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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/2108

31.7.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2108 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2024

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune misure urgenti di sicurezza aerea relative ai dispositivi per lo screening di sicurezza di liquidi, aerosol e gel

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il punto 12 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) stabilisce le procedure per l’approvazione e l’uso di attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile conformi alle norme stabilite in tale allegato.

(2)

I sistemi per il rilevamento di esplosivi nel bagaglio a mano (sistemi EDSCB, Explosive Detection Systems for Cabin Baggage) conformi allo standard C3, di cui all’allegato, appendice 12-B, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, sono progettati per lo screening del bagaglio a mano contenente liquidi, aerosol e gel (LAG), nonché computer portatili e altri oggetti elettrici di grandi dimensioni. L’uso di tali tecnologie innovative ed efficienti dal punto di vista operativo consente all’aeroporto che le impiega di eliminare le limitazioni esistenti per quanto riguarda il trasporto di LAG nel bagaglio a mano dei passeggeri in partenza.

(3)

La Commissione ha approvato i sistemi EDSCB conformi allo standard C3 e ha accordato il «marchio UE» (3) dopo aver ricevuto i verbali delle prove o le relazioni di livello 2 della procedura di valutazione comune della Conferenza europea dell’aviazione civile (European Civil Aviation Conference, ECAC) che dimostravano la conformità dei sistemi agli standard richiesti in materia di rilevamento.

(4)

Le informazioni tecniche ricevute dalla Commissione e convalidate dagli Stati e dai laboratori ECAC hanno evidenziato la necessità di riesaminare le configurazioni esistenti dei sistemi EDSCB conformi allo standard C3 a cui la Commissione ha accordato il «marchio UE» o lo status «in attesa di marchio UE» al fine di migliorarne le prestazioni.

(5)

A titolo precauzionale, al fine di preservare la sicurezza del trasporto aereo, è opportuno introdurre una limitazione del volume massimo dei singoli contenitori di LAG che possono essere sottoposti a screening mediante una qualsiasi delle configurazioni dei sistemi EDSCB conformi allo standard C3 attualmente approvate.

(6)

Tutte le configurazioni dei sistemi EDSCB conformi allo standard C3 approvate, di cui al punto 12.4.2.8 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, a cui è stato accordato il «marchio UE» prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero d’ora in poi essere utilizzate conformemente al metodo operativo applicato ai sistemi EDSCB conformi allo standard C3, ma con un limite di screening del volume massimo dei singoli contenitori di LAG che non superi i 100 ml.

(7)

La decisione (UE) 2024/1177 della Commissione (4) deve essere abrogata in quanto è opportuno che la configurazione oggetto della decisione stessa sia ora soggetta alla limitazione applicabile a tutte le configurazioni dei sistemi EDSCB conformi allo standard C3 approvate.

(8)

I fabbricanti dei rispettivi sistemi dovrebbero riesaminare le configurazioni attualmente utilizzate e sottoporle alle prove richieste presso i laboratori che operano seguendo la procedura di valutazione comune dell’ECAC.

(9)

La limitazione introdotta dal presente regolamento può essere rimossa una volta che la Commissione avrà ricevuto i verbali delle prove o le relazioni di livello 2 della procedura di valutazione comune dell’ECAC nei quali è dimostrato che le singole configurazioni dei sistemi EDSCB conformi allo standard C3 sottoposte a riesame soddisfano gli standard richiesti in materia di rilevamento.

(10)

Inoltre, al fine di ridurre la durata della limitazione operativa introdotta dal presente regolamento e fare in modo che le prove delle nuove configurazioni si svolgano in tempi più rapidi, le configurazioni dei sistemi approvate nel rispetto dei meccanismi nazionali applicati dagli Stati membri e debitamente notificati alla Commissione conformemente al punto 12.0.5 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 dovrebbero poter fruire del «marchio UE» a determinate condizioni.

(11)

Infine, l’esperienza maturata con l’attuazione del punto 12.0.4.2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 ha dimostrato la necessità di rivederne la formulazione attuale per consentire agli operatori di impiegare nuove unità di una configurazione del sistema per la quale il «marchio UE» o lo status «in attesa di marchio UE» è stato sospeso, a condizione che siano applicate le necessarie misure compensative.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

(13)

Poiché è necessario un periodo di tempo ragionevole per consentire agli aeroporti che utilizzano configurazioni di sistemi EDSCB conformi allo standard C3 di preparare l’attuazione delle misure di attenuazione di cui all’allegato, è opportuno differire l’applicazione del presente regolamento al 1o settembre 2024.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj.

(3)  Decisione (UE) 2021/2147 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa all’approvazione delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile con «marchio UE» (GU L 433 del 6.12.2021, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2147/oj).

(4)  Decisione (UE) 2024/1177 della Commissione, del 23 aprile 2024, relativa alla sospensione dell’approvazione di un’attrezzatura di sicurezza dell’aviazione civile con «marchio UE» (GU L, 2024/1177, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1177/oj).


ALLEGATO

L’allegato è così modificato:

(1)

il punto 12.0.4.2 è sostituito dal seguente:

«12.0.4.2.

Le attrezzature di sicurezza il cui «marchio UE» o il cui status «in attesa di marchio UE» è stato sospeso possono essere utilizzate previa applicazione di ulteriori misure compensative, a seconda dei casi. Nel sospendere il «marchio UE» o lo status «in attesa di marchio UE», la Commissione può indicare se le nuove attrezzature per le quali il marchio o lo status è stato sospeso possono essere distribuite e utilizzate con l’aggiunta delle stesse misure compensative.»;

(2)

è aggiunto il seguente punto 12.0.5.4:

«12.0.5.4.

La Commissione può accordare il «marchio UE» alle attrezzature di sicurezza di cui al punto 12.0.5.3 purché abbia ricevuto da parte dello Stato membro le prove attestanti che tali attrezzature di sicurezza soddisfano gli standard di cui al presente capitolo.»;

(3)

i punti 12.4.2.8 e 12.4.2.9 sono sostituiti dai seguenti:

«12.4.2.8.

Tutti i sistemi EDS progettati per lo screening del bagaglio a mano contenente computer portatili, altri oggetti elettrici di grandi dimensioni e LAG devono soddisfare almeno lo standard C3.

12.4.2.9.

Tutti i sistemi EDS conformi allo standard C3 devono essere considerati equivalenti ai sistemi LEDS conformi allo standard 2 per lo screening di LAG.»;

(4)

è aggiunto il seguente punto 12.4.2.10:

«12.4.2.10.

I sistemi conformi allo standard C3 progettati per lo screening del bagaglio a mano a cui è stato accordato il «marchio UE» o lo status «in attesa di marchio UE» prima del 1o agosto 2024 possono essere utilizzati per lo screening dei LAG soltanto con un limite di screening del volume massimo dei singoli contenitori di LAG che non superi i 100 ml.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2108/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)