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dell'Unione europea

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Serie L


2024/2383

9.9.2024

DECISIONE (UE) 2024/2383 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2024

che designa i coordinatori europei dei corridoi di trasporto europei, del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e dello spazio marittimo europeo (EMS) e stabilisce le modalità di esercizio della loro missione e delle loro funzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Come strumenti per facilitare la realizzazione coordinata della rete centrale e della rete centrale estesa, i corridoi di trasporto europei sono previsti al capo V del regolamento (UE) 2024/1679 ed elencati all’articolo 11, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(2)

A norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2024/1679, sono designati dei coordinatori europei per facilitare la realizzazione coordinata dei corridoi di trasporto europei, del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e dello spazio marittimo europeo (EMS).

(3)

Il ruolo dei coordinatori europei riveste un’importanza primaria per lo sviluppo dei corridoi di trasporto europei e la cooperazione lungo i medesimi.

(4)

Per l’attuazione dei corridoi di trasporto europei, i coordinatori europei, d’intesa con lo Stato membro interessato, dovrebbero agevolare i colloqui volti al completamento dei corridoi e individuare le fonti di finanziamento, sia private che pubbliche, per progetti transfrontalieri complessi, collegamenti mancanti e tratte che presentano strozzature, nonché per le questioni relative all’interoperabilità e all’intermodalità.

(5)

Per l’attuazione delle priorità orizzontali, i coordinatori europei dell’ERTMS e dell’EMS dovrebbero, di concerto con gli Stati membri interessati, sviluppare un approccio coordinato per lo sviluppo di priorità orizzontali, con particolare attenzione alla stretta interazione con i corridoi di trasporto europei, così come con le reti centrali e le reti centrali estese.

(6)

Affinché ne sia garantita l’imparzialità e l’indipendenza, i coordinatori europei non dovrebbero essere cittadini di uno Stato membro interessato dal corridoio di trasporto europeo loro assegnato.

(7)

Per permettere ai coordinatori europei di svolgere le proprie funzioni, dovrebbe essere loro concessa un’indennità forfettaria mensile a copertura delle spese di segreteria che non possono essere sostenute direttamente dai servizi della Commissione e un rimborso per le spese di missione, conformemente alle norme della Commissione.

(8)

È opportuno designare nove coordinatori europei, uno per l’ERTMS, uno per l’EMS e uno per ciascun corridoio di trasporto europeo, ad eccezione del corridoio Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo, poiché gli Stati membri non hanno trovato un accordo nel contesto della consultazione volta a designare il candidato appropriato, e del corridoio Reno - Danubio, poiché il coordinatore proposto è deceduto il 25 luglio 2024. I coordinatori di questi due corridoi di trasporto europei dovrebbero essere designati in una fase successiva.

(9)

A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1679, sono stati consultati gli Stati membri, i paesi vicini che fanno parte dei corridoi di trasporto europei e che sono coinvolti nelle priorità orizzontali, il Parlamento europeo e il Consiglio. Gli Stati membri interessati hanno dato il loro assenso alla nomina dei coordinatori europei, mentre il Parlamento europeo ha espresso parere positivo nell’aprile 2024 e il Consiglio nel luglio 2024.

(10)

I posti di coordinatore sono attualmente vacanti ed è pertanto urgente procedere alle nomine. Per questo motivo la decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell’allegato I sono designate come coordinatori europei dei corridoi di trasporto europei, del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario e dello spazio marittimo europeo.

Articolo 2

1.   Il mandato dei coordinatori europei ha inizio il giorno dell’entrata in vigore della presente decisione e termina quattro anni dopo tale data.

2.   Il mandato dei coordinatori può essere rinnovato. Un coordinatore europeo può, in qualsiasi momento, chiedere alla Commissione di mettere fine al suo mandato.

Articolo 3

1.   L’allegato II stabilisce le modalità dettagliate di esercizio della missione e delle funzioni dei coordinatori europei.

2.   Il commissario responsabile per i Trasporti è autorizzato a trasmettere una lettera di mandato, di cui all’allegato II, a ciascun coordinatore europeo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj.


ALLEGATO I

Nomina dei coordinatori europei dei corridoi di trasporto europei, dell’ERTMS e dello spazio marittimo europeo

Mare del Nord - Baltico

Catherine TRAUTMANN (FR)

Scandinavo - Mediterraneo

Pat COX (IE)

Atlantico

Carlo SECCHI (IT)

Mare del Nord - Reno - Mediterraneo

Paweł WOJCIECHOWSKI (PL)

Mediterraneo

Mathieu GROSCH (BE)

Mar Baltico - Mar Adriatico

Anne Elisabet JENSEN (DK)

Balcani occidentali - Mediterraneo orientale

Marian-Jean MARINESCU (RO)

ERTMS

Matthias RUETE (DE)

Spazio marittimo europeo

Gesine MEISSNER (DE)


ALLEGATO II

Lettera di mandato per il coordinatore europeo del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Baltico

Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti prevede la nomina di coordinatori europei responsabili dell’attuazione dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali, lo spazio marittimo europeo e il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

L’approccio per corridoi consente una cooperazione efficiente tra i principali attori nella gestione di progetti sia transfrontalieri che nazionali di rilevanza europea situati sul corridoio. I corridoi di trasporto europei comprendono tutti i modi di trasporto, con l’obiettivo di garantire l’efficienza su vasta scala del sistema europeo dei trasporti. La realizzazione dei corridoi di trasporto europei fornisce pertanto un contributo importante al conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione in materia di transizione verso trasporti sostenibili e al rafforzamento dell’economia europea.

Lei ha accettato la responsabilità che deriva dal ruolo di coordinatore del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Baltico. Tale corridoio si estende dai porti del Mare del Nord del Belgio, dei Paesi Bassi e della Germania fino alla Polonia. Prosegue verso nord passando attraverso la Lituania, la Lettonia e l’Estonia, raggiunge Helsinki e Oulu in Finlandia e Luleå in Svezia. Verso sud, il corridoio si estende da Varsavia via Lublino fino a Kiev e da Katowice via Leopoli fino a Kiev e Mariupol in Ucraina. Comprende ferrovie, strade, aeroporti, porti, terminali merci multimodali, vie navigabili interne e i collegamenti dello spazio marittimo europeo. Uno dei progetti più importanti è Rail Baltica, una linea ferroviaria a scartamento standard europeo in costruzione tra Varsavia e Tallinn, che collegherà anche Riga e Vilnius.

La Commissione è convinta che il Suo contributo, sul quale fa grande affidamento, sarà fondamentale per il proseguimento della riuscita dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali.

Missione

L’operato del coordinatore europeo mira a far progredire lo sviluppo generale del corridoio attraverso attività di coordinamento mirate, in particolare per quanto riguarda gli investimenti nei progetti (sincronizzazione dei lavori, assegnazione dei finanziamenti nazionali e dell’Unione) e, se del caso, altre azioni specifiche volte a promuovere un sistema di trasporto competitivo ed efficiente sotto il profilo delle risorse. A tal fine, il coordinatore ha il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri interessati, di orientare il coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti nell’ambito del forum del corridoio e di collaborare alla preparazione e all’attuazione degli atti di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2024/1679, sulla base dei piani di lavoro per i corridoi di cui all’articolo 54 del medesimo regolamento.

I Suoi compiti, che derivano da quelli stabiliti all’articolo 52, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2024/1679, comprenderanno:

l’analisi dello stato di conformità e il sostegno all’attuazione coordinata del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Baltico, conformemente alle norme della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

conformemente all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1679, la redazione, entro il 19 luglio 2026 e poi ogni quattro anni, di un piano di lavoro insieme agli Stati membri interessati e, se del caso, in consultazione con i paesi vicini facenti parte del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Baltico;

la presentazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri interessati di una relazione annuale sullo stato di avanzamento nell’attuazione del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Baltico; tale relazione annuale sullo stato di avanzamento deve essere incentrata sui progressi compiuti nell’ambito delle priorità e degli investimenti chiave, deve descrivere la natura dei problemi incontrati nella loro attuazione e deve proporre soluzioni;

il sostegno agli Stati membri, ed eventualmente a paesi vicini, nell’attuazione del piano di lavoro;

conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1679, l’istituzione formale e la presidenza del forum del corridoio, composto da portatori di interessi nella gestione dell’infrastruttura. Il forum si riunirà regolarmente durante il Suo mandato;

le consultazioni con il forum del corridoio in relazione al piano di lavoro, in merito all’attuazione del quale dovrà informare regolarmente il forum;

ove necessario, l’istituzione e la presidenza di una serie di gruppi di lavoro facenti capo al forum del corridoio, conformemente all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento TEN-T;

lo svolgimento delle missioni necessarie nelle capitali, nelle regioni e nei nodi urbani pertinenti situati sul corridoio di trasporto;

la verifica dell’attuazione e del coordinamento del piano di lavoro e del relativo atto di esecuzione della Commissione, nonché di altri atti di esecuzione specifici per le tratte transfrontaliere, se del caso;

la consultazione, se del caso, delle autorità regionali e locali, dei gestori dell’infrastruttura, degli operatori dei trasporti, in particolare quelli che sono membri della governance del trasporto ferroviario di merci, del settore dell’approvvigionamento, degli utenti dei trasporti e dei portatori di interessi pertinenti in relazione al piano di lavoro e alla sua attuazione;

la comunicazione delle informazioni sulle difficoltà incontrate e le soluzioni proposte agli Stati membri, al Consiglio, ai paesi vicini facenti parte del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Baltico, al Parlamento europeo e alla Commissione, nonché agli eventuali altri soggetti coinvolti nello sviluppo del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Baltico;

la stretta cooperazione con gli Stati membri e la governance del trasporto ferroviario di merci al fine di individuare le priorità e le esigenze di investimento per il trasporto ferroviario di merci sulle linee ferroviarie di trasporto merci del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Baltico, tenendo conto dei vantaggi per la rete transeuropea dei trasporti e delle date generali di completamento di cui al regolamento (UE) 2024/1679, fatte salve le competenze della governance del trasporto ferroviario di merci a norma del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la competenza degli Stati membri in materia di gestione e di finanziamento dell’infrastruttura;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari di trasporto merci e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché l’elaborazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati per contribuire a individuare le priorità e le esigenze di investimento per le linee ferroviarie di trasporto passeggeri del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Baltico;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari per il trasporto passeggeri e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché la formulazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati al fine di agevolare, se del caso, i contatti e il coordinamento tra i rappresentanti delle vie navigabili marittime e interne con l’obiettivo di aumentarne le sinergie;

la verifica della coerenza con le priorità del piano di lavoro dei progetti proposti dagli Stati membri o, se del caso, dai paesi vicini, per il cofinanziamento nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE);

la cooperazione con i paesi vicini e il loro coinvolgimento nelle attività relative al corridoio, quali il forum del corridoio o i gruppi di lavoro;

la cooperazione con organizzazioni internazionali per attività connesse al corridoio che si estendono a paesi vicini membri di tali organizzazioni.

Il Suo operato come coordinatore avrà pertanto un carattere molto diversificato e rivestirà grande importanza per l’Unione e per il progetto nel suo complesso nel contesto della programmazione dei finanziamenti e del dialogo politico con gli Stati membri, per consentire a questi ultimi di superare eventuali difficoltà nella realizzazione dei diversi progetti infrastrutturali.

Norme e procedure

Il Suo incarico quale coordinatore europeo avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e potrà essere rinnovato di comune accordo.

La durata del Suo mandato può essere modificata in qualsiasi momento su iniziativa della Commissione o su Sua richiesta. La Commissione si riserva il diritto di revocare il Suo mandato in qualsiasi momento.

Nell’espletamento del Suo incarico non può impegnare la responsabilità della Commissione senza previo accordo scritto di quest’ultima. Deve agire dando prova di assoluta imparzialità, indipendenza e riservatezza, utilizzando al meglio le Sue conoscenze e competenze professionali e avendo come unico obiettivo gli interessi dell’Unione.

Deve evitare qualsiasi situazione che presenti un conflitto d’interessi relativo ai settori nei quali è richiesto il Suo intervento. La invito a segnalare immediatamente alla Commissione eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nel corso del Suo mandato.

Si impegna inoltre a non utilizzare e a non divulgare documenti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle Sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche. Tutti i risultati ottenuti sono di proprietà dell’Unione, che può utilizzarli e pubblicarli qualora lo ritenga necessario.

Nell’espletamento del Suo incarico Le verrà riconosciuta un’indennità forfettaria mensile di 3 000 EUR a copertura delle spese relative all’assistenza di segreteria (comunicazione, mobilio per l’ufficio, locali da destinare a uffici), qualora non sia fornita direttamente dai servizi della Commissione, e delle spese connesse alla rappresentanza per viaggi e missioni, conformemente alle norme della Commissione.

Il Suo referente presso la direzione generale della Mobilità e dei trasporti è il direttore della direzione «Investimenti, trasporti innovativi e sostenibili». La Commissione Le assicura fin da questo momento che, per l’espletamento del Suo incarico, avrà la piena collaborazione del direttore e dei membri del personale designato per assisterLa quotidianamente a livello tecnico e amministrativo.

La direzione generale della Mobilità e dei trasporti organizzerà periodicamente riunioni tra i coordinatori europei per permettere lo scambio di informazioni ed esperienze.

I tribunali belgi sono i soli competenti per decidere in merito a qualsiasi disputa relativa alla validità, all’applicazione o all’interpretazione del presente contratto, disciplinato peraltro dal diritto belga.

Lettera di mandato per il coordinatore europeo del corridoio di trasporto europeo Scandinavo - Mediterraneo

Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti prevede la nomina di coordinatori europei responsabili dell’attuazione dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali, lo spazio marittimo europeo e il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

L’approccio per corridoi consente una cooperazione efficiente tra i principali attori nella gestione di progetti sia transfrontalieri che nazionali di rilevanza europea situati sul corridoio. I corridoi di trasporto europei comprendono tutti i modi di trasporto, con l’obiettivo di garantire l’efficienza su vasta scala del sistema europeo dei trasporti. La realizzazione dei corridoi di trasporto europei fornisce pertanto un contributo importante al conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione in materia di transizione verso trasporti sostenibili e al rafforzamento dell’economia europea.

Lei ha accettato la responsabilità che deriva dal ruolo di coordinatore del corridoio di trasporto europeo Scandinavo - Mediterraneo. Tale corridoio si estende dal nord della Finlandia, della Svezia e della Norvegia, passando per Danimarca, Germania e Austria fino alla costa mediterranea dell’Italia meridionale e poi via mare fino a Malta. I principali porti e nodi di rete sono Stoccolma, Helsinki, Oslo, Göteborg e Copenaghen a nord, Amburgo, Hannover, Berlino, Lipsia, Francoforte sul Meno, Monaco e Innsbruck nella parte centrale e infine Verona, Bologna, Roma, Napoli, La Spezia, Ancona, Livorno, Firenze, Cagliari (Sardegna), Bari, Palermo (Sicilia), La Valletta e Marsa Scirocco (entrambe a Malta) nel sud del corridoio. Comprende ferrovie, strade, aeroporti, porti, terminali merci multimodali e sezioni di spazio marittimo europeo (ad esempio, da Lubecca/Rostock fino alla Scandinavia o dall’Italia meridionale/Sicilia a Malta). I progetti infrastrutturali principali di questo corridoio sono il collegamento fisso del Fehmarnbelt e la galleria di base del Brennero.

La Commissione è convinta che il Suo contributo, sul quale fa grande affidamento, sarà fondamentale per il proseguimento della riuscita dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali.

Missione

L’operato del coordinatore europeo mira a far progredire lo sviluppo generale del corridoio attraverso attività di coordinamento mirate, in particolare per quanto riguarda gli investimenti nei progetti (sincronizzazione dei lavori, assegnazione dei finanziamenti nazionali e dell’Unione) e, se del caso, altre azioni specifiche volte a promuovere un sistema di trasporto competitivo ed efficiente sotto il profilo delle risorse. A tal fine, il coordinatore ha il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri interessati, di orientare il coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti nell’ambito del forum del corridoio e di collaborare alla preparazione e all’attuazione degli atti di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2024/1679, sulla base dei piani di lavoro per i corridoi di cui all’articolo 54 del medesimo regolamento.

I Suoi compiti, che derivano da quelli stabiliti all’articolo 52, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2024/1679, comprenderanno:

l’analisi dello stato di conformità e il sostegno all’attuazione coordinata del corridoio di trasporto europeo Scandinavo - Mediterraneo, conformemente alle norme della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

conformemente all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1679, la redazione, entro il 19 luglio 2026 e poi ogni quattro anni, di un piano di lavoro insieme agli Stati membri interessati e, se del caso, in consultazione con i paesi vicini facenti parte del corridoio di trasporto europeo Scandinavo - Mediterraneo;

la presentazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri interessati di una relazione annuale sullo stato di avanzamento nell’attuazione del corridoio di trasporto europeo Scandinavo - Mediterraneo; tale relazione annuale sullo stato di avanzamento deve essere incentrata sui progressi compiuti nell’ambito delle priorità e degli investimenti chiave, deve descrivere la natura dei problemi incontrati nella loro attuazione e deve proporre soluzioni;

il sostegno agli Stati membri, ed eventualmente a paesi vicini, nell’attuazione del piano di lavoro;

conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1679, l’istituzione formale e la presidenza del forum del corridoio, composto da portatori di interessi nella gestione dell’infrastruttura. Il forum si riunirà regolarmente durante il Suo mandato;

le consultazioni con il forum del corridoio in relazione al piano di lavoro, in merito all’attuazione del quale dovrà informare regolarmente il forum;

ove necessario, l’istituzione e la presidenza di una serie di gruppi di lavoro facenti capo al forum del corridoio, conformemente all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento TEN-T;

lo svolgimento delle missioni necessarie nelle capitali, nelle regioni e nei nodi urbani pertinenti situati sul corridoio di trasporto;

la verifica dell’attuazione e del coordinamento del piano di lavoro e del relativo atto di esecuzione della Commissione, nonché di altri atti di esecuzione specifici per le tratte transfrontaliere, se del caso;

la consultazione, se del caso, delle autorità regionali e locali, dei gestori dell’infrastruttura, degli operatori dei trasporti, in particolare quelli che sono membri della governance del trasporto ferroviario di merci, del settore dell’approvvigionamento, degli utenti dei trasporti e dei portatori di interessi pertinenti in relazione al piano di lavoro e alla sua attuazione;

la comunicazione delle informazioni sulle difficoltà incontrate e le soluzioni proposte agli Stati membri, al Consiglio, ai paesi vicini facenti parte del corridoio di trasporto europeo Scandinavo - Mediterraneo, al Parlamento europeo e alla Commissione, nonché agli eventuali altri soggetti coinvolti nello sviluppo del corridoio di trasporto europeo Scandinavo - Mediterraneo;

la stretta cooperazione con gli Stati membri e la governance del trasporto ferroviario di merci al fine di individuare le priorità e le esigenze di investimento per il trasporto ferroviario di merci sulle linee ferroviarie di trasporto merci del corridoio di trasporto europeo Scandinavo - Mediterraneo, tenendo conto dei vantaggi per la rete transeuropea dei trasporti e delle date generali di completamento di cui al regolamento (UE) 2024/1679, fatte salve le competenze della governance del trasporto ferroviario di merci a norma del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la competenza degli Stati membri in materia di gestione e di finanziamento dell’infrastruttura;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari di trasporto merci e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché l’elaborazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati per contribuire a individuare le priorità e le esigenze di investimento per le linee ferroviarie di trasporto passeggeri del corridoio di trasporto europeo Scandinavo - Mediterraneo;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari per il trasporto passeggeri e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché la formulazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati al fine di agevolare, se del caso, i contatti e il coordinamento tra i rappresentanti delle vie navigabili marittime e interne con l’obiettivo di aumentarne le sinergie;

la verifica della coerenza con le priorità del piano di lavoro dei progetti proposti dagli Stati membri o, se del caso, dai paesi vicini, per il cofinanziamento nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE);

la cooperazione con i paesi vicini e il loro coinvolgimento nelle attività relative al corridoio, quali il forum del corridoio o i gruppi di lavoro;

la cooperazione con organizzazioni internazionali per attività connesse al corridoio che si estendono a paesi vicini membri di tali organizzazioni.

Il Suo operato come coordinatore avrà pertanto un carattere molto diversificato e rivestirà grande importanza per l’Unione e per il progetto nel suo complesso nel contesto della programmazione dei finanziamenti e del dialogo politico con gli Stati membri, per consentire a questi ultimi di superare eventuali difficoltà nella realizzazione dei diversi progetti infrastrutturali.

Norme e procedure

Il Suo incarico quale coordinatore europeo avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e potrà essere rinnovato di comune accordo.

La durata del Suo mandato può essere modificata in qualsiasi momento su iniziativa della Commissione o su Sua richiesta. La Commissione si riserva il diritto di revocare il Suo mandato in qualsiasi momento.

Nell’espletamento del Suo incarico non può impegnare la responsabilità della Commissione senza previo accordo scritto di quest’ultima. Deve agire dando prova di assoluta imparzialità, indipendenza e riservatezza, utilizzando al meglio le Sue conoscenze e competenze professionali e avendo come unico obiettivo gli interessi dell’Unione.

Deve evitare qualsiasi situazione che presenti un conflitto d’interessi relativo ai settori nei quali è richiesto il Suo intervento. La invito a segnalare immediatamente alla Commissione eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nel corso del Suo mandato.

Si impegna inoltre a non utilizzare e a non divulgare documenti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle Sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche. Tutti i risultati ottenuti sono di proprietà dell’Unione, che può utilizzarli e pubblicarli qualora lo ritenga necessario.

Nell’espletamento del Suo incarico Le verrà riconosciuta un’indennità forfettaria mensile di 3 000 EUR a copertura delle spese relative all’assistenza di segreteria (comunicazione, mobilio per l’ufficio, locali da destinare a uffici), qualora non sia fornita direttamente dai servizi della Commissione, e delle spese connesse alla rappresentanza per viaggi e missioni, conformemente alle norme della Commissione.

Il Suo referente presso la direzione generale della Mobilità e dei trasporti è il direttore della direzione «Investimenti, trasporti innovativi e sostenibili». La Commissione Le assicura fin da questo momento che, per l’espletamento del Suo incarico, avrà la piena collaborazione del direttore e dei membri del personale designato per assisterLa quotidianamente a livello tecnico e amministrativo.

La direzione generale della Mobilità e dei trasporti organizzerà periodicamente riunioni tra i coordinatori europei per permettere lo scambio di informazioni ed esperienze.

I tribunali belgi sono i soli competenti per decidere in merito a qualsiasi disputa relativa alla validità, all’applicazione o all’interpretazione del presente contratto, disciplinato peraltro dal diritto belga.

Lettera di mandato per il coordinatore europeo del corridoio di trasporto europeo Atlantico

Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti prevede la nomina di coordinatori europei responsabili dell’attuazione dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali, lo spazio marittimo europeo e il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

L’approccio per corridoi consente una cooperazione efficiente tra i principali attori nella gestione di progetti sia transfrontalieri che nazionali di rilevanza europea situati sul corridoio. I corridoi di trasporto europei comprendono tutti i modi di trasporto, con l’obiettivo di garantire l’efficienza su vasta scala del sistema europeo dei trasporti. La realizzazione dei corridoi di trasporto europei fornisce pertanto un contributo importante al conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione in materia di transizione verso trasporti sostenibili e al rafforzamento dell’economia europea.

Lei ha accettato la responsabilità che deriva dal ruolo di coordinatore del corridoio di trasporto europeo Atlantico. Tale corridoio collega i porti spagnoli e portoghesi di Algeciras, Sines, Lisbona, Porto, La Coruña e Bilbao passando per la Francia occidentale per raggiungere, con un collegamento da Le Havre e Rouen, Parigi e, più a est, Strasburgo e infine Mannheim in Germania. Comprende ferrovie, strade, aeroporti, porti, terminali merci multimodali, nodi urbani e vie navigabili interne quali la Senna, il Duero, il Tago e il Guadalquivir. Uno degli obiettivi principali del corridoio è valorizzare il potenziale marittimo del versante atlantico dell’Unione migliorandone l’integrazione modale e potenziandone l’interoperabilità ferroviaria grazie alla diffusione dell’ERTMS e all’applicazione delle altre norme della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) lungo l’intero corridoio e al passaggio allo scartamento standard dell’Unione internazionale delle ferrovie (UIC) nella penisola iberica. Tra i progetti infrastrutturali di grande importanza figurano le tratte transfrontaliere tra Portogallo e Spagna e tra Spagna e Francia.

La Commissione è convinta che il Suo contributo, sul quale fa grande affidamento, sarà fondamentale per il proseguimento della riuscita dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali.

Missione

L’operato del coordinatore europeo mira a far progredire lo sviluppo generale del corridoio attraverso attività di coordinamento mirate, in particolare per quanto riguarda gli investimenti nei progetti (sincronizzazione dei lavori, assegnazione dei finanziamenti nazionali e dell’Unione) e, se del caso, altre azioni specifiche volte a promuovere un sistema di trasporto competitivo ed efficiente sotto il profilo delle risorse. A tal fine, il coordinatore ha il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri interessati, di orientare il coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti nell’ambito del forum del corridoio e di collaborare alla preparazione e all’attuazione degli atti di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2024/1679, sulla base dei piani di lavoro per i corridoi di cui all’articolo 54 del medesimo regolamento.

I Suoi compiti, che derivano da quelli stabiliti all’articolo 52, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2024/1679, comprenderanno:

l’analisi dello stato di conformità e il sostegno all’attuazione coordinata del corridoio di trasporto europeo Atlantico, conformemente alle norme TEN-T;

conformemente all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1679, la redazione, entro il 19 luglio 2026 e poi ogni quattro anni, di un piano di lavoro insieme agli Stati membri interessati che fanno parte del corridoio di trasporto europeo Atlantico;

la presentazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri interessati di una relazione annuale sullo stato di avanzamento nell’attuazione del corridoio di trasporto europeo Atlantico; tale relazione annuale sullo stato di avanzamento deve essere incentrata sui progressi compiuti nell’ambito delle priorità e degli investimenti chiave, deve descrivere la natura dei problemi incontrati nella loro attuazione e deve proporre soluzioni;

il sostegno agli Stati membri nell’attuazione del piano di lavoro;

conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1679, l’istituzione formale e la presidenza del forum del corridoio, composto da portatori di interessi nella gestione dell’infrastruttura. Il forum si riunirà regolarmente durante il Suo mandato;

le consultazioni con il forum del corridoio in relazione al piano di lavoro, in merito all’attuazione del quale dovrà informare regolarmente il forum;

ove necessario, l’istituzione e la presidenza di una serie di gruppi di lavoro facenti capo al forum del corridoio, conformemente all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento TEN-T;

lo svolgimento delle missioni necessarie nelle capitali, nelle regioni e nei nodi urbani pertinenti situati sul corridoio di trasporto;

la verifica dell’attuazione e del coordinamento del piano di lavoro e del relativo atto di esecuzione della Commissione, nonché di altri atti di esecuzione specifici per le tratte transfrontaliere, se del caso;

la consultazione, se del caso, delle autorità regionali e locali, dei gestori dell’infrastruttura, degli operatori dei trasporti, in particolare quelli che sono membri della governance del trasporto ferroviario di merci, del settore dell’approvvigionamento, degli utenti dei trasporti e dei portatori di interessi pertinenti in relazione al piano di lavoro e alla sua attuazione;

la comunicazione delle informazioni sulle difficoltà incontrate e le soluzioni proposte agli Stati membri, al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione, nonché agli eventuali altri soggetti coinvolti nello sviluppo del corridoio di trasporto europeo Atlantico;

la stretta cooperazione con gli Stati membri e la governance del trasporto ferroviario di merci al fine di individuare le priorità e le esigenze di investimento per il trasporto ferroviario di merci sulle linee ferroviarie di trasporto merci del corridoio di trasporto europeo Atlantico, tenendo conto dei vantaggi per la rete transeuropea dei trasporti e delle date generali di completamento di cui al regolamento (UE) 2024/1679, fatte salve le competenze della governance del trasporto ferroviario di merci a norma del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la competenza degli Stati membri in materia di gestione e di finanziamento dell’infrastruttura;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari di trasporto merci e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché l’elaborazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati per contribuire a individuare le priorità e le esigenze di investimento per le linee ferroviarie di trasporto passeggeri del corridoio di trasporto europeo Atlantico;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari per il trasporto passeggeri e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché la formulazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati al fine di agevolare, se del caso, i contatti e il coordinamento tra i rappresentanti delle vie navigabili marittime e interne con l’obiettivo di aumentarne le sinergie;

la verifica della coerenza con le priorità del piano di lavoro dei progetti proposti dagli Stati membri o, se del caso, dai paesi vicini, per il cofinanziamento nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE);

la cooperazione con i paesi vicini e il loro coinvolgimento nelle attività relative al corridoio, quali il forum del corridoio o i gruppi di lavoro;

la cooperazione con organizzazioni internazionali per attività connesse al corridoio che si estendono a paesi vicini membri di tali organizzazioni.

Il Suo operato come coordinatore avrà pertanto un carattere molto diversificato e rivestirà grande importanza per l’Unione e per il progetto nel suo complesso nel contesto della programmazione dei finanziamenti e del dialogo politico con gli Stati membri, per consentire a questi ultimi di superare eventuali difficoltà nella realizzazione dei diversi progetti infrastrutturali.

Norme e procedure

Il Suo incarico quale coordinatore europeo avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e potrà essere rinnovato di comune accordo.

La durata del Suo mandato può essere modificata in qualsiasi momento su iniziativa della Commissione o su Sua richiesta. La Commissione si riserva il diritto di revocare il Suo mandato in qualsiasi momento.

Nell’espletamento del Suo incarico non può impegnare la responsabilità della Commissione senza previo accordo scritto di quest’ultima. Deve agire dando prova di assoluta imparzialità, indipendenza e riservatezza, utilizzando al meglio le Sue conoscenze e competenze professionali e avendo come unico obiettivo gli interessi dell’Unione.

Deve evitare qualsiasi situazione che presenti un conflitto d’interessi relativo ai settori nei quali è richiesto il Suo intervento. La invito a segnalare immediatamente alla Commissione eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nel corso del Suo mandato.

Si impegna inoltre a non utilizzare e a non divulgare documenti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle Sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche. Tutti i risultati ottenuti sono di proprietà dell’Unione, che può utilizzarli e pubblicarli qualora lo ritenga necessario.

Nell’espletamento del Suo incarico Le verrà riconosciuta un’indennità forfettaria mensile di 3 000 EUR a copertura delle spese relative all’assistenza di segreteria (comunicazione, mobilio per l’ufficio, locali da destinare a uffici), qualora non sia fornita direttamente dai servizi della Commissione, e delle spese connesse alla rappresentanza per viaggi e missioni, conformemente alle norme della Commissione.

Il Suo referente presso la direzione generale della Mobilità e dei trasporti è il direttore della direzione «Investimenti, trasporti innovativi e sostenibili». La Commissione Le assicura fin da questo momento che, per l’espletamento del Suo incarico, avrà la piena collaborazione del direttore e dei membri del personale designato per assisterLa quotidianamente a livello tecnico e amministrativo.

La direzione generale della Mobilità e dei trasporti organizzerà periodicamente riunioni tra i coordinatori europei per permettere lo scambio di informazioni ed esperienze.

I tribunali belgi sono i soli competenti per decidere in merito a qualsiasi disputa relativa alla validità, all’applicazione o all’interpretazione del presente contratto, disciplinato peraltro dal diritto belga.

Lettera di mandato per il coordinatore europeo del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Reno - Mediterraneo

Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti prevede la nomina di coordinatori europei responsabili dell’attuazione dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali, lo spazio marittimo europeo e il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

L’approccio per corridoi consente una cooperazione efficiente tra i principali attori nella gestione di progetti sia transfrontalieri che nazionali di rilevanza europea situati sul corridoio. I corridoi di trasporto europei comprendono tutti i modi di trasporto, con l’obiettivo di garantire l’efficienza su vasta scala del sistema europeo dei trasporti. La realizzazione dei corridoi di trasporto europei fornisce pertanto un contributo importante al conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione in materia di transizione verso trasporti sostenibili e al rafforzamento dell’economia europea.

Lei ha accettato la responsabilità che deriva dal ruolo di coordinatore europeo del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Reno - Mediterraneo. Tale corridoio collega i porti irlandesi di Dublino, Cork e Foynes e comprende collegamenti ferroviari e stradali fino al confine del Regno Unito. Questi porti sono connessi con la parte continentale dell’Unione attraverso i collegamenti dello spazio marittimo europeo, che li connettono ai porti di Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen, Anversa, Gand e Zeebrugge nei Paesi Bassi e in Belgio. Più a sud, il corridoio attraversa Bruxelles, Liegi e Lussemburgo, per arrivare fino al territorio francese (Calais e Le Havre) dove raggiunge i porti di Marsiglia e Fos-sur-Mer via Metz, Parigi, Digione e Lione. In Germania, il corridoio fornisce inoltre collegamenti con la zona della Ruhr, nonché con Colonia, Francoforte e Karlsruhe, prosegue fino a Strasburgo in Francia e a Basilea in Svizzera, dove si divide in due tratti, uno passante per Berna e l’altro per Chiasso, per raggiungere quindi l’Italia, dove prosegue per Novara, Alessandria e Milano fino a raggiungere il porto di Genova sul Mediterraneo. Comprende ferrovie, strade, vie navigabili interne, aeroporti, porti e terminali merci multimodali. I progetti principali sono il collegamento per via navigabile interna Senna-Schelda, che riguarda Francia e Belgio, e il progetto ferroviario EuroCap, che coinvolge Francia, Belgio e Lussemburgo.

La Commissione è convinta che il Suo contributo, sul quale fa grande affidamento, sarà fondamentale per il proseguimento della riuscita dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali.

Missione

Il lavoro del coordinatore europeo mira a far progredire lo sviluppo generale del corridoio attraverso attività di coordinamento mirate, in particolare per quanto riguarda gli investimenti nei progetti (sincronizzazione dei lavori, assegnazione dei finanziamenti nazionali e dell’Unione) e, se del caso, altre azioni specifiche volte a promuovere un sistema di trasporto competitivo ed efficiente sotto il profilo delle risorse. A tal fine, il coordinatore ha il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri interessati, di orientare il coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti nell’ambito del forum del corridoio e di collaborare alla preparazione e all’attuazione degli atti di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2024/1679, sulla base dei piani di lavoro per i corridoi di cui all’articolo 54 del medesimo regolamento.

I Suoi compiti, che derivano da quelli stabiliti all’articolo 52, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2024/1679, comprenderanno:

l’analisi dello stato di conformità e il sostegno all’attuazione coordinata del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Reno - Mediterraneo, conformemente alle norme della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

conformemente all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1679, la redazione, entro il 19 luglio 2026 e poi ogni quattro anni, di un piano di lavoro insieme agli Stati membri interessati e, se del caso, in consultazione con i paesi vicini facenti parte del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Reno - Mediterraneo;

la presentazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri interessati di una relazione annuale sullo stato di avanzamento nell’attuazione del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Reno - Mediterraneo; tale relazione annuale sullo stato di avanzamento deve essere incentrata sui progressi compiuti nell’ambito delle priorità e degli investimenti chiave, deve descrivere la natura dei problemi incontrati nella loro attuazione e deve proporre soluzioni;

il sostegno agli Stati membri, ed eventualmente a paesi vicini, nell’attuazione del piano di lavoro;

conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1679, l’istituzione formale e la presidenza del forum del corridoio, composto da portatori di interessi nella gestione dell’infrastruttura. Il forum si riunirà regolarmente durante il Suo mandato;

le consultazioni con il forum del corridoio in relazione al piano di lavoro, in merito all’attuazione del quale dovrà informare regolarmente il forum;

ove necessario, l’istituzione e la presidenza di una serie di gruppi di lavoro facenti capo al forum del corridoio, conformemente all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento TEN-T;

lo svolgimento delle missioni necessarie nelle capitali, nelle regioni e nei nodi urbani pertinenti situati sul corridoio di trasporto;

la verifica dell’attuazione e del coordinamento del piano di lavoro e del relativo atto di esecuzione della Commissione, nonché di altri atti di esecuzione specifici per le tratte transfrontaliere, se del caso;

la consultazione, se del caso, delle autorità regionali e locali, dei gestori dell’infrastruttura, degli operatori dei trasporti, in particolare quelli che sono membri della governance del trasporto ferroviario di merci, del settore dell’approvvigionamento, degli utenti dei trasporti e dei portatori di interessi pertinenti in relazione al piano di lavoro e alla sua attuazione;

la comunicazione delle informazioni sulle difficoltà incontrate e le soluzioni proposte agli Stati membri, al Consiglio, ai paesi vicini facenti parte del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Reno - Mediterraneo, al Parlamento europeo e alla Commissione, nonché agli eventuali altri soggetti coinvolti nello sviluppo del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Reno - Mediterraneo;

la stretta cooperazione con gli Stati membri e la governance del trasporto ferroviario di merci al fine di individuare le priorità e le esigenze di investimento per il trasporto ferroviario di merci sulle linee ferroviarie di trasporto merci del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Reno - Mediterraneo, tenendo conto dei vantaggi per la rete transeuropea dei trasporti e delle date generali di completamento di cui al regolamento (UE) 2024/1679, fatte salve le competenze della governance del trasporto ferroviario di merci a norma del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e la competenza degli Stati membri in materia di gestione e di finanziamento dell’infrastruttura;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari di trasporto merci e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché l’elaborazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati per contribuire a individuare le priorità e le esigenze di investimento per le linee ferroviarie di trasporto passeggeri del corridoio di trasporto europeo Mare del Nord - Reno - Mediterraneo;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari per il trasporto passeggeri e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché la formulazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati al fine di agevolare, se del caso, i contatti e il coordinamento tra i rappresentanti delle vie navigabili marittime e interne con l’obiettivo di aumentarne le sinergie;

la verifica della coerenza con le priorità del piano di lavoro dei progetti proposti dagli Stati membri o, se del caso, dai paesi vicini, per il cofinanziamento nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE);

la cooperazione con i paesi vicini e il loro coinvolgimento nelle attività relative al corridoio, quali il forum del corridoio o i gruppi di lavoro;

la cooperazione con organizzazioni internazionali per attività connesse al corridoio che si estendono a paesi vicini membri di tali organizzazioni.

Il Suo operato come coordinatore avrà pertanto un carattere molto diversificato e rivestirà grande importanza per l’Unione e per il progetto nel suo complesso nel contesto della programmazione dei finanziamenti e del dialogo politico con gli Stati membri, per consentire a questi ultimi di superare eventuali difficoltà nella realizzazione dei diversi progetti infrastrutturali.

Norme e procedure

Il Suo incarico quale coordinatore europeo avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e potrà essere rinnovato di comune accordo.

La durata del Suo mandato può essere modificata in qualsiasi momento su iniziativa della Commissione o su Sua richiesta. La Commissione si riserva il diritto di revocare il Suo mandato in qualsiasi momento.

Nell’espletamento del Suo incarico non può impegnare la responsabilità della Commissione senza previo accordo scritto di quest’ultima. Deve agire dando prova di assoluta imparzialità, indipendenza e riservatezza, utilizzando al meglio le Sue conoscenze e competenze professionali e avendo come unico obiettivo gli interessi dell’Unione.

Deve evitare qualsiasi situazione che presenti un conflitto d’interessi relativo ai settori nei quali è richiesto il Suo intervento. La invito a segnalare immediatamente alla Commissione eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nel corso del Suo mandato.

Si impegna inoltre a non utilizzare e a non divulgare documenti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle Sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche. Tutti i risultati ottenuti sono di proprietà dell’Unione, che può utilizzarli e pubblicarli qualora lo ritenga necessario.

Nell’espletamento del Suo incarico Le verrà riconosciuta un’indennità forfettaria mensile di 3 000 EUR a copertura delle spese relative all’assistenza di segreteria (comunicazione, mobilio per l’ufficio, locali da destinare a uffici), qualora non sia fornita direttamente dai servizi della Commissione, e delle spese connesse alla rappresentanza per viaggi e missioni, conformemente alle norme della Commissione.

Il Suo referente presso la direzione generale della Mobilità e dei trasporti è il direttore della direzione «Investimenti, trasporti innovativi e sostenibili». La Commissione Le assicura fin da questo momento che, per l’espletamento del Suo incarico, avrà la piena collaborazione del direttore e dei membri del personale designato per assisterLa quotidianamente a livello tecnico e amministrativo.

La direzione generale della Mobilità e dei trasporti organizzerà periodicamente riunioni tra i coordinatori europei per permettere lo scambio di informazioni ed esperienze.

I tribunali belgi sono i soli competenti per decidere in merito a qualsiasi disputa relativa alla validità, all’applicazione o all’interpretazione del presente contratto, disciplinato peraltro dal diritto belga.

Lettera di mandato per il coordinatore europeo del corridoio di trasporto europeo Mediterraneo

Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti prevede la nomina di coordinatori europei responsabili dell’attuazione dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali, lo spazio marittimo europeo e il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

L’approccio per corridoi consente una cooperazione efficiente tra i principali attori nella gestione di progetti sia transfrontalieri che nazionali di rilevanza europea situati sul corridoio. I corridoi di trasporto europei comprendono tutti i modi di trasporto, con l’obiettivo di garantire l’efficienza su vasta scala del sistema europeo dei trasporti. La realizzazione dei corridoi di trasporto europei fornisce pertanto un contributo importante al conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione in materia di transizione verso trasporti sostenibili e al rafforzamento dell’economia europea.

Lei ha accettato la responsabilità che deriva dal ruolo di coordinatore del corridoio di trasporto europeo Mediterraneo. Questo corridoio collega i porti spagnoli di Algeciras, Cartagena, Valencia, Castellón, Tarragona e Barcellona con Madrid e si sviluppa lungo la costa mediterranea della Francia meridionale, passando per Marsiglia e Nizza, per giungere fino a Genova e La Spezia, in Italia. Collega Marsiglia a Lione e attraversa le Alpi e l’Italia settentrionale passando per Torino, Milano, Verona, Bologna, Padova, Venezia e Trieste. Collega inoltre Lubiana, attraversa per un tratto la Croazia (Fiume, Zagabria), passa per Budapest e arriva a Leopoli in Ucraina. Comprende ferrovie, strade, aeroporti, porti, terminali merci multimodali e, nell’Italia settentrionale, la via navigabile interna costituita dal fiume Po. I progetti principali riguardano il passaggio allo scartamento standard dell’Unione internazionale delle ferrovie (UIC) in Spagna, la galleria ferroviaria di base Lione-Torino e l’ammodernamento generale dell’infrastruttura ferroviaria nella parte orientale del corridoio.

La Commissione è convinta che il Suo contributo, sul quale fa grande affidamento, sarà fondamentale per il proseguimento della riuscita dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali.

Missione

L’operato del coordinatore europeo mira a far progredire lo sviluppo generale del corridoio attraverso attività di coordinamento mirate, in particolare per quanto riguarda gli investimenti nei progetti (sincronizzazione dei lavori, assegnazione dei finanziamenti nazionali e dell’Unione) e, se del caso, altre azioni specifiche volte a promuovere un sistema di trasporto competitivo ed efficiente sotto il profilo delle risorse. A tal fine, il coordinatore ha il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri interessati, di orientare il coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti nell’ambito del forum del corridoio e di collaborare alla preparazione e all’attuazione degli atti di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2024/1679, sulla base dei piani di lavoro per i corridoi di cui all’articolo 54 del medesimo regolamento.

I Suoi compiti, che derivano da quelli stabiliti all’articolo 52, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2024/1679, comprenderanno:

l’analisi dello stato di conformità e il sostegno all’attuazione coordinata del corridoio di trasporto europeo Mediterraneo, conformemente alle norme della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

conformemente all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1679, la redazione, entro il 19 luglio 2026 e poi ogni quattro anni, di un piano di lavoro insieme agli Stati membri interessati e, se del caso, in consultazione con i paesi vicini facenti parte del corridoio di trasporto europeo Mediterraneo;

la presentazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri interessati di una relazione annuale sullo stato di avanzamento nell’attuazione del corridoio di trasporto europeo Mediterraneo; tale relazione annuale sullo stato di avanzamento deve essere incentrata sui progressi compiuti nell’ambito delle priorità e degli investimenti chiave, deve descrivere la natura dei problemi incontrati nella loro attuazione e deve proporre soluzioni;

il sostegno agli Stati membri, ed eventualmente a paesi vicini, nell’attuazione del piano di lavoro;

conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1679, l’istituzione formale e la presidenza del forum del corridoio, composto da portatori di interessi nella gestione dell’infrastruttura. Il forum si riunirà regolarmente durante il Suo mandato;

le consultazioni con il forum del corridoio in relazione al piano di lavoro, in merito all’attuazione del quale dovrà informare regolarmente il forum;

ove necessario, l’istituzione e la presidenza di una serie di gruppi di lavoro facenti capo al forum del corridoio, conformemente all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento TEN-T;

lo svolgimento delle missioni necessarie nelle capitali, nelle regioni e nei nodi urbani pertinenti situati sul corridoio di trasporto;

la verifica dell’attuazione e del coordinamento del piano di lavoro e del relativo atto di esecuzione della Commissione, nonché di altri atti di esecuzione specifici per le tratte transfrontaliere, se del caso;

la consultazione, se del caso, delle autorità regionali e locali, dei gestori dell’infrastruttura, degli operatori dei trasporti, in particolare quelli che sono membri della governance del trasporto ferroviario di merci, del settore dell’approvvigionamento, degli utenti dei trasporti e dei portatori di interessi pertinenti in relazione al piano di lavoro e alla sua attuazione;

la comunicazione delle informazioni sulle difficoltà incontrate e le soluzioni proposte agli Stati membri, al Consiglio, ai paesi vicini facenti parte del corridoio di trasporto europeo Mediterraneo, al Parlamento europeo e alla Commissione, nonché agli eventuali altri soggetti coinvolti nello sviluppo del corridoio di trasporto europeo Mediterraneo;

la stretta cooperazione con gli Stati membri e la governance del trasporto ferroviario di merci al fine di individuare le priorità e le esigenze di investimento per il trasporto ferroviario di merci sulle linee ferroviarie di trasporto merci del corridoio di trasporto europeo Mediterraneo, tenendo conto dei vantaggi per la rete transeuropea dei trasporti e delle date generali di completamento di cui al regolamento (UE) 2024/1679, fatte salve le competenze della governance del trasporto ferroviario di merci a norma del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e la competenza degli Stati membri in materia di gestione e di finanziamento dell’infrastruttura;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari di trasporto merci e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché l’elaborazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati per contribuire a individuare le priorità e le esigenze di investimento per le linee ferroviarie di trasporto passeggeri del corridoio di trasporto europeo Mediterraneo;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari per il trasporto passeggeri e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché la formulazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati al fine di agevolare, se del caso, i contatti e il coordinamento tra i rappresentanti delle vie navigabili marittime e interne con l’obiettivo di aumentarne le sinergie;

la verifica della coerenza con le priorità del piano di lavoro dei progetti proposti dagli Stati membri o, se del caso, dai paesi vicini, per il cofinanziamento nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE);

la cooperazione con i paesi vicini e il loro coinvolgimento nelle attività relative al corridoio, quali il forum del corridoio o i gruppi di lavoro;

la cooperazione con organizzazioni internazionali per attività connesse al corridoio che si estendono a paesi vicini membri di tali organizzazioni.

Il Suo operato come coordinatore avrà pertanto un carattere molto diversificato e rivestirà grande importanza per l’Unione e per il progetto nel suo complesso nel contesto della programmazione dei finanziamenti e del dialogo politico con gli Stati membri, per consentire a questi ultimi di superare eventuali difficoltà nella realizzazione dei diversi progetti infrastrutturali.

Norme e procedure

Il Suo incarico quale coordinatore europeo avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e potrà essere rinnovato di comune accordo.

La durata del Suo mandato può essere modificata in qualsiasi momento su iniziativa della Commissione o su Sua richiesta. La Commissione si riserva il diritto di revocare il Suo mandato in qualsiasi momento.

Nell’espletamento del Suo incarico non può impegnare la responsabilità della Commissione senza previo accordo scritto di quest’ultima. Deve agire dando prova di assoluta imparzialità, indipendenza e riservatezza, utilizzando al meglio le Sue conoscenze e competenze professionali e avendo come unico obiettivo gli interessi dell’Unione.

Deve evitare qualsiasi situazione che presenti un conflitto d’interessi relativo ai settori nei quali è richiesto il Suo intervento. La invito a segnalare immediatamente alla Commissione eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nel corso del Suo mandato.

Si impegna inoltre a non utilizzare e a non divulgare documenti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle Sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche. Tutti i risultati ottenuti sono di proprietà dell’Unione, che può utilizzarli e pubblicarli qualora lo ritenga necessario.

Nell’espletamento del Suo incarico Le verrà riconosciuta un’indennità forfettaria mensile di 3 000 EUR a copertura delle spese relative all’assistenza di segreteria (comunicazione, mobilio per l’ufficio, locali da destinare a uffici), qualora non sia fornita direttamente dai servizi della Commissione, e delle spese connesse alla rappresentanza per viaggi e missioni, conformemente alle norme della Commissione.

Il Suo referente presso la direzione generale della Mobilità e dei trasporti è il direttore della direzione «Investimenti, trasporti innovativi e sostenibili». La Commissione Le assicura fin da questo momento che, per l’espletamento del Suo incarico, avrà la piena collaborazione del direttore e dei membri del personale designato per assisterLa quotidianamente a livello tecnico e amministrativo.

La direzione generale della Mobilità e dei trasporti organizzerà periodicamente riunioni tra i coordinatori europei per permettere lo scambio di informazioni ed esperienze.

I tribunali belgi sono i soli competenti per decidere in merito a qualsiasi disputa relativa alla validità, all’applicazione o all’interpretazione del presente contratto, disciplinato peraltro dal diritto belga.

Lettera di mandato per il coordinatore europeo del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Adriatico

Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti prevede la nomina di coordinatori europei responsabili dell’attuazione dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali, lo spazio marittimo europeo e il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

L’approccio per corridoi consente una cooperazione efficiente tra i principali attori nella gestione di progetti sia transfrontalieri che nazionali di rilevanza europea situati sul corridoio. I corridoi di trasporto europei comprendono tutti i modi di trasporto, con l’obiettivo di garantire l’efficienza su vasta scala del sistema europeo dei trasporti. La realizzazione dei corridoi di trasporto europei fornisce pertanto un contributo importante al conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione in materia di transizione verso trasporti sostenibili e al rafforzamento dell’economia europea.

Lei ha accettato la responsabilità che deriva dal ruolo di coordinatore del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Adriatico. Tale corridoio si estende, a nord, dai porti polacchi di Danzica, Gdynia, Stettino e Świnoujście e dalla città di Biała Podlaska attraverso Kłodzko, Cracovia e la regione di Katowice, fino a Brno nella Repubblica ceca e Bratislava in Slovacchia. Prosegue fino a Vienna, in Austria, e a Budapest, in Ungheria, mentre il suo tratto orientale termina presso il porto sloveno di Capodistria e i porti croati di Fiume e Spalato. L’asse occidentale in Italia collega la città di Bologna e fornisce collegamenti con i porti di Trieste, Venezia, Ravenna e Bari. Il corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Adriatico comprende ferrovie, strade, aeroporti, porti e terminali merci multimodali. I progetti principali sono la galleria di base del Semmering in Austria e le linee ad alta velocità in Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria.

La Commissione è convinta che il Suo contributo, sul quale fa grande affidamento, sarà fondamentale per il proseguimento della riuscita dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali.

Missione

L’operato del coordinatore europeo mira a far progredire lo sviluppo generale del corridoio attraverso attività di coordinamento mirate, in particolare per quanto riguarda gli investimenti nei progetti (sincronizzazione dei lavori, assegnazione dei finanziamenti nazionali e dell’Unione) e, se del caso, altre azioni specifiche volte a promuovere un sistema di trasporto competitivo ed efficiente sotto il profilo delle risorse. A tal fine, il coordinatore ha il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri interessati, di orientare il coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti nell’ambito del forum del corridoio e di collaborare alla preparazione e all’attuazione degli atti di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2024/1679, sulla base dei piani di lavoro per i corridoi di cui all’articolo 54 del medesimo regolamento.

I Suoi compiti, che derivano da quelli stabiliti all’articolo 52, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2024/1679, comprenderanno:

l’analisi dello stato di conformità e il sostegno all’attuazione coordinata del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Adriatico, conformemente alle norme della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

conformemente all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1679, la redazione, entro il 19 luglio 2026 e poi ogni quattro anni, di un piano di lavoro insieme agli Stati membri interessati che fanno parte del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Adriatico;

la presentazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri interessati di una relazione annuale sullo stato di avanzamento nell’attuazione del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Adriatico; tale relazione annuale sullo stato di avanzamento deve essere incentrata sui progressi compiuti nell’ambito delle priorità e degli investimenti chiave, deve descrivere la natura dei problemi incontrati nella loro attuazione e deve proporre soluzioni;

il sostegno agli Stati membri nell’attuazione del piano di lavoro;

conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1679, l’istituzione formale e la presidenza del forum del corridoio, composto da portatori di interessi nella gestione dell’infrastruttura. Il forum si riunirà regolarmente durante il Suo mandato;

le consultazioni con il forum del corridoio in relazione al piano di lavoro, in merito all’attuazione del quale dovrà informare regolarmente il forum;

ove necessario, l’istituzione e la presidenza di una serie di gruppi di lavoro facenti capo al forum del corridoio, conformemente all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento TEN-T;

lo svolgimento delle missioni necessarie nelle capitali, nelle regioni e nei nodi urbani pertinenti situati sul corridoio di trasporto;

la verifica dell’attuazione e del coordinamento del piano di lavoro e del relativo atto di esecuzione della Commissione, nonché di altri atti di esecuzione specifici per le tratte transfrontaliere, se del caso;

la consultazione, se del caso, delle autorità regionali e locali, dei gestori dell’infrastruttura, degli operatori dei trasporti, in particolare quelli che sono membri della governance del trasporto ferroviario di merci, del settore dell’approvvigionamento, degli utenti dei trasporti e dei portatori di interessi pertinenti in relazione al piano di lavoro e alla sua attuazione;

la comunicazione delle informazioni sulle difficoltà incontrate e le soluzioni proposte agli Stati membri, al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione, nonché agli eventuali altri soggetti coinvolti nello sviluppo del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Adriatico;

la stretta cooperazione con gli Stati membri e la governance del trasporto ferroviario di merci al fine di individuare le priorità e le esigenze di investimento per il trasporto ferroviario di merci sulle linee ferroviarie di trasporto merci del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Adriatico, tenendo conto dei vantaggi per la rete transeuropea dei trasporti e delle date generali di completamento di cui al regolamento (UE) 2024/1679, fatte salve le competenze della governance del trasporto ferroviario di merci a norma del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e la competenza degli Stati membri in materia di gestione e di finanziamento dell’infrastruttura;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari di trasporto merci e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché l’elaborazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati per contribuire a individuare le priorità e le esigenze di investimento per le linee ferroviarie di trasporto passeggeri del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Adriatico;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari per il trasporto passeggeri e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché la formulazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati al fine di agevolare, se del caso, i contatti e il coordinamento tra i rappresentanti delle vie navigabili marittime e interne con l’obiettivo di aumentarne le sinergie;

la verifica della coerenza con le priorità del piano di lavoro dei progetti proposti dagli Stati membri o, se del caso, dai paesi vicini, per il cofinanziamento nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE);

la cooperazione con i paesi vicini e il loro coinvolgimento nelle attività relative al corridoio, quali il forum del corridoio o i gruppi di lavoro;

la cooperazione con organizzazioni internazionali per attività connesse al corridoio che si estendono a paesi vicini membri di tali organizzazioni.

Il Suo operato come coordinatore avrà pertanto un carattere molto diversificato e rivestirà grande importanza per l’Unione e per il progetto nel suo complesso nel contesto della programmazione dei finanziamenti e del dialogo politico con gli Stati membri, per consentire a questi ultimi di superare eventuali difficoltà nella realizzazione dei diversi progetti infrastrutturali.

Norme e procedure

Il Suo incarico quale coordinatore europeo avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e potrà essere rinnovato di comune accordo.

La durata del Suo mandato può essere modificata in qualsiasi momento su iniziativa della Commissione o su Sua richiesta. La Commissione si riserva il diritto di revocare il Suo mandato in qualsiasi momento.

Nell’espletamento del Suo incarico non può impegnare la responsabilità della Commissione senza previo accordo scritto di quest’ultima. Deve agire dando prova di assoluta imparzialità, indipendenza e riservatezza, utilizzando al meglio le Sue conoscenze e competenze professionali e avendo come unico obiettivo gli interessi dell’Unione.

Deve evitare qualsiasi situazione che presenti un conflitto d’interessi relativo ai settori nei quali è richiesto il Suo intervento. La invito a segnalare immediatamente alla Commissione eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nel corso del Suo mandato.

Si impegna inoltre a non utilizzare e a non divulgare documenti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle Sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche. Tutti i risultati ottenuti sono di proprietà dell’Unione, che può utilizzarli e pubblicarli qualora lo ritenga necessario.

Nell’espletamento del Suo incarico Le verrà riconosciuta un’indennità forfettaria mensile di 3 000 EUR a copertura delle spese relative all’assistenza di segreteria (comunicazione, mobilio per l’ufficio, locali da destinare a uffici), qualora non sia fornita direttamente dai servizi della Commissione, e delle spese connesse alla rappresentanza per viaggi e missioni, conformemente alle norme della Commissione.

Il Suo referente presso la direzione generale della Mobilità e dei trasporti è il direttore della direzione «Investimenti, trasporti innovativi e sostenibili». La Commissione Le assicura fin da questo momento che, per l’espletamento del Suo incarico, avrà la piena collaborazione del direttore e dei membri del personale designato per assisterLa quotidianamente a livello tecnico e amministrativo.

La direzione generale della Mobilità e dei trasporti organizzerà periodicamente riunioni tra i coordinatori europei per permettere lo scambio di informazioni ed esperienze.

I tribunali belgi sono i soli competenti per decidere in merito a qualsiasi disputa relativa alla validità, all’applicazione o all’interpretazione del presente contratto, disciplinato peraltro dal diritto belga.

Lettera di mandato per il coordinatore europeo del corridoio di trasporto europeo Balcani occidentali - Mediterraneo orientale

Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti prevede la nomina di coordinatori europei responsabili dell’attuazione dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali, lo spazio marittimo europeo e il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

L’approccio per corridoi consente una cooperazione efficiente tra i principali attori nella gestione di progetti sia transfrontalieri che nazionali di rilevanza europea situati sul corridoio. I corridoi di trasporto europei comprendono tutti i modi di trasporto, con l’obiettivo di garantire l’efficienza su vasta scala del sistema europeo dei trasporti. La realizzazione dei corridoi di trasporto europei fornisce pertanto un contributo importante al conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione in materia di transizione verso trasporti sostenibili e al rafforzamento dell’economia europea.

Lei ha accettato la responsabilità che deriva dal ruolo di coordinatore del corridoio di trasporto europeo Balcani occidentali - Mediterraneo orientale. Questo corridoio inizia con due tratti paralleli in Austria (da Salisburgo e Linz), che si dirigono a sud-est verso la limitrofa Slovenia, dove convergono a Lubiana e proseguono attraversando il confine croato per giungere a Zagabria, prima di collegarsi alle reti di Bosnia-Erzegovina e Serbia, paesi confinanti dei Balcani occidentali. La rotta principale del corridoio prosegue a sud-est verso Belgrado, dopodiché si dirama verso Pristina e Niš per poi ricongiungersi a Skopje (Macedonia del Nord). Un altro tratto settentrionale si estende dalla Serbia a Budapest, in Ungheria. Diversi tratti occidentali collegano i porti del Mare Adriatico di Trieste, Capodistria, Fiume, Porto Tolero (attraverso la Bosnia-Erzegovina), Bar e Durazzo (attraverso la Serbia e il Montenegro). Il tratto centrale continua quindi verso sud, attraversando la Macedonia del Nord, per giungere ai porti greci di Igoumenitsa e Patrasso e del Pireo, fino a terminare a Cipro (collegamento marittimo). Il corridoio comprende anche un tratto est-ovest, che collega Durazzo in Albania a Svilengrad (dove si incontrano le frontiere di tre stati), passando per Sofia.

Il corridoio di trasporto europeo Balcani occidentali - Mediterraneo orientale comprende principalmente ferrovie, strade, aeroporti, porti marittimi e interni, terminali merci multimodali e una serie di nodi urbani identificati. In questo corridoio non sono incluse vie navigabili interne. La principale eccezione è Cipro, che non possiede infrastrutture ferroviarie.

La Commissione è convinta che il Suo contributo, sul quale fa grande affidamento, sarà fondamentale per il proseguimento della riuscita dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali.

Missione

L’operato del coordinatore europeo mira a far progredire lo sviluppo generale del corridoio attraverso attività di coordinamento mirate, in particolare per quanto riguarda gli investimenti nei progetti (sincronizzazione dei lavori, assegnazione dei finanziamenti nazionali e dell’Unione) e, se del caso, altre azioni specifiche volte a promuovere un sistema di trasporto competitivo ed efficiente sotto il profilo delle risorse. A tal fine, il coordinatore ha il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri interessati, di orientare il coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti nell’ambito del forum del corridoio e di collaborare alla preparazione e all’attuazione degli atti di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2024/1679, sulla base dei piani di lavoro per i corridoi di cui all’articolo 54 del medesimo regolamento.

I Suoi compiti, che derivano da quelli stabiliti all’articolo 52, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2024/1679, comprenderanno:

l’analisi dello stato di conformità e il sostegno all’attuazione coordinata del corridoio di trasporto europeo Balcani occidentali - Mediterraneo orientale, conformemente alle norme della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

conformemente all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1679, la redazione, entro il 19 luglio 2026 e poi ogni quattro anni, di un piano di lavoro insieme agli Stati membri interessati e, se del caso, in consultazione con i paesi vicini facenti parte del corridoio di trasporto europeo Balcani occidentali - Mediterraneo orientale;

la presentazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri interessati di una relazione annuale sullo stato di avanzamento nell’attuazione del corridoio di trasporto europeo Balcani occidentali - Mediterraneo orientale; tale relazione annuale sullo stato di avanzamento deve essere incentrata sui progressi compiuti nell’ambito delle priorità e degli investimenti chiave, deve descrivere la natura dei problemi incontrati nella loro attuazione e deve proporre soluzioni;

il sostegno agli Stati membri, ed eventualmente a paesi vicini, nell’attuazione del piano di lavoro;

conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1679, l’istituzione formale e la presidenza del forum del corridoio, composto da portatori di interessi nella gestione dell’infrastruttura. Il forum si riunirà regolarmente durante il Suo mandato;

le consultazioni con il forum del corridoio in relazione al piano di lavoro, in merito all’attuazione del quale dovrà informare regolarmente il forum;

ove necessario, l’istituzione e la presidenza di una serie di gruppi di lavoro facenti capo al forum del corridoio, conformemente all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento TEN-T;

lo svolgimento delle missioni necessarie nelle capitali, nelle regioni e nei nodi urbani pertinenti situati sul corridoio di trasporto;

la verifica dell’attuazione e del coordinamento del piano di lavoro e del relativo atto di esecuzione della Commissione, nonché di altri atti di esecuzione specifici per le tratte transfrontaliere, se del caso;

la consultazione, se del caso, delle autorità regionali e locali, dei gestori dell’infrastruttura, degli operatori dei trasporti, in particolare quelli che sono membri della governance del trasporto ferroviario di merci, del settore dell’approvvigionamento, degli utenti dei trasporti e dei portatori di interessi pertinenti in relazione al piano di lavoro e alla sua attuazione;

la comunicazione delle informazioni sulle difficoltà incontrate e le soluzioni proposte agli Stati membri, al Consiglio, ai paesi vicini facenti parte del corridoio di trasporto europeo Balcani occidentali - Mediterraneo orientale, al Parlamento europeo e alla Commissione, nonché agli eventuali altri soggetti coinvolti nello sviluppo del corridoio di trasporto europeo Balcani occidentali - Mediterraneo orientale;

la stretta cooperazione con gli Stati membri e la governance del trasporto ferroviario di merci al fine di individuare le priorità e le esigenze di investimento per il trasporto ferroviario di merci sulle linee ferroviarie di trasporto merci del corridoio di trasporto europeo Balcani occidentali - Mediterraneo orientale, tenendo conto dei vantaggi per la rete transeuropea dei trasporti e delle date generali di completamento di cui al regolamento (UE) 2024/1679, fatte salve le competenze della governance del trasporto ferroviario di merci a norma del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e la competenza degli Stati membri in materia di gestione e di finanziamento dell’infrastruttura;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari di trasporto merci e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché l’elaborazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati per contribuire a individuare le priorità e le esigenze di investimento per le linee ferroviarie di trasporto passeggeri del corridoio di trasporto europeo Balcani occidentali - Mediterraneo orientale;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari per il trasporto passeggeri e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché la formulazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati al fine di agevolare, se del caso, i contatti e il coordinamento tra i rappresentanti delle vie navigabili marittime e interne con l’obiettivo di aumentarne le sinergie;

la verifica della coerenza con le priorità del piano di lavoro dei progetti proposti dagli Stati membri o, se del caso, dai paesi vicini, per il cofinanziamento nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE);

la cooperazione con i paesi vicini e il loro coinvolgimento nelle attività relative al corridoio, quali il forum del corridoio o i gruppi di lavoro;

la cooperazione con organizzazioni internazionali per attività connesse al corridoio che si estendono a paesi vicini membri di tali organizzazioni.

Il Suo operato come coordinatore avrà pertanto un carattere molto diversificato e rivestirà grande importanza per l’Unione e per il progetto nel suo complesso nel contesto della programmazione dei finanziamenti e del dialogo politico con gli Stati membri, per consentire a questi ultimi di superare eventuali difficoltà nella realizzazione dei diversi progetti infrastrutturali.

Norme e procedure

Il Suo incarico quale coordinatore europeo avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e potrà essere rinnovato di comune accordo.

La durata del Suo mandato può essere modificata in qualsiasi momento su iniziativa della Commissione o su Sua richiesta. La Commissione si riserva il diritto di revocare il Suo mandato in qualsiasi momento.

Nell’espletamento del Suo incarico non può impegnare la responsabilità della Commissione senza previo accordo scritto di quest’ultima. Deve agire dando prova di assoluta imparzialità, indipendenza e riservatezza, utilizzando al meglio le Sue conoscenze e competenze professionali e avendo come unico obiettivo gli interessi dell’Unione.

Deve evitare qualsiasi situazione che presenti un conflitto d’interessi relativo ai settori nei quali è richiesto il Suo intervento. La invito a segnalare immediatamente alla Commissione eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nel corso del Suo mandato.

Si impegna inoltre a non utilizzare e a non divulgare documenti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle Sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche. Tutti i risultati ottenuti sono di proprietà dell’Unione, che può utilizzarli e pubblicarli qualora lo ritenga necessario.

Nell’espletamento del Suo incarico Le verrà riconosciuta un’indennità forfettaria mensile di 3 000 EUR a copertura delle spese relative all’assistenza di segreteria (comunicazione, mobilio per l’ufficio, locali da destinare a uffici), qualora non sia fornita direttamente dai servizi della Commissione, e delle spese connesse alla rappresentanza per viaggi e missioni, conformemente alle norme della Commissione.

Il Suo referente presso la direzione generale della Mobilità e dei trasporti è il direttore della direzione «Investimenti, trasporti innovativi e sostenibili». La Commissione Le assicura fin da questo momento che, per l’espletamento del Suo incarico, avrà la piena collaborazione del direttore e dei membri del personale designato per assisterLa quotidianamente a livello tecnico e amministrativo.

La direzione generale della Mobilità e dei trasporti organizzerà periodicamente riunioni tra i coordinatori europei per permettere lo scambio di informazioni ed esperienze.

I tribunali belgi sono i soli competenti per decidere in merito a qualsiasi disputa relativa alla validità, all’applicazione o all’interpretazione del presente contratto, disciplinato peraltro dal diritto belga.

Lettera di mandato per il coordinatore europeo dell’ERTMS

Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti prevede la nomina di coordinatori europei responsabili dell’attuazione dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali, lo spazio marittimo europeo e il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

Lei ha accettato la responsabilità che deriva dal ruolo di coordinatore dell’interoperabilità ferroviaria, in particolare dell’ERTMS per la rete transeuropea dei trasporti. Questa priorità orizzontale si incentra sull’introduzione tempestiva dell’ERTMS ai fini dell’interoperabilità transfrontaliera, per consentire servizi di trasporto passeggeri e merci.

La Commissione è convinta che il Suo contributo, sul quale fa grande affidamento, sarà fondamentale per il proseguimento della riuscita dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali.

Missione

L’operato del coordinatore europeo dell’ERTMS mira a far progredire lo sviluppo e la diffusione dell’ERTMS a livello europeo attraverso attività di coordinamento mirate, in particolare per quanto riguarda gli investimenti nei progetti (sincronizzazione dei lavori, assegnazione dei finanziamenti nazionali e dell’Unione) e, se del caso, altre azioni specifiche volte a promuovere un sistema di trasporto competitivo ed efficiente sotto il profilo delle risorse. A tal fine, il coordinatore ha il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri interessati, di orientare il coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti e di collaborare alla preparazione e all’attuazione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2024/1679, sulla base di un piano di lavoro di cui all’articolo 54 del medesimo regolamento.

I Suoi compiti, che derivano da quelli stabiliti all’articolo 52, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2024/1679, comprenderanno:

l’analisi dello stato di conformità e il sostegno alla diffusione coordinata dell’ERTMS, conformemente alle norme della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

conformemente all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1679, la redazione, entro il 19 luglio 2026 e poi ogni quattro anni, di un piano di lavoro insieme agli Stati membri interessati;

la presentazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri interessati di una relazione annuale sullo stato di avanzamento nella diffusione dell’ERTMS; tale relazione annuale sullo stato di avanzamento deve essere incentrata sui progressi compiuti nell’ambito delle priorità e degli investimenti chiave, deve descrivere la natura dei problemi incontrati nella loro attuazione e deve proporre soluzioni;

la consulenza ai nove coordinatori responsabili dei corridoi di trasporto europei per una diffusione coerente dell’ERTMS su tutta la rete;

il contributo allo sviluppo e all’attuazione di un piano europeo di implementazione, da adottarsi mediante un atto di esecuzione a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2024/1679, che comprenda i finanziamenti possibili e valuti gli eventuali rischi per la sua attuazione;

il contributo allo sviluppo di approcci metodologici idonei diretti a stabilire i requisiti per la diffusione dell’ERTMS in linea con la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento (CCS) del sistema ferroviario transeuropeo, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione (16);

la consultazione periodica di tutti gli Stati membri e i portatori di interessi pertinenti, al fine di individuare tutti gli elementi rilevanti per la diffusione dell’ERTMS e le possibilità di finanziamento. Ciò comprende l’istituzione e la presidenza di un forum consultivo dedicato all’ERTMS, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1679, e la cooperazione con i rappresentanti dell’ERTMS designati a livello nazionale coinvolti nel coordinamento dell’implementazione dell’ERTMS e, ove necessario, l’istituzione di gruppi di lavoro ad hoc nell’ambito di tale forum;

la cooperazione con l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e l’impresa comune «Ferrovie europee»;

lo svolgimento delle missioni necessarie negli Stati membri e nelle regioni pertinenti, nonché presso le strozzature e i nodi principali;

la verifica della coerenza con le priorità del piano di lavoro dei progetti proposti dagli Stati membri o, se del caso, dai paesi vicini, per il cofinanziamento nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE);

la consultazione, se del caso, delle autorità regionali e locali, dei gestori dell’infrastruttura, degli operatori dei trasporti, in particolare quelli che sono membri della governance del trasporto ferroviario di merci, del settore dell’approvvigionamento, degli utenti dei trasporti e dei portatori di interessi pertinenti in relazione al piano di lavoro e alla sua attuazione;

la cooperazione con i paesi vicini e il loro coinvolgimento nelle attività del forum consultivo per l’ERTMS o dei gruppi di lavoro;

la cooperazione con organizzazioni internazionali per attività connesse all’ERTMS che si estendono a paesi vicini membri di tali organizzazioni.

Il Suo operato come coordinatore avrà pertanto un carattere molto diversificato e rivestirà grande importanza per l’Unione e per il progetto nel suo complesso nel contesto della programmazione dei finanziamenti e del dialogo politico con gli Stati membri, per consentire a questi ultimi di superare eventuali difficoltà nella realizzazione dei diversi progetti infrastrutturali.

Norme e procedure

Il Suo incarico quale coordinatore europeo avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e potrà essere rinnovato di comune accordo.

La durata del Suo mandato può essere modificata in qualsiasi momento su iniziativa della Commissione o su Sua richiesta. La Commissione si riserva il diritto di revocare il Suo mandato in qualsiasi momento.

Nell’espletamento del Suo incarico non può impegnare la responsabilità della Commissione senza previo accordo scritto di quest’ultima. Deve agire dando prova di assoluta imparzialità, indipendenza e riservatezza, utilizzando al meglio le Sue conoscenze e competenze professionali e avendo come unico obiettivo gli interessi dell’Unione.

Deve evitare qualsiasi situazione che presenti un conflitto d’interessi relativo ai settori nei quali è richiesto il Suo intervento. La invito a segnalare immediatamente alla Commissione eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nel corso del Suo mandato.

Si impegna inoltre a non utilizzare e a non divulgare documenti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle Sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche. Tutti i risultati ottenuti sono di proprietà dell’Unione, che può utilizzarli e pubblicarli qualora lo ritenga necessario.

Nell’espletamento del Suo incarico Le verrà riconosciuta un’indennità forfettaria mensile di 3 000 EUR a copertura delle spese relative all’assistenza di segreteria (comunicazione, mobilio per l’ufficio, locali da destinare a uffici), qualora non sia fornita direttamente dai servizi della Commissione, e delle spese connesse alla rappresentanza per viaggi e missioni, conformemente alle norme della Commissione.

Il Suo referente presso la direzione generale della Mobilità e dei trasporti è il direttore della direzione «Investimenti, trasporti innovativi e sostenibili». La Commissione Le assicura fin da questo momento che, per l’espletamento del Suo incarico, avrà la piena collaborazione del direttore e dei membri del personale designato per assisterLa quotidianamente a livello tecnico e amministrativo.

La direzione generale della Mobilità e dei trasporti organizzerà periodicamente riunioni tra i coordinatori europei per permettere lo scambio di informazioni ed esperienze.

I tribunali belgi sono i soli competenti per decidere in merito a qualsiasi disputa relativa alla validità, all’applicazione o all’interpretazione del presente contratto, disciplinato peraltro dal diritto belga.

Lettera di mandato per il coordinatore europeo dello spazio marittimo europeo

Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti prevede la nomina di coordinatori europei responsabili dell’attuazione dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali, lo spazio marittimo europeo e il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

Lei ha accettato la responsabilità che deriva dal ruolo di coordinatore dello spazio marittimo europeo. Questa priorità orizzontale si incentra sulla realizzazione di uno spazio marittimo europeo effettivamente sostenibile, intelligente, senza soluzione di continuità e resiliente, che possa essere pienamente integrato in una catena di trasporto da porta a porta nell’ambito della rete transeuropea dei trasporti.

La Commissione è convinta che il Suo contributo, sul quale fa grande affidamento, sarà fondamentale per il proseguimento della riuscita dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali.

Missione

L’operato del coordinatore europeo dello spazio marittimo europeo mira a far progredire lo sviluppo generale e l’attuazione di questa priorità orizzontale a livello europeo attraverso attività di coordinamento mirate, in particolare per quanto riguarda gli investimenti nei progetti (sincronizzazione dei lavori, assegnazione dei finanziamenti nazionali e dell’Unione) e, se del caso, altre azioni specifiche volte a promuovere la creazione o il potenziamento di rotte del trasporto marittimo a corto raggio e lo sviluppo di porti marittimi e dei relativi collegamenti con l’entroterra per garantire un’integrazione efficiente e sostenibile con altri modi di trasporto. A tal fine, il coordinatore ha il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri interessati, di orientare il coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti e di collaborare alla preparazione e all’attuazione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2024/1679, sulla base di un piano di lavoro di cui all’articolo 54 del medesimo regolamento.

I Suoi compiti, che derivano da quelli stabiliti all’articolo 52, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2024/1679, comprenderanno:

l’analisi dello stato di conformità e il sostegno all’attuazione coordinata dello spazio marittimo europeo, conformemente alle norme della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

conformemente all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1679, la redazione, entro il 19 luglio 2026 e poi ogni quattro anni, di un piano di lavoro insieme agli Stati membri interessati;

la presentazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri interessati di una relazione annuale sullo stato di avanzamento nell’attuazione dello spazio marittimo europeo; tale relazione annuale sullo stato di avanzamento deve essere incentrata sui progressi compiuti nell’ambito delle priorità e degli investimenti chiave, deve descrivere la natura dei problemi incontrati nella loro attuazione e deve proporre soluzioni;

il contributo all’elaborazione di un atto di esecuzione relativo allo spazio marittimo europeo, a norma dell’articolo 55;

la supervisione delle analisi e degli studi necessari eseguiti per ciascun corridoio di trasporto europeo e l’integrazione di tali studi in un piano di lavoro coerente per lo spazio marittimo europeo;

la consulenza ai nove coordinatori responsabili dei corridoi di trasporto europei per quanto riguarda lo spazio marittimo europeo al fine di garantirne un’attuazione coerente su tutta la rete;

la consultazione periodica di tutti gli Stati membri e i portatori di interessi pertinenti, al fine di individuare tutti gli elementi inerenti allo sviluppo dello spazio marittimo europeo, le possibilità di finanziamento degli investimenti ritenuti necessari e le modalità di accesso a tali finanziamenti. Ciò comprende l’istituzione e la presidenza di un forum consultivo specifico per lo spazio marittimo europeo, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1679 e, ove necessaria, l’istituzione di gruppi di lavoro ad hoc nell’ambito di tale forum;

la cooperazione con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima;

lo svolgimento delle missioni necessarie nelle capitali, nelle regioni e nei principali porti pertinenti per quanto riguarda lo spazio marittimo europeo;

la verifica della selezione e realizzazione dei progetti eseguiti nell’ambito dello spazio marittimo europeo in stretta cooperazione con i contraenti selezionati;

la verifica della coerenza con le priorità del piano di lavoro dei progetti proposti dagli Stati membri o, se del caso, dai paesi vicini, per il cofinanziamento nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE);

la consultazione, se del caso, delle autorità regionali e locali, dei gestori dell’infrastruttura, degli operatori dei trasporti, del settore dell’approvvigionamento, degli utenti dei trasporti e dei portatori di interessi pertinenti in relazione al piano di lavoro e alla sua attuazione;

la cooperazione con i paesi vicini e il loro coinvolgimento nelle attività del forum consultivo per lo spazio marittimo europeo o dei gruppi di lavoro;

la cooperazione con organizzazioni internazionali per attività connesse allo spazio marittimo europeo che si estendono a paesi vicini membri di tali organizzazioni.

Il Suo operato come coordinatore avrà pertanto un carattere molto diversificato e rivestirà grande importanza per l’Unione e per il progetto nel suo complesso nel contesto della programmazione dei finanziamenti e del dialogo politico con gli Stati membri, per consentire a questi ultimi di superare eventuali difficoltà nella realizzazione dei diversi progetti infrastrutturali.

Norme e procedure

Il Suo incarico quale coordinatore europeo avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e potrà essere rinnovato di comune accordo.

La durata del Suo mandato può essere modificata in qualsiasi momento su iniziativa della Commissione o su Sua richiesta. La Commissione si riserva il diritto di revocare il Suo mandato in qualsiasi momento.

Nell’espletamento del Suo incarico non può impegnare la responsabilità della Commissione senza previo accordo scritto di quest’ultima. Deve agire dando prova di assoluta imparzialità, indipendenza e riservatezza, utilizzando al meglio le Sue conoscenze e competenze professionali e avendo come unico obiettivo gli interessi dell’Unione.

Deve evitare qualsiasi situazione che presenti un conflitto d’interessi relativo ai settori nei quali è richiesto il Suo intervento. La invito a segnalare immediatamente alla Commissione eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nel corso del Suo mandato.

Si impegna inoltre a non utilizzare e a non divulgare documenti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle Sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche. Tutti i risultati ottenuti sono di proprietà dell’Unione, che può utilizzarli e pubblicarli qualora lo ritenga necessario.

Nell’espletamento del Suo incarico Le verrà riconosciuta un’indennità forfettaria mensile di 3 000 EUR a copertura delle spese relative all’assistenza di segreteria (comunicazione, mobilio per l’ufficio, locali da destinare a uffici), qualora non sia fornita direttamente dai servizi della Commissione, e delle spese connesse alla rappresentanza per viaggi e missioni, conformemente alle norme della Commissione.

Il Suo referente presso la direzione generale della Mobilità e dei trasporti è il direttore della direzione «Investimenti, trasporti innovativi e sostenibili». La Commissione Le assicura fin da questo momento che, per l’espletamento del Suo incarico, avrà la piena collaborazione del direttore e dei membri del personale designato per assisterLa quotidianamente a livello tecnico e amministrativo.

La direzione generale della Mobilità e dei trasporti organizzerà periodicamente riunioni tra i coordinatori europei per permettere lo scambio di informazioni ed esperienze.

I tribunali belgi sono i soli competenti per decidere in merito a qualsiasi disputa relativa alla validità, all’applicazione o all’interpretazione del presente contratto, disciplinato peraltro dal diritto belga.


(1)  Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).

(2)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/913/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/913/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).

(6)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/913/oj).

(7)  Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).

(8)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/913/oj).

(9)  Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).

(10)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/913/oj).

(11)  Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).

(12)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/913/oj).

(13)  Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).

(14)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/913/oj).

(15)  Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione, del 10 agosto 2023, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 380; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1695/oj).

(17)  Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2383/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)