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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/2115

1.8.2024

DECISIONE (UE) 2024/2115 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2024

che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche e abroga la decisione (UE) 2015/1937

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2015/1937 della Commissione (1) ha istituito un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (il «Comitato»).

(2)

L’attuazione del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si fonda sul ruolo consultivo di maggiore rilievo attribuito al Comitato nel quadro di governance economica dell’Unione, nonché sull’indipendenza e sull’accesso ai documenti di cui esso gode.

(3)

Il Comitato dovrebbe fornire consulenza, su richiesta della Commissione o del Consiglio, sull’attuazione del quadro di sorveglianza di bilancio multilaterale, compresa la proroga della clausola di salvaguardia generale, nel pieno rispetto del ruolo e delle competenze della Commissione sanciti dal trattato.

(4)

Il Comitato dovrebbe inoltre fornire pareri circa l’adeguato orientamento di bilancio per il futuro per l’intera zona euro. Esso dovrebbe altresì formulare proposte per la futura evoluzione del quadro di bilancio.

(5)

Il Comitato dovrebbe collaborare con le istituzioni di bilancio indipendenti di cui all’articolo 8 bis della direttiva 2011/85/UE del Consiglio (3), come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio (4), al fine di promuovere scambi di migliori pratiche.

(6)

Il presidente e i membri del Comitato dovrebbero essere selezionati e nominati dalla Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Le nomine dovrebbero garantire, nei limiti del possibile, un adeguato equilibrio geografico e di genere.

(7)

Tenuto conto della necessità di rafforzare il ruolo del Comitato, è opportuno adottare nuove disposizioni che lo disciplinino.

(8)

È pertanto opportuno abrogare la decisione (UE) 2015/1937 e sostituirla con la presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione

È istituito un Comitato indipendente europeo per le finanze pubbliche (il «Comitato»).

Articolo 2

Missione e compiti

1.   Il Comitato fornisce consulenza al Consiglio e alla Commissione sull’esercizio delle loro funzioni nell’ambito della sorveglianza di bilancio multilaterale di cui agli articoli 121, 126 e 136 TFUE.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il Comitato:

a)

fornisce una tempestiva valutazione ex post dell’attuazione del quadro di governance di bilancio dell’Unione;

b)

fornisce pareri circa l’adeguato orientamento di bilancio per il futuro per l’intera zona euro, nonché sugli appropriati orientamenti di bilancio nazionali che risultano coerenti con esso, nel rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita;

c)

su richiesta della Commissione o del Consiglio, fornisce consulenza sull’attuazione del patto di stabilità e crescita, compresa la proroga della clausola di salvaguardia generale conformemente all’articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1263;

d)

collabora strettamente con le istituzioni di bilancio indipendenti di cui all’articolo 8 bis della direttiva 2011/85/UE;

e)

formula proposte per la futura evoluzione del quadro di bilancio.

3.   Il segretariato del Comitato informa senza indugio il Consiglio o la Commissione delle richieste di consulenza rivolte al Comitato dall’altra istituzione.

Articolo 3

Composizione e nomina

1.   Il Comitato è composto da un presidente e da quattro membri.

2.   La Commissione si adopera per garantire, nei limiti del possibile, un adeguato equilibrio geografico e di genere nella composizione del Comitato.

3.   Il presidente e i membri del Comitato sono selezionati e nominati tra esperti di fama internazionale sulla base del merito, delle competenze e delle conoscenze da valutare sulla scorta di comprovate esperienze e competenze analitiche nell’analisi delle finanze pubbliche e in macroeconomia.

4.   La Commissione inoltra l’elenco delle nomine proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per consultazione e chiede loro di esprimersi entro un mese dall’invio.

5.   Il presidente e i membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta del suo presidente, previa consultazione del commissario e del vicepresidente responsabili del portafoglio, a seconda del caso.

6.   Il presidente e i membri del Comitato sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta.

7.   Il presidente e i membri del Comitato sono nominati come consiglieri speciali, il cui status e la cui retribuzione sono stabiliti agli articoli 5, 123 e 124 del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 4

Indipendenza

1.   Nello svolgimento delle proprie funzioni, i membri del Comitato agiscono in modo indipendente e non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni od organi dell’Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati.

2.   I membri del Comitato sono tenuti a dichiarare qualsiasi conflitto di interessi potenziale in relazione a una particolare valutazione o parere al presidente, che adotta le misure opportune e può decidere che l’interessato non partecipi alla preparazione e all’adozione della valutazione o del parere in questione. Il Comitato tratta i potenziali conflitti di interessi del presidente.

3.   I membri del Comitato hanno diritto alla libertà di espressione, in linea con l’articolo 17 bis dello statuto dei funzionari.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il presidente è responsabile di supervisionare l’esecuzione dei compiti affidati al Comitato e di garantirne il corretto funzionamento. Il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato.

2.   Il Comitato adotta un parere solo quando partecipano almeno tre membri, compreso il presidente. Il Comitato si adopera per adottare i propri pareri per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, il Comitato decide a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione, compreso il presidente; l’astensione non è considerata come voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

3.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il Comitato opera conformemente al proprio regolamento interno. Le riunioni del Comitato non sono aperte al pubblico. Le riunioni possono essere in presenza, online o ibride.

5.   Il Comitato e i servizi competenti della Commissione concludono un protocollo d’intesa in cui si definiscono le modalità pratiche riguardanti l’ambito e le forme di collaborazione, in particolare per quanto concerne l’accesso alle informazioni pertinenti. Il Comitato conclude accordi di lavoro equivalenti con il Consiglio.

6.   Il presidente del Comitato può essere invitato a presentare i pareri e la relazione annuale di quest’ultimo nelle riunioni della Commissione o del Consiglio, dove sono sottoposti a discussione.

7.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal presidente e dai membri sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle proprie disposizioni interne. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 6

Segretariato

1.   Il Comitato è assistito da un segretariato costituito da un capo del segretariato e da personale di sostegno dedicato.

2.   Nello svolgimento dei compiti assegnati al Comitato, il segretariato opera esclusivamente su istruzioni di quest’ultimo. Esso:

a)

assiste il Comitato preparandone le riunioni, esaminando i fascicoli che dovranno essere discussi e sorvegliando l’andamento dei lavori rispetto alle priorità stabilite dal Comitato;

b)

fornisce al Comitato, sotto la direzione del presidente, un’assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica di elevato livello qualitativo;

c)

assicura la collaborazione con le istituzioni di bilancio indipendenti ove ciò sia necessario per sostenere la missione e i compiti del Comitato;

d)

informa tempestivamente la Commissione o il Consiglio delle richieste di consulenza trasmesse al Comitato dall’altra istituzione.

3.   La Commissione nomina il capo del segretariato, previa consultazione del presidente del Comitato.

4.   Se il presidente del Comitato non è ancora stato nominato o il suo mandato è scaduto, il capo del segretariato è nominato direttamente dalla Commissione.

5.   Gli altri membri del segretariato sono funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali o esperti nazionali distaccati selezionati dal capo del segretariato di concerto con il presidente. Tutti i membri del segretariato sono selezionati sulla base di elevate qualifiche ed esperienze nei settori pertinenti all’attività del Comitato.

6.   A fini amministrativi il segretariato è inquadrato nel segretariato generale della Commissione.

Articolo 7

Trasparenza

Il Comitato riferisce una volta all’anno in merito alle sue attività al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Tutte le relazioni e i pareri del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sono resi pubblici.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   La decisione (UE) 2015/1937 è abrogata.

2.   La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Decisione (UE) 2015/1937 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (GU L 282 del 28.10.2015, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1937/oj).

(2)  Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).

(3)  Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/85/oj).

(4)  Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L, 2024/1265, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1265/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2115/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)