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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2141

13.9.2024

Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominati «gli Stati membri»,

e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN,

dall'altra,

di seguito denominate congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO i forti legami e i valori comuni che le uniscono,

CONSIDERANDO il comune desiderio di rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa instaurata in passato attraverso l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1995,

CONSIDERANDO il desiderio di migliorare le loro relazioni per tenere conto delle nuove realtà politiche ed economiche e dell'evolversi del loro partenariato,

ESPRIMENDO la volontà comune di consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione a tutti i livelli su questioni bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse,

RIBADENDO il proprio impegno a rafforzare la promozione, la protezione e l'attuazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance, nonché lo sviluppo della democrazia parlamentare,

CONFERMANDO l'impegno assunto nei confronti dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata con la risoluzione A/RES/217 (III) A dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare dall'Atto finale di Helsinki adottato il 1o agosto 1975 nel corso della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (l'«Atto finale di Helsinki dell'OSCE»), dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato con la risoluzione 2200A (XXI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato con la risoluzione 2200A (XXI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, nonché nei confronti dei principi e delle norme del diritto internazionale,

RIBADENDO il proprio impegno a promuovere attivamente la pace e la sicurezza internazionali e a prodigarsi per un multilateralismo efficace e per la risoluzione pacifica delle controversie, in particolare cooperando nel quadro delle Nazioni Unite e dell'OSCE,

CONSIDERANDO il proprio desiderio di continuare a sviluppare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di interesse comune,

CONSIDERANDO il proprio impegno ad adempiere gli obblighi internazionali in materia di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori,

CONSIDERANDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, compresa la lotta contro la corruzione,

CONSIDERANDO il proprio impegno a contribuire allo sviluppo politico, socioeconomico e istituzionale della Repubblica del Kirghizistan attraverso una cooperazione a vasto raggio in un'ampia gamma di settori di interesse comune,

CONSIDERANDO la propria volontà di consolidare le relazioni economiche sulla base dei principi dell'economia di mercato e di creare un clima favorevole all'ampliamento delle relazioni bilaterali in materia di scambi e investimenti e della connettività,

CONSIDERANDO il proprio impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'impegno a favore dell'attuazione trasparente e non discriminatoria di tali diritti e obblighi,

CONSIDERANDO il proprio impegno a rispettare il principio dello sviluppo sostenibile e a collaborare per conseguire gli obiettivi del documento conclusivo del vertice dell'ONU per l'adozione dell'agenda per lo sviluppo post 2015 intitolato «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», adottato con la risoluzione A/RES/70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 (l'«Agenda 2030»), tenendo debitamente conto dei rispettivi programmi interni,

CONSIDERANDO il proprio impegno a garantire la sostenibilità e la tutela dell'ambiente e l'attuazione degli accordi multilaterali relativi all'ambiente di cui sono firmatarie, nonché l'impegno a rafforzare la cooperazione in materia di ambiente e di riduzione del rischio di catastrofi e in tutti i settori dell'azione per il clima, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi raggiunto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato il 12 dicembre 2015 (l'«accordo di Parigi sui cambiamenti climatici»),

CONSIDERANDO il proprio impegno a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale,

PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia conclusi dall'Unione europea a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in seguito all’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che l'Unione europea, contemporaneamente all'Irlanda, per quanto concerne le sue relazioni bilaterali precedenti, non notifichi alla Repubblica del Kirghizistan che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE; prendendo atto inoltre che eventuali successive misure interne dell'Unioneeuropea adottate a norma della parte terza, titolo V, TFUE ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che essa non abbia notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21; constatando inoltre che tali futuri accordi o successive misure interne dell'Unione europea rientrerebbero nell'ambito del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivi

1.   Il presente accordo istituisce un partenariato e una cooperazione rafforzati tra le parti, basati su valori condivisi, su interessi comuni e sull'ambizione di rinsaldare le relazioni in tutti gli ambiti di applicazione, a vantaggio di entrambe.

2.   Tale cooperazione rappresenta un processo mediante il quale le parti contribuiscono allo sviluppo sostenibile, alla pace, alla stabilità e alla sicurezza grazie a una maggiore convergenza in materia di politica estera e di sicurezza, un'efficace cooperazione politica ed economica e il multilateralismo.

ARTICOLO 2

Principi generali

1.   Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali enunciati in particolare nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nell'Atto finale di Helsinki dell'OSCE e in altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani di cui le parti sono firmatarie, nonché del principio dello Stato di diritto, è alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

2.   Le parti ribadiscono il rispetto dei principi di buona governance, compresa la lotta contro la corruzione a tutti i livelli.

3.   Le parti ribadiscono il proprio impegno a favore dei principi dell'economia di mercato, della promozione dello sviluppo sostenibile e della lotta contro i cambiamenti climatici.

4.   Le parti si impegnano a combattere le diverse forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, nonché la proliferazione delle armi di distruzione di massa («ADM») e dei relativi vettori, e a sostenere un multilateralismo efficace.

5.   Le parti attuano il presente accordo sulla base di valori condivisi, dei principi del dialogo, della fiducia e del rispetto reciproci, della cooperazione regionale, di un multilateralismo efficace e del rispetto degli obblighi internazionali derivanti, in particolare, dalla propria adesione all'ONU e all'OSCE.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E RIFORME; COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

ARTICOLO 3

Finalità del dialogo politico

Le parti sviluppano un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, comprese la politica estera e di sicurezza e le riforme interne. Il dialogo politico punta a:

a)

aumentare l'efficacia della cooperazione politica e la convergenza sulle questioni di politica estera e di sicurezza e promuovere, salvaguardare e consolidare la pace, nonché la stabilità e la sicurezza regionali e internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;

b)

rafforzare la democrazia, lo sviluppo politico e lo sviluppo socioeconomico e istituzionale in chiave sostenibile nella Repubblica del Kirghizistan;

c)

rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e del principio di non discriminazione e potenziare la cooperazione in questi settori;

d)

sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa;

e)

promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti e i principi di integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere, sovranità e indipendenza;

f)

migliorare le condizioni per la cooperazione regionale.

ARTICOLO 4

Democrazia e Stato di diritto

Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione al fine di:

a)

garantire l'applicazione dei principi democratici e dello Stato di diritto;

b)

sviluppare, consolidare e accrescere la stabilità, l'efficienza e la rendicontabilità delle istituzioni democratiche;

c)

portare avanti la riforma giudiziaria e giuridica e puntare all'efficace funzionamento delle istituzioni nei settori dell'attività di contrasto e dell'amministrazione della giustizia, in modo da garantire la parità di accesso alla giustizia e il diritto a un equo processo (compresi i diritti procedurali degli indagati, degli imputati e delle vittime), garantire l'indipendenza, la rendicontabilità, la qualità e l'efficacia della magistratura, dell'azione penale e dell'attività di contrasto;

d)

promuovere l'e-governance e proseguire con la riforma della pubblica amministrazione per instaurare una governance responsabile, efficiente e trasparente a livello nazionale, regionale e locale;

e)

rafforzare i processi elettorali e le capacità degli organi di gestione delle elezioni;

f)

garantire l'efficacia della lotta contro la corruzione a tutti i livelli.

ARTICOLO 5

Diritti umani e libertà fondamentali

Le parti cooperano per promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali e intensificano il dialogo e la cooperazione al fine di:

a)

garantire il rispetto dei diritti umani, del principio di non discriminazione e dei diritti delle persone appartenenti a minoranze e gruppi vulnerabili;

b)

garantire la protezione delle libertà fondamentali, comprese la libertà di espressione e la libertà di riunione e di associazione, la libertà dei media e la libertà di religione;

c)

promuovere i diritti economici, sociali e culturali;

d)

promuovere la parità di genere; promuovere, tutelare e far valere i diritti delle ragazze e delle donne, anche garantendone la partecipazione attiva nella sfera pubblica e privata;

e)

consolidare le istituzioni nazionali che si occupano di diritti umani, anche attraverso la loro partecipazione ai processi decisionali;

f)

rafforzare la cooperazione nell'ambito degli organismi delle Nazioni Unite per i diritti umani e delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani, anche dando un seguito adeguato alle loro raccomandazioni conformemente alla legislazione nazionale delle parti.

ARTICOLO 6

Società civile

Le parti cooperano per rafforzare la società civile e potenziarne il ruolo nello sviluppo economico, sociale e politico di una società democratica aperta, in particolare:

a)

potenziando la capacità, l'indipendenza e la trasparenza delle organizzazioni della società civile;

b)

promuovendo l'impegno della società civile nei processi legislativi e decisionali mediante l'instaurazione di un dialogo aperto, trasparente e regolare tra le istituzioni pubbliche, da un lato, e i rappresentanti della società civile, dall'altro;

c)

favorendo l'intensificazione dei contatti e gli scambi di informazioni ed esperienze, ivi compreso attraverso seminari e consultazioni tra tutti i settori della società civile dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan, anche mediante l'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 7

Politica estera e di sicurezza

1.   Le parti ribadiscono il proprio impegno nei confronti dei principi e delle norme del diritto internazionale, compresi quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki dell'OSCE, e il proprio impegno a promuovere tali principi e tali norme nelle loro relazioni bilaterali e multilaterali.

2.   Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, anche per quanto attiene a vari aspetti della politica di sicurezza e di difesa, e affrontano in particolare le questioni relative alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi, alla riduzione del rischio, alla sicurezza informatica, al funzionamento efficiente del settore della sicurezza, alla stabilità regionale, al disarmo, alla non proliferazione, al controllo degli armamenti e al controllo delle esportazioni di armi.

ARTICOLO 8

Reati gravi che destano preoccupazione nella comunità internazionale

1.   Le parti ribadiscono che i reati più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati a livello interno e internazionale.

2.   Le parti ritengono che l'istituzione e l'efficace funzionamento della Corte penale internazionale rivestano grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali. Le parti intensificano la cooperazione per promuovere la pace e la giustizia a livello internazionale. Le parti promuovono l'universalità dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e discutono la questione della ratifica e dell'attuazione, tenendo conto dei rispettivi quadri giuridici e costituzionali.

3.   Le parti convengono di cooperare a stretto contatto per prevenire il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, avvalendosi di adeguati quadri bilaterali e multilaterali.

ARTICOLO 9

Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi

Le parti cooperano alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi e si adoperano per contrastare i conflitti nella regione al fine di creare un clima di pace e stabilità.

ARTICOLO 10

Cooperazione regionale e risoluzione pacifica delle controversie

1.   Le parti intensificano gli sforzi comuni al fine di migliorare le condizioni necessarie per proseguire la cooperazione regionale in settori fondamentali quali l'acqua, l'energia, l'ambiente e i cambiamenti climatici, la gestione integrata delle risorse idriche e idroelettriche, una gestione delle frontiere che agevoli il flusso transfrontaliero di persone e merci e lo sviluppo democratico e sostenibile, contribuendo in tal modo alle relazioni di buon vicinato, alla stabilità e alla sicurezza in Asia centrale. Le parti si adoperano per la risoluzione pacifica delle controversie.

2.   Gli sforzi di cui al paragrafo 1 perseguono l'obiettivo di mantenere la pace e la sicurezza internazionali sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki dell'OSCE e da altri strumenti multilaterali pertinenti cui le parti aderiscono.

ARTICOLO 11

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri obblighi internazionali pertinenti che incombono loro. Le parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.

2.   Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

a)

l'adozione di misure per la firma o la ratifica di strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione;

b)

la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, che verifichi altresì l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

3.   Le parti convengono di instaurare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi i suddetti elementi.

ARTICOLO 12

Armi leggere e di piccolo calibro e controllo delle esportazioni di armi convenzionali

1.   Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro («SALW») e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, la loro gestione inadeguata, misure insufficienti di sicurezza dei depositi e la loro diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2.   Le parti convengono di osservare e assolvere appieno i rispettivi obblighi in materia di lotta al commercio illegale di SALW e relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e di rispettare gli impegni assunti in forza di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato il 20 luglio 2001.

3.   Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Le parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la destinazione delle armi convenzionali a scopi diversi.

4.   Le parti si impegnano pertanto a cooperare e ad assicurare coordinamento, complementarità e sinergia nelle iniziative tese a regolamentare il commercio internazionale di armi convenzionali o a migliorarne la regolamentazione, nonché a prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi. Esse convengono di avviare un dialogo politico regolare che consenta di sostenere e consolidare il presente impegno.

TITOLO III

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

ARTICOLO 13

Protezione dei dati personali

1.   Le parti riconoscono l'importanza di promuovere e garantire i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, quale fattore essenziale della fiducia dei cittadini nell'economia digitale ed elemento chiave per sviluppare ulteriormente gli scambi commerciali e la cooperazione in materia di attività di contrasto.

2.   Le parti cooperano per garantire la tutela e l'applicazione effettive di tali diritti, anche nell'ambito della prevenzione del terrorismo e di altri reati transnazionali e della lotta contro tali fenomeni. La cooperazione può comprendere, tra l'altro, lo sviluppo di capacità, l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni e competenze.

3.   Le parti cooperano al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali mediante lo scambio delle migliori pratiche ed esperienze, tenendo conto delle norme e degli strumenti giuridici europei e internazionali. Al fine di agevolare la cooperazione, la Repubblica del Kirghizistan si adopererà per aderire alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, firmata il 28 gennaio 1981, e al relativo protocollo addizionale concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri, firmato l'8 novembre 2001, e per darvi attuazione.

ARTICOLO 14

Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

1.   Le parti ribadiscono l'importanza di instaurare un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, comprese la migrazione legale, se del caso, la protezione internazionale e la lotta contro la migrazione illegale, il traffico e la tratta di esseri umani.

2.   La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata di concerto tra le parti, e sarà attuata conformemente alla loro vigente legislazione in materia. La cooperazione verterà in particolare sui seguenti aspetti:

a)

le cause di fondo della migrazione;

b)

l'elaborazione e l'attuazione di norme e prassi nazionali in materia di protezione internazionale allo scopo di conformarsi alle disposizioni della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, adottata il 28 luglio 1951, e del Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967;

c)

il richiamo alla dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti adottata con la risoluzione A/RES/71/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 settembre 2016;

d)

le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, l'integrazione degli stranieri che soggiornano legalmente, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;

e)

l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure volte a contrastare le reti di trafficanti di esseri umani e a proteggere le vittime di tali traffici nel quadro di strumenti internazionali pertinenti;

f)

aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori pratiche e altre misure operative in materia di gestione della migrazione, in particolare la migrazione illegale, la sicurezza dei documenti, la politica dei visti, la gestione delle frontiere e i sistemi di informazione sulla migrazione.

ARTICOLO 15

Riammissione e lotta contro la migrazione illegale

1.   Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale, le parti convengono quanto segue:

a)

la Repubblica del Kirghizistan riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o cessano di soddisfare le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità;

b)

ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o cessano di soddisfare le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio della Repubblica del Kirghizistan, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalità.

c)

gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan forniscono ai propri cittadini i documenti di viaggio a tal fine necessari o accettano l'uso del documento di viaggio europeo istituito a norma del regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) a fini di rimpatrio. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento o non dispone di altre prove della sua cittadinanza, su richiesta della Repubblica del Kirghizistan o dello Stato membro interessato, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dello Stato membro interessato o della Repubblica del Kirghizistan offrono piena collaborazione al fine di accertarne la cittadinanza.

2.   Le parti convengono di concludere, su richiesta, un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan in materia di riammissione. Tale accordo comprende disposizioni dettagliate riguardo alla riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi. Le parti possono altresì valutare, se le condizioni lo consentono, la possibilità di negoziare un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan sulla facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan.

ARTICOLO 16

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

1.   Le parti collaborano al fine di prevenire e combattere efficacemente l'utilizzo dei loro istituti finanziari e di determinate loro imprese e professioni non finanziarie per riciclare i proventi di attività criminali e il finanziamento del terrorismo.

2.   A tal fine, esse si scambiano informazioni nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e collaborano per garantire l'effettiva e piena attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e di altre norme adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in questo settore. Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, l'identificazione, il tracciamento, il sequestro, la confisca e il recupero di beni o fondi provento di reato.

ARTICOLO 17

Droghe illecite

1.   Le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato, basato su elementi concreti e integrato, in materia di droghe illecite e di nuove sostanze psicoattive.

2.   Le politiche e le azioni nel settore della droga intendono rafforzare le strutture incaricate di prevenire e contrastare le droghe illecite, ridurne l'offerta, il traffico e la domanda e far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali del loro uso allo scopo di ridurne i danni. Le parti collaborano al fine di prevenire l'uso dei precursori chimici per scopi quali la produzione illecita di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di nuove sostanze psicoattive.

3.   Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le azioni si basano sui principi concordati stabiliti nelle convenzioni pertinenti delle Nazioni Unite in materia di droga e sulle raccomandazioni contenute nel documento finale intitolato «Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem» (Il nostro impegno comune per affrontare e combattere efficacemente il problema mondiale della droga), adottato con la risoluzione A/RES/S-30/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 aprile 2016 quale consenso internazionale più recente sulla politica internazionale in materia di droga, al fine di fare il punto sull'attuazione degli impegni assunti per affrontare e contrastare congiuntamente il problema mondiale della droga.

ARTICOLO 18

Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione

1.   Le parti collaborano al fine di prevenire e combattere le attività criminali e illegali, comprese le attività transazionali, organizzate o di altro tipo, quali:

a)

il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;

b)

il contrabbando e il traffico illecito di armi da fuoco, comprese le armi leggere e di piccolo calibro;

c)

il contrabbando e il traffico di droghe illecite;

d)

il contrabbando e il traffico di merci;

e)

attività economiche e finanziarie illegali quali la contraffazione, le frodi fiscali e le frodi nell'ambito di appalti pubblici;

f)

l'appropriazione indebita nell'ambito di progetti finanziati da donatori internazionali;

g)

la corruzione attiva e passiva, sia nel settore privato che in quello pubblico;

h)

la falsificazione di documenti e la presentazione di false dichiarazioni;

i)

la criminalità informatica.

2.   Le parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organi di contrasto, anche nel campo della formazione e della condivisione di esperienze. Le parti procedono all'effettiva attuazione delle norme internazionali pertinenti, in particolare quelle sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata con la risoluzione A/RES/55/25 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 gennaio 2001, e dai relativi protocolli.

3.   Le parti collaborano per prevenire e combattere la corruzione conformemente alle norme internazionali pertinenti, in particolare quelle sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata con la risoluzione A/RES/58/4 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003, e in linea con le raccomandazioni scaturite dalle valutazioni effettuate in relazione a tale convenzione.

ARTICOLO 19

Antiterrorismo

1.   Le parti ribadiscono l'importanza della prevenzione e della lotta contro il terrorismo e convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni.

2.   Le parti convengono che è indispensabile che la lotta contro il terrorismo sia condotta nel pieno rispetto dello Stato di diritto e in piena conformità al diritto internazionale, compresi il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto internazionale umanitario e dei rifugiati, i principi della Carta delle Nazioni Unite e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta contro il terrorismo.

3.   Le parti sottolineano l'importanza della ratifica e dell'attuazione universali di tutte le convenzioni e di tutti i protocolli dell'ONU in materia di lotta contro il terrorismo. Le parti convengono di promuovere il dialogo sul progetto di convenzione generale sul terrorismo internazionale e di cooperare per l'attuazione della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo adottata con la risoluzione A/RES/60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2006, nonché di tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4.   Le parti ribadiscono l'importanza di una strategia di lotta contro il terrorismo basata sull'azione giudiziaria e sull'attività di contrasto e convengono di cooperare per prevenire e reprimere il terrorismo, in particolare:

a)

scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui impegnati in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale, in particolare in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata;

b)

scambiando esperienze in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, di mezzi e metodi e relativi aspetti tecnici, anche relativamente alla formazione, conformemente al diritto applicabile;

c)

scambiando opinioni sulla radicalizzazione e sul reclutamento, come pure sulle modalità atte a contrastare la radicalizzazione e promuovere la deradicalizzazione e la riabilitazione;

d)

scambiando opinioni ed esperienze in materia di movimenti e viaggi transfrontalieri di sospetti terroristi, nonché di minacce terroristiche;

e)

condividendo le migliori pratiche in materia di protezione dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo, in particolare in relazione ai procedimenti penali;

f)

rendendo penalmente perseguibili i reati di terrorismo e adottando misure per contrastare il finanziamento del terrorismo;

g)

adottando misure atte a contrastare le minacce di terrorismo chimico, biologico, radiologico e nucleare e prendendo i provvedimenti necessari per prevenire l'acquisizione, il trasferimento e l'uso a fini terroristici di materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari, nonché per prevenire gli atti illeciti nei confronti di impianti chimici, biologici, radiologici e nucleari ad alto rischio.

5.   La cooperazione si basa sulle valutazioni disponibili pertinenti ed è realizzata in consultazione reciproca tra le parti.

ARTICOLO 20

Cooperazione giudiziaria e giuridica

1.   Le parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti. Le parti rafforzano i meccanismi esistenti e, se del caso, valutano la possibilità di sviluppare nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale nel settore. Una siffatta cooperazione comprende, se del caso, l'adesione agli strumenti internazionali pertinenti e la loro attuazione, nonché una più stretta cooperazione con Eurojust.

2.   Le parti sviluppano la cooperazione giudiziaria e giuridica in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

ARTICOLO 21

Tutela consolare

Le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea rappresentato offrono protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che non disponga, nella Repubblica del Kirghizistan, di una rappresentanza permanente in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro.

Al fine di istituire una procedura coordinata che consenta ai cittadini della Repubblica del Kirghizistan di godere della tutela consolare negli Stati membri dell'Unione europea in cui la Repubblica del Kirghizistan non dispone di una rappresentanza permanente in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, si deroga all'obbligo di notifica imposto alle rappresentanze consolari della Repubblica del Kirghizistan stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 7 della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, adottata il 24 aprile 1963.

TITOLO IV

SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

CAPO 1

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

ARTICOLO 22

Obiettivi

Gli obiettivi del presente titolo sono i seguenti:

a)

l'espansione, la diversificazione e l'agevolazione degli scambi tra le parti, in particolare attraverso disposizioni in materia di dogane, agevolazione degli scambi, ostacoli tecnici agli scambi e misure sanitarie e fitosanitarie, salvaguardando nel contempo il diritto di ciascuna parte di legiferare per conseguire obiettivi di politica pubblica;

b)

l'agevolazione degli scambi di servizi e degli investimenti tra le parti, anche attraverso il libero trasferimento dei pagamenti correnti e i movimenti di capitali;

c)

l'apertura effettiva e reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti;

d)

la promozione dell'innovazione e della creatività, garantendo una protezione adeguata ed efficace di tutti i diritti di proprietà intellettuale;

e)

la promozione di condizioni che favoriscano una concorrenza non falsata nelle attività economiche delle parti, in particolare per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti tra di esse;

f)

lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;

g)

l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace, equo e prevedibile per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente titolo.

ARTICOLO 23

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«accordo sull'agricoltura»: l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

b)

«accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione»: l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

c)

«accordo antidumping»: l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

d)

«giorni»: giorni di calendario, compresi i fine-settimana e i giorni festivi;

e)

«trattato sulla Carta dell'energia»: il trattato sulla Carta dell'energia firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994;

f)

«esistente»: applicabile alla data di entrata in vigore del presente accordo;

g)

«GATT 1994»: l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

h)

«GATS»: l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;

i)

«misura»: qualsiasi provvedimento adottato dalle parti, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma (2);

j)

«misura di una parte»: le misure adottate o mantenute in vigore da (3):

i)

amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; e

ii)

organi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;

k)

«persona»: una persona fisica o una persona giuridica;

l)

«convenzione riveduta di Kyoto»: la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, firmata a Kyoto il 18 maggio 1973, quale modificata;

m)

«accordo sulle misure di salvaguardia»: l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

n)

«accordo SCM»: l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

o)

«accordo SPS»: l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

p)

«accordo TBT»: l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

q)

«paese terzo»: un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione geografico del presente accordo;

r)

«accordo sull'agevolazione degli scambi»: l'accordo sull'agevolazione degli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

s)

«accordo TRIPS»: l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC;

t)

«convenzione di Vienna sul diritto dei trattati»: la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati conclusa a Vienna il 23 maggio 1969;

u)

«dichiarazione di Arusha dell'Organizzazione mondiale delle dogane»: la dichiarazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla buona governance e all'integrità delle dogane, come modificata da ultimo nel giugno 2003;

v)

«OMC»: l'Organizzazione mondiale del commercio;

w)

«accordo OMC»: l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

ARTICOLO 24

Rapporto con altri accordi internazionali

1.   Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi di cui sono entrambe firmatarie.

2.   Nessuna disposizione nel presente accordo può intendersi come un obbligo in capo a una o all'altra parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi che le incombono in virtù dell'accordo OMC.

ARTICOLO 25

Riferimenti a disposizioni legislative e regolamentari e ad altri accordi

1.   Salvo indicazione contraria, qualsiasi riferimento contenuto nel presente titolo a disposizioni legislative e regolamentari in generale oppure a una legge, a un regolamento o a una direttiva specifici, si intende fatto alle disposizioni legislative e regolamentari quali modificate.

2.   Salvo indicazione contraria, qualsiasi riferimento o inserimento mediante riferimento, nel presente titolo, ad altri accordi o atti giuridici, in tutto o in parte, si intende come comprendente:

a)

i relativi allegati e protocolli e le relative note in calce, interpretative ed esplicative; e

b)

gli accordi che li sostituiscono, dei quali le parti siano firmatarie, o le modifiche vincolanti per le parti, tranne qualora il suddetto riferimento serva a riaffermare diritti esistenti.

ARTICOLO 26

Diritto di agire in giudizio in forza dell'ordinamento giuridico interno

Le parti non prevedono, nel rispettivo ordinamento, il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per il fatto che una misura adottata dall'altra parte sia incompatibile con il presente accordo.

ARTICOLO 27

Compiti specifici del Consiglio di cooperazione nella formazione «Commercio»

1.   Nello svolgimento dei compiti assegnatigli in relazione al presente titolo, il Consiglio di cooperazione è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni commerciali, conformemente ai quadri giuridici delle parti, oppure dalle persone da essi designate.

2.   Il Consiglio di cooperazione nella formazione «Commercio»:

a)

ha il potere di adottare decisioni al fine di aggiornare o modificare, di comune accordo, quanto segue, tenendo debitamente conto dell'espletamento delle procedure interne delle parti secondo quanto previsto dalle rispettive normative:

i)

l'allegato 2;

ii)

gli allegati 8A, 8B e 8C;

iii)

l'allegato 9;

iv)

gli allegati 14A e 14B;

v)

il protocollo.

Salvo diversa decisione delle parti, tali aggiornamenti e modifiche sono confermati dallo scambio di note diplomatiche tra le parti ed entrano in vigore al momento di tale scambio;

b)

può adottare decisioni volte a fornire interpretazioni delle disposizioni del presente titolo;

c)

può decidere l'istituzione di sottocomitati aggiuntivi oltre a quelli istituiti nel presente titolo, composti da rappresentanti delle parti, e affidare loro responsabilità che rientrano nel suo ambito di competenza. Può inoltre decidere di modificare le funzioni affidate ai sottocomitati da esso istituiti e può anche disporne lo scioglimento.

3.   Il Consiglio di cooperazione nella formazione «Commercio» adotta decisioni e formula opportune raccomandazioni dopo che siano state espletate le procedure interne delle parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni.

4.   Se il Consiglio di cooperazione non può riunirsi, le decisioni di cui al paragrafo 2 possono essere adottate mediante procedura scritta.

ARTICOLO 28

Compiti specifici del Comitato di cooperazione nella formazione «Commercio»

1.   Nello svolgimento dei compiti assegnatigli nel presente titolo, il Comitato di cooperazione è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni commerciali oppure dalle persone da essi designate.

2.   Il Comitato di cooperazione nella formazione «Commercio» svolge in particolare compiti i seguenti:

a)

assiste il Consiglio di cooperazione nello svolgimento dei suoi compiti riguardanti le questioni attinenti al commercio;

b)

è responsabile della corretta attuazione e applicazione del presente titolo; a tale riguardo, e fatti salvi i diritti di cui al capo 14, le parti possono sottoporre all'esame del Comitato di cooperazione qualsiasi questione concernente l'applicazione o l'interpretazione del presente titolo;

c)

sovrintende all'ulteriore elaborazione del presente titolo, in funzione delle necessità, e valuta i risultati della sua applicazione;

d)

cerca i metodi idonei a prevenire e risolvere i problemi che potrebbero comunque sorgere nei settori disciplinati dal presente titolo; e

e)

sovrintende ai lavori di tutti i sottocomitati istituiti a norma del presente titolo.

3.   Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 2, il Comitato di cooperazione può presentare proposte sulla necessità di adottare decisioni relative agli aggiornamenti o alle modifiche di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), o alle interpretazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), quando il Consiglio di cooperazione non possa riunirsi.

4.   Il Comitato di cooperazione nella formazione «Commercio» adotta decisioni e formula opportune raccomandazioni dopo che siano state espletate le procedure interne delle parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 29

Coordinatori

1.   L'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan nominano ciascuna un coordinatore per il presente titolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e si comunicano reciprocamente le generalità e il recapito dei coordinatori.

2.   In conformità del presente capo, i coordinatori stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di cooperazione e del Comitato di cooperazione, procedono a tutti gli altri preparativi necessari per tali riunioni e, se del caso, danno seguito alle decisioni di tali organi.

ARTICOLO 30

Sottocomitati

1.   I sottocomitati sono composti da rappresentanti dell'Unione europea, da una parte, e da rappresentanti della Repubblica del Kirghizistan, dall'altra.

2.   I sottocomitati si riuniscono entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, una volta all'anno o su richiesta di una delle parti o del Comitato di cooperazione, al livello adeguato. Le riunioni in presenza si tengono in alternanza a Bruxelles o a Bishkek. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.

3.   I sottocomitati sono copresieduti dai rappresentanti delle parti.

CAPO 2

SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 31

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci delle parti.

ARTICOLO 32

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«formalità consolare»: la procedura volta a ottenere, da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice o nel territorio di un terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale connesso all'importazione della merce;

b)

«dazio doganale»: qualsiasi tipo di dazio od onere imposto sull'importazione di una merce o ad essa connesso; non sono compresi:

i)

gli oneri equivalenti ad imposte interne imposti conformemente all'articolo 34;

ii)

i dazi antidumping, le misure di salvaguardia speciali, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia applicati in conformità del GATT 1994, dell'accordo antidumping, dell'accordo sull'agricoltura, dell'accordo SCM e dell'accordo sulle misure di salvaguardia, a seconda dei casi;

iii)

i diritti o altri oneri imposti sull'importazione di una merce o ad essa connessi, limitati al costo approssimativo dei servizi prestati;

c)

«procedura in materia di licenze di esportazione»: una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'esportazione dal territorio della parte esportatrice, la presentazione all'organo amministrativo competente o agli organi amministrativi competenti di una domanda o di altri documenti (diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento);

d)

«merce di una parte»: una merce interna ai sensi del GATT 1994;

e)

«sistema armonizzato» o «SA»: il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese tutte le note legali e le successive modifiche, elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane;

f)

«procedura in materia di licenze d'importazione»: una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'importazione nel territorio della parte importatrice, la presentazione all'organo amministrativo competente o agli organi amministrativi competenti di una domanda o di altri documenti (diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento);

g)

«prodotti rifabbricati»: le merci classificate nei capitoli 84, 85, 87, 90 o nella voce 9402 del sistema armonizzato:

i)

che sono interamente o parzialmente costituite di parti ottenute da merci che sono state utilizzate in precedenza;

ii)

le cui prestazioni e condizioni di funzionamento sono simili a quelle del prodotto equivalente in nuove condizioni e

iii)

che sono coperte dalla medesima garanzia del prodotto equivalente in nuove condizioni.

ARTICOLO 33

Trattamento della nazione più favorita

1.   Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento della nazione più favorita in conformità dell'articolo I del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.   Il paragrafo 1 non si applica in relazione al trattamento preferenziale concesso dalle parti alle merci di un paese terzo in conformità dell'accordo OMC.

ARTICOLO 34

Trattamento nazionale

Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

ARTICOLO 35

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

Nessuna delle parti adotta o mantiene in vigore divieti o restrizioni diversi da dazi, imposte o altri oneri, siano essi attuati mediante contingenti tariffari, licenze d'importazione o di esportazione o altre misure, all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, se non a norma dell'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo XI del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

ARTICOLO 36

Dazi, imposte o altri oneri all'esportazione

1.   Nessuna delle parti introduce o mantiene in vigore dazi, imposte o altri oneri di qualsiasi natura applicati all'esportazione di una merce verso l'altra parte o in relazione a essa, o qualsiasi altra misura di effetto equivalente, tranne per le merci contenute nell'elenco di cui all'allegato 2 del presente accordo. La presente disposizione non si applica alle merci in transito nel territorio di una parte ai sensi dell'articolo V del GATT 1994, né alle merci che, in virtù di un accordo internazionale tra la Repubblica del Kirghizistan e un terzo, siano state importate nella Repubblica del Kirghizistan senza l'imposizione di dazi all'esportazione che avrebbero potuto essere altrimenti applicati da tale terzo all'esportazione nell'Unione europea conformemente, se del caso, all'elenco di concessioni di tale terzo allegato al GATT 1994 o a qualsiasi impegno bilaterale con l'Unione europea.

2.   Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte imponga all'esportazione di una merce verso l'altra parte diritti od oneri consentiti a norma dell'articolo 38.

ARTICOLO 37

Controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso

Le parti procedono allo scambio di informazioni e buone pratiche sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso al fine di promuovere la convergenza dei controlli delle esportazioni dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan.

ARTICOLO 38

Diritti e formalità

1.   L'articolo VIII del GATT 1994 e le relative note interpretative nonché eventuali eccezioni ed esenzioni dagli obblighi, e relative deroghe, di cui all'articolo VIII del GATT 1994 applicabili a norma dell'accordo OMC sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.   Ciascuna parte pubblica senza indugio tutti i diritti e gli oneri che impone in relazione all'importazione o all'esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.

3.   Ciascuna parte riesamina periodicamente i diritti e gli oneri imposti al fine di ridurne il numero e la varietà, ove possibile.

4.   Nessuna parte impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte.

ARTICOLO 39

Prodotti rifabbricati

1.   Una parte si adopera per accordare ai prodotti rifabbricati dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato a merci equivalenti in nuove condizioni.

2.   La parte che adotti o mantenga in vigore divieti o restrizioni all'importazione e all'esportazione sulle merci usate si adopera per non applicare tali misure ai prodotti rifabbricati.

3.   Una parte può prescrivere che i prodotti rifabbricati siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio e che soddisfino tutti i requisiti tecnici applicabili alle merci equivalenti in nuove condizioni.

ARTICOLO 40

Ammissione temporanea di merci

Una parte accorda all'altra l'esenzione dagli oneri e dai dazi all'importazione sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previste dalle convenzioni internazionali vincolanti per tale parte in materia di ammissione temporanea di merci. Tale esenzione si applica conformemente alla legislazione di ciascuna parte.

ARTICOLO 41

Transito

L'articolo V del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte. Le parti adottano tutte le misure necessarie per agevolare il transito di prodotti energetici, in conformità del principio della libertà di transito e degli articoli 7.1 e 7.3 del trattato sulla Carta dell'energia.

ARTICOLO 42

Monopoli di importazione e di esportazione

Nessuna delle parti designa un monopolio di importazione o di esportazione o mantiene in vigore un monopolio così designato. Ai fini del presente articolo, per monopolio di importazione o di esportazione si intende il diritto esclusivo o la concessione di poteri, ad opera di una parte, a un soggetto a fini di importazione di una merce dall'altra parte o di esportazione di tale merce verso l'altra parte (4).

ARTICOLO 43

Marchio di origine

1.   Qualora richieda un marchio di origine all'importazione di merci dell'Unione europea, la Repubblica del Kirghizistan accetta il marchio di origine «Made in EU» o il suo equivalente in una lingua conforme ai requisiti della Repubblica del Kirghizistan in materia di marchio di origine, a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai marchi di origine degli Stati membri dell'Unione europea.

2.   Ai fini del marchio di origine «Made in EU», la Repubblica del Kirghizistan tratta l'Unione europea come un unico territorio.

ARTICOLO 44

Procedure in materia di licenze di importazione

Ciascuna parte adotta e gestisce le procedure in materia di licenze d'importazione a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. A tal fine, gli articoli 1, 2 e 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

ARTICOLO 45

Procedure in materia di licenze di esportazione (5)

1.   Ciascuna parte, nell'ambito delle proprie competenze (6), garantisce la trasparenza per quanto riguarda le procedure in materia di licenze di esportazione e pubblica ogni nuova procedura in materia di licenze di esportazione o qualsiasi modifica apportata a una procedura esistente in materia di licenze di esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza. Tale pubblicazione è effettuata, ove possibile, al più tardi 30 giorni prima dell'entrata in vigore di una nuova procedura in materia di licenze di esportazione o di qualsiasi modifica di una procedura esistente in materia di licenze di esportazione e, in ogni caso, non oltre la data in cui tale procedura o modifica prende effetto.

2.   La pubblicazione delle procedure in materia di licenze di esportazione comprende le seguenti informazioni:

a)

il testo delle procedure in materia di licenze di esportazione o di eventuali modifiche delle stesse;

b)

le merci soggette a ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione;

c)

per ciascuna procedura, una descrizione del processo di presentazione della domanda di licenza di esportazione e gli eventuali criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza di esportazione, come il possesso di una licenza di attività, la costituzione o il mantenimento di un investimento o l'esercizio dell'attività tramite una particolare forma di stabilimento nel territorio di una parte;

d)

il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione;

e)

l'organo o gli organi amministrativi cui presentare la domanda o altri documenti pertinenti;

f)

una descrizione di qualsiasi misura o misure che la procedura in materia di licenze di esportazione intende attuare;

g)

il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione avrà efficacia, salvo qualora tale efficacia sia mantenuta fino al ritiro o alla revisione in una nuova pubblicazione;

h)

se la parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze di esportazione per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo e, se applicabile, il valore del contingente e le date di apertura e chiusura del contingente; e

i)

eventuali esenzioni dall'obbligo o eccezioni all'obbligo di ottenere una licenza di esportazione, le modalità per richiedere o utilizzare tali esenzioni o eccezioni e i criteri per concederle.

3.   Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte notifica all'altra parte le proprie procedure esistenti in materia di licenze di esportazione. La parte che adotta una nuova procedura in materia di licenze di esportazione o modifica una procedura esistente in materia di licenze di esportazione notifica all'altra parte la procedura o la modifica entro 60 giorni dalla pubblicazione. La notifica include il riferimento alla fonte o alle fonti in cui sono pubblicate le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 e, ove opportuno, include l'indirizzo del sito web ufficiale pertinente.

ARTICOLO 46

Misure di difesa commerciale

Le parti affermano i propri diritti e obblighi derivanti:

a)

dall'articolo XIX del GATT 1994;

b)

dall'accordo sulle misure di salvaguardia;

c)

dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;

d)

dall'articolo VI del GATT 1994;

e)

dall'accordo antidumping; e

f)

dall'accordo SCM.

ARTICOLO 47

Trasparenza degli strumenti di difesa commerciale

1.   Le parti convengono che gli strumenti di difesa commerciale (misure antidumping, misure antisovvenzioni e misure di salvaguardia globali) dovrebbero essere utilizzati in piena conformità alle pertinenti prescrizioni dell'OMC e sulla base di un sistema equo e trasparente.

2.   Prima di adottare una decisione definitiva sulle misure antidumping o compensative, le parti provvedono a divulgare tutti i fatti essenziali in esame su cui si fonda la decisione di istituire misure, fatti salvi l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4 dell'accordo SCM. Nell'ambito della divulgazione le parti interessate dispongono del tempo sufficiente a formulare le loro osservazioni.

3.   Ciascuna parte interessata ha la possibilità di esprimere il proprio parere nel corso delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, a condizione che ciò non ritardi inutilmente lo svolgimento delle inchieste.

4.   Il presente articolo non è soggetto alle disposizioni del capo 14 del presente titolo.

CAPO 3

DOGANE

ARTICOLO 48

Cooperazione doganale

1.   Le parti intensificano la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire un contesto commerciale trasparente, agevolare gli scambi, migliorare la sicurezza della catena di approvvigionamento, promuovere la sicurezza dei consumatori, evitare i flussi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e combattere il contrabbando e le frodi.

2.   Al fine di attuare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, e nei limiti delle risorse disponibili, le parti cooperano tra l'altro al fine di:

a)

migliorare la legislazione doganale e armonizzare e semplificare le procedure doganali, conformemente alle convenzioni e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e dell'agevolazione degli scambi, comprese quelle elaborate dall'OMC (compreso l'accordo sull'agevolazione degli scambi) e dall'Organizzazione mondiale delle dogane (in particolare la convenzione riveduta di Kyoto), e tenendo conto degli strumenti e delle migliori pratiche sviluppati dall'Unione europea, inclusi gli orientamenti in materia doganale (customs blueprints);

b)

istituire sistemi doganali moderni, con moderne tecnologie di sdoganamento, disposizioni per gli operatori economici autorizzati, analisi e controlli automatizzati e basati sui rischi, procedure semplificate per lo svincolo delle merci, audit successivi allo sdoganamento, sistemi trasparenti di valutazione in dogana e disposizioni relative ai partenariati tra dogane e imprese;

c)

garantire l'agevolazione e il controllo effettivo delle operazioni di trasbordo e dei movimenti di transito attraverso i rispettivi territori; assicurare la cooperazione e il coordinamento tra tutte le autorità e tutti gli organismi interessati nei rispettivi territori al fine di agevolare il traffico in transito e cercare, ove pertinente e indicato, opportunità per rendere compatibili i rispettivi sistemi di transito doganale;

d)

incoraggiare i più elevati standard di deontologia professionale, in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione di misure che rispecchino i principi della dichiarazione di Arusha dell'Organizzazione mondiale delle dogane;

e)

procedere allo scambio delle migliori pratiche e fornire sostegno tecnico per la pianificazione e per garantire i più elevati standard di deontologia professionale;

f)

scambiarsi, se del caso, informazioni e dati pertinenti, nel rispetto delle reciproche norme sulla riservatezza dei dati sensibili e sulla protezione dei dati personali;

g)

avviare, ove pertinente e opportuno, azioni doganali coordinate tra le rispettive autorità doganali.

ARTICOLO 49

Assistenza amministrativa reciproca

Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, in particolare dall'articolo 48, le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca in materia doganale conformemente al protocollo.

ARTICOLO 50

Determinazione del valore in dogana

1.   Gli articoli da 1 a 17 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC, disciplinano la determinazione del valore in dogana delle merci negli scambi tra le parti. Tali disposizioni sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.   Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la determinazione del valore in dogana.

CAPO 4

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 51

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le parti prevenendo, individuando ed eliminando inutili ostacoli tecnici agli scambi.

ARTICOLO 52

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di tutte le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità definite nell'accordo TBT che possono incidere sugli scambi commerciali di merci tra le parti.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica:

a)

alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le proprie necessità di produzione o di consumo o

b)

alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo SPS, che sono contemplate dal capo 5 del presente accordo.

ARTICOLO 53

Rapporto con l'accordo TBT

Le parti riaffermano i diritti e gli obblighi reciproci in vigore derivanti dall'accordo TBT, che è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.

ARTICOLO 54

Regolamentazioni tecniche

1.   Ciascuna parte effettua, conformemente alle norme e alle procedure ad essa applicabili, una valutazione dell'impatto normativo delle regolamentazioni tecniche previste, tenendo conto della disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, alla regolamentazione tecnica proposta, in grado di conseguire gli obiettivi legittimi della parte conformemente all'articolo 2.2 dell'accordo TBT.

2.   Ciascuna parte utilizza le norme internazionali pertinenti come base per le proprie regolamentazioni tecniche, a meno che non sia in grado di dimostrare che tali norme internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

3.   Se una parte non ha utilizzato le norme internazionali come base per le proprie regolamentazioni tecniche, su richiesta dell'altra parte adotta misure per garantire che sia individuata qualsiasi deviazione sostanziale dalle norme internazionali pertinenti e chiarisce i motivi per cui tali norme sono state ritenute inadeguate o inefficaci per il conseguimento dell'obiettivo perseguito.

4.   Ciascuna parte riesamina le proprie regolamentazioni tecniche al fine di aumentarne la convergenza con le norme internazionali pertinenti, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti in tali norme internazionali nonché di eventuali mutamenti delle circostanze alla base delle divergenze dalle stesse.

5.   Nell'elaborare regolamentazioni tecniche importanti che possono incidere in maniera significativa sugli scambi, ciascuna parte adotta misure in modo da assicurare, conformemente alle proprie norme e procedure, l'esistenza di procedure che consentano alle persone di fornire contributi attraverso un dibattito pubblico, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, e da garantire che l'esito di tali dibattiti sia reso pubblico.

ARTICOLO 55

Norme

1.   Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, ciascuna parte incoraggia gli organismi di normazione stabiliti nel proprio territorio e gli organismi regionali di normazione di cui essa o gli organismi di normazione stabiliti nel suo territorio sono membri a:

a)

partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte degli organismi internazionali di normazione competenti;

b)

utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le norme da essi elaborate, tranne nel caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali;

c)

evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione;

d)

riesaminare a intervalli regolari le norme nazionali e regionali che non sono basate sulle pertinenti norme internazionali, al fine di aumentarne la convergenza con tali norme internazionali;

e)

cooperare con gli organismi di normazione competenti dell'altra parte nelle attività di normazione internazionali. Tale cooperazione può aver luogo in sede di organismi internazionali di normazione o a livello regionale; e

f)

promuovere la loro cooperazione bilaterale con gli organismi di normazione dell'altra parte.

2.   Le parti dovrebbero scambiarsi informazioni sui rispettivi processi di normazione e sull'entità dell'uso di norme internazionali, regionali o subregionali come base delle proprie norme nazionali.

3.   Se le prescrizioni contenute nelle norme sono rese obbligatorie in un progetto di regolamentazione tecnica o in una procedura di valutazione della conformità, devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 58 del presente accordo e all'articolo 2 o all'articolo 5 dell'accordo TBT.

4.   Le norme internazionali adottate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, dalla Commissione elettrotecnica internazionale, dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni e dalla Commissione del Codex Alimentarius istituita dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura sono considerate norme internazionali pertinenti ai sensi degli articoli 2 e 5 dell'accordo TBT e del suo allegato 3, ma non ostano all'uso di altre norme internazionali.

5.   Potrebbe essere considerata norma internazionale pertinente ai sensi degli articoli 2 e 5 dell'accordo TBT e del suo allegato 3 anche una norma elaborata da altre organizzazioni internazionali, purché essa sia stata elaborata:

a)

da un organismo di normazione che cerca di raggiungere un consenso:

i)

tra le delegazioni nazionali dei membri dell'OMC partecipanti che rappresentano tutti gli organismi nazionali di normazione presenti nel loro territorio che hanno adottato, o prevedono di adottare, norme per la materia cui si riferisce l'attività di normazione internazionale; o

ii)

tra gli organismi governativi del membro dell'OMC partecipante; e

b)

conformemente alla decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 dell'accordo TBT e al suo allegato 3.

ARTICOLO 56

Valutazione della conformità

1.   Le disposizioni di cui all'articolo 52 riguardanti l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di regolamentazioni tecniche si applicano mutatis mutandis alle procedure di valutazione della conformità.

2.   Qualora richieda una valutazione della conformità come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a una regolamentazione tecnica, una parte seleziona procedure di valutazione della conformità (7) proporzionate ai rischi connessi, determinate sulla base di una valutazione del rischio, compreso, se del caso, l'uso della dichiarazione di conformità del fornitore.

3.   Una parte, qualora richieda una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a una regolamentazione tecnica e non abbia riservato tale compito a un'autorità governativa come precisato nel paragrafo 4:

a)

ricorre di preferenza all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;

b)

utilizza al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e la valutazione della conformità, nonché gli accordi internazionali cui partecipano gli organismi di accreditamento delle parti, ad esempio mediante i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) e del Forum internazionale per l'accreditamento (IAF);

c)

valuta la possibilità di aderire, o invita i propri organismi di valutazione della conformità ad aderire, a seconda dei casi, ad accordi o intese internazionali operativi per l'armonizzazione o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità;

d)

provvede affinché gli operatori economici possano effettuare una scelta tra gli organismi di valutazione della conformità accettati dalle autorità di una parte per un determinato prodotto;

e)

garantisce che gli organismi di valutazione della conformità siano indipendenti dai fabbricanti, dagli importatori e dagli operatori economici in generale e che non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità;

f)

consente agli organismi di valutazione della conformità di ricorrere a subappaltatori per eseguire prove o ispezioni in relazione alla valutazione della conformità e

g)

pubblica in un unico sito web un elenco degli organismi che ha designato per effettuare tale valutazione della conformità nonché le informazioni pertinenti sull'ambito della designazione per ciascuno di tali organismi.

4.   Nessuna disposizione del paragrafo 3, lettera f), può essere intesa come divieto a una parte di imporre ai subappaltatori l'obbligo di soddisfare le stesse prescrizioni che l'organismo di valutazione della conformità che essa ha incaricato sarebbe tenuto a soddisfare per eseguire direttamente le prove o le ispezioni appaltate.

5.   Nulla nel presente articolo osta a che una parte prescriva che la valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da autorità governative specifiche. In tali casi, la parte:

a)

limita le tariffe per la valutazione della conformità al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente della valutazione della conformità, chiarisce in che modo le tariffe applicate per tale valutazione della conformità si limitino al costo approssimativo dei servizi prestati; e

b)

rende pubbliche le tariffe per la valutazione della conformità.

6.   Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti avviano discussioni sull'accettazione della dichiarazione di conformità del fornitore come prova della conformità alle regolamentazioni tecniche vigenti, in particolare nei seguenti ambiti:

a)

aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

b)

aspetti legati alla sicurezza delle macchine;

c)

compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature;

d)

efficienza energetica, comprese le specifiche per la progettazione ecocompatibile; e

e)

restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ARTICOLO 57

Cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi

1.   Le parti rafforzano la loro cooperazione in materia di norme, regolamentazioni tecniche, metrologia, vigilanza del mercato, accreditamento e procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. A tal fine, le parti si adoperano per individuare e sviluppare meccanismi e iniziative di cooperazione adeguati ai vari settori o alle diverse questioni, compresi:

a)

lo scambio di informazioni ed esperienze riguardo all'elaborazione e all'applicazione delle rispettive regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità;

b)

la promozione della cooperazione tra i rispettivi organismi competenti in materia di metrologia, normazione, valutazione della conformità e accreditamento; e

c)

lo scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti nelle sedi regionali e multilaterali pertinenti per quanto concerne le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità e di accreditamento.

2.   Al fine di promuovere gli scambi commerciali tra di esse, le parti:

a)

si adoperano per ridurre le differenze esistenti tra loro in materia di regolamentazioni tecniche, metrologia, normazione, vigilanza del mercato, accreditamento e procedure di valutazione della conformità, anche incoraggiando l'uso di strumenti pertinenti concordati a livello internazionale;

b)

promuovono, in linea con le norme internazionali, il ricorso all'accreditamento a sostegno della valutazione della competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità e delle loro attività; e

c)

promuovono la partecipazione e, ove possibile, l'adesione della Repubblica del Kirghizistan e dei suoi organismi nazionali competenti alle organizzazioni europee e internazionali che si occupano di norme, valutazione della conformità, accreditamento, metrologia e funzioni correlate.

ARTICOLO 58

Trasparenza

1.   Quando trasmette una proposta di regolamentazione tecnica o di procedura di valutazione della conformità al registro centrale delle notifiche dell'OMC, una parte concede all'altra un periodo di almeno 60 giorni per presentare osservazioni scritte, tranne quando sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale. Ciascuna parte prende in considerazione le richieste ragionevoli di prorogare il periodo concesso per formulare osservazioni.

2.   La parte che riceve dall'altra parte osservazioni scritte sulla propria proposta di regolamentazione tecnica o di procedura di valutazione della conformità:

a)

su richiesta dell'altra parte, discute le osservazioni scritte con la partecipazione della propria autorità di regolamentazione competente, in un momento in cui è possibile tenerne conto; e

b)

risponde per iscritto alle osservazioni entro la data di pubblicazione della regolamentazione tecnica o della procedura di valutazione della conformità.

3.   Ciascuna parte pubblica su un sito web le proprie risposte alle osservazioni ricevute a seguito della notifica di cui al paragrafo 1 entro la data di pubblicazione della regolamentazione tecnica o della procedura di valutazione della conformità adottate.

4.   Ciascuna parte, se richiesto dell'altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi, alla base giuridica e alla motivazione di una regolamentazione tecnica o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che intende adottare.

5.   Ciascuna parte provvede affinché le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità da essa adottate siano pubblicate su un sito web gratuitamente.

6.   Ciascuna parte fornisce informazioni riguardanti l'adozione e l'entrata in vigore della regolamentazione tecnica e della procedura di valutazione della conformità e il testo definitivo adottato tramite un addendum alla notifica originale all'OMC.

7.   Tra la pubblicazione delle regolamentazioni tecniche e la loro entrata in vigore intercorre un intervallo di tempo ragionevole per consentire agli operatori economici dell'altra parte di conformarvisi. Per «intervallo di tempo ragionevole» si intende un periodo non inferiore a sei mesi, tranne nei casi in cui ciò costituisca un mezzo inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

8.   Una parte considera favorevolmente le ragionevoli richieste dell'altra parte, ricevute prima della fine del periodo previsto per la presentazione di osservazioni in seguito alla trasmissione di una proposta di regolamentazione tecnica all'OMC di cui al paragrafo 1, volte a prorogare il periodo che intercorre tra l'adozione della regolamentazione tecnica e la sua entrata in vigore, tranne qualora la proroga richiesta ostacoli il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

ARTICOLO 59

Marcatura ed etichettatura

1.   Le parti convengono che una regolamentazione tecnica può includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura. In tali casi le parti applicano i principi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT.

2.   Se una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura obbligatoria dei prodotti, essa:

a)

richiede solo le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o che indicano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori;

b)

non prescrive l'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle etichette o delle marcature dei prodotti, né il pagamento di tariffe, come condizione preliminare per l'immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai requisiti stabiliti, salvo qualora ciò sia necessario in considerazione del rischio che i prodotti rappresentano per la salute o la vita dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la sicurezza nazionale;

c)

qualora imponga agli operatori economici l'utilizzo di un numero di identificazione unico, comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;

d)

purché gli elementi elencati di seguito non siano fuorvianti, contraddittori o tali da generare confusione in relazione alle informazioni richieste dalla parte che importa le merci, ammette:

i)

informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nella parte che importa le merci;

ii)

nomenclature, pittogrammi, simboli o elementi grafici riconosciuti a livello internazionale; e

iii)

informazioni aggiuntive oltre a quelle richieste nel territorio della parte che importa le merci;

e)

accetta che l'etichettatura, nonché le integrazioni o le correzioni dell'etichettatura, vengano effettuate nei depositi doganali o in altre aree designate come alternativa all'etichettatura nel paese di origine; e

f)

se del caso valuterà la possibilità di accettare etichette non permanenti o staccabili, o una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché fisicamente apposta sul prodotto.

ARTICOLO 60

Consultazioni

1.   Una parte può chiedere all'altra parte consultazioni su ogni questione attinente al presente capo presentando una domanda scritta al coordinatore del capo TBT dell'altra parte. Le parti compiono ogni sforzo per risolvere la questione in modo soddisfacente per entrambe e possono convocare a tal fine il Comitato di cooperazione.

2.   A fini di maggior chiarezza, il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma del capo 14.

ARTICOLO 61

Coordinatore del capo TBT

1.   Ciascuna parte nomina un coordinatore del capo TBT e informa l'altra parte in caso di cambiamenti. I coordinatori del capo TBT collaborano per agevolare l'applicazione del presente capo e la cooperazione tra le parti su ogni questione attinente all'accordo TBT.

2.   Le funzioni di ciascun coordinatore del capo TBT comprendono:

a)

seguire l'attuazione del presente capo, comprese eventuali questioni riguardanti l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il controllo del rispetto di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità;

b)

comunicare con il coordinatore del capo TBT dell'altra parte in merito alle iniziative adottate dalle parti per rafforzare la cooperazione in materia di elaborazione e miglioramento delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità e scambiare informazioni sugli sviluppi intervenuti nelle sedi non governative, regionali e multilaterali riguardo a norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità.

3.   I coordinatori del capo TBT comunicano tra loro nei modi convenuti e atti all'esercizio delle loro funzioni.

CAPO 5

QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 62

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è definire i principi applicabili alle misure sanitarie e fitosanitarie («SPS») negli scambi tra le parti, nonché collaborare in materia di benessere degli animali, protezione delle piante e resistenza antimicrobica. Le parti applicano i principi definiti nel presente capo in modo da agevolare gli scambi ed evitare la creazione di ostacoli ingiustificati a questi ultimi, salvaguardando nel contempo il livello di protezione della vita o della salute umana, degli animali o delle piante di ciascuna parte.

ARTICOLO 63

Obblighi multilaterali

Le parti affermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo SPS.

ARTICOLO 64

Principi

1.   Le parti provvedono affinché le misure SPS siano elaborate e applicate in base ai principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e giustificazione scientifica e tenendo conto delle norme internazionali (previste nella Convenzione internazionale per la protezione delle piante firmata a Roma il 6 dicembre 1951 («IPPC»), dall'Organizzazione mondiale per la salute animale («OIE») e dalla Commissione del Codex Alimentarius («Codex Alimentarius»)).

2.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie misure SPS non introducano discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra il proprio territorio e quello dell'altra parte, nel caso in cui esistano condizioni identiche o analoghe. Le misure SPS non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio tra le parti.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le misure, le procedure o i controlli SPS siano attuati e le richieste di informazioni ricevute da un'autorità competente dell'altra parte siano trattate senza indebito ritardo e secondo modalità per i prodotti importati non meno favorevoli di quelle applicate per i prodotti interni analoghi.

ARTICOLO 65

Prescrizioni in materia di importazione

1.   Le prescrizioni in materia di importazione stabilite dalla parte importatrice sono applicabili in tutto il territorio della parte esportatrice, fatto salvo l'articolo 64.

2.   Le prescrizioni in materia di importazione stabilite nei certificati che possono essere richiesti per gli scambi di prodotti alimentari e agricoli tra le parti si basano sui principi dell'IPPC, dell'OIE e del Codex Alimentarius e sulle relative norme, a meno che tali prescrizioni non siano giustificate da una valutazione del rischio basata su criteri scientifici ed effettuata conformemente alle norme internazionali applicabili previste dall'accordo SPS.

3.   Le prescrizioni stabilite nelle licenze d'importazione rilasciate dalla Repubblica del Kirghizistan non prevedono condizioni sanitarie e veterinarie più rigorose di quelle stabilite nei certificati di cui al paragrafo 2. Ciascuna parte dovrebbe prevedere certificati di importazione armonizzati gestiti a livello centrale e applicabili all'intero territorio della parte esportatrice.

ARTICOLO 66

Misure zoosanitarie e fitosanitarie

Conformemente all'accordo SPS e alle pertinenti norme, direttive e raccomandazioni dell'IPPC, dell'OIE e del Codex Alimentarius:

a)

le parti riconoscono la nozione di zone indenni e quella di zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie;

b)

la parte importatrice si basa sulla decisione di suddivisione in zone adottata dalla parte esportatrice per adottare misure sanitarie applicabili alla parte esportatrice il cui territorio sia stato colpito da parassiti o malattie, a condizione che sia raggiunto il livello di protezione adeguato richiesto dalla parte importatrice;

c)

nel determinare le zone indenni e le zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari nelle zone interessate.

ARTICOLO 67

Ispezioni e audit

Le ispezioni e gli audit effettuati dalla parte importatrice nel territorio della parte esportatrice per valutare e riconoscere i sistemi di ispezione e certificazione di quest'ultima sono eseguiti in conformità delle pertinenti norme, direttive e raccomandazioni dell'IPPC, dell'OIE e del Codex Alimentarius. I costi delle ispezioni e degli audit sono a carico della parte che li effettua.

ARTICOLO 68

Scambio di informazioni e cooperazione

1.   Le parti discutono e si scambiano informazioni sulle misure SPS e sui provvedimenti per il benessere degli animali in vigore, sulla loro elaborazione e sulla loro attuazione. Tali discussioni e scambi di informazioni tengono conto, ove opportuno, dell'accordo SPS e delle norme, direttive e raccomandazioni dell'IPPC, dell'OIE e del Codex Alimentarius.

2.   Le parti convengono di cooperare su questioni riguardanti la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, la salute e la protezione delle piante e la resistenza antimicrobica mediante lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze con l'obiettivo di sviluppare le capacità in tali settori. Tale cooperazione può comprendere l'assistenza tecnica.

3.   Su richiesta di una di esse, le parti avviano un dialogo tempestivo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie onde discutere di queste e di altre questioni urgenti contemplate dal presente capo. Il Comitato di cooperazione può adottare norme per lo svolgimento di tali dialoghi.

4.   Le parti designano e aggiornano regolarmente i punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente capo.

ARTICOLO 69

Trasparenza

Ciascuna parte:

a)

persegue la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili agli scambi commerciali e, in particolare, i requisiti sanitari e fitosanitari applicati alle importazioni dell'altra parte;

b)

comunica, su richiesta dell'altra parte ed entro due mesi dalla data di tale richiesta, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti e indica l'eventuale necessità di una valutazione dei rischi; e

c)

notifica senza indebito ritardo al punto di contatto dell'altra parte, per posta, fax o posta elettronica, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute degli animali o delle piante, comprese eventuali emergenze alimentari connesse alle merci oggetto di scambi tra le parti.

CAPO 6

SCAMBI DI SERVIZI E INVESTIMENTI

ARTICOLO 70

Obiettivo, ambito di applicazione e settori interessati

1.   Le parti, nel ribadire i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie al fine di migliorare le condizioni reciproche per gli scambi di servizi e gli investimenti.

2.   Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata allo scopo di imporre obblighi in materia di appalti pubblici, disciplinati dal capo 9.

3.   Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse da una parte.

4.   Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

5.   Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro delle parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

6.   Il presente capo non osta a che una parte applichi misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dal presente capo. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente capo.

7.   Ai fini del presente capo non si tiene conto del trattamento concesso da una parte:

a)

in virtù di un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi di servizi (compreso lo stabilimento nel settore dei servizi) e che soddisfa i criteri di cui agli articoli V e V bis del GATS, o di un accordo che liberalizza in misura sostanziale lo stabilimento in altre attività economiche e che soddisfa gli stessi criteri in relazione a tali attività;

b)

derivante da misure che prevedono il riconoscimento, compresi il riconoscimento delle norme o dei criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica o il riconoscimento di misure prudenziali.

8.   Il presente capo non si applica al settore audiovisivo.

ARTICOLO 71

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«attività svolta nell'esercizio dei pubblici poteri»: l'attività, anche sotto forma di prestazione di servizi, che non viene svolta su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

b)

«succursale»: una sede di attività commerciale stabilita in una parte che, priva di personalità giuridica, presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre stabilita nell'altra parte, e che dispone di una gestione propria e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale si trova nell'altra parte, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;

c)

«prestazione transfrontaliera di servizi»: la prestazione di servizi:

i)

dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; o

ii)

nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell'altra parte;

d)

«attività economica»: qualsiasi servizio o attività di tipo industriale, commerciale, professionale o artigianale, esclusi i servizi prestati o le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;

e)

«impresa»: una persona giuridica, una succursale o un ufficio di rappresentanza costituiti tramite stabilimento;

f)

«stabilimento»: la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso la partecipazione al capitale, o l'apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, rispettivamente nell'Unione europea o nella Repubblica del Kirghizistan, al fine di instaurare o mantenere legami economici durevoli;

g)

«personale trasferito all'interno di una società»: le persone fisiche che sono state alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o che ne sono state socie, per almeno l'ultimo anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte, e che sono temporaneamente trasferite presso un'impresa ubicata nel territorio dell'altra parte e appartenente allo stesso gruppo della suddetta persona giuridica, compresi l'ufficio di rappresentanza, una controllata, una succursale o la società madre di tale persona giuridica, purché:

i)

la persona fisica interessata appartenga a una delle categorie di seguito elencate:

A)

dirigenti o amministratori: le persone che svolgono funzioni superiori, prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio di amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, e che come minimo:

1)

dirigono l'impresa o un suo dipartimento;

2)

svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e

3)

hanno il potere di procedere all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;

B)

personale specializzato: persone in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche, ai processi, alle procedure o alla gestione dell'impresa; o

C)

dipendenti in tirocinio: persone in possesso di un diploma universitario trasferite temporaneamente ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di una formazione in tecniche o metodi d'impresa (8);

ii)

per l'Unione europea, nella valutazione delle conoscenze di cui al punto i), lettera B), si tiene conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'impresa, ma anche dell'eventuale possesso, da parte della persona fisica, di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l'appartenenza a un albo professionale;

h)

«investitore» di una parte: qualsiasi persona fisica o giuridica di tale parte che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento nell'altra parte;

i)

«persona giuridica»: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

j)

«persona giuridica di una parte»: una persona giuridica costituita conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dei suoi Stati membri o alla legislazione della Repubblica del Kirghizistan, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica del Kirghizistan; qualora una persona giuridica costituita conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dei suoi Stati membri o alla legislazione della Repubblica del Kirghizistan abbia soltanto la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio, rispettivamente, dell'Unione europea o della Repubblica del Kirghizistan, essa non è considerata una persona giuridica di una parte, a meno che non eserciti un'attività commerciale sostanziale, rispettivamente, nel territorio dell'Unione europea o della Repubblica del Kirghizistan; anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o della Repubblica del Kirghizistan e controllate, rispettivamente, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica del Kirghizistan sono beneficiarie delle disposizioni del presente capo se le loro navi sono registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o nella Repubblica del Kirghizistan conformemente alle rispettive legislazioni e battono bandiera di tale Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica del Kirghizistan;

k)

«persona fisica dell'Unione europea» e «persona fisica della Repubblica del Kirghizistan»: rispettivamente, un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea e un cittadino della Repubblica del Kirghizistan conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale Stato membro dell'Unione europea (9) o della Repubblica del Kirghizistan;

l)

«esercizio»: la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altre forme di alienazione di un'impresa;

m)

qualunque servizio (10) prestato in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;

n)

«prestatore di servizi»: la persona fisica o giuridica che intende prestare o presta un servizio;

o)

«controllata di una persona giuridica di una parte»: una persona giuridica controllata da un'altra persona giuridica di tale parte;

p)

«prestazione di servizi»: la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita o l'erogazione di servizi.

ARTICOLO 72

Trattamento della nazione più favorita e trattamento nazionale

1.   Per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio di un'impresa ai fini dello svolgimento di attività economiche sul suo territorio, l'Unione europea accorda agli investitori della Repubblica del Kirghizistan e alle loro imprese un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di qualsiasi paese terzo e alle loro imprese.

2.   Per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio di un'impresa ai fini dello svolgimento di attività economiche sul suo territorio, la Repubblica del Kirghizistan accorda agli investitori dell'Unione europea e alle loro imprese un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori e alle loro imprese o, se migliore, agli investitori di qualsiasi paese terzo e alle loro imprese.

3.   A fini di maggior chiarezza, il termine «trattamento» di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati previste da altri accordi internazionali. Le disposizioni sostanziali previste da altri accordi internazionali conclusi da una parte con terzi non sono qualificabili di per sé come «trattamento» a norma del presente articolo. Le misure adottate da una parte a norma di tali disposizioni (11) possono costituire un trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 e comportare quindi una violazione del presente articolo.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al trasporto aereo, per vie navigabili interne e marittimo.

ARTICOLO 73

Limitazione orizzontale sui servizi

1.   Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente capo, una parte non dovrebbe essere tenuta ad accordare, per i settori o le misure contemplati dal GATS, un trattamento più favorevole di quello che tale parte è tenuta a concedere a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura di servizi.

2.   A fini di maggior chiarezza, per quanto riguarda i servizi, si applicano gli elenchi di impegni specifici delle parti a norma del GATS, comprese le riserve e, per l'Unione europea, il suo allegato sulle esenzioni a norma dell'articolo II (elenco delle eccezioni della nazione più favorita), che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.

ARTICOLO 74

Misure prudenziali

1.   Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come divieto per una parte di adottare o mantenere misure cautelative per motivi prudenziali come la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario. Qualora non siano conformi al presente accordo, le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli impegni o gli obblighi delle parti derivanti dal presente accordo.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

ARTICOLO 75

Diniego di benefici

Può negare i benefici del presente capo a una persona giuridica dell'altra parte, ovvero a un'impresa stabilita da tale persona giuridica nel suo territorio, la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:

a)

vietino le operazioni con tale persona giuridica o con la sua impresa; o

b)

risulterebbero violate o eluse se a tale persona giuridica o alla sua impresa fossero accordati i benefici del presente capo, compresa la situazione in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona fisica che è proprietaria o ha il controllo di tale persona giuridica o della sua impresa.

ARTICOLO 76

Trasferimenti intra-societari

1.   Ciascuna parte consente agli investitori dell'altra parte di avere come dipendenti nelle proprie imprese persone fisiche di tale altra parte, purché detti dipendenti si configurino come personale trasferito all'interno di una società.

2.   Il periodo di ingresso e soggiorno temporaneo delle persone fisiche di cui al paragrafo 1 è:

a)

per i dirigenti o gli amministratori, non superiore a tre anni;

b)

per il personale specializzato, non superiore a tre anni; e

c)

per i dipendenti in tirocinio, non superiore a un anno.

3.   Continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, comprese le disposizioni regolamentari riguardanti il periodo di soggiorno e i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

4.   Il presente articolo non si applica qualora la finalità o l'effetto della presenza temporanea di personale trasferito all'interno di una società sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

ARTICOLO 77

Liberalizzazione progressiva degli investimenti

Le parti riconoscono che è importante concedere agli investitori dell'altra parte il trattamento nazionale per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio delle imprese nei rispettivi territori e valutano la possibilità di raggiungere questo obiettivo secondo modalità reciprocamente soddisfacenti, in base alle raccomandazioni del Comitato di cooperazione.

ARTICOLO 78

Clausola di sospensione

1.   Ciascuna parte si adopera per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'esercizio delle imprese degli investitori dell'altra parte nel proprio territorio più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente accordo.

2.   In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente al capo 13, la Repubblica del Kirghizistan informa l'Unione europea della propria intenzione di adottare nuove disposizioni legislative o regolamentari tali da rendere le condizioni per lo stabilimento o l'esercizio delle imprese di investitori dell'Unione europea nella Repubblica del Kirghizistan più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente accordo.

3.   L'Unione europea può invitare la Repubblica del Kirghizistan a comunicare i progetti di nuove disposizioni legislative o regolamentari di cui al paragrafo 2 e ad avviare consultazioni su tali progetti.

4.   Qualora l'introduzione nella Repubblica del Kirghizistan di nuove disposizioni legislative o regolamentari renda le condizioni di esercizio delle imprese di investitori dell'Unione europea più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma del presente accordo, tali disposizioni legislative o regolamentari non si applicano, per i tre anni successivi alla loro entrata in vigore, alle imprese già stabilite nella Repubblica del Kirghizistan al momento della loro entrata in vigore.

5.   A fini di maggior chiarezza, le misure fiscali applicate dalla Repubblica del Kirghizistan in modo non discriminatorio non sono considerate più restrittive ai sensi del paragrafo 4.

ARTICOLO 79

Prestazione transfrontaliera di servizi

1.   Conformemente alle disposizioni del presente capo, le parti si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione transfrontaliera di servizi tra di esse, tenendo conto dell'evoluzione dei rispettivi settori dei servizi.

2.   Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 80

Cooperazione a favore di un settore dei servizi orientato al mercato nella Repubblica del Kirghizistan

Le parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica del Kirghizistan un settore dei servizi orientato al mercato.

ARTICOLO 81

Servizi di trasporto marittimo

1.   Le parti applicano il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria.

2.   Nell'applicare il principio di cui al paragrafo 1, le parti:

a)

si astengono dall'introdurre, in futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, clausole concernenti la ripartizione dei carichi, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi; e

b)

all'entrata in vigore del presente accordo aboliscono e si astengono dall'introdurre tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

ARTICOLO 82

Altri servizi di trasporto

Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti in funzione delle loro esigenze commerciali, accordi specifici negoziati tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo possono riguardare le condizioni del reciproco accesso al mercato nonché la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e, se del caso, aereo.

CAPO 7

MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE

ARTICOLO 83

Conto corrente

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti autorizzano tutti i pagamenti relativi alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti, in valuta liberamente convertibile e a norma degli articoli dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale adottato alla Conferenza monetaria e finanziaria delle Nazioni Unite il 22 luglio 1944, a seconda dei casi.

ARTICOLO 84

Movimenti di capitali

1.   Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte garantisce la libera circolazione dei capitali relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma del diritto applicabile sul proprio territorio e del capo 6, nonché alla liquidazione o al rimpatrio del capitale investito e di ogni profitto che ne derivi.

2.   Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nessuna parte introduce nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti degli Stati membri dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan e ciascuna parte si astiene dal rendere più restrittivi i regimi esistenti.

3.   Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra loro al fine di promuovere gli scambi e gli investimenti.

ARTICOLO 85

Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti

1.   Gli articoli 83 e 84 non ostano a che una parte applichi le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:

a)

fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;

b)

emissione, negoziazione e commercio di strumenti finanziari;

c)

informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, ove necessario per assistere le autorità di contrasto o di regolamentazione finanziaria;

d)

illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;

e)

garanzia del rispetto di ordinanze o sentenze nei procedimenti giurisdizionali; o

f)

previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

2.   Le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 non sono applicate in modo arbitrario o discriminatorio o in maniera tale da costituire altrimenti una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, dei pagamenti o dei trasferimenti.

ARTICOLO 86

Misure di salvaguardia temporanee

1.   In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento della politica monetaria e dei tassi di cambio, nel caso della Repubblica del Kirghizistan o di uno Stato membro dell'Unione europea la cui moneta non è l'euro, o per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, nel caso dell'Unione europea, la parte interessata può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti per un periodo non superiore a sei mesi.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono limitate a quanto strettamente necessario.

ARTICOLO 87

Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna

1.   La parte che incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti (12).

2.   Le misure di cui al paragrafo 1:

a)

sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;

b)

non vanno oltre quanto necessario per far fronte a gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna;

c)

hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare delle circostanze di cui al paragrafo 1;

d)

evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte;

e)

non riservano all'altra parte un trattamento meno favorevole rispetto a un paese terzo in situazioni analoghe.

3.   Nel caso degli scambi di merci, ciascuna parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Siffatte misure sono conformi al GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

4.   Nel caso degli scambi di servizi, ciascuna parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Siffatte misure sono conformi all'articolo XII del GATS.

5.   La parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ne dà notifica all'altra parte senza indugio.

6.   Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni a norma del presente articolo, si tengono senza indugio consultazioni in seno al Comitato di cooperazione, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Le consultazioni valutano le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

a)

la natura e la portata delle difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna;

b)

il contesto economico e commerciale esterno; e

c)

gli interventi correttivi alternativi a disposizione.

7.   Nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 6 è esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2. Sono accettati tutti i dati pertinenti di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale, ove disponibili, e le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dal Fondo monetario internazionale in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.

CAPO 8

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 88

Obiettivi

Il presente capo persegue gli obiettivi seguenti:

a)

agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi e creativi tra le parti, contribuendo a un'economia più sostenibile e inclusiva per le parti;

b)

agevolare e disciplinare gli scambi tra le parti e ridurre le distorsioni e gli ostacoli a tali scambi; e

c)

raggiungere un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 89

Natura e portata degli obblighi

1.   Le parti attuano i trattati internazionali relativi ai diritti di proprietà intellettuale di cui sono firmatarie, compreso l'accordo TRIPS. Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali cui le parti hanno aderito nel settore della proprietà intellettuale.

2.   Ai fini del presente capo, l'espressione «diritti di proprietà intellettuale» si riferisce a tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui agli articoli da 92 a 136 del presente accordo e alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS.

3.   La protezione dei diritti di proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, quale modificata il 28 settembre 1979 («convenzione di Parigi»).

4.   Il presente capo non osta a che le parti applichino una loro legislazione che introduca norme più elevate per la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, purché siano compatibili con il presente capo.

ARTICOLO 90

Esaurimento

1.   Ciascuna parte prevede un regime nazionale o regionale di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alla propria legislazione in materia di diritto d'autore e diritti connessi e di marchi.

2.   Nell'ambito del diritto d'autore e dei diritti connessi, l'esaurimento dei diritti si applica solo alla distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dell'originale di opere o di altri materiali protetti o di loro copie.

ARTICOLO 91

Trattamento nazionale

1.   Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente capo, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione (13) dei diritti di proprietà intellettuale, fatte salve le eccezioni già previste:

a)

nella convenzione di Parigi;

b)

nella convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, adottata il 9 settembre 1886 («convenzione di Berna»);

c)

nella convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961 («convenzione di Roma»); o

d)

nel trattato sulla proprietà intellettuale in materia di circuiti integrati, adottato a Washington il 26 maggio 1989.

Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo di cui al primo comma si applica soltanto in relazione ai diritti previsti dal presente accordo.

2.   Una parte può avvalersi delle eccezioni già previste dagli strumenti internazionali di cui al paragrafo 1 in relazione alle proprie procedure giudiziarie e amministrative, tra cui la possibilità di imporre ai cittadini dell'altra parte di eleggere il domicilio nel proprio territorio o di nominare un agente nel proprio territorio, purché tali eccezioni:

a)

siano necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari di tale parte non incompatibili con il presente capo; e

b)

non siano applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle procedure previste dagli accordi multilaterali conclusi sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («OMPI») in materia di acquisto o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

SEZIONE B

NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

ARTICOLO 92

Accordi internazionali

1.   Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno a rispettare:

a)

la convenzione di Berna;

b)

la convenzione di Roma;

c)

il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;

d)

il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996; e

e)

il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, adottato a Marrakech il 28 giugno 2013.

2.   Ciascuna parte rispetta il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato a Pechino il 24 giugno 2012, e compie ogni ragionevole sforzo per ratificarlo o aderirvi.

ARTICOLO 93

Autori

Ciascuna parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, delle loro opere con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b)

qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;

c)

qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente; e

d)

il noleggio al pubblico di originali o copie delle loro opere.

ARTICOLO 94

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la fissazione (14) delle loro esecuzioni;

b)

la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale delle fissazioni delle loro esecuzioni con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

c)

la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

d)

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente;

e)

la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l'esecuzione costituisca già di per sé un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione; e

f)

il noleggio al pubblico della fissazione delle loro esecuzioni.

ARTICOLO 95

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, dei loro fonogrammi con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b)

la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dei loro fonogrammi e delle relative copie;

c)

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente; e

d)

il noleggio al pubblico dei loro fonogrammi.

ARTICOLO 96

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna delle parti conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

b)

la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

c)

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente;

d)

la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni e delle relative copie, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite; e

e)

la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

ARTICOLO 97

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali (15)

1.   Ciascuna parte garantisce che gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi abbiano diritto a un'equa remunerazione se un fonogramma pubblicato a fini commerciali o una riproduzione di tale fonogramma sono utilizzati per la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico.

2.   Ciascuna parte provvede affinché la remunerazione di cui al paragrafo 1 sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In assenza di un accordo tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, ciascuna parte può stabilire le modalità di ripartizione della remunerazione tra gli stessi.

ARTICOLO 98

Durata della protezione

1.   I diritti dell'autore di un'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dalla data in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

2.   La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade decorsi 70 anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno riconosciute come coautori: l'autore del testo e il compositore della musica, a condizione che entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo.

3.   Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera, il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

4.   Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina 70 anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l'autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima frase del presente paragrafo, la durata della protezione è quella di cui al paragrafo 1.

5.   La durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi 70 anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno riconosciute come coautori:

a)

il regista principale;

b)

l'autore della sceneggiatura;

c)

l'autore dei dialoghi; e

d)

il compositore della musica appositamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.

La Repubblica del Kirghizistan può, nella propria legislazione, escludere o aggiungere a tale elenco una o più persone.

6.   I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

7.   I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono 50 anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale periodo, la durata della protezione è calcolata a decorrere dalla data della prima pubblicazione o, se precedente, della prima comunicazione al pubblico.

Per quanto riguarda la fissazione dell'esecuzione in un fonogramma, la durata della protezione è di 70 anni a decorrere dalla data della prima pubblicazione o comunicazione al pubblico.

8.   I diritti dei produttori di fonogrammi scadono 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato durante tale periodo, tali diritti scadono 70 anni dopo la data della prima pubblicazione. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i suddetti diritti scadono 70 anni dopo la data della prima comunicazione lecita al pubblico. Ciascuna parte può adottare misure al fine di garantire che gli utili generati nei 20 anni di protezione successivi ai 50 anni siano equamente ripartiti tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.

9.   La durata prevista dal presente articolo è calcolata a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo l'azione indicata.

10.   Ciascuna parte può fissare una durata della protezione più lunga di quella prevista dal presente articolo.

11.   Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica del Kirghizistan stabilisce la durata della protezione di cui al presente articolo.

ARTICOLO 99

Diritto sulle vendite successive

1.   Ciascuna parte prevede, a favore dell'autore di un'opera d'arte figurativa originale, un diritto, definito come inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty sulle vendite successive basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore.

2.   Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3.   Ciascuna parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.

4.   La procedura di riscossione della remunerazione e il relativo importo sono stabilite dalla legislazione interna.

ARTICOLO 100

Gestione collettiva dei diritti

1.   Le parti favoriscono la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto nel territorio delle parti e il trasferimento tra i rispettivi organismi di gestione collettiva dei proventi dei diritti corrisposti per l'uso di tali opere o altro materiale protetto.

2.   Ciascuna parte promuove la trasparenza degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei proventi dei diritti, le detrazioni applicate ai proventi ottenuti, l'utilizzo di tali proventi, la politica di distribuzione e il proprio repertorio.

3.   Ciascuna parte si impegna a garantire che, nel caso in cui un organismo di gestione collettiva con sede nel territorio di una parte rappresenti un altro organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio dell'altra parte in forza di un accordo di rappresentanza, l'organismo di gestione collettiva rappresentante non discrimini i titolari di diritti dell'organismo di gestione collettiva rappresentato.

4.   Ciascuna parte si adopera per disporre che, nel caso in cui un organismo di gestione collettiva con sede nel territorio di una parte rappresenti un altro organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio dell'altra parte in forza di un accordo di rappresentanza, l'organismo di gestione collettiva rappresentante versi in modo preciso, regolare e diligente gli importi dovuti all'organismo di gestione collettiva rappresentato e fornisca a quest'ultimo le informazioni sull'importo dei proventi dei diritti riscossi per suo conto e sulle eventuali detrazioni applicate a tali proventi.

ARTICOLO 101

Eccezioni e limitazioni

Le parti circoscrivono le limitazioni o le eccezioni ai diritti di cui agli articoli da 93 a 96 a determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dell'opera o di altro materiale e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dei titolari.

ARTICOLO 102

Protezione delle misure tecnologiche

1.   Ciascuna parte prevede una protezione giuridica contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci ad opera di persone consapevoli di farlo, o che si possono ragionevolmente presumere tali.

2.   Ciascuna parte prevede una protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

a)

siano oggetto di promozione, pubblicità o commercializzazione, con la finalità di eludere una misura tecnologica efficace;

b)

non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere una misura tecnologica efficace; o

c)

siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di una misura tecnologica efficace.

3.   Ai fini della presente sottosezione, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione nazionale. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari del diritto mediante l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizzi l'obiettivo della protezione.

4.   Fatta salva la protezione giuridica di cui al paragrafo 1, in assenza di misure volontarie prese dai titolari, ciascuna parte può adottare, ove necessario, le misure appropriate per garantire che la protezione giuridica adeguata contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci prevista in conformità del presente articolo non impedisca ai beneficiari delle eccezioni o delle limitazioni previste conformemente all'articolo 101 di avvalersi di tali eccezioni o limitazioni.

ARTICOLO 103

Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

1.   Ciascuna parte prevede una protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti, ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dalla propria legislazione nazionale:

a)

rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; e

b)

distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi della presente sottosezione, dalle quali si siano rimosse o alterate, senza averne diritto, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti.

2.   Ai fini del presente articolo, per «informazioni sul regime dei diritti» si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o altro materiale di cui al presente articolo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa le condizioni di uso dell'opera o di altro materiale nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

3.   La disposizione del paragrafo 2 si applica quando le informazioni sul regime dei diritti figurino su una copia o appaiano nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali di cui al presente articolo.

SOTTOSEZIONE 2

MARCHI

ARTICOLO 104

Accordi internazionali

Ciascuna parte:

a)

aderisce al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e modificato il 3 ottobre 2006 e il 12 novembre 2007;

b)

si conforma al trattato sul diritto dei marchi, concluso a Ginevra il 27 ottobre 1994, e all'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957; e

c)

compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Singapore sul diritto dei marchi, concluso a Singapore il 27 marzo 2006.

ARTICOLO 105

Segni atti a costituire un marchio

1.   Possono costituire un marchio tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti:

a)

a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e

b)

a essere rappresentati nel registro dei marchi di ciascuna parte in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.

2.   Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica del Kirghizistan si adopera per rendere possibile la registrazione dei suoni come marchi.

ARTICOLO 106

Diritti conferiti dai marchi, anche per le merci in transito

1.   Il marchio registrato conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare nel corso di operazioni commerciali un segno:

a)

che sia identico al marchio registrato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

b)

che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio registrato e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti da tale marchio con quelli contraddistinti dal segno, possa dare adito a confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione tra il segno e il marchio registrato.

2.   Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre nel territorio della parte in cui il marchio è registrato, nel corso di operazioni commerciali, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, qualora tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengano da paesi terzi e rechino senza autorizzazione un marchio identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti fondamentali dal marchio registrato (16).

3.   Il diritto del titolare del marchio di cui al paragrafo 2 si estingue se, nel corso del procedimento volto a determinare l'eventuale violazione del marchio registrato, il dichiarante o il detentore dei prodotti dimostra che il titolare del marchio registrato non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

ARTICOLO 107

Procedura di registrazione

1.   Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione negativa definitiva, compreso il rigetto parziale, adottata dall'amministrazione competente in materia di marchi è comunicata alla parte interessata per iscritto, debitamente motivata e impugnabile mediante ricorso.

2.   Ciascuna parte prevede la possibilità per i terzi di opporsi alle domande o, se del caso, alle registrazioni di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono un contraddittorio.

3.   Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica del Kirghizistan istituisce una banca dati elettronica delle domande di registrazione dei marchi di cui alla prima frase del presente paragrafo, a condizione che l'Unione europea abbia fornito un'adeguata assistenza tecnica conformemente al diritto dell'Unione europea.

ARTICOLO 108

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, le parti applicano la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 20 al 29 settembre 1999.

ARTICOLO 109

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

1.   Ciascuna parte:

a)

prevede eccezioni limitate ai diritti conferiti da un marchio, come l'uso leale di termini descrittivi, comprese le indicazioni geografiche; e

b)

può prevedere altre limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio.

Nel prevedere le limitate eccezioni di cui al primo comma, lettere a) e b), ciascuna parte tiene conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

2.   Un marchio non autorizza il titolare a vietare a un terzo di usare, nel corso di operazioni commerciali, quanto segue, purché l'uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale:

a)

il nome o l'indirizzo del terzo, qualora si tratti di una persona fisica;

b)

indicazioni o segni relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; e

c)

il marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

3.   Il diritto conferito da un marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi di usare, nel corso di operazioni commerciali, un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi delle parti ed entro i limiti del territorio in cui esso è riconosciuto.

ARTICOLO 110

Motivi di decadenza

1.   Ciascuna parte dispone che il marchio può essere dichiarato decaduto se, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni, esso non ha formato oggetto di uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.

2.   Nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti sul marchio se, tra la scadenza del periodo minimo di tre anni e la presentazione della domanda di decadenza, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio.

3.   L'inizio o la ripresa dell'uso del marchio, ove intervengano entro i tre mesi che precedono la presentazione di una domanda di decadenza e non prima della scadenza del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso, non sono presi in considerazione qualora i preparativi per l'inizio o la ripresa siano avviati solo dopo che il titolare sia venuto a conoscenza della possibilità che sia presentata una domanda di decadenza.

4.   Un marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione:

a)

sia divenuto, a causa dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato;

b)

sia tale da poter indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi per i quali è registrato, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare o con il suo consenso in relazione a tali prodotti o servizi.

ARTICOLO 111

Domande in malafede

Il marchio può essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in malafede. Ciascuna parte può anche disporre che tale marchio sia escluso dalla registrazione.

SOTTOSEZIONE 3

DISEGNI

ARTICOLO 112

Accordi internazionali

L'Unione europea ribadisce l'impegno assunto nell'ambito dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999, e la Repubblica del Kirghizistan si conforma a tale atto.

ARTICOLO 113

Protezione dei disegni o dei modelli registrati

1.   Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente e che siano nuovi e originali. Tale protezione è assicurata mediante registrazione e conferisce ai titolari di un disegno o modello registrato un diritto esclusivo conformemente alla presente sottosezione.

2.   Salvo suo consenso, il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di vietare ai terzi come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare, esportare o detenere il prodotto recante o contenente il disegno o modello protetto o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto quando tali operazioni sono intraprese a fini commerciali.

3.   Il disegno o il modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale soltanto:

a)

se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo; e

b)

se tali caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.

4.   Ai fini del paragrafo 3, lettera a), per «normale utilizzazione» si intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

5.   Ai fini del presente articolo, una parte può considerare originale un disegno o modello dotato di un carattere individuale.

ARTICOLO 114

Durata della protezione

Ciascuna parte garantisce che un disegno o modello sia protetto per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e che il titolare abbia il diritto di rinnovare la durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni, fino a un massimo di almeno 15 anni dalla data di presentazione.

ARTICOLO 115

Protezione dei disegni o modelli non registrati

1.   Ciascuna parte prevede i mezzi giuridici per vietare l'uso del disegno o modello non registrato soltanto qualora l'uso contestato derivi dalla copia del disegno o modello non registrato nel proprio territorio. Tale uso comprende almeno l'offerta a fini di vendita, l'immissione sul mercato, l'importazione o l'esportazione del prodotto.

2.   La Repubblica del Kirghizistan fornisce la protezione accordata al disegno o modello non registrato di cui al paragrafo 1 entro 10 anni dalla data in cui inizia ad applicarsi il presente titolo, a condizione che l'Unione europea abbia fornito assistenza tecnica, su richiesta e in funzione delle esigenze della Repubblica del Kirghizistan, in conformità del diritto dell'Unione europea.

3.   La durata della protezione accordata al disegno o modello non registrato di cui al paragrafo 1 è di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico nel territorio di una delle parti.

ARTICOLO 116

Eccezioni ed esclusioni

1.   Ciascuna parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e modelli, anche non registrati, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e modelli protetti e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

2.   La protezione riconosciuta a un disegno o modello non si estende a un disegno o modello esclusivamente sulla base di considerazioni di carattere tecnico o funzionale. Un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

3.   Un disegno o modello non conferisce diritti quando è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

4.   In deroga al paragrafo 2, un disegno o modello è protetto, alle condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1, se ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

ARTICOLO 117

Rapporto con il diritto d'autore

Ciascuna parte provvede affinché un disegno o modello, anche non registrato, possa beneficiare della protezione offerta dalla propria normativa sul diritto d'autore dalla data in cui il disegno o modello è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina la portata della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, ivi compreso il grado di originalità richiesto.

SOTTOSEZIONE 4

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ARTICOLO 118

Ambito di applicazione

1.   Ai fini della presente sottosezione, per «indicazione geografica» si intende un'indicazione geografica come definita all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS (17).

2.   La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti.

3.   Le indicazioni geografiche di una parte che devono essere protette dall'altra parte sono soggette alla presente sottosezione solo se rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione di cui all'articolo 119.

ARTICOLO 119

Procedure

1.   Dopo averla esaminata, l'Unione europea conclude che la legislazione della Repubblica del Kirghizistan di cui all'allegato 8-A, sezione A, contiene gli elementi necessari per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche di cui all'allegato 8-A, sezione B.

2.   Dopo averla esaminata, la Repubblica del Kirghizistan conclude che la legislazione dell'Unione europea di cui all'allegato 8-A, sezione A, contiene gli elementi necessari per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche di cui all'allegato 8-A, sezione B.

3.   Al termine di una procedura di opposizione secondo i criteri di cui all'allegato 8-B e di un esame delle indicazioni geografiche dei prodotti dell'Unione europea da proteggere nella Repubblica del Kirghizistan, elencati nell'allegato 8-C, sezione A, che sono stati registrati dall'Unione europea a norma della legislazione di cui al paragrafo 2, la Repubblica del Kirghizistan protegge tali indicazioni geografiche conformemente al livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

4.   Al termine di una procedura di opposizione secondo i criteri di cui all'allegato 8-B e di un esame delle indicazioni geografiche dei prodotti della Repubblica del Kirghizistan da proteggere nell'Unione europea, elencati nell'allegato 8-C, sezione B, che sono stati registrati dalla Repubblica del Kirghizistan a norma della legislazione di cui al paragrafo 1, l'Unione europea protegge tali indicazioni geografiche conformemente al livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

ARTICOLO 120

Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche

Le parti possono modificare l'elenco delle indicazioni geografiche da proteggere di cui all'allegato 8-C conformemente all'articolo 27. Nuove indicazioni geografiche sono aggiunte al termine della procedura di opposizione e dell'esame di tali indicazioni geografiche di cui all'articolo 119, paragrafo 3 o 4.

ARTICOLO 121

Protezione delle indicazioni geografiche

1.   Le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 8-C, comprese quelle aggiunte a norma dell'articolo 120, sono protette da:

a)

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:

i)

per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto; o

ii)

qualora tale uso sfrutti la reputazione di un'indicazione geografica, anche nel caso in cui tale prodotto sia utilizzato come ingrediente;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se il nome protetto è tradotto, trascritto o traslitterato, oppure è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «sapore», «gusto», «come» o simili, anche nel caso in cui tale prodotto sia utilizzato come ingrediente;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine, anche nel caso in cui tale prodotto sia utilizzato come ingrediente; e

d)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

2.   Le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 8-C, comprese quelle aggiunte a norma dell'articolo 120, non diventano generiche nel territorio delle parti.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte che non è protetta, o cessa di essere protetta, nel territorio di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel territorio di tale parte di origine, le parti se ne danno reciproca notifica. Tale notifica avviene conformemente all'articolo 154.

4.   Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il pubblico.

ARTICOLO 122

Diritto d'uso delle indicazioni geografiche

1.   Un nome protetto in virtù del presente accordo può essere utilizzato da qualsiasi persona fisica o giuridica che commercializzi un prodotto conforme al corrispondente disciplinare.

2.   Quando un'indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, l'uso di tale nome protetto non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri connessi.

ARTICOLO 123

Rapporto con i marchi

1.   Qualora un'indicazione geografica sia protetta a norma del presente accordo, le parti rifiutano di registrare un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 121, paragrafo 1, a condizione che la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio della parte interessata.

2.   Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 119, la data di presentazione della domanda di protezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo corrisponde alla data di entrata in vigore del presente accordo.

3.   I marchi registrati in violazione del paragrafo 1 sono dichiarati nulli.

4.   Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 120, la data di presentazione della domanda di protezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo corrisponde alla data in cui è stata trasmessa all'altra parte la richiesta di proteggere un'indicazione geografica.

5.   Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, ciascuna parte protegge le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio precedente. Per «marchio precedente» si intende un marchio il cui uso violi l'articolo 121, paragrafo 1, e che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede nel territorio di una delle parti anteriormente alla data in cui l'altra parte ha presentato la domanda di protezione dell'indicazione geografica a norma del presente accordo.

6.   Un marchio precedente può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione di ciascuna parte in materia di marchi. In tali casi è consentito l'uso dell'indicazione geografica protetta e dei marchi corrispondenti.

7.   Una parte non è tenuta a proteggere una denominazione come indicazione geografica ai sensi del presente accordo se, tenuto conto della reputazione di un marchio, della sua notorietà e della durata del suo utilizzo, tale denominazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

ARTICOLO 124

Applicazione della protezione

Ciascuna parte applica la protezione di cui agli articoli da 119 a 123 mediante adeguate misure amministrative e giudiziarie o su richiesta di una parte interessata per impedire o far cessare l'uso illegale di un'indicazione geografica protetta.

ARTICOLO 125

Norme generali

1.   L'applicazione del presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti in virtù dell'accordo OMC.

2.   Le parti non sono tenute a proteggere un nome come indicazione geografica ai sensi del presente accordo se tale nome è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

3.   Un nome omonimo che induca erroneamente i consumatori a credere che un prodotto sia originario di un altro territorio non è protetto, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione. Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche totalmente o parzialmente omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori.

4.   Una parte che, nel contesto di negoziati bilaterali con un terzo, proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto terzo che sia omonima o parzialmente omonima rispetto a un'indicazione geografica dell'altra parte protetta a norma del presente accordo può informarne l'altra parte e offrirle la possibilità di presentare osservazioni prima che l'indicazione geografica del terzo venga protetta.

5.   Le questioni attinenti al disciplinare delle indicazioni geografiche protette sono trattate in sede di sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 154.

6.   La tutela delle indicazioni geografiche protette in virtù del presente accordo può essere annullata soltanto dalla parte di cui il prodotto è originario.

7.   Il disciplinare di cui al presente accordo è il disciplinare approvato dalle autorità della parte di cui il prodotto è originario, comprese le eventuali modifiche approvate.

ARTICOLO 126

Disposizioni transitorie

1.   Nessuna disposizione del presente capo obbliga una parte ad attuare la protezione concessa alle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 8-C di cui agli articoli da 118 a 125 per un periodo transitorio massimo di sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

2.   Una parte rifiuta di registrare un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 121 in relazione a un'indicazione geografica protetta di prodotti simili, purché sia presentata una domanda di protezione di tale marchio nel territorio interessato dopo l'entrata in vigore del presente titolo.

3.   Un marchio registrato in violazione del paragrafo 2 è dichiarato nullo.

4.   Successivamente al periodo transitorio di cui al paragrafo 1, per un periodo transitorio di tre anni, la protezione concessa a norma del presente accordo alle seguenti indicazioni geografiche per prodotti dell'Unione europea non impedisce l'uso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare determinati prodotti comparabili originari della Repubblica del Kirghizistan:

a)

Φέτα (Feta);

b)

Calvados;

c)

Asti;

d)

České pivo.

5.   Successivamente al periodo transitorio di cui al paragrafo 1, per un periodo transitorio di otto anni, la protezione concessa a norma del presente accordo alle seguenti indicazioni geografiche per prodotti dell'Unione europea non impedisce l'uso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare determinati prodotti comparabili originari della Repubblica del Kirghizistan:

a)

Champagne;

b)

Cognac.

6.   I prodotti fabbricati ed etichettati conformemente alla legislazione di una parte prima dell'entrata in vigore del presente accordo, ma non conformi alle prescrizioni del presente accordo, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento delle scorte.

7.   I prodotti fabbricati ed etichettati, conformemente alla legislazione di una parte, con le indicazioni geografiche elencate ai paragrafi 4 e 5 dopo l'entrata in vigore del presente accordo e prima della scadenza dei periodi transitori di cui ai paragrafi 4 e 5, ma non conformi alle prescrizioni della presente sottosezione, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento delle scorte.

ARTICOLO 127

Assistenza tecnica

Al fine di agevolare l'attuazione della presente sottosezione nella Repubblica del Kirghizistan e di assistere l'industria della Repubblica del Kirghizistan, l'Unione europea fornisce alla Repubblica del Kirghizistan, su sua richiesta e in funzione delle sue esigenze, un'adeguata assistenza tecnica conformemente al diritto dell'Unione europea.

SOTTOSEZIONE 5

BREVETTI

ARTICOLO 128

Accordi internazionali

Ciascuna parte provvede affinché le procedure previste dal trattato di cooperazione in materia di brevetti, concluso a Washington il 19 giugno 1970, siano disponibili sul proprio territorio e compie ogni ragionevole sforzo per conformarsi al trattato sul diritto dei brevetti, adottato a Ginevra il 1o giugno 2000.

ARTICOLO 129

Brevetti e salute pubblica

1.   Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata a Doha il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC («dichiarazione di Doha»). Ciascuna parte garantisce che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente sottosezione siano coerenti con la dichiarazione di Doha.

2.   Ciascuna parte attua l'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS, nonché l'allegato e l'appendice dell'allegato del medesimo accordo, entrati in vigore il 23 gennaio 2017.

ARTICOLO 130

Ulteriore protezione dei medicinali (18)

1.   Le parti riconoscono che i medicinali protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sui rispettivi mercati («procedura di autorizzazione all'immissione in commercio»). Le parti riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto, secondo la definizione di cui alle rispettive legislazioni, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.

2.   Ciascuna parte predispone un meccanismo adeguato ed efficace inteso a compensare il titolare del brevetto per la riduzione della durata effettiva del brevetto derivante da irragionevoli ritardi (19) nel rilascio della prima autorizzazione all'immissione in commercio nel proprio territorio conformemente alla propria legislazione.

3.   In alternativa al paragrafo 2, una parte può prevedere un'ulteriore protezione per un medicinale protetto da un brevetto e soggetto a una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio per un periodo uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto e la data della prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto nella parte in questione, ridotto di cinque anni. La durata di tale ulteriore protezione non supera cinque anni. Tale periodo può essere prorogato di altri sei mesi nel caso di medicinali per i quali siano stati condotti studi pediatrici i cui risultati siano ripresi nelle informazioni sul prodotto.

ARTICOLO 131

Proroga del periodo di protezione conferita da un brevetto per prodotti fitosanitari

1.   Ciascuna parte stabilisce requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari.

2.   Le parti riconoscono che i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Le parti riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto sul loro mercato, secondo la definizione di cui alla legislazione in materia, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.

3.   Ciascuna parte prevede un'ulteriore protezione per un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa per un periodo uguale a quello di cui al paragrafo 2, seconda frase, ridotto di cinque anni.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, la durata dell'ulteriore periodo di protezione non supera cinque anni.

SOTTOSEZIONE 6

PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE

ARTICOLO 132

Ambito di protezione dei segreti commerciali

1.   Nell'adempimento dell'obbligo di rispettare l'accordo TRIPS, in particolare l'articolo 39, paragrafi 1 e 2, ciascuna parte mette in atto adeguate procedure giudiziarie e mezzi di ricorso civili per consentire al detentore di un segreto commerciale di impedire l'acquisizione, l'uso o la divulgazione del segreto commerciale se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, uso o divulgazione.

2.   Ai fini della presente sottosezione si intendono per:

a)

«segreto commerciale»: le informazioni che:

i)

sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

ii)

hanno valore commerciale in quanto segrete; e

iii)

sono state sottoposte nel caso in questione a misure adeguate, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, allo scopo di mantenerle segrete;

b)

«detentore del segreto commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla lecitamente un segreto commerciale.

3.   Ai fini della presente sottosezione, almeno le seguenti forme di condotta sono considerate contrarie a leali pratiche commerciali:

a)

l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore di tale segreto, se effettuata mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;

b)

l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere senza il consenso del detentore di tale segreto, da parte di una persona che:

i)

abbia acquisito il segreto commerciale in un modo di cui alla lettera a);

ii)

viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; o

iii)

violi un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale;

c)

l'acquisizione, l'uso o la divulgazione di un segreto commerciale se posti in essere da un soggetto che, al momento dell'acquisizione, dell'uso o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un altro soggetto che lo utilizzava o lo divulgava illecitamente ai sensi della lettera b).

4.   Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata come obbligo per una parte di considerare una qualsiasi delle seguenti forme di condotta contraria a leali pratiche commerciali:

a)

la scoperta o creazione indipendente;

b)

l'ingegneria inversa di un prodotto da parte di una persona che ne è legittimamente in possesso e che è libera da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione delle informazioni pertinenti;

c)

l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione delle informazioni richieste o consentite dalla legislazione di una parte;

d)

l'applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze onestamente acquisite nel normale svolgimento del proprio lavoro.

5.   Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata come una limitazione della libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà dei media come tutelata nella giurisdizione di ciascuna delle parti.

ARTICOLO 133

Procedure e mezzi di ricorso civili per i detentori di segreti commerciali

1.   Ciascuna parte assicura che le persone che partecipano ai procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo 132, o che hanno accesso alla relativa documentazione, non siano autorizzate a utilizzare né a divulgare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le autorità giudiziarie, in risposta a una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui dette persone siano venute a conoscenza a seguito di tale partecipazione o di tale accesso.

2.   Nelle procedure giudiziarie civili di cui all'articolo 132, le parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano facoltà almeno di:

a)

imporre misure provvisorie al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

b)

emettere provvedimenti ingiuntivi volti a prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

c)

ingiungere alla persona che era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, del fatto che stava acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali di pagare al detentore del segreto commerciale un risarcimento adeguato per compensare il pregiudizio effettivo subito a seguito di tale acquisizione, utilizzo o divulgazione;

d)

adottare misure specifiche per tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso di procedure giudiziarie civili riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione presunti di un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali. Tali misure specifiche possono comprendere, conformemente alla legislazione di una parte interessata, la possibilità di:

i)

limitare l'accesso, totale o parziale, a determinati documenti;

ii)

limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni; e

iii)

rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o espunti;

e)

imporre sanzioni a chiunque partecipi al procedimento giudiziario e rifiuti di conformarsi o non ottemperi alle ordinanze dell'autorità giudiziaria relativi alla protezione del segreto commerciale o del presunto segreto commerciale.

3.   Le parti non sono tenute ad attuare le procedure giudiziarie e gli strumenti di ricorso civili di cui all'articolo 132 quando la condotta contraria alle leali pratiche commerciali è posta in essere, in conformità della legislazione pertinente di una di esse, per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita o per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dalla rispettiva legislazione.

ARTICOLO 134

Protezione dei dati relativi ai medicinali (20)

1.   Al fine di dare attuazione all'articolo 39 dell'accordo TRIPS, e nell'assicurare un'efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi, ciascuna parte protegge dalla divulgazione a terzi le informazioni commerciali riservate comunicate per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali («autorizzazione all'immissione in commercio»), a meno che non siano adottate misure per garantire la protezione dei dati da un uso commerciale sleale e tranne qualora la divulgazione sia necessaria per un interesse pubblico prevalente.

2.   La parte che subordina l'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, protegge tali dati da un uso commerciale sleale. Ciascuna parte protegge inoltre tali dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui questa risulti necessaria per tutelare l'interesse pubblico.

3.   Ciascuna parte provvede affinché, per un periodo di almeno cinque anni, l'autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio non accetti domande successive di autorizzazione all'immissione in commercio che facciano riferimento ai dati di cui al paragrafo 2, presentate nella domanda di prima autorizzazione all'immissione in commercio senza il consenso esplicito del titolare della prima autorizzazione all'immissione in commercio, salvo se necessario per tutelare l'interesse pubblico.

ARTICOLO 135

Protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari

1.   Ciascuna parte conferisce un diritto temporaneo («protezione dei dati») al proprietario di una relazione sperimentale o di uno studio presentati per la prima volta al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario. Durante tale periodo la relazione sperimentale o lo studio non possono essere utilizzati a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, salvo qualora sia stato dimostrato l'esplicito consenso del primo proprietario.

2.   La relazione sperimentale o lo studio dovrebbero essere:

a)

necessari per l'autorizzazione o per la modifica di un'autorizzazione intesa a consentire l'uso del prodotto su altre colture; e

b)

riconosciuti conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

3.   Il periodo di protezione dei dati è di almeno 10 anni dalla data della prima autorizzazione concessa dall'autorità competente nel territorio della parte interessata. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo può essere esteso a 13 anni.

4.   Il periodo di protezione dei dati è prorogato di tre mesi per ciascuna estensione dell'autorizzazione per usi minori se le domande di tali autorizzazioni vengono presentate dal titolare dell'autorizzazione al più tardi cinque anni dopo la data della prima autorizzazione. Il periodo totale di protezione dei dati non può in nessun caso essere superiore a 13 anni. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo totale di protezione dei dati non può in nessun caso essere superiore a 15 anni.

5.   La protezione dei dati si applica anche alla relazione sperimentale o allo studio se necessario per il rinnovo o il riesame di un'autorizzazione. In tali casi il periodo di protezione dei dati è di 30 mesi.

6.   Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, l'autorità pubblica competente per il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio non tiene conto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per eventuali autorizzazioni all'immissione in commercio successive, indipendentemente dal fatto che siano state o meno messe a disposizione del pubblico.

7.   Ciascuna parte adotta misure intese ad obbligare il richiedente e i titolari di autorizzazioni precedenti, stabiliti nei rispettivi territori delle parti, a condividere informazioni di proprietà esclusiva in modo da evitare la duplicazione di sperimentazioni su animali vertebrati.

SOTTOSEZIONE 7

VARIETÀ VEGETALI

ARTICOLO 136

Disposizioni generali

Ciascuna parte protegge la privativa per ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali («convenzione UPOV»), comprese le eccezioni facoltative al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione UPOV, e cooperano per promuovere e far rispettare tali diritti.

SEZIONE C

RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

ESECUZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 137

Obblighi generali

1.   Le parti ribadiscono gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della parte III, e stabiliscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ai fini del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono giusti ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. Ai fini della sezione C del presente capo, l'espressione «diritti di proprietà intellettuale» non comprende i diritti di cui alla sezione B, sottosezione 6, del presente capo.

2.   Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli agli scambi commerciali e le parti prevedono salvaguardie contro gli abusi.

ARTICOLO 138

Soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sottosezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:

a)

ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente al diritto applicabile;

b)

a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dal diritto applicabile e nel rispetto del medesimo;

c)

agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale cui sia stato regolarmente riconosciuto il diritto di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dal diritto applicabile e nel rispetto del medesimo; e

d)

agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dal diritto applicabile e nel rispetto del medesimo.

ARTICOLO 139

Elementi di prova

1.   Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie, su richiesta di una persona che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, dispongano misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Nel disporre misure provvisorie, le autorità giudiziarie tengono conto dei legittimi interessi del presunto autore della violazione.

2.   Le misure provvisorie di cui al paragrafo 1 possono comprendere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti usati nella produzione o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.

3.   Nei casi di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, le parti adottano le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie di ordinare, se del caso, su istanza di una persona, l'acquisizione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

ARTICOLO 140

Diritto d'informazione

1.   Le parti dispongono che, nel corso dei procedimenti giudiziari civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che l'autore della violazione e/o ogni altra persona che sia parte o testimone in una controversia forniscano informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per «ogni altra persona» si intende una persona che:

a)

sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale;

b)

sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale;

c)

sia stata sorpresa a prestare, su scala commerciale, servizi utilizzati in attività che violano un diritto; o

d)

sia stata indicata da una persona che svolge un'attività di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione di tali prodotti o nella prestazione di tali servizi.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a)

nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; e

b)

informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.

4.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva la legislazione di ciascuna parte che:

a)

accorda al titolare il diritto di ricevere informazioni supplementari;

b)

disciplina l'uso delle informazioni comunicate in forza del presente articolo nei procedimenti giudiziari civili;

c)

disciplina la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

d)

accorda la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o

e)

disciplina la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 141

Misure provvisorie e cautelari

1.   Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria reiterabile ove ciò sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi, compresi i servizi Internet, siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

2.   Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di merci sospettate di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

3.   Nei casi di presunte violazioni commesse su scala commerciale, ciascuna parte provvede affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero compromettere il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie, conformemente al diritto interno, possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale o l'accesso necessario alle informazioni pertinenti.

ARTICOLO 142

Misure correttive

1.   Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione, o almeno l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Ciascuna parte provvede inoltre affinché, se del caso, le autorità giudiziarie possano ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.

2.   Le autorità giudiziarie di ciascuna parte hanno il potere di ordinare che le misure correttive di cui al paragrafo 1 siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

3.   Nel considerare una richiesta di misure correttive si tiene conto dell'esigenza di proporzionalità tra la gravità della violazione, le misure correttive disposte e gli interessi di terzi.

ARTICOLO 143

Ingiunzioni

Ciascuna parte dispone che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione, nonché nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

ARTICOLO 144

Misure alternative

Ciascuna parte può stabilire che le autorità giudiziarie, ove opportuno e su richiesta della persona che potrebbe essere oggetto delle misure correttive di cui all'articolo 142 o all'articolo 143, possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure previste da tali articoli, se tale persona ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione delle misure in questione le causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.

ARTICOLO 145

Risarcimento dei danni

1.   Ciascuna parte provvede affinché, su richiesta della parte lesa, le autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare all'autore della violazione, che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole, di pagare al titolare del diritto un risarcimento adeguato per compensare il pregiudizio effettivo da questi subito a seguito della violazione. Nel fissare il risarcimento del danno, le autorità giudiziarie:

a)

tengono conto di tutti i fattori pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato dalla violazione al titolare del diritto; o

b)

in alternativa alla lettera a), possono fissare, ove opportuno, una somma forfettaria a titolo di risarcimento in base a fattori che comprendono, come minimo, l'importo delle royalties o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione all'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2.   Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le parti possono prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il pagamento di un risarcimento danni che può essere predeterminato a favore della parte lesa.

ARTICOLO 146

Spese legali

Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa nel procedimento giudiziario siano di norma a carico della parte soccombente, salvo che il rispetto del principio di equità non lo consenta.

ARTICOLO 147

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati riguardo a una violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

ARTICOLO 148

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Le parti riconoscono che, ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera letteraria o artistica secondo le modalità consuete affinché l'autore dell'opera sia ritenuto tale fino a prova contraria e sia legittimato di conseguenza ad avviare un procedimento per violazione. Il presente articolo si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.

ARTICOLO 149

Procedure amministrative

Laddove un provvedimento civile possa essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure devono essere conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nelle disposizioni pertinenti della presente sezione.

SOTTOSEZIONE 2

ESECUZIONE ALLA FRONTIERA

ARTICOLO 150

Misure alla frontiera

1.   Per quanto riguarda le merci soggette a controllo doganale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure mediante le quali il titolare di un diritto può presentare alle autorità doganali una domanda con cui chiede di bloccare le merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale, in particolare marchi, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie di circuiti integrati e privative per ritrovati vegetali («merci sospette») o di sospenderne lo svincolo.

2.   Ciascuna parte predispone sistemi elettronici che consentono alle autorità doganali di gestire le domande accolte o registrate. La Repubblica del Kirghizistan predispone tali sistemi elettronici entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

3.   Quando una parte riscuote un contributo per coprire i costi amministrativi derivanti dalla domanda o dalla registrazione, tale contributo è proporzionato al servizio prestato e ai costi sostenuti.

4.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali decidano in merito all'accoglimento o alla registrazione di una domanda entro un periodo di tempo ragionevole conformemente alla propria legislazione.

5.   Ciascuna parte provvede affinché la domanda di cui al paragrafo 1 si applichi a spedizioni multiple.

6.   Per quanto riguarda le merci soggette a controllo doganale, ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali possano agire d'ufficio per bloccare le merci sospette o sospenderne lo svincolo.

7.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali ricorrano all'analisi dei rischi per individuare le merci sospette.

8.   Ciascuna parte predispone procedure che consentano la distruzione delle merci sospette senza che sia necessario un procedimento amministrativo o giudiziario preliminare per la determinazione formale della violazione, in particolare qualora gli interessati concordino sulla distruzione o non vi si oppongano. Nei casi in cui le merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione non vengano distrutte, tranne in casi eccezionali, ciascuna parte provvede affinché esse siano rimosse dai circuiti commerciali in modo tale da evitare pregiudizi per il titolare del diritto.

9.   Qualora si accerti successivamente che le merci bloccate o il cui svincolo è stato sospeso non violano un diritto di proprietà intellettuale, il titolare del diritto è responsabile nei confronti di qualsiasi detentore o dichiarante delle merci che abbia subito un danno a tale riguardo, conformemente alla legislazione applicabile di ciascuna parte.

10.   Ciascuna parte può predisporre procedure che consentano la rapida distruzione del marchio contraffatto e delle merci usurpative inviate con spedizioni tramite corrieri postali o espresso.

11.   Ciascuna parte può decidere di non applicare il presente articolo alle importazioni di merci immesse sul mercato in un altro paese dai titolari del diritto o con il loro consenso. Una parte può escludere dall'applicazione del presente articolo merci a carattere non commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

12.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali mantengano un dialogo regolare e promuovano la cooperazione con i portatori di interessi e con le altre autorità preposte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

13.   Le parti cooperano in materia di scambi internazionali di merci sospette. In particolare, le parti convengono di condividere informazioni sugli scambi di merci sospette che incidono sull'altra parte, fatta salva la rispettiva legislazione in materia di protezione dei dati personali applicabile in ciascuna parte.

14.   Fatte salve le altre forme di cooperazione, il protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale si applica in relazione alle violazioni della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale per la cui applicazione sono competenti le autorità doganali a norma del presente articolo.

15.   Il sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 154 è incaricato di garantire il corretto funzionamento e la corretta applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la cooperazione tra le parti.

ARTICOLO 151

Coerenza con il GATT 1994 e con l'accordo TRIPS

Nell'attuare le misure alla frontiera atte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, siano esse disciplinate o no dalla presente sottosezione, le parti garantiscono la coerenza con gli obblighi a esse derivanti dall'accordo GATT 1994 e dall'accordo TRIPS, in particolare dall'articolo V del GATT 1994 nonché dall'articolo 41 e dalla parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS.

SEZIONE D

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 152

Cooperazione

1.   Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente capo.

2.   La cooperazione tra le parti comprende le attività seguenti:

a)

lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e sulle regole di protezione ed esecuzione pertinenti;

b)

lo scambio di esperienze tra le parti sui progressi legislativi;

c)

lo scambio di esperienze tra le parti sulle attività tese a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale svolte a livello centrale e subcentrale;

d)

il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;

e)

l'assistenza tecnica, lo sviluppo delle capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;

f)

la protezione e la difesa dei diritti di proprietà intellettuale nonché la diffusione di informazioni a tale riguardo anche tra gli operatori economici e la società civile;

g)

la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti; il rafforzamento della cooperazione istituzionale, in particolare fra gli uffici per la tutela della proprietà intellettuale;

h)

la sensibilizzazione e l'educazione del pubblico riguardo alle politiche relative alla tutela e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

i)

la promozione della tutela e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale con la collaborazione tra i settori pubblico e privato e il coinvolgimento delle piccole e medie imprese;

j)

la formulazione di strategie efficaci per individuare i destinatari e i programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito alle conseguenze delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.

3.   Ciascuna parte può rendere pubblici i disciplinari di produzione, o una sintesi dei medesimi, e i punti di contatto preposti al controllo o alla gestione delle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della sottosezione 4.

4.   Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 154, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente capo.

ARTICOLO 153

Iniziative volontarie dei portatori di interessi

Ciascuna parte si adopera per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi volte a ridurre le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, anche su Internet e in altri mercati, attraverso l'esame di problemi concreti e la ricerca di soluzioni pratiche che siano realistiche, equilibrate, proporzionate ed eque per tutte le parti interessate, anche nei modi seguenti:

a)

ciascuna parte si adopera per convocare i portatori di interessi nel proprio territorio in modo consensuale al fine di agevolare iniziative volontarie per trovare soluzioni e risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni;

b)

le parti si adoperano per scambiarsi informazioni sugli sforzi profusi per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi nei rispettivi territori; e

c)

le parti si adoperano per promuovere un dialogo aperto e la cooperazione tra i rispettivi portatori di interessi e per incoraggiare questi ultimi a trovare congiuntamente soluzioni e a risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni.

ARTICOLO 154

Disposizioni istituzionali

1.   Le parti istituiscono un sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale («sottocomitato DPI»), composto da rappresentanti dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan, al fine di sorvegliare l'attuazione del presente capo e di intensificare la cooperazione e il dialogo tra di esse sui diritti di proprietà intellettuale.

2.   Il sottocomitato DPI si riunisce su richiesta di una delle parti, a turno nell'Unione europea e nella Repubblica del Kirghizistan, a una data, in un luogo e secondo modalità, tra cui la videoconferenza, convenuti dalle parti, ma comunque entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

CAPO 9

APPALTI PUBBLICI

ARTICOLO 155

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«beni o servizi commerciali»: beni o servizi generalmente venduti od offerti in vendita in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici, e da questi abitualmente acquistati, a fini non pubblici;

b)

«servizi di costruzione»: servizi aventi come obiettivo la realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della CPC delle Nazioni Unite;

c)

«asta elettronica»: un processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili – diversi dal prezzo dell'offerta – connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;

d)

«scritto» o «per iscritto»: qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e comunicata successivamente, comprese le informazioni trasmesse e memorizzate per via elettronica;

e)

«gara a trattativa privata»: una procedura di gara in cui il soggetto appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;

f)

«misura»: qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, procedura, documento di orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un soggetto appaltante relativi a un appalto disciplinato;

g)

«elenco a uso ripetuto»: un elenco di fornitori qualificati che il soggetto appaltante intende utilizzare più di una volta;

h)

«avviso di gara d'appalto»: l'avviso pubblicato da un soggetto appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;

i)

«compensazione»: qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il countertrade (commercio in compensazione) e interventi o requisiti analoghi;

j)

«gara aperta»: una procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;

k)

«soggetto appaltante»: un soggetto indicato nella sottosezione di ciascuna parte della sezione 1, 2 o 3 dell'allegato 9;

l)

«fornitore qualificato»: un fornitore che il soggetto appaltante riconosce in possesso dei requisiti per la partecipazione;

m)

«gara mediante preselezione»: una procedura di gara in virtù della quale il soggetto appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati;

n)

«servizi»: anche i servizi di costruzione, salvo diversamente indicato;

o)

«norma»: un documento approvato da un organismo riconosciuto che definisce, per un uso comune e ripetuto, regole, orientamenti, caratteristiche di prodotti o servizi o i relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può inoltre comprendere o riguardare esclusivamente prescrizioni in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene, un servizio, un processo o un metodo di produzione;

p)

«fornitore»: qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi

q)

«specifiche tecniche»: qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:

i)

stabilisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la loro produzione o prestazione; o

ii)

stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene o a un servizio;

r)

«CPC delle Nazioni Unite»: la classificazione centrale provvisoria dei prodotti delle Nazioni Unite (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991).

ARTICOLO 156

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o no, esclusivamente o parzialmente, per via elettronica.

2.   Ai fini del presente capo, per «appalto disciplinato» si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:

a)

di beni, di servizi o di entrambi:

i)

come precisato nell'allegato 9; e

ii)

per scopi diversi dalla vendita o dalla rivendita a fini commerciali o dalla produzione o la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;

b)

in qualsiasi forma contrattuale, compresi l'acquisto, la locazione finanziaria e la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;

c)

il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi 6, 7 e 8, sia pari o superiore alle soglie corrispondenti precisate nelle sezioni 1, 2 e 3 dell'allegato 9, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 160;

d)

indetta da un soggetto appaltante; e

e)

non altrimenti esclusa dal campo di applicazione dal paragrafo 3 del presente articolo o dalla sottosezione relativa alla parte interessata delle sezioni 1, 2, 3 o 5 dell'allegato 9.

3.   Salvo altrimenti disposto nell'allegato 9, il presente capo non si applica:

a)

all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti;

b)

agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una parte, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;

c)

alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti a enti finanziari regolamentati o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;

d)

ai contratti di pubblico impiego;

e)

agli appalti indetti:

i)

allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo;

ii)

in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; o

iii)

in base a una procedura o a una condizione particolare di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati mediante sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali, qualora la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo.

4.   Gli impegni di ciascuna parte in materia di appalti disciplinati e l'accesso alle relative informazioni sono precisati nell'allegato 9 e precisamente:

a)

nella sezione 1, i soggetti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo, comprese le soglie applicabili ai prodotti e ai servizi contemplati;

b)

nella sezione 2, i soggetti dell'amministrazione regionale e locale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo, comprese le soglie applicabili ai prodotti e ai servizi contemplati;

c)

nella sezione 3, tutti gli altri soggetti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo, comprese le soglie applicabili ai prodotti e ai servizi contemplati;

d)

nella sezione 4, i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente capo;

e)

nella sezione 5, le note generali e le deroghe; e

f)

nella sezione 6, i mezzi sui quali la parte pubblica gli avvisi di gara, gli avvisi di aggiudicazione e altre informazioni relative al proprio sistema di appalti pubblici di cui al presente capo.

5.   Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, un soggetto appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, un soggetto non elencato nella sottosezione relativa alla parte interessata della sezione 1, 2 o 3 dell'allegato 9, dette condizioni sono disciplinate mutatis mutandis dal paragrafo 4.

Valutazione

6.   Per stimare il valore di un appalto al fine di accertare se si tratti di un appalto disciplinato, il soggetto appaltante:

a)

non può suddividere un appalto in appalti singoli né scegliere o utilizzare un particolare metodo di valutazione per stimare il valore dell'appalto al fine di escludere quest'ultimo in tutto o in parte dall'applicazione del presente capo; e

b)

include una stima del valore totale massimo dell'appalto per la sua intera durata, a prescindere dal fatto che esso sia aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di ogni forma di remunerazione, compresi:

i)

premi, onorari, commissioni e interessi; e

ii)

qualora l'appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore complessivo di tali opzioni.

7.   Qualora, ai fini di un appalto, sia necessario aggiudicare più di un contratto o aggiudicare contratti ripartiti in lotti separati (di seguito «appalti ricorrenti»), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa sui seguenti elementi:

a)

il valore degli appalti ricorrenti della stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente del soggetto appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i 12 mesi successivi; o

b)

il valore stimato degli appalti ricorrenti della stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei 12 mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio del soggetto appaltante.

8.   In caso di appalti che prevedano locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto di beni o servizi, o di appalti per i quali non è specificato il prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:

a)

nel caso di un appalto di durata determinata:

i)

per appalti di durata pari o inferiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato per la loro durata; o

ii)

per appalti di durata superiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato, compreso l'eventuale importo stimato del valore residuo;

b)

nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48; e

c)

in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera b).

ARTICOLO 157

Sicurezza ed eccezioni generali

1.   Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte adotti misure o mantenga riservate determinate informazioni qualora lo ritenga necessario per tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza in relazione ad appalti:

a)

di armi, munizioni o materiale bellico;

b)

indispensabili per la sicurezza nazionale; o

c)

per fini di difesa nazionale.

2.   Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti laddove vigano condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi tra le parti, nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti impongano o applichino misure:

a)

necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

b)

necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;

c)

necessarie a tutelare la proprietà intellettuale; o

d)

riguardanti beni o servizi forniti da persone con disabilità o da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

ARTICOLO 158

Principi generali

1.   Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori dell'altra parte che offrono tali beni e servizi un trattamento non meno favorevole di quello che tale parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, accorda ai propri beni, servizi e fornitori.

2.   Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene:

a)

dal riservare a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione straniero; o

b)

dal discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da esso offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte.

3.   Ciascuna parte provvede affinché ai fornitori dell'altra parte che hanno stabilito una presenza commerciale sul suo territorio mediante la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica sia concesso, relativamente a qualsiasi appalto pubblico della parte sul suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai suoi fornitori nazionali conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

Si applicano le eccezioni generali di cui all'articolo 157.

4.   Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, il soggetto appaltante:

a)

provvede affinché i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili;

b)

predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati; e

c)

utilizza mezzi elettronici di informazione e comunicazione per la pubblicazione degli avvisi e della documentazione di gara nelle procedure di appalto e, nella misura più ampia possibile, per la presentazione delle offerte.

5.   Un soggetto appaltante conduce un appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità, in modo da:

a)

garantire la compatibilità con le disposizioni del presente capo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara mediante preselezione e la gara a trattativa privata;

b)

evitare conflitti di interesse; e

c)

prevenire pratiche di corruzione.

6.   Ai fini degli appalti disciplinati, ciascuna parte si astiene dall'applicare alle importazioni o alle forniture di beni o servizi provenienti dall'altra parte regole di origine diverse da quelle che applica nello stesso momento, nel corso di normali operazioni commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o servizi.

7.   Per quanto riguarda gli appalti disciplinati, le parti, compresi i loro soggetti appaltanti, si astengono dal sollecitare, considerare, imporre o applicare compensazioni.

8.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a)

ai dazi e agli oneri doganali di qualsiasi natura imposti sulle importazioni o ad esse collegati;

b)

alle modalità di riscossione di tali dazi e oneri; o

c)

ad altri regolamenti o formalità in materia di importazione né alle misure che incidono sugli scambi di servizi diverse dalle misure che regolano gli appalti disciplinati.

9.   Ciascuna parte provvede a predisporre misure adeguate per contrastare la corruzione nei propri appalti pubblici. Tali misure possono comprendere procedure volte a escludere dalla partecipazione agli appalti della parte, a tempo indeterminato o per un determinato periodo di tempo, i fornitori dei quali le autorità giudiziarie o le autorità nazionali competenti di tale parte abbiano accertato, con decisione definitiva, il coinvolgimento in azioni fraudolente o in altri atti illegali in relazione agli appalti pubblici nel territorio della parte. Ciascuna parte provvede inoltre a predisporre politiche e procedure per eliminare nella misura del possibile o gestire qualsiasi potenziale conflitto di interesse di persone coinvolte negli appalti o che esercitano un'influenza su di essi.

ARTICOLO 159

Informazioni sul sistema di appalti

1.   Ciascuna parte:

a)

pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi o nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche; e

b)

ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra parte.

2.   Ciascuna parte elenca nella sezione 6 dell'allegato 9:

a)

i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la parte pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a);

b)

i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la parte pubblica gli avvisi di cui all'articolo 160, all'articolo 162, paragrafo 7, e all'articolo 169, paragrafo 2; e

c)

gli indirizzi dei siti web su cui la parte pubblica i propri avvisi relativi agli appalti aggiudicati a norma dell'articolo 169, paragrafo 2.

3.   Le parti notificano senza indugio al Comitato di cooperazione qualsiasi modifica delle informazioni elencate, a norma del paragrafo 2, nella sezione 6 dell'allegato 9.

ARTICOLO 160

Avvisi

1.   Tutti gli avvisi di cui al presente articolo (avviso di gara d'appalto, avviso per estratto e avviso di appalti programmati) sono direttamente accessibili gratuitamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico online. Gli avvisi possono altresì essere pubblicati su un mezzo d'informazione cartaceo appropriato, che abbia ampia diffusione, e devono rimanere facilmente accessibili al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso.

2.   Per ciascun appalto disciplinato il soggetto appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto, tranne nelle circostanze indicate all'articolo 166.

3.   Salvo altrimenti disposto nel presente capo, ogni avviso di gara d'appalto indica:

a)

il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e qualsiasi altra informazione necessaria per contattarlo e ottenere tutta la documentazione pertinente all'appalto, comprese eventuali informazioni sul costo e sui termini di pagamento;

b)

una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;

c)

per gli appalti ricorrenti, se possibile, una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto successivi;

d)

una descrizione di qualsiasi opzione;

e)

i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;

f)

il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste trattative o un'asta elettronica;

g)

se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione;

h)

l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

i)

la o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale della parte del soggetto appaltante;

j)

un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione per la partecipazione, comprese le prescrizioni riguardanti certificati o documenti specifici che i fornitori sono tenuti a presentare per partecipare, a meno che dette prescrizioni non siano già indicate nella documentazione di gara messa a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto;

k)

se, a norma dell'articolo 162, il soggetto appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, i criteri di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara; e

l)

che l'appalto è un appalto disciplinato.

4.   Per ogni appalto che intende bandire, il soggetto appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in una delle lingue dell'OMC, garantendone la pronta consultazione. L'avviso per estratto comprende almeno le informazioni seguenti:

a)

l'oggetto dell'appalto;

b)

il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; e

c)

il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.

5.   I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ciascun esercizio, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro («avviso di appalti programmati»), utilizzando gli opportuni mezzi elettronici e, se disponibili, cartacei, di cui alla sezione 6 dell'allegato 9. L'avviso di appalti programmati è pubblicato anche sul sito web del punto di accesso unico di cui alla sezione 6 dell'allegato 9, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo. L'avviso di appalti programmati dovrebbe indicare l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

6.   Un soggetto appaltante di cui alle sezioni B o C può pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, purché l'avviso di appalti programmati fornisca il maggior numero di informazioni di cui dispone il soggetto appaltante tra quelle elencate al paragrafo 4 del presente articolo e precisi che i fornitori interessati dovrebbero manifestare al soggetto appaltante il proprio interesse per l'appalto.

ARTICOLO 161

Condizioni per la partecipazione

1.   Un soggetto appaltante subordina la partecipazione a un appalto unicamente alle condizioni essenziali per garantire che i fornitori possiedano la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.

2.   Nel determinare le condizioni per la partecipazione, un soggetto appaltante:

a)

non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto alla condizione che tale fornitore abbia già ottenuto in precedenza uno o più appalti da un soggetto appaltante di una parte e

b)

può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto (21).

3.   Nel valutare se un fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione, il soggetto appaltante:

a)

ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta sia all'interno che al di fuori del territorio della parte cui appartiene il soggetto appaltante; e

b)

esegue la valutazione in funzione delle condizioni precedentemente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara.

4.   Qualora sussistano elementi di prova, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, può escludere un fornitore dalla partecipazione a un appalto per motivi quali:

a)

fallimento;

b)

false dichiarazioni;

c)

grave o persistente inadempienza nell'ottemperare a qualsiasi prescrizione od obbligo sostanziale in relazione ad appalti precedenti;

d)

sentenze definitive per gravi reati o altri gravi illeciti;

e)

grave mancanza professionale, atti od omissioni aventi ripercussioni negative sull'integrità commerciale del fornitore; o

f)

evasione fiscale.

ARTICOLO 162

Qualificazione dei fornitori

1.   Le parti, ivi compresi i rispettivi soggetti appaltanti, possono prevedere un sistema di registrazione dei fornitori che preveda l'obbligo per i fornitori interessati di registrarsi e di fornire determinate informazioni. In tal caso, la parte provvede affinché i fornitori interessati abbiano accesso alle informazioni sul sistema di registrazione per quanto possibile per via elettronica e possano chiedere la registrazione in qualsiasi momento. Il soggetto appaltante comunica loro, entro un termine ragionevole, la decisione di accogliere o respingere la richiesta. Se la richiesta è respinta, la decisione è debitamente motivata.

2.   Ciascuna parte provvede affinché:

a)

i suoi soggetti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra le rispettive procedure in materia di qualifiche; e

b)

i suoi soggetti appaltanti, qualora dispongano di sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra i rispettivi sistemi di registrazione.

3.   Ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dall'adottare o dall'applicare un sistema di registrazione o una procedura in materia di qualifiche allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori dell'altra parte ai propri appalti.

4.   Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante:

a)

include nell'avviso di gara d'appalto come minimo le informazioni di cui all'articolo 160, paragrafo 3, lettere a), b), f), g), j), k) e l), e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione, e

b)

dal decorrere dei termini per la presentazione delle offerte, comunica ai fornitori qualificati come minimo le informazioni di cui all'articolo 160, paragrafo 3, lettere c), d), e), h) e i), secondo quanto specificato all'articolo 164, paragrafo 3, lettera b).

5.   Il soggetto appaltante consente a tutti i fornitori qualificati di partecipare a un appalto specifico, salvo qualora abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto un limite al numero di fornitori qualificati ammessi alla gara e ne abbia precisato i criteri di selezione. Un invito a presentare un'offerta è rivolto a un certo numero di fornitori qualificati necessario per garantire una concorrenza effettiva.

6.   Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4, lettera a), il soggetto appaltante provvede affinché tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.

7.   Un soggetto appaltante può tenere un elenco a uso ripetuto purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:

a)

sia pubblicato una volta all'anno sui mezzi d'informazione pertinenti di cui alla sezione 6 dell'allegato 9; e

b)

nel caso di pubblicazione elettronica, sia reso costantemente consultabile sui mezzi d'informazione pertinenti di cui alla sezione 6 dell'allegato 9.

8.   L'avviso di cui al paragrafo 7 comprende:

a)

una descrizione dei beni o servizi o delle relative categorie per cui l'elenco potrà essere utilizzato;

b)

le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare per essere inseriti in tale elenco e i metodi che il soggetto appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori soddisfino tali condizioni;

c)

il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere tutta la documentazione pertinente all'elenco;

d)

il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora il periodo di validità non sia precisato, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; e

e)

l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini dell'appalto disciplinato.

9.   In deroga al paragrafo 7, qualora un elenco a uso ripetuto abbia una validità pari o inferiore a tre anni, il soggetto appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 7 solo una volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco, purché l'avviso:

a)

specifichi il periodo di validità dell'elenco e precisi che non verranno pubblicati ulteriori avvisi; e

b)

sia pubblicato per via elettronica e sia reso costantemente consultabile sui mezzi d'informazione pertinenti di cui alla sezione 6 dell'allegato 9.

10.   Un soggetto appaltante consente ai fornitori di chiedere in qualsiasi momento di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto e provvede a inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.

11.   Qualora un fornitore non inserito in un elenco a uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a una gara d'appalto basata su un elenco a uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all'articolo 164, paragrafo 2, il soggetto appaltante esamina la domanda. Il soggetto appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo la motivazione di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, il soggetto appaltante non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.

12.   Un soggetto appaltante di cui alle sezioni 2 e 3 dell'allegato 9 può, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:

a)

l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7, comprenda le informazioni prescritte al paragrafo 8 e il maggior numero di informazioni disponibili prescritte a norma dell'articolo 160, paragrafo 2, e dichiari che si tratta di un avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori inseriti nell'elenco a uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco a uso ripetuto; e

b)

il soggetto appaltante trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti a consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni prescritte a norma dell'articolo 160, paragrafo 2, sempre che siano disponibili.

13.   Un soggetto appaltante di cui alle sezioni 2 e 3 dell'allegato 9 può permettere a un fornitore che abbia chiesto di essere inserito in un elenco a uso ripetuto di partecipare a un determinato appalto, purché il soggetto appaltante disponga del tempo sufficiente per valutare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.

14.   Un soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito a tali richieste.

15.   Se respinge la richiesta di un fornitore di partecipare a un appalto o di essere inserito in un elenco a uso ripetuto, il soggetto appaltante cessa di riconoscere un fornitore come fornitore qualificato o stralcia un fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce senza indugio una spiegazione scritta che motivi la decisione adottata.

ARTICOLO 163

Specifiche tecniche e documentazione di gara

1.   Una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dallo stabilire procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi tra le parti.

2.   Nello stabilire le specifiche tecniche relative ai beni o ai servizi oggetto dell'appalto, se del caso il soggetto appaltante:

a)

stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e

b)

determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, se esistenti, altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi.

3.   Quando le specifiche tecniche stabiliscono caratteristiche di progettazione o descrittive, un soggetto appaltante dovrebbe precisare, ove necessario, che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo «o equivalente».

4.   Un soggetto appaltante si astiene dallo stabilire specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purché il soggetto appaltante inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente».

5.   Un soggetto appaltante non sollecita né accetta, in un modo che possa impedire la concorrenza, consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto da una persona che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto.

6.   Una parte, ivi compresi i suoi soggetti appaltanti, può elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la preservazione delle risorse naturali o la tutela ambientale, a condizione che ciò avvenga conformemente al disposto del presente articolo.

Una parte può:

a)

consentire ai soggetti appaltanti di tenere conto degli aspetti ambientali e sociali durante tutta la procedura di appalto, purché tali aspetti non siano discriminatori e siano collegati all'oggetto dell'appalto in questione, e

b)

adottare misure adeguate per garantire il rispetto dei propri obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, compresi gli obblighi di cui al capo 10.

7.   Un soggetto appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. A meno che la descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara descrive in modo esaustivo:

a)

l'appalto, indicando la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione della valutazione di conformità, i progetti, i disegni o il materiale informativo;

b)

qualsiasi condizione per la partecipazione, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione a tale partecipazione;

c)

tutti i criteri di valutazione che il soggetto appaltante applicherà per l'aggiudicazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;

d)

se il soggetto appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti per la presentazione delle informazioni e dei documenti per via elettronica;

e)

se il soggetto appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, comprese quelle sull'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;

f)

in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio e, se del caso, le persone autorizzate a presenziarvi;

g)

altri termini o condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; e

h)

eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi fissate conformemente al paragrafo 8.

8.   Nel fissare eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.

9.   I criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara possono comprendere, tra l'altro, prezzo e altri fattori di costo, qualità, pregio tecnico, caratteristiche ambientali e termini di consegna.

10.   Un soggetto appaltante:

a)

rende tempestivamente disponibile la documentazione di gara per garantire che i fornitori interessati dispongano di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate;

b)

fornisce senza indugio la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati che ne facciano richiesta; e

c)

risponde tempestivamente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti alla gara d'appalto, purché tali informazioni non avvantaggino tali fornitori rispetto ai concorrenti.

11.   Un soggetto appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara messa a disposizione dei fornitori partecipanti, oppure modifichi o ripubblichi l'avviso di gara d'appalto o la documentazione di gara, comunica per iscritto tutte le modifiche di cui sopra, o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:

a)

a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o della ripubblicazione, qualora tali fornitori siano noti al soggetto appaltante e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per rendere disponibili le informazioni iniziali; e

b)

in tempo utile onde consentire a tali fornitori di modificare e di ripresentare le offerte, se del caso.

ARTICOLO 164

Termini

1.   Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, un soggetto appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente per elaborare e presentare le domande di partecipazione e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali:

a)

la natura e la complessità dell'appalto;

b)

l'entità dei subappalti previsti; e

c)

il tempo necessario per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e interne qualora non si ricorra a mezzi elettronici.

Tali termini e le loro eventuali proroghe sono identici per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.

2.   In caso di gara mediante preselezione, il termine ultimo stabilito da un soggetto appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione è, in linea di principio, pari ad almeno 25 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal soggetto appaltante, tale termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto a non meno di 10 giorni.

3.   Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine ultimo stabilito da un soggetto appaltante per la presentazione delle offerte deve essere pari ad almeno 40 giorni a decorrere dalla data in cui:

a)

è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto, nel caso di gare aperte; o

b)

il soggetto appaltante notifica ai fornitori che saranno invitati a presentare offerte, nel caso di gare mediante preselezione, indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzato un elenco a uso ripetuto.

4.   Un soggetto appaltante può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a non meno di 10 giorni qualora:

a)

il soggetto appaltante abbia pubblicato, almeno 40 giorni e non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati di cui all'articolo 160, paragrafo 4, contenente:

i)

una descrizione dell'appalto;

ii)

i termini ultimi approssimativi per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;

iii)

una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati devono manifestare al soggetto appaltante il proprio interesse per l'appalto;

iv)

il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; e

v)

tutte le informazioni disponibili prescritte per gli avvisi di gara d'appalto a norma dell'articolo 160, paragrafo 2;

b)

nel caso di appalti di natura ricorrente, il soggetto appaltante indichi in un avviso di gara d'appalto iniziale che i termini per la presentazione delle offerte a norma del presente paragrafo saranno comunicati in avvisi successivi; o

c)

per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal soggetto appaltante, i termini per la presentazione delle offerte stabiliti conformemente al paragrafo 3 risultino impraticabili.

5.   Un soggetto appaltante può ridurre di cinque giorni il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 per ciascuna delle seguenti circostanze:

a)

l'avviso di gara d'appalto è pubblicato per via elettronica;

b)

la documentazione di gara è resa disponibile per via elettronica a decorrere dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; e

c)

il soggetto appaltante riceve le offerte per via elettronica.

6.   L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non può in nessun caso avere per effetto la riduzione del termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a un periodo inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

7.   In deroga alle altre disposizioni del presente articolo, un soggetto appaltante che acquisiti beni o servizi commerciali, o una combinazione di essi, può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica sia l'avviso di gara d'appalto sia la documentazione di gara. Inoltre, se il soggetto appaltante accetta di ricevere le offerte di beni o servizi commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere ridotto a un periodo non inferiore a 10 giorni.

8.   Un soggetto appaltante di cui alle sezioni 2 o 3 dell'allegato 9 che abbia selezionato tutti i fornitori qualificati o un numero ristretto di questi ultimi, può stabilire il termine per la presentazione delle offerte per mutuo consenso con i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.

ARTICOLO 165

Trattative

1.   Una parte può incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre trattative con i fornitori qualora:

a)

il soggetto appaltante abbia manifestato la propria intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto di cui all'articolo 160, paragrafo 3, lettera f); o

b)

dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara.

2.   Un soggetto appaltante:

a)

provvede affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara; e

b)

una volta concluse le trattative, stabilisce un termine comune entro il quale il resto dei fornitori partecipanti possa presentare offerte nuove o modificate.

ARTICOLO 166

Gara a trattativa privata

1.   A condizione di non avvalersi della presente disposizione al fine di evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori dell'altra parte o da tutelare i fornitori interni, un soggetto appaltante può indire una gara a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli 160, 161 e 162, l'articolo 163, paragrafi da 7 a 11, e gli articoli da 164 a 167, in una qualsiasi delle circostanze seguenti:

a)

sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali, se:

i)

non è pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;

ii)

nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;

iii)

nessun fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione; o

iv)

le offerte pervenute presentano un carattere collusivo;

b)

nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostitutivi per le seguenti ragioni:

i)

poiché la prestazione richiesta è un'opera d'arte;

ii)

poiché trattasi di protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi; o

iii)

per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;

c)

quando, nel caso di prestazioni supplementari richieste al fornitore originario di beni o servizi e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:

i)

sia impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e

ii)

possa provocare al soggetto appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

d)

qualora, e soltanto nella misura in cui risulti strettamente necessario, per motivi di estrema urgenza imputabili a eventi che il soggetto appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o mediante preselezione;

e)

per i beni acquistati su un mercato delle materie prime;

f)

qualora il soggetto appaltante appalti la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale; lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitate volte a integrare i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o alla fornitura in quantità secondo standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o la fornitura in quantità volte ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

g)

nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; o

h)

qualora l'appalto sia aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:

i)

il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto; e

ii)

i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente con l'obiettivo di aggiudicare il contratto di progettazione al vincitore.

2.   Un soggetto appaltante prepara una relazione scritta su ogni appalto assegnato a norma del paragrafo 1. La relazione comprende il nome del soggetto appaltante, il valore e la tipologia dei beni o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso alla gara a trattativa privata.

ARTICOLO 167

Aste elettroniche

Un soggetto appaltante che intenda ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato comunica a ciascun partecipante prima di dar avvio all'asta:

a)

il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;

b)

i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta qualora l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e

c)

ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.

ARTICOLO 168

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

1.   Il soggetto appaltante adotta procedure di ricevimento, spoglio e trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la riservatezza delle offerte.

2.   Il soggetto appaltante non penalizza i fornitori le cui offerte siano pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unicamente imputabile a disguidi causati dal soggetto medesimo.

3.   Il soggetto appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offra a un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali, offre la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.

4.   Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara e provenire da un fornitore qualificato.

5.   Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, un soggetto appaltante aggiudica l'appalto al fornitore qualificato che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:

a)

l'offerta più vantaggiosa; o

b)

l'offerta al prezzo più basso, qualora il prezzo sia l'unico criterio.

6.   Il soggetto appaltante che riceve un'offerta a un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto. Il soggetto appaltante può verificare altresì se il fornitore abbia ottenuto sovvenzioni. In tal caso, l'offerta può essere respinta unicamente per questo motivo, a meno che il fornitore non sia in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dal soggetto appaltante, che la sovvenzione concessa era compatibile con la disciplina relativa alle sovvenzioni stabilita alla sezione B del capo 11.

7.   Il soggetto appaltante non ricorre a opzioni, non annulla un appalto né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.

8.   Ciascuna parte prevede, di norma, un termine sospensivo tra l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del contratto al fine di concedere agli offerenti esclusi tempo sufficiente per riesaminare e impugnare la decisione di aggiudicazione.

ARTICOLO 169

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

1.   Il soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori partecipanti le proprie decisioni riguardo all'aggiudicazione dell'appalto e, se richiesto da uno dei fornitori, effettua tale comunicazione per iscritto. Fatto salvo l'articolo 170, paragrafi 2 e 3, il soggetto appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.

2.   Il soggetto appaltante pubblica un avviso sul mezzo d'informazione elettronico o cartaceo appropriato di cui alla sezione 6 dell'allegato 9 entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ciascun appalto disciplinato dal presente capo. Qualora il soggetto appaltante si avvalga unicamente di un mezzo elettronico per la pubblicazione dell'avviso, le informazioni rimangono facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le informazioni seguenti:

a)

una descrizione dei beni o servizi oggetto dell'appalto;

b)

il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante;

c)

il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;

d)

il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;

e)

la data di aggiudicazione; e

f)

il tipo di procedura di gara utilizzato e, in caso di gara a trattativa privata conformemente all'articolo 166, una descrizione delle circostanze e delle condizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

3.   Ciascun soggetto appaltante conserva per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto:

a)

la documentazione e le relazioni sulle procedure di gara e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni prescritte a norma dell'articolo 166; e

b)

i dati che garantiscono un'adeguata tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato per via elettronica.

ARTICOLO 170

Divulgazione delle informazioni

1.   Una parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se un appalto disciplinato sia stato condotto in modo equo, imparziale e conformemente al presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la divulgazione delle informazioni possa pregiudicare la concorrenza negli appalti futuri, la parte che le riceve si astiene dal divulgarle ai fornitori, salvo previo consenso della parte che le ha fornite.

2.   In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal divulgare a un particolare fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori.

3.   Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i rispettivi soggetti appaltanti, autorità ed organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:

a)

ostacoli l'applicazione della legge;

b)

possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori;

c)

pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; o

d)

sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

ARTICOLO 171

Procedure interne di ricorso

1.   Ciascuna parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie, mediante le quali, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale un fornitore abbia o abbia avuto un interesse, tale fornitore possa contestare:

a)

una violazione del presente capo; o

b)

qualora l'ordinamento giuridico di una parte non riconosca al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una parte.

Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi sono formulate per iscritto e rese accessibili.

2.   Se un fornitore contesta, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1, la parte cui appartiene il soggetto appaltante che conduce l'appalto disciplinato invita il fornitore e il soggetto appaltante ad avviare consultazioni per giungere a una soluzione. Il soggetto appaltante procede a un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare successive o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

3.   A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso. Tale termine non può essere in nessun caso inferiore a 10 giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente prenderne conoscenza.

4.   Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere ed esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.

5.   Qualora un organo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4 esamini inizialmente il ricorso, la parte competente garantisce al fornitore la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante che ha condotto l'appalto disciplinato oggetto del ricorso.

6.   Qualora l'organo di ricorso di cui al paragrafo 5 non sia un tribunale, ciascuna parte garantisce che la sua decisione sia soggetta a controllo giurisdizionale oppure che tale organo disponga di procedure atte a garantire:

a)

che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione pertinente;

b)

che alle parti in causa (i «partecipanti») venga riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso;

c)

che ai partecipanti venga riconosciuto il diritto di essere rappresentati e accompagnati;

d)

che i partecipanti abbiano accesso a tutte le fasi del procedimento;

e)

che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni e

f)

che l'organo di ricorso adotti [le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa] una motivazione per ciascuna decisione o raccomandazione.

7.   Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedono misure provvisorie tempestive atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto disciplinato. Queste misure provvisorie possono comportare la sospensione della gara d'appalto. Le procedure possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione di tali misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto.

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore anche procedure che prevedono misure correttive o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti nei casi in cui un organo di ricorso abbia stabilito che vi è stata una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1. Il risarcimento delle perdite o dei danni subiti può limitarsi ai costi sostenuti per la preparazione dell'offerta o per il ricorso, o comprendere entrambi.

ARTICOLO 172

Modifiche e rettifiche dei settori interessati

1.   Una parte può proporre di modificare i propri appalti disciplinati descritti all'allegato 9 o di rettificarne la sottosezione pertinente delle sezioni 1, 2 o 3 dell'allegato 9.

2.   Una parte che intenda proporre una modifica dell'allegato 9:

a)

ne dà notifica per iscritto all'altra parte; e

b)

propone all'altra parte, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera b), una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi se la modifica riguarda un soggetto appaltante sul quale la parte ha cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza, o se il soggetto appaltante opera ormai come impresa commerciale esposta alla concorrenza in un mercato liberamente accessibile.

Si considera che una parte eserciti un controllo o un'influenza su un soggetto appaltante se:

a)

il soggetto appaltante è finanziato per la maggior parte dallo Stato o da un organismo controllato dallo Stato;

b)

la gestione del soggetto appaltante è soggetta alla vigilanza dello Stato o di un organismo controllato dallo Stato; o

c)

il soggetto appaltante è dotato di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata dallo Stato o da un organismo controllato dallo Stato.

4.   L'altra parte deve presentare obiezioni scritte a una proposta di modifica dell'allegato 9 notificata a norma del paragrafo 2 qualora contesti che:

a)

un adeguamento proposto a norma del paragrafo 2, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato;

b)

la modifica proposta si riferisca a un soggetto appaltante sul quale la parte ha cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza a norma del paragrafo 3; o

c)

il soggetto appaltante in questione operi come impresa commerciale esposta alla concorrenza in un mercato liberamente accessibile.

Se non viene presentata alcuna obiezione scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), si ritiene che l'altra parte abbia accettato l'adeguamento o la modifica.

5.   Le seguenti modifiche di una sottosezione specifica di una parte delle sezioni 1, 2 o 3 dell'allegato 9 si considerano rettifiche di carattere puramente formale, a condizione che non pregiudichino la copertura concordata prevista dal presente capo:

a)

la modifica del nome di un soggetto appaltante;

b)

la fusione di due o più soggetti appaltanti; e

c)

la separazione di un soggetto appaltante in due o più soggetti che sono aggiunti integralmente ai soggetti appaltanti contemplati dalla stessa sezione dell'allegato 9.

La parte che effettua tale rettifica di carattere puramente formale non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi.

6.   Qualora siano proposte rettifiche di una sottosezione specifica di una parte delle sezioni 1, 2 o 3 dell'allegato 9, la parte ne dà notifica all'altra parte ogni due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente capo.

7.   Una parte può notificare per iscritto all'altra parte un'obiezione a una rettifica proposta entro 45 giorni dalla data in cui ha ricevuto la relativa notifica. La parte che presenta un'obiezione precisa per quali motivi ritiene che la rettifica proposta non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 5 e descrive gli effetti della rettifica proposta sulla copertura concordata prevista dal presente capo. Se non viene presentata alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica si considera che l'altra parte abbia accettato la rettifica proposta.

8.   Se l'altra parte presenta obiezioni alla modifica o alla rettifica proposta, le parti si adoperano per risolvere la questione tramite consultazioni. Se le parti non raggiungono un accordo entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'obiezione, la parte che intende modificare o rettificare la propria sottosezione delle sezioni 1, 2 o 3 dell'allegato 9 può deferire la questione alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al capo 14 per stabilire se l'obiezione sia giustificata.

9.   Una volta che le parti hanno raggiunto un accordo sulle modifiche o rettifiche proposte, anche nel caso in cui una parte non abbia sollevato obiezioni entro 45 giorni a norma del paragrafo 4 o 7 o la questione sia stata risolta nel quadro della procedura di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 8, il Consiglio di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» modifica di conseguenza l'allegato 9.

ARTICOLO 173

Disposizioni istituzionali

Su richiesta di una parte, il Comitato di cooperazione si riunisce per esaminare questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente capo e dell'allegato 9, quali:

a)

la necessità di modificare l'allegato 9;

b)

questioni relative agli appalti pubblici sottopostegli da una parte;

c)

ogni altra questione attinente al funzionamento del presente capo.

ARTICOLO 174

Periodo transitorio

Il presente capo diventa applicabile tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 10

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 175

Contesto e obiettivi

1.   Le parti ricordano l'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso del 2006, la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008, nonché l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile del 2015 e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile («OSS»).

2.   Le parti riaffermano il proprio impegno a promuovere uno sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali che concorra al conseguimento dello sviluppo sostenibile e alla lotta contro i cambiamenti climatici. In tale contesto, esse riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente sono interdipendenti e costituiscono componenti dello sviluppo sostenibile che si rafforzano reciprocamente.

ARTICOLO 176

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1.   Le parti riconoscono il loro rispettivo diritto di stabilire i propri livelli di protezione interna dell'ambiente e del lavoro e di adottare o modificare di conseguenza le proprie politiche e disposizioni legislative pertinenti conformemente alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale e al fine di conseguire livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro.

2.   Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti indebolendo o riducendo il livello di protezione offerto dalla rispettiva legislazione ambientale o dalle rispettive norme e legislazioni in materia di lavoro.

3.   Una parte non cerca di incoraggiare gli scambi o gli investimenti derogando alle proprie disposizioni legislative in materia di ambiente e di lavoro o, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, omettendo di darvi efficace applicazione.

ARTICOLO 177

Accordi multilaterali in materia di ambiente e convenzioni sul lavoro

1.   Le parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali mondiali o regionali e il valore di un'occupazione piena e produttiva, compresi lo sviluppo delle competenze e il lavoro dignitoso per tutti, quale elemento essenziale dello sviluppo sostenibile in tutti i paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale.

2.   In tale contesto, e tenendo conto degli articoli da 259 a 265 del presente accordo, le parti ribadiscono il proprio impegno a dare efficace attuazione agli accordi multilaterali in materia di ambiente, compreso l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, che hanno rispettivamente ratificato.

3.   Tenendo conto degli articoli da 285 a 288 del presente accordo, le parti ribadiscono il proprio impegno a dare efficace attuazione alle convenzioni fondamentali dell'OIL, nonché ad altre convenzioni dell'OIL che hanno rispettivamente ratificato, e a mantenere un sistema efficace di ispezione del lavoro coerente con gli impegni assunti in veste di membri dell'OIL.

ARTICOLO 178

Commercio e investimenti per la promozione dello sviluppo sostenibile

1.   Le parti ribadiscono il proprio impegno a rafforzare il contributo del commercio all'obiettivo dello sviluppo sostenibile. Di conseguenza, esse convengono di promuovere il ricorso a sistemi di garanzia della sostenibilità, quali il commercio equo-solidale o il marchio di qualità ecologica, la responsabilità sociale e il comportamento responsabile delle imprese, nonché il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali e in prodotti e tecnologie rispettosi del clima.

2.   Le parti scambiano informazioni e condividono esperienze in merito alle rispettive azioni per promuovere la coerenza e le sinergie tra le politiche commerciali, sociali e ambientali e intensificano altresì il dialogo e la cooperazione sulle questioni connesse allo sviluppo sostenibile che possono sorgere nell'ambito delle loro relazioni commerciali.

3.   Tale dialogo e tale cooperazione tra le parti dovrebbero coinvolgere i portatori di interessi, in particolare le parti sociali, e altre organizzazioni della società civile, anche attraverso la cooperazione con la società civile istituita a norma dell'articolo 314, a seconda dei casi.

ARTICOLO 179

Risoluzione delle controversie

Gli articoli 223, 224 e 225 non si applicano alle controversie nell'ambito del presente capo. Per eventuali controversie di questo tipo, dopo che il collegio arbitrale ha consegnato la sua relazione finale a norma degli articoli 219 e 220, le parti, tenendo conto della relazione, discutono le misure appropriate da attuare. Il Comitato di cooperazione sorveglia l'attuazione di tali misure e tiene sotto controllo la questione, anche attraverso il meccanismo di cui all'articolo 178, paragrafo 3.

CAPO 11

COMPORTAMENTI ANTICONCORRENZIALI, CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI E SOVVENZIONI

ARTICOLO 180

Principi

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e non falsata nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Le parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti.

ARTICOLO 181

Neutralità concorrenziale

Le parti applicano il presente capo a tutte le imprese, pubbliche e private.

ARTICOLO 182

Attività economiche

Il presente capo si applica alle attività economiche.

Ai fini del presente capo, per «attività economiche» si intendono le attività relative all'offerta di beni e servizi su un mercato.

SEZIONE A

COMPORTAMENTI ANTICONCORRENZIALI E CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

ARTICOLO 183

Quadro legislativo

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore il proprio diritto della concorrenza, che si applica a tutte le imprese in tutti i settori dell'economia (22) e contrasta in modo efficace le seguenti pratiche:

a)

gli accordi orizzontali e verticali tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza;

b)

l'abuso, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante; e

c)

le concentrazioni tra imprese che ostacolerebbero in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

ARTICOLO 184

Servizi di interesse economico generale

Le parti provvedono affinché le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale siano soggette alle norme di cui alla presente sezione, nella misura in cui l'applicazione delle medesime non osti all'adempimento, di diritto e di fatto, della missione loro affidata. La missione affidata è trasparente e qualsiasi limitazione all'applicazione delle norme di cui alla presente sezione, o qualsiasi scostamento dalle medesime, non va al di là di quanto strettamente necessario per l'adempimento di tale missione.

ARTICOLO 185

Attuazione

1.   Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di un'autorità garante della concorrenza indipendente sotto il profilo operativo, responsabile della piena applicazione e dell'efficace applicazione della legislazione in materia di concorrenza di cui all'articolo 183, dotandola dei poteri e delle risorse necessari a tal fine.

2.   Ciascuna parte applica la propria legislazione in materia di concorrenza di cui all'articolo 183 in modo trasparente, nel rispetto dei principi di equità procedurale, compresi i diritti di difesa delle imprese interessate, in particolare il diritto al contraddittorio e il diritto al controllo giurisdizionale.

ARTICOLO 186

Cooperazione

1.   Le parti riconoscono che è nel loro interesse comune promuovere la cooperazione in materia di politica di concorrenza e applicazione delle norme.

2.   Per agevolare tale cooperazione le autorità garanti della concorrenza delle parti possono scambiarsi informazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza stabilite nelle rispettive legislazioni.

3.   Le autorità garanti della concorrenza delle parti si adoperano per coordinare, ove possibile e opportuno, le proprie attività di contrasto in relazione ai medesimi comportamenti o casi o a comportamenti o casi connessi.

ARTICOLO 187

Non applicazione del meccanismo di risoluzione

Il capo 14 non si applica alla presente sezione.

SEZIONE B

SOVVENZIONI

ARTICOLO 188

Definizione e ambito di applicazione

1.   Ai fini della presente sezione, per «sovvenzione» si intende una misura che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM, indipendentemente dal fatto che la sovvenzione venga concessa a un'impresa che fornisce merci o presta servizi (23).

2.   La presente sezione si applica alle sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SCM o che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 192 del presente accordo.

3.   Le parti provvedono affinché le sovvenzioni alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale siano soggette alle norme di cui alla presente sezione, nella misura in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, di diritto e di fatto, della missione loro affidata. La missione affidata è trasparente e qualsiasi limitazione all'applicazione delle norme di cui alla presente sezione, o qualsiasi scostamento dalle medesime, non va al di là di quanto strettamente necessario per l'adempimento di tale missione.

4.   L'articolo 191 del presente accordo non si applica alle sovvenzioni connesse agli scambi dei prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura.

5.   Gli articoli 191 e 192 non si applicano al settore audiovisivo.

6.   L'articolo 192 non si applica alle sovvenzioni formalmente concordate o concesse prima dell'entrata in vigore del presente accordo o nei cinque anni successivi.

ARTICOLO 189

Relazioni con l'OMC

Nessun elemento della presente sezione incide sui diritti o sugli obblighi delle parti derivanti dall'accordo SCM, dall'accordo sull'agricoltura, dall'articolo XVI del GATT 1994 o dall'articolo XV del GATS.

ARTICOLO 190

Trasparenza

1.   Per quanto riguarda le sovvenzioni concesse o mantenute sul proprio territorio, ciascuna parte rende pubbliche le seguenti informazioni:

a)

la base giuridica e lo scopo della sovvenzione;

b)

la forma della sovvenzione;

c)

l'importo della sovvenzione o l'importo iscritto a bilancio per la sovvenzione; e

d)

se possibile, il nome del beneficiario della sovvenzione.

2.   Una parte rispetta il disposto del paragrafo 1:

a)

presentando una notifica a norma dell'articolo 25 dell'accordo SCM, trasmessa almeno ogni due anni;

b)

presentando una notifica a norma dell'articolo 18 dell'accordo sull'agricoltura; o

c)

garantendo che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano pubblicate da essa stessa o per suo conto su un sito web accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui la sovvenzione è stata concessa o mantenuta.

ARTICOLO 191

Consultazioni

1.   Se ritiene che una sovvenzione incida o possa incidere negativamente sui propri interessi in materia di liberalizzazione degli scambi o degli investimenti, una parte può esprimere per iscritto la propria preoccupazione all'altra parte e chiedere ulteriori informazioni al riguardo.

2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 comprende una spiegazione del modo in cui la sovvenzione incide o rischia di incidere negativamente sugli interessi della parte richiedente. La parte richiedente può chiedere le seguenti informazioni sulla sovvenzione:

a)

la base giuridica e l'obiettivo o lo scopo strategico della sovvenzione;

b)

la forma della sovvenzione;

c)

le date e la durata della sovvenzione, nonché altri eventuali termini connessi alla stessa;

d)

i requisiti di ammissibilità relativi alla sovvenzione;

e)

l'importo totale o l'importo annuo iscritto a bilancio per la sovvenzione;

f)

se possibile, il nome del beneficiario della sovvenzione; e

g)

qualsiasi altra informazione che consenta di valutare gli effetti negativi della sovvenzione.

3.   La parte interpellata fornisce le informazioni richieste per iscritto entro un periodo di tempo ragionevole, in linea di principio non superiore a 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. Qualora non fornisca alcuna delle informazioni richieste, la parte interpellata ne spiega le ragioni nella sua risposta scritta entro lo stesso termine.

4.   Dopo aver ricevuto le informazioni richieste, la parte richiedente può chiedere che si svolgano consultazioni sulla questione. Le consultazioni tra le parti per esaminare le preoccupazioni espresse si svolgono entro un periodo di tempo ragionevole, in linea di principio non superiore a 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni.

5.   Le parti si adoperano per giungere a una soluzione della questione soddisfacente per entrambe.

ARTICOLO 192

Sovvenzioni soggette a condizioni

1.   Ai fini della presente sezione, sono ammesse le seguenti sovvenzioni alle condizioni sottoindicate:

a)

le sovvenzioni nell'ambito delle quali un governo garantisce i debiti o le passività di alcune imprese purché l'importo di tali debiti e passività o la durata della garanzia siano limitati; e

b)

le sovvenzioni a imprese insolventi o in difficoltà concesse sotto varie forme, a condizione che:

i)

sia stato elaborato un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche al fine di permettere all'impresa insolvente o in difficoltà di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, la redditività a lungo termine; e

ii)

l'impresa contribuisca alle spese di ristrutturazione; le piccole e medie imprese non sono tenute a contribuire alle spese di ristrutturazione.

2.   Il paragrafo 1, lettera b), non si applica alle sovvenzioni concesse alle imprese come contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione. Tale contributo temporaneo di liquidità è limitato all'importo necessario semplicemente per mantenere in attività l'impresa.

3.   Sono consentite sovvenzioni volte a garantire l'uscita ordinata dal mercato di un'impresa.

4.   Il presente articolo non si applica alle sovvenzioni i cui importi o bilanci cumulativi siano inferiori a 200 000 EUR per impresa nell'arco di tre anni consecutivi.

5.   Il paragrafo 1 non si applica alle sovvenzioni concesse per porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia di una parte. Per essere considerata grave, la perturbazione dell'economia di una parte deve essere eccezionale, temporanea e significativa.

6.   Laddove non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 188, paragrafo 3, le sovvenzioni previste per l'attuazione di programmi, in particolare nel settore dell'edilizia popolare e del trasporto ferroviario di merci, sono esentate dal rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, purché abbiano vocazione sociale.

ARTICOLO 193

Uso delle sovvenzioni

Ciascuna parte garantisce che le imprese utilizzino le sovvenzioni esclusivamente per l'obiettivo strategico per il quale sono state concesse (24).

CAPO 12

IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI E MONOPOLI DESIGNATI

ARTICOLO 194

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«accordo dell'OCSE»: l'accordo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, o un impegno successivo, elaborato nell'ambito dell'OCSE o in altra sede, che è stato adottato da almeno 12 membri originali dell'OMC partecipanti all'accordo dell'OCSE al 1o gennaio 1979;

b)

«attività commerciali»: le attività a scopo di lucro il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio che sarà venduto in quantità e a prezzi determinati dall'impresa (25);

c)

«considerazioni commerciali»: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sarebbero di norma presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un'impresa di proprietà privata operante secondo i principi dell'economia di mercato nel settore commerciale o industriale pertinente;

d)

«monopolio designato»: un soggetto, compreso un consorzio di imprese o un'agenzia pubblica, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte è stato designato fornitore o acquirente unico di un bene o di un servizio; il soggetto cui è stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione;

e)

«designare»: istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare l'ambito di un monopolio al fine di ricomprendervi merci o servizi aggiuntivi;

f)

«impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali»: un'impresa, pubblica o privata, alla quale una parte ha riconosciuto, di diritto o di fatto, diritti o privilegi speciali designando, secondo criteri non basati sull'oggettività, sulla proporzionalità e sulla non discriminazione, le imprese autorizzate a fornire un bene o a prestare un servizio ovvero limitando a due o più il numero delle imprese autorizzate, in modo tale da incidere in maniera sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o di prestare lo stesso servizio nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

g)

«servizio fornito nell'esercizio di pubblici poteri»: un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi quale definito nel GATS ivi compreso, ove applicabile, nell'allegato del GATS sui servizi finanziari;

h)

«impresa pubblica»: un'impresa in cui una parte:

i)

detiene direttamente più del 50 % del capitale sociale;

ii)

controlla direttamente o indirettamente l'esercizio di più del 50 % dei diritti di voto;

iii)

ha il potere di designare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di un organo di amministrazione equivalente; o

iv)

ha potere di controllo sull'impresa.

ARTICOLO 195

Ambito di applicazione

1.   Le parti confermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo XVII, paragrafi 1, 2 e 3, del GATT 1994, dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994 e dall'articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5, del GATS.

2.   Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati che svolgono attività commerciali. Qualora tali imprese o monopoli esercitino sia attività commerciali sia attività non commerciali, soltanto le attività commerciali rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

3.   Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica.

4.   Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o ai monopoli designati quando operano come soggetti appaltanti contemplati negli allegati relativi a ciascuna parte dell'appendice I dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, di cui all'allegato 4 dell'accordo OMC, o a norma dell'allegato 9 del presente accordo, a fini pubblici e quando non operano al fine di rivendere i beni o servizi appaltati su base commerciale o al fine di utilizzare tali beni o servizi per la produzione di beni o per la prestazione di servizi a scopo di vendita commerciale.

5.   Il presente capo non si applica ai servizi prestati nell'esercizio di pubblici poteri.

6.   Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o ai monopoli designati impegnati esclusivamente nella fabbricazione di prodotti militari e per la difesa (26).

7.   Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o ai monopoli designati qualora, in uno qualsiasi dei tre precedenti esercizi finanziari consecutivi, il fatturato annuo derivante dalle attività commerciali dell'impresa o del monopolio di cui trattasi sia stato inferiore a 50 milioni di diritti speciali di prelievo.

8.   L'articolo 197 non si applica alla prestazione su incarico pubblico di servizi finanziari da parte di un'impresa pubblica qualora la prestazione:

a)

sostenga le esportazioni o le importazioni, purché i servizi:

i)

non siano intesi a sostituire finanziamenti commerciali; o

ii)

non siano offerti a condizioni più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale;

b)

sostenga gli investimenti privati al di fuori del territorio della parte, purché i servizi:

i)

non siano intesi a sostituire finanziamenti commerciali; o

ii)

non siano offerti a condizioni più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale; o

c)

sia offerta a condizioni compatibili con l'accordo dell'OCSE, purché rientri nell'ambito di applicazione del medesimo (27).

9.   L'articolo 197 non si applica ai settori dei servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo come previsto al capo 6.

ARTICOLO 196

Disposizioni generali

1.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dal presente capo, nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte costituisca o mantenga imprese pubbliche, riconosca a imprese diritti o privilegi speciali o designi o mantenga monopoli.

2.   Una parte non obbliga né incoraggia un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato ad agire in modo incompatibile con il presente capo.

ARTICOLO 197

Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali

1.   Ciascuna parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali, ciascuna delle proprie imprese pubbliche e delle proprie imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ciascuno dei propri monopoli designati:

a)

operi in base a considerazioni commerciali nell'acquisto o nella vendita di beni o servizi, tranne nell'adempimento degli obblighi relativi al proprio incarico di servizio pubblico (28), ad esempio per quanto riguarda programmi e progetti a vocazione sociale, che non siano incompatibili con le lettere b) o c);

b)

nell'acquisto di beni o servizi:

i)

accordi al bene o al servizio fornito da un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi beni o servizi forniti dalle proprie imprese; e

ii)

accordi al bene o al servizio fornito da un'impresa dell'altra parte, che costituisce un investimento disciplinato sul suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi beni o servizi forniti da imprese sul mercato rilevante nel suo territorio, che costituiscono investimenti effettuati da investitori di tale parte; e

c)

nella vendita di beni o servizi:

i)

accordi all'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie imprese; e

ii)

accordi a un'impresa dell'altra parte, che costituisce un investimento disciplinato sul suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato a imprese sul mercato rilevante nel suo territorio, che costituiscono un investimento effettuato dai suoi investitori.

2.   Il paragrafo 1 non osta a che le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i monopoli designati:

a)

acquistino o forniscano beni o servizi secondo modalità o a condizioni diverse, anche in termini di prezzo, purché l'acquisto o la fornitura siano effettuati sulla base di considerazioni commerciali; o

b)

rifiutino di acquistare o fornire beni o servizi, purché ciò avvenga sulla base di considerazioni commerciali.

ARTICOLO 198

Quadro normativo

1.   Le parti si adoperano per rispettare e applicare al meglio le norme internazionali pertinenti, compresi i principi di governo societario delle imprese pubbliche elaborati dall'OCSE.

2.   Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi organo di regolamentazione da essa costituito o mantenuto ovvero qualsiasi organo al quale abbia assegnato funzioni normative:

a)

sia indipendente dalle imprese da esso regolamentate e non debba rispondere loro del proprio operato, così da garantire l'efficacia della funzione normativa svolta; e

b)

agisca con imparzialità (29) nei confronti di tutte le imprese da esso regolamentate, ivi compresi le imprese pubbliche, le imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e i monopoli designati (30).

3.   Ciascuna parte applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati in modo coerente e non discriminatorio.

ARTICOLO 199

Trasparenza

1.   La parte che ha motivo di ritenere che le attività commerciali di un'impresa pubblica, di un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato dell'altra parte incidano negativamente sui propri interessi nel quadro del presente capo può chiedere per iscritto all'altra parte di fornirle informazioni sulle attività di tale impresa o monopolio collegate all'attuazione del presente capo.

2.   Le richieste di informazioni di cui al paragrafo 1 indicano:

a)

l'impresa o il monopolio in questione;

b)

i beni o servizi e i mercati interessati;

c)

gli interessi di cui al presente capo che la parte richiedente ritiene lesi;

d)

le pratiche adottate dall'impresa o dal monopolio che ostacolano gli scambi o gli investimenti tra le parti in modo incompatibile con il presente capo; e

e)

quali delle seguenti informazioni debbano essere fornite:

i)

l'assetto proprietario e la struttura di voto dell'impresa o del monopolio, con indicazione della percentuale di quote detenuta cumulativamente dalla parte interpellata, dalle sue imprese pubbliche, dalle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o dai monopoli designati, nonché della percentuale dei diritti di voto che essi detengono cumulativamente nell'impresa o nel monopolio;

ii)

una descrizione delle quote speciali o dei diritti speciali di voto o di altri diritti detenuti dalla parte interpellata, dalle sue imprese pubbliche, dalle sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o dai suoi monopoli designati, ove tali diritti siano diversi da quelli collegati alle quote ordinarie generali dell'impresa o del monopolio;

iii)

una descrizione della struttura organizzativa dell'impresa o del monopolio e la composizione del suo consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente;

iv)

una descrizione dei ministeri o degli enti pubblici che disciplinano o controllano l'impresa o il monopolio, una descrizione degli obblighi di segnalazione imposti all'impresa o al monopolio da tali ministeri o enti e l'indicazione dei diritti e delle prassi dei ministeri o enti pubblici in ordine alla nomina, alla revoca o alla remunerazione dei dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente dell'impresa o del monopolio;

v)

il fatturato annuo e il patrimonio complessivo dell'impresa o del monopolio negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili informazioni;

vi)

eventuali deroghe, immunità e misure connesse di cui l'impresa o il monopolio beneficia a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata; e

vii)

altre informazioni pubbliche sull'impresa o sul monopolio, comprese le relazioni finanziarie annuali e le revisioni contabili effettuate da terzi.

3.   Se le informazioni richieste non sono a disposizione della parte interpellata, quest'ultima ne comunica per iscritto i motivi alla parte richiedente.

CAPO 13

TRASPARENZA

ARTICOLO 200

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«decisione amministrativa»: una decisione con effetto giuridico che incide sui diritti e sugli obblighi di una determinata persona in un caso individuale e comprende un'azione amministrativa o la mancata adozione di un'azione o di una decisione amministrativa conformemente alla legislazione della parte;

b)

«persona interessata»: ogni persona che sia o possa essere interessata da una misura di applicazione generale;

c)

«misura di applicazione generale»: le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure e le misure amministrative di applicazione generale che possono incidere su qualsiasi questione disciplinata dal presente titolo.

ARTICOLO 201

Obiettivo

Riconoscendo l'incidenza che il rispettivo contesto normativo può avere sugli scambi e sugli investimenti reciproci, le parti mirano a promuovere un contesto normativo prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese, conformemente alle disposizioni del presente capo.

ARTICOLO 202

Pubblicazione

1.   Ciascuna parte provvede affinché una misura di applicazione generale riguardante qualsiasi questione contemplata dal presente titolo:

a)

sia rapidamente pubblicata tramite un mezzo ufficialmente designato e, se possibile, per via elettronica, o sia altrimenti messa a disposizione in modo da permettere a chiunque di venirne a conoscenza;

b)

contenga una spiegazione dell'obiettivo perseguito e sia motivata; e

c)

preveda un periodo di tempo sufficiente tra la sua pubblicazione e la sua entrata in vigore, salvo se impossibile per motivi di urgenza.

2.   Nell'adottare o modificare disposizioni legislative o regolamentari di applicazione generale in relazione a qualsiasi questione disciplinata dal presente titolo, ciascuna parte, conformemente alle proprie norme e procedure:

a)

pubblica in una fase iniziale opportuna il progetto di legge o di regolamento o i documenti di consultazione che forniscono informazioni dettagliate sull'obiettivo e sulla motivazione della proposta di legge o di regolamento;

b)

offre alle persone interessate ragionevoli possibilità e un periodo di tempo adeguato per presentare osservazioni; e

c)

si adopera per tenere conto delle osservazioni ricevute.

ARTICOLO 203

Richieste di informazioni

1.   Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di qualsivoglia persona in merito a qualsiasi misura di applicazione generale, proposta o in vigore, per quanto riguarda tutte le materie contemplate dal presente titolo.

2.   Su richiesta di una parte, l'altra parte comunica senza indugio le informazioni e risponde alle domande riguardanti qualsiasi misura di applicazione generale o qualsiasi proposta di adozione, modifica o abrogazione di misure di applicazione generale in relazione a qualsiasi materia contemplata dal presente titolo, che la parte richiedente ritiene possa incidere sull'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 204

Gestione delle misure di applicazione generale

1.   Ciascuna parte gestisce in modo obiettivo, imparziale e ragionevole tutte le misure di applicazione generale riguardanti qualsiasi materia contemplata dal presente titolo.

2.   Nell'applicare le misure di cui al paragrafo 1 a persone, beni o servizi specifici dell'altra parte in singoli casi, ciascuna parte:

a)

si adopera per comunicare alle persone direttamente interessate da un procedimento amministrativo, con ragionevole preavviso e secondo le proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'avvio del procedimento, fornendo altresì una descrizione della sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'avvio nonché, se del caso, una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia; e

b)

offre a tali persone interessate una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi decisione amministrativa definitiva, sempre che i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano.

ARTICOLO 205

Riesame

1.   Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di procedure e organi giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine di riesaminare e, se giustificato, correggere sollecitamente le decisioni amministrative riguardanti qualsiasi materia contemplata dal presente titolo. Ciascuna parte provvede affinché le proprie procedure di riesame si svolgano in modo non discriminatorio e imparziale. Ciascuna parte provvede affinché gli organi che svolgono tale riesame siano imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'esecuzione amministrativa e non abbiano alcun interesse sostanziale in merito all'esito della questione.

2.   Ciascuna parte provvede affinché le parti del procedimento di cui al paragrafo 1 abbiano diritto a:

a)

una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e

b)

una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati o, se la legge lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.

3.   La decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), è attuata dall'ufficio o dall'autorità preposti all'esecuzione amministrativa, fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore secondo quanto previsto dalla legislazione di ciascuna parte.

ARTICOLO 206

Qualità ed efficacia dell'azione normativa e buone prassi in materia di regolamentazione

1.   Le parti riconoscono i principi delle buone prassi in materia di regolamentazione e promuovono la qualità e l'efficacia dell'azione normativa, anche:

a)

incoraggiando il ricorso alle valutazioni dell'impatto normativo in sede di elaborazione delle principali iniziative; e

b)

istituendo o continuando ad avvalersi di procedure volte a promuovere la valutazione periodica retrospettiva delle rispettive misure di applicazione generale.

2.   Le parti si adoperano per cooperare nei consessi regionali e multilaterali e promuovere le buone prassi in materia di regolamentazione e la trasparenza per quanto riguarda il commercio e gli investimenti internazionali nei settori contemplati dal presente titolo.

ARTICOLO 207

Disposizioni specifiche

Il presente capo si applica fatte salve le norme specifiche sulla trasparenza stabilite negli altri capi del presente titolo.

CAPO 14

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 208

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è stabilire un meccanismo efficace ed efficiente per prevenire e risolvere le controversie tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente titolo al fine di giungere, ove possibile, a una soluzione concordata.

ARTICOLO 209

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente titolo («disposizioni contemplate»), salvo altrimenti disposto nel presente titolo.

ARTICOLO 210

Definizioni

1.   Ai fini del capo 14 e degli allegati 14-A e 14-B si applicano le definizioni seguenti:

a)

«personale amministrativo»: le persone, eccetto gli assistenti, poste sotto la direzione e il controllo di un membro del collegio;

b)

«consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio;

c)

«assistente»: una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un membro del collegio, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

d)

«candidato»: una persona il cui nominativo figura nell'elenco dei membri del collegio di cui all'articolo 214, proposta per la nomina a membro del collegio a norma dell'articolo 213;

e)

«parte attrice»: una parte che chiede la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 212;

f)

una persona scelta in qualità di mediatore a norma dell'articolo 236;

g)

«collegio»: un collegio costituito a norma dell'articolo 213;

h)

«membro del collegio»: un membro di un collegio;

i)

«parte convenuta»: una parte chiamata a rispondere della violazione delle disposizioni contemplate;

j)

«rappresentante»: un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente titolo.

SEZIONE B

CONSULTAZIONI

ARTICOLO 211

Consultazioni

1.   Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 209 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.

2.   La parte che desidera chiedere l'avvio di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra parte, indicando la misura contestata e le disposizioni contemplate che ritiene applicabili.

3.   La parte destinataria della richiesta di consultazioni risponde senza indugio e comunque entro 10 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta e hanno luogo nel territorio della parte destinataria della richiesta, salvo diversa decisione delle parti. Le consultazioni si considerano concluse entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta, salvo che le parti decidano di proseguirle.

4.   Le consultazioni su questioni urgenti, comprese le questioni riguardanti merci deperibili e merci o servizi di carattere stagionale, si svolgono entro 15 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni si considerano concluse entro detto termine di 15 giorni, salvo che le parti decidano di proseguirle.

5.   Nel corso delle consultazioni, ciascuna parte fornisce all'altra sufficienti informazioni fattuali per consentire un'analisi completa del modo in cui la misura contestata potrebbe incidere sull'applicazione delle disposizioni contemplate. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti che abbia conoscenze adeguate della materia oggetto delle consultazioni.

6.   Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate e non pregiudicano i diritti delle parti in eventuali procedimenti successivi.

SEZIONE C

PROCEDURE DEL COLLEGIO

ARTICOLO 212

Avvio delle procedure del collegio

1.   La parte che ha chiesto l'avvio di consultazioni a norma dell'articolo 211 può chiedere la costituzione di un collegio se:

a)

la parte destinataria della richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 211 non risponde entro 10 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta;

b)

le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui all'articolo 211, paragrafo 3 o 4;

c)

le parti convengono di non tenere consultazioni; o

d)

le consultazioni si sono concluse senza pervenire a una soluzione concordata.

2.   La parte che chiede la costituzione di un collegio (in appresso «parte attrice») presenta una richiesta scritta alla parte chiamata a rispondere della violazione delle disposizioni contemplate (in appresso «parte convenuta»). La parte attrice indica nella richiesta la misura contestata e spiega, in modo tale da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui detto provvedimento è incompatibile con le disposizioni contemplate.

ARTICOLO 213

Costituzione di un collegio

1.   Un collegio si compone di tre membri.

2.   Entro 14 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta scritta di costituzione di un collegio, le parti si consultano per concordarne la composizione.

3.   Qualora le parti non riescano a convenire sulla composizione del collegio entro il termine di cui al paragrafo 2, ciascuna parte nomina un membro del collegio dal proprio sottoelenco stabilito a norma dell'articolo 214 entro cinque giorni dallo scadere del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Qualora una parte non nomini un membro del collegio dal proprio sottoelenco entro detto termine, il copresidente del Comitato di cooperazione della parte attrice estrae a sorte un membro del collegio dal sottoelenco della parte che non ha nominato il membro del collegio, entro cinque giorni dallo scadere di detto termine. Il copresidente del Comitato di cooperazione della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte del membro del collegio.

4.   Qualora le parti non riescano a convenire sul presidente del collegio entro il termine di cui al paragrafo 2, il copresidente del Comitato di cooperazione della parte attrice estrae a sorte il presidente del collegio dal sottoelenco dei presidenti stabilito a norma dell'articolo 214 entro cinque giorni dallo scadere di detto termine. Il copresidente del Comitato di cooperazione della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte del presidente del collegio.

5.   Qualora, al momento della presentazione di una richiesta a norma dell'articolo 212, non siano ancora stati compilati gli elenchi di cui all'articolo 214, ovvero essi non contengano nominativi sufficienti, i membri del collegio sono selezionati conformemente al regolamento interno di cui all'allegato 14-A.

6.   La data di costituzione del collegio è quella in cui i tre membri del collegio selezionati hanno tutti comunicato di accettare la nomina conformemente al regolamento interno di cui all'allegato 14-A.

ARTICOLO 214

Elenco dei membri del collegio

1.   Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Comitato di cooperazione compila un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del collegio. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:

a)

un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione europea;

b)

un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte della Repubblica del Kirghizistan; e

c)

un sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che sono disposte e idonee a esercitare la funzione di presidente del collegio.

2.   Ogni sottoelenco consta di almeno cinque nominativi. Il Comitato di cooperazione provvede affinché ciascun sottoelenco contenga sempre tale numero minimo di persone.

3.   Il Comitato di cooperazione può predisporre elenchi aggiuntivi di persone con competenze in settori specifici contemplati dal presente titolo. Previo accordo delle parti, tali elenchi aggiuntivi sono utilizzati per costituire il collegio secondo la procedura di cui all'articolo 213.

ARTICOLO 215

Requisiti per i membri del collegio

1.   Ciascun membro del collegio:

a)

possiede comprovate competenze nei settori del diritto e del commercio internazionale e in altre materie contemplate dal presente titolo;

b)

è indipendente dalle parti, non è collegato ad alcuna di esse né riceve istruzioni dalle medesime;

c)

esercita le proprie funzioni a titolo personale e non accetta istruzioni da alcuna organizzazione o governo sulle questioni attinenti alla controversia; e

d)

rispetta il codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori di cui all'allegato 14-B.

2.   Il presidente ha altresì esperienza in materia di procedure di risoluzione delle controversie.

3.   Considerato l'oggetto di una precisa controversia, le parti possono convenire di derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 216

Funzioni del collegio

Il collegio:

a)

effettua una valutazione oggettiva della questione in esame, compresa una valutazione oggettiva sia dei fatti alla base della controversia e dell'applicabilità delle disposizioni contemplate che della conformità alle stesse;

b)

indica, nelle proprie decisioni e relazioni, le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni contemplate e le motivazioni alla base delle risultanze e conclusioni da esso formulate; e

c)

dovrebbe consultarsi periodicamente con le parti e predisporre adeguate possibilità per la messa a punto di una soluzione concordata.

ARTICOLO 217

Mandato

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla data della sua costituzione il collegio è investito del seguente mandato:

« esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del presente titolo citate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio, formulare conclusioni sulla conformità della misura in questione a tali disposizioni e presentare una relazione a norma degli articoli 219 e 220. »

2.   Se concordano un mandato diverso, le parti comunicano al collegio il mandato concordato entro il termine stabilito al paragrafo 1.

ARTICOLO 218

Decisione sull'urgenza

1.   Su richiesta di una parte il collegio decide, entro 10 giorni dalla data della sua costituzione, se la controversia riguarda una questione urgente.

2.   In caso d'urgenza, i termini applicabili di cui alla presente sezione sono dimezzati, ad eccezione dei termini di cui agli articoli 213 e 217.

ARTICOLO 219

Relazione intermedia

1.   Il collegio trasmette alle parti una relazione intermedia entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio stesso. Se il collegio non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione intermedia. In ogni caso il collegio presenta la relazione intermedia entro 120 giorni dalla data della propria costituzione.

2.   Ciascuna parte può presentare al collegio una richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione intermedia entro 10 giorni dalla sua presentazione. Ciascuna parte può presentare osservazioni su richiesta dell'altra parte entro sei giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 220

Relazione finale

1.   Il collegio trasmette alle parti la relazione finale entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio stesso. Se il collegio non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il collegio presenta la relazione finale entro 150 giorni dalla data della propria costituzione.

2.   La relazione finale comprende l'analisi delle richieste scritte delle parti in ordine alla relazione intermedia e ne tratta compiutamente le osservazioni.

ARTICOLO 221

Provvedimenti per l'esecuzione

1.   La parte convenuta adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione tempestiva delle risultanze e delle conclusioni contenute nella relazione finale al fine di conformarsi alle disposizioni contemplate.

2.   Entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale, la parte convenuta comunica per iscritto alla parte attrice i provvedimenti adottati o che intende adottare per darvi esecuzione.

ARTICOLO 222

Periodo ragionevole

1.   Se non è possibile dare esecuzione immediata a norma dell'articolo 221, paragrafo 1, la parte convenuta notifica per iscritto alla parte attrice, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale, la durata del periodo ragionevole di cui avrà bisogno. Le parti si adoperano per concordare la durata del periodo ragionevole per dare esecuzione alla relazione finale.

2.   Ove le parti non riescano a convenire sulla durata del periodo ragionevole di cui al paragrafo 1, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio originario, non prima di 20 giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo ragionevole. Il collegio comunica la decisione alle parti entro 20 giorni dalla data in cui è presentata la domanda.

3.   La parte convenuta notifica per iscritto alla parte attrice i progressi compiuti nel dare esecuzione alla relazione finale almeno un mese prima della scadenza del periodo ragionevole stabilito a norma del paragrafo 2.

4.   Le parti possono convenire di prorogare il periodo ragionevole stabilito a norma del paragrafo 2.

ARTICOLO 223

Verifica dell'esecuzione

1.   La parte convenuta notifica per iscritto alla parte attrice, entro la data di scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 222, i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla relazione finale.

2.   In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di provvedimenti adottati per dare esecuzione alla relazione finale o sulla loro compatibilità con le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. La domanda indica il provvedimento contestato e spiega, in modo tale da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui detto provvedimento costituisce violazione delle disposizioni contemplate. Il collegio comunica la decisione alle parti entro 46 giorni dalla data in cui è presentata la domanda.

ARTICOLO 224

Misure correttive temporanee

1.   La parte convenuta presenta, su richiesta e previa consultazione della parte attrice, un'offerta di compensazione temporanea se:

a)

notifica per iscritto alla parte attrice che non è possibile dare esecuzione alla relazione finale;

b)

non notifica per iscritto i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla relazione finale entro il termine di cui all'articolo 221, paragrafo 2, o prima della data di scadenza del periodo ragionevole; o

c)

il collegio constata l'insussistenza di provvedimenti per l'esecuzione o l'incompatibilità dei provvedimenti adottati con le disposizioni contemplate.

2.   Se ricorre una delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), la parte attrice può notificare per iscritto alla parte convenuta che intende sospendere l'applicazione dei suoi obblighi derivanti dalle disposizioni contemplate se:

a)

la parte attrice decide di non avanzare la richiesta di cui al paragrafo 1; o

b)

qualora la parte attrice abbia avanzato una richiesta a norma del paragrafo 1, le parti non convengano sulla compensazione temporanea entro 20 giorni dalla scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 222 o dalla comunicazione della decisione del collegio a norma dell'articolo 223, paragrafo 2.

La notifica precisa il livello di sospensione prospettata.

3.   La parte attrice può sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni contemplate 10 giorni dopo la data di presentazione della notifica di cui al paragrafo 2, a meno che la parte convenuta non abbia presentato una richiesta a norma del paragrafo 5.

4.   Il livello di sospensione degli obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione delle disposizioni contemplate.

5.   Se ritiene che il livello di sospensione prospettata sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio originario, prima che scada il termine di 10 giorni di cui al paragrafo 3, di pronunciarsi in merito. Il collegio comunica la propria decisione alle parti entro 30 giorni dalla data della domanda. Non si dà luogo a sospensione fintanto che il collegio non si sia pronunciato. La sospensione degli obblighi è coerente con detta pronuncia.

6.   La compensazione o la sospensione degli obblighi di cui al presente articolo è temporanea e non si applica dopo che:

a)

le parti sono pervenute a una soluzione concordata a norma dell'articolo 240;

b)

le parti hanno deciso che il provvedimento adottato per l'esecuzione della relazione finale ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate; o

c)

il provvedimento preso per l'esecuzione della relazione finale che il collegio ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate è stato revocato o modificato per consentire alla parte convenuta di conformarsi a dette disposizioni.

ARTICOLO 225

Riesame dei provvedimenti per l'esecuzione previa adozione di misure correttive temporanee

1.   La parte convenuta notifica per iscritto alla parte attrice tutti i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla relazione finale a seguito della sospensione degli obblighi o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. Ad eccezione dei casi cui si applica il paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla data di presentazione della notifica. Nei casi in cui è applicata la compensazione, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale compensazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della notifica dell'avvenuta esecuzione.

2.   Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che il provvedimento notificato a norma del paragrafo 1 abbia permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. Il collegio comunica la decisione alle parti entro 46 giorni dalla data in cui è presentata la domanda. Se il collegio decide che il provvedimento adottato per l'esecuzione della relazione finale è conforme alle disposizioni contemplate, è revocata la sospensione degli obblighi o la compensazione, a seconda dei casi. Ove opportuno, la parte attrice adegua il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione in base alla decisione del collegio.

3.   Se ritiene che il livello di sospensione applicato dalla parte attrice sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. Il collegio comunica la propria decisione entro 46 giorni dalla data in cui è presentata la domanda.

ARTICOLO 226

Sostituzione dei membri del collegio

Durante le procedure di risoluzione delle controversie, in caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un membro del collegio che non rispetti il codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori di cui all'allegato 14-B, si applica la procedura di cui all'articolo 213. I termini per la presentazione delle relazioni o per la pronuncia delle decisioni del collegio di cui alla presente sezione sono prorogati per il tempo necessario alla nomina del nuovo membro del collegio.

ARTICOLO 227

Regolamento interno

1.   Le procedure del collegio sono disciplinate dal presente capo e dal regolamento interno di cui all'allegato 14-A.

2.   Le udienze del collegio sono pubbliche, salvo altrimenti disposto dal regolamento interno di cui all'allegato 14-A.

ARTICOLO 228

Sospensione e chiusura

Su richiesta di entrambe le parti, il collegio sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Il collegio riprende i lavori prima della fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure alla fine di detto periodo su richiesta scritta di una delle parti. In quest'ultimo caso, la parte richiedente notifica per iscritto la richiesta all'altra parte. Se nessuna parte chiede la ripresa dei lavori del collegio alla fine del periodo di sospensione, l'autorità del collegio decade ed è posto fine alla procedura di risoluzione. In caso di sospensione dei lavori del collegio, i termini di cui alla presente sezione sono prorogati per il tempo corrispondente a detta sospensione.

ARTICOLO 229

Richiesta di informazioni

1.   Il collegio, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere alle parti informazioni pertinenti se lo ritiene necessario e opportuno. Le parti rispondono senza indugio e in modo esauriente a dette richieste di informazioni del collegio.

2.   Il collegio, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere informazioni a qualsiasi fonte se lo ritiene opportuno. Il collegio può altresì chiedere il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi i termini e le condizioni concordati tra le parti, ove applicabile.

3.   Le persone fisiche di una parte o le persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte possono presentare comunicazioni amicus curiae conformemente al regolamento interno di cui all'allegato 14-A.

4.   Le informazioni ottenute dal collegio a norma del presente articolo sono comunicate alle parti. Le parti possono formulare osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 230

Norme di interpretazione

Il collegio interpreta le disposizioni contemplate secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Il collegio tiene conto altresì delle interpretazioni pertinenti formulate nei rapporti dei panel dell'OMC e dell'organo di appello adottati dall'organo di conciliazione dell'OMC a norma dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, contenuta nell'allegato 2 dell'accordo OMC (in appresso «intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC»). Le relazioni e le decisioni del collegio non ampliano né riducono i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal presente accordo.

ARTICOLO 231

Relazioni e decisioni del collegio

1.   Le deliberazioni del collegio rimangono riservate. Il collegio si adopera al massimo per redigere le relazioni e adottare le decisioni per consenso. Se ciò risulta impossibile, il collegio decide con votazione a maggioranza. In nessun caso sono rese pubbliche le opinioni individuali dei membri del collegio.

2.   Le relazioni e le decisioni del collegio sono accettate senza riserve dalle parti. Esse non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.

3.   Ciascuna parte rende pubbliche le relazioni e le decisioni del collegio, così come le sue comunicazioni, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

4.   Il collegio e le parti considerano riservate le informazioni trasmesse da una parte al collegio conformemente al regolamento interno di cui all'allegato 14-A.

ARTICOLO 232

Scelta del foro

1.   In caso di controversia in relazione a una misura specifica che comporti il presunto inadempimento di un obbligo nel quadro del presente titolo e di un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da un altro accordo internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie, compreso l'accordo OMC, la parte attrice sceglie il foro per la risoluzione della controversia.

2.   Scelto il foro e avviate le procedure di risoluzione della controversia a norma della presente sezione o di un altro accordo internazionale, la parte attrice non avvia dette procedure a norma dell'altro accordo internazionale in relazione alla misura specifica di cui al paragrafo 1, salvo se il foro scelto inizialmente non riesce, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni.

3.   Ai fini del presente articolo:

a)

le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 212;

b)

le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC;

c)

le procedure di risoluzione delle controversie a norma di altri accordi internazionali si considerano avviate conformemente alle disposizioni pertinenti di detti accordi.

4.   Fatto salvo il paragrafo 2, nulla nel presente accordo dovrà precludere a una parte la sospensione di obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC o autorizzata secondo le procedure di risoluzione delle controversie di un altro accordo internazionale di cui entrambe le parti della controversia sono firmatarie. Non può essere invocato né l'accordo OMC né altro accordo internazionale tra le parti per impedire a una parte di sospendere gli obblighi a norma della presente sezione.

SEZIONE D

MECCANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 233

Obiettivo

Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

ARTICOLO 234

Richiesta di informazioni

1.   Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto all'altra parte informazioni su una misura che incide negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta, la parte cui essa è rivolta risponde per iscritto presentando le proprie osservazioni in merito alle informazioni richieste.

2.   Qualora ritenga impossibile fornire una risposta entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta, la parte chiamata a rispondere ne informa senza indugio la parte richiedente, indicando i motivi del ritardo e fornendo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

3.   Di norma, una parte è tenuta a presentare una richiesta di informazioni in conformità del paragrafo 1 prima dell'avvio della procedura di mediazione.

ARTICOLO 235

Avvio della procedura di mediazione

1.   Una parte può chiedere in qualsiasi momento di avviare una procedura di mediazione in relazione a una misura che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.

2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 è comunicata per iscritto all'altra parte. La richiesta illustra le preoccupazioni della parte richiedente in modo chiaro e sufficientemente dettagliato e:

a)

indica la misura specifica contestata;

b)

descrive gli effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi o sugli investimenti tra le parti; e

c)

spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

3.   La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti al fine di cercare soluzioni concordate e prendere in considerazione eventuali pareri e soluzioni proposte dal mediatore. La parte destinataria della richiesta di avviare una procedura di mediazione la esamina con la debita attenzione e comunica per iscritto alla parte richiedente la propria accettazione o il proprio rifiuto entro 10 giorni dalla data della sua presentazione. Se la parte destinataria della richiesta non comunica per iscritto la propria accettazione o il proprio rifiuto entro tale termine, la richiesta si considera respinta.

ARTICOLO 236

Scelta del mediatore

1.   Le parti si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta di un mediatore entro 10 giorni dall'avvio della procedura di mediazione.

2.   Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sul mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna di esse può chiedere al copresidente del Comitato di cooperazione della parte che chiede di avviare una procedura di mediazione di estrarre a sorte il mediatore dal sottoelenco dei presidenti stabilito a norma dell'articolo 214 entro cinque giorni dalla richiesta. Il copresidente del Comitato di cooperazione della parte che chiede di avviare una procedura di mediazione può delegare l'estrazione a sorte del mediatore.

3.   Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma dell'articolo 235, il sottoelenco dei presidenti di cui all'articolo 214, paragrafo 1, lettera c), non è ancora stato stilato, il mediatore è estratto a sorte tra le persone formalmente proposte da una parte o da entrambe le parti per tale sottoelenco.

4.   Salvo diverso accordo tra le parti, il mediatore non è cittadino né è alle dipendenze dell'una o dell'altra parte.

5.   Il mediatore rispetta il codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori di cui all'allegato 14-B.

ARTICOLO 237

Regole della procedura di mediazione

1.   Entro 10 giorni dalla data in cui il mediatore è stato scelto di comune accordo a norma dell'articolo 236, paragrafo 1, o selezionato a norma dell'articolo 236, paragrafo 2 o 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare per quanto riguarda il funzionamento della misura contestata e i suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. L'altra parte può formulare osservazioni scritte in merito a tale descrizione entro 20 giorni dalla data di presentazione della stessa. Ciascuna parte può inserire nella descrizione o nelle osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.

2.   Il mediatore assiste con trasparenza le parti nel fare chiarezza sulla misura contestata e sui suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi e fornire qualsiasi ulteriore sostegno richiesto dalle parti. Il mediatore consulta le parti prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi.

3.   Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti. Queste possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con il presente titolo.

4.   La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.

5.   Le parti si adoperano per giungere a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla data in cui il mediatore è stato scelto di comune accordo a norma dell'articolo 236, paragrafo 1, o selezionato a norma dell'articolo 236, paragrafo 2 o 3. In attesa di un accordo definitivo, le parti possono valutare eventuali soluzioni provvisorie, in particolare se la misura riguarda merci deperibili oppure merci o servizi di carattere stagionale.

6.   Una soluzione concordata può essere adottata con decisione del Comitato di cooperazione. Le parti possono subordinare la soluzione concordata alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non contiene informazioni considerate riservate da una parte.

7.   Su richiesta di una delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione dei fatti contenente:

a)

una breve sintesi della misura specifica contestata;

b)

l'indicazione delle procedure applicate; e

c)

ove applicabile, l'eventuale soluzione concordata raggiunta, comprese eventuali soluzioni provvisorie.

Il mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione dei fatti. Una volta esaminate le osservazioni delle parti, il mediatore trasmette loro la relazione finale dei fatti entro i successivi 15 giorni. La relazione finale dei fatti non contiene alcuna interpretazione del presente titolo.

8.   La procedura si conclude con:

a)

l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;

b)

l'accordo delle parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;

c)

una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; oppure

d)

una dichiarazione scritta di una delle parti al termine dell'esame delle soluzioni proposte nel quadro della procedura di mediazione e previa valutazione dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.

ARTICOLO 238

Riservatezza

Salvo diverso accordo tra le parti, tutte le fasi della procedura di mediazione, compresi eventuali pareri o soluzioni proposte, sono riservate. Ciascuna parte può rivelare al pubblico che è in corso una mediazione.

ARTICOLO 239

Rapporto con le procedure di risoluzione delle controversie

1.   La procedura di mediazione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti di cui alle sezioni B e C del presente capo o stabiliti dalle procedure di risoluzione delle controversie previste da qualsiasi altro accordo internazionale.

2.   Una parte non adduce o presenta come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo o di qualsiasi altro accordo internazionale, né un collegio prende in considerazione:

a)

le posizioni adottate dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni esclusivamente raccolte a norma dell'articolo 237, paragrafo 2;

b)

la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in relazione alla misura oggetto della mediazione; oppure

c)

i pareri o le proposte formulati dal mediatore.

3.   Salvo diverso accordo tra le parti, un mediatore non è membro di un collegio nelle procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo o di qualsiasi altro accordo internazionale riguardante la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione.

SEZIONE E

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 240

Soluzione concordata

1.   Le parti possono pervenire in qualsiasi momento a una soluzione concordata di qualsiasi controversia contemplata dall'articolo 209.

2.   Se pervengono a una soluzione concordata durante la procedura del collegio o la procedura di mediazione, le parti comunicano congiuntamente tale soluzione al presidente del collegio o al mediatore, a seconda dei casi. Con tale comunicazione si conclude la procedura del collegio o la procedura di mediazione.

3.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata entro il periodo di tempo concordato.

4.   Prima della scadenza del termine concordato, ciascuna parte comunica per iscritto all'altra parte le misure adottate per l'attuazione della soluzione concordata.

ARTICOLO 241

Termini

1.   Tutti i termini previsti dal presente capo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.

2.   I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.

3.   A norma della sezione C, il collegio può proporre in qualsiasi momento alle parti di modificare qualsiasi termine di cui al presente capo, precisando le motivazioni di tale proposta.

ARTICOLO 242

Costi

1.   Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura del collegio o alla procedura di mediazione.

2.   Le spese organizzative, compresi il compenso e il rimborso spese dei membri del collegio e del mediatore, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso dei membri del collegio e del mediatore è conforme alle prassi dell'OMC ed è stabilito conformemente al regolamento interno di cui all'allegato 14-A.

ARTICOLO 243

Allegati

Il Consiglio di cooperazione può modificare gli allegati 14-A e 14-B.

CAPO 15

ECCEZIONI

ARTICOLO 244

Eccezioni generali

1.   Ai fini dei capi 2, 3, 6 e 12, l'articolo XX del GATT 1994, ivi comprese le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.

2.   Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti in presenza di condizioni analoghe oppure una restrizione dissimulata della liberalizzazione degli investimenti o degli scambi di servizi, nessuna disposizione del capo 6 o del capo 12 dovrà interpretarsi in modo da impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare misure necessarie al fine di:

a)

tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o mantenere l'ordine pubblico (31);

b)

tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

c)

garantire la conformità a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi comprese quelle relative:

i)

alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente;

ii)

agli effetti di un inadempimento contrattuale;

iii)

alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; e

iv)

alla sicurezza.

3.   Si precisa che le parti convengono che, qualora le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 siano altrimenti incompatibili con i capi 6 e 12:

a)

le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo comprendono le misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

b)

l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche, e

c)

le misure adottate per attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente possono rientrare nell'articolo XX, lettere b) o g), del GATT 1994 o nel paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4.   La parte che intenda adottare qualsiasi misura di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, fornisce all'altra parte, prima dell'adozione, tutte le informazioni pertinenti onde trovare una soluzione accettabile per entrambe. Se non viene raggiunto un accordo entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la parte può adottare le misure pertinenti. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile la comunicazione di informazioni preliminari, la parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure cautelari necessarie per far fronte alla situazione. La parte ne informa immediatamente l'altra parte.

ARTICOLO 245

Fiscalità

1.   Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano i diritti e gli obblighi rispettivi della Repubblica del Kirghizistan o dell'Unione europea o dei suoi Stati membri derivanti da convenzioni fiscali. In caso di conflitto tra il presente accordo e qualsiasi convenzione fiscale, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili.

2.   Gli articoli 33 e 72 del presente accordo non si applicano ai benefici accordati da una parte a norma di una convenzione fiscale.

3.   Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti in presenza di condizioni analoghe, oppure una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nessuna disposizione del presente titolo va interpretata in modo tale da impedire a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure intese a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette che:

a)

operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale; o

b)

mirano a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di qualsiasi convenzione fiscale o del diritto tributario interno.

4.   Ai fini del presente articolo:

a)

«residenza»: la residenza a fini fiscali;

b)

«convenzione fiscale»: una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o principalmente, la fiscalità, di cui la Repubblica del Kirghizistan o l'Unione europea o i suoi Stati membri sono firmatari.

ARTICOLO 246

Divulgazione delle informazioni

1.   Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come imposizione a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'attività di contrasto o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nel caso in cui un collegio richieda tali informazioni riservate nell'ambito di una procedura di risoluzione delle controversie a norma del capo 14. In tale caso, il trattamento delle informazioni riservate è disciplinato dalle disposizioni pertinenti del capo 14.

2.   Qualora una parte comunichi all'altra parte, anche tramite gli organismi istituiti a norma del presente accordo, informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga diversamente.

ARTICOLO 247

Deroghe dell'OMC

Se un obbligo di cui al presente titolo è sostanzialmente equivalente a un obbligo contenuto nell'accordo OMC, qualsivoglia misura presa in conformità di una deroga adottata a norma dell'articolo IX dell'accordo OMC è considerata conforme alla disposizione sostanzialmente equivalente del presente accordo.

TITOLO V

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOSTENIBILE

ARTICOLO 248

Obiettivi generali della cooperazione

1.   Le parti collaborano in materia di riforma economica migliorando la comprensione reciproca dei fondamentali delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione delle politiche economiche.

2.   La Repubblica del Kirghizistan adotta ulteriori misure per sviluppare un'economia di mercato ben funzionante e sostenibile, anche rendendo il contesto più favorevole agli investimenti e promuovendo una maggior partecipazione del settore privato. Le parti collaborano per garantire solide politiche macroeconomiche e una gestione delle finanze pubbliche compatibili con i principi fondamentali di efficacia, trasparenza e responsabilità.

ARTICOLO 249

Principi generali della cooperazione

Le parti:

a)

si scambiano esperienze e migliori pratiche per quanto riguarda le strategie a favore dello sviluppo sostenibile, compresa la promozione dei diritti economici, sociali e culturali;

b)

si scambiano informazioni sulle tendenze e sulle politiche macroeconomiche, nonché sulle riforme strutturali;

c)

condividono competenze e migliori pratiche in settori quali la finanza pubblica, i quadri relativi alla politica monetaria e dei tassi di cambio, la politica del settore finanziario e le statistiche economiche;

d)

si scambiano informazioni ed esperienze in materia di integrazione economica regionale, compreso il funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea;

e)

riesaminano la situazione della cooperazione bilaterale nei settori economico, finanziario e statistico.

ARTICOLO 250

Gestione delle finanze pubbliche, controllo finanziario e audit esterno

Le parti collaborano per continuare a sviluppare solidi sistemi di gestione delle finanze pubbliche per la Repubblica del Kirghizistan, essenziali per il quadro finanziario del paese nel cui ambito il governo kirghiso realizza i propri obiettivi di politica economica e sociale nell'interesse dei cittadini e basati sui principi in uso e sulle migliori prassi seguenti:

a)

il governo pubblica un quadro di bilancio a medio termine a livello di amministrazioni pubbliche basato su previsioni credibili, riguardante un periodo minimo di tre anni e nel cui ambito operano tutte le istituzioni di bilancio;

b)

il bilancio è elaborato conformemente al quadro giuridico nazionale e prevede stanziamenti di spesa globali che sono coerenti con il quadro di bilancio a medio termine e vengono rispettati;

c)

l'autorità di bilancio centrale, o l'autorità autorizzata a svolgere il servizio di tesoreria, controlla a livello centrale l'erogazione dei fondi dal conto unico di tesoreria e garantisce la liquidità di cassa;

d)

è stata predisposta e viene attuata una chiara strategia di gestione del debito per poter rispettare l'obiettivo di debito globale del paese e tenere sotto controllo i costi del servizio del debito;

e)

sono garantiti la trasparenza e il controllo del bilancio;

f)

il quadro operativo per il controllo interno definisce le responsabilità e i poteri ed è attuato dalle istituzioni di bilancio in linea con la politica generale di controllo interno;

g)

il quadro operativo per l'audit interno tiene conto delle norme internazionali ed è applicato in modo coerente dalle istituzioni pubbliche;

h)

le norme che disciplinano gli appalti pubblici sono in linea con i principi riconosciuti a livello internazionale in materia di economia, efficienza, trasparenza, apertura e responsabilità ed esiste una capacità istituzionale e amministrativa a livello centrale per elaborare, attuare e sorvegliare in modo efficace ed efficiente la politica in materia di appalti;

i)

il sistema di mezzi di ricorso è conforme agli accordi e alle normative internazionali applicabili, oltre che alle buone pratiche riconosciute a livello internazionale in materia di indipendenza, onestà e trasparenza, e prevede rapidità e competenza nel vaglio delle denunce e nell'applicazione delle sanzioni;

j)

gli appalti pubblici rispettano i principi fondamentali di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e garantiscono l'impiego più efficiente possibile dei fondi pubblici e le amministrazioni aggiudicatrici dispongono di capacità adeguate e ricorrono a moderne tecniche di licitazione;

k)

l'indipendenza, il mandato e l'organizzazione dell'istituzione superiore di controllo sono stabiliti e tutelati dal quadro costituzionale e giuridico e sono rispettati nella pratica;

l)

l'istituzione superiore di controllo applica le norme in modo neutrale e obiettivo per garantire audit di qualità elevata che incidano positivamente sulla governance e sul funzionamento del settore pubblico.

ARTICOLO 251

Cooperazione nel settore della fiscalità

Le parti riconoscono e attuano i principi della buona governance in campo fiscale, comprese le norme internazionali in materia di trasparenza, scambio di informazioni ed equa imposizione, e le norme minime contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Le parti promuovono la buona governance in materia fiscale, migliorano la cooperazione internazionale nel settore fiscale e agevolano la riscossione di imposte legittime.

ARTICOLO 252

Cooperazione nel settore statistico

1.   Le parti promuovono l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione di statistiche mediante un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente.

2.   La cooperazione nel settore statistico si concentra sullo scambio di conoscenze, sulla promozione delle buone pratiche e sul rispetto dei principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati il 29 gennaio 2014 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 68/261 e, se del caso, del codice delle statistiche europee riveduto adottato dal comitato del sistema statistico europeo il 16 novembre 2017, inclusa ogni successiva modifica.

3.   Le parti procedono allo scambio delle migliori pratiche in materia di formazione e sviluppo delle capacità in tutti i settori statistici.

ARTICOLO 253

Obiettivi generali della cooperazione in materia di energia

1.   Le parti collaborano in materia di energia al fine di promuovere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica e la sicurezza energetica.

2.   Tale cooperazione si basa su un partenariato globale e si ispira all'interesse comune, alla reciprocità, alla trasparenza e alla prevedibilità, conformemente ai principi dell'economia di mercato e al trattato sulla Carta dell'energia concluso a Lisbona il 17 dicembre 1994.

3.   Detta cooperazione mira altresì a promuovere la cooperazione regionale in ambito energetico, con particolare riguardo all'integrazione dei paesi dell'Asia centrale tra loro nonché sui mercati e nei corridoi internazionali.

ARTICOLO 254

Cooperazione nel settore dell'energia

La cooperazione nel settore dell'energia mira, tra l'altro, a:

a)

potenziare le fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica e la sicurezza energetica, in particolare l'affidabilità, la sicurezza e la sostenibilità dell'approvvigionamento energetico, promuovendo la cooperazione regionale in ambito energetico, compresa la creazione di mercati regionali dell'energia, e agevolando il commercio e gli scambi intraregionali e interregionali di energia;

b)

attuare strategie e politiche in campo energetico, esaminare previsioni e scenari, comprese le condizioni del mercato mondiale per i prodotti energetici, e migliorare il sistema statistico nel settore dell'energia;

c)

creare un contesto stabile e favorevole agli investimenti e promuovere gli investimenti reciproci in campo energetico su base non discriminatoria e trasparente;

d)

procedere a scambi con la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e altre istituzioni e strumenti finanziari internazionali pertinenti nel settore dell'energia;

e)

procedere a scambi scientifici e tecnici per lo sviluppo delle tecnologie energetiche, con particolare attenzione alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e rispettose dell'ambiente;

f)

collaborare nell'ambito dei consessi, delle iniziative e delle istituzioni multilaterali nel settore dell'energia;

g)

scambiare conoscenze ed esperienze e procedere al trasferimento di tecnologie in materia di innovazione, anche per quanto riguarda la gestione e le tecnologie energetiche.

ARTICOLO 255

Fonti energetiche rinnovabili

La cooperazione si realizza, tra l'altro, attraverso:

a)

lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili secondo modalità economicamente e ambientalmente valide, compresa la cooperazione in materia di regolamentazione, certificazione, normazione e sviluppo tecnologico;

b)

l'agevolazione degli scambi e della cooperazione in materia di ricerca tra istituti, laboratori e soggetti del settore privato dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan, anche attraverso programmi congiunti, al fine di attuare le migliori pratiche per creare l'energia del futuro e l'economia verde;

c)

lo svolgimento di seminari, conferenze e programmi di formazione congiunti nonché scambi di informazioni e dati statistici aperti e di informazioni sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

ARTICOLO 256

Efficienza energetica e risparmio energetico

È perseguita una cooperazione volta a promuovere l'efficienza energetica e il risparmio energetico, anche nei settori del carbone e della combustione in torcia (e dell'utilizzo del gas associato), nonché negli edifici, negli elettrodomestici e nei trasporti, anche mediante:

a)

lo scambio di informazioni in merito alle politiche di efficienza energetica, i quadri giuridici e regolamentari e i piani d'azione;

b)

l'agevolazione dello scambio di esperienze e di know-how nel settore dell'efficienza energetica e del risparmio energetico;

c)

l'avvio e l'attuazione di progetti, anche dimostrativi, per l'introduzione di tecnologie e soluzioni innovative nel settore dell'efficienza energetica e del risparmio energetico;

d)

programmi e corsi di formazione nel campo dell'efficienza energetica al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 257

Obiettivi generali della cooperazione nel settore dei trasporti

Le parti collaborano nel settore dei trasporti al fine di:

a)

promuovere la complementarità tra i rispettivi settori dei trasporti;

b)

migliorare la connettività regionale e internazionale sostenibile delle loro reti di trasporto;

c)

promuovere attività e sistemi di trasporto efficienti, sicuri e protetti;

d)

sviluppare sistemi di trasporto sostenibili, anche per quanto riguarda gli aspetti sociali e ambientali, in particolare per quanto attiene ai cambiamenti climatici.

ARTICOLO 258

Cooperazione nel settore dei trasporti

La cooperazione nel settore dei trasporti riguarda, tra l'altro, i seguenti ambiti:

a)

lo scambio di migliori pratiche in materia di politiche dei trasporti;

b)

il miglioramento della circolazione dei passeggeri e delle merci, l'aumento della fluidità dei flussi di trasporto, grazie all'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere, e il perseguimento di una più stretta integrazione dei mercati;

c)

il miglioramento delle infrastrutture di trasporto e la promozione dell'interoperabilità lungo i corridoi di trasporto;

d)

lo scambio di informazioni e attività comuni a livello regionale e internazionale e l'attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali applicabili;

e)

il miglioramento della sicurezza dei trasporti e della tutela dell'ambiente;

f)

lo scambio di esperienze in materia di tecnologie verdi per i sistemi di trasporto, anche per quanto riguarda l'introduzione di trasporti rispettosi dell'ambiente;

g)

l'interazione nel settore del trasporto aereo.

ARTICOLO 259

Obiettivi generali della cooperazione in materia di ambiente

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile e alla buona governance nella tutela dell'ambiente e nella riduzione del rischio di catastrofi.

ARTICOLO 260

Cooperazione nel settore ambientale

1.   La cooperazione nel settore ambientale mira a conservare, tutelare, migliorare e ripristinare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, favorire l'uso sostenibile delle risorse naturali e promuovere l'adozione, a livello internazionale, di misure volte ad affrontare i problemi ambientali di portata regionale o mondiale, anche per quanto riguarda:

a)

la governance ambientale e le questioni orizzontali, comprese la pianificazione strategica, la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, l'istruzione e la formazione, i sistemi di controllo e di informazione in materia di ambiente, le attività di ispezione e di contrasto, la responsabilità ambientale, la lotta contro la criminalità ambientale, l'accesso del pubblico alle informazioni in materia di ambiente, i processi decisionali e l'efficacia delle procedure di riesame amministrativo e giudiziario;

b)

la qualità dell'aria;

c)

la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse idriche, compreso il miglioramento del sistema di sorveglianza dell'inquinamento idrico;

d)

la gestione delle risorse e dei rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi;

e)

l'efficienza delle risorse e l'economia verde e circolare;

f)

la tutela della natura, comprese la silvicoltura e la conservazione della biodiversità;

g)

l'inquinamento industriale e i rischi industriali;

h)

la gestione delle sostanze chimiche;

i)

la riduzione del rischio di catastrofi.

2.   La cooperazione mira inoltre a integrare l'ambiente nelle politiche settoriali diverse dalla politica ambientale al fine di contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030.

ARTICOLO 261

Integrazione della dimensione ambientale in altri settori

Le parti procedono a uno scambio di esperienze nel promuovere l'integrazione della dimensione ambientale in altri settori, anche per quanto riguarda lo scambio di buone pratiche, il potenziamento delle conoscenze e delle competenze, l'educazione ambientale e la sensibilizzazione nei settori di cui al presente capo.

ARTICOLO 262

Cooperazione ambientale a livello regionale e internazionale

Le parti si scambiano informazioni e competenze e intensificano la cooperazione ambientale a livello regionale e internazionale e nell'attuazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente da esse ratificati.

ARTICOLO 263

Obiettivi generali della cooperazione in materia di cambiamenti climatici

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione per contrastare i cambiamenti climatici e adattarvisi. La cooperazione si svolge tenendo conto degli interessi delle parti, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, e dell'interdipendenza tra i rispettivi impegni bilaterali e multilaterali nel settore.

ARTICOLO 264

Misure a livello interno, regionale e internazionale

La cooperazione promuove l'adozione di misure a livello interno, regionale e internazionale, anche in materia di:

a)

mitigazione dei cambiamenti climatici;

b)

adattamento ai cambiamenti climatici;

c)

meccanismi di mercato e non di mercato per affrontare i cambiamenti climatici;

d)

promozione di tecnologie nuove, innovative, sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio e di tecnologie di adattamento;

e)

attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, una volta ratificato dalle parti;

f)

integrazione delle questioni climatiche nelle politiche generali e settoriali;

g)

sensibilizzazione, istruzione e formazione.

ARTICOLO 265

Cooperazione in materia di cambiamenti climatici

1.   Le parti, tra l'altro:

a)

si scambiano informazioni e competenze;

b)

svolgono attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite e rispettose dell'ambiente;

c)

realizzano attività congiunte a livello regionale e internazionale, anche per quanto riguarda gli accordi multilaterali in materia di ambiente da esse ratificati, quali la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

2.   La cooperazione in materia di cambiamenti climatici comprende, tra l'altro:

a)

misure volte a rafforzare la capacità di adottare misure efficaci di azione per il clima;

b)

l'attuazione di una strategia e di un piano d'azione sul clima per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi in una prospettiva a lungo termine, compresa la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

c)

l'elaborazione di valutazioni di vulnerabilità e di adattamento;

d)

misure volte a promuovere il trasferimento di tecnologie;

e)

misure relative alle sostanze che riducono lo strato d'ozono e ai gas fluorurati.

3.   Le parti promuovono la cooperazione regionale in materia di cambiamenti climatici.

ARTICOLO 266

Obiettivi generali della cooperazione in materia di politica industriale e imprenditoriale

Le parti si adoperano per sviluppare e intensificare la cooperazione in materia di politica industriale e imprenditoriale, migliorando così il contesto imprenditoriale per tutti gli operatori economici, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese (PMI).

ARTICOLO 267

Cooperazione nel settore della politica industriale e imprenditoriale

La cooperazione nel settore della politica industriale e imprenditoriale comprende, tra l'altro:

a)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche a sostegno delle politiche in materia di imprenditorialità e sviluppo delle PMI;

b)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche in materia di produttività ed efficienza nell'impiego delle risorse, compresi la riduzione del consumo di energia e processi di produzione più puliti;

c)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche per rafforzare il ruolo delle imprese e dell'industria nello sviluppo sostenibile e nel rispetto dei diritti umani;

d)

misure di sostegno pubblico a favore dei settori industriali, sulla base delle disposizioni dell'OMC e di altre norme internazionali applicabili alle parti;

e)

misure volte a incoraggiare l'elaborazione di una politica in materia di innovazione mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche riguardanti la commercializzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche), lo sviluppo di cluster e l'accesso ai finanziamenti;

f)

la promozione di iniziative imprenditoriali e di cooperazione industriale tra le imprese dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan;

g)

la promozione di un contesto più favorevole alle imprese, al fine di aumentare il potenziale di crescita, gli scambi commerciali e le opportunità di investimento.

ARTICOLO 268

Obiettivi generali della cooperazione in materia di diritto societario

Le parti riconoscono l'importanza di un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore del diritto e del governo societario, nonché della contabilità e della revisione contabile, in un'economia di mercato funzionante e con un contesto commerciale prevedibile e trasparente, e sottolineano l'importanza di promuovere la convergenza normativa in questo settore.

ARTICOLO 269

Cooperazione in materia di diritto societario

Le parti collaborano al fine di:

a)

scambiarsi le migliori pratiche per promuovere la disponibilità di informazioni riguardanti l'organizzazione e la rappresentanza di società registrate in modo trasparente e facilmente accessibile nonché l'accesso a tali informazioni;

b)

sviluppare ulteriormente una politica di governo societario conforme alle norme internazionali, in particolare a quelle dell'OCSE;

c)

proseguire l'attuazione e l'applicazione coerente dei principi internazionali d'informativa finanziaria elaborati dall'Organismo internazionale di normalizzazione contabile per i conti consolidati delle società quotate;

d)

ravvicinare le norme contabili e di informativa finanziaria, anche per quanto riguarda le PMI;

e)

scambiarsi esperienze e migliori pratiche in materia di regolamentazione e controllo delle attività di revisione contabile e di contabilità;

f)

applicare i principi di revisione internazionali e il codice deontologico della Federazione internazionale degli esperti contabili al fine di migliorare il livello professionale dei revisori dei conti garantendo che le organizzazioni professionali, le organizzazioni di revisione contabile e i revisori dei conti rispettino le norme e i principi deontologici.

ARTICOLO 270

Obiettivi generali della cooperazione in materia di servizi e mercati finanziari

1.   Le parti concordano sull'importanza di una legislazione e di pratiche efficaci e collaborano nel settore dei servizi e dei mercati finanziari al fine di:

a)

migliorare la regolamentazione dei servizi e dei mercati finanziari;

b)

garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;

c)

contribuire alla stabilità e all'integrità dei mercati finanziari;

d)

promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti dei mercati finanziari, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza;

e)

promuovere una vigilanza indipendente ed efficace.

2.   Le parti promuovono la convergenza normativa con le norme internazionali per la solidità dei mercati finanziari.

ARTICOLO 271

Obiettivi generali della cooperazione in materia di economia e società digitali

Le parti promuovono una cooperazione tesa a sviluppare l'economia e la società digitali, comprese le relative infrastrutture e la governance, affinché i cittadini e le imprese possano beneficiare dell'ampia disponibilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e di una migliore qualità dei servizi elettronici a prezzi accessibili, in particolare nei settori degli scambi e del commercio, della sanità e dell'istruzione, nonché della pubblica amministrazione e dell'amministrazione in generale. Tale cooperazione mira a promuovere lo sviluppo della concorrenza sui mercati delle TIC e l'apertura di questi ultimi e ad incoraggiare gli investimenti nel settore.

ARTICOLO 272

Cooperazione in materia di economia e società digitali

La cooperazione in materia di economia e società digitali riguarda, tra l'altro:

a)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche sull'attuazione delle strategie digitali nazionali, comprese iniziative volte a promuovere l'accesso alla banda larga, a migliorare le norme per il trasferimento transfrontaliero di dati e la sicurezza delle reti e a sviluppare i servizi pubblici online (e-government);

b)

lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze per promuovere l'elaborazione di un quadro normativo completo per le comunicazioni elettroniche, compresa la definizione del ruolo di un regolatore nazionale, favorire un migliore impiego delle risorse di spettro e promuovere l'interoperabilità delle infrastrutture di comunicazione elettronica nell'Unione europea e nella Repubblica del Kirghizistan.

ARTICOLO 273

Cooperazione tra le autorità di regolamentazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Le parti promuovono la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'Unione europea e l'organismo pubblico autorizzato della Repubblica del Kirghizistan nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprese se del caso le comunicazioni elettroniche.

ARTICOLO 274

Obiettivi generali della cooperazione nel settore del turismo

Le parti cooperano nel settore del turismo al fine di potenziare lo sviluppo di un settore turistico competitivo e sostenibile che promuova la crescita economica, l'autonomia, l'occupazione e gli scambi all'interno del settore.

ARTICOLO 275

Principi della cooperazione nel settore del turismo sostenibile

La cooperazione nel settore del turismo sostenibile si basa sui seguenti principi:

a)

rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali;

b)

importanza di preservare il patrimonio culturale, storico e naturale; e

c)

interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente.

ARTICOLO 276

Cooperazione nel settore del turismo

La cooperazione nel settore del turismo comprende, tra l'altro:

a)

lo scambio di informazioni in materia di statistiche sul turismo, tecnologie innovative, pratiche commerciali e nuove esigenze del mercato;

b)

la promozione di modelli di sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile e lo scambio di migliori pratiche, esperienze e know-how;

c)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche in materia di formazione e sviluppo delle competenze nel settore turistico;

d)

misure volte a incoraggiare maggiori contatti tra i portatori di interessi privati, pubblici e locali degli Stati membri dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan.

ARTICOLO 277

Obiettivi generali della cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale

La cooperazione tra le parti nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale riguarda, tra l'altro:

a)

l'agevolazione della comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;

b)

lo scambio delle migliori pratiche per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità amministrative a livello centrale e locale in termini di pianificazione, valutazione e attuazione delle politiche agricole e di sviluppo rurale;

c)

la promozione dell'ammodernamento e dello sviluppo sostenibile della produzione agricola;

d)

la condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali;

e)

il miglioramento della competitività del settore agricolo, compreso lo sviluppo delle cooperative, nonché dell'efficienza e della trasparenza dei mercati;

f)

lo scambio di esperienze in materia di attuazione delle politiche di qualità, comprese le indicazioni geografiche, nonché di meccanismi di controllo, sicurezza alimentare e sviluppo dell'agricoltura biologica;

g)

la promozione della diffusione delle conoscenze e la fornitura di servizi di divulgazione presso gli operatori del settore agricolo;

h)

lo scambio di esperienze riguardanti le politiche relative allo sviluppo sostenibile del settore agroalimentare, alla trasformazione e alla distribuzione dei prodotti agricoli;

i)

la promozione della cooperazione in progetti di investimento e innovazione agroindustriale, in particolare nel settore dello sviluppo dell'allevamento e delle colture.

ARTICOLO 278

Cooperazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

Le parti collaborano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso lo scambio di conoscenze e di migliori pratiche e la convergenza progressiva delle politiche e della legislazione nei settori che presentano un interesse per le parti.

ARTICOLO 279

Obiettivi generali della cooperazione nel settore minerario e nel settore delle materie prime

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore minerario e in quello della produzione di materie prime, al fine di promuovere la comprensione reciproca, migliorare il contesto imprenditoriale, procedere allo scambio di informazioni e collaborare su questioni non attinenti all'energia, con particolare riferimento all'estrazione dei minerali metallici e industriali.

ARTICOLO 280

Cooperazione nel settore minerario e nel settore delle materie prime

La cooperazione nel settore minerario e in quello delle materie prime riguarda, tra l'altro:

a)

lo scambio di informazioni sull'evoluzione dei rispettivi settori minerari e delle materie prime;

b)

lo scambio di informazioni su questioni connesse al commercio delle materie prime, al fine di promuovere gli scambi bilaterali;

c)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche in relazione allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie, anche per quanto riguarda l'applicazione di tecnologie pulite nei processi minerari;

d)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche in materia di salute e sicurezza nelle industrie minerarie;

e)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche per quanto attiene allo sviluppo delle capacità e alla formazione nel settore minerario;

f)

lo sviluppo di iniziative scientifiche e tecnologiche congiunte.

ARTICOLO 281

Settori di cooperazione in materia di ricerca e innovazione e obiettivi generali

Le parti promuovono la cooperazione:

a)

in tutti i settori della ricerca scientifica in ambito civile e dello sviluppo tecnologico, sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di assicurare una tutela adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale; e

b)

al fine di incoraggiare l'innovazione.

ARTICOLO 282

Cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione

La cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione riguarda, tra l'altro, gli ambiti seguenti:

a)

il dialogo sulle politiche e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;

b)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche in materia di innovazione e di commercializzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo, compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche, dello sviluppo di cluster e dell'accesso ai finanziamenti;

c)

l'agevolazione dell'accesso ai programmi di ricerca e innovazione delle parti;

d)

l'aumento della capacità di ricerca negli istituti di ricerca della Repubblica del Kirghizistan e l'agevolazione della loro partecipazione al programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea e ad altre potenziali iniziative finanziate dall'Unione europea;

e)

lo sviluppo e la promozione di progetti comuni di ricerca e innovazione;

f)

la promozione della commercializzazione dei risultati ottenuti dai progetti comuni di ricerca e innovazione;

g)

l'agevolazione dell'accesso delle nuove tecnologie ai mercati interni delle parti;

h)

l'organizzazione di attività formative e di programmi di mobilità per gli scienziati, i ricercatori e altro personale coinvolto in attività di ricerca e innovazione nell'una e nell'altra parte;

i)

l'agevolazione, nel quadro della legislazione applicabile, della libera circolazione dei ricercatori che partecipano ad attività contemplate dal presente accordo e della circolazione transfrontaliera dei prodotti destinati a tali attività;

j)

altre forme di cooperazione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, anche attraverso strategie e iniziative regionali, previo comune accordo delle parti.

ARTICOLO 283

Sinergie con altre attività

Nello svolgere le attività di cooperazione di cui all'articolo 282 è opportuno ricercare sinergie con le attività finanziate dal Centro internazionale di scienza e tecnologia e con altre attività svolte nel quadro della cooperazione finanziaria tra l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan di cui all'articolo 304.

TITOLO VI

ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 284

Cooperazione in materia di tutela dei consumatori

Le parti riconoscono l'importanza di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e, a tal fine, si adoperano per collaborare nell'ambito della politica dei consumatori. Le parti convengono che una siffatta cooperazione nel settore comporta, nella misura del possibile:

a)

lo scambio di informazioni sui rispettivi quadri di tutela dei consumatori, anche per quanto riguarda la normativa a tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti di consumo, i mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori, l'applicazione e l'attuazione della legislazione sulla tutela dei consumatori e la sensibilizzazione dei consumatori;

b)

la promozione dello sviluppo di associazioni indipendenti dei consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

ARTICOLO 285

Obiettivi generali della cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità

1.   Le parti, tenendo conto dell'Agenda 2030 e del relativo OSS n. 8 volto a promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, riconoscono che un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti rappresentano elementi fondamentali dello sviluppo sostenibile.

2.   Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione finalizzati a promuovere l'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, la politica dell'occupazione, le condizioni di vita e di lavoro, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parità di genere e la lotta contro la discriminazione, contribuendo in tal modo alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, alla riduzione della povertà, a una maggiore coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita.

3.   Le parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di lavoro dignitoso, occupazione e politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti.

ARTICOLO 286

Convenzioni dell'OIL e coinvolgimento dei portatori di interessi

1.   Le parti ribadiscono il proprio impegno ad attuare le convenzioni applicabili dell'OIL da esse ratificate e a promuoverne l'ulteriore ratifica.

2.   Conformemente alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998 e alla dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008, le parti incoraggiano la partecipazione di tutti i portatori di interessi, in particolare delle parti sociali, allo sviluppo delle rispettive politiche sociali e alla cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan nel quadro del presente accordo.

ARTICOLO 287

Cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità

La cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità, basata sullo scambio di informazioni e di migliori prassi, riguarda, tra l'altro:

a)

la riduzione della povertà e il rafforzamento della coesione sociale; mercati del lavoro inclusivi e l'integrazione delle persone vulnerabili;

b)

la promozione di posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità con condizioni di lavoro dignitose, soprattutto per ridurre l'economia sommersa e l'occupazione informale e migliorare le condizioni di vita;

c)

il miglioramento delle condizioni di lavoro, in particolare la tutela e il rispetto dei diritti dei lavoratori e il livello di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro;

d)

il rafforzamento della parità di genere, promuovendo la partecipazione delle donne alla vita economica e sociale e garantendo pari opportunità tra donne e uomini nell'occupazione, nell'istruzione, nella formazione, nell'economia, nella società e nei processi decisionali;

e)

l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione sul lavoro e negli affari sociali, conformemente agli obblighi che incombono a ciascuna parte in virtù delle norme e delle convenzioni internazionali;

f)

il miglioramento del livello di protezione sociale universale e l'ammodernamento dei sistemi di protezione sociale in termini di qualità, adeguatezza, accessibilità e sostenibilità finanziaria;

g)

la maggiore partecipazione delle parti sociali e la promozione del dialogo sociale, anche attraverso il rafforzamento delle capacità delle parti sociali.

ARTICOLO 288

Cooperazione in materia di gestione responsabile delle catene di approvvigionamento

1.   Le parti riconoscono l'importanza di una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento attraverso la condotta responsabile delle imprese e pratiche di responsabilità sociale delle imprese, nonché attraverso l'instaurazione di un contesto favorevole. Esse sostengono la diffusione e l'impiego di strumenti internazionali pertinenti quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, adottate il 21 giugno 1976 nell'ambito della dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, adottata a Ginevra il 16 novembre 1977, il patto mondiale delle Nazioni Unite varato a New York il 26 luglio 2000 e i principi guida su imprese e diritti umani approvati dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite con la risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011.

2.   Le parti si scambiano informazioni e migliori pratiche e, se del caso, cooperano tra loro, a livello regionale e nei consessi internazionali, sulle questioni contemplate dal presente articolo.

ARTICOLO 289

Obiettivi generali della cooperazione nel settore sanitario

Le parti sviluppano la cooperazione nel settore della sanità pubblica allo scopo di innalzare il livello di protezione della salute umana e ridurre le disparità in ambito sanitario, nel rispetto di valori e principi comuni in tema di sanità e quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.

ARTICOLO 290

Cooperazione nel settore sanitario

La cooperazione nel settore sanitario riguarda la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, anche attraverso lo scambio di informazioni sanitarie, la promozione di un approccio volto a integrare la dimensione sanitaria in tutte le politiche, la cooperazione con le organizzazioni internazionali, in particolare con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e la promozione dell'attuazione di accordi sanitari internazionali quali la convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, conclusa a Ginevra il 21 maggio 2003, e il regolamento sanitario internazionale adottato dall'Assemblea mondiale della sanità dell'OMS il 23 maggio 2005.

ARTICOLO 291

Obiettivi generali della cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione

1.   Le parti cooperano nel settore dell'istruzione e della formazione al fine di avvicinare i sistemi di istruzione e formazione della Repubblica del Kirghizistan a quelli dell'Unione europea. Le parti cooperano per promuovere l'apprendimento permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e di formazione.

2.   La cooperazione tra le parti nel settore dell'istruzione e della formazione persegue l'obiettivo di sostenere una politica in materia di istruzione basata sull'Agenda 2030 e sull'OSS n. 4 volto a garantire a tutti un'istruzione inclusiva e di qualità e a promuovere l'apprendimento permanente.

ARTICOLO 292

Cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione

La cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione è imperniata sui seguenti elementi:

a)

la promozione dell'apprendimento permanente, elemento fondamentale per la crescita e l'occupazione che può consentire ai cittadini di svolgere un ruolo attivo nella società;

b)

l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, compresa la formazione dei dipendenti pubblici, e il miglioramento della qualità, della pertinenza e dell'accesso a tali sistemi lungo l'intero percorso educativo, dall'educazione e cura della prima infanzia fino all'istruzione terziaria;

c)

la promozione della convergenza e del coordinamento delle riforme nel settore dell'istruzione superiore;

d)

il rafforzamento della cooperazione universitaria internazionale, una maggiore partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea e il miglioramento della mobilità di studenti, personale e ricercatori;

e)

l'ulteriore sviluppo del quadro nazionale delle qualifiche per migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze;

f)

l'ulteriore sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale, tenendo conto delle migliori pratiche nell'Unione europea.

ARTICOLO 293

Cooperazione in materia di politiche giovanili

La cooperazione in materia di politiche giovanili sostiene l'Agenda 2030 e l'attuazione dei relativi OSS.

ARTICOLO 294

Obiettivi della cooperazione in materia di politiche giovanili

Le parti:

a)

rafforzano la cooperazione e gli scambi nel settore della politica giovanile e dell'istruzione non formale dei giovani e degli animatori socioeducativi;

b)

agevolano la partecipazione attiva di tutti i giovani alla società;

c)

sostengono la mobilità dei giovani e degli animatori socioeducativi quale mezzo per promuovere il dialogo interculturale e l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione formale, anche attraverso il volontariato; e

d)

promuovono la cooperazione tra le organizzazioni giovanili al fine di sostenere la società civile.

ARTICOLO 295

Cooperazione nel settore culturale

1.   Le parti promuovono la cooperazione culturale conformemente ai principi sanciti dalla convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di favorire il dialogo interculturale e promuovere la diversità culturale, la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture.

2.   Le parti adottano misure adeguate per promuovere gli scambi culturali e incoraggiare iniziative comuni in diversi ambiti culturali nonché per scambiarsi migliori pratiche in materia di formazione e sviluppo delle capacità per gli artisti e per gli operatori e le organizzazioni culturali.

3.   Le parti cooperano nel quadro di trattati internazionali multilaterali e di organizzazioni internazionali, tra cui l'UNESCO, al fine di sostenere la diversità culturale e di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico.

ARTICOLO 296

Cooperazione nei settori dei media e della politica audiovisiva

1.   Le parti collaborano nei settori dei media e della politica audiovisiva, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di migliori pratiche riguardanti le politiche mediatiche e audiovisive e la formazione di giornalisti e di altri professionisti dei media, del cinema e del settore audiovisivo.

2.   Le parti cooperano per rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei media, sulla base delle norme stabilite nelle convenzioni internazionali applicabili, comprese, se del caso, quelle dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa.

3.   Le parti cooperano nei settori dei media e della politica audiovisiva presso sedi internazionali quali l'UNESCO e l'OMC.

ARTICOLO 297

Cooperazione in materia di sport e attività fisica

Le parti cooperano nel settore dello sport e dell'attività fisica per favorire uno stile di vita sano, promuovere una buona governance ispirata a valori sia sociali che educativi e contrastare le minacce che incombono sullo sport quali il doping, la manipolazione dei risultati sportivi, il razzismo e la violenza. La cooperazione nel settore dello sport e dell'attività fisica comprende lo scambio di informazioni e di migliori pratiche, il know-how sportivo, la gestione dello sport e il marketing sportivo.

ARTICOLO 298

Cooperazione nel settore dello sviluppo regionale

Le parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale nel campo della politica di sviluppo regionale, anche per quanto riguarda i metodi di definizione e attuazione delle politiche regionali, il partenariato e la governance a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale, al fine di migliorare le condizioni di vita, promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, intensificare lo scambio di informazioni e di esperienze tra le autorità nazionali, regionali e locali e rafforzare la partecipazione dei soggetti socioeconomici e della società civile.

ARTICOLO 299

Cooperazione in materia di politica regionale e cooperazione transfrontaliera

Le parti sostengono e rafforzano la partecipazione delle autorità locali e regionali alla cooperazione in materia di politica regionale e alla cooperazione transfrontaliera, al fine di promuovere la comprensione reciproca e lo scambio di informazioni, elaborare misure di sviluppo delle capacità, favorire la creazione di strutture e di un quadro legislativo adeguati e rafforzare le reti economiche e commerciali transfrontaliere.

ARTICOLO 300

Cooperazione transfrontaliera in altri settori

Le parti rafforzano e incoraggiano lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in altri settori disciplinati dal presente accordo quali il commercio, i trasporti, l'energia, l'acqua, l'ambiente, i cambiamenti climatici, le reti di comunicazione, la cultura, l'istruzione, la ricerca, il turismo e la sicurezza delle frontiere.

ARTICOLO 301

Connettività sostenibile

Le parti promuovono la connettività sostenibile nella regione dell'Asia centrale e in altre regioni. A tal fine, esse collaborano su questioni di interesse comune per promuovere strategie e iniziative in materia di connettività che siano sostenibili a lungo termine sotto il profilo economico, di bilancio, ambientale e sociale e siano conformi alle norme e ai regolamenti concordati a livello internazionale.

ARTICOLO 302

Cooperazione in materia di ravvicinamento legislativo

1.   Le parti ritengono che un aspetto importante del consolidamento dei legami tra la Repubblica del Kirghizistan e l'Unione europea consista in una graduale convergenza della legislazione vigente e futura della Repubblica del Kirghizistan con quella dell'Unione europea. La Repubblica del Kirghizistan si adopererà per rendere gradualmente compatibile la propria legislazione con quella dell'Unione europea nei settori concordati contemplati dal presente accordo.

2.   Tale cooperazione mira, tra l'altro, a sviluppare la capacità amministrativa e istituzionale della Repubblica del Kirghizistan, nella misura necessaria all'attuazione del presente accordo e all'attuazione delle riforme strutturali e del ravvicinamento legislativo necessari, a seconda dei casi.

ARTICOLO 303

Assistenza tecnica

L'Unione europea si adopera per fornire alla Repubblica del Kirghizistan assistenza tecnica per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 302 mediante, tra l'altro:

a)

lo scambio di esperti;

b)

la comunicazione tempestiva delle informazioni, in particolare riguardo alla legislazione pertinente;

c)

l'organizzazione di seminari;

d)

attività di formazione, anche online.

ARTICOLO 304

Assistenza finanziaria e tecnica

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, la Repubblica del Kirghizistan può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, eventualmente in partenariato con la Banca europea per gli investimenti e altre istituzioni finanziarie internazionali. La Repubblica del Kirghizistan può ricevere anche assistenza tecnica.

2.   L'assistenza finanziaria può essere fornita conformemente agli strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione europea riguardanti l'azione esterna. Ai finanziamenti erogati dall'Unione europea si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

3.   L'assistenza finanziaria è basata su programmi di azione annuali, definiti dall'Unione europea in seguito a consultazioni con la Repubblica del Kirghizistan.

4.   L'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan possono cofinanziare programmi e progetti. Le parti coordinano i programmi e i progetti in materia di cooperazione finanziaria e tecnica e si scambiano informazioni su tutte le fonti di assistenza.

5.   L'erogazione di assistenza finanziaria dell'Unione europea alla Repubblica del Kirghizistan si ispira ai principi dell'efficacia degli aiuti, quale sancita nella dichiarazione di Parigi dell'OCSE sull'efficacia degli aiuti, adottata il 2 marzo 2005, e si basa sul nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, firmato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 7 giugno 2017, sulle relazioni della Corte dei conti europea e sugli insegnamenti tratti dai programmi di cooperazione dell'Unione europea attuati e in corso nella Repubblica del Kirghizistan.

ARTICOLO 305

Principi generali

1.   Le parti attuano l'assistenza finanziaria nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e collaborano per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan. Esse adottano misure efficaci per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan.

2.   Fatta salva l'applicazione diretta dell'articolo 308, qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso tra le parti nel corso dell'attuazione del presente accordo comprende clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti i controlli e le verifiche sul posto, le ispezioni e le misure antifrode, compresi tra l'altro quelli effettuati dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

ARTICOLO 306

Coordinamento dei donatori

Ai fini di un impiego efficiente delle risorse disponibili, le parti si impegnano a garantire che i contributi dell'Unione europea siano erogati in stretto coordinamento con altre fonti di finanziamento, quali paesi terzi e istituzioni finanziarie internazionali. A tal fine, le parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza. L'assistenza fornita dall'Unione europea può essere cofinanziata dalla Repubblica del Kirghizistan.

ARTICOLO 307

Prevenzione e comunicazione

1.   Qualora la Repubblica del Kirghizistan sia incaricata dell'esecuzione dei fondi dell'Unione europea («fondi dell'UE») o sia beneficiaria di fondi dell'UE nell'ambito della gestione diretta dell'Unione europea, le autorità della Repubblica del Kirghizistan adottano tutte le misure opportune per prevenire irregolarità, frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illecita a danno dei fondi dell'Unione europea e, ove applicabile, dei fondi di cofinanziamento della Repubblica del Kirghizistan. A tal fine, la Commissione europea e le autorità della Repubblica del Kirghizistan si scambiano, su richiesta, le informazioni pertinenti.

2.   Le autorità della Repubblica del Kirghizistan comunicano all'Unione europea le informazioni di cui sono venute a conoscenza in merito a casi presunti o accertati di frode, corruzione, conflitto di interessi o altra irregolarità in relazione ai fondi dell'UE. Analogamente, l'Unione europea comunica alle autorità della Repubblica del Kirghizistan lo stesso tipo di informazioni in relazione ai fondi di cofinanziamento della Repubblica del Kirghizistan.

ARTICOLO 308

Cooperazione con l'OLAF

1.   Nell'ambito del presente accordo, l'OLAF è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 (34) e (CE, Euratom) n. 2988/95 (35) del Consiglio.

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed effettuati dall'OLAF in stretta collaborazione con le autorità competenti della Repubblica del Kirghizistan. I funzionari delle autorità competenti della Repubblica del Kirghizistan possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Qualora un operatore economico si opponga a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità competenti della Repubblica del Kirghizistan forniscono all'OLAF l'assistenza necessaria per consentirgli di adempiere i propri obblighi nello svolgimento dei controlli o delle verifiche sul posto.

4.   Le autorità competenti della Repubblica del Kirghizistan scambiano con l'OLAF, su richiesta, informazioni che potrebbero essere utili per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea.

5.   Al trasferimento e al trattamento dei dati personali si applicano le norme sulla protezione dei dati della parte che li trasferisce.

6.   L'OLAF può convenire con le autorità competenti della Repubblica del Kirghizistan di estendere la cooperazione nel settore della lotta antifrode, anche mediante la conclusione di accordi amministrativi.

ARTICOLO 309

Indagini e azione penale

Le autorità competenti della Repubblica del Kirghizistan garantiscono che i casi presunti e accertati di frode, corruzione e altre attività illecite a danno dei fondi dell'UE siano oggetto di indagini e azione penale. Se del caso, l'OLAF può assistere le autorità competenti della Repubblica del Kirghizistan in tale compito.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 310

Consiglio di cooperazione

1.   È istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di vigilare sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e di sovrintendere alla sua attuazione. Esso esamina tutte le questioni di rilievo inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

2.   Il Consiglio di cooperazione si riunisce a intervalli regolari, di norma su base annuale.

3.   Il Consiglio di cooperazione si compone di rappresentanti delle parti a livello ministeriale. Esso si riunisce, di comune accordo, in tutte le formazioni necessarie.

4.   Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno e quello del Comitato di cooperazione.

5.   Il Consiglio di cooperazione è presieduto, a turno, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Kirghizistan.

6.   Il Consiglio di cooperazione ha il potere di adottare decisioni e formulare opportune raccomandazioni secondo quanto previsto dal presente accordo. Nell'ambito dei titoli I, II, III, V e VI, il Consiglio di cooperazione ha inoltre il potere di adottare decisioni e formulare raccomandazioni come convenuto tra le parti. Le decisioni sono vincolanti per le parti. Il Consiglio di cooperazione adotta decisioni e formula raccomandazioni dopo che siano state espletate le procedure interne delle parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni.

7.   Il Consiglio di cooperazione può delegare al Comitato di cooperazione talune sue funzioni.

ARTICOLO 311

Comitato di cooperazione

1.   È istituito un Comitato di cooperazione incaricato di assistere il Consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.

2.   Il Comitato di cooperazione è presieduto, a turno, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Kirghizistan.

3.   Il Comitato di cooperazione si compone di rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari.

4.   Il Comitato di cooperazione si riunisce una volta all'anno, o come convenuto di comune accordo, a turno a Bruxelles e a Bishkek, alla data e con l'ordine del giorno concordati in precedenza dalle parti. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, di comune accordo, riunioni straordinarie.

5.   Il Comitato di cooperazione può riunirsi in una specifica formazione per discutere tutte le questioni relative al titolo IV. Quando esamina questioni relative al titolo IV, il Comitato di cooperazione si compone di rappresentanti di ciascuna delle parti competenti per le questioni attinenti al commercio.

6.   Il Comitato di cooperazione ha il potere di adottare decisioni secondo quanto previsto dal presente accordo oppure ogniqualvolta il Consiglio di cooperazione gli abbia delegato tali poteri. Le decisioni sono vincolanti per le parti. Il Comitato di cooperazione adotta decisioni e formula raccomandazioni dopo che siano state espletate le procedure interne delle parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni. Nell'esercizio dei poteri delegati, il Comitato di cooperazione adotta le proprie decisioni conformemente al regolamento interno del Consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 312

Sottocomitati e altri organi

1.   Il Consiglio di cooperazione può istituire sottocomitati o altri organi incaricati di assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e di esaminare compiti o argomenti specifici. Esso può modificare i compiti assegnati a un sottocomitato o altro organo e sciogliere questi ultimi.

2.   Il Consiglio di cooperazione stabilisce il mandato dei sottocomitati.

3.   I sottocomitati e gli altri organi riferiscono regolarmente o su richiesta al Comitato di cooperazione in merito alle proprie attività.

4.   Salvo diverso accordo tra le parti, i sottocomitati o gli altri organi si riuniscono su richiesta di una delle parti o del Comitato di cooperazione.

5.   L'istituzione o l'esistenza di sottocomitati e altri organi non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al Comitato di cooperazione.

ARTICOLO 313

Comitato parlamentare di cooperazione

1.   È istituto un Comitato parlamentare di cooperazione. Tale consesso permette di riunirsi e scambiare opinioni al fine di approfondire e consolidare le relazioni tra le parti.

2.   Il Comitato parlamentare di cooperazione si compone di membri del Parlamento europeo e di membri dello Zhogorku Kenesh (Consiglio supremo) della Repubblica del Kirghizistan.

3.   Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

4.   Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

5.   Il Comitato parlamentare di cooperazione è presieduto, a turno, da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante dello Zhogorku Kenesh della Repubblica del Kirghizistan conformemente al proprio regolamento interno.

6.   Il Comitato parlamentare di cooperazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di cooperazione.

7.   Il Comitato parlamentare di cooperazione può formulare raccomandazioni rivolte al Consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 314

Partecipazione della società civile

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 312, le parti possono istituire un organo specifico per informare e consultare la società civile in merito all'attuazione del presente accordo, come previsto all'articolo 6.

ARTICOLO 315

Applicazione territoriale

1.   Il presente accordo si applica:

a)

ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite; e

b)

al territorio della Repubblica del Kirghizistan.

Ogni riferimento a «territorio» nel presente accordo è da intendersi in questo senso, salvo diversa esplicita disposizione.

Ogni riferimento a «territorio» nel presente accordo comprende lo spazio aereo e le acque territoriali secondo quanto previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982.

2.   Per quanto attiene alle disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione doganale, il presente accordo si applica anche, per quanto riguarda l'Unione europea, alle zone del territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), non contemplate dal paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.

ARTICOLO 316

Adempimento degli obblighi

1.   Le parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo.

2.   Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal titolo IV, si applicano i meccanismi specifici previsti da tale titolo.

3.   Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi descritti come elementi essenziali del presente accordo agli articoli 2 e 11, essa può adottare misure adeguate. Ai fini del presente paragrafo, le «misure adeguate» possono comprendere la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo. Ai fini del presente paragrafo, le «misure adeguate» possono comprendere la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo.

4.   Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi del presente accordo, ad eccezione di quelli che rientrano nell'ambito dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essa ne informa l'altra parte. Le parti si consultano sotto l'egida del Consiglio di cooperazione al fine di pervenire a una soluzione accettabile per entrambe. Qualora il Consiglio di cooperazione non riesca a giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti, la parte che effettua la notifica può adottare misure adeguate. Ai fini del presente paragrafo, le «misure adeguate» possono comprendere la sospensione unicamente del titolo I, II, III, V o VI, o del presente titolo.

5.   Le misure adeguate di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate al mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Si privilegiano le misure che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

ARTICOLO 317

Eccezioni in materia di sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come intesa a:

a)

imporre a una parte di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; o

b)

impedire a una parte di adottare un provvedimento che ritenga necessario per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i)

in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;

ii)

in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o

iii)

in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure

c)

impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi internazionali che le incombono in forza della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

ARTICOLO 318

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le parti possono applicare il presente accordo, integralmente o in parte, a titolo provvisorio, conformemente alle rispettive procedure interne. L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan si sono notificate reciprocamente:

a)

per l'Unione europea: l'espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria; e

b)

per la Repubblica del Kirghizistan: l'espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, confermando il proprio consenso all'applicazione provvisoria delle parti in questione dell'accordo.

3.   Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte la volontà di porre fine all'applicazione provvisoria del presente accordo. La cessazione dell'applicazione provvisoria ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

4.   Ai fini dell'applicazione provvisoria del presente accordo, per «entrata in vigore del presente accordo» si intende la data di applicazione provvisoria. Il Consiglio di cooperazione e gli altri organi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le proprie funzioni durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo ove tali funzioni siano necessarie per garantire tale applicazione provvisoria. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti nel caso in cui sia posta fine all'applicazione provvisoria del presente accordo a norma del paragrafo 3.

5.   Quando, a norma del paragrafo 2, una disposizione del presente accordo è applicata dalle parti in attesa dell'entrata in vigore dello stesso, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti decidono di applicare la disposizione a titolo provvisorio conformemente al paragrafo 2.

6.   Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, per l'Unione europea e i suoi Stati membri, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, per la Repubblica del Kirghizistan, al ministero degli Affari esteri.

ARTICOLO 319

Altri accordi

1.   Il presente accordo abroga e sostituisce l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1995 ed entrato in vigore il 1o luglio 1999.

2.   I riferimenti all’accordo di cui al paragrafo 1 in tutti gli altri accordi tra le parti si intendono fatti al presente accordo.

3.   Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione che rientri nell'ambito di applicazione del presente accordo. Tali accordi specifici costituiscono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e sono soggetti a un quadro istituzionale comune istituito dal presente accordo.

ARTICOLO 320

Allegati, protocolli e note

Gli allegati, i protocolli e le note del presente accordo ne formano parte integrante.

ARTICOLO 321

Adesione di nuovi Stati membri dell'Unione europea

1.   L'Unione europea informa la Repubblica del Kirghizistan in merito a qualsiasi richiesta di adesione all'Unione europea presentata da un paese terzo.

2.   L'Unione europea notifica alla Repubblica del Kirghizistan l'entrata in vigore di qualsiasi trattato relativo all'adesione di un paese terzo all'Unione europea («trattato di adesione»).

3.   Un nuovo Stato membro dell'Unione europea aderisce al presente accordo alle condizioni decise dal Consiglio di cooperazione. Salvo disposizioni contrarie del paragrafo 4, l'adesione ha effetto a decorrere dalla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione europea e il presente accordo è modificato da una decisione del Consiglio di cooperazione che stabilisce le condizioni di adesione.

4.   Il titolo IV si applica tra il nuovo Stato membro dell'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan a decorrere dalla data di adesione di detto nuovo Stato membro all'Unione europea.

5.   Al fine di agevolare l'attuazione del paragrafo 4, a decorrere dalla data della firma del trattato di adesione il Comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» esamina gli effetti dell'adesione sul presente accordo. Il Comitato di cooperazione decide le modifiche tecniche necessarie degli allegati 8-A, 8-C e 9 del presente accordo, nonché altri adeguamenti o misure transitorie necessari. Le decisioni del Comitato di cooperazione hanno effetto alla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione europea.

ARTICOLO 322

Diritti dei privati

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che il presente accordo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti.

ARTICOLO 323

Accesso del pubblico ai documenti ufficiali

Il presente accordo non pregiudica l'applicazione delle legislazioni pertinenti delle parti relative all'accesso del pubblico ai documenti.

ARTICOLO 324

Durata

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

ARTICOLO 325

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri, oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, a norma dei rispettivi settori di competenza, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra.

ARTICOLO 326

Denuncia

Ciascuna parte può notificare all'altra, mediante notifica scritta trasmessa per via diplomatica, la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

ARTICOLO 327

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, kirghisa e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

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(1)  Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13).

(2)  Si precisa che il termine «misura» comprende i mancati adempimenti.

(3)  Si precisa che sono «misure di una parte» le misure che i soggetti elencati alla lettera j), punti i) e ii), adottano o mantengono in vigore impartendo istruzioni o dirigendo o controllando, direttamente o indirettamente, il comportamento di altri soggetti al riguardo.

(4)  Si precisa che il presente articolo non pregiudica le disposizioni del Capo 6 e non comprende diritti determinati dalla concessione di un diritto di proprietà intellettuale.

(5)  Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di esportazione o impedisce a una parte di adempiere i propri obblighi o impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni.

(6)  Per quanto riguarda la Repubblica del Kirghizistan, il presente articolo si applica unicamente in relazione alle misure applicate unilateralmente dalla Repubblica del Kirghizistan in conformità delle disposizioni legislative e normative vigenti nel suo territorio.

(7)  Per la Repubblica del Kirghizistan le procedure di valutazione della conformità sono istituite da regolamentazioni tecniche.

(8)  All'impresa ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione che copra la durata del soggiorno e ne dimostri la finalità formativa. Per AT, CZ, DE, FR, ES, HU e LT la formazione deve essere collegata al diploma universitario conseguito.

(9)  Rientrano nella definizione di «persona fisica dell'Unione europea» anche le persone fisiche che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia che non sono cittadini della Repubblica di Lettonia o di qualsiasi altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini.

(10)  Si precisa che, ai fini del presente capo, per servizi si intendono quelli elencati nella versione più aggiornata del documento MTN.GNS/W/120 dell'OMC.

(11)  Si precisa che il semplice recepimento di tali disposizioni nel diritto nazionale ad opera di una parte, per quanto necessario per integrarle nell'ordinamento giuridico interno, non può essere considerato di per sé una misura.

(12)  Nel caso dell'Unione europea, tali misure possono essere adottate da uno Stato membro dell'Unione europea in situazioni diverse da quelle di cui all'articolo 86 che interessano l'economia di tale Stato membro dell'Unione europea.

(13)  Ai fini del presente paragrafo, la nozione di «protezione» comprende le questioni che incidono sulla disponibilità, sull'acquisto, sull'ambito di applicazione, sul mantenimento e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché le questioni che incidono sull'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati dal presente capo. Inoltre, ai fini del presente paragrafo, la nozione di «protezione» comprende anche le misure volte a prevenire l'elusione di misure tecnologiche efficaci e quelle riguardanti le informazioni sul regime dei diritti.

(14)  Per «fissazione» si intende l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, o l'incorporazione audiovisiva di immagini in movimento, accompagnate o no da suoni, o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.

(15)  Ciascuna parte può riconoscere agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi diritti più ampi per quanto riguarda la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali.

(16)  Le parti possono adottare ulteriori misure appropriate al fine di garantire il transito regolare dei farmaci generici.

(17)  Si precisa che la Repubblica del Kirghizistan ribadisce gli impegni assunti nel quadro dell'accordo TRIPS e, in particolare, la conformità all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS della propria legislazione in materia di denominazioni di origine dei prodotti con definizione.

(18)  Ai fini del presente capo, per «medicinale» si intende almeno ogni sostanza o associazione di sostanze che: a) sia presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali o b) che possa essere utilizzata sull'uomo o sugli animali o somministrata all'uomo o agli animali allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.

(19)  Ai fini del presente articolo, un «irragionevole ritardo» comprende almeno un ritardo di oltre due anni nella prima risposta al richiedente a partire dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio. Nel determinare tale ritardo non vanno presi in considerazione eventuali ritardi nel rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio per periodi imputabili al richiedente o per periodi che esulano dal controllo dell'autorità responsabile dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

(20)  Ai fini del presente articolo, l'«interesse pubblico» comprende la salute pubblica in conformità della dichiarazione di Doha e della legislazione interna.

(21)  Si precisa che, se un soggetto appaltante chiede che venga dimostrata un'esperienza precedente, è sufficiente che il fornitore dimostri di aver acquisito tale esperienza precedente in qualsiasi territorio.

(22)  Si precisa che, a norma dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il diritto della concorrenza nell'Unione europea si applica al settore agricolo in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(23)  Tale definizione non pregiudica l'esito di eventuali discussioni future, in sede di OMC, sulla definizione di sovvenzioni per i servizi. In funzione dei progressi di tali discussioni a livello dell'OMC, le parti potranno aggiornare il presente accordo al riguardo.

(24)  Si precisa che tale obbligo si considera soddisfatto se una parte ha predisposto il quadro legislativo e le procedure amministrative pertinenti a tal fine.

(25)  Si precisa che sono escluse le attività svolte da un'impresa: a) che opera senza fini di lucro o b) che opera sulla base del principio del recupero dei costi.

(26)  Si precisa che, qualora tali imprese o monopoli svolgano attività commerciali non connesse ad attività militari o di difesa, dette attività rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

(27)  Si precisa che, pur riconoscendo che la Repubblica del Kirghizistan non è parte dell'accordo dell'OCSE, le parti convengono che questa disposizione conferisce diritti alle parti del presente accordo senza distinzione.

(28)  Si precisa che le banche di proprietà dello Stato possono ricevere un incarico di servizio pubblico per concedere prestiti agevolati al settore agricolo. Siffatti prestiti vanno considerati come sostegno interno all'agricoltura.

(29)  Si precisa che l'imparzialità con cui l'organo di regolamentazione esercita le proprie funzioni normative deve essere valutata facendo riferimento a un modello o a una pratica generale di tale organo.

(30)  Si precisa che nei settori in cui le parti, in altri capi, hanno convenuto obblighi specifici relativi all'organo di regolamentazione, prevalgono le disposizioni pertinenti di tali capi.

(31)  Le eccezioni per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

(32)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(33)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(34)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(35)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(36)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO 2

DAZI, IMPOSTE O ALTRI ONERI ALL'ESPORTAZIONE

Codice SA

Designazione

Aliquota del dazio

1206 00 100 0

– destinati alla semina

10 % ma non inferiore a 15 €/1 000  kg

1206 00 910 0

– – sgusciati; con guscio striato grigio e bianco

10 % ma non inferiore a 15 €/1 000  kg

1206 00 990 0

– – altri

10 % ma non inferiore a 15 €/1 000  kg

2505 10 000 0

sabbie silicee e sabbie quarzose

50 % ma non inferiore a 100 €/1 000  kg

2505 90 000 0

altre sabbie

50 % ma non inferiore a 100 €/1 000  kg

2506 10 000 0

– – quarzi

50 % ma non inferiore a 100 €/1 000  kg

2514 00 000 0

Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

50 % ma non inferiore a 100 €/1 000  kg

2515 11 000 0

– – greggi o sgrossati

100 % ma non inferiore a 50 €/1 000  kg

2515 12 000 0

– – semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

100 % ma non inferiore a 50 €/1 000  kg

2515 20 000 0

– calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro

30 % ma non inferiore a 70 €/1 000  kg

2516 11 000 0

– granito: - - greggio o sgrossato

30 % ma non inferiore a 70 €/1 000  kg

2516 12 000 0

– granito: - - semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

30 % ma non inferiore a 70 €/1 000  kg

2516 90 000 0

– altre pietre da taglio o da costruzione

30 % ma non inferiore a 70 €/1 000  kg

2518 10 000 0

– dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»

30 % ma non inferiore a 70 €/1 000  kg

2521 00 000 0

Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento

30 % ma non inferiore a 70 €/1 000  kg

2601 11 000 0

– – non agglomerati

30 % ma non inferiore a 70 €/1 000  kg

2601 12 000 0

– – agglomerati

30 % ma non inferiore a 70 €/1 000  kg

2603 00 000 0

Minerali di rame e loro concentrati

30 % ma non inferiore a 100 €/1 000  kg

2604 00 000 0

Minerali di nichel e loro concentrati

25 % ma non inferiore a 60 €/1 000  kg

2605 00 000 0

Minerali di cobalto e loro concentrati

25 % ma non inferiore a 60 €/1 000  kg

2606 00 000 0

Minerali di alluminio e loro concentrati

25 % ma non inferiore a 60 €/1 000  kg

2607 00 000 1

– contenenti, in peso, almeno il 45 % di piombo

25 % ma non inferiore a 60 €/1 000  kg

2607 00 000 9

– altri

25 % ma non inferiore a 60 €/1 000  kg

2608 00 000 0

Minerali di zinco e loro concentrati

25 % ma non inferiore a 60 €/1 000  kg

2609 00 000 0

Minerali di stagno e loro concentrati

25 % ma non inferiore a 60 €/1 000  kg

2610 00 000 0

Minerali di cromo e loro concentrati

25 % ma non inferiore a 60 €/1 000  kg

2611 00 000 0

Minerali di tungsteno e loro concentrati

25 % ma non inferiore a 60 €/1 000  kg

2613 10 000 0

– arrostiti

25 % ma non inferiore a 60 €/1 000  kg

2613 90 000 0

– altri

25 % ma non inferiore a 60 €/1 000  kg

2616 90 000 0

– altri

30 % ma non inferiore a 100 €/1 000  kg

2617 10 000 0

– minerali di antimonio e loro concentrati

25 % ma non inferiore a 60 €/1 000  kg

2617 90 000 0

– altri

50 % ma non inferiore a 100 €/1 000  kg

2709 00 100 9

– – altri

5 %

2709 00 900 1

– – la densità del petrolio greggio a 20 oC è superiore a 887,6  kg/m3 ma non supera 994 kg/m3, con un tenore di zolfo non inferiore a 0,015  % in peso ma non superiore a 3,47  % in peso

cfr. la nota (*****) per la formula

2709 00 900 2

– – la densità del petrolio greggio a 20 oC non è inferiore a 694,7  kg/m3 ma non supera 980 kg/m3, con un tenore di zolfo non inferiore a 0,04  % in peso ma non superiore a 5 % in peso

cfr. la nota (*****) per la formula

2709 00 900 3

– – la densità del petrolio greggio a 20 oC non è inferiore a 694,7  kg/m3 ma non supera 887,6  kg/m3, con un tenore di zolfo non inferiore a 0,04  % in peso ma non superiore a 1,5  % in peso

cfr. la nota (*****) per la formula

2709 00 900 4

– – – la densità del petrolio greggio a 20 oC non è inferiore a 750 kg/m3 ma non supera 900 kg/m3, con un tenore di zolfo non inferiore a 4 % in peso

cfr. la nota (*****) per la formula

2709 00 900 9

– – – altri

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 12 411 0

– – – – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) inferiore a 80

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 12 412 0

– – – – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 80 e inferiore a 92

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 12 413 0

– – – – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 92

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 12 419 0

– – – – – – – – – altri

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 12 450 0

– – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 12 490 0

– – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 12 510 0

– – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 12 590 0

– – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 19 421 0

– – – – – – – – estate

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 19 422 0

– – – – – – – – inverno

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 19 460 0

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05  % e inferiore o uguale a 0,2  %

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 19 510 9

– – – – – – altri

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 19 550 9

– – – – – – altri

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 19 620 9

– – – – – – – altri

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 19 710 0

– – – – – destinati a subire un trattamento definito

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 19 980 0

– – – – – – altri oli lubrificanti e altri oli

cfr. la nota (*****) per la formula

2710 99 000 0

– – altri

cfr. la nota (*****) per la formula

4101 20 100 0

– – cuoi e pelli freschi

20 % ma non inferiore a 200 €/1 000  kg

4101 20 300 0

– – cuoi e pelli salati verdi

20 % ma non inferiore a 200 €/1 000  kg

4101 20 500 0

– – cuoi e pelli secchi o salati secchi

20 % ma non inferiore a 200 €/1 000  kg

4101 20 800 0

– – altri

20 % ma non inferiore a 200 €/1 000  kg

4101 50 100 0

– – freschi

20 % ma non inferiore a 200 €/1 000  kg

4101 50 300 0

– – salati verdi

20 % ma non inferiore a 200 €/1 000  kg

4101 50 500 0

– – cuoi e pelli secchi o salati secchi

20 % ma non inferiore a 200 €/1 000  kg

4101 50 900 0

– – altri

20 % ma non inferiore a 200 €/1 000  kg

4101 90 000 0

– altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi

20 % ma non inferiore a 200 €/1 000  kg

4102 10 100 0

– – di agnelli

20 % ma non inferiore a 200 €/1 000  kg

4102 10 900 0

– – altre

20 % ma non inferiore a 200 €/1 000  kg

4102 21 000 0

– – piclate

20 % ma non inferiore a 200 €/1 000  kg

4102 29 000 0

– – altre

20 % ma non inferiore a 200 €/1 000  kg

4104 11 100 0

– – – cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6  m2)

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4104 11 510 0

– – – – – cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6  m2)

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4104 11 590 0

– – – – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4104 11 900 0

– – – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4104 19 100 0

– – – cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6  m2)

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4104 19 510 0

– – – – – cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6  m2)

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4104 19 590 0

– – – – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4104 19 900 0

– – – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4104 41 190 0

– – – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4104 41 510 0

– – – – – cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6  m2)

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4104 41 590 0

– – – – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4104 41 900 0

– – – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4104 49 190 0

– – – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4104 49 510 0

– – – – – cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6  m2)

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4104 49 590 0

– – – – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4104 49 900 0

– – – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4105 10 000 0

– allo stato umido (compresi i wet-blue)

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4105 30 900 0

– – altre

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4106 21 000 0

– allo stato umido (compresi i wet-blue)

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4106 22 900 0

– – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4106 40 900 0

– – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4107 11 110 0

– – – – box-calf

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4107 11 190 0

– – – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4107 11 900 0

– – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4107 12 110 0

– – – – box-calf

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4107 12 190 0

– – – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4107 12 910 0

– – – – cuoi di bovini (compresi i bufali)

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4107 12 990 0

– – – – cuoi di equidi

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4107 19 100 0

– – – cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6  m2)

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4107 19 900 0

– – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4107 91 100 0

– – – da suola

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4107 91 900 0

– – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4107 92 100 0

– – – cuoi di bovini (compresi i bufali)

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4107 92 900 0

– – – cuoi di equidi

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4107 99 100 0

– – – cuoi di bovini (compresi i bufali)

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4107 99 900 0

– – – cuoi di equidi

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4112 00 000 0

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4113 10 000 0

– di caprini

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4113 90 000 0

– altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4114 10 100 0

– – cuoi e pelli scamosciati di ovini

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4114 10 900 0

– – cuoi e pelli scamosciati di altri animali

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4114 20 000 0

– cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4115 10 000 0

– cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4115 20 000 0

– ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

4707 10 000 0

– carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati

10 % ma non inferiore a 70 €/1 000  kg

4707 20 000 0

– altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta

10 % ma non inferiore a 70 €/1 000  kg

4707 30 100 0

– – vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari

10 % ma non inferiore a 70 €/1 000  kg

4707 30 900 0

– – altri

10 % ma non inferiore a 70 €/1 000  kg

4707 90 100 0

– – altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati

10 % ma non inferiore a 70 €/1 000  kg

4707 90 900 0

– – altri, compresi gli avanzi e rifiuti selezionati

10 % ma non inferiore a 70 €/1 000  kg

5101 11 000 0

– – lane di tosatura

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5101 19 000 0

– – altre

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5101 21 000 0

– – lane di tosatura

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5101 29 000 0

– – altre

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5101 30 000 0

– carbonizzate

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5102 20 000 0

– peli grossolani

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5103 10 100 0

– – non carbonizzate

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5103 10 900 0

– – carbonizzate

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5103 20 000 0

– altri cascami di lana o di peli fini

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5103 30 000 0

– cascami di peli grossolani

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5104 00 000 0

Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5105 10 000 0

– lana cardata

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5105 21 000 0

– – lana pettinata alla rinfusa

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5105 29 000 0

– – altra

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5105 39 000 0

– – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5105 40 000 0

– peli grossolani, cardati o pettinati

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5106 10 100 0

– – greggi

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5106 10 900 0

– – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5106 20 100 0

– – contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5106 20 910 0

– – – greggi

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5106 20 990 0

– – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5107 10 100 0

– – greggi

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5107 10 900 0

– – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5107 20 100 0

– – – greggi

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5107 20 300 0

– – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5107 20 510 0

– – – – greggi

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5107 20 590 0

– – – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5107 20 910 0

– – – – greggi

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5107 20 990 0

– – – – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5108 10 100 0

– – greggi

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5108 10 900 0

– – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5108 20 100 0

– – greggi

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

5108 20 900 0

– – altri

10 % ma non inferiore a 90 €/1 000  kg

7106 91 000 9

– – – altro

25 %

7106 92 000 0

– – semilavorato

25 %

7108 12 000 9

– – – altro

25 %

7108 13 800 0

– – – altro

15 %

7108 20 000 9

– – altro

15 %

7118 90 000 0

– altre

25 %

7204 10 000 0

– cascami ed avanzi di ghisa

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7204 21 100 0

– – – contenenti, in peso, 8 % o più di nichel

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7204 21 900 0

– – – altri

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7204 29 000 0

– – altri

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7204 30 000 0

– cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7204 41 100 0

– – – torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7204 41 910 0

– – – – in pacchetti

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7204 41 990 0

– – – – altri

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7204 49 100 0

– – – spezzettati

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7204 49 300 0

– – – – in pacchetti

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7204 49 900 0

– – – – altri

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7204 50 000 0

– cascami lingottati

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7404 00 100 0

– di rame raffinato

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7404 00 910 0

– – a base di rame-zinco (ottone)

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7404 00 990 0

– – altri

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7503 00 100 0

– di nichel non legato

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7503 00 900 0

– di leghe di nichel

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7602 00 110 0

– – torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2  mm (non compreso il supporto)

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7602 00 190 0

– – altri (compresi gli scarti di fabbricazione)

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7602 00 900 0

– avanzi

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7802 00 000 0

Cascami e avanzi di piombo

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

7902 00 000 0

Cascami ed avanzi di zinco

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

8101 97 000 0

– – cascami e avanzi

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

8102 97 000 0

– – cascami e avanzi

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

8103 30 000 0

– cascami e avanzi

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

8104 20 000 0

– cascami e avanzi

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

8105 30 000 0

– cascami e avanzi

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

8106 00 100 0

– Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

8107 30 000 0

– cascami e avanzi

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

8108 30 000 0

– cascami e avanzi

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg

8109 30 000 0

– cascami e avanzi

15 % ma non inferiore a 150 $/1 000  kg


(*****)  

Formula per i dazi all'esportazione sul petrolio greggio

Se i prezzi mondiali (p.m.) del petrolio greggio sono:

Aliquota del dazio

<= 109,5 $/t

0

> 109,5 ma <= 146 $/t

<= 0,35 (p.m. - 109,5 ) $/t

> 146 ma <= 182,5  $/t

<= 12,78  $ +0,45 (p.m. - 146) $/t

> 182,5 $/t

<= 29,2 $/t +0,65 (p.m. - 182,5 ) $/t


ALLEGATO 8-A

INDICAZIONI GEOGRAFICHE - LEGISLAZIONE DELLE PARTI ED ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE E IL CONTROLLO

SEZIONE A

LEGISLAZIONE DELLE PARTI

Legislazione della Repubblica del Kirghizistan

Codice civile della Repubblica del Kirghizistan (parte II, sezione V, e relativi atti di esecuzione (1));

legge della Repubblica del Kirghizistan sui marchi, i marchi di servizio e le denominazioni di origine dei prodotti e relativi atti di esecuzione (2).

Legislazione dell'Unione europea

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e relativi atti di esecuzione (3);

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), in particolare gli articoli da 92 a 111 relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche, e relativi atti di esecuzione;

regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (5), e relativi atti di esecuzione;

regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (6);

regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (7), e relativi atti di esecuzione.

SEZIONE B

ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE E IL CONTROLLO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori;

una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di una delle parti, quando una determinata qualità, la reputazione o altra caratteristica del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;

l'obbligo che un nome registrato corrisponda a uno o più prodotti specifici per i quali è stato redatto un disciplinare che può essere modificato solo mediante idonea procedura amministrativa;

disposizioni di controllo applicabili alla produzione;

l'applicazione della protezione dei nomi registrati mediante un'adeguata azione amministrativa da parte delle autorità pubbliche;

disposizioni giuridiche che stabiliscono che un nome registrato può essere utilizzato da ogni persona fisica o giuridica che commercializza i prodotti conformi al relativo disciplinare;

disposizioni in materia di registrazione, che possono includere il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi di termini registrati, di termini usati correntemente come nome comune di prodotti, nonché di termini formati da o che includono nomi di varietà vegetali e di razze animali; tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le parti in causa;

norme riguardanti il rapporto tra le indicazioni geografiche e i marchi, che prevedano un'eccezione limitata ai diritti conferiti in forza della legislazione sui marchi nel senso che l'esistenza di un marchio precedente non può essere presa a pretesto per impedire la registrazione e l'uso di un nome come indicazione geografica registrata, salvo nei casi in cui, a motivo della notorietà del marchio e della durata del suo utilizzo, i consumatori sarebbero indotti in errore dalla registrazione e dall'uso dell'indicazione geografica per prodotti non coperti dal marchio;

il diritto, per ogni produttore stabilito nella regione geografica e che si sottopone al sistema di controllo, di fabbricare il prodotto etichettato con il nome protetto a condizione di rispettarne il disciplinare;

una procedura di opposizione che permetta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori dei nomi, siano essi protetti o no in quanto proprietà intellettuale.


(1)   «Erkin Too» 27.2.1998, N. 18-25; «Vedomosti Jogorku Kenesha Kyrgyzskoi Respubliki», 1998, N6, pag. 226.

(2)   «Vedomosti Jogorku Kenesha Kyrgyzskoi Respubliki», 1998, N. 3, pag. 68; «Erkin Too» 28.1.1998, N. 8-9; «Normativnye akty Kyrgyzskoi Respubliki», 1998, N. 2; «Normativnye akty Kyrgyzskoi Respubliki», 02.2008, N. 7.

(3)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(4)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(5)   GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(6)   GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(7)   GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.


ALLEGATO 8-B

CRITERI PER LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

1.   

La procedura di opposizione comprende i seguenti elementi:

a)

l'elenco dei nomi con la corrispondente traslitterazione in caratteri latini o kirghizi;

b)

il tipo di prodotto;

c)

un invito destinato:

i)

nel caso dell'Unione europea, a qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione di quelle stabilite o residenti nella Repubblica del Kirghizistan; o

ii)

nel caso della Repubblica del Kirghizistan, a qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione di quelle stabilite o residenti in uno Stato membro dell'Unione europea,

che abbia un interesse legittimo a opporsi alla protezione di un'indicazione geografica presentando una dichiarazione debitamente motivata.

2.   

Le dichiarazioni di opposizione di cui al paragrafo 3 devono pervenire alla Commissione europea o alla Repubblica del Kirghizistan entro due mesi dalla data di pubblicazione della nota informativa.

3.   

Le dichiarazioni di opposizione sono ricevibili soltanto se sono pervenute entro il termine di cui al paragrafo 2 e:

a)

se dimostrano che la protezione del nome proposto potrebbe:

i)

essere in conflitto con il nome di una varietà vegetale, compresa una varietà di uve da vino, o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

ii)

essere un nome omonimo che induce erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio;

iii)

tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, essere tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto; o

iv)

mettere a repentaglio l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione dell'atto di opposizione, oppure

b)

forniscono particolari da cui si possa desumere che il nome di cui si propongono la protezione e la registrazione è generico.

4.   

I criteri di cui al paragrafo 3 sono valutati dalle autorità competenti con riferimento ai rispettivi territori della parte interessata che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferiscono solo al territorio o ai territori in cui tali diritti sono tutelati.


ALLEGATO 8-C

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DA PROTEGGERE

SEZIONE A

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DELL'UNIONE EUROPEA DA PROTEGGERE NELLA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN

1.   Elenco dei prodotti agricoli e alimentari, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

Stato membro

Nome da proteggere

Categoria di prodotto

Traslitterazione in caratteri latini

Traslitterazione in caratteri kirghisi

AT

Steirisches Kürbiskernöl

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

Штайришес Кюрбискернөл

AT

Tiroler Speck

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

Тиролер Шпек

AT

Vorarlberger Bergkäse

Formaggi

 

Форарльбергер Бергезе

BE

Jambon d'Ardenne

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

Жамбоӊ Д'Арден

BG

Българско розово масло

Oli essenziali

Bulgarsko rozovo maslo

Булгарско розово масло

CZ

Budějovické pivo

Birra

 

Будейовицке пиво

CZ

Budějovický měšťanský var

Birra

 

Будейовицки мештански вар

CZ

České pivo

Birra

 

Ческе пиво

CZ

Českobudějovické pivo

Birra

 

Ческобудейовицке пиво

CZ

Žatecký chmel

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

Жатецки хмел

DE

Bayerisches Bier

Birra

 

Байеришес Бир

DE

Münchener Bier

Birra

 

Мюнхенер Бир

DE

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

Нюрнбергер Братвюрсте / Нюрнбергер Ростбратвюрсте

DK

Danablu

Formaggi

 

Данаблю

EL

Ακτινίδιο Πιερίας

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Aktinidio Pierias

Актинидио Пиериас

EL

Ελιά Καλαμάτας

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Elia Kalamatas

Элиа Каламатас

EL

Καλαμάτα

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Kalamata

Каламата

EL

Κεφαλογραβιέρα

Formaggi

Kefalograviera

Кефалогравиера

EL

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Kolymvari Chanion Kritis

Колимвари Ханьон Критис

EL

Κρόκος Κοζάνης

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

Krokos Kozanis

Крокос Козанис

EL

Μαστίχα Χίου

Gomme e resine naturali

Masticha Chiou

Мастиха Хиу

EL

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Prasines Elies Chalkidikis

Прасинес Элиес Халькидикис

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Sitia Lasithiou Kritis

Сития Ласитхиу Критис

EL

Φέτα

Formaggi

Feta

Фета

ES

Azafrán de la Mancha

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

Азафран де ла Манча

ES

Baena

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

Баэна

ES

Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

Ситрикос Валенсианос/Ситрикс Валенсианс

ES

Jabugo (ex Jamón de Huelva)

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

Хабуго (экс Хамон де Уельва)

ES

Jamón de Teruel

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

Хамон де Теруэль

ES

Jijona

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

Хихона

ES

Priego de Córdoba

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

Приего де Кордоба

ES

Queso Manchego

Formaggi

 

Кесо Манчего

ES

Sierra de Segura

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

Сьерра де Сегура

ES

Sierra Mágina

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

Сьерра Махина

ES

Turrón de Alicante

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

Туррон де Аликанте

FR

Beurre Charentes-Poitou

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

Бөр Шарант-Пуату

FR

Brie de Meaux

Formaggi

 

Бри де Мо

FR

Camembert de Normandie

Formaggi

 

Камамбер де Норманди

FR

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

Канар а фуа гра дю Сюд-Уэст (Шалос, Гасконь, Жер, Ланд, Перигор, Куэрси)

FR

Charolais de Bourgogne

Carni fresche (e frattaglie)

 

Шароле де Бургонь

FR

Comté

Formaggi

 

Конте

FR

Crème d'Isigny

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

Крем д'Исиньи

FR

Emmental de Savoie

Formaggi

 

Эмменталь де Савуа

FR

Gruyère

Formaggi

 

Груйер

FR

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence

Oli essenziali

 

Үл эссенсель де лаванд де От-Прованс

FR

Jambon de Bayonne

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

Жамбо де Байонн

FR

Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

Прюно д'Ажен; Прюно д'Ажен ми-кюи

FR

Reblochon / Reblochon de Savoie

Formaggi

 

Реблошон/Реблошон де Савуа

FR

Roquefort

Formaggi

 

Рокфор

HU

Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

Сегеди салами / Сегеди телисалами

IT

Aceto Balsamico di Modena

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

Ачето Бальсамико ди Модена

IT

Aceto balsamico tradizionale di Modena

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

Ачето бальсамико традисионале ди Модена

IT

Asiago

Formaggi

 

Азиаго

IT

Bresaola della Valtellina

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

Брезаола делла Вальтеллина

IT

Fontina

Formaggi

 

Фонтина

IT

Gorgonzola

Formaggi

 

Горгонзола

IT

Grana Padano

Formaggi

 

Грана Падано

IT

Mortadella Bologna

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

Мортаделла Болонья

IT

Mozzarella di Bufala Campana

Formaggi

 

Моцарелла ди Буфала Кампана

IT

Parmigiano Reggiano

Formaggi

 

Пармиджано Реджано

IT

Pecorino Romano

Formaggi

 

Пекорино Романо

IT

Prosciutto di Parma

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

Прошутто ди Парма

IT

Prosciutto di San Daniele

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

Прошутто ди Сан Даньеле

IT

Prosciutto Toscano

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

Прошутто Тоскано

IT

Provolone Valpadana

Formaggi

 

Проволоне Вальпадана

IT

Taleggio

Formaggi

 

Таледжо

NL

Edam Holland

Formaggi

 

Эдам Холланд

NL

Gouda Holland

Formaggi

 

Гауда Холланд

PT

Queijo S. Jorge

Formaggi

 

Кеихо Сан Хорхе

SI

Kranjska Klobasa

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

Краньска Клобаса

SI

Kraški pršut

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

Крашки пршут

2.   Elenco delle bevande spiritose

Stato membro

Nome da proteggere

Categoria di prodotto

Traslitterazione in caratteri latini

Traslitterazione in caratteri kirghisi

AT

Inländerrum

Bevanda spiritosa

 

Инлендеррум

AT

Jägertee / Jagertee / Jagatee

Bevanda spiritosa

 

Ягерте

CY

Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα

Bevanda spiritosa

Zivania

Зивания

DE/AT/BE

Korn / Kornbrand

Bevanda spiritosa

 

Корн/Корнбранд

EL/CY

Ούζο

Bevanda spiritosa

Ouzo

Узо

ES

Brandy de Jerez

Bevanda spiritosa

 

Бренди де Херес

ES

Pacharán Navarro

Bevanda spiritosa

 

Пачаран Наварро

FI

Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

Bevanda spiritosa

 

Суомалайнен Марьяликөри/ Суомалайнен Хедельмяликөри/Финск Бярликөр/Финск Фруктиликөр/Финиш берри ликөр/Финниш фрут ликёр

FI

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

Bevanda spiritosa

 

Суомалайнен Водка/Финск Водка/Водка оф Финленд

FR

Armagnac

Bevanda spiritosa

 

Арманьяк

FR

Calvados

Bevanda spiritosa

 

Кальвадос

FR

Cognac/Eau de vie de Cognac/Eau de vie des Charentes

Bevanda spiritosa

 

Коньяк/ О де ви де коньяк/ О де ви де Шарант

HU

Pálinka

Bevanda spiritosa

 

Палинка

HU

Törkölypálinka

Bevanda spiritosa

 

Төркөлипалинка

IE

Irish Cream

Bevanda spiritosa

 

Айриш Крем

IE

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky

Bevanda spiritosa

 

Айриш Виски/Ишке баха Эреннах/Айриш Виски

IT

Grappa

Bevanda spiritosa

 

Граппа

LT

Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka

Bevanda spiritosa

 

Оригинали лиетувишка дегтине/Ориджинал литуаниан водка

NL/BE/ DE/FR

Genièvre / Jenever / Genever

Bevanda spiritosa

 

Женьевре/Женевер/ Женевер

PL

Vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Bevanda spiritosa

 

Хербал водка фром зе норз Подласи Лоулэнд ароматайзд виз эн экстракт оф бизон грас/Вудка зөлова з Низины Пулноцноподляскей ароматызована экстрактем з травы

PL

Polish Cherry

Bevanda spiritosa

 

Полиш Черри

PL

Polska Wódka / Polish Vodka

Bevanda spiritosa

 

Польска Водка/Полиш Водка

SE

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Bevanda spiritosa

 

Свенск Водка/Свидиш Водка

3.   Elenco dei vini

Stato membro

Nome da proteggere

Categoria di prodotto

Traslitterazione in caratteri latini

Traslitterazione in caratteri kirghisi

BG

Дунавска равнина

Vino

Danube Plain/Pianura del Danubio

Дунавска равнина

BG

Тракийска низина

Vino

Thracian Lowlands/Pianura tracica

Тракийска низина

CY

Κουμανδαρία

Vino

Commandaria

Коммандария

DE

Mosel

Vino

 

Мозель

DE

Rheingau

Vino

 

Рейнгау

DE

Rheinhessen

Vino

 

Райнхессен

EL

Σάμος

Vino

Samos

Самос

ES

Cariñena

Vino

 

Кариньена

ES

Cataluña/ Catalunya

Vino

 

Каталунья

ES

Cava

Vino

 

Кава

ES

Empordà

Vino

 

Эмпорда

ES

Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry

Vino

 

Херес-Шерри

ES

La Mancha

Vino

 

Ла Манча

ES

Málaga

Vino

 

Малага

ES

Navarra

Vino

 

Наварра

ES

Priorat

Vino

 

Приорат

ES

Rías Baixas

Vino

 

Риас Байшас

ES

Ribera del Duero

Vino

 

Рибера дель Дуэро

ES

Rioja

Vino

 

Рьоха

ES

Rueda

Vino

 

Руэда

ES

Somontano

Vino

 

Сомонтано

ES

Toro

Vino

 

Торо

ES

Valdepeñas

Vino

 

Вальдепеньяс

ES

Valencia

Vino

 

Валенсия

FR

Alsace / Vin d'Alsace

Vino

 

Эльзас/Ваң д'Эльзас

FR

Anjou

Vino

 

Анжу

FR

Beaujolais

Vino

 

Божоле

FR

Bordeaux

Vino

 

Бордо

FR

Bourgogne

Vino

 

Бургонь

FR

Chablis

Vino

 

Шабли

FR

Champagne

Vino

 

Шампань

FR

Châteauneuf-du-Pape

Vino

 

Шато нөф-дю-Пап

FR

Coteaux du Languedoc / Languedoc

Vino

 

Кото дю Лангедок/Лангедок

FR

Côtes de Provence

Vino

 

Кот де Прованс

FR

Côtes du Rhône

Vino

 

Кот дю Рон

FR

Côtes du Roussillon

Vino

 

Кот дю Руссийон

FR

Graves

Vino

 

Грав

FR

Haut-Médoc

Vino

 

О-Медок

FR

Margaux

Vino

 

Марго

FR

Médoc

Vino

 

Медок

FR

Saint-Émilion

Vino

 

Сэн-Эмильон

FR

Sauternes

Vino

 

Сотерн

FR

Touraine

Vino

 

Турен

FR

Val de Loire

Vino

 

Валь де Луар

HR

Dingač

Vino

 

Дингач

HU

Tokaj / Tokaji

Vino

 

Токай / Токайи

IT

Asti

Vino

 

Асти

IT

Brunello di Montalcino

Vino

 

Брунелло ди Монтальчино

IT

Chianti

Vino

 

Кьянти

IT

Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Conegliano – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco

Vino

 

Конельяно Вальдобьядене-Просекко/Конельяно-Просекко/Вальдобьядене-Просекко

IT

Franciacorta

Vino

 

Франчакорта

IT

Lambrusco di Sorbara

Vino

 

Ламбруско ди Сорбара

IT

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Vino

 

Ламбруско Граспаросса ди Кастельветро

IT

Montepulciano d'Abruzzo

Vino

 

Абруццо

IT

Prosecco

Vino

 

Просекко

IT

Soave

Vino

 

Соаве

IT

Toscano / Toscana

Vino

 

Тоскано/Тоскана

IT

Vino Nobile di Montepulciano

Vino

 

Вино Нобиле ди Монтепульчано

PT

Alentejo

Vino

 

Алентехо

PT

Bairrada

Vino

 

Байрадда

PT

Dão

Vino

 

Дао

PT

Douro

Vino

 

Дуро

PT

Madeira / Madera / Vinho da Madeira / Madeira Wein / Madeira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira Wijn

Vino

 

Мадейра/Мадера/Винью да Мадейра/Мадейра Вайн/Мадейра Вайн/Ваң де Мадер/Вино ди Мадера/Мадейра Вейн

PT

Lisboa

Vino

 

Лисбоа

PT

Porto / Oporto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn

Vino

 

Порто/Опорто/Виньо до Порто/Ваң де Порто/Порт/Порт Вайн/ Портвейн/Портвин/Портвейн

PT

Setúbal/Península de Setúbal

Vino

 

Сетубал/Пенинсула де Сетубал

PT

Tejo

Vino

 

Техо

PT

Vinho Verde

Vino

 

Винью Верде

RO

Cotnari

Vino

 

Котнари

RO

Dealu Mare

Vino

 

Дялу Маре

RO

Murfatlar

Vino

 

Мурфатлар

SK

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Vino

 

Виноградницка область Токай

SEZIONE B

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DELLA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN DA PROTEGGERE NELL'UNIONE EUROPEA

XXX

XXX


ALLEGATO 9

APPALTI PUBBLICI

SEZIONE 1

SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Soglie

Salvo disposizione contraria del presente allegato e fatte salve le note relative alla presente sezione e le note generali della sezione 5, il capo 9 si applica ai soggetti appaltanti delle parti elencati nelle sottosezioni A e B della presente sezione se il valore dell'appalto è pari o superiore alle seguenti soglie:

a)

130 000 diritti speciali di prelievo (DSP) per tutti i prodotti;

b)

130 000 DSP per i servizi di cui alla sezione 4;

c)

5 000 000 DSP per tutti i servizi di costruzione elencati nella divisione 51 della CPC delle Nazioni Unite.

SOTTOSEZIONE A

UNIONE EUROPEA

1.   Soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo

a)   SOGGETTI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio dell'Unione europea

Commissione europea

Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

b)   AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

BELGIO

i)

Federale Overheidsdiensten (Services publics fédéraux):

FOD Kanselarij van de Eerste Minister (SPF Chancellerie du Premier Ministre)

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie (SPF Personnel et Organisation)

FOD Budget en Beheerscontrole (SPF Budget et Contrôle de la Gestion)

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) (SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict))

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement)

FOD Financiën (SPF Finances)

FOD Mobiliteit en Vervoer (SPF Mobilité et Transports)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale)

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid (SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement)

FOD Justitie (SPF Justice)

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie)

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie (Service public de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale)

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (Service public fédéral de Programmation Développement durable)

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (Service public fédéral de Programmation Politique scientifique)

ii)

Regie der Gebouwen (Régie des Bâtiments):

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs indépendants)

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité)

Rijksdienst voor Pensioenen (Office national des Pensions)

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité)

Fonds voor Beroepsziekten (Fond des Maladies professionnelles)

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (Office national de l'Emploi)

De Post (La Poste) (1)

BULGARIA

Администрация на Народното събрание (Amministrazione dell'Assemblea nazionale)

Администрация на Президента (Amministrazione del Presidente)

Администрация на Министерския съвет (Amministrazione del Consiglio dei ministri)

Конституционен съд (Corte costituzionale)

Министерство на външните работи (Ministero degli Affari esteri)

Министерство на извънредните ситуации (Ministero delle Situazioni di emergenza)

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministero dell'Amministrazione statale e della riforma amministrativa)

Министерство на земеделието и храните (Ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione)

Министерство на здравеопазването (Ministero della Salute)

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministero dell'Economia e dell'energia)

Министерство на културата (Ministero della Cultura)

Министерство на образованието и науката (Ministero dell'Istruzione e della scienza)

Министерство на околната среда и водите (Ministero dell'Ambiente e delle risorse idriche)

Министерство на правосъдието (Ministero della Giustizia)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministero dello Sviluppo regionale e dei lavori pubblici)

Министерство на транспорта (Ministero dei Trasporti)

Министерство на труда и социалната политика (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali)

Министерство на финансите (Ministero delle Finanze)

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (agenzie statali, commissioni statali, agenzie esecutive e altre autorità statali istituite per legge o con decreto del Consiglio dei ministri e aventi una funzione correlata all'esercizio del potere esecutivo)

Агенция за ядрено регулиране (Agenzia di regolamentazione per il settore nucleare)

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Commissione statale per la regolamentazione dell'energia e delle risorse idriche)

Държавна комисия по сигурността на информацията (Commissione statale per la sicurezza dell'informazione)

Комисия за защита на конкуренцията (Commissione per la tutela della concorrenza)

Комисия за защита на личните данни (Commissione per la protezione dei dati personali)

Комисия за защита от дискриминация (Commissione per la lotta alle discriminazioni)

Комисия за регулиране на съобщенията (Commissione per la regolamentazione delle comunicazioni)

Комисия за финансов надзор (Commissione per la vigilanza finanziaria)

Патентно ведомство на Република България (Ufficio brevetti della Repubblica di Bulgaria)

Сметна палата на Република България (Corte dei conti della Repubblica di Bulgaria)

Агенция за приватизация (Agenzia per le privatizzazioni)

Агенция за следприватизационен контрол (Agenzia per i controlli post-privatizzazione)

Български институт по метрология (Istituto bulgaro di metrologia)

Държавна агенция «Архиви» (Agenzia di Stato «Archivi»)

Държавна агенция «Държавен резерв и военновременни запаси» (Agenzia di Stato «Riserva di Stato e scorte in tempo di guerra»)

Държавна агенция за бежанците (Agenzia di Stato per i rifugiati)

Държавна агенция за българите в чужбина (Agenzia di Stato per i bulgari all'estero)

Държавна агенция за закрила на детето (Agenzia di Stato per la tutela dei minori)

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Agenzia di Stato per le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Agenzia di Stato per il monitoraggio metrologico e tecnico)

Държавна агенция за младежта и спорта (Agenzia di Stato per la gioventù e lo sport)

Държавна агенция по туризма (Agenzia di Stato per il turismo)

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Commissione statale per le borse merci e i mercati)

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Istituto per la pubblica amministrazione e l'integrazione europea)

Национален статистически институт (Istituto nazionale di statistica)

Агенция «Митници» (Agenzia doganale)

Агенция за държавна и финансова инспекция (Agenzia di ispezione finanziaria pubblica)

Агенция за държавни вземания (Agenzia di Stato per la riscossione dei crediti)

Агенция за социално подпомагане (Agenzia di assistenza sociale)

Агенция за хората с увреждания (Agenzia per le persone disabili)

Агенция по вписванията (Agenzia del registro)

Агенция по енергийна ефективност (Agenzia per l'efficienza energetica)

Агенция по заетостта (Agenzia per l'occupazione)

Агенция по геодезия, картография и кадастър (Agenzia per la geodesia, la cartografia e il catasto)

Агенция по обществени поръчки (Agenzia per gli appalti pubblici)

Българска агенция за инвестиции (Agenzia bulgara per gli investimenti)

Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация» (Direzione generale «Amministrazione dell'aviazione civile»)

Дирекция за национален строителен контрол (Direzione per la supervisione dei lavori di costruzione nazionali)

Държавна комисия по хазарта (Commissione statale per il gioco d'azzardo)

Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» (Agenzia esecutiva «Amministrazione automobilistica»)

Изпълнителна агенция «Борба с градушките» (Agenzia esecutiva «Lotta contro la grandine»)

Изпълнителна агенция «Българска служба за акредитация» (Agenzia esecutiva «Servizio bulgaro di accreditamento»)

Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» (Agenzia esecutiva «Ispettorato generale del lavoro»)

Изпълнителна агенция «Железопътна администрация» (Agenzia esecutiva «Amministrazione ferroviaria»)

Изпълнителна агенция «Морска администрация» (Agenzia esecutiva «Amministrazione marittima»)

Изпълнителна агенция «Национален филмов център» (Agenzia esecutiva «Centro nazionale di cinematografia»)

Изпълнителна агенция «Пристанищна администрация» (Agenzia esecutiva «Amministrazione portuale»)

Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на река Дунав» (Agenzia esecutiva «Esplorazione e manutenzione del Danubio»)

Фонд «Републиканска пътна инфраструктура» (Fondo nazionale per le infrastrutture)

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Agenzia esecutiva per l'analisi e le previsioni economiche)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Agenzia esecutiva per la promozione delle piccole e medie imprese)

Изпълнителна агенция по лекарствата (Agenzia esecutiva per i medicinali)

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Agenzia esecutiva per le vigne e i vini)

Изпълнителна агенция по околна среда (Agenzia esecutiva per l'ambiente)

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Agenzia esecutiva per le risorse del suolo)

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Agenzia esecutiva per la pesca e l'acquacoltura)

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Agenzia esecutiva per la selezione e la riproduzione nel settore zootecnico)

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Agenzia esecutiva per la sperimentazione delle varietà vegetali, le ispezioni in campo e il controllo delle sementi)

Изпълнителна агенция по трансплантация (Agenzia esecutiva per i trapianti)

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Agenzia esecutiva per il miglioramento delle risorse idriche)

Комисията за защита на потребителите (Commissione per la tutela dei consumatori)

Контролно-техническата инспекция (Ispettorato tecnico di controllo)

Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate)

Национална ветеринарномедицинска служба (Servizio veterinario nazionale)

Национална служба за растителна защита (Servizio fitosanitario nazionale)

Национална служба по зърното и фуражите (Servizio nazionale per le sementi e i mangimi)

Държавна агенция по горите (Agenzia forestale dello Stato)

Висшата атестационна комисия (Commissione per il rilascio dei titoli di istruzione superiore)

Национална агенция за оценяване и акредитация (Agenzia nazionale per la valutazione e l'accreditamento)

Националната агенция за професионално образование и обучение (Agenzia nazionale per l'istruzione e la formazione professionale)

Национална комисия за борба с трафика на хора (Commissione nazionale per la lotta contro la tratta di esseri umani)

Дирекция «Материално-техническо осигуряване и социално обслужване» на Министерство на вътрешните работи (Direzione «Logistica e servizi sociali» del ministero dell'Interno)

Дирекция «Оперативно издирване» на Министерство на вътрешните работи (Direzione «Indagini operative» del ministero dell'Interno)

Дирекция «Финансово-ресурсно осигуряване» на Министерство на вътрешните работи (Direzione «Gestione finanziaria e delle risorse» del ministero dell'Interno)

Изпълнителна агенция «Военни клубове и информация» (Agenzia esecutiva «Circoli e informazioni militari»)

Изпълнителна агенция «Държавна собственост на Министерството на отбраната» (Agenzia esecutiva «Proprietà statali» del ministero della Difesa)

Изпълнителна агенция «Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества»(Agenzia esecutiva «Prove e misurazioni di controllo per armi, attrezzature e proprietà»)

Изпълнителна агенция «Социални дейности на Министерството на отбраната» (Agenzia esecutiva «Attività sociali» del ministero della Difesa)

Национален център за информация и документация (Centro nazionale per l'informazione e la documentazione)

Национален център по радиобиология и радиационна защита (Centro nazionale per la radiobiologia e la radioprotezione)

Национална служба «Полиция» (Ufficio nazionale «Polizia»)

Национална служба «Пожарна безопасност и защита на населението» (Ufficio nazionale «Sicurezza antincendio e protezione civile»)

Национална служба за съвети в земеделието (Servizio nazionale di consulenza agricola)

Служба «Военна информация» (Servizio di informazione militare)

Служба «Военна полиция» (Polizia militare)

Авиоотряд 28 (Compagnia aerea 28)

CECHIA

Ministerstvo dopravy (Ministero dei Trasporti)

Ministerstvo financí (Ministero delle Finanze)

Ministerstvo kultury (Ministero della Cultura)

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministero dello Sviluppo regionale)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministero del Lavoro e degli affari sociali)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministero dell'Industria e del commercio)

Ministerstvo spravedlnosti (Ministero della Giustizia)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministero dell'Istruzione, della gioventù e dello sport)

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministero degli Affari esteri)

Ministerstvo zdravotnictví (Ministero della Salute)

Ministerstvo zemědělství (Ministero dell'Agricoltura)

Ministerstvo životního prostředí (Ministero dell'Ambiente)

Poslanecká sněmovna PČR (Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica ceca)

Senát PČR (Senato del Parlamento della Repubblica ceca)

Kancelář prezidenta (Ufficio del Presidente)

Český statistický úřad (Ufficio statistico ceco)

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Ufficio ceco per la topografia, la mappatura e il catasto)

Úřad průmyslového vlastnictví (Ufficio della proprietà industriale)

Úřad pro ochranu osobních údajů (Ufficio per la protezione dei dati personali)

Česká akademie věd (Accademia delle scienze della Repubblica ceca)

Český báňský úřad (Autorità mineraria ceca)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Ufficio per la tutela della concorrenza)

Správa státních hmotných rezerv (Amministrazione delle riserve materiali statali)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Ufficio statale per la sicurezza nucleare)

Energetický regulační úřad (Ufficio per la regolamentazione energetica)

Úřad vlády České republiky (Ufficio del Governo della Repubblica ceca)

Ústavní soud (Corte costituzionale)

Nejvyšší soud (Corte suprema)

Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema)

Nejvyšší státní zastupitelství (Ufficio del Procuratore generale)

Nejvyšší kontrolní úřad (Corte dei conti)

Kancelář Veřejného ochránce práv (Ufficio del difensore civico)

Grantová agentura České republiky (Agenzia per le sovvenzioni della Repubblica ceca)

Státní úřad inspekce práce (Ispettorato pubblico del lavoro)

Český telekomunikační úřad (Ufficio ceco per le telecomunicazioni)

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Direzione per le strade e autostrade della Repubblica ceca)

DANIMARCA

Folketinget (Parlamento danese)

Rigsrevisionen (Corte dei conti)

Statsministeriet (Ufficio del Primo ministro)

Udenrigsministeriet (Ministero degli Affari esteri)

Beskæftigelsesministeriet - 5 styrelser og institutioner (Ministero del Lavoro - 5 agenzie e istituzioni)

Domstolsstyrelsen (Amministrazione giudiziaria)

Finansministeriet - 5 styrelser og institutioner (Ministero delle Finanze - 5 agenzie e istituzioni)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (Ministero dell'Interno e della Salute - Varie agenzie e istituzioni, fra cui lo Statens Serum Institut)

Justitsministeriet - Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Ministero della Giustizia - Capo della polizia, 1 direzione e varie agenzie)

Kirkeministeriet - 10 stiftsøvrigheder (Ministero degli Affari ecclesiastici - 10 autorità diocesane)

Kulturministeriet - 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (Ministero della Cultura – 4 dipartimenti e varie istituzioni)

Miljøministeriet - 5 styrelser (Ministero dell'Ambiente - 5 agenzie)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - 4 direktorater og institutioner (Ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e della pesca - 4 direzioni e istituzioni)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling – Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (Ministero della Scienza, della tecnologia e dell'innovazione - Varie agenzie e istituzioni, fra cui il laboratorio nazionale Risoe e gli edifici nazionali adibiti alla ricerca e all'istruzione)

Skatteministeriet - 1 styrelse og institutioner (Ministero delle Imposte - 1 agenzia e varie istituzioni)

Velfærdsministeriet - 3 styrelser og institutioner (Ministero della Previdenza sociale – 3 agenzie e varie istituzioni)

Transportministeriet - 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (Ministero dei Trasporti - 7 agenzie e istituzioni, fra cui l'Øresundsbrokonsortiet)

Undervisningsministeriet - 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (Ministero dell'Istruzione - 3 agenzie, 4 istituti di istruzione e 5 altre istituzioni)

Økonomi- og Erhvervsministeriet - Adskillige styrelser og institutioner (Ministero degli Affari economici e commerciali - Varie agenzie e istituzioni)

Klima- og Energiministeriet - 3 styrelser og institutioner (Ministero per il Clima e l'energia – 3 agenzie e istituzioni)

GERMANIA

Auswärtiges Amt (Ministero federale degli Affari esteri)

Bundeskanzleramt (Cancelleria federale)

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ministero federale del Lavoro e degli affari sociali)

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Ministero federale dell'Istruzione e della ricerca)

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Ministero federale dell'Alimentazione, dell'agricoltura e della tutela dei consumatori)

Bundesministerium der Finanzen (Ministero federale delle Finanze)

Bundesministerium für Gesundheit (Ministero federale della Salute)

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Ministero federale della Famiglia, degli anziani, delle donne e della gioventù)

Bundesministerium der Justiz (Ministero federale della Giustizia)

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Ministero federale dei Trasporti, dell'edilizia e dell'urbanistica)

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Ministero federale degli Affari economici e della tecnologia)

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Ministero federale della Cooperazione economica e dello sviluppo)

Bundesministerium der Verteidigung (Ministero federale della Difesa)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Ministero federale dell'Ambiente, della protezione della natura e della sicurezza dei reattori)

ESTONIA

Vabariigi Presidendi Kantselei (Ufficio del Presidente della Repubblica di Estonia)

Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlamento della Repubblica di Estonia)

Eesti Vabariigi Riigikohus (Corte suprema della Repubblica di Estonia)

Riigikontroll (Corte dei conti della Repubblica di Estonia)

Õiguskantsler (Cancelliere di giustizia)

Riigikantselei (Cancelleria di Stato)

Rahvusarhiiv (Archivi nazionali della Repubblica di Estonia)

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministero dell'Istruzione e della ricerca)

Justiitsministeerium (Ministero della Giustizia)

Keskkonnaministeerium (Ministero dell'Ambiente)

Kultuuriministeerium (Ministero della Cultura)

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministero degli Affari economici e delle comunicazioni)

Põllumajandusministeerium (Ministero dell'Agricoltura)

Rahandusministeerium (Ministero delle Finanze)

Sotsiaalministeerium (Ministero degli Affari sociali)

Välisministeerium (Ministero degli Affari esteri)

Keeleinspektsioon (Ispettorato linguistico)

Riigiprokuratuur (Ufficio del Procuratore)

Teabeamet (Ufficio per l'informazione)

Maa-amet (Ufficio territoriale estone)

Keskkonnainspektsioon (Ispettorato ambientale)

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centro per la protezione forestale e la silvicoltura)

Muinsuskaitseamet (Ufficio per il patrimonio culturale)

Patendiamet (Ufficio brevetti)

Tehnilise Järelevalve Amet (Autorità estone per la sorveglianza tecnica)

Tarbijakaitseamet (Ufficio per la tutela dei consumatori)

Riigihangete Amet (Ufficio per gli appalti pubblici)

Taimetoodangu Inspektsioon (Ispettorato per la produzione vegetale)

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Ufficio per l'informazione e i registri agricoli)

Veterinaar- ja Toiduamet (Ufficio veterinario e alimentare)

Konkurentsiamet (Autorità estone per la concorrenza)

Maksu –ja Tolliamet (Amministrazione fiscale e doganale)

Statistikaamet (Istituto statistico estone)

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Ufficio per la cittadinanza e l'immigrazione)

Piirivalveamet (Direzione nazionale delle guardie di frontiera)

Politseiamet (Direzione nazionale della polizia)

Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Istituto estone per i servizi forensi)

Keskkriminaalpolitsei (Polizia criminale centrale)

Päästeamet (Direzione dei servizi di soccorso)

Andmekaitse Inspektsioon (Ispettorato per la protezione dei dati)

Ravimiamet (Agenzia statale per i medicinali)

Sotsiaalkindlustusamet (Ufficio di previdenza sociale)

Tööturuamet (Consiglio per il mercato del lavoro)

Tervishoiuamet (Direzione dei servizi sanitari)

Tervisekaitseinspektsioon (Ispettorato per la tutela della salute)

Tööinspektsioon (Ispettorato del lavoro)

Lennuamet (Amministrazione dell'aviazione civile estone)

Maanteeamet (Amministrazione stradale)

Veeteede Amet (Amministrazione marittima)

Julgestuspolitsei (Polizia per la pubblica sicurezza)

IRLANDA

President's Establishment

Houses of the Oireachtas (Parlamento)

Department of the Taoiseach (Primo Ministro)

Central Statistics Office

Department of Finance

Office of the Comptroller and Auditor General

Office of the Revenue Commissioners

Office of Public Works

State Laboratory

Office of the Attorney General

Office of the Director of Public Prosecutions

Valuation Office

Commission for Public Service Appointments

Office of the Ombudsman

Chief State Solicitor's Office

Department of Justice, Equality and Law Reform

Courts Service

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

Department of the Environment, Heritage and Local Government

Department of Education and Science

Department of Communications, Energy and Natural Resources

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Department of Transport

Department of Health and Children

Department of Enterprise, Trade and Employment

Department of Arts, Sports and Tourism

Department of Foreign Affairs

Department of Social and Family Affairs

Department of Community, Rural and Gaeltacht (Regioni di lingua gaelica) Affairs

Arts Council

National Gallery

GRECIA

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministero degli Affari esteri)

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministero dell'Economia e delle finanze)

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministero dello Sviluppo)

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministero della Giustizia)

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministero dell'Istruzione e della religione)

Υπουργείο Πολιτισμού (Ministero della Cultura)

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministero della Salute e della solidarietà sociale)

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministero dell'Ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici)

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministero del Lavoro e della protezione sociale)

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni)

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministero dello Sviluppo rurale e dell'alimentazione)

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministero della Marina mercantile, del mar Egeo e della politica insulare)

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministero per la Macedonia e la Tracia)

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Segretariato generale per le comunicazioni)

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (Segretariato generale per l'informazione)

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Segretariato generale per la gioventù)

Γενική Γραμματεία Ισότητας (Segretariato generale per la parità)

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Segretariato generale per la sicurezza sociale)

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Segretariato generale per i greci residenti all'estero)

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Segretariato generale per l'industria)

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Segretariato generale per la ricerca e la tecnologia)

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Segretariato generale per lo sport)

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Segretariato generale per i lavori pubblici)

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ufficio nazionale di statistica)

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Comitato nazionale per il benessere sociale)

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ente per l'edilizia popolare)

Εθνικό Τυπογραφείο (Istituto poligrafico nazionale)

Γενικό Χημείο του Κράτους (Laboratorio generale di Stato)

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Fondo greco per le autostrade)

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Università di Atene)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Università di Salonicco)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Università di Tracia)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Università dell'Egeo)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Università di Ioannina)

Πανεπιστήμιο Πατρών (Università di Patrasso)

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Università di Macedonia)

Πολυτεχνείο Κρήτης (Politecnico di Creta)

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Scuola tecnica Sivitanidios)

Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Ospedale Eginitio)

Αρεταίειο Νοσοκομείο (Ospedale Areteio)

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Centro nazionale per la pubblica amministrazione)

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ente per la gestione del materiale pubblico)

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ente per l'assicurazione degli agricoltori)

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ente per l'edilizia scolastica)

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Commissione greca per l'energia atomica)

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Segretariato generale per l'istruzione continua)

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Segretariato generale per il commercio)

Ελληνικά Ταχυδρομεία (Poste elleniche - EL TA)

SPAGNA

Presidencia de Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación y Ciencia

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Vivienda

FRANCIA

i)

Ministères:

Services du Premier Ministre

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

Ministère chargé de la justice

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

Ministère chargé de l'éducation nationale

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

Secrétariat d'État aux transports

Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

Ministère chargé de la culture et de la communication

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

Secrétariat d'État à la fonction publique

Ministère chargé du logement et de la ville

Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie

Secrétariat d'État à l'outre-mer

Secrétariat d'État à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

Secrétariat d'État aux anciens combattants

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

Secrétariat d'État aux affaires européennes

Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme

Secrétariat d'État à la politique de la ville

Secrétariat d'État à la solidarité

Secrétariat d'État en charge de l'emploi

Secrétariat d'État en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale

Secrétariat d'État en charge de l'aménagement du territoire

ii)

Établissements publics nationaux:

Académie de France à Rome

Académie de marine

Académie des sciences d'outre-mer

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale - A.C.O.S.S.

Agences de l'eau

Agence de biomédecine

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail

Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations

Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail - ANACT

Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat - ANAH

Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer - ANIFOM

Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture - APCA

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Caisse des dépôts et consignations

Caisse Nationale des Autoroutes - CNA

Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale - CNMSS

Caisse de garantie du logement locatif social

Casa de Velasquez

Centre d'enseignement zootechnique

Centre d'études de l'emploi

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques - Montpellier Sup Agro

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Centre des monuments nationaux

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

Centre national des arts plastiques

Centre national de la cinématographie

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

Centre national d'Études et d'expérimentation du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts - CEMAGREF

École nationale supérieure de Sécurité Sociale

Centre national du livre

Centre national de documentation pédagogique

Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires - CNOUS

Centre national professionnel de la propriété forestière

Centre National de la Recherche Scientifique - C.N.R.S

Centres d'Éducation Populaire et de Sport - CREPS

Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires - CROUS

Collège de France

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Conservatoire national des arts et métiers

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

Conservatoire national supérieur d'art dramatique

École centrale de Lille

École centrale de Lyon

École centrale des arts et manufactures

École française d'archéologie d'Athènes

École française d'Extrême-Orient

École française de Rome

École des hautes études en sciences sociales

École du Louvre

École nationale d'administration

École Nationale de l'Aviation Civile - ENAC

École nationale des Chartes

École nationale d'équitation

École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg

Écoles nationales d'ingénieurs

École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

École nationale de la magistrature

Écoles nationales de la marine marchande

École Nationale de la Santé Publique - ENSP

École nationale de ski et d'alpinisme

École nationale supérieure des arts décoratifs

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

École nationale supérieure des beaux-arts

École nationale supérieure de céramique industrielle

École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications - ENSEA

École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothécaires

Écoles nationales vétérinaires

École nationale de voile

Écoles normales supérieures

École polytechnique

École de viticulture - Avize - Marne

Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon

Établissement National des Invalides de la Marine - ENIM

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

Fondation Carnegie

Fondation Singer-Polignac

Haras nationaux

Hôpital national de Saint-Maurice

Institut français d'archéologie orientale du Caire

Institut géographique national

Institut national des appellations d'origine

Institut national des hautes études de sécurité

Institut de veille sanitaire

Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

Institut National d'Études Démographiques - I.N.E.D

Institut national d'horticulture

Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire

Institut national des jeunes aveugles — Paris

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

Institut national des jeunes sourds — Metz

Institut national des jeunes sourds — Paris

Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules - I.N.P.N.P.P

Institut national de la propriété industrielle

Institut National de la Recherche Agronomique - I.N.R.A

Institut National de la Recherche Pédagogique - I.N.R.P

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale - I.N.S.E.R.M

Institut National d'Histoire de l'Art - I.N.H.A.

Institut national des sciences de l'univers

Institut national des sports et de l'éducation physique

Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences appliquées

Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - INRIA

Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité - INRETS

Institut de recherche pour le développement

Instituts régionaux d'administration

Institut des sciences et des industries du vivant et de l'environnement - Agro Paris Tech

Institut supérieur de mécanique de Paris

Institut universitaires de Formation des Maîtres

Musée de l'armée

Musée Gustave-Moreau

Musée du Quai Branly

Musée national de la marine

Musée national J.-J.-Henner

Musée national de la Légion d'honneur

Musée de la Poste

Muséum national d'histoire naturelle

Musée Auguste-Rodin

Observatoire de Paris

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre - ONAC

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions - ONISEP

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

Palais de la découverte

Parcs nationaux

Universités

iii)

Institutions, autorités et juridictions indépendantes:

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Défenseur des enfants

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

Haute autorité de santé

Médiateur de la République

iv)

Autres organismes publics nationaux:

Union des Groupements d'Achats Publics - UGAP

Agence Nationale Pour l'Emploi - A.N.P.E

Autorité indépendante des marchés financiers

Caisse Nationale des Allocations Familiales - CNAF

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés - CNAMS

Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés – CNAVTS

CROAZIA

Hrvatski sabor (Parlamento croato)

Predsjednik Republike Hrvatske (Presidente della Repubblica di Croazia)

Ured predsjednika Republike Hrvatske (Ufficio del Presidente della Repubblica di Croazia)

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Ufficio del Presidente della Repubblica di Croazia dopo la fine del mandato)

Vlada Republike Hrvatske (Governo della Repubblica di Croazia)

Uredi Vlade Republike Hrvatske (Uffici del Governo della Repubblica di Croazia)

Ministarstvo gospodarstva (Ministero dell'Economia)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministero dello Sviluppo regionale e dei fondi UE)

Ministarstvo financija (Ministero delle Finanze)

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Ministero degli Affari esteri ed europei)

Ministarstvo pravosuđa (Ministero della Giustizia)

Ministarstvo uprave (Ministero della Pubblica amministrazione)

Ministarstvo poduzetništva i obrta (Ministero dell'Imprenditoria e dell'artigianato)

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Ministero del Lavoro e del sistema pensionistico)

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (Ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle infrastrutture)

Ministarstvo poljoprivrede (Ministero dell'Agricoltura)

Ministarstvo turizma (Ministero del Turismo)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (Ministero dell'Ambiente e della protezione della natura)

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (Ministero dell'Edilizia e della pianificazione territoriale)

Ministarstvo branitelja (Ministero per gli Ex combattenti)

Ministarstvo socijalne politike i mladih (Ministero della Politica sociale e della gioventù)

Ministarstvo zdravlja (Ministero della Salute)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Ministero della Scienza, dell'istruzione e dello sport)

Ministarstvo kulture (Ministero della Cultura)

Državne upravne organizacije (Enti amministrativi pubblici)

Uredi državne uprave u županijama (Uffici amministrativi pubblici nelle contee)

Ustavni sud Republike Hrvatske (Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia)

Vrhovni sud Republike Hrvatske (Corte suprema della Repubblica di Croazia)

Sudovi (Tribunali)

Državno sudbeno vijeće (Consiglio della Magistratura di Stato)

Državna odvjetništva (Uffici dell'Avvocatura dello Stato)

Državnoodvjetničko vijeće (Consiglio della Procura di Stato)

Pravobraniteljstva (Uffici del mediatore)

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Commissione statale di vigilanza per gli appalti pubblici)

Državne agencije i uredi (Agenzie e uffici statali)

Državni ured za reviziju (Corte dei conti)

ITALIA

i)

Enti acquirenti:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero degli Affari Esteri

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero del Commercio internazionale

Ministero delle Comunicazioni

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture

Ministero dei Trasporti

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale

Ministero della Solidarietà sociale

Ministero della Salute

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche

ii)

Altri enti pubblici nazionali:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (2)

CIPRO

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidenza e Palazzo presidenziale)

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Ufficio del Coordinatore per l'armonizzazione)

Υπουργικό Συμβούλιο (Consiglio dei ministri)

Βουλή των Αντιπροσώπων (Camera dei deputati)

Δικαστική Υπηρεσία (Uffici giudiziari)

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Procura della Repubblica)

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Corte dei conti della Repubblica)

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Commissione per la funzione pubblica)

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Commissione per l'istruzione)

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Ufficio del Commissario per l'amministrazione (mediatore))

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commissione per la tutela della concorrenza)

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Servizio di audit interno)

Γραφείο Προγραμματισμού (Ufficio di programmazione)

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Dipartimento del Tesoro della Repubblica)

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ufficio del Commissario per la protezione dei dati di carattere personale)

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Ufficio del Commissario per il controllo degli aiuti di Stato)

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Organismo per il riesame degli appalti)

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Autorità per la vigilanza e lo sviluppo delle società cooperative)

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Autorità di riesame per i rifugiati)

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministero dell'Agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente):

 

Τμήμα Γεωργίας (Dipartimento per l'Agricoltura)

 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Servizi veterinari)

 

Τμήμα Δασών (Dipartimento forestale)

 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Dipartimento per lo sviluppo delle risorse idriche)

 

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Dipartimento per la prospezione geologica)

 

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Servizio meteorologico)

 

Τμήμα Αναδασμού (Dipartimento per la ricomposizione fondiaria)

 

Υπηρεσία Μεταλλείων (Servizi minerari)

 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Istituto di ricerca agricola)

 

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Dipartimento per la pesca e la ricerca marittima)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico):

 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Vigili del fuoco di Cipro)

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministero del Commercio, dell'industria e del turismo)

 

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Dipartimento del registro delle imprese e del curatore ufficiale)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale):

 

Τμήμα Εργασίας (Dipartimento del Lavoro)

 

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento della previdenza sociale)

 

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Dipartimento dei servizi sociali)

 

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Centro nazionale per la produttività)

 

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Istituto superiore alberghiero di Cipro)

 

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Istituto tecnico superiore)

 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Dipartimento dell'ispettorato del lavoro)

 

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Dipartimento per le relazioni industriali)

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministero degli Affari esteri)

Υπουργείο Οικονομικών (Ministero delle Finanze):

 

Τελωνεία (Dogane e accise)

 

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Agenzia delle entrate)

 

Στατιστική Υπηρεσία (Servizio statistico)

 

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Dipartimento per le forniture e gli appalti pubblici)

 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Dipartimento per la pubblica amministrazione e il pubblico impiego)

 

Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Ufficio poligrafico del governo)

 

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Dipartimento per i servizi di tecnologia dell'informazione)

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministero dell'Istruzione e della cultura)

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministero delle Comunicazioni e dei lavori pubblici):

 

Τμήμα Δημοσίων Έργων (Dipartimento per i lavori pubblici)

 

Τμήμα Αρχαιοτήτων (Dipartimento per le antichità)

 

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Dipartimento dell'aviazione civile)

 

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Dipartimento della marina mercantile)

 

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Dipartimento per i servizi postali)

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Dipartimento per i trasporti su strada)

 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Dipartimento per i servizi elettrici e meccanici)

 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Dipartimento per le telecomunicazioni elettroniche)

Υπουργείο Υγείας (Ministero della Salute):

 

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Servizi farmaceutici)

 

Γενικό Χημείο (Laboratorio generale)

 

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Servizi medici e di salute pubblica)

 

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Servizi dentistici)

 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Servizi di salute mentale)

LETTONIA

i)

Ministeri, segretariati di ministeri per incarichi speciali e relative istituzioni subordinate:

Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministero degli Affari esteri e istituzioni subordinate)

Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Economia e istituzioni subordinate)

Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero delle Finanze e istituzioni subordinate)

Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Istruzione e della scienza e istituzioni subordinate)

Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministero della Cultura e istituzioni subordinate)

Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Previdenza sociale e istituzioni subordinate)

Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dei Trasporti e istituzioni subordinate)

Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Giustizia e istituzioni subordinate)

Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Salute e istituzioni subordinate)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Protezione ambientale e dello sviluppo regionale e istituzioni subordinate)

Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Agricoltura e istituzioni subordinate)

Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministeri per incarichi speciali e istituzioni subordinate)

ii)

Altre istituzioni statali:

Augstākā tiesa (Corte suprema)

Centrālā vēlēšanu komisija (Commissione elettorale centrale)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione per i mercati finanziari e dei capitali)

Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ufficio del procuratore e istituzioni sotto la sua supervisione)

Saeimas un tās padotībā esošās iestādes (Parlamento e istituzioni subordinate)

Satversmes tiesa (Corte costituzionale)

Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (Cancelleria di Stato e istituzioni sotto la sua supervisione)

Valsts kontrole (Corte dei conti)

Valsts prezidenta kanceleja (Cancelleria del Presidente dello Stato)

iii)

Altre istituzioni statali non subordinate ai ministeri:

Tiesībsarga birojs (Ufficio del mediatore)

Nacionālā radio un televīzijas padome (Consiglio radiotelevisivo nazionale)

LITUANIA

i)

Prezidentūros kanceliarija (Ufficio del Presidente)

ii)

Seimo kanceliarija (Ufficio del Parlamento)

Istituzioni che rispondono al Parlamento:

Lietuvos mokslo taryba (Consiglio scientifico)

Seimo kontrolierių įstaiga (Ufficio dei mediatori del Parlamento)

Valstybės kontrolė (Corte dei conti)

Specialiųjų tyrimų tarnyba (Servizio di indagine speciale)

Valstybės saugumo departamentas (Dipartimento per la sicurezza dello Stato)

Konkurencijos taryba (Consiglio per la concorrenza)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Centro di ricerca sul genocidio e sulla resistenza)

Vertybinių popierių komisija (Commissione lituana per i valori mobiliari)

Ryšių reguliavimo tarnyba (Autorità per la regolamentazione delle comunicazioni)

Nacionalinė sveikatos taryba (Servizio sanitario nazionale)

Etninės kultūros globos taryba (Consiglio per la protezione della cultura etnica)

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Ufficio del mediatore per le pari opportunità)

Valstybinė kultūros paveldo komisija (Commissione per il patrimonio culturale nazionale)

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Istituzione del mediatore per i diritti dei minori)

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Commissione statale per la regolamentazione dei prezzi delle risorse energetiche)

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Commissione statale per la lingua lituana)

Vyriausioji rinkimų komisija (Comitato elettorale centrale)

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Commissione principale di etica ufficiale)

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Ufficio dell'ispettore dell'etica giornalistica)

iii)

Vyriausybės kanceliarija (Ufficio del governo)

Istituzioni che rispondono al governo:

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Comitato per lo sviluppo della società dell'informazione)

Kūno kultūros ir sporto departamentas (Dipartimento per l'educazione fisica e lo sport)

Lietuvos archyvų departamentas (Dipartimento per gli archivi lituani)

Mokestinių ginčų komisija (Commissione per le controversie fiscali)

Statistikos departamentas (Dipartimento di statistica)

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Dipartimento per le minoranze nazionali e i lituani residenti all'estero)

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (Servizio statale di controllo del tabacco e delle bevande alcoliche)

Viešųjų pirkimų tarnyba (Ufficio per gli appalti pubblici)

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (Ispettorato statale per la sicurezza nucleare)

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Ispettorato statale per la protezione dei dati)

Valstybinė lošimų priežiūros komisija (Commissione statale per il controllo del gioco d'azzardo)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Servizio alimentare e veterinario statale)

Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Commissione principale per le controversie amministrative)

Draudimo priežiūros komisija (Commissione di vigilanza delle assicurazioni)

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Fondazione per gli studi e le scienze dello Stato lituano)

Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale)

iv)

Aplinkos ministerija (Ministero dell'Ambiente):

Istituzioni subordinate al ministero dell'Ambiente:

Generalinė miškų urėdija (Direzione generale del patrimonio forestale)

Lietuvos geologijos tarnyba (Servizio lituano di prospezione geologica)

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Servizio idrometeorologico lituano)

Lietuvos standartizacijos departamentas (Consiglio lituano di normazione)

Nacionalinis akreditacijos biuras (Servizio lituano di accreditamento nazionale)

Valstybinė metrologijos tarnyba (Servizio statale di metrologia)

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (Servizio statale per le zone protette)

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Ispettorato statale della pianificazione territoriale e dell'edilizia)

v)

Finansų ministerija (Ministero delle Finanze):

Istituzioni subordinate al ministero delle Finanze:

Muitinės departamentas (Dogane lituane)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Servizio per la sicurezza tecnologica dei documenti di Stato)

Valstybinė mokesčių inspekcija (Ispettorato statale delle imposte)

Finansų ministerijos mokymo centras (Centro di formazione del ministero delle Finanze)

vi)

Kultūros ministerija (Ministero della Cultura):

Istituzioni subordinate al ministero della Cultura:

Kultūros paveldo departamentas (Dipartimento per il patrimonio culturale lituano)

Valstybinė kalbos inspekcija (Commissione linguistica nazionale)

vii)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale):

Istituzioni subordinate al ministero del Lavoro e della previdenza sociale:

Garantinio fondo administracija (Amministrazione del fondo di garanzia)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (Servizio statale per la tutela dei diritti dei minori e l'adozione)

Lietuvos darbo birža (Ufficio del lavoro lituano)

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (Autorità lituana per la formazione per il mercato del lavoro)

Trišalės tarybos sekretoriatas (Segretariato del Consiglio tripartito)

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (Dipartimento per il monitoraggio dei servizi sociali)

Darbo inspekcija (Ispettorato del lavoro)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Consiglio del fondo di previdenza sociale statale)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Servizio per il riconoscimento delle disabilità e dell'idoneità al lavoro)

Ginčų komisija (Commissione per le controversie)

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (Centro statale di tecniche compensative per i disabili)

Neįgaliųjų reikalų departamentas (Dipartimento delle politiche per i disabili)

viii)

Susisiekimo ministerija (Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni):

Istituzioni subordinate al ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni:

Lietuvos automobilių kelių direkcija (Amministrazione lituana delle strade)

Valstybinė geležinkelio inspekcija (Ispettorato statale delle ferrovie)

Valstybinė kelių transporto inspekcija (Ispettorato statale dei trasporti su strada)

ix)

Sveikatos apsaugos ministerija (Ministero della Salute):

Istituzioni subordinate al ministero della Salute:

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Agenzia statale per l'accreditamento sanitario)

Valstybinė ligonių kasa (Fondo statale per i pazienti)

Valstybinė medicininio audito inspekcija (Ispettorato statale di audit clinico)

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (Agenzia statale di controllo dei medicinali)

Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (Servizio lituano di psichiatria forense e narcologia)

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (Servizio statale di salute pubblica)

Farmacijos departamentas (Dipartimento di farmacia)

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Centro per le emergenze sanitarie del ministero della Salute)

Lietuvos bioetikos komitetas (Comitato lituano di bioetica)

Radiacinės saugos centras (Centro di radioprotezione)

x)

Švietimo ir mokslo ministerija (Ministero dell'Istruzione e della scienza):

Istituzioni subordinate al ministero dell'Istruzione e della scienza:

Nacionalinis egzaminų centras (Centro nazionale di esame)

Studijų kokybės vertinimo centras (Centro di valutazione della qualità dell'istruzione superiore)

xi)

Teisingumo ministerija (Ministero della Giustizia):

Istituzioni subordinate al ministero della Giustizia:

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (Consiglio nazionale per la tutela dei diritti dei consumatori)

Europos teisės departamentas (Dipartimento di diritto europeo)

xii)

Ūkio ministerija (Ministero dell'Economia):

Istituzioni subordinate al ministero dell'Economia:

Įmonių bankroto valdymo departamentas (Dipartimento per la gestione della procedura di fallimento delle imprese)

Valstybinė energetikos inspekcija (Ispettorato statale dell'energia)

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (Ispettorato statale dei prodotti non alimentari)

Valstybinis turizmo departamentas (Dipartimento per il turismo dello Stato lituano)

xiii)

Užsienio reikalų ministerija (Ministero degli Affari esteri):

Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché rappresentanze presso le organizzazioni internazionali

xiv)

Žemės ūkio ministerija (Ministero dell'Agricoltura):

Istituzioni subordinate al ministero dell'Agricoltura:

Nacionalinė mokėjimo agentūra (Organismo pagatore nazionale)

Nacionalinė žemės tarnyba (Servizio nazionale del territorio)

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (Servizio fitosanitario statale)

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (Servizio statale di vigilanza della riproduzione animale)

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba (Servizio statale per i cereali e le sementi)

Žuvininkystės departamentas (Dipartimento per la pesca)

xv)

Tribunali:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema della Lituania)

Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d'appello della Lituania)

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte suprema amministrativa della Lituania)

Apygardų teismai (Tribunali regionali)

Apygardų administraciniai teismai (Tribunali amministrativi regionali)

Apylinkių teismai (Tribunali distrettuali)

Nacionalinė teismų administracija (Amministrazione giudiziaria nazionale)

Generalinė prokuratūra (Procura)

xvi)

Altri enti dell'amministrazione pubblica centrale (istituti, centri, agenzie):

Muitinės kriminalinė tarnyba (Servizio anticrimine delle dogane)

Muitinės informacinių sistemų centras (Centro per i sistemi informativi doganali)

Muitinės laboratorija (Laboratorio doganale)

Muitinės mokymo centras (Centro di formazione doganale)

LUSSEMBURGO

Ministère d'État

Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural: Administration des Services Techniques de l'Agriculture

Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur

Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle

Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle: Lycée d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique

Ministère de l'Égalité des chances

Ministère de l'Environnement

Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement

Ministère de la Famille et de l'Intégration

Ministère de la Famille et de l'Intégration: Maisons de retraite

Ministère des Finances

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'État – Centre des Technologies de l'informatique de l'État

Ministère de la Justice

Ministère de la Justice: Établissements Pénitentiaires

Ministère de la Santé

Ministère de la Santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique

Ministère de la Sécurité sociale

Ministère des Transports

Ministère du Travail et de l'Emploi

Ministère des Travaux publics

Ministère des Travaux publics: Bâtiments Publics – Ponts et Chaussées

UNGHERIA

Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministero delle Risorse nazionali)

Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministero dello Sviluppo rurale)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministero dello Sviluppo nazionale)

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministero della Pubblica amministrazione e della giustizia)

Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministero dell'Economia nazionale)

Külügyminisztérium (Ministero degli Affari esteri)

Miniszterelnöki Hivatal (Ufficio del Primo ministro)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Direzione dei Servizi centrali)

MALTA

Uffiċċju tal-Prim Ministru (Ufficio del Primo Ministro)

Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministero della Famiglia e della solidarietà sociale)

Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministero dell'Istruzione, della gioventù e dell'occupazione)

Ministeru tal-Finanzi (Ministero delle Finanze)

Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministero delle Risorse e delle infrastrutture)

Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministero del Turismo e della cultura)

Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministero degli Affari rurali e dell'ambiente)

Ministeru għal Għawdex (Ministero di Gozo)

Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministero della Salute, degli anziani e delle cure di prossimità)

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministero degli Affari esteri)

Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministero degli Investimenti, dell'industria e della tecnologia dell'informazione)

Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministero della Competitività e delle comunicazioni)

Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministero dello Sviluppo urbano e delle strade)

L-Uffiċċju tal-President (Ufficio del Presidente)

Uffiċċju ta 'l-iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Ufficio del Segretario della Camera dei deputati)

PAESI BASSI

Ministerie van Algemene Zaken (Ministero degli Affari generali):

 

Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale)

 

Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Consiglio consultivo sulla politica governativa)

 

Rijksvoorlichtingsdienst (Servizio d'informazione governativo dei Paesi Bassi)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministero degli Affari esteri):

 

Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken - DGRC (Direzione generale per la politica regionale e gli affari consolari)

 

Directoraat-generaal Politieke Zaken - DGPZ (Direzione generale per gli affari politici)

 

Directoraat-generaal Internationale Samenwerking - DGIS (Direzione generale per la cooperazione internazionale)

 

Directoraat-generaal Europese Samenwerking -DGES (Direzione generale per la cooperazione europea)

 

Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden - CBI (Centro per la promozione delle importazioni dai paesi in via di sviluppo)

 

Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Servizi di supporto facenti capo al segretario generale e al vicesegretario generale)

 

Buitenlandse Posten - ieder afzonderlijk (varie missioni estere)

Ministerie van Economische Zaken (Ministero degli Affari economici):

 

Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale)

 

Centraal Planbureau - CPB (Ufficio centrale di analisi economica)

 

Bureau voor de Industriële Eigendom - BIE (Ufficio per la proprietà industriale)

 

SenterNovem (SenterNovem – Agenzia per l'innovazione sostenibile)

 

Staatstoezicht op de Mijnen - SodM (Controllo statale delle miniere)

 

Nederlandse Mededingingsautoriteit - NMa (Autorità garante della concorrenza dei Paesi Bassi)

 

Economische Voorlichtingsdienst - EVD (Agenzia dei Paesi Bassi per il commercio estero)

 

Agentschap Telecom (Agenzia per le radiocomunicazioni)

 

Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers - PIANOo (Centro di conoscenze per appalti professionali e innovativi, rete per amministrazioni aggiudicatrici)

 

Regiebureau Inkoop Rijksoverheid (Ufficio di coordinamento acquisti del Governo dei Paesi Bassi)

 

Octrooicentrum Nederland (Ufficio brevetti dei Paesi Bassi)

 

Consumentenautoriteit (Autorità per la tutela dei consumatori)

Ministerie van Financiën (Ministero delle Finanze):

 

Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale)

 

Belastingdienst Automatiseringscentrum (Centro informatico dell'amministrazione tributaria e doganale)

 

Belastingdienst (Amministrazione tributaria e doganale)

 

De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (le varie direzioni dell'amministrazione tributaria e doganale dei Paesi Bassi)

 

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - incl. Economische Controle dienst -ECD (Servizio di informazione e indagine fiscale (compreso il Servizio di indagine economica))

 

Belastingdienst Opleidingen (Centro di formazione dell'amministrazione tributaria e doganale)

 

Dienst der Domeinen (Servizio dei beni demaniali)

Ministerie van Justitie (Ministero della Giustizia):

 

Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale)

 

Raad voor de Kinderbescherming (Consiglio per la tutela dei minori)

 

Centraal Justitie Incasso Bureau (Ufficio centrale di riscossione delle multe)

 

Openbaar Ministerie (Pubblico ministero)

 

Immigratie en Naturalisatiedienst (Servizio per l'immigrazione e la naturalizzazione)

 

Nederlands Forensisch Instituut (Istituto forense dei Paesi Bassi)

 

Dienst Terugkeer & Vertrek (Servizio per i rimpatri e le partenze)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministero dell'Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti):

 

Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale)

 

Dienst Regelingen - DR (Servizio nazionale di attuazione delle regolamentazioni (Agenzia))

 

Agentschap Plantenziektenkundige Dienst - PD (Agenzia del servizio fitosanitario)

 

Algemene Inspectiedienst - AID (Servizio di ispettorato generale)

 

Dienst Landelijk Gebied - DLG (Servizio governativo per lo sviluppo rurale sostenibile)

 

Voedsel en Waren Autoriteit - VWA (Autorità per la sicurezza dei prodotti alimentari e di consumo)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministero dell'Istruzione, della cultura e della scienza):

 

Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale)

 

Inspectie van het Onderwijs (Ispettorato dell'istruzione)

 

Erfgoedinspectie (Ispettorato del patrimonio)

 

Centrale Financiën Instellingen (Servizio centrale di finanziamento delle istituzioni)

 

Nationaal Archief (Archivi nazionali)

 

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Consiglio consultivo per la politica scientifica e tecnologica)

 

Onderwijsraad (Consiglio per l'istruzione)

 

Raad voor Cultuur (Consiglio per la cultura)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministero degli Affari sociali e dell'occupazione):

 

Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale)

 

Inspectie Werk en Inkomen (Ispettorato del lavoro e delle entrate)

 

Agentschap SZW (Agenzia per gli affari sociali e l'occupazione)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministero dei Trasporti, dei lavori pubblici e della gestione delle acque):

 

Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale)

 

Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart (Direzione generale per i trasporti e l'aviazione civile)

 

Directoraat-generaal Personenvervoer (Direzione generale per i trasporti di passeggeri)

 

Directoraat-generaal Water (Direzione generale per le acque)

 

Centrale diensten (Servizi centrali)

 

Shared services Organisatie Verkeer en Waterstaat (Organizzazione dei servizi condivisi per i trasporti e la gestione delle acque)

 

Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI (Istituto meteorologico reale dei Paesi Bassi)

 

Rijkswaterstaat, Bestuur (Amministrazione dei lavori pubblici e delle acque)

 

De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (ciascun servizio regionale della direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle acque)

 

De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (ciascun servizio specializzato della direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle acque)

 

Adviesdienst Geo-Informatie en ICT (Servizio di consulenza per la geoinformazione e le TIC)

 

Adviesdienst Verkeer en Vervoer - AVV (Servizio di consulenza per il traffico e i trasporti)

 

Bouwdienst (Servizio edilizia)

 

Corporate Dienst (Servizio gestione aziendale)

 

Data ICT Dienst (Servizio dati e TIC)

 

Dienst Verkeer en Scheepvaart (Servizio trasporti terrestri e navali)

 

Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) (Servizio ingegneria stradale e idraulica)

 

Rijksinstituut voor Kust en Zee - RIKZ (Istituto nazionale per la gestione delle zone costiere e marittime)

 

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling - RIZA) (Istituto nazionale per la gestione delle acque dolci e il trattamento delle acque reflue)

 

Waterdienst (Servizio idrico)

 

Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie (Ispettorato per i trasporti e la gestione delle acque, Direzione principale)

 

Havenstaatcontrole (Autorità statale per il controllo dei porti)

 

Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek - TCO (Direzione per lo sviluppo della vigilanza delle comunicazioni e della ricerca)

 

Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht (Unità di gestione «Aria»)

 

Toezichthouder Beheer Eenheid Water (Unità di gestione «Acque»)

 

Toezichthouder Beheer Eenheid Land (Unità di gestione «Territorio»)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministero dell'Edilizia abitativa, della pianificazione territoriale e dell'ambiente):

 

Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale)

 

Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie (Direzione generale per l'edilizia abitativa, i quartieri e l'integrazione)

 

Directoraat-generaal Ruimte (Direzione generale per la pianificazione territoriale)

 

Directoraat-general Milieubeheer (Direzione generale per la protezione ambientale)

 

Rijksgebouwendienst (Servizio per gli edifici pubblici)

 

VROM Inspectie (Ispettorato edilizia abitativa, pianificazione territoriale e ambiente)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministero della Salute, del benessere e dello sport)

 

Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale)

 

Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Ispettorato per la tutela della salute, le merci e le questioni veterinarie)

 

Inspectie Gezondheidszorg (Ispettorato per l'assistenza sanitaria)

 

Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Ispettorato dei servizi per i giovani e della protezione dei giovani)

 

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu - RIVM (Istituto nazionale per la sanità pubblica e l'ambiente)

 

Sociaal en Cultureel Planbureau (Ufficio di pianificazione sociale e culturale)

 

Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Agenzia della commissione di valutazione dei medicinali)

Tweede Kamer der Staten-Generaa (Camera bassa degli Stati Generali)

Eerste Kamer der Staten-Generaal (Camera alta degli Stati Generali)

Raad van State (Consiglio di Stato)

Algemene Rekenkamer (Corte dei conti)

Nationale Ombudsman (Difensore civico nazionale)

Kanselarij der Nederlandse Orden (Cancelleria dell'Ordine dei Paesi Bassi)

Kabinet der Koningin (Gabinetto della Regina)

Raad voor de Rechtspraak en de Rechtbanken (Consiglio della magistratura e dei tribunali)

AUSTRIA

Enti attualmente contemplati:

 

Bundeskanzleramt (Cancelleria federale)

 

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Ministero federale degli Affari europei e internazionali)

 

Bundesministerium für Finanzen (Ministero federale delle Finanze)

 

Bundesministerium für Gesundheit (Ministero federale della Salute)

 

Bundesministerium für Justiz (Ministero federale della Giustizia)

 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministero federale dell'Agricoltura, della silvicoltura, dell'ambiente e della gestione delle acque)

 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministero federale del Lavoro, degli affari sociali e della tutela dei consumatori)

 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Ministero federale dell'Istruzione, dell'arte e della cultura)

 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministero federale dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia)

 

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministero federale dell'Economia, della famiglia e della gioventù)

 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Ministero federale della Scienza e della ricerca)

 

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Ufficio federale per la metrologia e la taratura)

 

Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H (Centro austriaco per la ricerca e gli esami Arsenal S.r.l.)

 

Bundesanstalt für Verkehr (Istituto federale per i trasporti)

 

Bundesbeschaffung G.m.b.H (Appalti federali S.r.l.)

 

Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Centro informatico federale S.r.l.)

Tutte le altre amministrazioni pubbliche centrali, comprese le sottodivisioni regionali e locali, purché non abbiano carattere industriale o commerciale

POLONIA

Kancelaria Prezydenta RP (Cancelleria del Presidente)

Kancelaria Sejmu RP (Cancelleria della Camera dei deputati)

Kancelaria Senatu RP (Cancelleria del Senato)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Cancelleria del Primo ministro)

Sąd Najwyższy (Corte suprema)

Naczelny Sąd Administracyjny (Corte amministrativa suprema)

Sądy powszechne - rejonowe, okręgowe i apelacyjne (Tribunali ordinari - distrettuali, regionali e d'appello)

Trybunal Konstytucyjny (Corte costituzionale)

Najwyższa Izba Kontroli (Camera suprema di controllo)

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Ufficio del difensore dei diritti umani)

Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Ufficio del difensore dei diritti dei minori)

Biuro Ochrony Rządu (Ufficio per la protezione del governo)

Centralne Biuro Antykorupcyjne (Ufficio centrale anticorruzione)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali)

Ministerstwo Finansów (Ministero delle Finanze)

Ministerstwo Gospodarki (Ministero dell'Economia)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministero dello Sviluppo regionale)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministero della Cultura e del patrimonio nazionale)

Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministero dell'Istruzione nazionale)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale)

Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministero del Tesoro)

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministero della Giustizia)

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministero dei Trasporti, dell'edilizia e dell'economia marittima)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministero della Scienza e dell'istruzione superiore)

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell'Ambiente)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Ministero dell'Amministrazione e della digitalizzazione)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministero degli Affari esteri)

Ministerstwo Zdrowia (Ministero della Salute)

Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministero dello Sport e del turismo)

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Ufficio brevetti della Repubblica di Polonia)

Urząd Regulacji Energetyki (Ufficio per la regolamentazione dell'energia)

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Ufficio per i reduci di guerra e le vittime della repressione)

Urząd Transportu Kolejowego (Ufficio per i trasporti ferroviari)

Urząd Dozoru Technicznego (Ufficio per l'ispezione tecnica)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Ufficio per la registrazione di medicinali, dispositivi medici e biocidi)

Urząd do Spraw Cudzoziemców (Ufficio per gli stranieri)

Urząd Zamówień Publicznych (Ufficio per gli appalti pubblici)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori)

Urząd Lotnictwa Cywilnego (Ufficio per l'aviazione civile)

Urząd Komunikacji Elektronicznej (Ufficio per le comunicazioni elettroniche)

Wyższy Urząd Górniczy (Ufficio statale per l'attività mineraria)

Główny Urząd Miar (Ufficio centrale di metrologia)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Ufficio centrale di geodesia e cartografia)

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (Ufficio centrale per il controllo dell'edilizia)

Główny Urząd Statystyczny (Ufficio centrale di statistica)

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Consiglio radiotelevisivo nazionale)

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Ispettore generale per la protezione dei dati personali)

Państwowa Komisja Wyborcza (Commissione elettorale statale)

Państwowa Inspekcja Pracy (Ispettorato nazionale del lavoro)

Rządowe Centrum Legislacji (Centro legislativo del governo)

Narodowy Fundusz Zdrowia (Fondo sanitario nazionale)

Polska Akademia Nauk (Accademia polacca delle scienze)

Polskie Centrum Akredytacji (Centro polacco di accreditamento)

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Centro polacco di prova e certificazione)

Polska Organizacja Turystyczna (Ufficio nazionale polacco del turismo)

Polski Komitet Normalizacyjny (Comitato polacco di normazione)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale)

Komisja Nadzoru Finansowego (Commissione di sorveglianza finanziaria)

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Direzione centrale degli archivi di Stato)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di assicurazione sociale agricola)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Direzione generale per le strade e le autostrade nazionali)

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Ispettorato centrale per la protezione delle piante e delle sementi)

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Comando centrale del servizio antincendio statale)

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Ispettorato centrale per la qualità commerciale dei prodotti agroalimentari)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Ispettorato centrale per la protezione dell'ambiente)

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Ispettorato centrale per i trasporti su strada)

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Ispettorato farmaceutico centrale)

Główny Inspektorat Sanitarny (Ispettorato sanitario centrale)

Główny Inspektorat Weterynarii (Ispettorato veterinario centrale)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura)

Agencja Rynku Rolnego (Agenzia per i mercati agricoli)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la proprietà agricola)

Państwowa Agencja Atomistyki (Agenzia statale per l'energia atomica)

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Agenzia statale per la prevenzione dei problemi legati all'alcol)

Agencja Rezerw Materiałowych (Agenzia per le riserve materiali)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Fondo nazionale per la protezione ambientale e la gestione delle acque)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fondo statale per la riabilitazione delle persone disabili)

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Istituto per la memoria nazionale - Commissione per il perseguimento dei crimini contro la nazione polacca)

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Comitato per la protezione della memoria della lotta e del martirio)

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Servizio doganale della Repubblica di Polonia)

Państwowe Gospodarstwo Leśne «Lasy Państwowe» (Impresa forestale statale «Lasy Państwowe»)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Agenzia polacca per lo sviluppo delle imprese)

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda (Unità autonome per la gestione dell'assistenza sanitaria pubblica istituite da ministeri, enti dell'amministrazione centrale o voivoda)

PORTOGALLO

Presidência do Conselho de Ministros (Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Ministério das Finanças (Ministero delle Finanze)

Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministero degli Affari esteri e delle comunità portoghesi all'estero)

Ministério da Justiça (Ministero della Giustizia)

Ministério da Economia (Ministero dell'Economia)

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca)

Ministério da Educação (Ministero dell'Istruzione)

Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministero della Scienza e dell'istruzione superiore)

Ministério da Cultura (Ministero della Cultura)

Ministério da Saúde (Ministero della Salute)

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministero del Lavoro e della solidarietà sociale)

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministero dei Lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa)

Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministero delle Città, della gestione del territorio e dell'ambiente)

Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministero delle Qualifiche professionali e dell'occupazione)

Presidência da República (Presidenza della Repubblica)

Tribunal Constitucional (Corte costituzionale)

Tribunal de Contas (Corte dei conti)

Provedoria de Justiça (Mediatore)

ROMANIA

Administraţia Prezidenţială (Amministrazione presidenziale)

Senatul României (Senato)

Camera Deputaţilor (Camera dei deputati)

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di Cassazione e di giustizia)

Curtea Constituţională (Corte costituzionale)

Consiliul Legislativ (Consiglio legislativo)

Curtea de Conturi (Corte dei conti)

Consiliul Superior al Magistraturii (Consiglio superiore della magistratura)

Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Procura presso l'Alta Corte di Cassazione e di giustizia)

Secretariatul General al Guvernului (Segretariato generale del Governo)

Cancelaria primului ministru (Cancelleria del Primo ministro)

Ministerul Afacerilor Externe (Ministero degli Affari esteri)

Ministerul Economiei şi Finanţelor (Ministero dell'Economia e delle finanze)

Ministerul Justiţiei (Ministero della Giustizia)

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Șanse (Ministero del Lavoro, della famiglia e delle pari opportunità)

Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (Ministero delle Piccole e medie imprese, del commercio, del turismo e delle professioni liberali)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale)

Ministerul Transporturilor (Ministero dei Trasporti)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei (Ministero dello Sviluppo, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa)

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului (Ministero dell'Istruzione, della ricerca e della gioventù)

Ministerul Sănătăţii Publice (Ministero della Salute pubblica)

Ministerul Culturii şi Cultelor (Ministero della Cultura e del Culto)

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (Ministero delle Comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione)

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (Ministero dell'Ambiente e dello sviluppo sostenibile)

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (Servizio per le telecomunicazioni speciali)

Consiliul Naţional al Audiovizualului (Consiglio audiovisivo nazionale)

Consiliul Concurenţei - CC (Consiglio per la concorrenza)

Direcţia Naţională Anticorupţie (Direzione nazionale anticorruzione)

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (Autorità nazionale di regolamentazione e monitoraggio degli appalti pubblici)

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Consiglio nazionale per la risoluzione delle controversie)

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - ANRSC (Autorità nazionale per la regolamentazione dei servizi comunitari di pubblica utilità)

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Autorità nazionale per la sicurezza sanitaria, veterinaria e alimentare)

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (Autorità nazionale per la tutela dei consumatori)

Autoritatea Navală Română (Autorità navale rumena)

Autoritatea Feroviară Română (Autorità ferroviaria rumena)

Autoritatea Rutieră Română (Autorità stradale rumena)

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (Autorità nazionale per la tutela dei diritti dei minori e l'adozione)

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (Autorità nazionale per i disabili)

Autoritatea Naţională pentru Tineret (Autorità nazionale per i giovani)

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică (Autorità nazionale per la ricerca scientifica)

Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (Autorità nazionale per le comunicazioni)

Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (Autorità nazionale per i servizi della società dell'informazione)

Autoritatea Electorală Permanentă (Autorità elettorale permanente)

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (Agenzia per le strategie governative)

Agenţia Naţională a Medicamentului (Agenzia nazionale per i medicinali)

Agenţia Naţională pentru Sport (Agenzia nazionale per lo sport)

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Agenzia nazionale per l'occupazione)

Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (Agenzia nazionale per la regolamentazione dell'energia elettrica)

Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (Agenzia rumena per la conservazione dell'energia)

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (Agenzia nazionale per le risorse minerarie)

Agenţia Română pentru Investiţii Străine (Agenzia rumena per gli investimenti esteri)

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (Agenzia nazionale della funzione pubblica)

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (Agenzia nazionale dell'amministrazione fiscale)

Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială (Agenzia di compensazione per appalti di tecniche speciali)

Agenţia Naţională Anti-doping (Agenzia nazionale antidoping)

Agenţia Nucleară (Agenzia nucleare)

Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (Agenzia nazionale per la protezione della famiglia)

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbaţi şi Femei (Autorità nazionale per le pari opportunità tra uomini e donne)

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (Agenzia nazionale per la protezione ambientale)

Agenţia naţională Antidrog (Agenzia nazionale antidroga)

SLOVENIA

Predsednik Republike Slovenije (Presidente della Repubblica di Slovenia)

Državni zbor (Assemblea nazionale)

Državni svet (Consiglio nazionale)

Varuh človekovih pravic (Mediatore)

Ustavno sodišče (Corte costituzionale)

Računsko sodišče (Corte dei conti)

Državna revizijska komisja (Commissione nazionale di riesame)

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Accademia slovena delle arti e delle scienze)

Vladne službe (Servizi del Governo)

Ministrstvo za finance (Ministero delle Finanze)

Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministero degli Affari esteri)

Ministrstvo za pravosodje (Ministero della Giustizia)

Ministrstvo za gospodarstvo (Ministero dell'Economia)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministero dell'Agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione)

Ministrstvo za promet (Ministero dei Trasporti)

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministero dell'Ambiente, della pianificazione territoriale e dell'energia)

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del Lavoro, della famiglia e degli affari sociali)

Ministrstvo za zdravje (Ministero della Salute)

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Ministero dell'Istruzione superiore, della scienza e della tecnologia)

Ministrstvo za kulturo (Ministero della Cultura)

Ministerstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica amministrazione)

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Corte suprema della Repubblica di Slovenia)

Višja sodišča (Tribunali superiori)

Okrožna sodišča (Tribunali distrettuali)

Okrajna sodišča (Tribunali circondariali)

Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Procuratore generale della Repubblica di Slovenia)

Okrožna državna tožilstva (Procure distrettuali)

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Avvocato sociale della Repubblica di Slovenia)

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (Avvocatura di Stato della Repubblica di Slovenia)

Upravno sodišče Republike Slovenije (Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia)

Senat za prekrške Republike Slovenije (Sezione penale per reati minori della Repubblica di Slovenia)

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Tribunale superiore sociale e del lavoro di Lubiana)

Delovna in sodišča (Tribunali del lavoro)

Upravne note (Unità amministrative locali)

SLOVACCHIA

Ministeri e altre autorità dell'amministrazione centrale di cui alla legge n. 575/2001 Coll. relativa alla struttura delle attività del governo e delle autorità dell'amministrazione statale centrale:

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministero dell'Economia della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministero delle Finanze della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministero dei Trasporti, dell'edilizia e dello sviluppo regionale della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministero della Giustizia della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministero degli Affari esteri della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministero del Lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministero dell'Ambiente della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministero dell'Istruzione, della scienza, della ricerca e dello sport della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministero della Cultura della Repubblica slovacca)

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministero dei Servizi sanitari della Repubblica slovacca)

 

Úrad vlády Slovenskej republiky (Ufficio del Governo della Repubblica slovacca)

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Ufficio antimonopolio della Repubblica slovacca)

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky (Ufficio statistico della Repubblica slovacca)

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Ufficio di geodesia, cartografia e catasto della Repubblica slovacca)

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Ufficio di normazione, metrologia e prova della Repubblica slovacca)

 

Úrad pre verejné obstarávanie (Ufficio per gli appalti pubblici)

 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Ufficio della proprietà industriale della Repubblica slovacca)

 

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Amministrazione delle riserve di materiali statali della Repubblica slovacca)

 

Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (Cancelleria del Presidente della Repubblica slovacca)

 

Národná rada Slovenskej republiky (Consiglio nazionale della Repubblica slovacca)

 

Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca)

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca)

 

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Procura generale della Repubblica slovacca)

 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Corte dei conti della Repubblica slovacca)

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Ufficio per le telecomunicazioni della Repubblica slovacca)

 

Poštový úrad (Ufficio di amministrazione delle poste)

 

Úrad na ochranu osobných údajov (Ufficio per la protezione dei dati personali)

 

Kancelária verejného ochrancu práv (Cancelleria del mediatore)

 

Úrad pre finančný trh (Ufficio per i mercati finanziari)

FINLANDIA

Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet (Ufficio del Cancelliere di giustizia)

Liikenne- ja Viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet (Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni):

 

Viestintävirasto – Kommunikationsverket (Autorità finlandese di regolamentazione delle comunicazioni)

 

Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE (Direzione finlandese della motorizzazione)

 

Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen (Autorità finlandese per l'aviazione civile)

 

Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet (Istituto meteorologico finlandese)

 

Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket (Amministrazione marittima finlandese)

 

Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet (Istituto finlandese di ricerca marina)

 

Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK (Amministrazione delle ferrovie)

 

Rautatievirasto – Järnvägsverket (Agenzia ferroviaria finlandese)

 

Tiehallinto – Vägförvaltningen (Amministrazione delle strade)

Maa- ja Metsätalousministeriö – Jord- Och Skogsbruksministeriet (Ministero dell'Agricoltura e delle foreste):

 

Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket (Autorità finlandese per la sicurezza alimentare)

 

Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket (Agenzia finlandese per la misurazione topografica)

 

Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket (Agenzia per le zone rurali)

Oikeusministeriö – Justitieministeriet (Ministero della Giustizia):

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå (Ufficio del mediatore per la protezione dei dati)

 

Tuomioistuimet – Domstolar (Tribunali)

 

Korkein oikeus – Högsta domstolen (Corte suprema)

 

Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen (Corte amministrativa suprema)

 

Hovioikeudet – hovrätter (Corti d'appello)

 

Käräjäoikeudet – tingsrätter (Tribunali di circoscrizione)

 

Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar (Tribunali amministrativi)

 

Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen (Tribunale commerciale)

 

Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen (Tribunale del lavoro)

 

Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen (Tribunale delle assicurazioni)

 

Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden (Ufficio per i reclami dei consumatori)

 

HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI – Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (Istituto europeo per la prevenzione e la lotta contro la criminalità)

 

Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå (Ufficio del mediatore fallimentare)

 

Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral (Centro servizi di amministrazione della giustizia)

 

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral (Centro informatico per l'amministrazione della giustizia)

 

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet (Istituto di ricerca di politica giuridica)

 

Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen (Centro dei registri giuridici)

 

Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor (Centro di indagine sugli incidenti)

 

Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket (Agenzia per le sanzioni penali)

 

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (Centro di formazione per l'amministrazione penitenziaria e i servizi di libertà vigilata)

 

Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande (Consiglio nazionale per la prevenzione della criminalità)

 

Saamelaiskäräjät – Sametinget (Parlamento Sami)

 

Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet (Ufficio del Procuratore generale)

Opetusministeriö – Undervisningsministeriet (Ministero dell'Istruzione):

 

Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen (Commissione nazionale per l'istruzione)

 

Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå (Commissione finlandese per la classificazione dei film)

Sosiaali- Ja Terveysministeriö – Social- Och Hälsovårdsministeriet (Ministero degli Affari sociali e della salute):

 

Työttömyysturvalautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (Commissione di ricorso per la disoccupazione)

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet (Commissione di ricorso per la previdenza sociale)

 

Lääkelaitos – Läkemedelsverket (Agenzia nazionale per i medicinali)

 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården (Autorità nazionale per le questioni medico-legali)

 

Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen (Centro per la radioprotezione e la sicurezza nucleare)

 

Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet (Istituto nazionale per la salute pubblica)

 

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling (Centro di sviluppo della farmacoterapia ROHTO)

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (Centro di controllo dei prodotti per l'assistenza sociale e sanitaria SSTV)

 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes (Centro di ricerca e sviluppo per l'assistenza sociale e sanitaria STAKES)

Työ- Ja Elinkeinoministeriö – Arbets- Och Näringsministeriet (Ministero del Lavoro e dell'economia):

 

Kuluttajavirasto – Konsumentverket (Agenzia finlandese per la tutela dei consumatori)

 

Kilpailuvirasto – Konkurrensverket (Autorità finlandese per la concorrenza)

 

Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen (Ufficio brevetti e registrazioni)

 

Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå (Ufficio del conciliatore nazionale)

 

Työneuvosto – Arbetsrådet (Consiglio del lavoro)

 

Energiamarkkinavirasto – Energimarknadsverket (Agenzia per il mercato dell'energia)

 

Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen (Ente finlandese di prospezione geologica)

 

Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen (Centro nazionale per l'approvvigionamento di emergenza)

 

Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen (Centro di ricerca sui consumatori)

 

Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande (Ufficio finlandese del turismo)

 

Mittatekniikan keskus - MIKES – Mätteknikcentralen (Centro di metrologia e accreditamento)

 

Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus — Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (Agenzia finlandese per la promozione della tecnologia e dell'innovazione)

 

Turvatekniikan keskus - TUKES – Säkerhetsteknikcentralen (Centro per le tecnologie della sicurezza)

 

Valtion teknillinen tutkimuskeskus - VTT – Statens tekniska forskningscentral (Centro statale di ricerca tecnica)

 

Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden (Tribunale nazionale per casi di discriminazione)

 

Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå (Ufficio del mediatore per le minoranze)

Ulkoasiainministeriö – utrikesministeriet (Ministero degli Affari esteri)

Valtioneuvoston kanslia – statsrådets kansli (Ufficio del Primo ministro)

Valtiovarainministeriö – finansministeriet (Ministero delle Finanze):

 

Valtiokonttori – Statskontoret (Tesoro nazionale)

 

Verohallinto – Skatteförvaltningen (Amministrazione fiscale)

 

Tullilaitos – Tullverket (Dogane)

 

Tilastokeskus – Statistikcentralen (Centro statistico finlandese)

 

Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus — Statens ekonomiska forskiningscentral (Centro statale di ricerca economica)

 

Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen (Centro anagrafico)

Ympäristöministeriö – Miljöministeriet (Ministero dell'Ambiente):

 

Suomen ympäristökeskus - Finlands miljöcentral (Centro finlandese per l'ambiente)

 

Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Centro di finanziamento e sviluppo dell'edilizia abitativa)

Valtiontalouden Tarkastusvirasto – Statens Revisionsverk (Corte dei conti nazionale)

SVEZIA

Akademien för de fria konsterna (Accademia reale di belle arti)

Allmänna reklamationsnämnden (Commissione nazionale per i reclami dei consumatori)

Arbetsdomstolen (Tribunale del lavoro)

Arbetsförmedlingen (Servizio pubblico svedese per l'impiego)

Arbetsgivarverk, statens (Ente nazionale dei datori di lavoro pubblici)

Arbetslivsinstitutet (Istituto nazionale per la vita lavorativa)

Arbetsmiljöverket (Autorità svedese per l'ambiente di lavoro)

Arvsfondsdelegationen (Commissione per il fondo successioni svedese)

Arkitekturmuseet (Museo svedese di architettura)

Ljud och bildarkiv, statens (Archivio nazionale delle immagini e dei suoni)

Barnombudsmannen (Ufficio del garante per l'infanzia)

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens (Comitato nazionale per la valutazione tecnologica dell'assistenza sanitaria)

Kungliga Biblioteket (Biblioteca reale)

Biografbyrå, statens (Commissione nazionale dei censori cinematografici)

Biografiskt lexikon, svenskt (Dizionario biografico svedese)

Bokföringsnämnden (Commissione nazionale dei principi contabili)

Bolagsverket (Ufficio svedese di registrazione delle società) Bostadskreditnämnd, statens (BKN) (Commissione nazionale per la garanzia dei crediti edilizi)

Boverket (Commissione nazionale per l'edilizia abitativa, le opere pubbliche e la pianificazione)

Brottsförebyggande rådet (Consiglio nazionale per la prevenzione della criminalità)

Brottsoffermyndigheten (Autorità di sostegno e risarcimento alle vittime di reati)

Centrala studiestödsnämnden (Commissione nazionale per il sostegno agli studenti)

Datainspektionen (Commissione per l'ispezione dei dati)

Departementen (Ministeri (amministrazioni pubbliche))

Domstolsverket (Amministrazione giudiziaria nazionale)

Elsäkerhetsverket (Commissione nazionale per la sicurezza elettrica)

Energimarknadsinspektionen (Ispettorato svedese per il mercato dell'energia)

Exportkreditnämnden (Commissione per la garanzia dei crediti all'esportazione)

Finanspolitiska rådet (Consiglio svedese per la politica di bilancio)

Finansinspektionen (Autorità di vigilanza finanziaria)

Fiskeriverket (Direzione nazionale della pesca)

Folkhälsoinstitut, statens (Istituto nazionale della salute pubblica)

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas (Consiglio svedese di ricerca per l'ambiente, le scienze agricole e l'assetto territoriale)

Fortifikationsverket (Ente nazionale delle fortificazioni)

Medlingsinstitutet (Ufficio nazionale di mediazione)

Försäkringskassan (Istituto di previdenza sociale)

Geologiska undersökning, Sveriges (Servizio geologico svedese)

Geotekniska institut, statens (Istituto geotecnico svedese)

Glesbygdsverket (Ente nazionale per lo sviluppo delle zone rurali)

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning (Istituto grafico e Scuola superiore delle comunicazioni)

Granskningsnämnden för Radio och TV (Commissione svedese della radiodiffusione)

Handelsflottans kultur- och fritidsråd (Servizio svedese dei marittimi pubblici)

Handikappombudsmannen (Ufficio del mediatore per i disabili)

Haverikommission, statens (Commissione per le indagini sugli incidenti)

Hovrätterna (Corti d'appello) (6)

Hyres- och ärendenämnder (Tribunali regionali per le locazioni) (12)

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Comitato sulla responsabilità medica)

Högskoleverket (Ente nazionale per l'istruzione superiore)

Högsta domstolen (Corte suprema)

Institut för psykosocial miljömedicin, statens (Istituto nazionale di medicina psicosociale)

Institut för tillväxtpolitiska studier (Istituto nazionale per gli studi regionali)

Institutet för rymdfysik (Istituto svedese di fisica spaziale)

Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Ufficio del programma internazionale per l'istruzione e la formazione)

Migrationsverket (Ente nazionale per la migrazione)

Jordbruksverk, statens (Ente nazionale per l'agricoltura)

Justitiekanslern (Ufficio del Cancelliere della giustizia)

Jämställdhetsombudsmannen (Ufficio del garante per le pari opportunità)

Kammarkollegiet (Agenzia dei servizi giuridici, finanziari e amministrativi)

Kammarrätterna (Corti d'appello amministrative) (4)

Kemikalieinspektionen (Ispettorato nazionale delle sostanze chimiche)

Kommerskollegium (Ente nazionale per il commercio)

Verket för innovationssystem - VINNOVA (Ente nazionale per i sistemi innovativi)

Konjunkturinstitutet (Istituto nazionale della ricerca economica)

Konkurrensverket (Autorità svedese per la concorrenza)

Konstfack (Accademia di arti, mestieri e design)

Konsthögskolan (Accademia di belle arti)

Nationalmuseum (Museo nazionale di belle arti)

Konstnärsnämnden (Commissione delle sovvenzioni per l'arte)

Konstråd, statens (Consiglio nazionale dell'arte)

Konsumentverket (Ente nazionale consumatori)

Kriminaltekniska laboratorium, statens (Laboratorio nazionale di scienza forense)

Kriminalvården (Amministrazione penitenziaria e servizio di libertà vigilata)

Kriminalvårdsnämnden (Commissione nazionale per la libertà condizionale)

Kronofogdemyndigheten (Autorità di esecuzione svedese)

Kulturråd, statens (Consiglio nazionale degli affari culturali)

Kustbevakningen (Guardia costiera nazionale)

Lantmäteriverket (Ente nazionale per l'agrimensura)

Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet (Arsenale reale)

Livsmedelsverk, statens (Ente nazionale dell'alimentazione)

Lotteriinspektionen (Commissione nazionale delle lotterie)

Läkemedelsverket (Agenzia per i prodotti medicinali)

Länsrätterna (Tribunali amministrativi di primo grado) (24)

Länsstyrelserna (Direzioni amministrative provinciali) (24)

Pensionsverk, statens (Ente nazionale delle pensioni dei dipendenti pubblici)

Marknadsdomstolen (Tribunale del commercio)

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges (Istituto meteorologico e idrologico svedese)

Moderna museet (Museo di arte moderna)

Musiksamlingar, statens (Biblioteca musicale nazionale)

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Agenzia nazionale per il coordinamento delle politiche sulla disabilità)

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (Agenzia nazionale per le reti e la cooperazione nell'istruzione superiore)

Nämnden för statligt stöd till trossamfun (Commissione per le sovvenzioni statali alle comunità religiose)

Naturhistoriska riksmuseet (Museo di storia naturale)

Naturvårdsverket (Ente nazionale di protezione dell'ambiente)

Nordiska Afrikainstitutet (Istituto nordico di studi africani)

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Scuola nordica di salute pubblica)

Notarienämnden (Consiglio notarile)

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (Autorità nazionale svedese per le adozioni internazionali)

Verket för näringslivsutveckling - NUTEK (Agenzia nazionale per lo sviluppo economico e regionale)

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Ufficio del difensore civico contro le discriminazioni fondate sull'origine etnica)

Patentbesvärsrätten (Tribunale dei ricorsi sui brevetti)

Patent- och registreringsverket (Ufficio registrazioni e brevetti)

Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden (Commissione nazionale dell'anagrafe)

Polarforskningssekretariatet (Segretariato svedese per la ricerca sul Polo)

Presstödsnämnden (Commissione delle sovvenzioni alla stampa)

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Consiglio del Fondo sociale europeo in Svezia)

Radio- och TV-verket (Ente della radiotelevisione)

Regeringskansliet (Uffici governativi)

Regeringsrätten (Corte amministrativa suprema)

Riksantikvarieämbetet (Commissione centrale dei beni culturali)

Riksarkivet (Archivi nazionali)

Riksdagsförvaltningen (Ufficio amministrativo del Parlamento svedese)

Riksdagens ombudsmän, JO (Ombudsman parlamentari)

Riksdagens revisorer (Revisori dei conti parlamentari)

Riksgäldskontoret (Ufficio del debito nazionale)

Rikspolisstyrelsen (Direzione nazionale di polizia)

Riksrevisionen (Ente nazionale della revisione contabile)

Riksutställningar, Stiftelsen (Servizio delle esposizioni itineranti)

Rymdstyrelsen (Commissione nazionale dello spazio)

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Consiglio nazionale di ricerca per la vita lavorativa e le scienze sociali)

Räddningsverk, statens (Ente nazionale dei servizi di soccorso)

Rättshjälpsmyndigheten (Autorità per l'assistenza giuridica)

Rättsmedicinalverket (Ente nazionale della medicina legale)

Sameskolstyrelsen och sameskolor (Direzione scolastica sami, scuole sami)

Sjöfartsverket (Ente nazionale marittimo)

Maritima museer, statens (Musei nazionali marittimi)

Säkerhets- och intregritetsskyddsnämnden (Commissione svedese per la protezione della sicurezza e dell'integrità)

Skatteverket (Agenzia delle entrate svedese)

Skogsstyrelsen (Direzione nazionale delle foreste)

Skolverk, statens (Ente nazionale per l'istruzione)

Smittskyddsinstitutet (Istituto svedese per il controllo delle malattie infettive)

Socialstyrelsen (Direzione nazionale della salute e del benessere)

Sprängämnesinspektionen (Ispettorato nazionale delle sostanze esplosive e infiammabili)

Statistiska centralbyrån (Istituto nazionale di statistica)

Statskontoret (Agenzia per lo sviluppo amministrativo)

Strålsäkerhetsmyndigheten (Autorità svedese per la sicurezza radioattiva)

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA (Direzione nazionale per la cooperazione internazionale allo sviluppo)

Styrelsen för psykologiskt försvar (Direzione nazionale per la difesa psicologica)

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Direzione nazionale per l'accreditamento e la valutazione della conformità)

Svenska Institutet, stiftelsen (Istituto svedese, fondazione)

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Biblioteca degli audiolibri e delle pubblicazioni in Braille)

Tingsrätterna (Tribunali di primo grado) (97)

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet (Commissione per le proposte di nomina dei giudici)

Totalförsvarets pliktverk (Centro di arruolamento delle forze armate)

Tullverket (Amministrazione doganale)

Turistdelegationen (Autorità svedese per il turismo)

Ungdomsstyrelsen (Direzione nazionale della gioventù)

Universitet och högskolor (Università e istituti universitari)

Utlänningsnämnden (Commissione per gli stranieri)

Utsädeskontroll, statens (Istituto nazionale di analisi e certificazione delle sementi)

Vatten- och avloppsnämnd, statens (Commissione nazionale per l'approvvigionamento idrico e le acque reflue)

Verket för högskoleservice (VHS) (Ente nazionale per l'istruzione superiore); Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) (Agenzia nazionale per lo sviluppo economico e regionale)

Vetenskapsrådet (Consiglio nazionale delle ricerche)

Veterinärmedicinska anstalt, statens (Istituto nazionale veterinario)

Väg- och transportforskningsinstitut, statens (Istituto nazionale di ricerca su strade e trasporti)

Växtsortnämnd, statens (Commissione nazionale delle varietà vegetali)

Åklagarmyndigheten (Procura nazionale)

Krisberedskapsmyndigheten (Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze)

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag (Commissione di ricorso di giudici non professionisti)

2.   Nota concernente la sottosezione A

I soggetti elencati al punto 1, lettera b), comprendono anche qualsiasi soggetto subordinato di tale amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro dell'Unione europea, purché non provvisto di personalità giuridica distinta.

SOTTOSEZIONE B

REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN

1.   Soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo

Parlamento della Repubblica del Kirghizistan (Jogorku Kenesh)

Direzione amministrativa del Presidente della Repubblica del Kirghizistan

Ministero degli Affari esteri della Repubblica del Kirghizistan

Ministero della Giustizia della Repubblica del Kirghizistan

Ministero delle Finanze della Repubblica del Kirghizistan

Ministero dell'Economia e del commercio della Repubblica del Kirghizistan

Ministero dell'Agricoltura della Repubblica del Kirghizistan

Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni della Repubblica del Kirghizistan

Ministero dell'Istruzione e della scienza della Repubblica del Kirghizistan

Ministero della Salute della Repubblica del Kirghizistan

Ministero della Cultura, dell'informazione, dello sport e delle politiche giovanili della Repubblica del Kirghizistan

Ministero del Lavoro, del benessere sociale e della migrazione della Repubblica del Kirghizistan

Ministero dello Sviluppo digitale della Repubblica del Kirghizistan

Ministero dell'Energia della Repubblica del Kirghizistan

Esattoria dello Stato sotto l'autorità del ministero delle Finanze della Repubblica del Kirghizistan

Amministrazione doganale nazionale sotto l'autorità del ministero delle Finanze della Repubblica del Kirghizistan

Ministero delle Risorse naturali, dell'ecologia e della supervisione tecnica della Repubblica del Kirghizistan

Agenzia statale per l'architettura, le opere pubbliche, l'edilizia abitativa e i servizi pubblici sotto l'autorità del Consiglio dei ministri della Repubblica del Kirghizistan

Servizio per la regolamentazione antimonopolistica sotto l'autorità del ministero dell'Economia e del commercio della Repubblica del Kirghizistan

Agenzia statale per la funzione pubblica e le autonomie locali sotto l'autorità del Consiglio dei ministri del governo della Repubblica del Kirghizistan

Dipartimento per la regolamentazione dell'energia e dei combustibili sotto l'autorità del ministero dell'Energia della Repubblica del Kirghizistan

Servizio per la regolamentazione e la vigilanza dei mercati finanziari sotto l'autorità del ministero dell'Economia e del commercio della Repubblica del Kirghizistan

Agenzia statale per la proprietà intellettuale e l'innovazione sotto l'autorità del Consiglio dei ministri della Repubblica del Kirghizistan

Servizio statale di informazione finanziaria sotto l'autorità del ministero delle Finanze della Repubblica del Kirghizistan

Fondo delle riserve materiali dello Stato sotto l'autorità del ministero per le Situazioni di emergenza della Repubblica del Kirghizistan

Fondo di assicurazione sanitaria obbligatoria sotto l'autorità del ministero della Salute della Repubblica del Kirghizistan

Fondo di gestione dei beni dello Stato sotto l'autorità del ministero dell'Economia e del commercio della Repubblica del Kirghizistan

Servizio veterinario sotto l'autorità del ministero dell'Agricoltura della Repubblica del Kirghizistan

Fondo sociale sotto l'autorità del Consiglio dei ministri della Repubblica del Kirghizistan

Comitato statistico nazionale della Repubblica del Kirghizistan

Servizio giudiziario della Corte suprema della Repubblica del Kirghizistan

Commissione nazionale per il rilascio dei titoli di istruzione superiore sotto l'autorità del presidente della Repubblica del Kirghizistan

Agenzia per la liquidazione delle banche

Commissione statale per gli affari religiosi della Repubblica del Kirghizistan

Procura generale della Repubblica del Kirghizistan

Corte dei conti della Repubblica del Kirghizistan

2.   Nota concernente la sottosezione B

I soggetti elencati al punto 1 comprendono anche qualsiasi soggetto subordinato a tali soggetti della Repubblica del Kirghizistan, purché non provvisto di personalità giuridica distinta.

SEZIONE 2

SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE

Soglie

Salvo disposizione contraria del presente allegato e fatte salve le note relative alla presente sezione e le note generali della sezione 5, il capo 9 si applica ai soggetti appaltanti delle parti contemplati dalle sottosezioni A e B della presente sezione se il valore delle forniture è pari o superiore alle seguenti soglie:

a)

200 000 DSP per tutte le merci;

b)

200 000 DSP per i servizi di cui alla sezione 4;

c)

5 000 000 DSP per tutti i servizi di costruzione elencati nella divisione 51 della CPC delle Nazioni Unite.

SOTTOSEZIONE A

UNIONE EUROPEA

1.   Soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo

Tutte le amministrazioni aggiudicatrici regionali o locali delle unità amministrative di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regolamento NUTS») (3).

2.   Nota concernente la sottosezione A

a)

Ai fini della presente sezione, per «amministrazioni aggiudicatrici regionali» si intendono i soggetti appaltanti delle unità amministrative che rientrano nella classificazione statistica comune delle unità territoriali («NUTS») NUTS 1 e NUTS 2, di cui al regolamento NUTS.

b)

Ai fini della presente sezione, per «amministrazioni aggiudicatrici locali» si intendono i soggetti appaltanti delle unità amministrative che rientrano nel livello NUTS 3 e delle unità amministrative più piccole, di cui al regolamento NUTS.

SOTTOSEZIONE B

REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN

1.   Soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo

a)

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE REGIONALI:

Chui

Talas

Issyk-Kul

Jalal-Abad

Naryn

Osh

Batken

b)

CENTRI REGIONALI (UFFICI COMUNALI E DISTRETTI AMMINISTRATIVI):

Municipio di Bishkek

Municipio di Osh

Municipio di Talas

Municipio di Kara-Kol

Municipio di Jalal-Abad

Municipio di Naryn

Municipio di Batken

c)

DISTRETTI AMMINISTRATIVI DI BISHKEK

Distretto di Pervomaisky

Regione di Sverdlovsk

Distretto di Oktyabrsky

Distretto di Leninsky

d)

COMUNI URBANI (Uffici comunali):

Tokmok

Kara-Balta

Kaindy

Shopokov

Kant

Orlovka

Kemin

Kara-Suu

Nookat

Uzgen

Naryn

Kara-Kul

Tash Kumyr

Maylu-Suu

Kerben

Kochkor-Ata

Kok-Jangak

Toktogul

Balykchy

Cholpon-Ata

Isfana

Aydarken

Kadamzhay

Kyzyl-Kiya

Sulukta

e)

DISTRETTI

i)

Comuni rurali della regione di Chui:

tutti i comuni rurali del distretto di Alamedin (17 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Jayl (13 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Kemin (10 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Moskov (12 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Panfilov (6 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Sokuluk (19 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Chui (10 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Issyk- Ata (18 comuni rurali)

ii)

Comuni rurali della regione di Issyk-Kul:

tutti i comuni rurali del distretto di Ak-Suu (13 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Jeti-Oguz (13 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Ton (9 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Typ (12 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Issyk-Kol (12 comuni rurali)

iii)

Comuni rurali della regione di Talas:

tutti i comuni rurali del distretto di Bakai-Ata (8 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Kara-Buura (9 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Manas (6 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Talas (13 comuni rurali)

iv)

Comuni rurali della regione di Osh:

tutti i comuni rurali del distretto di Alay (12 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Aravan (8 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Kara-Kulja (11 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Kara-Suu (16 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Nookat (15 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Uzgen (19 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Chon-Alay (3 comuni rurali)

v)

Comuni rurali della regione di Naryn:

tutti i comuni rurali del distretto di Ak-Talaa (13 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di At-Bashi (11 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Jumgal (12 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Kochkor (11 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Naryn (6 comuni rurali)

vi)

Comuni rurali della regione di Jalal-Abad:

tutti i comuni rurali del distretto di Aksy (12 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Ala-Buka (8 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Bazar-Korgon (9 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Nooken (8 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Suzak (13 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Toguz- Toro (4 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Toktogul (11 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Chatkal (2 comuni rurali)

vii)

Comuni rurali della regione di Batken:

tutti i comuni rurali del distretto di Batken (10 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Kadamjai (11 comuni rurali)

tutti i comuni rurali del distretto di Leylek (8 comuni rurali)

2.   Nota concernente la sottosezione B

I soggetti dell'amministrazione regionale e locale elencati nella presente sottosezione, quali definiti dalla legge 3 agosto 2012 n. 149 sulle autonomie locali della Repubblica del Kirghizistan, comprendono gli organismi e le organizzazioni subordinati posti sotto la supervisione o il controllo di tali soggetti, purché non abbiano personalità giuridica distinta.

SEZIONE 3

ALTRI SOGGETTI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO

Soglie

Salvo disposizione contraria del presente allegato e fatte salve le note relative alla presente sezione e le note generali della sezione 5, il capo 9 si applica agli altri soggetti appaltanti delle parti contemplati dalle sottosezioni A e B della presente sezione se il valore delle forniture è pari o superiore alle seguenti soglie:

a)

400 000 DSP per tutte le merci;

b)

400 000 DSP per i servizi di cui alla sezione 4;

c)

5 000 000 DSP per tutti i servizi di costruzione elencati nella divisione 51 della CPC delle Nazioni Unite.

SOTTOSEZIONE A

UNIONE EUROPEA

1.   Soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo

a)

Per l'Unione europea, la presente sezione riguarda i soggetti appaltanti i cui appalti sono disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi di tale direttiva, compresi quelli di cui alle sezioni 1 e 2 del presente allegato, o imprese pubbliche, e che esercitano come attività una o più delle attività seguenti:

i)

la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, o l'alimentazione di tali reti con acqua potabile;

ii)

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità, o l'alimentazione di tali reti con l'elettricità;

iii)

la messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei;

iv)

la messa a disposizione di porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto ai vettori marittimi o fluviali;

v)

la messa disposizione o la gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore del trasporto urbano ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo;

vi)

la messa disposizione o la gestione di reti destinate a prestare un servizio al pubblico nel settore del trasporto ferroviario.

b)

Gli elenchi indicativi delle amministrazioni aggiudicatrici e delle imprese pubbliche dell'Unione europea che soddisfano i criteri di cui alla lettera a) figurano nell'allegato 3 dell'appendice I relativa all'UE dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici.

2.   Note concernenti la sottosezione A

a)

Gli appalti finalizzati all'esercizio di un'attività di cui al punto 1, lettera a), punti da i) a vi), non rientrano nel capo 9 se l'attività è esposta alla concorrenza sul mercato interessato.

b)

Il capo 9 non si applica agli appalti indetti dai soggetti appaltanti di cui al presente allegato per:

i)

l'acquisto di acqua e la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia;

ii)

scopi diversi dall'esercizio delle loro attività elencate al punto 1, lettera a), punti da i) a vi), o per l'esercizio di tali attività in un paese che non fa parte dello Spazio economico europeo; o

iii)

la rivendita o la locazione a terzi, a condizione che il soggetto appaltante non goda di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e che altri soggetti possano liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni del soggetto appaltante.

c)

L'alimentazione con acqua potabile o elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un soggetto appaltante diverso da un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività ai sensi del punto 1, lettera a), punti da i) a vi) se:

i)

la produzione di acqua potabile o di elettricità da parte del soggetto interessato avviene poiché il suo consumo è necessario per l'esercizio di un'attività diversa da quelle previste al punto 1, lettera a), punti da i) a vi); e

ii)

l'alimentazione della rete pubblica dipende soltanto dal consumo proprio del soggetto e non ha superato il 30 % della produzione totale di acqua potabile o di energia del soggetto, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

d)

Purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera e), il capo 9 non si applica agli appalti aggiudicati:

i)

da un soggetto appaltante a un'impresa collegata (5); o

ii)

da una joint-venture, costituita esclusivamente da più soggetti appaltanti per esercitare attività ai sensi del punto 1, lettera a), punti da i) a vi), a un'impresa collegata a uno di tali soggetti appaltanti.

e)

La lettera d) si applica agli appalti di servizi o forniture purché almeno l'80 % del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi o delle forniture provenga rispettivamente dalla prestazione di tali servizi o dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata.

f)

Purché la joint-venture sia stata costituita per svolgere l'attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e l'atto costitutivo della joint-venture preveda che i soggetti appaltanti che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo, il capo 9 non si applica agli appalti aggiudicati:

i)

da una joint-venture costituita esclusivamente da più soggetti appaltanti per esercitare attività ai sensi del punto 1, lettera a), punti da i) a vi), a uno di tali soggetti appaltanti; o

ii)

da un soggetto appaltante alla joint-venture di cui fa parte.

SOTTOSEZIONE B

REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN

Soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo

Società per azioni aperta «Rete elettrica nazionale del Kirghizistan»

Società per azioni aperta «Centrali elettriche»

Società per azioni «Sever» e altre società di distribuzione

Società per azioni aperta «Bishkekteploset»

Impresa statale «Kyrgyzaeronavigatsiya»

Impresa statale «Società nazionale Kyrgyz Temir Jolu» alle dipendenze del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni della Repubblica del Kirghizistan

Società per azioni aperta «Vostokelektro»

Società per azioni aperta «Jalalabatelectro»

Società per azioni aperta «Oshelectro»

Società per azioni aperta «Aeroporto internazionale di Manas»  (6)

Unità Produzione e gestione operativa «Bishkekvodokanal» presso il Municipio di Bishkek

Ente pubblico di radiodiffusione della Repubblica del Kirghizistan

Zone economiche franche della Repubblica del Kirghizistan

Impresa statale «Stazione degli autobus di Bishkek»

Impresa statale «Kyrgyz Avtobeketi»

Impresa statale «Kyrgyz Pochtasy»

SEZIONE 4

SERVIZI

Per quanto riguarda la Repubblica del Kirghizistan e l'Unione europea:

salvo disposizione contraria del presente allegato e fatte salve le note generali della sezione 5, il capo 9 comprende i servizi indicati di seguito, identificati in conformità della CPC delle Nazioni Unite di cui alla classificazione per settore dei servizi dell'OMC (MTN.GNS/W/120) (7), se appaltati da soggetti di cui alle sezioni da 1 a 3 del presente allegato.

Designazione

N. di riferimento CPC delle Nazioni Unite

Servizi di manutenzione e riparazione

6112, 6122, 633, 886

Servizi di trasporto terrestre, comprese le auto blindate, e servizi di corriere, escluso il trasporto della posta

712 (tranne 71235), 7512, 87304

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto della posta

73 (tranne 7321)

Trasporto della posta per via terrestre, escluse le ferrovie, e per via aerea

71235, 7321

Servizi di telecomunicazione

752

Servizi finanziari

 

Servizi assicurativi

 

Servizi bancari e d'investimento (8)

ex 81

812, 814

Servizi informatici e affini

84

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

862

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica

864

Servizi di consulenza gestionale e affini

865, 866 (9)

Servizi architettonici; servizi di ingegneria e di ingegneria integrata, urbanistici e paesaggistici; servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica; servizi tecnici di prova e analisi

867

Servizi pubblicitari

871

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

874; 82201-82206

Servizi di editoria e di stampa per conto terzi

88442

Reti fognarie e smaltimento dei rifiuti; servizi di disinfestazione e simili

94

SEZIONE 5

NOTE GENERALI E DEROGHE

SOTTOSEZIONE A

UNIONE EUROPEA

1.

Il capo 9 non si applica ai seguenti tipi di appalti:

a)

appalti di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura e di programmi alimentari, ad esempio gli aiuti alimentari, compresi gli aiuti di emergenza;

b)

appalti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte delle emittenti e appalti concernenti il tempo di trasmissione; e

c)

appalti indetti dai soggetti appaltanti di cui alle sezioni 1 e 2 in relazione ad attività nei settori dell'acqua potabile, dell'energia, dei trasporti e delle poste, se non contemplati dalla sezione 3.

2.

Per quanto riguarda le isole Åland (Ahvenanmaa), si applicano le condizioni particolari del protocollo n. 2 concernente le Isole Åland del trattato di adesione della Finlandia all'Unione europea.

SOTTOSEZIONE B

REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN

Il capo 9 non si applica ai seguenti tipi di appalti:

a)

appalti di servizi di costruzione e beni indetti dalle rappresentanze diplomatiche all'estero;

b)

appalti di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno agricolo e di programmi alimentari;

c)

appalti pubblici connessi alla sicurezza nazionale;

d)

appalti pubblici legati ad appalti pubblici nel settore della difesa ai fini della protezione dei segreti di Stato o della prevenzione e gestione delle catastrofi naturali;

e)

appalti di beni, opere e servizi da «monopoli naturali» quali definiti dalla legislazione pertinente della Repubblica del Kirghizistan, a prezzi fissati dall'autorità di regolamentazione competente della Repubblica del Kirghizistan;

f)

appalti di opere e servizi che, conformemente alla legislazione della Repubblica del Kirghizistan, possono essere forniti esclusivamente da specifici organi esecutivi governativi, compresi gli organismi subordinati, i soggetti statali o le persone giuridiche di cui il 100 % delle azioni appartiene al governo;

g)

appalti indetti da un soggetto appaltante di cui alle sezioni da 1 a 3 per conto di un soggetto non contemplato;

h)

appalti indetti da soggetti appaltanti, aventi per oggetto parti di beni o servizi, che non sono contemplati dal presente allegato;

i)

appalti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte delle emittenti e appalti concernenti il tempo di trasmissione;

j)

appalti indetti dai soggetti appaltanti di cui alle sezioni 1 e 2 in relazione ad attività nei settori dell'acqua potabile, dell'energia, dei trasporti e delle poste, se non contemplati dalla sezione 3.

SEZIONE 6

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI APPALTI

SOTTOSEZIONE A

UNIONE EUROPEA

1.   Pubblicazione delle informazioni generali sugli appalti

I mezzi di comunicazione designati e utilizzati dall'Unione europea per adempiere gli obblighi generali in materia di pubblicazione a norma dell'articolo 159, paragrafo 1, del presente accordo e di cui al paragrafo 2, lettera a), di tale articolo, sono i seguenti:

a)   A LIVELLO DELL'UNIONE EUROPEA

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/home

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

b)   STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

BELGIO

i)

Leggi, regi decreti, regolamenti ministeriali e circolari ministeriali:

le Moniteur Belge

ii)

Giurisprudenza:

Pasicrisie

BULGARIA

i)

Leggi e regolamenti:

Държавен вестник (Gazzetta ufficiale dello Stato)

ii)

Decisioni giudiziarie:

http://www.sac.government.bg

iii)

Decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo:

http://www.aop.bg

http://www.cpc.bg

CECHIA

i)

Leggi e regolamenti:

Sbírka zákonů České republiky (Raccolta delle leggi della Repubblica ceca)

ii)

Decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza:

Raccolta delle decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza

DANIMARCA

i)

Leggi e regolamenti:

Lovtidende

ii)

Decisioni giudiziarie:

Ugeskrift for Retsvæsen

iii)

Decisioni e procedure amministrative:

Ministerialtidende

iv)

Decisioni della commissione danese per i ricorsi relativi agli appalti pubblici:

Kendelser fra Klagenævnet for Udbud

GERMANIA

i)

Leggi e regolamenti:

Bundesgesetzblatt

Bundesanzeiger

ii)

Decisioni giudiziarie:

Entscheidungsammlungen des: Bundesverfassungsgerichts; Bundesgerichtshofs; Bundesverwaltungsgerichts; Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

ESTONIA

i)

Leggi, regolamenti e decisioni amministrative di applicazione generale:

Riigi Teataja — http://www.riigiteataja.ee

ii)

Procedure in materia di appalti pubblici:

https://riigihanked.riik.ee

IRLANDA

Leggi e regolamenti:

Iris Oifigiuil (Gazzetta ufficiale del Governo irlandese)

GRECIA

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica)

SPAGNA

i)

Leggi e regolamenti:

Boletin Oficial del Estado

ii)

Decisioni giudiziarie:

non esiste una pubblicazione ufficiale

FRANCIA

i)

Leggi e regolamenti:

Journal Officiel de la République française

ii)

Giurisprudenza:

Recueil des arrêts du Conseil d'État

iii)

Revue des marchés publics

CROAZIA

Narodne novine — http://www.nn.hr

ITALIA

i)

Leggi e regolamenti:

Gazzetta Ufficiale

ii)

Giurisprudenza:

non esiste una pubblicazione ufficiale

CIPRO

i)

Leggi e regolamenti:

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro)

ii)

Decisioni giudiziarie:

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 — Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Decisioni della Corte suprema — Ufficio delle pubblicazioni)

LETTONIA

Leggi e regolamenti:

Latvijas vēstnesis (Gazzetta ufficiale)

LITUANIA

i)

Leggi, regolamenti e disposizioni amministrative:

Teisės aktų registras (Repertorio degli atti giuridici)

ii)

Decisioni giudiziarie, giurisprudenza:

Bollettino della Corte suprema della Lituania «Teismų praktika»

Bollettino della Corte suprema amministrativa della Lituania «Administracinių teismų praktika»

LUSSEMBURGO

i)

Leggi e regolamenti:

Mémorial

ii)

Giurisprudenza:

Pasicrisie

UNGHERIA

i)

Leggi e regolamenti:

Magyar Közlöny (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Ungheria)

ii)

Giurisprudenza:

Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici — Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici)

MALTA

Leggi e regolamenti:

Gazzetta ufficiale del governo

PAESI BASSI

i)

Leggi e regolamenti:

Nederlandse Staatscourant o Staatsblad

ii)

Giurisprudenza:

non esiste una pubblicazione ufficiale

AUSTRIA

i)

Leggi e regolamenti:

Österreichisches Bundesgesetzblatt

Amtsblatt zur Wiener Zeitung

ii)

Decisioni giudiziarie:

Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, Verwaltungsgerichtshofes, Obersten Gerichtshofes, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der Landesverwaltungsgerichte — http://ris.bka.gv.at/Judikatur/

POLONIA

i)

Legislazione:

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia)

ii)

Decisioni giudiziarie, giurisprudenza:

«Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie» (Raccolta delle sentenze dei collegi arbitrali e della Corte regionale di Varsavia)

PORTOGALLO

i)

Leggi e regolamenti:

Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

ii)

Pubblicazioni giudiziarie:

Boletim do Ministério da Justiça

Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo

Colectânea de Jurisprudencia Das Relações

ROMANIA

i)

Leggi e regolamenti:

Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania)

ii)

Decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo:

http://www.anrmap.ro

SLOVENIA

i)

Leggi e regolamenti:

Uradni list Republike Slovenije (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia)

ii)

Decisioni giudiziarie:

non esiste una pubblicazione ufficiale

SLOVACCHIA

i)

Leggi e regolamenti:

Zbierka zákonov (Raccolta di leggi)

ii)

Decisioni giudiziarie:

non esiste una pubblicazione ufficiale

FINLANDIA

Suomen Säädöskokoelma — Finlands Författningssamling (Raccolta statutaria della Finlandia)

SVEZIA

Svensk Författningssamling (Codice statutario svedese)

2.   Pubblicazione di bandi e avvisi di gara

I mezzi di comunicazione elettronici o cartacei designati e utilizzati dall'Unione europea e dai suoi Stati membri per la pubblicazione degli avvisi conformemente all'articolo 160, all'articolo 162, paragrafo 7, e all'articolo 169, paragrafo 2, del presente accordo, a norma dell'articolo 159, paragrafo 2, lettere b) e c), del presente accordo, sono i seguenti:

a)   A LIVELLO DELL'UNIONE EUROPEA

Supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, anche in versione elettronica:

TED (tenders electronically daily) http://ted.europa.eu (accessibile anche dal portale https://simap.ted.europa.eu/web/simap/home)

b)   STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

BELGIO

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Le Bulletin des Adjudications

Altre pubblicazioni specializzate

BULGARIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Държавен вестник (Gazzetta dello Stato) — http://dv.parliament.bg

Registro degli appalti pubblici — http://www.aop.bg

CECHIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

DANIMARCA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

GERMANIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

ESTONIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

IRLANDA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Quotidiani: «Irish Independent», «Irish Times», «Irish Press», «Cork Examiner»

GRECIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Pubblicazione in quotidiani e nella stampa finanziaria, regionale e specializzata

SPAGNA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

FRANCIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

CROAZIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Annunci elettronici degli appalti pubblici della Repubblica di Croazia)

ITALIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

CIPRO

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro

Quotidiani locali

LETTONIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Latvijas vēstnesis (Gazzetta ufficiale)

LITUANIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Portale centrale degli appalti pubblici)

Supplemento di informazione «Informaciniai pranešimai» della Gazzetta ufficiale («Valstybės žinios») della Repubblica di Lituania

LUSSEMBURGO

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Quotidiani

UNGHERIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici — Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici)

MALTA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Gazzetta ufficiale del governo

PAESI BASSI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

AUSTRIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Amtsblatt zur Wiener Zeitung

POLONIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Biuletyn Zamówień Publicznych (Bollettino degli appalti pubblici)

PORTOGALLO

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

ROMANIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania)

Sistema elettronico per gli appalti pubblici — http://www.e-licitatie.ro

SLOVENIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Portal javnih naročil — http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal

SLOVACCHIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Vestník verejného obstarávania (Gazzetta degli appalti pubblici)

FINLANDIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Appalti pubblici in Finlandia e nello Spazio economico europeo, Supplemento della Gazzetta ufficiale finlandese)

SVEZIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

3.   Pubblicazioni relative agli appalti aggiudicati

L'indirizzo del sito web sul quale l'Unione europea pubblica gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati dai soggetti di cui alle sezioni da 1 a 3 del presente allegato, a norma dell'articolo 168, paragrafo 2, del presente accordo e conformemente all'articolo 158, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo, è il seguente:

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

SOTTOSEZIONE B

REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN

1.   Pubblicazione delle informazioni generali sugli appalti

I mezzi di comunicazione designati e utilizzati dalla Repubblica del Kirghizistan per adempiere gli obblighi generali in materia di pubblicazione, a norma dell'articolo 159, paragrafo 1, del presente accordo e di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo, sono i seguenti:

Giornale di Stato della Repubblica «Erkin Too»

2.   Pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi riguardanti gli appalti aggiudicati

Il mezzo di comunicazione designato e utilizzato dalla Repubblica del Kirghizistan per la pubblicazione degli avvisi, conformemente all'articolo 160, all'articolo 162, paragrafo 7, e all'articolo 169, paragrafo 2, del presente accordo e a norma dell'articolo 159, paragrafo 2, lettere b) e c), del presente accordo, è il seguente:

Portale web ufficiale degli appalti pubblici: zakupki.gov.kg


(1)  Attività postali di cui alla legge del 24 dicembre 1993.

(2)  Fa funzione di ente acquirente centrale per tutte le pubbliche amministrazioni italiane.

(3)   GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

(4)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(5)  Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli del soggetto appaltante a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio oppure, nel caso di entità non assoggettate a tale direttiva, qualsiasi impresa su cui il soggetto appaltante possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante, o che possa esercitare un'influenza dominante sul soggetto appaltante o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di rapporti di proprietà, di una partecipazione finanziaria o di norme che disciplinano le imprese in questione.

(6)  La società per azioni aperta «MANAS» comprende: 1) l'aeroporto internazionale di Manas; 2) l'aeroporto di Osh; 3) l'aeroporto di Jalal-Abad; 4) l'aeroporto di Tamchy e 5) l'aeroporto di Batken.

(7)  Sono esclusi i servizi che i soggetti devono appaltare a un altro soggetto in forza di un diritto esclusivo stabilito da una legge, un regolamento o una disposizione amministrativa pubblicati.

(8)  Sono esclusi l'appalto o l'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione per istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi relativi alle operazioni di vendita, rimborso e distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi prestiti e titoli di Stato, certificati di credito e altri titoli.

In Svezia i pagamenti degli enti pubblici e quelli a loro favore devono essere effettuati tramite il sistema di postagiro svedese (Postgiro).

(9)  Sono esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.


ALLEGATO 14-A

REGOLAMENTO INTERNO

I.   Notifiche

1.

Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento

a)

del collegio viene inviato alle parti contemporaneamente;

b)

di una parte, indirizzato al collegio, viene inviato contemporaneamente in copia all'altra parte;

c)

di una parte, indirizzato all'altra parte, viene inviato contemporaneamente in copia al collegio.

2.

Le notifiche di cui all'articolo 1 sono effettuate per via elettronica oppure, ove opportuno, con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è stata inviata. La versione cartacea del documento è inviata per posta.

3.

Tutte le notifiche sono inviate alla direzione generale del Commercio della Commissione europea e al ministero dell'Economia e del commercio della Repubblica del Kirghizistan. Se le parti hanno già nominato i propri rappresentanti nella controversia, tutte le notifiche sono inviate anche a tali rappresentanti.

4.

Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

5.

Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione europea o della Repubblica del Kirghizistan, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo.

II.   Nomina dei membri del collegio

6.

Se, a norma dell'articolo 213, un membro del collegio deve essere selezionato per sorteggio, il copresidente del Comitato di cooperazione della parte attrice comunica senza indugio al copresidente del Comitato di cooperazione della parte convenuta la data, l'ora e il luogo del sorteggio. La parte convenuta, se lo desidera, può assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.

7.

Il copresidente del Comitato di cooperazione della parte attrice notifica per iscritto la nomina a ogni persona scelta come membro del collegio. Ciascuna persona conferma alle parti la propria disponibilità e il proprio accordo entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina. Conferma inoltre di osservare il codice di condotta di cui all'allegato 14-B.

8.

Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 213, paragrafo 2, il copresidente del Comitato di cooperazione della parte attrice estrae a sorte il membro del collegio o il presidente:

a)

se il sottoelenco pertinente di cui all'articolo 214, paragrafo 1, non è stato predisposto, tra i nominativi formalmente proposti da una o entrambe le parti per la compilazione di quel sottoelenco specifico, o

b)

se il sottoelenco pertinente di cui all'articolo 214, paragrafo 1, non contiene più, come minimo, cinque nominativi, tra le personalità che rimangono in quel sottoelenco specifico.

III.   Riunione organizzativa

9.

Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio ritengono opportuno affrontare, compresi:

a)

il compenso e il rimborso delle spese dei membri del collegio;

b)

il compenso degli assistenti; l'importo totale del compenso di un assistente o degli assistenti di ciascun membro del collegio non supera il 50 % del compenso di tale membro;

c)

il calendario dei procedimenti.

I membri del collegio e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

IV.   Comunicazioni scritte

10.

La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice.

V.   Funzionamento del collegio

11.

Il presidente del collegio presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

12.

Salvo altrimenti disposto nel capo 14 o nel presente regolamento interno, il collegio può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, anche elettronico o telefonico o, se del caso, qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione.

13.

Soltanto i membri del collegio possono partecipare alle discussioni del medesimo, ma quest'ultimo può autorizzare gli assistenti dei membri a presenziare a tali discussioni.

14.

La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio e non può essere delegata.

15.

Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 14 e dei relativi allegati, il collegio può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tale capo e con i suoi allegati.

16.

Qualora ritenga necessario modificare un termine per i procedimenti diverso dai termini stabiliti al capo 14 o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio comunica per iscritto alle parti, previa consultazione delle stesse, i motivi della modifica del termine o di altri adeguamenti di carattere procedurale o amministrativo.

VI.   Sostituzione

17.

Se una parte ritiene che un membro del collegio non osservi il codice di condotta di cui all'allegato 14-B e debba pertanto essere sostituito, essa ne informa l'altra parte entro 15 giorni dalla data in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta inosservanza del codice di condotta di cui all'allegato 14-B da parte del membro del collegio.

18.

Le parti si consultano entro 15 giorni dalla notifica di cui all'articolo 17 del presente regolamento interno. Esse informano il membro del collegio della presunta inosservanza e possono chiedergli di adottare misure per porvi rimedio. Le parti possono inoltre, di comune accordo, rimuovere il membro del collegio e designarne uno nuovo conformemente a quanto previsto dall'articolo 213 del presente accordo.

19.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un membro del collegio diverso dal presidente del medesimo, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del collegio, la cui decisione è definitiva.

Se il presidente del collegio constata che un membro del collegio non osserva il codice di condotta di cui all'allegato 14-B, un nuovo membro è designato conformemente a quanto previsto dall'articolo 213 del presente accordo.

20.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente del collegio, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a una delle persone rimaste nel sottoelenco di presidenti stilato a norma dell'articolo 214. Il suo nome è estratto a sorte dal copresidente del Comitato di cooperazione della parte richiedente o dal suo delegato. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se la persona designata constata che il presidente non osserva il codice di condotta di cui all'allegato 14-B, un nuovo presidente è designato conformemente a quanto previsto dall'articolo 213 del presente accordo.

VII.   Udienze

21.

Conformemente al calendario stabilito a norma dell'articolo 9, e previa consultazione delle parti e degli altri membri del collegio, il presidente del collegio comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte nel cui territorio ha luogo l'udienza.

22.

Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Repubblica del Kirghizistan e a Bishkek se la parte attrice è l'Unione europea. La parte convenuta sostiene le spese derivanti dall'organizzazione logistica dell'udienza.

23.

Il collegio può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.

24.

Tutti i membri del collegio sono presenti per l'intera durata dell'udienza.

25.

Salvo diverso accordo tra le parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere a un'udienza:

a)

i rappresentanti di una parte;

b)

i consulenti;

c)

gli assistenti e il personale amministrativo;

d)

gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio; e

e)

gli esperti invitati dal collegio a norma dell'articolo 229, paragrafo 2.

26.

Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio e all'altra parte l'elenco dei nominativi dei propri rappresentanti che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti e consulenti che assisteranno all'udienza.

27.

Il collegio conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta sia nell'argomentazione sia nella contestazione:

 

argomentazione

a)

argomentazione della parte attrice;

b)

argomentazione della parte convenuta;

 

contestazione

a)

replica della parte attrice;

b)

controreplica della parte convenuta.

28.

Il collegio può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

29.

Il collegio predispone la stesura del verbale o la registrazione audio dell'udienza e provvede a far sì che vengano trasmessi quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale, che possono essere esaminate dal collegio.

30.

Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

VIII.   Domande scritte

31.

Il collegio può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.

32.

Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande formulate dal collegio. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte così ricevute entro cinque giorni dalla data della loro presentazione in copia.

IX.   Riservatezza

33.

Ciascuna parte e il collegio considerano riservate le informazioni comunicate dall'altra parte al collegio in via riservata. La parte che trasmette al collegio un'osservazione scritta contenente informazioni riservate trasmette anche, entro quindici giorni, un'osservazione priva delle informazioni riservate che può essere divulgata al pubblico.

34.

Nulla nel presente regolamento interno preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni che quest'ultima abbia indicato come riservate.

35.

Il collegio si riunisce a porte chiuse con l'accordo delle parti o quando le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni commerciali riservate.

36.

Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio che si svolgono a porte chiuse.

X.   Contatti unilaterali

37.

Il collegio non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra.

38.

Nessun membro del collegio può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri membri.

XI.   Comunicazioni amicus curiae

39.

Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:

a)

pervengano al collegio entro 10 giorni dalla data di costituzione dello stesso;

b)

siano concise, in nessun caso più lunghe di 15 pagine con interlinea doppia, compresi gli eventuali allegati;

c)

riguardino direttamente una questione di diritto o di fatto esaminata dal collegio;

d)

contengano una descrizione della persona che le presenta, compresi la sua cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, i suoi obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento;

e)

precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento del collegio; e

f)

siano redatte nelle lingue scelte dalle parti conformemente agli articoli 43 e 44.

40.

Le comunicazioni sono inviate alle parti perché possano formulare le proprie osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione.

41.

Nella propria relazione il collegio elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma dell'articolo 39. Il collegio non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Tuttavia, se esamina tali argomentazioni nella propria relazione, il collegio deve tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle parti ai sensi dell'articolo 40.

XII.   Casi urgenti

42.

Nei casi urgenti di cui all'articolo 218, il collegio, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini previsti dal presente regolamento interno. Il collegio comunica tali adeguamenti alle parti.

XIII.   Traduzione e interpretazione

43.

Durante le consultazioni di cui all'articolo 211 ed entro la data della riunione di cui all'articolo 9 del presente regolamento interno, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini del procedimento dinanzi al collegio.

44.

Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua di sua scelta. Ciascuna parte fornisce nel contempo una traduzione nella lingua scelta dall'altra parte, a meno che le sue comunicazioni non siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

45.

Le relazioni e le decisioni del collegio sono redatte nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, la relazione intermedia e la relazione finale del collegio sono redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC.

46.

Le parti possono formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento interno.

47.

Ciascuna parte sostiene le spese di traduzione delle proprie comunicazioni scritte. Le spese di traduzione di una decisione sono sostenute in egual misura dalle parti.

XIV.   Altre procedure

48.

I termini stabiliti nel presente regolamento interno sono adeguati di comune accordo tra le parti conformemente ai termini speciali stabiliti per l'adozione di una relazione o di una decisione da parte del collegio nei procedimenti di cui agli articoli da 222 a 225.

ALLEGATO 14-B

CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO E DEI MEDIATORI

I.   Principi fondamentali

1.

Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, tutti i candidati e i membri del collegio:

a)

prendono conoscenza del presente codice di condotta;

b)

sono indipendenti e imparziali;

c)

evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti;

d)

evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità;

e)

osservano norme di condotta rigorose; e

f)

non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

2.

I membri del collegio non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

3.

I membri del collegio non possono usare la propria posizione in seno al collegio per interessi personali o privati. I membri del collegio si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

4.

I membri del collegio non consentono che la propria condotta o il proprio giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.

5.

I membri del collegio evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro indipendenza o imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

II.   Obblighi di dichiarazione

6.

Prima di accettare la nomina a membro del collegio a norma dell'articolo 213, ciascun candidato cui venga richiesto di esercitare tale funzione dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento dinanzi al collegio. A tal fine, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.

7.

L'obbligo di dichiarazione di cui al paragrafo 6 è permanente e impone a ogni membro del collegio di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.

8.

I candidati o i membri del collegio comunicano al Comitato di cooperazione le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.

III.   Doveri dei membri del collegio

9.

In seguito all'accettazione della nomina, ciascun membro del collegio si rende disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.

10.

Ciascun membro del collegio esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento del collegio e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale dovere.

11.

Ciascun membro del collegio prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i propri assistenti e il proprio personale amministrativo siano a conoscenza degli obblighi assunti dai membri del collegio a norma delle parti II, III, IV e VI del presente codice di condotta e li rispettino.

IV.   Obblighi degli ex membri del collegio

12.

Gli ex membri del collegio evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che essi siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione del collegio.

13.

Gli ex membri del collegio ottemperano agli obblighi previsti dalla parte VI del presente codice di condotta.

V.   Riservatezza

14.

I membri del collegio si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati. In nessun caso i membri del collegio divulgano o utilizzano tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

15.

I membri del collegio si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione del collegio prima della sua pubblicazione a norma del capo 14.

16.

I membri del collegio si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni del collegio o il parere di un membro del collegio e dal rilasciare dichiarazioni in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.

VI.   Spese

17.

Ciascun membro del collegio registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo.

VII.

Mediatori

18.

Il presente codice di condotta si applica ai mediatori, mutatis mutandis.

PROTOCOLLO

SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

b)

«legislazione doganale»: le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una parte che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

c)

«informazione»: dati, documenti, immagini, relazioni, comunicazioni o copie autenticate, in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, anche non elaborati o analizzati;

d)

«operazione contraria alla legislazione doganale»: qualsiasi violazione o tentata violazione della legislazione doganale;

e)

«persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;

f)

«dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;

g)

«autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1.   Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale legislazione.

2.   L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica a ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3.   L'assistenza in materia di riscossione di dazi, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2.   L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:

a)

se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

b)

se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano oggetto di sorveglianza specifica:

a)

le persone che si possa ragionevolmente ritenere siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;

b)

le merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che esse siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)

i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che tali merci siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale; e

d)

i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che essi siano destinati a operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, le parti si prestano reciproca assistenza, di propria iniziativa e conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, fornendo le informazioni ottenute sulle attività concluse, programmate o in corso che costituiscono o paiono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte. Le informazioni vertono in particolare sui seguenti aspetti:

a)

persone, merci e mezzi di trasporto; e

b)

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto, in formato cartaceo o elettronico. Sono allegati i documenti necessari affinché esse possano essere accolte. In caso di urgenza, l'autorità interpellata può accettare domande formulate oralmente, ma tali domande orali devono essere immediatamente confermate dall'autorità richiedente per iscritto.

2.   Le domande di cui al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a)

il nome dell'autorità richiedente e del funzionario richiedente;

b)

le informazioni e/o il tipo di assistenza richiesti;

c)

l'oggetto e i motivi della richiesta;

d)

le disposizioni legislative e regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico;

e)

indicazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle persone oggetto di indagine;

f)

una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; e

g)

eventuali ulteriori dettagli per consentire all'autorità interpellata di accogliere la domanda.

3.   Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile. Tale requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità interpellata può chiederne la rettifica o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 6

Esecuzione delle domande

1.   Per accogliere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, entro i limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.

3.   Alle domande di assistenza viene dato seguito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata.

ARTICOLO 7

Forma in cui vanno comunicate le informazioni

1.   L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie certificate conformi o altro materiale pertinente. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.

2.   I documenti originali sono trasmessi conformemente agli obblighi di legge di ciascuna parte, solo su richiesta dell'autorità richiedente, nei casi in cui le copie certificate conformi risultassero insufficienti. L'autorità richiedente restituisce tali documenti originali con la massima sollecitudine.

3.   Conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni relative all'autenticità dei documenti rilasciati o autenticati da enti ufficiali all'interno del suo territorio per corroborare una dichiarazione relativa alle merci.

ARTICOLO 8

Presenza di funzionari di una parte nel territorio dell'altra parte

1.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente protocollo per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo in merito alle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte.

3.   I funzionari di una parte sono presenti nel territorio dell'altra parte esclusivamente in veste consultiva. Durante la permanenza nel territorio dell'altra parte, tali funzionari:

a)

sono in grado di comprovare in qualsiasi momento la propria qualifica ufficiale;

b)

non indossano uniformi e non portano armi; e

c)

godono della stessa protezione prevista per i funzionari dell'altra parte, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio dell'altra parte.

ARTICOLO 9

Consegna di documenti e notifiche

1.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili all'autorità richiedente, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

2.   Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni di cui al paragrafo 1 sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile.

ARTICOLO 10

Scambio automatico di informazioni

1.   Le parti possono, di comune accordo a norma dell'articolo 15 del presente protocollo:

a)

scambiare automaticamente informazioni contemplate dal presente protocollo;

b)

scambiare informazioni specifiche prima dell'arrivo di partite di merci nel territorio dell'altra parte.

2.   Al fine di attuare gli scambi di cui al paragrafo 1, le parti stabiliscono intese sul tipo di informazioni che desiderano scambiare, sul formato e sulla frequenza di trasmissione.

ARTICOLO 11

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1.   L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata al rispetto di talune condizioni o prescrizioni qualora una parte ritenga che l'assistenza a norma del presente protocollo:

a)

rischi di pregiudicare la sovranità della Repubblica del Kirghizistan o quella di uno Stato membro dell'Unione europea cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;

b)

rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del presente protocollo; o

c)

violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.   L'autorità interpellata può posticipare l'assistenza se ritiene che questa possa interferire con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3.   Se sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l'autorità richiedente fa presente tale circostanza nella propria domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata comunica senza indugio all'autorità richiedente la propria decisione e le relative motivazioni.

ARTICOLO 12

Scambio di informazioni e riservatezza

1.   Le informazioni ricevute a norma del presente protocollo sono utilizzate unicamente ai fini del presente protocollo ivi stabiliti.

2.   L'utilizzo, nell'ambito di azioni amministrative o giudiziarie promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in forza del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto le parti possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo come prova nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ai giudici. L'autorità interpellata può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.

3.   Una parte che voglia utilizzare le informazioni ottenute a norma del presente protocollo per altri fini deve ottenere preventivamente il consenso scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

4.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata o destinate a una diffusione limitata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna delle parti. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni simili in base alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti della parte ricevente. Le parti si comunicano reciprocamente informazioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

5.   I dati personali possono essere trasferiti unicamente in conformità delle norme in materia di protezione dei dati della parte che li fornisce. Ciascuna parte informa l'altra in merito alle norme pertinenti in materia di protezione dei dati e, se necessario, si adopera al meglio per convenire una protezione supplementare.

ARTICOLO 13

Periti e testimoni

L'autorità interpellata può autorizzare i suoi funzionari a comparire in veste di periti o testimoni, entro i limiti stabiliti nell'autorizzazione, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e a produrre gli oggetti, i documenti o loro copie certificate conformi che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e in quale causa, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito.

ARTICOLO 14

Spese di assistenza

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione del presente protocollo.

2.   Le spese e le indennità corrisposte a periti, testimoni, interpreti e traduttori, che non siano dipendenti pubblici, sono a carico, se del caso, della parte richiedente.

3.   Se l'esecuzione della domanda comporta spese straordinarie, le parti stabiliscono con quali modalità e a quali condizioni la domanda dovrà essere eseguita e in quale modo dovranno essere sostenuti i costi.

ARTICOLO 15

Attuazione

1.   L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Repubblica del Kirghizistan e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea. Essi decidono in merito a tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente protocollo, tenendo conto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, segnatamente in materia di protezione dei dati personali.

2.   Se del caso, le parti si informano reciprocamente e si consultano in merito alle misure di attuazione dettagliate adottate da ciascuna di esse conformemente al presente protocollo, in particolare per quanto riguarda i servizi debitamente autorizzati e i funzionari designati competenti per l'invio e il ricevimento delle comunicazioni previste dal presente protocollo.

3.   Nell'Unione europea il presente protocollo non pregiudica la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del medesimo tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea.

ARTICOLO 16

Altri accordi

Il presente protocollo prevale su qualsiasi accordo bilaterale di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra singoli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan, qualora tali accordi bilaterali siano incompatibili con il presente protocollo.

ARTICOLO 17

Consultazioni

Con riferimento all'interpretazione e all'attuazione del presente protocollo, le parti si consultano, se del caso, nell'ambito del Comitato di cooperazione istituito dall'articolo 311 del presente accordo.


ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2141/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)