|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2024/2081 |
29.7.2024 |
DECISIONE (PESC) 2024/2081 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2024
che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per la Bosnia-Erzegovina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’8 agosto 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1340 (1), che ha nominato il sig. Johann SATTLER rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la Bosnia-Erzegovina (BiH). Il mandato dell’RSUE giunge a scadenza il 31 agosto 2024. |
|
(2) |
È opportuno nominare il sig. Luigi SORECA RSUE per la BiH per il periodo dal 1o settembre 2024 al 31 agosto 2026. |
|
(3) |
L’RSUE espleterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il sig. Luigi SORECA è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la Bosnia-Erzegovina (BiH) per il periodo dal 1o settembre 2024 al 31 agosto 2026. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE sia esteso o termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
Articolo 2
Obiettivi politici
1. Il mandato dell’RSUE si basa sui seguenti obiettivi politici dell’Unione in BiH:
|
a) |
continui progressi nel processo di stabilizzazione e associazione; |
|
b) |
garantire una BiH stabile, vitale, pacifica, multietnica e unita che cooperi pacificamente con i suoi vicini; |
|
c) |
garantire che la BiH sia avviata in modo sul cammino che porterà all’adesione all’Unione, a seguito della decisione del Consiglio europeo del 21 marzo 2024 di avviare negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina. |
2. L’Unione continua altresì a sostenere l’attuazione dell’accordo quadro generale per la pace in BiH.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:
|
a) |
offrire la consulenza dell’Unione sul processo politico e agevolarlo, in particolare per quanto riguarda la promozione del dialogo tra i diversi livelli di governo; |
|
b) |
assicurare la coerenza dell’azione dell’Unione; |
|
c) |
facilitare i progressi su priorità politiche, economiche e dell’Unione, in particolare favorendo l’ulteriore attività sul meccanismo di coordinamento per le questioni dell’Unione e la costante attuazione del programma europeo di riforma; |
|
d) |
sostenere gli sforzi nazionali in linea con gli standard europei per ulteriori riforme costituzionali ed elettorali al fine di garantire l’uguaglianza e la non discriminazione di tutti i cittadini; |
|
e) |
monitorare e offrire consulenza alle autorità esecutive e legislative a tutti i livelli dell’amministrazione in BiH e stabilire contatti con le autorità e i partiti politici in BiH; |
|
f) |
assicurare l’attuazione degli sforzi dell’Unione nell’intera gamma di attività in materia di Stato di diritto e di riforma del settore della sicurezza, promuovere il coordinamento globale degli sforzi dell’Unione per far fronte alla criminalità organizzata, alla corruzione, alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri e al terrorismo, fornire orientamento politico locale al riguardo e, in tale contesto, fornire all’AR e alla Commissione valutazioni e consulenza in funzione delle necessità; |
|
g) |
fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l’interfaccia tra giustizia penale e polizia in BiH, nonché per le iniziative che mirano a rafforzare l’efficienza e l’imparzialità delle istituzioni giudiziarie; |
|
h) |
fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, in particolare per quanto riguarda le operazioni sensibili, e sulle relazioni con le autorità locali e con i media locali; consultare il comandante della forza UE prima di assumere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza e coordinare per quanto riguarda i messaggi coerenti alle autorità locali e ad altre organizzazioni internazionali; contribuire alle consultazioni sulla revisione strategica di EUFOR/ALTHEA; |
|
i) |
mantenere stretti contatti e procedere a strette consultazioni con l’alto rappresentante in BiH e il suo ufficio, nonché con altri pertinenti attori internazionali che operano nel paese; in tale contesto, informare il Consiglio circa le discussioni in loco relative alla presenza internazionale nel paese; |
|
j) |
coordinare e attuare gli sforzi dell’Unione in materia di comunicazione su questioni relative all’Unione nei confronti dell’opinione pubblica in BiH; |
|
k) |
promuovere il processo di integrazione nell’Unione mediante iniziative mirate di diplomazia pubblica, di messaggi coerenti e di divulgazione dell’Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica della BiH su questioni connesse con l’Unione, anche mediante attori della società civile locale; |
|
l) |
contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in BiH, conformemente alla politica dell’UE in materia di diritti umani, compresi il genere, la diversità e l’inclusione, e agli orientamenti dell’UE in tale ambito; |
|
m) |
avviare un dialogo con le autorità competenti della BiH sulla loro piena collaborazione con il Meccanismo residuale internazionale per i tribunali penali; |
|
n) |
in linea con il processo di integrazione nell’Unione, assistere, facilitare e monitorare il dialogo politico sui necessari cambiamenti costituzionali e legislativi rilevanti e fornire consulenza al riguardo; |
|
o) |
fornire, se necessario, consulenza all’AR riguardo alle persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere oggetto di misure restrittive in considerazione della situazione in BiH; |
|
p) |
fatta salva la pertinente catena di comando, fornire aiuto per garantire che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano applicati in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici dell’Unione. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE orientamento strategico e direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
3. L’RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2024 al 31 agosto 2026 è pari a 8 993 224 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all’aggiudicazione di contratti d’appalto da parte dell’RSUE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall’RSUE.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su questioni politiche specifiche, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso alle informazioni pertinenti.
2. La delegazione dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell’RSUE e della situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
|
a) |
stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e che prevedono un piano di emergenza e di evacuazione; |
|
b) |
provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell’area di competenza; |
|
c) |
assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE; |
|
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito delle relazioni sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». L’RSUE può essere associato all’informazione del Parlamento europeo.
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.
2. L’RSUE mantiene stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE stabilisce contatti anche con soggetti internazionali e regionali sul campo e provvede in particolare a uno stretto coordinamento con l’alto rappresentante dell’ONU in BiH.
3. A sostegno delle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, l’RSUE, insieme ad altri attori dell’Unione presenti sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell’Unione nell’intento di giungere a un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.
Articolo 13
Assistenza in relazione ai reclami
L’RSUE e il suo personale contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per la BiH e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.
Articolo 14
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. Ogni anno, l’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro fine maggio 2026.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
BÓKA J.
(1) Decisione (PESC) 2019/1340 del Consiglio, dell'8 agosto 2019, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (GU L 209 del 9.8.2019, pag. 10).
(2) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2081/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)