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dell'Unione europea

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Serie L


2024/2047

30.7.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2047 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2024

che autorizza l’immissione sul mercato dei semi e della farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc. quale alimento tradizionale da un paese terzo e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione. Sulla base della definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2283, un alimento tradizionale da un paese terzo è considerato un nuovo alimento.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(3)

Il 10 ottobre 2019 la società WhatIF F&I Pte Ltd («richiedente») ha notificato alla Commissione l’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione i semi e la farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc. quale alimento tradizionale da un paese terzo, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che l’alimento in esame sia utilizzato come tale (semi cotti) o come farina e che sia destinato alla popolazione in generale.

(4)

La notifica è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. In particolare, i dati presentati dal richiedente dimostrano che i semi e la farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc. vantano una storia di uso sicuro come alimento in Africa.

(5)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 14 settembre 2023 la Commissione ha inoltrato la notifica valida agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).

(6)

Entro il termine di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 né gli Stati membri né l’Autorità hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza all’immissione sul mercato dell’Unione dell’alimento in esame.

(7)

Il 29 gennaio 2024 l’Autorità ha pubblicato la sua relazione tecnica dal titolo «Technical Report on the notification of dried seeds and flour thereof of Vigna subterranea (L.) Verdc. as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283» (3). In tale relazione l’Autorità ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sulla storia dell’uso richiesto dei semi e della farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc. non destano preoccupazioni in materia di sicurezza.

(8)

È pertanto opportuno che la Commissione autorizzi l’immissione sul mercato dell’Unione dei semi e della farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc. quale alimento tradizionale da un paese terzo e aggiorni di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(9)

Nella sua relazione l’Autorità ha osservato che si possono prevedere reazioni allergiche dopo il consumo dell’alimento tradizionale, in particolare nei soggetti sensibilizzati alle arachidi e alla soia. Nella relazione l’Autorità ha inoltre osservato che i semi essiccati dovrebbero essere sottoposti ad ammollo e bollitura prima del consumo come altri legumi essiccati. È pertanto opportuno che i semi e la farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc. messi a disposizione dei consumatori siano adeguatamente etichettati conformemente ai requisiti di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283.

(10)

I semi e la farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc. dovrebbero essere inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale alimento tradizionale da un paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I semi e la farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc. sono autorizzati a essere immessi sul mercato dell’Unione.

I semi e la farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc. sono inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale alimento tradizionale da un paese terzo.

2.   L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Pubblicazione di supporto dell’EFSA 2024:EN-8571.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la voce seguente:

«Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Semi e farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc. (alimento tradizionale da un paese terzo)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è

«semi/noci/fagioli/arachidi bambara (Vigna subterranea

o

«farina di semi/noci/fagioli/arachidi bambara (Vigna subterranea)» a seconda della forma utilizzata.

2.

L’etichetta dei prodotti alimentari contenenti l’alimento tradizionale deve recare l’indicazione secondo cui i semi e la farina di semi di Vigna subterranea possono provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note alle arachidi e alla soia. Tale indicazione deve figurare accanto all’elenco degli ingredienti o, in mancanza di tale elenco, accanto al nome dell’alimento.

3.

Quando i semi sono venduti crudi, l’etichetta deve recare l’indicazione che essi vanno ammollati e cotti prima del consumo».

 

Non specificato

 

2)

nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente:

«Nuovo alimento autorizzato

Specifica

Semi e farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc. (alimento tradizionale da un paese terzo)

Descrizione/definizione

L’alimento tradizionale è costituito dai semi essiccati interi sgusciati di Vigna subterranea (L.) Verdc. [famiglia: Fabaceae (o Leguminosae)] o dalla farina ottenuta attraverso diverse fasi, tra cui il trattamento termico e la macinazione dei semi.

Sinonimi: Cryptolobus subterraneus (L.) Spreng., Glycine subterranea L., Tetrodea subterranea (L.) Raf., Voandzeia subterranea (L.) Thouars.

Denominazioni comuni: arachide bambara, noce bambara, fagiolo bambara, pisello bambara, fagiolo di terra, pisello di terra.

Semi essiccati

Intervallo di composizione tipico

Umidità: 7-11 %

Proteine: > 15 %

Carboidrati: 32-65 %

Zucchero: < 6,0 %

Grassi: 4-7 %

Fibre: 7-31 %

Metalli pesanti

Arsenico: < 0,05 mg/kg

Cadmio: < 0,02 mg/kg

Piombo: < 0,05 mg/kg

Mercurio: < 0,01 mg/kg

Micotossine

Somma di aflatossine (B1+B2+G1+G2): < 4 μg/kg

Aflatossina B1: < 2 μg/kg

Somma di aflatossine (B1+B2+B3): < 60 μg/kg

Deossinivalenolo: < 0,1 mg/kg

Ocratossina A: < 0,5 μg/kg

Zearalenone: < 0,1 mg/kg

Altri contaminanti o fattori antinutrienti

Acido cianidrico (compreso l’acido cianidrico combinato con glicosidi cianogenetici): < 15 mg/kg

Criteri microbiologici

Spore mesofile aerobie: < 1 spora/g

Alicyclobacillus: non rilevato in 10 g

Bacillus cereus presunto: < 10 CFU/g

Coliformi: < 10 CFU/g

E. coli: < 10 CFU/g

Salmonella: non rilevata in 25 g

Staphylococcus aureus: < 10 CFU/g

Conteggio totale su piastra: < 5 000 CFU/g

Lieviti e muffe: < 100 CFU/g

Farina di semi essiccati

Intervallo di composizione tipico

Umidità: 4-7 %

Proteine: > 15 %

Carboidrati: 55-75 %

Zucchero: < 20 %

Grassi: 4-9 %

Fibre: 10-30 %

Metalli pesanti

Arsenico: < 0,05 mg/kg

Cadmio: < 0,02 mg/kg

Piombo: < 0,05 mg/kg

Mercurio: < 0,01 mg/kg

Micotossine

Somma di aflatossine (B1+B2+G1+G2): < 4 μg/kg

Aflatossina B1: < 2 μg/kg

Somma di aflatossine (B1+B2+B3): < 60 μg/kg

Deossinivalenolo: < 0,1 mg/kg

Ocratossina A: < 0,5 μg/kg

Zearalenone: < 0,1 mg/kg

Altri contaminanti o fattori antinutrienti

Acido cianidrico (compreso l’acido cianidrico combinato con glicosidi cianogenetici): < 10 mg/kg

Acido fitico: < 0,01 g/100 g

Criteri microbiologici

Spore mesofile aerobie: < 1 spora/g

Alicyclobacillus: non rilevato in 10 g

Bacillus cereus presunto: < 10 CFU/g

Coliformi: < 10 CFU/g

E. coli: < 10 CFU/g

Salmonella: non rilevata in 25 g

Staphylococcus aureus: < 10 CFU/g

Conteggio totale su piastra: < 1 000 CFU/g

Lieviti e muffe: < 100 CFU/g

CFU: unità formanti colonie»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2047/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)