Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/2067 |
1.8.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2067 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2024
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 per quanto riguarda la soppressione delle voci da SF-001 a SF-010 dall’elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 18, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2065/2003 stabilisce che solo gli aromatizzanti di affumicatura inclusi nell’elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati («elenco dell’Unione») possono essere immessi sul mercato dell’Unione. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione (2) istituisce l’elenco dell’Unione in cui figurano i prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati, le loro specifiche e le loro condizioni d’impiego. Le autorizzazioni dei prodotti primari aromatizzanti di affumicatura da SF-001 a SF-010 erano valide per 10 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014 e rinnovabili per ulteriori periodi di 10 anni su richiesta presentata dal titolare dell’autorizzazione alla Commissione. |
(3) |
Per i prodotti primari aromatizzanti di affumicatura SF-007 e SF-010 non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’autorizzazione, che è quindi scaduta il 1o gennaio 2024. |
(4) |
Nel giugno 2022 sono state presentate domande di rinnovo dell’autorizzazione per i prodotti primari aromatizzanti di affumicatura SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 e SF-009. Con le decisioni di esecuzione (UE) 2024/2071 (3), (UE) 2024/2066 (4), (UE) 2024/2073 (5), (UE) 2024/2072 (6), (UE) 2024/2079 (7), (UE) 2024/2078 (8), (UE) 2024/2069 (9) e (UE) 2024/2077 (10) della Commissione, la Commissione ha negato il rinnovo dell’autorizzazione dei prodotti primari aromatizzanti di affumicatura SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 e SF-009. |
(5) |
Poiché tali 10 prodotti primari aromatizzanti di affumicatura non sono più autorizzati, è opportuno sopprimere le voci pertinenti dall’elenco dell’Unione. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013. |
(7) |
Tuttavia, alla luce delle preoccupazioni dell’Autorità relative ai prodotti primari aromatizzanti di affumicatura SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 e SF-009, ma anche del fatto che i prodotti primari aromatizzanti di affumicatura sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di prodotti alimentari e tutti gli impieghi autorizzati dei prodotti primari aromatizzanti di affumicatura che conferiscono un sapore di «affumicato» o, in alcuni casi, sono impiegati in alternativa a un processo di affumicatura tradizionale sono scaduti o non sono rinnovati, dovrebbero essere introdotte misure adeguate, adattate ai diversi tipi di impiego dei prodotti primari aromatizzanti di affumicatura, al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di trovare alternative. |
(8) |
Gli alimenti delle categorie 1.7 (formaggio e prodotti caseari), 8 (carni), 9.2 (pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei), 9.3 (uova di pesce) e delle rispettive sottocategorie, ai quali sono aggiunti i suddetti prodotti primari aromatizzanti di affumicatura e che sono conformi alle disposizioni stabilite per tali prodotti primari aromatizzanti di affumicatura nell’elenco dell’Unione prima del 21 agosto 2024 dovrebbero poter essere immessi sul mercato fino al 1o luglio 2029 e rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, dato che l’impiego di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura in o su tali alimenti sostituisce i processi di affumicatura tradizionali e l’adeguamento dei processi di produzione può richiedere notevoli investimenti e, in taluni casi, lunghe procedure amministrative. |
(9) |
Gli alimenti appartenenti a tutte le altre categorie ai quali sono aggiunti tali prodotti primari aromatizzanti di affumicatura e che sono conformi alle disposizioni stabilite per tali prodotti primari aromatizzanti di affumicatura nell’elenco dell’Unione prima del 21 agosto 2024 dovrebbero poter essere immessi sul mercato fino al 1o luglio 2026 e rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, al fine di concedere agli operatori del settore alimentare che utilizzano tali prodotti primari aromatizzanti di affumicatura il tempo sufficiente per adeguare le ricette dei loro alimenti. |
(10) |
Per gli stessi motivi, le preparazioni contenenti tali prodotti primari aromatizzanti di affumicatura e non destinate al consumo in quanto tali dovrebbero poter essere immesse sul mercato fino alle date stabilite per gli alimenti cui sono destinate. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 sono soppresse le voci relative a SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-007, SF-008, SF-009 e SF-010.
Articolo 2
1. Gli alimenti contenenti i prodotti primari aromatizzanti di affumicatura SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 o SF-009 che soddisfano le disposizioni stabilite per tali prodotti primari aromatizzanti di affumicatura nell’elenco dell’Unione prima del 21 agosto 2024 possono continuare a essere immessi sul mercato e rimanere sul mercato fino al loro termine minimo di conservazione o alla loro data di scadenza se sono immessi sul mercato fino alle date seguenti:
a) |
1o luglio 2029 per gli alimenti delle categorie 1.7 (formaggio e prodotti caseari), 8 (carni), 9.2 (pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei), 9.3 (uova di pesce) e delle rispettive sottocategorie; |
b) |
1o luglio 2026 per gli alimenti di tutte le altre categorie. |
2. Le preparazioni contenenti i prodotti primari aromatizzanti di affumicatura SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 o SF-009 e non destinate al consumo in quanto tali possono essere immesse sul mercato fino al 1o luglio 2029 per l’impiego nelle categorie di alimenti elencate al paragrafo 1, lettera a), e fino al 1o luglio 2026 per tutte le altre categorie di alimenti.
Ai fini del presente paragrafo, per «preparazioni» si intendono le miscele di aromatizzanti di affumicatura o le miscele di uno o più aromatizzanti di affumicatura con altri ingredienti alimentari quali aromi, additivi alimentari, enzimi o supporti per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2065/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1321/oj).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2071 della Commissione, del 31 luglio 2024, che rifiuta il rinnovo dell'autorizzazione di Scansmoke PB 1110 (SF-001) quale prodotto primario aromatizzante di affumicatura (GU L, 2024/2071, 1.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2071/oj).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2066 della Commissione, del 31 luglio 2024, che rifiuta il rinnovo dell’autorizzazione di Zesti Smoke Code 10 (SF-002) quale prodotto primario aromatizzante di affumicatura (GU L, 2024/2066, 1.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2066/oj).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2073 della Commissione, del 31 luglio 2024, che rifiuta il rinnovo dell'autorizzazione di Smoke Concentrate 809045 (SF-003) quale prodotto primario aromatizzante di affumicatura (GU L, 2024/2073, 1.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2073/oj).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2072 della Commissione, del 31 luglio 2024, che rifiuta il rinnovo dell'autorizzazione di Scansmoke SEF 7525 (SF-004) quale prodotto primario aromatizzante di affumicatura (GU L, 2024/2072, 1.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2072/oj).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2079 della Commissione, del 31 luglio 2024, che rifiuta il rinnovo dell’autorizzazione di SmokEz C-10 (SF-005) quale prodotto primario aromatizzante di affumicatura (GU L, 2024/2079, 1.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2079/oj).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2078 della Commissione, del 31 luglio 2024, che rifiuta il rinnovo dell'autorizzazione di SmokEz Enviro-23 (SF-006) quale prodotto primario aromatizzante di affumicatura (GU L, 2024/2078, 1.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2078/oj).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2069 della Commissione, del 31 luglio 2024, che rifiuta il rinnovo dell'autorizzazione di ProFagus-Smoke R709 (SF-008) quale prodotto primario aromatizzante di affumicatura (GU L, 2024/2069, 1.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2069/oj).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2077 della Commissione, del 31 luglio 2024, che rifiuta il rinnovo dell’autorizzazione di Fumokomp (SF-009) quale prodotto primario aromatizzante di affumicatura (GU L, 2024/2077, 1.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2077/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2067/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)