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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/2195 |
5.9.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2195 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2024
che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 9, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (2) stabiliva il formato della relazione che i produttori, gli importatori, gli esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra erano tenuti a trasmettere a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 517/2014 è stato sostituito dal regolamento (UE) 2024/573. L’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 stabilisce nuovi obblighi di comunicazione per i produttori, gli importatori, gli esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra. In particolare è stato ampliato l’elenco dei gas, delle apparecchiature che li contengono e delle attività ad essi connesse. |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 dovrebbe essere pertanto abrogato. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 sono basate sul formato stabilito nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1191/oj).
(3) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).
ALLEGATO
SPIEGAZIONI GENERALI
Salvo diversa indicazione nelle sezioni pertinenti del presente allegato, i dati comunicati riguardano le attività dell’impresa durante l’anno civile oggetto della comunicazione.
In ogni sezione sono indicati separatamente le unità di misura, i gas interessati, il livello di dettaglio e l’anno nel quale le attività devono essere comunicate.
Il formato generale dello strumento di comunicazione è stabilito nelle sezioni in appresso.
SEZIONI RELATIVE AI DATI DA COMUNICARE
Sezione 1: Da compilarsi a cura dei produttori di gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafi 2 e 3, e allegato IX, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573
Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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1A |
Quantitativo totale prodotto da impianti nell’Unione |
Sono compresi i quantitativi generati come sottoprodotti e i quantitativi non catturati. |
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1Aa |
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1A_a |
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Se la distruzione in linea è effettuata da un’altra impresa, indicarne il nome. I produttori che effettuano la distruzione comunicano i quantitativi totali distrutti nella sezione 8. |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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1Ab |
— di cui: quantitativo totale generato e catturato |
1Ab = 1A - 1Aa |
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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1B |
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I produttori che effettuano la distruzione comunicano i quantitativi totali distrutti nella sezione 8. |
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1C |
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Identificare l’impresa che effettua la distruzione. |
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1C_a |
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Indicare lo Stato membro in cui avverrà l’uso come materia prima. Indicare il tipo di uso come materia prima. |
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1C_a1 |
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Da comunicare solo per HFC-23. |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
OSSERVAZIONI |
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1C_a2 |
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1C_a2 = 1C_a - 1C_a1; calcolato solo per HFC-23. |
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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1C_b |
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Specificare il tipo di uso esonerato. |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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1D |
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1D = 1B + 1C |
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1E |
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Produzione disponibile per l’immissione sul mercato dell’Unione |
1E = 1A - 1D - 1A_a |
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Sezione 2: Da compilarsi a cura degli importatori di gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, e allegato IX, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573
Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573, per le miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuto/a nei polioli premiscelati importati. Comunicare i quantitativi di idrofluorocarburi separatamente per ciascun paese di origine, salvo diversa indicazione nella tabella seguente.
Indicare nella presente sezione solo le importazioni sfuse, compresi i quantitativi trasportati insieme alle apparecchiature per esservi caricati dopo l’importazione, ma non i quantitativi contenuti nelle apparecchiature. Le importazioni di gas contenuti in prodotti o apparecchiature sono indicate nella sezione 11. Comunicare tutte le importazioni, a eccezione delle merci in custodia temporanea.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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2A |
Quantitativo totale importato nell’Unione |
Comunicare tutte le importazioni, a eccezione delle merci in custodia temporanea. |
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2B |
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Non è necessario comunicare i dati per paese di origine. Gas sfusi importati per il perfezionamento attivo, caricati in prodotti o apparecchiature e successivamente riesportati. Se la riesportazione dei prodotti o delle apparecchiature (sezione 2B) non avviene nello stesso anno civile dell’importazione o dell’acquisto, i quantitativi indicati nella sezione 2B possono comprendere le riesportazioni in prodotti o apparecchiature di stock al 1o gennaio non immessi sul mercato dell’Unione, come indicato nella sezione 4C. Specificare il tipo di uso dei prodotti o delle apparecchiature riesportati/e. Le esportazioni di gas sfusi vanno comunicate solo nella sezione 3. |
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2C |
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2D |
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Indicare il tipo di uso come materia prima. |
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2E |
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Specificare il tipo di uso esonerato. |
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2F |
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2G |
Quantitativi soggetti a regimi doganali speciali, acquistati presso altre imprese/ricevuti da altre imprese |
Sono compresi i quantitativi importati, ma non immessi sul mercato, da altre imprese. Non è necessario comunicare i dati per paese di origine. |
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2H |
Quantitativi soggetti a regimi doganali speciali che sono stati venduti o forniti ad altre imprese |
Vendite dei quantitativi indicati in 2A e/o 2G che non sono stati immessi sul mercato dall’impresa che effettua la comunicazione. Non è necessario comunicare i dati per paese di origine. Specificare l’impresa o le imprese che ricevono i quantitativi comunicati. |
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2I |
Quantitativo emesso nell’ambito di regimi doganali speciali |
Emissioni dei quantitativi indicati in 2A e/o 2G che non sono stati immessi sul mercato dall’impresa che effettua la comunicazione. Non è necessario comunicare i dati per paese di origine. Fornire una spiegazione delle emissioni. |
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Sezione 3: Da compilarsi a cura degli esportatori di gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, e allegato IX, punto 3, del regolamento (UE) 2024/573
Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573, per le miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuto/a nei polioli premiscelati esportati. Comunicare i quantitativi di idrofluorocarburi separatamente per ciascun paese di destinazione, salvo diversa indicazione nella tabella seguente.
Indicare nella presente sezione solo le esportazioni di gas sfusi, compresi i quantitativi trasportati insieme alle apparecchiature per esservi caricati dopo l’esportazione.
I quantitativi di produzione propria forniti ad altre imprese nell’Unione per l’esportazione diretta, o le importazioni proprie immesse in libera pratica ed esportate dall’importatore o fornite ad altre imprese nell’Unione per l’esportazione diretta, sono comunicati nella sezione 5.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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3A |
Quantitativo totale esportato dall’Unione |
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3B |
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Sono comprese le esportazioni di produzione propria non immesse sul mercato, di importazioni proprie non immesse sul mercato e di quantitativi acquistati nell’ambito di regimi doganali speciali che non sono stati immessi sul mercato prima dell’esportazione. Non è necessario comunicare i dati per paese di destinazione. |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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3C |
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3C = 3A - 3B |
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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3G |
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3H |
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Indicare il tipo di uso come materia prima. |
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3I |
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Specificare il tipo di uso esonerato. |
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3J |
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Sezione 4: Da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di gas e delle imprese che rigenerano gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafo 6, e allegato IX, punto 1, lettera d), punto 2, lettera b), e punto 8, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573
Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 o per le miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuto/a nei polioli premiscelati.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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4A |
Stock totali al 1o gennaio |
Comunicare tutti gli stock nell’Unione, escluse le merci in custodia temporanea. |
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4Aa |
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Solo per le imprese che rigenerano gas. |
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4B |
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4C |
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In particolare produzione propria invenduta e importazioni proprie non immesse in libera pratica. |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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4D |
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In particolare importazioni proprie immesse in libera pratica. 4D = 4B - 4C |
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4E |
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In particolare da acquisti nell’Unione. 4E = 4A - 4B |
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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4F |
Stock totali al 31 dicembre |
Comunicare tutti gli stock nell’Unione, escluse le merci in custodia temporanea. |
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4Fa |
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Solo per le imprese che rigenerano gas. |
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4G |
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4H |
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In particolare produzione propria invenduta o importazioni proprie non immesse in libera pratica. |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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4I |
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In particolare importazioni proprie immesse in libera pratica. 4I = 4G - 4H |
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4J |
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In particolare da acquisti nell’Unione. 4J = 4F - 4G |
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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4K |
Quantitativo rigenerato dall’impresa stessa |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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4M |
Quantitativo totale immesso fisicamente sul mercato |
4M = 1E + 2A - 2B + 2G - 2H - 2I - 3B + 4C - 4H |
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Sezione 5: Quantitativi destinati a usi esonerati a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573 e alla produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di idrofluorocarburi – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafi 2 e 3, e allegato IX, punto 1, lettera c), e punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573
Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun idrofluorocarburo (per i gas che figurano nell’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573, per le miscele o i polioli premiscelati contenenti almeno uno di tali gas).
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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5A |
Quantitativo importato nell’Unione per distruzione |
Specificare l’impresa o le imprese che effettuano la distruzione. Gli importatori che effettuano anche la distruzione comunicano i quantitativi distrutti nella sezione 8. |
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5B |
Quantitativo usato come materia prima da un produttore o da un importatore o fornito direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini dell’uso come materia prima |
Specificare la o le imprese che fanno uso della materia prima. Indicare il tipo di uso come materia prima. I produttori o gli importatori che sono essi stessi utilizzatori della materia prima comunicano l’uso come materia prima nella sezione 7. |
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5C |
Quantitativo fornito direttamente a imprese per l’esportazione fuori dall’Unione che non è stato successivamente messo a disposizione di un’altra parte nell’Unione prima dell’esportazione |
Indicare anche i quantitativi che le imprese hanno immesso in libera pratica ed esportato direttamente. Tutti i gas inclusi nella presente sezione devono essere stati etichettati con la dicitura "Solo per esportazione diretta fuori dall’UE" al momento dell’immissione in libera pratica, in linea con l’articolo 12, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573. I quantitativi importati in regimi doganali speciali e venduti o forniti ad altre imprese nell’ambito di tali regimi a fini di riesportazione sono comunicati solo nella sezione 2H. Specificare la o le imprese esportatrici. Allegare i documenti di verifica. Comunicare solo gli idrofluorocarburi sfusi, non i quantitativi contenuti in prodotti o apparecchiature. |
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5D |
Quantitativo fornito direttamente per l’uso in apparecchiature militari |
Specificare l’impresa che riceve il quantitativo per l’uso in apparecchiature militari. |
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5E |
Quantitativo fornito direttamente a un’impresa che lo usa per l’incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori |
Specificare il fabbricante di semiconduttori che riceve il quantitativo. |
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5F |
Quantitativo fornito direttamente a un’impresa che produce inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici |
Specificare il produttore di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici che riceve il quantitativo. |
Sezione 5a: Quantitativi destinati a usi esonerati a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573 e alla produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, da compilarsi a cura di chi riceve idrofluorocarburi – articolo 26, paragrafo 5, e allegato IX, punto 7, del regolamento (UE) 2024/573
Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun idrofluorocarburo (per i gas che figurano nell’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573, per le miscele o i polioli premiscelati contenenti almeno uno di tali gas).
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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5aD |
Quantitativo esonerato a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, ricevuto direttamente da un importatore o da un produttore per l’uso in apparecchiature militari |
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5aE |
Quantitativo esonerato a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, ricevuto direttamente da un importatore o da un produttore per l’incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori |
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5aF |
Quantitativo ricevuto direttamente da un importatore o da un produttore per la produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici |
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Sezione 6: Categorie di applicazione dei gas per il mercato dell’Unione, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafi 2 e 3, e allegato IX, punto 1, lettera b), e punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573
Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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6A |
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Esportazione |
Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6A) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come fornito direttamente a imprese per l’esportazione fuori dall’Unione che non è stato successivamente messo a disposizione di un’altra parte nell’Unione prima dell’esportazione (5C). |
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6B |
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Distruzione |
Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6B) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come importato nell’Unione per distruzione (5A). |
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6C |
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Apparecchiature militari |
Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6C) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come fornito direttamente per l’uso in apparecchiature militari (5D). |
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6D |
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Refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore |
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6E |
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Altri fluidi termovettori |
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6F |
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Produzione di schiume |
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6G |
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Produzione di polioli premiscelati |
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6H |
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Protezione antincendio |
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6I |
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Aerosol – inalatori predosati |
Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6I) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come fornito direttamente a un’impresa che produce inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici (5F). |
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6J |
|
Aerosol – altri usi |
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6K |
|
Solventi |
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6L |
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Materia prima |
Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6L) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come usato come materia prima da un produttore o da un importatore o fornito direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini dell’uso come materia prima (5B). Indicare il tipo di uso come materia prima. |
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6M |
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Fabbricazione di semiconduttori |
Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6M) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come fornito direttamente a un’impresa che lo usa per l’incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori (5E). |
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6N |
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Fabbricazione di materiale fotovoltaico |
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6O |
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Fabbricazione di altro materiale elettronico |
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6P |
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Apparecchiature per commutatori elettrici |
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6Q |
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Acceleratori di particelle |
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6R |
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Operazioni di pressofusione del magnesio |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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6S |
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Anestetici |
6S = 6S1 + 6S2 |
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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6S1 |
Anestetici per uso umano |
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6S2 |
Anestetici per uso veterinario |
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6T |
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Altre applicazioni o applicazioni ignote |
Chi effettua la comunicazione deve specificare le altre applicazioni e motivare le applicazioni ignote. |
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6U |
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Perdite durante lo stoccaggio, il trasporto o il trasferimento ed emissioni che si verificano al momento della produzione |
Fornire una spiegazione di eventuali quantitativi comunicati. |
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6V |
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Adeguamenti contabili |
Fornire una spiegazione di eventuali quantitativi comunicati. |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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6W |
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Quantitativo totale per le categorie di applicazioni |
6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V Se i dati sono inseriti correttamente, il quantitativo totale per le categorie di applicazioni (6W) corrisponde al quantitativo totale calcolato fornito al mercato unionale (6X). |
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6X |
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Quantitativo totale fornito al mercato unionale |
6X = 1E + 2A + 2G - 2H - 3B + 4B - 4G + 4K |
Sezione 7: Da compilarsi a cura degli utilizzatori di gas come materia prima – articolo 26, paragrafo 3, e allegato IX, punto 5, del regolamento (UE) 2024/573
Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas.
Indicare nella presente sezione solo i quantitativi effettivamente usati come materia prima.
Se gli idrofluorocarburi (gas che figurano nell’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscele contenenti almeno uno di tali gas) sono stati prodotti o importati dall’impresa che li usa come materia prima, i quantitativi usati sono comunicati anche nella sezione 5. Se gli idrofluorocarburi sono stati prodotti dall’impresa che li usa come materia prima, i quantitativi usati sono comunicati anche nella sezione 1. Se un’impresa ha prodotto o importato idrofluorocarburi e successivamente li ha venduti ad altre imprese per l’uso come materia prima, i quantitativi forniti non sono comunicati nella presente sezione bensì solo nella sezione 5, indicando l’impresa che usa le materie prime; nel caso dei produttori, i quantitativi sono comunicati anche nella sezione 1, indicando lo Stato membro in cui avviene l’uso come materia prima.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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7A |
Quantitativo usato come materia prima dall’impresa stessa |
Indicare il tipo di uso come materia prima. |
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7A_a |
di cui: quantitativo di gas vergini |
Da comunicare solo per HFC-23. |
Sezione 8: Da compilarsi a cura delle imprese che hanno distrutto gas – articolo 26, paragrafo 2, e allegato IX, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573
Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas fluorurato a effetto serra che figura nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas.
Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate (come i refrigeranti recuperati) e sorgenti diluite (come i flussi di rifiuti contenenti schiume).
Comunicare i quantitativi totali distrutti dalle imprese che effettuano la comunicazione. Le imprese produttrici comunicano i quantitativi di produzione propria distrutti anche nella sezione 1.
Le imprese importatrici di idrofluorocarburi (gas che figurano nell’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscele contenenti almeno uno di tali gas) comunicano i quantitativi di importazioni proprie distrutti anche nella sezione 5.
Nella presente sezione non sono inclusi i quantitativi inviati ad altre imprese dell’UE per essere distrutti. I quantitativi esportati per essere distrutti fuori dall’UE sono comunicati nella sezione 3G.
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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8_A |
Quantitativo distrutto mediante ossidazione termica dall’impresa che effettua la comunicazione |
Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite. |
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8_A_a |
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Da comunicare solo per HFC-23. Precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite. |
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8_Ba |
Quantitativo distrutto mediante tecnologie al plasma dall’impresa che effettua la comunicazione |
Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite. |
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8_Ba_a |
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Da comunicare solo per HFC-23. Precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite. |
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8_Bb |
Quantitativo distrutto mediante tecnologie di conversione (o diverse dall’incenerimento) dall’impresa che effettua la comunicazione |
Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite. |
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8_Bb_a |
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Da comunicare solo per HFC-23. Precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite. |
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8_C |
Quantitativo distrutto mediante altre tecnologie dall’impresa che effettua la comunicazione |
Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite. Precisare le tecnologie di distruzione utilizzate per i gas diversi dagli idrofluorocarburi. |
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8_C_a |
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Da comunicare solo per HFC-23. Precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite. |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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8_D |
Quantitativo distrutto dall’impresa che effettua la comunicazione |
8_D = 8_A + 8_Ba + 8_Bb + 8_C |
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8_D_a |
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Solo per HFC-23. 8_D_a = 8_A_a + 8_Ba_a + 8_Bb_a + 8_C_a |
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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8_E |
Stock al 1o gennaio in attesa di distruzione |
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8_F |
Stock al 31 dicembre destinati alla distruzione e in attesa di distruzione |
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Sezione 11: Da compilarsi a cura delle imprese che hanno immesso sul mercato gas contenuti in prodotti o apparecchiature o loro parti a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573 – articolo 26, paragrafo 4, e allegato IX, punto 6, del regolamento (UE) 2024/573
I quantitativi di gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573, o di miscele contenenti almeno uno di tali gas, contenuti in prodotti e apparecchiature o nelle loro parti sono comunicati in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), per categoria. Salvo diversa indicazione, comunicare il numero di unità per ciascuna categoria oltre al quantitativo totale di gas. Per la sezione 11_M, il numero di unità fa riferimento al numero di unità funzionali e va comunicato insieme ai quantitativi di sostanze associati.
I produttori di prodotti o apparecchiature o loro parti fabbricati nell’Unione non comunicano informazioni in merito ai prodotti e alle apparecchiature o loro parti contenenti gas che erano stati precedentemente importati nell’Unione o che sono stati prodotti nell’Unione. Se un produttore produce nell’Unione gas sfusi per usarli, sempre nell’Unione, per fabbricare i propri prodotti e le proprie apparecchiature o loro parti, la comunicazione relativa alla produzione (sezione 1) include anche i quantitativi di gas in questione, che non sono quindi indicati nella presente sezione bensì solo nella sezione 1.
Gli importatori di prodotti o apparecchiature o loro parti contenenti un gas fluorurato a effetto serra che figura nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 comunicano tutte le importazioni contenenti gas immesse in libera pratica dalle dogane nell’Unione. Nella presente sezione non sono incluse le importazioni di polioli premiscelati, che vanno comunicate solo nella sezione 2.
Se gli idrofluorocarburi (gas che figurano nell’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscele contenenti almeno uno di tali gas) contenuti in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o pompe di calore importate, o in inalatori predosati importati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, erano stati precedentemente esportati dall’Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l’immissione sul mercato dell’Unione, comunicarlo nella sezione 12 al fine di dimostrare la conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573. Se le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o le pompe di calore importate, o loro parti, o gli inalatori predosati importati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici che contengono idrofluorocarburi erano stati immessi sul mercato dell’Unione (compreso il caricamento di idrofluorocarburi) e successivamente esportati dall’Unione prima di essere reimportati, comunicarlo nella sezione 12a al fine di dimostrare la conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573. Le categorie seguenti di prodotti o apparecchiature o loro parti comprendono i componenti destinati alle categorie di prodotti o apparecchiature specificate.
I riferimenti alla capacità nominale di un’apparecchiatura multifunzione si intendono fatti alla capacità nominale della sua funzione primaria.
Laddove la normativa sulla progettazione ecocompatibile adottata in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisca un metodo di calcolo della capacità nominale di un’apparecchiatura, applicare tale metodo.
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
OSSERVAZIONI |
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11_A |
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Apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore, esclusi i refrigeratori |
Le informazioni sui refrigeratori che rispondono alla definizione dell’articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2024/573 sono comunicate nella sezione 11_C. I refrigeratori reversibili rientrano nella presente categoria e sono inclusi nelle informazioni qui comunicate (11_A). 11_A = 11_A1 + 11_A2 |
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11_A1 |
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Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 8, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti. Sono incluse le unità monoblocco e le apparecchiature che l’utilizzatore finale può spostare da una stanza all’altra, compresi i sistemi portatili di tipo split. 11_A1 = 11_A1a + 11_A1b + 11_A1c |
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11_A1a |
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|
Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 8, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti. 11_A1a = 11_A1a1+ 11_A1a2 + 11_A1a3 + 11_A1a4 |
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|
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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11_A1a1 |
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11_A1a2 |
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11_A1a3 |
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11_A1a4 |
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Specificare il tipo di sistema. |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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11_A1b |
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|
Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 8, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti. 11_A1b = 11_A1b1+ 11_A1b2 + 11_A1b3 + 11_A1b4 |
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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11_A1b1 |
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11_A1b2 |
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11_A1b3 |
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11_A1b4 |
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|
Specificare il tipo di sistema. |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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11_A1c |
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|
Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 8, lettera e), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti. 11_A1c = 11_A1c1+ 11_A1c2 + 11_A1c3 + 11_A1c4 |
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|
|
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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11_A1c1 |
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11_A1c2 |
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|
11_A1c3 |
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|
11_A1c4 |
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|
Specificare il tipo di sistema. |
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|
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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11_A2 |
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Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 9, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti. Sono incluse le pompe di calore e le apparecchiature di condizionamento d’aria fisse a doppio condotto di cui alla nota 1 dell’allegato IV, punto 9, del regolamento (UE) 2024/573. Le informazioni sui sistemi portatili di tipo split non devono essere comunicate nella presente sezione (11_A2), bensì nella sezione 11_A1. 11A2 = 11_A2a + 11_A2b |
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|
11_A2a |
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11_A2a = 11_A2a1+ 11_A2a2 + 11_A2a3 |
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|
11_A2a1 |
|
|
Le informazioni sui sistemi VRF con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi sono comunicate nella sezione 11_A2a3. 11_A2a1 = 11_A2a1i+ 11_A2a1ii+ 11_A2a1iii |
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|
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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A2a1i |
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A2a1ii |
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A2a1iii |
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Specificare il tipo di sistema. |
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|
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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|
11_A2a2 |
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Le informazioni sui sistemi VRF con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi sono comunicate nella sezione 11_A2a3. 11_A2a2 = 11_A2a2i+ 11_A2a2ii+ 11_A2a2iii |
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|
|
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
|||
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|
A2a2i |
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|
A2a2ii |
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A2a2iii |
|
Specificare il tipo di sistema. |
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|
|
|
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
|
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|
11_A2a3 |
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11_A2a3 = 11_A2a3i+ 11_A2a3ii+ 11_A2a3iii |
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|
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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A2a3i |
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|
A2a3ii |
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A2a3iii |
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Specificare il tipo di sistema. |
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|
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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|
11_A2b |
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|
Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 9, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti. 11_A2b = 11_A2b1+ 11_A2b2 + 11_A2b3 |
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|
11_A2b1 |
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|
Le informazioni sui sistemi VRF con capacità nominale massima superiore a 12 kW sono comunicate nella sezione 11_A2b3. 11_A2b1 = 11_A2b1i+ 11_A2b1ii+ 11_A2b1iii |
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|
|
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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|
A2b1i |
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|
A2b1ii |
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|
A2b1iii |
|
Specificare il tipo di sistema. |
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|
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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|
11_A2b2 |
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Le informazioni sui sistemi VRF con capacità nominale massima superiore a 12 kW sono comunicate nella sezione 11_A2b3. 11_A2b2 = 11_A2b2i+ 11_A2b2ii+ 11_A2b2iii |
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|
|
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
|||
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|
A2b2i |
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|
|
|
|
A2b2ii |
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|
A2b2iii |
|
Specificare il tipo di sistema. |
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|
|
|
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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|||
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|
11_A2b3 |
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|
11_A2b3 = 11_A2b3i+ 11_A2b3ii+ 11_A2b3iii |
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|
|
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
|||
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|
A2b3i |
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A2b3ii |
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|
A2b3iii |
|
Specificare il tipo di sistema. |
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|
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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|
11_B |
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|
Apparecchiature fisse di refrigerazione, esclusi i refrigeratori |
Le informazioni sui refrigeratori che rispondono alla definizione dell’articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2024/573 sono comunicate nella sezione 11_C. Le informazioni sui refrigeratori reversibili sono comunicate nella sezione 11_A. 11_B = 11_B1 + 11_B2 + 11_B3 + 11_B4 + 11_B5 |
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|
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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11_B1 |
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Frigoriferi e congelatori domestici |
Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 2, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti. |
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11_B2 |
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Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature autonome) |
Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 3, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti. |
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11_B3 |
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Altre apparecchiature di refrigerazione autonome, esclusi i refrigeratori (chillers) |
Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti, escluse le apparecchiature oggetto della sezione 11_B1 o 11_B2. Specificare il tipo di apparecchiatura. |
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11_B4 |
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Apparecchiature di refrigerazione, esclusi i refrigeratori (chillers), intese a raffrescare a temperature inferiori a -50 °C |
Apparecchiature che rientrano nell’eccezione di cui all’allegato IV, punto 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti. |
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11_B5 |
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Altre apparecchiature di refrigerazione, esclusi i refrigeratori (chillers) |
Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 5, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti, escluse le apparecchiature oggetto della sezione 11_B4. Specificare il tipo di apparecchiatura. |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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11_C |
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Refrigeratori fissi (chillers) |
Comunicare nella presente sezione (11_C) le informazioni sui refrigeratori che rispondono alla definizione dell’articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2024/573. 11_C = 11_C1 + 11_C2 |
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11_C1 |
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11_C1 = 11_C1a + 11_C1b |
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|
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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11_C1a |
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|
Apparecchiature con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi che rientrano nell’eccezione di cui all’allegato IV, punto 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP. |
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11_C1b |
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|
Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 7, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP, escluse le apparecchiature oggetto della sezione 11_C1a. |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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11_C2 |
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11_C2 = 11_C2a + 11_C2b |
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|
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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11_C2a |
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|
Apparecchiature con capacità nominale massima superiore a 12 kW che rientrano nell’eccezione di cui all’allegato IV, punto 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP del refrigerante contenuto. |
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11_C2b |
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|
|
Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 7, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP del refrigerante contenuto, escluse le apparecchiature oggetto della sezione 11_C2a. |
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|
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
|||
|
11_D |
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|
Altre apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore |
Specificare il tipo di apparecchiatura. |
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|
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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|
11_E |
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|
Apparecchiature mobili di refrigerazione |
11_E = 11_E1 + 11_E2 + 11_E3 + 11_E4 |
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|
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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|
11_E1 |
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|
Apparecchiature mobili di refrigerazione per veicoli commerciali leggeri refrigerati (es. furgoni) |
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11_E2 |
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Apparecchiature mobili di refrigerazione per veicoli commerciali pesanti refrigerati (compresi camion e rimorchi) |
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11_E3 |
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Apparecchiature mobili di refrigerazione per navi refrigerate |
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11_E4 |
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|
Altre apparecchiature mobili di refrigerazione |
Specificare il tipo di apparecchiatura (anche quando è incorporata in veicoli, navi, treni, aeromobili, macchine mobili non stradali, ecc.). |
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|
|
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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11_F |
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|
Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria |
11_F = 11_F1 + 11_F2 + 11_F3 + 11_F4 + 11_F5 + 11_F6 + 11_F7 + 11_F8 + 11_F9 |
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|
INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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|
11_F1 |
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|
Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria per autovetture |
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11_F2 |
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|
Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria per autobus |
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11_F3 |
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|
Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria per furgoni (veicoli commerciali leggeri) |
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|
11_F4 |
|
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|
Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria per camion e rimorchi (veicoli commerciali pesanti) |
|
||
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11_F5 |
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|
Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria per veicoli e macchinari per uso agricolo, forestale ed edile |
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11_F6 |
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|
|
Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria per veicoli su rotaia |
|
||
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|
11_F7 |
|
|
|
Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria per navi |
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||
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|
11_F8 |
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|
Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria per aeromobili ed elicotteri |
|
||
|
|
11_F9 |
|
|
|
Altre apparecchiature mobili di condizionamento d’aria |
Specificare il tipo di apparecchiatura (anche quando è incorporata in veicoli, navi, treni, aeromobili, macchine mobili non stradali, ecc.). |
||
|
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|
|
|
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
|
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|
11_G |
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|
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|
Totale delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria o pompe di calore |
11_G = 11_A + 11_B + 11_C + 11_D + 11_E + 11_F |
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11_H |
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|
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Schiume |
11_H = 11_H1 + 11_H2 + 11_H3 + 11_H4 |
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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11_H1 |
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Pannelli isolanti in polistirene estruso (XPS) |
Comunicare i quantitativi di pannelli XPS in metri cubi (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche). |
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11_H2 |
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Pannelli isolanti in poliuretano (PU) |
Comunicare i quantitativi di pannelli PU in metri cubi (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche). |
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11_H3 |
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Schiuma monocomponente (OCF) |
L’unità di misura dei quantitativi di OCF sono le unità di contenitori di OCF (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche). |
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11_H4 |
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Altre schiume |
Specificare la o le categorie di prodotto. Comunicare nella presente sezione le informazioni sulle schiume nelle apparecchiature. Nella presente sezione (11_H4) non sono incluse le importazioni di polioli premiscelati (es. in sistemi poliuretanici), che vanno comunicate nella sezione 2. Comunicare i quantitativi di schiume in metri cubi, in tonnellate metriche o in unità di prodotto/apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche). |
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11_I |
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Apparecchiature di protezione antincendio (compresi i sistemi e gli estintori incorporati nei veicoli) |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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11_J |
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Aerosol medici o farmaceutici |
11_J = 11_J1 + 11_J2 |
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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11_J1 |
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Inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici |
Inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573. |
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11_J2 |
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Altri aerosol medici o farmaceutici |
Specificare il tipo di aerosol. Le informazioni sugli aerosol di cui all’allegato IV, punto 20, del regolamento (UE) 2024/573 sono comunicate nella sezione 11_L1. |
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11_K |
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Aerosol non medici |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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11_L |
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Altri prodotti e apparecchiature per uso medico e personale |
11_L = 11_L1 + 11_L2 + 11_L3 |
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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11_L1 |
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Prodotti per la cura della persona |
Prodotti di cui all’allegato IV, punto 20, del regolamento (UE) 2024/573. Comunicare i quantitativi di prodotti in unità di volume netto o peso netto dei prodotti oppure in unità di prodotto (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche). |
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11_L2 |
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Apparecchiature usate per raffrescare la pelle |
Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 21, del regolamento (UE) 2024/573. |
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11_L3 |
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Altri prodotti o apparecchiature per uso medico |
Specificare il tipo di prodotto o apparecchiatura. L’unità di misura per i quantitativi di prodotti e apparecchiature è il volume netto o il peso netto dei prodotti o le unità di prodotto o apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche). |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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11_M |
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Apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica |
11_M = 11_M1 + 11_M2 + 11_M3 + 11_M4 + 11_M5 |
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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11_M1 |
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Commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria fino a 24 kV inclusi |
Comunicare il numero di unità funzionali anziché il numero di unità, insieme ai quantitativi di sostanze associati. |
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11_M2 |
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Commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria da oltre 24 kV fino a 52 kV inclusi |
Comunicare il numero di unità funzionali anziché il numero di unità, insieme ai quantitativi di sostanze associati. |
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11_M3 |
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Commutatori elettrici ad alta tensione da oltre 52 kV fino a 145 kV inclusi e corrente di corto circuito fino a 50 kA inclusi |
Comunicare il numero di unità funzionali anziché il numero di unità, insieme ai quantitativi di sostanze associati. |
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11_M4 |
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Commutatori elettrici ad alta tensione da più di 145 kV o con corrente di corto circuito superiore a 50 kA |
Comunicare il numero di unità funzionali anziché il numero di unità, insieme ai quantitativi di sostanze associati. |
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11_M5 |
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Altre apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica |
Specificare il tipo e il livello di tensione dell’apparecchiatura. |
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11_N |
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Altre apparecchiature elettriche |
Specificare il tipo e il livello di tensione dell’apparecchiatura. |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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11_O |
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Acceleratori di particelle |
11_O = 11_O1 + 11_O2 + 11O_3 + 11_O4 |
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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11_O1 |
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Acceleratori di particelle per uso medico |
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11_O2 |
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Microscopi elettronici |
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11_O3 |
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Acceleratori di particelle di ricerca |
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11_O4 |
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Altri acceleratori di particelle |
Specificare il tipo di acceleratore di particelle. |
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11_P |
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Altri prodotti e apparecchiature contenenti i gas che figurano nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 |
Specificare la o le categorie di prodotto o di apparecchiatura. L’unità di misura per i quantitativi di prodotti o apparecchiature è il volume netto o il peso netto dei prodotti o le unità di prodotto o apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche). |
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QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE |
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11_Q |
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Totale dei prodotti e delle apparecchiature contenenti i gas fluorurati che figurano nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 |
11_Q = 11_G + 11_H + 11_I + 11_J + 11_K + 11_L + 11_M + 11_N + 11_O + 11_P |
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11_R |
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Totale dei prodotti e delle apparecchiature di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573 |
Solo per gli idrofluorocarburi. 11_R = 11_G + 11_J1 (2) |
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Sezione 12: Da compilarsi a cura degli importatori di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o pompe di calore o di inalatori predosati caricati con idrofluorocarburi, se gli idrofluorocarburi ivi contenuti erano stati precedentemente esportati dall’Unione e acquistati direttamente dai fabbricanti delle apparecchiature o dei prodotti presso l’impresa esportatrice ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l’immissione sul mercato dell’Unione – articolo 26, paragrafo 7, e allegato IX, punto 6, del regolamento (UE) 2024/573
Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun idrofluorocarburo (gas che figurano nell’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas).
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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12A |
Quantitativo di idrofluorocarburi caricati in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o pompe di calore importate, immesse in libera pratica dalle dogane nell’Unione, per le quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall’Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote di idrofluorocarburi per l’immissione sul mercato dell’Unione |
Si applica agli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o pompe di calore importate incluse nei quantitativi indicati nella sezione 11_G. Specificare l’impresa o le imprese esportatrici degli idrofluorocarburi e l’anno o gli anni di esportazione. Specificare l’impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione per la prima volta e l’anno o gli anni di immissione sul mercato. |
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12B |
Quantitativo di idrofluorocarburi caricati in inalatori predosati importati, immessi in libera pratica dalle dogane nell’Unione, per i quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall’Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote di idrofluorocarburi per l’immissione sul mercato dell’Unione |
Applicabile per la prima volta alla comunicazione di informazioni sulle attività svolte nel 2025 (entro il 31 marzo 2026). Si applica agli idrofluorocarburi contenuti negli inalatori predosati importati inclusi nei quantitativi indicati nella sezione 11_J1. Specificare l’impresa o le imprese esportatrici degli idrofluorocarburi e l’anno o gli anni di esportazione. Specificare l’impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione per la prima volta e l’anno o gli anni di immissione sul mercato. |
Sezione 12a: Da compilarsi a cura degli importatori di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o pompe di calore o di inalatori predosati caricati con idrofluorocarburi, se le apparecchiature o i prodotti importati erano stati immessi sul mercato dell’Unione (compreso il caricamento di idrofluorocarburi) e successivamente esportati dall’Unione prima di essere reimportati – articolo 26, paragrafo 7, e allegato IX, punto 6, del regolamento (UE) 2024/573
Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun idrofluorocarburo (gas che figurano nell’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas).
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE |
OSSERVAZIONI |
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12aA |
Quantitativi di idrofluorocarburi caricati in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o pompe di calore importate, se queste erano state immesse sul mercato dell’Unione (compreso il caricamento di idrofluorocarburi) e successivamente esportate dall’Unione prima di essere reimportate |
Si applica alle apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o pompe di calore importate incluse nei quantitativi indicati nella sezione 11_G. Specificare l’impresa o le imprese esportatrici e l’anno o gli anni di esportazione. Specificare l’impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi o che hanno precaricato le apparecchiature sul mercato dell’Unione per la prima volta e l’anno o gli anni di immissione sul mercato. |
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12aB |
Quantitativi di idrofluorocarburi caricati negli inalatori predosati importati, se questi erano stati immessi sul mercato dell’Unione (compreso il caricamento di idrofluorocarburi) e successivamente esportati dall’Unione prima di essere reimportati |
Applicabile per la prima volta alla comunicazione di informazioni sulle attività svolte nel 2025 (entro il 31 marzo 2026). Si applica agli inalatori predosati importati inclusi nei quantitativi indicati nella sezione 11_J1. Specificare l’impresa o le imprese esportatrici e l’anno o gli anni di esportazione. Specificare l’impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi o gli inalatori predosati sul mercato dell’Unione per la prima volta e l’anno o gli anni di immissione sul mercato. |
Comunicazione «Nulla»: Da compilarsi a cura delle imprese cui sono state assegnate quote a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573 o che hanno ricevuto quote a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ma che non hanno immesso sul mercato alcun quantitativo di idrofluorocarburi nell’anno civile per il quale è effettuata la comunicazione – articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
Le imprese che nella sezione 4M hanno comunicato di non aver immesso sul mercato dell’Unione alcun idrofluorocarburo (gas che figurano nell’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscele contenenti almeno uno di tali gas) confermano l’assenza di attività correlate.
(1) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).
(2) Il valore del campo 11_J1 non sarà preso in considerazione per l'anno 2024 nel calcolo di 11_R.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2195/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)