'utilizzo di qualunque mezzo o dispositivo che possa ostruire le maglie della rete o ridurne l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, foderoni di protezione in rete o in altro materiale. I foderoni devono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è autorizzato l'uso di dispositivi di protezione, purché costituiti da un'unica pezza di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno 300 millimetri.

È vietato l'addoppio del filo, semplice o intrecciato, che costituisce l'ordito del sacco della rete.

3.

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

50 mm

4.

Catture accessorie

I pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti non possono avere a bordo, al termine di una bordata, cefalopodi in quantità superiore al 15 % e pesci in quantità superiore al 70 % del totale delle catture effettuate nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

Qualsiasi superamento di tali percentuali di catture accessorie autorizzate è soggetto a sanzioni conformemente alla normativa della Guinea-Bissau.

Le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per modificare la percentuale autorizzata di catture accessorie sulla base di una raccomandazione del comitato scientifico misto.

5.

Stazza autorizzata/canoni

5.1

Tonnellate autorizzate secondo il sistema di gestione basato sullo sforzo (TSL)

3 700 TSL all'anno

5.2

Canoni in EUR per TSL secondo il sistema di gestione basato sullo sforzo

434 EUR/TSL/anno

Per le autorizzazioni trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 4 % o del 2,5  %.

SCHEDA 3

CATEGORIA DI PESCA 3 - TONNIERE CON LENZE E CANNE

1.

Zona di pesca

Al di là di 12 miglia nautiche dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino all'azimut di 268o.

Le tonniere con lenze e canne sono autorizzate a pescare esche vive per la loro campagna di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

2.

Attrezzi autorizzati

2.1.

Canne

2.2.

Rete a circuizione a chiusura con esche vive: 16 mm.

3.

Catture accessorie

Conformemente alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e alle risoluzioni pertinenti dell'ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia delle Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). È vietata la pesca dello squalo toro (Carcharias taurus) e della canesca (Galeorhinus galeus).

Le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per aggiornare l'elenco di cui sopra sulla base di raccomandazioni scientifiche.

4.

Stazza autorizzata/canoni:

4.1.

Anticipo forfettario annuo

3 600 EUR per 51,43 tonnellate per peschereccio

4.2.

Canone aggiuntivo per tonnellata catturata

70 EUR/t

4.3.

Numero di pescherecci autorizzati a pescare

13 unità

SCHEDA 4

CATEGORIA DI PESCA 3 - TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARO

1.

Zona di pesca

Al di là di 12 miglia nautiche dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino all'azimut di 268o.

2.

Attrezzi autorizzati

Sciabiche e palangaro di superficie

3.

Catture accessorie

Conformemente alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e alle risoluzioni pertinenti dell'ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia delle Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). È vietata la pesca dello squalo toro (Carcharias taurus) e della canesca (Galeorhinus galeus).

Le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per aggiornare l'elenco di cui sopra sulla base di raccomandazioni scientifiche.

4.

Stazza autorizzata/canoni

4.1.

Anticipo forfettario annuo

5 500  EUR corrispondenti a 68,75  tonnellate per peschereccio con reti a circuizione per i primi due periodi di applicazione del protocollo e a 64,71 tonnellate per peschereccio con reti a circuizione per i periodi di applicazione successivi

3 600 EUR per 51,43 per peschereccio con palangaro

4.2.

Canone aggiuntivo per tonnellata catturata

80 EUR/t per peschereccio con reti a circuizione per i primi due periodi di applicazione del protocollo e 85 EUR/t per peschereccio con reti a circuizione per i periodi di applicazione successivi

70 EUR/t per i pescherecci con palangaro

4.3.

Canone applicabile alle navi d'appoggio

5 000 EUR/anno/nave

4.4.

Numero di pescherecci autorizzati a pescare

28 unità

SCHEDA 5

CATEGORIA DI PESCA 5 - PESCHERECCI PER LA CATTURA DI PICCOLI PELAGICI

1.

Zona di pesca

Al di là di 12 miglia nautiche dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino all'azimut di 268o.

2.

Pescherecci e attrezzi autorizzati

2.1.

Conformemente alla legislazione della Guinea-Bissau, sono autorizzati unicamente i pescherecci di stazza inferiore o pari a 5 000 GT.

2.2.

Gli attrezzi autorizzati sono la rete da traino pelagica e la rete a circuizione per la pesca industriale.

3.

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

70 mm per le reti da traino

4.

Catture accessorie

I pescherecci da traino non possono avere a bordo, al termine di una bordata, pesci non pelagici in quantità superiore al 10 %, cefalopodi in quantità superiore al 10 % e crostacei in quantità superiore al 5 % del totale delle catture effettuate nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

Qualsiasi superamento di tali percentuali di catture accessorie autorizzate è soggetto a sanzioni conformemente alla normativa della Guinea-Bissau.

Le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per modificare la percentuale autorizzata di catture accessorie sulla base di una raccomandazione del comitato scientifico misto.

5.

Stazza autorizzata/canoni

5.1.

Stazza autorizzata secondo il sistema di gestione basato sui limiti di cattura (TAC)

0 tonnellate all'anno

5.2.

Canoni in EUR/t secondo il sistema di gestione basato sui limiti di cattura (TAC)

Da definire

Definizione di bordata

Ai fini della presente appendice, la durata della bordata di un peschereccio dell'Unione è definita come segue:

il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e l'uscita da tale zona; oppure

il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e un trasbordo; oppure

il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e uno sbarco in Guinea-Bissau.

Appendice 3

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.   Definizioni e ambito di applicazione

1.1   Definizioni

Ai fini della presente appendice si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 dell'accordo, anche le definizioni seguenti:

«dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo quale il nome, un numero di identificazione o dati di localizzazione;

«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali o serie di dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione;

«autorità trasferente»: l'autorità pubblica che invia i dati personali;

«autorità destinataria»: l'autorità pubblica che riceve comunicazioni di dati personali;

«violazione dei dati»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, conservati o trattati in qualsiasi altro modo o l'accesso non autorizzato a tali dati;

«ulteriore trasferimento»: il trasferimento di dati personali da una parte destinataria a un'entità che non sia parte firmataria del presente protocollo («terzo»);

«autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare sull'applicazione del presente articolo al fine di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

1.2   Ambito di applicazione

Le persone interessate dal presente protocollo sono in particolare le persone fisiche proprietarie dei pescherecci dell'Unione, i loro rappresentanti, il comandante e l'equipaggio in servizio a bordo dei pescherecci dell'Unione operanti nell'ambito del presente protocollo.

Per quanto riguarda l'attuazione del presente protocollo, in particolare per le domande di rilascio delle autorizzazioni, il controllo delle attività di pesca e la lotta contro la pesca illegale, potrebbero essere scambiati e ulteriormente trattati:

i dati di identificazione e le coordinate della nave;

i dati raccolti attraverso controlli, ispezioni o osservazioni riguardanti le attività di una nave o relative a una nave, la sua posizione e i suoi spostamenti, la sua attività di pesca o connessa alla pesca;

i dati relativi al proprietario o ai proprietari della nave, oppure al suo rappresentante, quali il nome, la cittadinanza, il recapito professionale e il conto bancario professionale;

i dati relativi all'agente locale, quali il nome, la cittadinanza e il recapito professionale;

i dati relativi ai comandanti e ai membri dell'equipaggio, quali il nome, la cittadinanza, la funzione e, nel caso del comandante, il recapito;

i dati relativi ai pescatori imbarcati, quali il nome, il recapito, la formazione, il certificato sanitario.

1.3   Autorità responsabili

Le autorità responsabili del trattamento dei dati sono, da un lato, la Commissione europea e l'autorità dello Stato membro di bandiera, per l'Unione, e dall'altro l'autorità competente designata dalla Guinea-Bissau.

2.   Garanzie in materia di protezione dei dati personali

2.1.   Limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati

I dati personali richiesti e trasferiti a norma del presente protocollo sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per l'attuazione del protocollo, vale a dire per il trattamento delle autorizzazioni di pesca e per il controllo e la sorveglianza delle attività svolte dai pescherecci dell'Unione. Le parti si scambiano i dati personali a norma del presente protocollo solo per le finalità specifiche ivi indicate.

I dati ricevuti non devono essere trattati per finalità diverse da quelle di cui sopra e, nel caso in cui ciò avvenisse, devono essere resi anonimi.

Su richiesta, l'autorità destinataria informa senza indugio l'autorità trasferente dell'uso dei dati comunicati.

2.2   Esattezza dei dati

Le parti provvedono affinché i dati personali trasferiti in virtù del presente protocollo siano esatti, attualizzati e, se del caso, regolarmente aggiornati in base a quanto noto all'autorità trasferente. Se una delle parti rileva che i dati personali trasferiti o ricevuti sono inesatti, ne informa senza ritardo l'altra parte e procede alle correzioni e agli aggiornamenti necessari.

2.3.   Limitazione della conservazione

I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati scambiati e per un periodo massimo di un anno dalla scadenza del presente protocollo, salvo se necessari per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso, i dati possono essere conservati per tutto il tempo necessario a dar seguito all'infrazione o all'ispezione o fino alla chiusura definitiva del procedimento giudiziario o amministrativo.

Se conservati più a lungo, i dati personali sono resi anonimi.

2.4   Sicurezza e riservatezza

I dati personali sono trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici del trattamento, tra cui la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali. Le autorità incaricate del trattamento sono tenute a contrastare eventuali violazioni dei dati e ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio agli eventuali effetti negativi di una violazione dei dati personali e attenuarne le possibili ripercussioni. L'autorità destinataria notifica senza indugio tale violazione all'autorità trasferente; entrambe le autorità si garantiscono reciprocamente e tempestivamente la cooperazione necessaria al fine di consentire a ciascuna di esse di adempiere gli obblighi derivanti dal rispettivo quadro giuridico nazionale in caso di violazione dei dati personali.

Le parti s'impegnano ad attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia conforme alle disposizioni del presente protocollo.

2.5.   Rettifica o cancellazione

Le parti provvedono affinché l'autorità trasferente e l'autorità destinataria adottino tutte le misure ragionevoli per garantire senza indugio la rettifica o la cancellazione, a seconda dei casi, dei dati personali, qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente protocollo, in particolare perché tali dati non sono adeguati, pertinenti o esatti o risultano eccessivi rispetto alla finalità del trattamento.

Le parti sono tenute a notificarsi reciprocamente qualsiasi rettifica o cancellazione.

2.6.   Trasparenza

Le parti provvedono affinché gli interessati siano informati, con una notifica individuale e mediante la pubblicazione del presente accordo sui loro siti web, delle categorie dei dati trasferiti e successivamente trattati, delle modalità di trattamento dei dati personali, dello strumento utilizzato per il trasferimento, della finalità del trattamento, dei terzi o delle categorie di terzi cui le informazioni possono essere ulteriormente trasferite, dei diritti individuali e dei meccanismi disponibili per esercitare i loro diritti e ottenere un indennizzo e dei recapiti degli uffici presso i quali aprire un contenzioso o presentare un reclamo.

2.7.   Ulteriore trasferimento

L'autorità destinataria trasferisce i dati personali ricevuti a norma del presente protocollo a terzi stabiliti in un paese diverso dagli Stati membri di bandiera solo se il trasferimento è giustificato da un importante obiettivo di pubblico interesse, riconosciuto anche nel quadro giuridico applicabile all'autorità trasferente, e se sono soddisfatti gli altri requisiti della presente appendice (in particolare per quanto riguarda la limitazione delle finalità e la minimizzazione dei dati); e

se il paese in cui sono ubicati il terzo o l'organizzazione internazionale è destinatario di una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione europea a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (decisione di adeguatezza) che riguardi l'ulteriore trasferimento; o

in casi specifici, qualora tale trasferimento sia necessario affinché l'autorità trasferente adempia i propri obblighi nei confronti delle organizzazioni regionali di gestione della pesca o delle organizzazioni regionali per la pesca; o

in via eccezionale e ove ritenuto necessario, purché il terzo s'impegni a trattare i dati solo per le finalità specifiche per le quali essi sono ulteriormente trasferiti e a cancellarli immediatamente una volta che il trattamento non sia più necessario per tali finalità.

3.   Diritti degli interessati

3.1   Accesso ai dati personali

Su richiesta dell'interessato, l'autorità destinataria deve:

confermare all'interessato se sono o meno in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano;

fornire informazioni sulla finalità del trattamento, sulle categorie di dati personali, sul periodo di conservazione dei dati (se possibile), sul diritto di chiederne la rettifica/cancellazione, sul diritto di presentare un reclamo, ecc.;

fornire una copia dei dati personali;

fornire informazioni generali sulle garanzie applicabili.

3.2.   Rettifica dei dati personali

L'autorità destinataria rettifica, su richiesta dell'interessato, i dati personali incompleti, inesatti o obsoleti.

3.3.   Cancellazione dei dati personali

Su richiesta dell'interessato, l'autorità destinataria deve:

cancellare i dati personali che lo riguardano nel caso in cui essi siano stati trattati in modo non conforme alle garanzie previste dal presente protocollo;

cancellare i dati personali che lo riguardano e che non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati lecitamente trattati;

interrompere il trattamento dei dati personali se l'interessato vi si oppone per motivi connessi alla sua situazione specifica, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato.

3.4.   Modalità

Entro un lasso di tempo ragionevole e in tempo utile, e in ogni caso entro un mese dalla richiesta, l'autorità destinataria risponde a una richiesta dell'interessato riguardante l'accesso ai suoi dati personali, la loro rettifica e la loro cancellazione. L'autorità destinataria può adottare misure appropriate, come l'addebito di costi ragionevoli per coprire gli oneri amministrativi o il rifiuto di dar seguito a una richiesta manifestamente infondata o eccessiva.

In caso di risposta negativa alla richiesta dell'interessato, quest'ultimo deve essere informato dall'autorità destinataria dei motivi del rifiuto.

3.5   Limitazioni

I diritti di cui sopra possono essere limitati se tale limitazione è prevista dalla legge ed è necessaria e proporzionata in una società democratica a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

Tali diritti possono essere limitati anche al fine di garantire una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

La limitazione può essere applicata alle stesse condizioni anche per tutelare l'interessato o i diritti e le libertà altrui.

4.   Ricorso e controllo indipendente

4.1   Controllo indipendente

La conformità del trattamento dei dati personali al presente protocollo deve essere oggetto di un controllo indipendente ad opera di un organismo esterno o interno che eserciti un controllo indipendente e disponga di poteri d'indagine e di ricorso.

4.2   Autorità di controllo

Per l'Unione, tale controllo è esercitato dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), nel caso in cui il trattamento rientri nelle competenze della Commissione europea, o dalle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati dell'Unione, nel caso in cui il trattamento rientri nelle competenze dello Stato membro di bandiera, e per la Guinea-Bissau, dall'autorità competente designata.

Le suddette autorità trattano e risolvono in modo efficace e in tempo utile i reclami degli interessati riguardanti il trattamento dei loro dati personali nell'ambito del presente protocollo.

4.3.   Diritto di ricorso

Ciascuna parte provvede affinché, nel proprio ordinamento giuridico, l'interessato che ritenga che un'autorità non abbia rispettato le garanzie di cui all'articolo 14 e alla presente appendice o che i suoi dati personali siano stati violati possa presentare una domanda di indennizzo contro tale autorità, nella misura consentita dalle disposizioni giuridiche applicabili, dinanzi a un organo giurisdizionale o equivalente.

In particolare, qualsiasi reclamo avverso una delle due autorità può essere indirizzato al GEPD, nel caso della Commissione europea, e all'autorità competente designata dalla Guinea-Bissau, nel caso della Guinea-Bissau. Per determinati reclami avverso una delle due autorità è inoltre possibile adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, nel caso della Commissione europea, e gli organi giurisdizionali della Guinea-Bissau, nel caso della Guinea-Bissau.

In caso di controversia o reclamo presentato da un interessato avverso l'autorità trasferente, l'autorità destinataria o entrambe, a seguito del trattamento dei suoi dati personali, le autorità s'informano reciprocamente di tali controversie o reclami e si adoperano per dirimere la controversia o risolvere il reclamo in via amichevole nel più breve tempo possibile.

4.4   Scambio di informazioni tra le parti

Le parti si tengono reciprocamente informate dei reclami ricevuti riguardo al trattamento dei dati personali in virtù del presente protocollo e della loro risoluzione.

5.   Riesame

Le parti s'informano reciprocamente delle modifiche apportate alle rispettive legislazioni che incidono sul trattamento dei dati personali. Ciascuna parte effettua riesami periodici delle proprie politiche e procedure di attuazione dell'articolo 14 e della presente appendice e della loro efficacia e, su richiesta ragionevole di una parte, l'altra parte riesamina le proprie politiche e procedure riguardanti il trattamento dei dati personali al fine di verificare e confermare l'efficace attuazione delle garanzie previste dall'articolo 14 e dalla presente appendice. I risultati del riesame sono comunicati alla parte che ne ha fatto richiesta.

Se necessario, le parti concordano in sede di commissione mista le modifiche necessarie del presente allegato.

6.   Sospensione del trasferimento

La parte trasferente può sospendere o porre fine al trasferimento dei dati personali qualora le parti non risolvano in via amichevole le controversie relative al trattamento dei dati personali conformemente alla presente appendice fintantoché essa non ritenga che la questione è stata risolta in modo soddisfacente dalla parte destinataria. I dati già trasferiti continuano a essere trattati conformemente alla presente appendice.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2589/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)