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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/2200

6.9.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2200 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2024

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/996 che istituisce il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio —Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL)

[Notificata con il numero C(2024) 5833]

(I testi in lingua inglese, francese, italiana e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2).

(2)

Il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio è stato istituito come consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL) con decisione di esecuzione (UE) 2017/996 della Commissione (3).

(3)

Il 30 marzo 2023 ERIC ECCSEL ha presentato alla Commissione una proposta di modifica del suo statuto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009.

(4)

Sono entrate in vigore, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 723/2009, alcune modifiche riguardanti la politica in materia di dati, l’aggiornamento del contributo al bilancio e la sua distribuzione, l’adeguamento della formulazione per tener conto della richiesta di estendere l’ambito di applicazione e l’aggiunta di correzioni grammaticali minori, senza modifiche sostanziali.

(5)

Alcune modifiche richiedono l’approvazione della Commissione: l’estensione del campo di applicazione di ERIC ECCSEL al fine di includere sistemi energetici sotterranei sostenibili e armonizzati per una società a zero emissioni nette di carbonio; lievi cambiamenti alla politica di valutazione scientifica, alla politica di accesso per gli utenti, alla politica di diffusione e alla politica in materia di diritti di proprietà intellettuale.

(6)

In ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, la Commissione ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo statuto di ERIC ECCSEL allegato alla decisione di esecuzione (UE) 2017/996 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2024

Per la Commissione

Iliana IVANOVA

Membro della Commissione


(1)   GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/723/oj.

(2)  Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/755/oj)

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/996 della Commissione, del 9 giugno 2017, che istituisce il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio — Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL) (GU L 149 del 13.6.2017, pag. 91, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/996/oj).


ALLEGATO

Lo statuto di ERIC ECCSEL allegato alla decisione di esecuzione (UE) 2017/996 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

(1)

L’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   ERIC ECCSEL crea e gestisce un’infrastruttura di ricerca distribuita di rilevanza mondiale che sarà costituita da una piattaforma centrale responsabile della gestione coordinata di diverse strutture operanti nel quadro di una denominazione comune: ERIC ECCSEL.

a)

ERIC ECCSEL coordina l’utilizzo delle strutture di ricerca dell’infrastruttura distribuita così come i progetti relativi al loro potenziamento e i nuovi investimenti. ERIC ECCSEL garantisce il libero accesso alle infrastrutture a livello internazionale. Inoltre, ERIC ECCSEL sostiene, nei limiti dei propri mezzi e competenze, i proprietari delle strutture di ricerca nei loro sforzi volti a migliorare il funzionamento di tali strutture e nel loro impegno a potenziarle e crearne di nuove.

b)

ERIC ECCSEL facilita la ricerca sperimentale avanzata su tecniche nuove e perfezionate per la cattura, il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo di CO2 (CCUS) e su sistemi energetici sotterranei sostenibili e armonizzati per una società a zero emissioni nette di carbonio, in vista della loro diffusione commerciale nel decennio 2020-2030 e successivamente.

c)

ERIC ECCSEL non è il proprietario né gestisce direttamente infrastrutture di ricerca. L’Assemblea generale può tuttavia decidere che in futuro ERIC ECCSEL investa in strutture proprie o le gestisca. I membri e gli osservatori che non desiderano partecipare al finanziamento di dette strutture possono astenersene, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a).

d)

ERIC ECCSEL promuove la diffusione aperta dei risultati e dei dati di ricerca ricavati attraverso le sue attività. ERIC ECCSEL incentiva la definizione di norme e metodi comuni nel settore per migliorare l’interoperabilità.

e)

Intraprende qualsiasi altra azione connessa, necessaria al conseguimento del suo obiettivo.»

;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   ERIC ECCSEL mette a disposizione della comunità internazionale di ricerca le strutture necessarie per condurre ricerche scientifiche in settori prioritari. Così facendo ERIC ECCSEL contribuirà a far avanzare lo sviluppo tecnologico al di là dello stato attuale, accelerando in tal modo la commercializzazione e la diffusione delle tecnologie CCUS e dei sistemi energetici sotterranei sostenibili e armonizzati. A tal fine, ERIC ECCSEL incoraggia i ricercatori ad intraprendere azioni di ricerca avanzata in questi settori, conformemente alle priorità di ERIC ECCSEL. ERIC ECCSEL istituirà un inventario molto preciso di strutture di ricerca uniche nel loro genere e renderà accessibili tali risorse, in primo luogo alla comunità europea di utilizzatori e anche alle comunità non europee.»

;

c)

il paragrafo 4 è così modificato:

«4.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, ERIC ECCSEL può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse ai principali compiti di ERIC ECCSEL e non compromettano l’adempimento di questi ultimi.»

(2)

L’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Comitato consultivo scientifico e politica di valutazione scientifica

a)

L’Assemblea generale nomina un comitato consultivo scientifico indipendente composto da non più di sei scienziati di grande levatura, indipendenti e di provata esperienza. I membri del comitato consultivo scientifico sono nominati su proposta del direttore, che chiede il parere del comitato consultivo scientifico e del comitato di coordinamento dell’infrastruttura di ricerca. Il mandato dei membri del comitato consultivo scientifico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta. I delegati all’Assemblea generale non possono essere nominati membri del comitato consultivo scientifico.

b)

Il direttore consulta il comitato consultivo scientifico almeno una volta all’anno sulla qualità scientifica dei servizi offerti da ERIC ECCSEL, sulla politica e sulle procedure scientifiche e sui progetti futuri dell’organizzazione.

c)

Ogni anno il comitato consultivo scientifico trasmette, per il tramite del direttore, una relazione sulle sue attività all’Assemblea generale. Il direttore presenta la relazione all’Assemblea generale, corredata delle proprie osservazioni e di eventuali raccomandazioni.»

(3)

L’articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le esenzioni fiscali sulla base della legge norvegese, del 19 giugno 2009, n. 58, punto 10-3, in materia di imposta sul valore aggiunto sono limitate all’imposta sul valore aggiunto ai beni e servizi destinati all’uso esclusivo e ufficiale di ERIC ECCSEL e che sono interamente aggiudicati e retribuiti da ERIC ECCSEL o dagli Stati membri di ERIC. Le esenzioni fiscali si applicano alle attività non economiche. Non si applicano alle attività economiche. Non si applicano ulteriori limitazioni.»

;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Se uno Stato membro di ERIC ECCSEL è incaricato di accogliere un ufficio ERIC ECCSEL riconosciuto da tale Stato membro di ERIC ECCSEL in quanto organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g) e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e in quanto organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, detto ufficio ERIC ECCSEL beneficia, in relazione a beni e servizi acquistati all’interno dell’UE per le proprie esigenze o per svolgere i compiti che gli sono stati attribuiti da ERIC ECCSEL, di esenzioni fiscali sulla base dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g) e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2006/112/CE, per acquisti il cui valore supera i 300 EUR, e che sono interamente aggiudicati e retribuiti da ERIC ECCSEL o dai membri di ERIC ECCSEL. Le esenzioni fiscali si applicano alle attività non economiche. Non si applicano alle attività economiche. Non si applicano ulteriori limitazioni.»

(4)

All’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I contratti di lavoro sono soggetti alle leggi e ai regolamenti del paese nel cui territorio il membro del personale è impiegato o alle leggi del paese in cui sono condotte le attività di ERIC ECCSEL. I posti vacanti di ERIC ECCSEL ricevono adeguata pubblicità internazionale.»

(5)

L’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Politica di accesso per gli utenti

1.   Una parte sostanziale del tempo di ricerca disponibile di ciascuna struttura nazionale che partecipa all’infrastruttura ECCSEL è offerto alla comunità internazionale di ricerca. L’Assemblea generale riserva ai ricercatori provenienti da Stati che non sono membri di ERIC ECCSEL una quota del tempo di accesso disponibile.

2.   ERIC ECCSEL e i proprietari delle strutture di ricerca stipulano accordi individuali relativi alle modalità con cui una quota del tempo di ricerca disponibile sarà messa a disposizione della comunità internazionale di ricerca e alle condizioni di accesso.

3.   L’accesso alle strutture di ERIC ECCSEL è aperto a ricercatori, scienziati e studenti. L’accesso sovvenzionato da ECCSEL è concesso in esito a una procedura equa e trasparente che preveda la messa in concorrenza delle candidature e la loro valutazione inter pares. I criteri di selezione principali sono l’eccellenza scientifica e la rilevanza scientifica rispetto alle strategie di ERIC ECCSEL, decise dall’Assemblea generale.

4.   ERIC ECCSEL può stabilire un sistema di autentificazione e di autorizzazione che garantisca che solo le persone che dispongono del diritto di accesso a una struttura vi siano ammesse e la possano utilizzare. ERIC ECCSEL può decidere che i membri e gli osservatori devono aderire a tale sistema affinché l’accesso sia concesso ai loro ricercatori.

5.   Una politica di accesso dettagliata applicabile agli utilizzatori, approvata dall’Assemblea generale, è resa pubblica.»

(6)

L’articolo 19 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I risultati e i dati delle ricerche condotte da ERIC ECCSEL sono di pubblico accesso conformemente alle politiche di divulgazione delle informazioni e in materia di dati adottate dall’Assemblea generale. I risultati e dati aperti delle ricerche sono forniti alle parti interessate senza pagamento di costi diversi da quelli sostenuti per la divulgazione stessa. Ai fini della presente disposizione, per “risultati e dati delle ricerche di ERIC ECCSEL” si intendono i dati e i risultati delle ricerche condotte nel campo del CCUS e in quello dei sistemi energetici sotterranei sostenibili e armonizzati, generati dai proprietari delle strutture che partecipano all’infrastruttura ERIC ECCSEL.»

;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   ERIC ECCSEL incoraggia in generale gli utilizzatori delle ricerche di ERIC ECCSEL a rendere disponibili al pubblico i risultati della propria ricerca e li invita a pubblicizzare in modo adeguato l’accesso che è stato loro fornito nel quadro di ERIC ECCSEL.»

;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   ERIC ECCSEL impiega diversi metodi per raggiungere i gruppi di destinatari.»

;

d)

è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6.   La politica di divulgazione identifica i vari gruppi di destinatari e si avvale di diversi metodi per raggiungerli. L’operato di ERIC ECCSEL deve essere debitamente riconosciuto in tutte le pubblicazioni che trattano dei risultati e delle conoscenze prodotti da ERIC ECCSEL o nel quadro della sua cooperazione.»

(7)

L’articolo 20 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per quanto riguarda le questioni relative alla proprietà intellettuale, le relazioni tra i membri sono disciplinate dalla legislazione nazionale dei paesi membri nonché dalle disposizioni normative e regolamentari internazionali pertinenti.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I diritti di proprietà intellettuale che i membri mettono a disposizione di ERIC ECCSEL restano di proprietà dell’originale titolare di tali diritti. Se provengono da attività sovvenzionate da ERIC ECCSEL (mediante contributi diretti o in natura), i diritti di proprietà intellettuale sono di proprietà di ERIC ECCSEL, a meno che non sia stato convenuto che la proprietà spetta al membro che l’ha creata. L’eventuale valore economico supplementare che l’accesso potrebbe rappresentare rispetto alla tariffa di accesso versata non è considerato alla stregua di un’attività sovvenzionata da ERIC ECCSEL ai fini della proprietà intellettuale.»

;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   ERIC ECCSEL fornisce ai ricercatori orientamenti volti a garantire che l’attività di ricerca condotta con materiale messo a disposizione da ERIC ECCSEL si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati.»

(8)

Gli articoli da 21 a 26 sono rinumerati articoli da 22 a 27.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2200/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)