Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/2200 |
6.9.2024 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2200 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2024
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/996 che istituisce il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio —Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL)
[Notificata con il numero C(2024) 5833]
(I testi in lingua inglese, francese, italiana e neerlandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2). |
(2) |
Il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio è stato istituito come consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL) con decisione di esecuzione (UE) 2017/996 della Commissione (3). |
(3) |
Il 30 marzo 2023 ERIC ECCSEL ha presentato alla Commissione una proposta di modifica del suo statuto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009. |
(4) |
Sono entrate in vigore, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 723/2009, alcune modifiche riguardanti la politica in materia di dati, l’aggiornamento del contributo al bilancio e la sua distribuzione, l’adeguamento della formulazione per tener conto della richiesta di estendere l’ambito di applicazione e l’aggiunta di correzioni grammaticali minori, senza modifiche sostanziali. |
(5) |
Alcune modifiche richiedono l’approvazione della Commissione: l’estensione del campo di applicazione di ERIC ECCSEL al fine di includere sistemi energetici sotterranei sostenibili e armonizzati per una società a zero emissioni nette di carbonio; lievi cambiamenti alla politica di valutazione scientifica, alla politica di accesso per gli utenti, alla politica di diffusione e alla politica in materia di diritti di proprietà intellettuale. |
(6) |
In ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, la Commissione ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Lo statuto di ERIC ECCSEL allegato alla decisione di esecuzione (UE) 2017/996 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2024
Per la Commissione
Iliana IVANOVA
Membro della Commissione
(1) GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/723/oj.
(2) Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/755/oj)
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/996 della Commissione, del 9 giugno 2017, che istituisce il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio — Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL) (GU L 149 del 13.6.2017, pag. 91, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/996/oj).
ALLEGATO
Lo statuto di ERIC ECCSEL allegato alla decisione di esecuzione (UE) 2017/996 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
(1) |
L’articolo 2 è così modificato:
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(2) |
L’articolo 11 è così modificato:
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(3) |
L’articolo 16 è così modificato:
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(4) |
All’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I contratti di lavoro sono soggetti alle leggi e ai regolamenti del paese nel cui territorio il membro del personale è impiegato o alle leggi del paese in cui sono condotte le attività di ERIC ECCSEL. I posti vacanti di ERIC ECCSEL ricevono adeguata pubblicità internazionale.» |
(5) |
L’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Politica di accesso per gli utenti 1. Una parte sostanziale del tempo di ricerca disponibile di ciascuna struttura nazionale che partecipa all’infrastruttura ECCSEL è offerto alla comunità internazionale di ricerca. L’Assemblea generale riserva ai ricercatori provenienti da Stati che non sono membri di ERIC ECCSEL una quota del tempo di accesso disponibile. 2. ERIC ECCSEL e i proprietari delle strutture di ricerca stipulano accordi individuali relativi alle modalità con cui una quota del tempo di ricerca disponibile sarà messa a disposizione della comunità internazionale di ricerca e alle condizioni di accesso. 3. L’accesso alle strutture di ERIC ECCSEL è aperto a ricercatori, scienziati e studenti. L’accesso sovvenzionato da ECCSEL è concesso in esito a una procedura equa e trasparente che preveda la messa in concorrenza delle candidature e la loro valutazione inter pares. I criteri di selezione principali sono l’eccellenza scientifica e la rilevanza scientifica rispetto alle strategie di ERIC ECCSEL, decise dall’Assemblea generale. 4. ERIC ECCSEL può stabilire un sistema di autentificazione e di autorizzazione che garantisca che solo le persone che dispongono del diritto di accesso a una struttura vi siano ammesse e la possano utilizzare. ERIC ECCSEL può decidere che i membri e gli osservatori devono aderire a tale sistema affinché l’accesso sia concesso ai loro ricercatori. 5. Una politica di accesso dettagliata applicabile agli utilizzatori, approvata dall’Assemblea generale, è resa pubblica.» |
(6) |
L’articolo 19 è così modificato:
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(7) |
L’articolo 20 è così modificato:
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(8) |
Gli articoli da 21 a 26 sono rinumerati articoli da 22 a 27. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2200/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)