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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/2545 |
26.11.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2545 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2024
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 95, paragrafo 11, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
I mercati delle cripto-attività sono intrinsecamente transfrontalieri. È pertanto necessario provvedere affinché le autorità competenti dei diversi Stati membri possano cooperare e scambiare informazioni che consentano loro di vigilare in modo efficace sugli emittenti e sugli offerenti di cripto-attività e sui prestatori di servizi per le cripto-attività che operano in tutta l’Unione. È opportuno che le autorità competenti abbiano accesso alle informazioni necessarie per l’efficace esercizio dei loro compiti e delle loro funzioni di vigilanza, indagine e contrasto delle violazioni. |
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(2) |
Per garantire che le autorità competenti siano in grado di cooperare e scambiare informazioni in modo efficiente e tempestivo e di prestarsi assistenza reciproca ai fini del regolamento (UE) 2023/1114, è opportuno stabilire procedure, formati e modelli comuni per la presentazione delle richieste di assistenza, per le conferme di ricevimento e per le risposte a tali richieste. |
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(3) |
Di norma le informazioni dovrebbero essere scambiate per iscritto. Tuttavia le comunicazioni dovrebbero poter avvenire oralmente nei casi appropriati, in particolare prima dell’invio di una richiesta scritta di cooperazione o scambio di informazioni, per fornire informazioni su una richiesta imminente o per discutere di eventuali problemi che potrebbero ostacolare il soddisfacimento della richiesta stessa. In caso di urgenza, non dovuta a un ritardo della parte richiedente, dovrebbe inoltre essere possibile trasmettere in forma orale una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni. |
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(4) |
Le richieste urgenti di cooperazione o di scambio di informazioni dovrebbero essere consentite qualora l’autorità richiedente chieda una risposta tempestiva per porre fine a un danno significativo o per prevenire potenziali danni significativi agli investitori o alla stabilità del sistema finanziario e alla fiducia nello stesso. Tra i casi di specie figura, ad esempio, la situazione in cui l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha da poco ottenuto prove da cui risulta che un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato in un altro Stato membro commercializza cripto-attività che non sono compatibili con le disposizioni in materia di tutela dei clienti o dei detentori al dettaglio di cui all’articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114. Le richieste urgenti dovrebbero essere consentite anche qualora l’autorità competente dello Stato membro ospitante abbia ricevuto reclami pertinenti relativi a un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato in un altro Stato membro o qualora l’autorità competente abbia motivo di ritenere che un prestatore di servizi per le cripto-attività che opera nella sua giurisdizione sia a rischio di insolvenza, con potenziali ripercussioni sui clienti della sua giurisdizione o sulla stabilità dei mercati finanziari. |
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(5) |
Il regolamento (UE) 2023/1114 stabilisce che le autorità competenti devono cooperare tra loro, scambiarsi informazioni e prestarsi assistenza reciproca. |
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(6) |
È opportuno prevedere la trasmissione spontanea di informazioni a norma del regolamento (UE) 2023/1114, anche su base volontaria quando l’autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni in suo possesso possano essere utili ad un’altra autorità competente. Nel trasmettere informazioni non richieste, l’autorità competente dovrebbe assicurarsi di disporre di una base giuridica a tal fine e indicarla nel formulario che figura nel pertinente allegato. |
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(7) |
La richiesta di assistenza ai sensi dell’articolo 95 regolamento (UE) 2023/1114 dovrebbe contenere informazioni sufficienti sull’oggetto della richiesta, in particolare i motivi della richiesta e il relativo contesto, per consentire all’autorità interpellata di trattarla con efficacia e rapidità. Qualora le informazioni che l’autorità richiedente chiede siano necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, non dovrebbe essere necessario che essa indichi i fatti all’origine del sospetto di infrazione che l’hanno portata a presentare la richiesta. |
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(8) |
Le procedure di cooperazione dovrebbero consentire e facilitare la comunicazione, la consultazione e l’interazione tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata al fine di garantire un trattamento efficace delle richieste di informazioni o di assistenza. Le procedure dovrebbero anche permettere alle autorità competenti di fornirsi reciprocamente un riscontro sull’utilità delle informazioni o dell’assistenza ricevute, sull’esito del caso in relazione al quale è stata richiesta l’assistenza e sugli eventuali problemi riscontrati nel fornire le informazioni o nel prestare l’assistenza. |
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(9) |
Le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni scambiate o trasmesse e il rispetto delle norme in materia di protezione dei diritti delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. |
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(10) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione elaborato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in stretta collaborazione con l’Autorità bancaria europea (ABE) e presentato alla Commissione. |
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(11) |
L’ESMA ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(12) |
L’ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all’introduzione di tali norme, in quanto ciò sarebbe stato decisamente sproporzionato rispetto all’ambito di applicazione e all’impatto delle norme tecniche, tenuto conto del fatto che il presente regolamento inciderà soltanto su entità e autorità competenti e non sui partecipanti al mercato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizione
Ai fini del presente regolamento, per «mezzo elettronico» si intendono le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), l’archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico che assicurino la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni nel corso della trasmissione.
Articolo 2
Punti di contatto
1. Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto ai fini della comunicazione delle richieste di cooperazione o di scambio di informazioni presentate a norma dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2023/1114.
2. Le autorità competenti comunicano all’ESMA i dati relativi al rispettivo punto di contatto entro il 15 gennaio 2025 e, laddove necessario, forniscono all’ESMA informazioni aggiornate.
3. L’ESMA tiene e aggiorna un elenco dei punti di contatto designati dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1.
Articolo 3
Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. L’autorità richiedente presenta una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico. Essa trasmette la richiesta al punto di contatto designato a norma dell’articolo 2.
2. Per la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni l’autorità competente utilizza il formulario di cui all’allegato I e:
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a) |
specifica i dettagli delle informazioni pertinenti richieste; |
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b) |
individua, se del caso, le questioni relative alla riservatezza delle informazioni richieste. |
Articolo 4
Conferma di ricevimento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni l’autorità interpellata invia una conferma di ricevimento tramite posta o mezzo elettronico al punto di contatto designato a norma dell’articolo 2, salvo se diversamente indicato nella richiesta. La conferma di ricevimento è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato II, che deve anche indicare, se possibile, la data o l’intervallo di tempo previsti per la risposta.
2. Qualora non sia possibile indicare la data o l’intervallo di tempo previsti per la risposta, l’autorità interpellata indica la frequenza con cui aggiornerà l’autorità richiedente.
Articolo 5
Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. L’autorità interpellata risponde a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico. La risposta è trasmessa al punto di contatto designato a norma dell’articolo 2, salvo se diversamente indicato nella richiesta. Qualora richieda informazioni supplementari in relazione alla richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni, l’autorità interpellata chiede ulteriori chiarimenti tempestivamente e con qualsiasi mezzo.
2. L’autorità interpellata risponde alla richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni utilizzando il formulario di cui all’allegato III e:
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a) |
prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire le informazioni o l’assistenza richieste; |
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b) |
agisce senza indebito ritardo, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di coinvolgere terzi o un’altra autorità competente. |
3. Se rifiuta di dare seguito, in tutto o in parte, a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni, l’autorità interpellata informa quanto prima l’autorità richiedente della sua decisione per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico, indicando i motivi di rifiuto di cui all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 invocati.
Articolo 6
Richiesta urgente di cooperazione o di scambio di informazioni
1. In deroga agli articoli 4 e 5, la procedura di cui al presente articolo si applica alle richieste urgenti di cooperazione o di scambio di informazioni.
2. L’autorità richiedente specifica in modo chiaro i motivi dell’urgenza della richiesta, utilizzando il formulario di cui all’allegato I.
3. In deroga al paragrafo 2, l’autorità richiedente può inizialmente comunicare le informazioni in forma orale se ciò è giustificato dalle circostanze concrete che l’hanno portata a presentare la richiesta. Tale comunicazione in forma orale è successivamente confermata per iscritto e trasmessa all’autorità interpellata senza indebito ritardo, utilizzando il formulario di cui all’allegato I, se non diversamente concordato con l’autorità interpellata.
4. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta urgente di cooperazione o di scambio di informazioni l’autorità interpellata invia la conferma di ricevimento tramite posta o mezzo elettronico al punto di contatto designato a norma dell’articolo 2, salvo se diversamente indicato nella richiesta, utilizzando il formulario di cui all’allegato II.
5. Se non riconosce l’urgenza della richiesta, l’autorità interpellata ne dà comunicazione all’autorità richiedente nel contesto della conferma di ricevimento, esponendone i motivi in modo chiaro e utilizzando il formulario di cui all’allegato II. In tal caso la richiesta non è trattata come una richiesta urgente di cooperazione o di scambio di informazioni.
6. Se rifiuta di dare seguito, in tutto o in parte, a una richiesta urgente di cooperazione o di scambio di informazioni, l’autorità interpellata informa quanto prima l’autorità richiedente della sua decisione per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico, indicando i motivi di rifiuto di cui all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 invocati.
7. L’autorità interpellata fornisce una risposta precisa e completa il prima possibile e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La risposta è fornita per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico, utilizzando il formulario di cui all’allegato III, se non diversamente concordato con l’autorità richiedente.
8. Qualora non sia in grado di fornire all’autorità richiedente una risposta precisa e completa entro 10 giorni lavorativi, l’autorità interpellata, in deroga al paragrafo 7, fornisce entro tale termine una risposta parziale. In tal caso l’autorità interpellata fornisce una risposta precisa e completa entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta iniziale. Qualora non sia in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie entro tale termine, l’autorità interpellata fornisce all’autorità richiedente una spiegazione delle pertinenti limitazioni.
Articolo 7
Procedure per l’invio e il trattamento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. L’autorità richiedente e l’autorità interpellata comunicano utilizzando i mezzi più opportuni, tenendo debitamente conto di quanto segue:
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a) |
le questioni connesse alla riservatezza; |
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b) |
i tempi di trasmissione; |
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c) |
il volume del materiale da trasmettere; |
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d) |
la facilità di accesso alle informazioni da parte dell’autorità richiedente. |
L’autorità richiedente risponde prontamente alle richieste di chiarimento dell’autorità interpellata.
2. Qualora non sia possibile fornire una risposta entro la data o l’intervallo di tempo previsti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, l’autorità interpellata comunica all’autorità richiedente una nuova data prevista o un nuovo intervallo di tempo previsto, con una spiegazione dei motivi del ritardo, avvalendosi dello stesso mezzo utilizzato per confermare il ricevimento della richiesta.
3. L’autorità interpellata e l’autorità richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell’esecuzione della richiesta.
Articolo 8
Procedura per le richieste riguardanti l’acquisizione di dichiarazioni di persone
1. Se l’autorità richiedente include nella richiesta l’acquisizione di dichiarazioni di persone, l’autorità interpellata e l’autorità richiedente, fatte salve le limitazioni giuridiche o i vincoli esistenti e le eventuali differenze negli obblighi procedurali, valutano e prendono in considerazione quanto segue:
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a) |
i diritti della persona da cui deve essere acquisita la dichiarazione, compreso, se del caso, il diritto di non autoincriminarsi; |
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b) |
il ruolo del personale dell’autorità interpellata e dell’autorità richiedente e la natura della partecipazione dello stesso all’acquisizione della dichiarazione, in particolare se la partecipazione è attiva o passiva; |
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c) |
se la persona da cui deve essere acquisita la dichiarazione ha diritto a essere assistita da un rappresentante legale e, in caso affermativo, la portata dell’assistenza di quest’ultimo durante l’acquisizione della dichiarazione, in particolare in relazione a registrazioni o comunicazioni relative alla dichiarazione; |
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d) |
se la dichiarazione deve essere acquisita su base volontaria od obbligatoria, dove questa distinzione esiste; |
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e) |
se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la persona da cui deve essere acquisita la dichiarazione sia un testimone o un sospettato, dove questa distinzione esiste; |
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f) |
se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la dichiarazione potrebbe essere o è destinata a essere usata in un procedimento penale; |
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g) |
l’ammissibilità della dichiarazione nella giurisdizione dell’autorità richiedente; |
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h) |
la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili, specificando se verrà redatto un verbale in extenso o in forma riassuntiva o se verrà effettuata una registrazione sonora o audiovisiva; |
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i) |
le procedure relative alla certificazione o alla conferma della dichiarazione da parte della persona che rende la dichiarazione, anche se la certificazione o la conferma avviene dopo l’acquisizione della dichiarazione; e |
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j) |
la procedura per la trasmissione della dichiarazione all’autorità richiedente, compresi il formato e le tempistiche per la trasmissione. |
2. L’autorità interpellata e l’autorità richiedente provvedono affinché siano predisposte disposizioni che consentano al loro personale di procedere in modo efficiente e di concordare quanto segue:
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a) |
la pianificazione delle date; |
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b) |
l’elenco delle domande da porre alla persona che deve rendere la dichiarazione; |
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c) |
le modalità di viaggio, in particolare per assicurare che l’autorità interpellata e l’autorità richiedente possano riunirsi per discutere della questione prima dell’acquisizione della dichiarazione; |
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d) |
il regime linguistico; |
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e) |
qualsiasi altra questione pratica che possa sorgere in relazione all’acquisizione della dichiarazione. |
Articolo 9
Procedura per le richieste riguardanti un’indagine o un’ispezione in loco
1. Quando la richiesta riguarda un’indagine o un’ispezione in loco ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, l’autorità richiedente e l’autorità interpellata si consultano sul modo migliore di dare seguito utile alla richiesta, tenendo conto dell’articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1114, in particolare sull’opportunità di condurre congiuntamente l’indagine o l’ispezione in loco.
2. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei progressi dell’indagine o dell’ispezione in loco e le trasmette prontamente le sue risultanze.
3. Per decidere se condurre congiuntamente l’indagine o l’ispezione in loco, l’autorità richiedente e l’autorità interpellata prendono in considerazione almeno i seguenti elementi:
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a) |
il contenuto della richiesta di assistenza presentata dall’autorità richiedente, in particolare eventuali suggerimenti sull’opportunità di condurre congiuntamente l’indagine o l’ispezione in loco; |
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b) |
se le autorità competenti stanno conducendo separatamente un’inchiesta su un caso avente implicazioni transfrontaliere e se non sia più opportuno trattare il caso congiuntamente; |
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c) |
il quadro normativo e regolamentare nella rispettiva giurisdizione, i potenziali vincoli e limitazioni giuridiche che si applicano all’esecuzione di un’indagine congiunta o di un’ispezione in loco congiunta e agli eventuali procedimenti che ne possono conseguire, compresi gli eventuali aspetti relativi al principio del ne bis in idem; |
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d) |
la gestione e la direzione necessarie per l’indagine o l’ispezione in loco; |
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e) |
la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l’indagine o l’ispezione in loco; |
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f) |
la possibilità di stabilire un piano d’azione comune e un calendario dei lavori di ciascuna autorità competente; |
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g) |
la determinazione delle azioni che ciascuna autorità competente deve intraprendere, congiuntamente o singolarmente; |
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h) |
la condivisione reciproca delle informazioni raccolte e la redazione di relazioni sui risultati delle singole azioni intraprese; |
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i) |
altre questioni specifiche del caso. |
4. Se decidono di condurre congiuntamente l’indagine o l’ispezione in loco, l’autorità richiedente e l’autorità interpellata:
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a) |
concordano le procedure di conduzione e di conclusione; |
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b) |
si impegnano in un dialogo costante per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti; |
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c) |
lavorano a stretto contatto e collaborano nella conduzione congiunta dell’indagine o dell’ispezione in loco; |
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d) |
si prestano assistenza reciproca nei successivi procedimenti di esecuzione, nella misura in cui ciò sia giuridicamente ammissibile, in particolare coordinandosi in relazione ai procedimenti o alle altre misure di esecuzione, di natura amministrativa, civile o penale, relative all’esito dall’indagine congiunta o dall’ispezione in loco congiunta o, se del caso, alle prospettive di transazione; |
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e) |
individuano le specifiche disposizioni normative che disciplinano l’oggetto dell’indagine congiunta o dell’ispezione in loco congiunta. |
Articolo 10
Trasmissione spontanea di informazioni
Qualora un’autorità competente disponga di informazioni che ritiene possano assistere un’altra autorità competente ai fini dello svolgimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2023/1114, essa trasmette tali informazioni per iscritto all’altra autorità competente, tramite posta o mezzo elettronico, senza indebito ritardo, utilizzando il formulario di cui all’allegato IV, e specifica la base giuridica per la comunicazione delle informazioni.
Articolo 11
Vincoli e usi ammissibili delle informazioni
1. L’autorità richiedente e l’autorità interpellata includono un’adeguata dichiarazione sulla riservatezza nella richiesta di assistenza, nella risposta alla richiesta di assistenza o nella trasmissione spontanea di informazioni conformemente ai formulari di cui al pertinente allegato.
2. Se per dare esecuzione alla richiesta l’autorità interpellata deve divulgare l’informazione che l’autorità richiedente ha presentato una richiesta, l’autorità interpellata procede alla divulgazione dopo aver discusso la natura e la portata della divulgazione con l’autorità richiedente e dopo aver ottenuto l’assenso di quest’ultima. Se l’autorità richiedente non dà l’assenso alla divulgazione, l’autorità interpellata non dà seguito alla richiesta, e l’autorità richiedente può ritirare la richiesta o sospenderla fino a quando non sarà in grado di dare il suo assenso.
3. Le informazioni ricevute a norma dell’articolo 10 sono utilizzate unicamente al fine di assicurare l’osservanza o il controllo dell’osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, in particolare per l’avvio o lo svolgimento di procedimenti penali, civili, amministrativi o disciplinari risultanti da una violazione delle disposizioni dello stesso regolamento o per l’assistenza nei medesimi procedimenti.
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
ALLEGATO I
FORMULARIO PER LA RICHIESTA DI COOPERAZIONE O DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
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Numero di riferimento: Data: Informazioni di carattere generale MITTENTE: Stato membro: Autorità competente: Indirizzo: (Dati del punto di contatto) Nome e cognome: Telefono: E-mail: DESTINATARIO: Stato membro: Autorità competente: Indirizzo: (Dati del punto di contatto) Nome e cognome: Telefono: E-mail: Gentile signor/signora [inserire il nome], ai sensi dell’articolo 3, si chiede il Suo contributo in relazione alla questione/alle questioni illustrata/e in dettaglio di seguito. Le sarei grato/a se potesse rispondere alla richiesta di cui sopra entro [indicare un termine in base al tipo di richiesta] dal ricevimento della presente. Tipo di richiesta Contrassegnare la/le casella/e pertinente/i |
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Attività di vigilanza (fornitura di informazioni, acquisizione di una dichiarazione) |
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Indagine |
□ |
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Ispezione in loco |
□ |
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□ |
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Urgenza della richiesta Contrassegnare la/le casella/e pertinente/i |
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Richiesta non urgente |
□ |
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Richiesta urgente |
□ |
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L’[autorità richiedente] chiede a [l’autorità interpellata] di considerare urgente la presente richiesta per i seguenti motivi: … … … [Indicare in modo chiaro i motivi alla base dell’urgenza della richiesta, anche se la richiesta è stata inizialmente presentata in forma orale.] Motivi della richiesta … … … [Inserire le disposizioni della normativa settoriale i) in base alle quali l’autorità richiedente è competente a trattare la questione e ii) che potrebbero essere state violate.] La richiesta riguarda la cooperazione o lo scambio di informazioni in relazione a: … … … [Inserire la descrizione dell’oggetto della richiesta, lo scopo per il quale si chiede la cooperazione o lo scambio di informazioni, i fatti all’origine dell’indagine che costituiscono la base della richiesta e una spiegazione del modo in cui la risposta alla richiesta di informazioni o di assistenza sarà utile per l’adempimento dei compiti di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).] Seguito di … … … [Se del caso, inserire gli estremi delle precedenti richieste che ne consentano l’identificazione.] Attività di vigilanza (fornitura di informazioni, acquisizione di una dichiarazione) Fornitura di informazioni Fornire la descrizione dettagliata delle specifiche informazioni richieste, precisando il motivo per cui si ritiene che saranno utili e, se noto, l’elenco delle persone che potrebbero essere in possesso delle informazioni richieste o dei luoghi in cui le informazioni potrebbero essere ottenute. … … … Se la richiesta riguarda informazioni relative a un’operazione o a un ordine in una specifica cripto-attività, fornire le informazioni indicate di seguito. Identificativo del prodotto: … [Inserire una descrizione precisa della cripto-attività, compreso l’identificativo del prodotto conformemente al regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 68, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.] Identificativo della persona: … [Indicare l’identità di qualsiasi persona connessa all’operazione o all’ordine, anche di persone che negoziano la cripto-attività o per conto delle quali l’operazione si considera effettuata. Ove disponibile, inserire l’eventuale codice identificativo applicabile, come il codice LEI o il codice identificativo del cliente ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).] Date: … [Inserire le date tra le quali hanno avuto luogo le operazioni o gli ordini sulle predette cripto-attività, indicando, nel caso di un periodo di tempo significativo, perché è necessario l’intero periodo.] Se la richiesta riguarda informazioni relative all’impresa o all’attività di una persona, fornire informazioni che consentano l’identificazione della persona. … … … Se vi sono particolari considerazioni connesse alla sensibilità delle informazioni richieste, fornire indicazioni circa il grado di sensibilità ed eventuali particolari precauzioni che devono essere adottate nella raccolta delle informazioni in ragione di considerazioni relative all’indagine. Specificare se l’autorità interpellata può rivelare l’identità dell’autorità richiedente. … … … … Fornire eventuali informazioni supplementari ritenute pertinenti. … … … [Ad esempio, indicare se l’autorità richiedente ha contattato o contatterà altre autorità o servizi di contrasto dello Stato membro dell’autorità interpellata in relazione all’oggetto della richiesta o altre autorità che, per quanto risulta all’autorità richiedente, hanno un interesse attivo nell’oggetto della richiesta.] Acquisizione di una dichiarazione Indicare:
[Ad esempio, indicare se il personale dell’autorità richiedente chiede di partecipare all’acquisizione della dichiarazione; comunicare, se del caso, i dati dei funzionari dell’autorità richiedente partecipanti e descrivere i requisiti giuridici e procedurali che devono essere rispettati affinché le dichiarazioni ottenute siano ammissibili nella giurisdizione dell’autorità richiedente.] Avvio di un’indagine Se la richiesta riguarda l’avvio di un’indagine per conto dell’autorità richiedente, fornire informazioni che consentano all’autorità interpellata di valutare il suo interesse a effettuare l’indagine congiunta, in particolare la relativa proposta, i motivi che spingono l’autorità richiedente ad avviare un’indagine e i benefici per tale autorità. … … … [Includere tutte le informazioni pertinenti di cui l’autorità interpellata ha bisogno per poter fornire l’assistenza necessaria avviando l’indagine o l’indagine congiunta, a seconda del caso.] Avvio di un’ispezione in loco Se la richiesta riguarda l’avvio di un’ispezione in loco per conto dell’autorità richiedente, fornire informazioni che consentano all’autorità interpellata di valutare il suo interesse a effettuare l’ispezione in loco congiunta, in particolare la relativa proposta, i motivi che spingono l’autorità richiedente ad avviare un’ispezione e i benefici per tale autorità. … … … [Includere tutte le informazioni pertinenti di cui l’autorità interpellata ha bisogno per fornire l’assistenza necessaria avviando l’ispezione o l’ispezione in loco congiunta, a seconda del caso.] Sarà garantita la riservatezza delle informazioni incluse nella presente richiesta in conformità dell’articolo 11 del presente regolamento e dell’articolo 100 del regolamento (UE) 2023/1114. Per quanto riguarda i dati personali inclusi nella presente richiesta si applicano le disposizioni dell’articolo 101 del regolamento (UE) 2023/1114. In particolare le autorità competenti provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazione e accesso ai dati personali», del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Cordiali saluti. [firma] |
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(1) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).
(2) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
ALLEGATO II
FORMULARIO PER LA CONFERMA DI RICEVIMENTO
Conferma di ricevimento
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Numero di riferimento: Data: MITTENTE: Stato membro: Autorità competente: Indirizzo: (Dati del punto di contatto) Nome e cognome: Telefono: E-mail: DESTINATARIO: Stato membro: Autorità competente: Indirizzo: (Dati del punto di contatto) Nome e cognome: Telefono: E-mail: Gentile signor/signora [inserire il nome], con la presente confermiamo di aver ricevuto la Sua richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni [inserire il riferimento alla richiesta] in data [inserire la data].
Cordiali saluti. [firma] |
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
ALLEGATO III
FORMULARIO PER LA RISPOSTA A UNA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE O DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
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Numero di riferimento: Data: MITTENTE: Stato membro: Autorità competente: Indirizzo: (Dati del punto di contatto) Nome e cognome: Telefono: E-mail: DESTINATARIO: Stato membro: Autorità competente: Indirizzo: (Dati del punto di contatto) Nome e cognome: Telefono: E-mail: Gentile signor/signora [inserire il nome], ai sensi dell’articolo 5, abbiamo trattato la Sua richiesta n. [inserire il numero di riferimento] datata [gg.mm.aaaa]. Informazioni raccolte … … … [Riportare qui le informazioni raccolte o spiegare come saranno fornite.] Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a [inserire il nome dell’autorità richiedente] a norma del [inserire la disposizione della normativa settoriale applicabile] e in base al presupposto che rimarranno riservate in conformità dell’articolo 11 del presente regolamento e dell’articolo 100 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Il/La [inserire il nome dell’autorità richiedente] si conforma alle disposizioni dell’articolo 11 per quanto riguarda gli usi ammissibili delle informazioni fornite […] e alle disposizioni dell’articolo 101 del regolamento (UE) 2023/1114 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e il loro trasferimento. In particolare le autorità competenti provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazione e accesso ai dati personali», del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Se intende usare o divulgare le informazioni fornite nella presente risposta per fini diversi da quelli indicati nella richiesta, ma comunque rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114, il/la [inserire il nome dell’autorità richiedente] ne dà comunicazione a [inserire il nome dell’autorità interpellata], il/la quale dispone di 10 giorni lavorativi per opporsi a tale uso o divulgazione ovvero per indicare, se necessario, un termine preciso entro il quale sarà in grado di fornire un riscontro. Se intende usare o divulgare le informazioni fornite nella presente risposta per fini che esulano dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114, il/la [inserire il nome dell’autorità richiedente] ne dà comunicazione a [inserire il nome dell’autorità interpellata] e, a meno che si applichi l’eccezione di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, ne ottiene il previo assenso. Se [inserire il nome dell’autorità interpellata] dà il suo assenso all’uso o alla divulgazione, può subordinarlo a determinate condizioni. Cordiali saluti. [firma] |
(1) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
ALLEGATO IV
FORMULARIO PER LA TRASMISSIONE SPONTANEA DI INFORMAZIONI
Trasmissione spontanea di informazioni
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Numero di riferimento: Data: MITTENTE: Stato membro: Autorità competente: Indirizzo: (Dati del punto di contatto) Nome e cognome: Telefono: E-mail: DESTINATARIO: Stato membro: Autorità competente: Indirizzo: (Dati del punto di contatto) Nome e cognome: Telefono: E-mail: Gentile signor/signora [inserire il nome], ai sensi dell’articolo 10, Le forniamo le seguenti informazioni che riteniamo possano esserLe d’aiuto nell’esercizio delle Sue funzioni. Informazioni fornite … … … [Riportare qui le informazioni, includendo, se del caso, la descrizione del materiale o dei documenti giustificativi allegati.] Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a [inserire il nome dell’autorità competente che riceve le informazioni] a norma dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e in base al presupposto che rimarranno riservate in conformità dell’articolo 11 del presente regolamento e dell’articolo 100 del regolamento (UE) 2023/1114. Il/La [inserire il nome dell’autorità competente che riceve le informazioni] si conforma alle disposizioni dell’articolo 11 per quanto riguarda gli usi ammissibili delle informazioni fornite e alle disposizioni dell’articolo 101 del regolamento (UE) 2023/1114 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e il loro trasferimento. In particolare le autorità competenti provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazione e accesso ai dati personali», del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Se intende usare o divulgare le informazioni fornite nella presente risposta per fini che esulano da quelli stabiliti all’articolo 11, paragrafo 3, il/la [inserire il nome dell’autorità competente che riceve le informazioni] ne dà comunicazione a [inserire il nome dell’autorità competente che fornisce le informazioni] e, a meno che si applichi l’eccezione di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, ne ottiene il previo assenso. Se [inserire il nome dell’autorità competente che fornisce le informazioni] dà il suo assenso all’uso o alla divulgazione delle informazioni, può subordinarlo a determinate condizioni. Cordiali saluti. [firma] |
(1) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150, 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2545/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)