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dell'Unione europea

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Serie L


2024/2054

25.7.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2054 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2024

che modifica il regolamento (UE) 2021/2061 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (2021-2026)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2021/2123 del Consiglio (1), l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (2) («accordo») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo») sono stati firmati il 15 novembre 2021 e da allora sono applicati in via provvisoria.

(2)

Il 18 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/1448 (3) relativa alla conclusione dell’accordo e del protocollo. L’articolo 3 della decisione autorizza la Commissione ad approvare le modifiche apportate al protocollo a nome dell’Unione.

(3)

Per quanto riguarda la categoria di pesca 1 (pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto l’aragosta), il punto 5 della scheda tecnica per la categoria di pesca 1 dell’appendice 2 del protocollo («scheda tecnica») stabilisce che il numero di navi dell’Unione autorizzate a pescare contemporaneamente è limitato a 15.

(4)

L’11 novembre 2021 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2021/2061 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo (4).

(5)

Conformemente al punto 5 della scheda tecnica, l’articolo 1, punto 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2061 stabilisce che nella categoria di pesca 1 possono essere impiegati contemporaneamente nelle acque mauritane al massimo 15 pescherecci.

(6)

Con decisione dell’8 dicembre 2023, la commissione mista che opera nell’ambito dell’accordo e del protocollo ha modificato il punto 5 della scheda tecnica e ha portato a 18 il numero di pescherecci autorizzati a essere impiegati contemporaneamente nella categoria di pesca 1, senza modificare il totale ammissibile di catture (TAC) attuale per la categoria in questione. Tale decisione era fondata su una valutazione effettuata dal comitato scientifico congiunto indipendente in merito ai potenziali effetti di un aumento del numero di pescherecci sullo stock dei crostacei. A seguito di tale valutazione, il comitato scientifico congiunto indipendente ha concluso che un aumento dello sforzo di pesca sarebbe possibile entro i limiti del TAC attuale.

(7)

È quindi opportuno modificare l’articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2021/2061 per tenere conto dell’aumento del numero di pescherecci autorizzati a essere impiegati contemporaneamente nella categoria di pesca 1 ai sensi del protocollo.

(8)

L’aumento del numero di autorizzazioni per i pescherecci a pescare contemporaneamente nella categoria di pesca 1 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della decisione del comitato congiunto di modifica del protocollo, vale a dire l’8 dicembre 2023. La sua applicazione retroattiva permetterà di ottimizzare l’utilizzo delle possibilità di pesca nell’ambito della categoria di pesca 1. Occorre pertanto che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dall’8 dicembre 2023. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto il numero di pescherecci autorizzati a essere impiegati nella categoria 1 è aumentato. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2021/2061 è sostituito dal seguente:

«1)

categoria 1 – pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto l’aragosta:

Spagna

4 150 tonnellate

Italia

600 tonnellate

Portogallo

250 tonnellate

In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 18 pescherecci alla volta nelle acque mauritane.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’8 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (UE) 2021/2123 del Consiglio, dell’11 novembre 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica Islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione (GU L 439 dell’8.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2123/oj).

(2)   GU L 439 dell’8.12.2021, pag. 3.

(3)  Decisione (UE) 2022/1448 del Consiglio, del 18 luglio 2022, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione (GU L 228 del 2.9.2022, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1448/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2021/2061 del Consiglio, dell’11 novembre 2021, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (2021-2026) (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2061/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2054/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)