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2024/2406

13.9.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2406 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2024

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 per quanto riguarda le norme europee relative a determinati articoli per puericultura, mobili per l’infanzia, attrezzatura da ginnastica e prodotti laser

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio, e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) impone ai fabbricanti di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

(2)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 4 di detta direttiva.

(3)

In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati conferiti dalla Commissione.

(4)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva la Commissione pubblica i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Vari riferimenti di tali norme adottate nel quadro della direttiva 2001/95/CE sono pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione (3).

(5)

Il 2 luglio 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/376/UE (4), che stabilisce i requisiti di sicurezza per i prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini, quali materassi e paracolpi per lettini, amache per bambini piccoli, piumini da letto e sacchi nanna per bambini. Sulla base di detta decisione, con lettera M/497 del 20 ottobre 2011 la Commissione ha chiesto al Comité Européen de Normalisation (Comitato europeo di normalizzazione, «CEN») di redigere norme europee relative ai rischi per la sicurezza connessi all’ambiente di sonno dei bambini.

(6)

Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN 16890:2017 «Mobili per l’infanzia — Materassi per lettini e culle — Requisiti di sicurezza e metodi di prova», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nel 2020. Al fine di correggere un errore tecnico e un riferimento normativo errato sulle misure dei materassi per lettini e culle è stata redatta la modifica A1:2021 della norma EN 16890:2017. È stato inoltre introdotto un requisito relativo allo spessore del materasso per garantire la sicurezza dei prodotti. Per una corretta applicazione della norma EN 16890:2017 è necessario inserire un riferimento a questa modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Sulla base della richiesta formulata dalla Commissione con lettera M/497, il CEN ha adottato anche le norme EN 12790-1:2023 «Articoli per puericultura — Culle reclinabili — parte 1: Culle reclinabili per bambini fino a quando iniziano a cercare di sedersi» ed EN 12790-2:2023 «Articoli per puericultura — Culle reclinabili — parte 2: Culle reclinabili per bambini fino a quando iniziano a mettersi in piedi». Le culle reclinabili sono prodotti ampiamente disponibili sul mercato europeo, con caratteristiche che comprendono varie opzioni di movimento e componenti elettronici. Tuttavia, attualmente non esiste una norma pubblicata nella Gazzetta ufficiale per valutarne la sicurezza. La norma EN12790 introduce requisiti conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Pertanto, al fine di garantire la corretta applicazione di entrambe le parti della norma EN12790, i suoi riferimenti dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

Sulla base della decisione 2011/479/UE della Commissione (5), con lettera M/507 del 5 settembre 2012 la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee relative all’attrezzatura da ginnastica.

(9)

Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN 913:2018 «Attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova», i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tenendo conto delle nuove conoscenze, il CEN ha redatto la norma EN 913:2018+A1:2021 che ha introdotto un importante adeguamento dei campioni di prova ad altre norme pertinenti del CEN/TC 136 «Sport, parchi giochi e altre strutture e attrezzature ricreative». Un altro importante adattamento riguarda l’allineamento del peso dell’utilizzatore figurante nella tabella con quello figurante nel testo. Pertanto, al fine di garantire la corretta applicazione della norma EN 913:2018+A1:2021, i suoi riferimenti dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)

Sulla base della decisione 2011/786/UE della Commissione (6), con lettera M/508 del dicembre 2012 la Commissione ha chiesto al CEN di elaborare norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette.

(11)

Sulla base di tale richiesta, e tenendo conto delle nuove conoscenze, il CEN ha adottato una nuova versione della norma EN 14344:2022 «Articoli per puericultura — Seggiolini per bambini per biciclette — Requisiti di sicurezza e metodi di prova», che comprende prodotti che non figuravano nella versione precedente (EN 14344:2004 «Articoli per puericultura — Seggiolini per bambini per biciclette — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nel 2005. Questi aggiornamenti sono conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Pertanto, al fine di garantire la corretta applicazione della norma EN 14344, i riferimenti della nuova versione dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(12)

Sulla base della decisione 2014/59/UE della Commissione (7), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione elettrotecnica («Cenelec») di elaborare norme sulla sicurezza dei prodotti laser di consumo (8).

(13)

Sulla base di tale richiesta, il Cenelec ha adottato la norma EN 50689:2021 «Sicurezza dei prodotti laser — Prescrizioni particolari per prodotti laser di consumo». La norma è conforme ai requisiti generali di sicurezza di cui alla decisione 2014/59/UE. Pertanto, al fine di garantire la corretta applicazione della norma EN 50689:2021, i suoi riferimenti dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(14)

Sulla base della decisione 2013/121/UE della Commissione (9), la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee applicabili a taluni sedili per bambini (10).

(15)

Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN 17191:2021 «Mobili per l’infanzia — Sedute per bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova». La norma è conforme ai requisiti generali di sicurezza di cui alla decisione 2013/121/UE. I suoi riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698.

(17)

La conformità alla pertinente norma nazionale che recepisce le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conferisce una presunzione di sicurezza nella misura in cui riguarda i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla norma nazionale pertinente a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.

(18)

Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme nuove, riviste o modificate, è opportuno mantenere i riferimenti delle seguenti norme armonizzate per un periodo di 18 mesi: EN 14344:2004 «Articoli per puericultura — Seggiolini per bambini per biciclette — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»; EN 913:2018 «Attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova»; EN 16890:2017 «Mobili per l’infanzia — Materassi per lettini e culle — Requisiti di sicurezza e metodi di prova».

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 1, 3 e 5 dell’allegato I si applicano a decorrere dal 13 marzo 2026.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

(2)  Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/95/oj).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione, del 9 ottobre 2019, sulle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1698/oj).

(4)  Decisione 2010/376/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini in forza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/376/oj).

(5)  Decisione 2011/479/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa ai requisiti di sicurezza per l’attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/479/oj).

(6)  Decisione 2011/786/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 106, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/786/oj).

(7)  Decisione 2014/59/UE della Commissione, del 5 febbraio 2014, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 36 del 6.2.2014, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/59(1)/oj).

(8)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 febbraio 2015, relativa a una richiesta di normalizzazione al comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i prodotti laser di consumo a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2015) 557 final].

(9)  Decisione 2013/121/UE della Commissione, del 7 marzo 2013, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono rispondere le norme europee applicabili a taluni sedili per bambini, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 65 dell’8.3.2013, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/121(1)/oj).

(10)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 luglio 2014, relativa a una richiesta di normalizzazione rivolta agli organismi europei di normalizzazione per l’elaborazione di norme europee applicabili a taluni sedili per bambini a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2014) 5058 final].


ALLEGATO

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 è così modificato:

1)

la riga 2 è soppressa;

2)

è inserita la riga 2a:

«2a

EN 913:2018+A1:2021

Attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova»;

3)

la riga 46 è soppressa;

4)

è inserita la riga 46a:

«46a

EN 14344:2022

Articoli per puericultura — Seggiolini per bambini per biciclette — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;

5)

la riga 52a è soppressa;

6)

è inserita la riga 52a:

«52a

EN 16890:2017+A1:2021

Mobili per l’infanzia — Materassi per lettini e culle — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;

7)

sono inserite le righe 36a, 36b, 52d e 65a seguenti:

«36a

EN 12790-1:2023

Articoli per puericultura — Culle reclinabili — parte 1: Culle reclinabili per bambini fino a quando iniziano a cercare di sedersi

36b

EN 12790-2:2023

Articoli per puericultura — Culle reclinabili — parte 2: Culle reclinabili per bambini fino a quando iniziano a mettersi in piedi»;

«52d

EN 17191:2021

Mobili per l’infanzia — Sedute per bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;

«65a

EN 50689:2021

Sicurezza dei prodotti laser — Prescrizioni particolari per prodotti laser di consumo».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2406/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)