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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/2470

3.10.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 114/2024

del 12 giugno 2024

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/2470]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/671 della Commissione, del 4 febbraio 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006 (2).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 abroga il regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione (3) e il regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione (4), che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2022/671 abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione (5), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.

(5)

La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali quali ovuli, embrioni e sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I, capo I, parte introduttiva, punto 2, dell'accordo SEE.

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I, capo I, dell'accordo SEE, la parte 1 è così modificata:

1.

dopo il punto 11bzc (Regolamento delegato (UE) 2023/842 della Commissione) è inserito quanto segue:

"11bzd.

32022 R 0671: Regolamento delegato (UE) 2022/671 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione (GU L 122 del 25.4.2022, pag. 17).

Il presente atto si applica all'Islanda per i settori di cui al punto 2 della parte introduttiva.

11bze.

32022 R 0160: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006 (GU L 26 del 7.2.2022, pag. 11).

Il presente atto si applica all'Islanda per i settori di cui al punto 2 della parte introduttiva.".

2.

Il testo dei punti 76 (Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione), 131 (Regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione) e 140 (Regolamento di esecuzione (CE) n. 1082/2003 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2022/671 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 giugno 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2024.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)   GU L 122 del 25.4.2022, pag. 17.

(2)   GU L 26 del 7.2.2022, pag. 11.

(3)   GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9.

(4)   GU L 280 del 12.10.2006, pag. 3.

(5)   GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2470/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)