Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/2172 |
26.8.2024 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2172 DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2024
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2024) 5951]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI. |
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI. |
(4) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione. |
(5) |
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2024/1948 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame in Germania, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. |
(6) |
Successivamente alla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1948, la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 in uno stabilimento in cui era detenuto pollame, situato nel dipartimento Ille-et-Vilaine. |
(7) |
Anche la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame, situati nel Land di Meclemburgo-Pomerania anteriore. |
(8) |
Inoltre, il Portogallo ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui erano detenuti volatili in cattività, situato nel distretto di Viana do Castelo. |
(9) |
Le autorità competenti di Francia, Germania e Portogallo hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai. |
(10) |
La Commissione, in collaborazione con Francia, Germania e Portogallo, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detti Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle autorità competenti di Francia, Germania e Portogallo si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI. |
(11) |
Attualmente nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Francia e il Portogallo. |
(12) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con Francia, Germania e Portogallo, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza relative alla Germania nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447. |
(14) |
È inoltre opportuno inserire nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 zone di protezione e di sorveglianza relative alla Francia e al Portogallo. |
(15) |
Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione, per tener conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Francia, Germania e Portogallo in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure in esse applicabili. |
(16) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447. |
(17) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile. |
(18) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2024
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1948 della Commissione, del 9 luglio 2024, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2024/1948, 11.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1948/oj).
ALLEGATO
Parte A
Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 2:
Stato membro: Francia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Départment: Ille-et-Vilaine |
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3.9.2024 |
Stato membro: Germania
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Meclemburgo-Pomerania anteriore |
||||||||
DE-HPAI(P)-2024-00012 |
Landkreis Rostock Amt Tessin:
|
5.9.2024 |
Stato membro: Portogallo
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Viana do Castelo |
||
PT-HPAI(NON-P)-2024-00008 |
The parts from the county of Viana do Castelo, from the district of Viana do Castelo, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 41.637500N, -8.819083 W |
6.9.2024 |
Parte B
Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 3
Stato membro: Francia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Départment: Ille-et-Vilaine |
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4.9.2024- 12.9.2024 |
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12.9.2024 |
Stato membro: Germania
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Meclemburgo-Pomerania anteriore |
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DE-HPAI(P)-2024-00012 |
Landkreis Rostock Amt Tessin:
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6.9.2024-14.9.2024 |
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DE-HPAI(P)-2024-00012 |
Landkreis Rostock Amt Tessin:
Amt Gnoien:
Landkreis Vorpommern-Rügen
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14.9.2024 |
Stato membro: Portogallo
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Viana do Castelo |
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PT-HPAI(NON-P)-2024-00008 |
The parts from the county of Viana do Castelo, from the district of Viana do Castelo, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 41.637500N, -8.819083 W |
7.9.2024- 15.9.2024 |
The parts of from the county of Viana do Castelo, from the district of Viana do Castelo, and the parts of the counties of Barcelos and Esposende from the district of Braga, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 41.637500N, -8.819083 W |
15.9.2024 |
Parte C
Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui all’articolo 1, lettera b), e all’articolo 4
Stato membro: Nessuno
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell’articolo 3 bis |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2172/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)