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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2195

5.9.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2195 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2024

che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (2) stabiliva il formato della relazione che i produttori, gli importatori, gli esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra erano tenuti a trasmettere a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Il regolamento (UE) n. 517/2014 è stato sostituito dal regolamento (UE) 2024/573. L’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 stabilisce nuovi obblighi di comunicazione per i produttori, gli importatori, gli esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra. In particolare è stato ampliato l’elenco dei gas, delle apparecchiature che li contengono e delle attività ad essi connesse.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 dovrebbe essere pertanto abrogato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 sono basate sul formato stabilito nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1191/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).


ALLEGATO

SPIEGAZIONI GENERALI

Salvo diversa indicazione nelle sezioni pertinenti del presente allegato, i dati comunicati riguardano le attività dell’impresa durante l’anno civile oggetto della comunicazione.

In ogni sezione sono indicati separatamente le unità di misura, i gas interessati, il livello di dettaglio e l’anno nel quale le attività devono essere comunicate.

Il formato generale dello strumento di comunicazione è stabilito nelle sezioni in appresso.

SEZIONI RELATIVE AI DATI DA COMUNICARE

Sezione 1:   Da compilarsi a cura dei produttori di gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafi 2 e 3, e allegato IX, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

1A

Quantitativo totale prodotto da impianti nell’Unione

Sono compresi i quantitativi generati come sottoprodotti e i quantitativi non catturati.

 

1Aa

di cui: quantitativi non catturati

 

 

 

1A_a

di cui: quantitativi distrutti

Se la distruzione in linea è effettuata da un’altra impresa, indicarne il nome.

I produttori che effettuano la distruzione comunicano i quantitativi totali distrutti nella sezione 8.

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

1Ab

— di cui: quantitativo totale generato e catturato

1Ab = 1A - 1Aa

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

 

1B

di cui: quantitativo prodotto da impianti nell’Unione che consiste in sottoprodotti recuperati o prodotti indesiderati distrutti presso gli impianti prima dell’immissione sul mercato

I produttori che effettuano la distruzione comunicano i quantitativi totali distrutti nella sezione 8.

 

 

1C

di cui: quantitativo prodotto da impianti nell’Unione che consiste in sottoprodotti recuperati o prodotti indesiderati ceduti ad altre imprese per essere distrutti senza essere stati precedentemente immessi sul mercato

Identificare l’impresa che effettua la distruzione.

 

1C_a

di cui: quantitativi di idrofluorocarburi prodotti per essere usati come materia prima nell’Unione

Indicare lo Stato membro in cui avverrà l’uso come materia prima.

Indicare il tipo di uso come materia prima.

 

 

1C_a1

di cui: senza cattura previa

Da comunicare solo per HFC-23.

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

OSSERVAZIONI

 

 

1C_a2

di cui: dopo la cattura previa

1C_a2 = 1C_a - 1C_a1;

calcolato solo per HFC-23.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

1C_b

di cui: quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per usi all’interno dell’Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal

Specificare il tipo di uso esonerato.

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

 

1D

di cui: quantitativo totale di produzione propria catturata e distrutta senza essere stata precedentemente immessa sul mercato

1D = 1B + 1C

1E

 

Produzione disponibile per l’immissione sul mercato dell’Unione

1E = 1A - 1D - 1A_a

Sezione 2:   Da compilarsi a cura degli importatori di gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, e allegato IX, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573, per le miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuto/a nei polioli premiscelati importati. Comunicare i quantitativi di idrofluorocarburi separatamente per ciascun paese di origine, salvo diversa indicazione nella tabella seguente.

Indicare nella presente sezione solo le importazioni sfuse, compresi i quantitativi trasportati insieme alle apparecchiature per esservi caricati dopo l’importazione, ma non i quantitativi contenuti nelle apparecchiature. Le importazioni di gas contenuti in prodotti o apparecchiature sono indicate nella sezione 11. Comunicare tutte le importazioni, a eccezione delle merci in custodia temporanea.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

2A

Quantitativo totale importato nell’Unione

Comunicare tutte le importazioni, a eccezione delle merci in custodia temporanea.

 

2B

di cui: quantitativi importati nell’Unione dall’impresa che effettua la comunicazione (compresi i quantitativi che questa ha acquistato o ricevuto da altre imprese nell’ambito di un regime doganale speciale), non immessi in libera pratica e riesportati dalla medesima impresa contenuti in prodotti o apparecchiature

Non è necessario comunicare i dati per paese di origine.

Gas sfusi importati per il perfezionamento attivo, caricati in prodotti o apparecchiature e successivamente riesportati.

Se la riesportazione dei prodotti o delle apparecchiature (sezione 2B) non avviene nello stesso anno civile dell’importazione o dell’acquisto, i quantitativi indicati nella sezione 2B possono comprendere le riesportazioni in prodotti o apparecchiature di stock al 1o gennaio non immessi sul mercato dell’Unione, come indicato nella sezione 4C.

Specificare il tipo di uso dei prodotti o delle apparecchiature riesportati/e.

Le esportazioni di gas sfusi vanno comunicate solo nella sezione 3.

 

2C

di cui: quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati

 

 

2D

di cui: quantitativo di idrofluorocarburi vergini importati per essere usati come materia prima

Indicare il tipo di uso come materia prima.

 

2E

di cui: quantitativo di idrofluorocarburi vergini importati per usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal

Specificare il tipo di uso esonerato.

 

2F

di cui: quantitativo di idrofluorocarburi contenuti in polioli premiscelati

 

2G

Quantitativi soggetti a regimi doganali speciali, acquistati presso altre imprese/ricevuti da altre imprese

Sono compresi i quantitativi importati, ma non immessi sul mercato, da altre imprese.

Non è necessario comunicare i dati per paese di origine.

 

2H

Quantitativi soggetti a regimi doganali speciali che sono stati venduti o forniti ad altre imprese

Vendite dei quantitativi indicati in 2A e/o 2G che non sono stati immessi sul mercato dall’impresa che effettua la comunicazione.

Non è necessario comunicare i dati per paese di origine.

Specificare l’impresa o le imprese che ricevono i quantitativi comunicati.

 

2I

Quantitativo emesso nell’ambito di regimi doganali speciali

Emissioni dei quantitativi indicati in 2A e/o 2G che non sono stati immessi sul mercato dall’impresa che effettua la comunicazione.

Non è necessario comunicare i dati per paese di origine.

Fornire una spiegazione delle emissioni.

Sezione 3:   Da compilarsi a cura degli esportatori di gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, e allegato IX, punto 3, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573, per le miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuto/a nei polioli premiscelati esportati. Comunicare i quantitativi di idrofluorocarburi separatamente per ciascun paese di destinazione, salvo diversa indicazione nella tabella seguente.

Indicare nella presente sezione solo le esportazioni di gas sfusi, compresi i quantitativi trasportati insieme alle apparecchiature per esservi caricati dopo l’esportazione.

I quantitativi di produzione propria forniti ad altre imprese nell’Unione per l’esportazione diretta, o le importazioni proprie immesse in libera pratica ed esportate dall’importatore o fornite ad altre imprese nell’Unione per l’esportazione diretta, sono comunicati nella sezione 5.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

3A

Quantitativo totale esportato dall’Unione

 

3B

di cui: esportazione di quantitativi non immessi sul mercato

Sono comprese le esportazioni di produzione propria non immesse sul mercato, di importazioni proprie non immesse sul mercato e di quantitativi acquistati nell’ambito di regimi doganali speciali che non sono stati immessi sul mercato prima dell’esportazione.

Non è necessario comunicare i dati per paese di destinazione.

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

3C

di cui: quantitativo esportato acquistato presso altre imprese nell’Unione

3C = 3A - 3B

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

3G

di cui: quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati esportati

 

 

3H

di cui: quantitativo di idrofluorocarburi vergini esportati per essere usati come materia prima

Indicare il tipo di uso come materia prima.

 

3I

di cui: quantitativo di idrofluorocarburi vergini esportati per usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal

Specificare il tipo di uso esonerato.

 

3J

di cui: quantitativo di idrofluorocarburi contenuti in polioli premiscelati

 

Sezione 4:   Da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di gas e delle imprese che rigenerano gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafo 6, e allegato IX, punto 1, lettera d), punto 2, lettera b), e punto 8, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 o per le miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuto/a nei polioli premiscelati.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

4A

Stock totali al 1o gennaio

Comunicare tutti gli stock nell’Unione, escluse le merci in custodia temporanea.

 

4Aa

di cui: stock al 1o gennaio di quantitativi in attesa di rigenerazione

Solo per le imprese che rigenerano gas.

 

4B

di cui: stock al 1o gennaio di quantitativi da importazioni proprie o produzione propria o da acquisti propri nell’ambito di regimi doganali speciali

 

 

 

4C

di cui: stock al 1o gennaio di quantitativi da importazioni proprie o produzione propria o da acquisti propri nell’ambito di regimi doganali speciali, non immessi sul mercato in precedenza

In particolare produzione propria invenduta e importazioni proprie non immesse in libera pratica.

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

 

4D

di cui: stock al 1o gennaio di quantitativi da importazioni proprie o produzione propria o da acquisti propri nell’ambito di regimi doganali speciali, immessi sul mercato in precedenza

In particolare importazioni proprie immesse in libera pratica.

4D = 4B - 4C

 

4E

di cui: altri stock al 1o gennaio

In particolare da acquisti nell’Unione.

4E = 4A - 4B

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

4F

Stock totali al 31 dicembre

Comunicare tutti gli stock nell’Unione, escluse le merci in custodia temporanea.

 

4Fa

di cui: stock al 31 dicembre di quantitativi in attesa di rigenerazione

Solo per le imprese che rigenerano gas.

 

4G

di cui: stock al 31 dicembre di quantitativi da importazioni proprie o produzione propria o da acquisti propri nell’ambito di regimi doganali speciali

 

 

 

4H

di cui: stock al 31 dicembre di quantitativi da importazioni proprie o produzione propria o da acquisti propri nell’ambito di regimi doganali speciali, non immessi sul mercato in precedenza

In particolare produzione propria invenduta o importazioni proprie non immesse in libera pratica.

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

 

4I

di cui: stock al 31 dicembre di quantitativi da importazioni proprie o produzione propria o da acquisti propri nell’ambito di regimi doganali speciali, immessi sul mercato in precedenza

In particolare importazioni proprie immesse in libera pratica.

4I = 4G - 4H

 

4J

di cui: altri stock al 31 dicembre

In particolare da acquisti nell’Unione.

4J = 4F - 4G

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

4K

Quantitativo rigenerato dall’impresa stessa

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

4M

Quantitativo totale immesso fisicamente sul mercato

4M = 1E + 2A - 2B + 2G - 2H - 2I - 3B + 4C - 4H

Sezione 5:   Quantitativi destinati a usi esonerati a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573 e alla produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di idrofluorocarburi – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafi 2 e 3, e allegato IX, punto 1, lettera c), e punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun idrofluorocarburo (per i gas che figurano nell’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573, per le miscele o i polioli premiscelati contenenti almeno uno di tali gas).

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

5A

Quantitativo importato nell’Unione per distruzione

Specificare l’impresa o le imprese che effettuano la distruzione.

Gli importatori che effettuano anche la distruzione comunicano i quantitativi distrutti nella sezione 8.

5B

Quantitativo usato come materia prima da un produttore o da un importatore o fornito direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini dell’uso come materia prima

Specificare la o le imprese che fanno uso della materia prima.

Indicare il tipo di uso come materia prima.

I produttori o gli importatori che sono essi stessi utilizzatori della materia prima comunicano l’uso come materia prima nella sezione 7.

5C

Quantitativo fornito direttamente a imprese per l’esportazione fuori dall’Unione che non è stato successivamente messo a disposizione di un’altra parte nell’Unione prima dell’esportazione

Indicare anche i quantitativi che le imprese hanno immesso in libera pratica ed esportato direttamente.

Tutti i gas inclusi nella presente sezione devono essere stati etichettati con la dicitura "Solo per esportazione diretta fuori dall’UE" al momento dell’immissione in libera pratica, in linea con l’articolo 12, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573.

I quantitativi importati in regimi doganali speciali e venduti o forniti ad altre imprese nell’ambito di tali regimi a fini di riesportazione sono comunicati solo nella sezione 2H.

Specificare la o le imprese esportatrici.

Allegare i documenti di verifica.

Comunicare solo gli idrofluorocarburi sfusi, non i quantitativi contenuti in prodotti o apparecchiature.

5D

Quantitativo fornito direttamente per l’uso in apparecchiature militari

Specificare l’impresa che riceve il quantitativo per l’uso in apparecchiature militari.

5E

Quantitativo fornito direttamente a un’impresa che lo usa per l’incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori

Specificare il fabbricante di semiconduttori che riceve il quantitativo.

5F

Quantitativo fornito direttamente a un’impresa che produce inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici

Specificare il produttore di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici che riceve il quantitativo.

Sezione 5a:   Quantitativi destinati a usi esonerati a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573 e alla produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, da compilarsi a cura di chi riceve idrofluorocarburi – articolo 26, paragrafo 5, e allegato IX, punto 7, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun idrofluorocarburo (per i gas che figurano nell’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573, per le miscele o i polioli premiscelati contenenti almeno uno di tali gas).

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

5aD

Quantitativo esonerato a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, ricevuto direttamente da un importatore o da un produttore per l’uso in apparecchiature militari

 

5aE

Quantitativo esonerato a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, ricevuto direttamente da un importatore o da un produttore per l’incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori

 

5aF

Quantitativo ricevuto direttamente da un importatore o da un produttore per la produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici

 

Sezione 6:   Categorie di applicazione dei gas per il mercato dell’Unione, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafi 2 e 3, e allegato IX, punto 1, lettera b), e punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas.

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

6A

 

Esportazione

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6A) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come fornito direttamente a imprese per l’esportazione fuori dall’Unione che non è stato successivamente messo a disposizione di un’altra parte nell’Unione prima dell’esportazione (5C).

6B

 

Distruzione

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6B) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come importato nell’Unione per distruzione (5A).

6C

 

Apparecchiature militari

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6C) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come fornito direttamente per l’uso in apparecchiature militari (5D).

6D

 

Refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore

 

6E

 

Altri fluidi termovettori

 

6F

 

Produzione di schiume

 

6G

 

Produzione di polioli premiscelati

 

6H

 

Protezione antincendio

 

6I

 

Aerosol – inalatori predosati

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6I) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come fornito direttamente a un’impresa che produce inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici (5F).

6J

 

Aerosol – altri usi

 

6K

 

Solventi

 

6L

 

Materia prima

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6L) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come usato come materia prima da un produttore o da un importatore o fornito direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini dell’uso come materia prima (5B).

Indicare il tipo di uso come materia prima.

6M

 

Fabbricazione di semiconduttori

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6M) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come fornito direttamente a un’impresa che lo usa per l’incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori (5E).

6N

 

Fabbricazione di materiale fotovoltaico

 

6O

 

Fabbricazione di altro materiale elettronico

 

6P

 

Apparecchiature per commutatori elettrici

 

6Q

 

Acceleratori di particelle

 

6R

 

Operazioni di pressofusione del magnesio

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

6S

 

Anestetici

6S = 6S1 + 6S2

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

6S1

Anestetici per uso umano

 

 

6S2

Anestetici per uso veterinario

 

6T

 

Altre applicazioni o applicazioni ignote

Chi effettua la comunicazione deve specificare le altre applicazioni e motivare le applicazioni ignote.

6U

 

Perdite durante lo stoccaggio, il trasporto o il trasferimento ed emissioni che si verificano al momento della produzione

Fornire una spiegazione di eventuali quantitativi comunicati.

6V

 

Adeguamenti contabili

Fornire una spiegazione di eventuali quantitativi comunicati.

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

6W

 

Quantitativo totale per le categorie di applicazioni

6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V

Se i dati sono inseriti correttamente, il quantitativo totale per le categorie di applicazioni (6W) corrisponde al quantitativo totale calcolato fornito al mercato unionale (6X).

6X

 

Quantitativo totale fornito al mercato unionale

6X = 1E + 2A + 2G - 2H - 3B + 4B - 4G + 4K

Sezione 7:   Da compilarsi a cura degli utilizzatori di gas come materia prima – articolo 26, paragrafo 3, e allegato IX, punto 5, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas.

Indicare nella presente sezione solo i quantitativi effettivamente usati come materia prima.

Se gli idrofluorocarburi (gas che figurano nell’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscele contenenti almeno uno di tali gas) sono stati prodotti o importati dall’impresa che li usa come materia prima, i quantitativi usati sono comunicati anche nella sezione 5. Se gli idrofluorocarburi sono stati prodotti dall’impresa che li usa come materia prima, i quantitativi usati sono comunicati anche nella sezione 1. Se un’impresa ha prodotto o importato idrofluorocarburi e successivamente li ha venduti ad altre imprese per l’uso come materia prima, i quantitativi forniti non sono comunicati nella presente sezione bensì solo nella sezione 5, indicando l’impresa che usa le materie prime; nel caso dei produttori, i quantitativi sono comunicati anche nella sezione 1, indicando lo Stato membro in cui avviene l’uso come materia prima.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

7A

Quantitativo usato come materia prima dall’impresa stessa

Indicare il tipo di uso come materia prima.

 

7A_a

di cui: quantitativo di gas vergini

Da comunicare solo per HFC-23.

Sezione 8:   Da compilarsi a cura delle imprese che hanno distrutto gas – articolo 26, paragrafo 2, e allegato IX, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas fluorurato a effetto serra che figura nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas.

Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate (come i refrigeranti recuperati) e sorgenti diluite (come i flussi di rifiuti contenenti schiume).

Comunicare i quantitativi totali distrutti dalle imprese che effettuano la comunicazione. Le imprese produttrici comunicano i quantitativi di produzione propria distrutti anche nella sezione 1.

Le imprese importatrici di idrofluorocarburi (gas che figurano nell’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscele contenenti almeno uno di tali gas) comunicano i quantitativi di importazioni proprie distrutti anche nella sezione 5.

Nella presente sezione non sono inclusi i quantitativi inviati ad altre imprese dell’UE per essere distrutti. I quantitativi esportati per essere distrutti fuori dall’UE sono comunicati nella sezione 3G.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

8_A

Quantitativo distrutto mediante ossidazione termica dall’impresa che effettua la comunicazione

Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.

 

8_A_a

di cui: quantitativo di gas vergini distrutti (compresi i quantitativi prodotti come sottoprodotti e distrutti)

Da comunicare solo per HFC-23. Precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.

8_Ba

Quantitativo distrutto mediante tecnologie al plasma dall’impresa che effettua la comunicazione

Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.

 

8_Ba_a

di cui: quantitativo di gas vergini distrutti (compresi i quantitativi prodotti come sottoprodotti e distrutti)

Da comunicare solo per HFC-23. Precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.

8_Bb

Quantitativo distrutto mediante tecnologie di conversione (o diverse dall’incenerimento) dall’impresa che effettua la comunicazione

Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.

 

8_Bb_a

di cui: quantitativo di gas vergini distrutti (compresi i quantitativi prodotti come sottoprodotti e distrutti)

Da comunicare solo per HFC-23. Precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.

8_C

Quantitativo distrutto mediante altre tecnologie dall’impresa che effettua la comunicazione

Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.

Precisare le tecnologie di distruzione utilizzate per i gas diversi dagli idrofluorocarburi.

 

8_C_a

di cui: quantitativo di gas vergini distrutti (compresi i quantitativi prodotti come sottoprodotti e distrutti)

Da comunicare solo per HFC-23. Precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

8_D

Quantitativo distrutto dall’impresa che effettua la comunicazione

8_D = 8_A + 8_Ba + 8_Bb + 8_C

 

8_D_a

di cui: quantitativo di gas vergini distrutti (compresi i quantitativi prodotti come sottoprodotti e distrutti)

Solo per HFC-23.

8_D_a = 8_A_a + 8_Ba_a + 8_Bb_a + 8_C_a

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

8_E

Stock al 1o gennaio in attesa di distruzione

 

8_F

Stock al 31 dicembre destinati alla distruzione e in attesa di distruzione

 

Sezione 11:   Da compilarsi a cura delle imprese che hanno immesso sul mercato gas contenuti in prodotti o apparecchiature o loro parti a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573 – articolo 26, paragrafo 4, e allegato IX, punto 6, del regolamento (UE) 2024/573

I quantitativi di gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573, o di miscele contenenti almeno uno di tali gas, contenuti in prodotti e apparecchiature o nelle loro parti sono comunicati in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), per categoria. Salvo diversa indicazione, comunicare il numero di unità per ciascuna categoria oltre al quantitativo totale di gas. Per la sezione 11_M, il numero di unità fa riferimento al numero di unità funzionali e va comunicato insieme ai quantitativi di sostanze associati.

I produttori di prodotti o apparecchiature o loro parti fabbricati nell’Unione non comunicano informazioni in merito ai prodotti e alle apparecchiature o loro parti contenenti gas che erano stati precedentemente importati nell’Unione o che sono stati prodotti nell’Unione. Se un produttore produce nell’Unione gas sfusi per usarli, sempre nell’Unione, per fabbricare i propri prodotti e le proprie apparecchiature o loro parti, la comunicazione relativa alla produzione (sezione 1) include anche i quantitativi di gas in questione, che non sono quindi indicati nella presente sezione bensì solo nella sezione 1.

Gli importatori di prodotti o apparecchiature o loro parti contenenti un gas fluorurato a effetto serra che figura nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 comunicano tutte le importazioni contenenti gas immesse in libera pratica dalle dogane nell’Unione. Nella presente sezione non sono incluse le importazioni di polioli premiscelati, che vanno comunicate solo nella sezione 2.

Se gli idrofluorocarburi (gas che figurano nell’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscele contenenti almeno uno di tali gas) contenuti in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o pompe di calore importate, o in inalatori predosati importati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, erano stati precedentemente esportati dall’Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l’immissione sul mercato dell’Unione, comunicarlo nella sezione 12 al fine di dimostrare la conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573. Se le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o le pompe di calore importate, o loro parti, o gli inalatori predosati importati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici che contengono idrofluorocarburi erano stati immessi sul mercato dell’Unione (compreso il caricamento di idrofluorocarburi) e successivamente esportati dall’Unione prima di essere reimportati, comunicarlo nella sezione 12a al fine di dimostrare la conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573. Le categorie seguenti di prodotti o apparecchiature o loro parti comprendono i componenti destinati alle categorie di prodotti o apparecchiature specificate.

I riferimenti alla capacità nominale di un’apparecchiatura multifunzione si intendono fatti alla capacità nominale della sua funzione primaria.

Laddove la normativa sulla progettazione ecocompatibile adottata in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisca un metodo di calcolo della capacità nominale di un’apparecchiatura, applicare tale metodo.

 

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

OSSERVAZIONI

11_A

 

 

 

 

Apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore, esclusi i refrigeratori

Le informazioni sui refrigeratori che rispondono alla definizione dell’articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2024/573 sono comunicate nella sezione 11_C.

I refrigeratori reversibili rientrano nella presente categoria e sono inclusi nelle informazioni qui comunicate (11_A).

11_A = 11_A1 + 11_A2

 

11_A1

 

 

 

di cui: apparecchiature autonome

Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 8, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.

Sono incluse le unità monoblocco e le apparecchiature che l’utilizzatore finale può spostare da una stanza all’altra, compresi i sistemi portatili di tipo split.

11_A1 = 11_A1a + 11_A1b + 11_A1c

 

 

11_A1a

 

 

di cui: con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi

Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 8, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.

11_A1a = 11_A1a1+ 11_A1a2 + 11_A1a3 + 11_A1a4

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

 

 

11_A1a1

 

di cui: sistemi aria-aria

 

 

 

 

11_A1a2

 

di cui: sistemi aria-acqua

 

 

 

 

11_A1a3

 

di cui: sistemi suolo-acqua

 

 

 

 

11_A1a4

 

di cui: altri sistemi

Specificare il tipo di sistema.

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

 

11_A1b

 

 

di cui: con capacità nominale massima superiore a 12 kW ma inferiore a 50 kW

Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 8, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.

11_A1b = 11_A1b1+ 11_A1b2 + 11_A1b3 + 11_A1b4

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

 

 

11_A1b1

 

di cui: sistemi aria-aria

 

 

 

 

11_A1b2

 

di cui: sistemi aria-acqua

 

 

 

 

11_A1b3

 

di cui: sistemi suolo-acqua

 

 

 

 

11_A1b4

 

di cui: altri sistemi

Specificare il tipo di sistema.

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

 

11_A1c

 

 

di cui: con capacità nominale massima superiore a 50 kW

Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 8, lettera e), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.

11_A1c = 11_A1c1+ 11_A1c2 + 11_A1c3 + 11_A1c4

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

 

 

11_A1c1

 

di cui: sistemi aria-aria

 

 

 

 

11_A1c2

 

di cui: sistemi aria-acqua

 

 

 

 

11_A1c3

 

di cui: sistemi suolo-acqua

 

 

 

 

11_A1c4

 

di cui: altri sistemi

Specificare il tipo di sistema.

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

11_A2

 

 

 

di cui: apparecchiature di tipo split

Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 9, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.

Sono incluse le pompe di calore e le apparecchiature di condizionamento d’aria fisse a doppio condotto di cui alla nota 1 dell’allegato IV, punto 9, del regolamento (UE) 2024/573.

Le informazioni sui sistemi portatili di tipo split non devono essere comunicate nella presente sezione (11_A2), bensì nella sezione 11_A1.

11A2 = 11_A2a + 11_A2b

 

 

11_A2a

 

 

di cui: con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi

11_A2a = 11_A2a1+ 11_A2a2 + 11_A2a3

 

 

 

11_A2a1

 

di cui: sistemi monosplit, esclusi i sistemi a flusso di refrigerante variabile (VRF)

Le informazioni sui sistemi VRF con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi sono comunicate nella sezione 11_A2a3.

11_A2a1 = 11_A2a1i+ 11_A2a1ii+ 11_A2a1iii

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

 

 

 

A2a1i

di cui: sistemi aria-aria di tipo split

 

 

 

 

 

A2a1ii

di cui: sistemi aria-acqua di tipo split

 

 

 

 

 

A2a1iii

di cui: altri sistemi monosplit

Specificare il tipo di sistema.

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

 

 

11_A2a2

 

di cui: sistemi multisplit (esclusi i VRF)

Le informazioni sui sistemi VRF con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi sono comunicate nella sezione 11_A2a3.

11_A2a2 = 11_A2a2i+ 11_A2a2ii+ 11_A2a2iii

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

 

 

 

A2a2i

di cui: sistemi aria-aria

 

 

 

 

 

A2a2ii

di cui: sistemi aria-acqua

 

 

 

 

 

A2a2iii

di cui: altri sistemi multisplit

Specificare il tipo di sistema.

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

 

 

11_A2a3

 

di cui: sistemi a flusso di refrigerante variabile (VRF)

11_A2a3 = 11_A2a3i+ 11_A2a3ii+ 11_A2a3iii

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

 

 

 

A2a3i

di cui: sistemi aria-aria

 

 

 

 

 

A2a3ii

di cui: sistemi aria-acqua

 

 

 

 

 

A2a3iii

di cui: altri sistemi VRF

Specificare il tipo di sistema.

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

 

11_A2b

 

 

di cui: con capacità nominale massima superiore a 12 kW

Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 9, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.

11_A2b = 11_A2b1+ 11_A2b2 + 11_A2b3

 

 

 

11_A2b1

 

di cui: sistemi monosplit (esclusi i VRF)

Le informazioni sui sistemi VRF con capacità nominale massima superiore a 12 kW sono comunicate nella sezione 11_A2b3.

11_A2b1 = 11_A2b1i+ 11_A2b1ii+ 11_A2b1iii

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

 

 

 

A2b1i

di cui: sistemi aria-aria di tipo monosplit

 

 

 

 

 

A2b1ii

di cui: sistemi aria-acqua di tipo monosplit

 

 

 

 

 

A2b1iii

di cui: altri sistemi monosplit

Specificare il tipo di sistema.

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

 

 

11_A2b2

 

di cui: sistemi multisplit (esclusi i VRF)

Le informazioni sui sistemi VRF con capacità nominale massima superiore a 12 kW sono comunicate nella sezione 11_A2b3.

11_A2b2 = 11_A2b2i+ 11_A2b2ii+ 11_A2b2iii

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

 

 

 

A2b2i

di cui: sistemi aria-aria

 

 

 

 

 

A2b2ii

di cui: sistemi aria-acqua

 

 

 

 

 

A2b2iii

di cui: altri sistemi multisplit

Specificare il tipo di sistema.

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

 

 

11_A2b3

 

di cui: sistemi VRF

11_A2b3 = 11_A2b3i+ 11_A2b3ii+ 11_A2b3iii

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

 

 

 

A2b3i

di cui: sistemi aria-aria

 

 

 

 

 

A2b3ii

di cui: sistemi aria-acqua

 

 

 

 

 

A2b3iii

di cui: altri sistemi VRF

Specificare il tipo di sistema.

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

11_B

 

 

 

 

Apparecchiature fisse di refrigerazione, esclusi i refrigeratori

Le informazioni sui refrigeratori che rispondono alla definizione dell’articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2024/573 sono comunicate nella sezione 11_C.

Le informazioni sui refrigeratori reversibili sono comunicate nella sezione 11_A.

11_B = 11_B1 + 11_B2 + 11_B3 + 11_B4 + 11_B5

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

11_B1

 

 

 

Frigoriferi e congelatori domestici

Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 2, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.

 

11_B2

 

 

 

Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature autonome)

Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 3, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.

 

11_B3

 

 

 

Altre apparecchiature di refrigerazione autonome, esclusi i refrigeratori (chillers)

Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti, escluse le apparecchiature oggetto della sezione 11_B1 o 11_B2.

Specificare il tipo di apparecchiatura.

 

11_B4

 

 

 

Apparecchiature di refrigerazione, esclusi i refrigeratori (chillers), intese a raffrescare a temperature inferiori a -50 °C

Apparecchiature che rientrano nell’eccezione di cui all’allegato IV, punto 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.

 

11_B5

 

 

 

Altre apparecchiature di refrigerazione, esclusi i refrigeratori (chillers)

Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 5, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti, escluse le apparecchiature oggetto della sezione 11_B4.

Specificare il tipo di apparecchiatura.

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

11_C

 

 

 

 

Refrigeratori fissi (chillers)

Comunicare nella presente sezione (11_C) le informazioni sui refrigeratori che rispondono alla definizione dell’articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2024/573.

11_C = 11_C1 + 11_C2

 

11_C1

 

 

 

di cui: con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi

11_C1 = 11_C1a + 11_C1b

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

 

11_C1a

 

 

di cui: destinati a raffrescare a temperature inferiori a -50 °C

Apparecchiature con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi che rientrano nell’eccezione di cui all’allegato IV, punto 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP.

 

 

11_C1b

 

 

di cui: altri refrigeratori (chillers) con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi

Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 7, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP, escluse le apparecchiature oggetto della sezione 11_C1a.

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

11_C2

 

 

 

di cui: con capacità nominale massima superiore a 12 kW

11_C2 = 11_C2a + 11_C2b

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

 

11_C2a

 

 

di cui: destinati a raffrescare a temperature inferiori a -50 °C

Apparecchiature con capacità nominale massima superiore a 12 kW che rientrano nell’eccezione di cui all’allegato IV, punto 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP del refrigerante contenuto.

 

 

11_C2b

 

 

di cui: altri refrigeratori (chillers) con capacità nominale massima superiore a 12 kW

Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 7, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP del refrigerante contenuto, escluse le apparecchiature oggetto della sezione 11_C2a.

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

11_D

 

 

 

 

Altre apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore

Specificare il tipo di apparecchiatura.

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

11_E

 

 

 

 

Apparecchiature mobili di refrigerazione

11_E = 11_E1 + 11_E2 + 11_E3 + 11_E4

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

11_E1

 

 

 

Apparecchiature mobili di refrigerazione per veicoli commerciali leggeri refrigerati (es. furgoni)

 

 

11_E2

 

 

 

Apparecchiature mobili di refrigerazione per veicoli commerciali pesanti refrigerati (compresi camion e rimorchi)

 

 

11_E3

 

 

 

Apparecchiature mobili di refrigerazione per navi refrigerate

 

 

11_E4

 

 

 

Altre apparecchiature mobili di refrigerazione

Specificare il tipo di apparecchiatura (anche quando è incorporata in veicoli, navi, treni, aeromobili, macchine mobili non stradali, ecc.).

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

11_F

 

 

 

 

Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria

11_F = 11_F1 + 11_F2 + 11_F3 + 11_F4 + 11_F5 + 11_F6 + 11_F7 + 11_F8 + 11_F9

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

11_F1

 

 

 

Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria per autovetture

 

 

11_F2

 

 

 

Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria per autobus

 

 

11_F3

 

 

 

Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria per furgoni (veicoli commerciali leggeri)

 

 

11_F4

 

 

 

Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria per camion e rimorchi (veicoli commerciali pesanti)

 

 

11_F5

 

 

 

Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria per veicoli e macchinari per uso agricolo, forestale ed edile

 

 

11_F6

 

 

 

Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria per veicoli su rotaia

 

 

11_F7

 

 

 

Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria per navi

 

 

11_F8

 

 

 

Apparecchiature mobili di condizionamento d’aria per aeromobili ed elicotteri

 

 

11_F9

 

 

 

Altre apparecchiature mobili di condizionamento d’aria

Specificare il tipo di apparecchiatura (anche quando è incorporata in veicoli, navi, treni, aeromobili, macchine mobili non stradali, ecc.).

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

11_G

 

 

 

 

Totale delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria o pompe di calore

11_G = 11_A + 11_B + 11_C + 11_D + 11_E + 11_F

11_H

 

 

 

 

Schiume

11_H = 11_H1 + 11_H2 + 11_H3 + 11_H4

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

11_H1

 

 

 

Pannelli isolanti in polistirene estruso (XPS)

Comunicare i quantitativi di pannelli XPS in metri cubi (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).

 

11_H2

 

 

 

Pannelli isolanti in poliuretano (PU)

Comunicare i quantitativi di pannelli PU in metri cubi (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).

 

11_H3

 

 

 

Schiuma monocomponente (OCF)

L’unità di misura dei quantitativi di OCF sono le unità di contenitori di OCF (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).

 

11_H4

 

 

 

Altre schiume

Specificare la o le categorie di prodotto.

Comunicare nella presente sezione le informazioni sulle schiume nelle apparecchiature.

Nella presente sezione (11_H4) non sono incluse le importazioni di polioli premiscelati (es. in sistemi poliuretanici), che vanno comunicate nella sezione 2.

Comunicare i quantitativi di schiume in metri cubi, in tonnellate metriche o in unità di prodotto/apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).

11_I

 

 

 

 

Apparecchiature di protezione antincendio (compresi i sistemi e gli estintori incorporati nei veicoli)

 

 

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

11_J

 

 

 

 

Aerosol medici o farmaceutici

11_J = 11_J1 + 11_J2

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

11_J1

 

 

 

Inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici

Inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573.

 

11_J2

 

 

 

Altri aerosol medici o farmaceutici

Specificare il tipo di aerosol. Le informazioni sugli aerosol di cui all’allegato IV, punto 20, del regolamento (UE) 2024/573 sono comunicate nella sezione 11_L1.

11_K

 

 

 

 

Aerosol non medici

 

 

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

11_L

 

 

 

 

Altri prodotti e apparecchiature per uso medico e personale

11_L = 11_L1 + 11_L2 + 11_L3

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

11_L1

 

 

 

Prodotti per la cura della persona

Prodotti di cui all’allegato IV, punto 20, del regolamento (UE) 2024/573.

Comunicare i quantitativi di prodotti in unità di volume netto o peso netto dei prodotti oppure in unità di prodotto (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).

 

11_L2

 

 

 

Apparecchiature usate per raffrescare la pelle

Apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 21, del regolamento (UE) 2024/573.

 

11_L3

 

 

 

Altri prodotti o apparecchiature per uso medico

Specificare il tipo di prodotto o apparecchiatura.

L’unità di misura per i quantitativi di prodotti e apparecchiature è il volume netto o il peso netto dei prodotti o le unità di prodotto o apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).

 

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

11_M

 

 

 

 

Apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica

11_M = 11_M1 + 11_M2 + 11_M3 + 11_M4 + 11_M5

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

11_M1

 

 

 

Commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria fino a 24 kV inclusi

Comunicare il numero di unità funzionali anziché il numero di unità, insieme ai quantitativi di sostanze associati.

 

11_M2

 

 

 

Commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria da oltre 24 kV fino a 52 kV inclusi

Comunicare il numero di unità funzionali anziché il numero di unità, insieme ai quantitativi di sostanze associati.

 

11_M3

 

 

 

Commutatori elettrici ad alta tensione da oltre 52 kV fino a 145 kV inclusi e corrente di corto circuito fino a 50 kA inclusi

Comunicare il numero di unità funzionali anziché il numero di unità, insieme ai quantitativi di sostanze associati.

 

11_M4

 

 

 

Commutatori elettrici ad alta tensione da più di 145 kV o con corrente di corto circuito superiore a 50 kA

Comunicare il numero di unità funzionali anziché il numero di unità, insieme ai quantitativi di sostanze associati.

 

11_M5

 

 

 

Altre apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica

Specificare il tipo e il livello di tensione dell’apparecchiatura.

11_N

 

 

 

 

Altre apparecchiature elettriche

Specificare il tipo e il livello di tensione dell’apparecchiatura.

 

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

11_O

 

 

 

 

Acceleratori di particelle

11_O = 11_O1 + 11_O2 + 11O_3 + 11_O4

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

 

11_O1

 

 

 

Acceleratori di particelle per uso medico

 

 

11_O2

 

 

 

Microscopi elettronici

 

 

11_O3

 

 

 

Acceleratori di particelle di ricerca

 

 

11_O4

 

 

 

Altri acceleratori di particelle

Specificare il tipo di acceleratore di particelle.

11_P

 

 

 

 

Altri prodotti e apparecchiature contenenti i gas che figurano nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573

Specificare la o le categorie di prodotto o di apparecchiatura.

L’unità di misura per i quantitativi di prodotti o apparecchiature è il volume netto o il peso netto dei prodotti o le unità di prodotto o apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).

 

 

 

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

11_Q

 

 

 

Totale dei prodotti e delle apparecchiature contenenti i gas fluorurati che figurano nell’allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573

11_Q = 11_G + 11_H + 11_I + 11_J + 11_K + 11_L + 11_M + 11_N + 11_O + 11_P

11_R

 

 

 

Totale dei prodotti e delle apparecchiature di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573

Solo per gli idrofluorocarburi.

11_R = 11_G + 11_J1 (2)

Sezione 12:   Da compilarsi a cura degli importatori di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o pompe di calore o di inalatori predosati caricati con idrofluorocarburi, se gli idrofluorocarburi ivi contenuti erano stati precedentemente esportati dall’Unione e acquistati direttamente dai fabbricanti delle apparecchiature o dei prodotti presso l’impresa esportatrice ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l’immissione sul mercato dell’Unione – articolo 26, paragrafo 7, e allegato IX, punto 6, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun idrofluorocarburo (gas che figurano nell’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas).

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

12A

Quantitativo di idrofluorocarburi caricati in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o pompe di calore importate, immesse in libera pratica dalle dogane nell’Unione, per le quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall’Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote di idrofluorocarburi per l’immissione sul mercato dell’Unione

Si applica agli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o pompe di calore importate incluse nei quantitativi indicati nella sezione 11_G.

Specificare l’impresa o le imprese esportatrici degli idrofluorocarburi e l’anno o gli anni di esportazione.

Specificare l’impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione per la prima volta e l’anno o gli anni di immissione sul mercato.

12B

Quantitativo di idrofluorocarburi caricati in inalatori predosati importati, immessi in libera pratica dalle dogane nell’Unione, per i quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall’Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote di idrofluorocarburi per l’immissione sul mercato dell’Unione

Applicabile per la prima volta alla comunicazione di informazioni sulle attività svolte nel 2025 (entro il 31 marzo 2026).

Si applica agli idrofluorocarburi contenuti negli inalatori predosati importati inclusi nei quantitativi indicati nella sezione 11_J1.

Specificare l’impresa o le imprese esportatrici degli idrofluorocarburi e l’anno o gli anni di esportazione.

Specificare l’impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione per la prima volta e l’anno o gli anni di immissione sul mercato.

Sezione 12a:   Da compilarsi a cura degli importatori di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o pompe di calore o di inalatori predosati caricati con idrofluorocarburi, se le apparecchiature o i prodotti importati erano stati immessi sul mercato dell’Unione (compreso il caricamento di idrofluorocarburi) e successivamente esportati dall’Unione prima di essere reimportati – articolo 26, paragrafo 7, e allegato IX, punto 6, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun idrofluorocarburo (gas che figurano nell’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas).

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

12aA

Quantitativi di idrofluorocarburi caricati in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o pompe di calore importate, se queste erano state immesse sul mercato dell’Unione (compreso il caricamento di idrofluorocarburi) e successivamente esportate dall’Unione prima di essere reimportate

Si applica alle apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o pompe di calore importate incluse nei quantitativi indicati nella sezione 11_G.

Specificare l’impresa o le imprese esportatrici e l’anno o gli anni di esportazione.

Specificare l’impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi o che hanno precaricato le apparecchiature sul mercato dell’Unione per la prima volta e l’anno o gli anni di immissione sul mercato.

12aB

Quantitativi di idrofluorocarburi caricati negli inalatori predosati importati, se questi erano stati immessi sul mercato dell’Unione (compreso il caricamento di idrofluorocarburi) e successivamente esportati dall’Unione prima di essere reimportati

Applicabile per la prima volta alla comunicazione di informazioni sulle attività svolte nel 2025 (entro il 31 marzo 2026).

Si applica agli inalatori predosati importati inclusi nei quantitativi indicati nella sezione 11_J1.

Specificare l’impresa o le imprese esportatrici e l’anno o gli anni di esportazione.

Specificare l’impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi o gli inalatori predosati sul mercato dell’Unione per la prima volta e l’anno o gli anni di immissione sul mercato.

Comunicazione «Nulla»:   Da compilarsi a cura delle imprese cui sono state assegnate quote a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573 o che hanno ricevuto quote a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ma che non hanno immesso sul mercato alcun quantitativo di idrofluorocarburi nell’anno civile per il quale è effettuata la comunicazione – articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573

Le imprese che nella sezione 4M hanno comunicato di non aver immesso sul mercato dell’Unione alcun idrofluorocarburo (gas che figurano nell’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscele contenenti almeno uno di tali gas) confermano l’assenza di attività correlate.


(1)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).

(2)  Il valore del campo 11_J1 non sarà preso in considerazione per l'anno 2024 nel calcolo di 11_R.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2195/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)