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dell'Unione europea

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Serie L


2024/2032

30.7.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2032 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2024

recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 42, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia degli Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale regolamento. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone altresì che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e che la Commissione approvi detti programmi.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia degli Stati membri o di loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l’approvazione dei programmi di eradicazione degli Stati membri o di loro zone o compartimenti.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti che hanno ottenuto l’approvazione dello status di indenne da malattia, nonché l’approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati esistenti. A causa dell’evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie elencate nell’Unione, risulta necessario modificare alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di approvare lo status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o loro zone, di revocare l’approvazione di alcune zone degli Stati membri in cui sono stati confermati focolai di malattia o in cui non sono più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia, e di approvare la modifica di determinati programmi di eradicazione.

(4)

Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e la diarrea virale bovina (BVD), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione l’approvazione dello status di indenne da malattia o di modifiche dei programmi di eradicazione per alcune zone del loro territorio. Due Stati membri hanno inoltre notificato focolai di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV). Tali sviluppi devono trovare riscontro nei pertinenti allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

(5)

Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini detenuti, l’Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Matera della regione Basilicata. A seguito della valutazione della Commissione, la domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per il riconoscimento dello status di indenne da malattia. Tale provincia dovrebbe pertanto essere elencata nell’allegato I, parte I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenne da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini.

(6)

Per l’infezione da MTBC, l’Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Sassari della regione Sardegna. A seguito della valutazione della Commissione, la domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per il riconoscimento dello status di indenne da malattia. Tale provincia dovrebbe pertanto essere elencata nell’allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenne dall’infezione da MTBC.

(7)

Per la BVD, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nel circondario di Oldenburg, nel Land della Bassa Sassonia, e nel circondario di Rendsburg-Eckernförde, nel Land dello Schleswig-Holstein. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BVD. Pertanto tali circondari dovrebbero essere elencati nell’allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per la BVD.

(8)

Per quanto riguarda l’infezione da BTV, la Germania ha notificato alla Commissione focolai di infezione da tale virus, sierotipo 3, che interessa i Länder dell’Assia e della Renania-Palatinato, mentre la Spagna ha notificato alla Commissione focolai di infezione da BTV, sierotipo 8, nella comunità autonoma di Catalogna. Poiché tali zone hanno lo status di indenne da malattia e sono elencate nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare l’approvazione dello status di indenne da malattia per l’infezione da BTV per gli interi Länder dell’Assia e della Renania-Palatinato, così come per la comunità autonoma di Catalogna, e modificare di conseguenza le voci relative alla Germania e alla Spagna in tale elenco.

(9)

La Spagna ha inoltre informato la Commissione di aver esteso l’ambito di applicazione territoriale del programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da BTV già approvato per le zone elencate nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 con l’aggiunta di una zona comprendente la comunità autonoma di Catalogna. Di conseguenza è opportuno aggiungere tale area alla voce relativa alla Spagna nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 e approvare la modifica proposta del programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da BTV.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj).


ALLEGATO

Gli allegati I, II, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:

(1)

l’allegato I è così modificato:

a)

nella parte I, capitolo 2, la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Abruzzo

Regione Basilicata: provincia di Matera

Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: province di Benevento, Napoli, Salerno

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto»

b)

nella parte II, capitolo 2, la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Basilicata: provincia di Potenza

Regione Calabria: province di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: province di Avellino, Caserta

Regione Puglia: provincia di Foggia

Regione Sicilia»

(2)

l’allegato II è così modificato:

a)

nella parte I, la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Abruzzo

Regione Basilicata: provincia di Matera

Regione Calabria: provincia di Catanzaro

Regione Campania: provincia di Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio: province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto»

b)

nella parte II, la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Basilicata: provincia di Potenza

Regione Calabria: province di Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: province di Avellino, Caserta, Benevento, Salerno

Regione Lazio: provincia di Roma

Regione Marche: provincia di Macerata

Regione Puglia: provincia di Foggia

Regione Sicilia»

(3)

l’allegato VII è così modificato:

a)

nella parte I, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Germania

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Bundesland Niedersachsen, ad eccezione del Landkreis Cuxhaven

Bundesland Nordrhein-Westfalen, ad eccezione di Kreis Borken, Gütersloh, Höxter Paderborn

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen»

b)

nella parte II, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

Data di approvazione iniziale di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

«Germania

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen: Landkreis Cuxhaven

Bundesland Nordrhein-Westfalen: Kreis Borken, Gütersloh, Höxter, Paderborn

21.2.2022»

(4)

l’allegato VIII è così modificato:

a)

nella parte I, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Germania

Intero territorio, ad eccezione dei Bundesländer Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz»

b)

nella parte I, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Spagna

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de las Canarias

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: provincia di Guadalajara

Comunidad Autónoma de Castilla y León, ad eccezione delle aree seguenti:

provincia di Ávila

provincia di Salamanca

Cantalejo, Carbonero El Mayor, Santa María la Real de Nieva, Segovia, Villacastín nella provincia di Segovia

Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria nella provincia di Zamora

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia: provincia di Castellón e provincia di Valencia»

c)

la parte II è sostituita dalla seguente:

«PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da BTV

Stato membro

Territorio

Data di approvazione iniziale di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

Spagna

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ad eccezione della provincia di Guadalajara

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla y León:

provincia di Ávila

provincia di Salamanca

Cantalejo, Carbonero El Mayor, Santa María la Real de Nieva, Segovia, Villacastín nella provincia di Segovia

Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria nella provincia di Zamora

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autonoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Valencia: provincia di Alicante

21.2.2022»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2032/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)