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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/2004

26.7.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, l’articolo 35, paragrafo 2, l’articolo 37, paragrafi 2 e 4, l’articolo 40, paragrafo 2, l’articolo 41, paragrafo 2, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 72, paragrafo 1, l’articolo 74, paragrafo 2, l’articolo 79, paragrafo 2, e l’articolo 80, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni relative all’introduzione o allo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti al fine di prevenire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione.

(2)

Sono disponibili informazioni scientifiche e tecniche, nuove o aggiornate, derivanti dalle valutazioni, classificazioni e analisi dei rischi connessi agli organismi nocivi effettuate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («EPPO») e dagli Stati membri, che servono da base per l’inserimento in elenco di nuovi organismi nocivi. È necessario pertanto aggiornare le rispettive prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti colpiti da tali organismi nocivi, come pure le rispettive norme relative alla certificazione di tali prodotti. Inoltre, a causa della presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione in partite importate da alcuni paesi d’origine, è opportuno adottare nuove prescrizioni particolari relative a determinate vie di diffusione e a determinati paesi terzi.

(3)

La comparsa nel territorio dell’Unione di focolai di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione dimostra inoltre che è necessario rivedere lo status di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione a seconda che la loro presenza nel territorio dell’Unione sia nota oppure no.

(4)

La denominazione dell’organismo nocivo Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô dovrebbe essere sostituita da Neofusicoccum laricinum (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima (3), al fine di rispecchiare i più recenti sviluppi della nomenclatura internazionale individuati dall’EPPO (4).

(5)

L’organismo nocivo Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain, a causa della specificità dell’ospite, non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il suo potenziale impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile. Pertanto non può più essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione e dovrebbe essere rimosso dall’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(6)

Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 alcune voci relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione appartenenti ai gruppi Choristoneura spp. e Cicadomorpha, noti come vettori di Xylella fastidiosa, Margarodidae, Tephritidae e «Citrus leprosis viruses», non comprendono ancora i relativi codici assegnati dall’EPPO. Poiché l’EPPO ha stabilito tali codici dopo l’ultima modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, è opportuno includere i codici in questione nell’allegato II di tale regolamento.

(7)

È stato inoltre constatato che gli organismi nocivi Neoceratitis asiatica (Becker), Neoceratitis cyanescens (Bezzi) e Neotephritis finalis (Loew), appartenenti alla famiglia Tephritidae, soddisfano tutte le condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031, per quanto riguarda il loro inserimento nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione (5). È pertanto opportuno che essi siano inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 della Commissione (6) stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione del virus Rose rosette. Le indagini annuali effettuate in tutti gli Stati membri hanno dimostrato che il virus e il suo vettore Phyllocoptes fructiphilus (Germar) non sono presenti nel territorio dell’Unione. Sulla base dell’analisi del rischio fitosanitario realizzata dall’EPPO (7) è stato riscontrato che l’organismo nocivo e il suo vettore soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il territorio dell’Unione. Essi dovrebbero pertanto essere inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione. Di conseguenza le prescrizioni particolari per l’introduzione di vegetali, ad eccezione delle sementi, di Rosa L. originari del Canada, dell’India o degli Stati Uniti stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 dovrebbero essere incluse nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(9)

Ripersiella hibisci Kawai & Takagi, «Sweet potato chlorotic stunt virus» e «Sweet potato mild mottle virus» non soddisfano più le condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per essere inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Ciò è dovuto al fatto che l’impatto di tali organismi nocivi sulle piante ospiti, osservato dagli Stati membri nei focolai verificatisi nel territorio dell’Unione, non è significativo. Pertanto il criterio dell’impatto economico, sociale e/o ambientale inaccettabile sul territorio dell’Unione non è più soddisfatto. Di conseguenza è opportuno sopprimere le prescrizioni particolari per piante da impianto, eccetto piante in riposo vegetativo, piante in coltura tissutale, sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in relazione allo «Sweet potato chlorotic stunt virus» e allo «Sweet potato mild mottle virus».

(10)

Inoltre Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI] e Draeculacephala sp. [1DRAEG] sono entrambi elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Per motivi di chiarezza la voce Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI] dovrebbe essere soppressa in quanto si tratta di una specie del genere Draeculacephala [1DRAEG].

(11)

Il «Tobacco ringspot virus» e il «Tomato ringspot virus» sono presenti su diverse piante ornamentali nel territorio dell’Unione, ma con un impatto limitato a livello dei focolai che si sono verificati. Le misure di eradicazione nei confronti di questi ospiti ornamentali non sono pertanto giustificabili. Tali organismi nocivi non soddisfano più le condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il criterio dell’impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile sul territorio dell’Unione. Pertanto essi dovrebbero essere rimossi dall’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Di conseguenza è opportuno sopprimere le prescrizioni particolari per le piante da impianto di Malus Mill. e Pelargonium L’Herit. ex Ait., eccetto le sementi, e per le piante da impianto di Prunus L. e Rubus L. di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in relazione al «Tomato ringspot virus».

(12)

Sulla base di una metodologia elaborata dall’EPPO (8), è opportuno concludere che il «Tobacco ringspot virus» soddisfa i criteri per gli ORNQ di cui all’articolo 36 e all’allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione ad alcune piante ospiti. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell’allegato IV, parti H e J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti per le sementi di piante oleaginose e da fibra e per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti rispettivamente di Glycine max (L.) Merr. e Vaccinium L. Inoltre, anche al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle sementi di Glycine max (L.) Merr., è opportuno stabilire misure specifiche nell’allegato V, parte G, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(13)

Sulla base di una metodologia elaborata dall’EPPO8, è opportuno concludere che il «Tomato ringspot virus» soddisfa i criteri per gli ORNQ di cui all’articolo 36 e all’allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione ad alcune piante ospiti. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell’allegato IV, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Malus Mill., Prunus L., Rubus L. e Vaccinium L.

(14)

Sulla base di una metodologia elaborata dall’EPPO8, è opportuno concludere che il Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur soddisfa i criteri per gli ORNQ di cui all’articolo 36 e all’allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione ad alcune piante ospiti. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell’allegato IV, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Vaccinium L. con una soglia di tolleranza dello 0 %.

(15)

L’esperienza degli Stati membri con il «Fig mosaic agent» ha dimostrato l’assenza di un impatto economico significativo dovuto alla presenza di tale organismo nocivo sulle piante di Ficus carica L. Di conseguenza tale organismo nocivo non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 36 e all’allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il suo potenziale impatto economico inaccettabile in relazione all’uso previsto delle piante di Ficus carica L. Pertanto esso dovrebbe essere rimosso dall’elenco degli ORNQ di cui all’allegato IV, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(16)

Conformemente all’allegato VI, punto 16, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, è vietata l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante da impianto di specie stolonifera o tuberifera di Solanum L. o dei relativi ibridi, esclusi i tuberi di Solanum tuberosum L. di cui al punto 15 del medesimo allegato. Tali piante comprendono anche le sementi di Solanum L. Tra i codici NC elencati al punto 16 non figura tuttavia quello relativo alle sementi di Solanum L. Pertanto, anche per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno aggiungere in tale punto il codice NC relativo alle sementi in questione. Per lo stesso motivo è opportuno sopprimere la voce corrispondente del codice NC per le sementi di Solanum L. nell’allegato XI, parte A, di detto regolamento.

(17)

Alcune parti del territorio del Portogallo sono state riconosciute come zone protette in relazione al Gonipterus scutellatus Gyllenhal. Conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, il Portogallo ha chiesto per il suo intero territorio la revoca dello status di zona protetta in relazione a tale organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette. A seguito di tale richiesta, l’intero territorio del Portogallo non dovrebbe pertanto più essere riconosciuto come zona protetta in relazione al Gonipterus scutellatus Gyllenhal e le pertinenti voci negli allegati III e X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbero essere soppresse.

(18)

Un recente parere scientifico dell’Autorità sulla probabilità di introduzione di Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) nel territorio dell’Unione attraverso le importazioni di rose recise (9) ha concluso che i fiori recisi di Rosa L. sono vettori di introduzione di tale organismo nocivo, elencato nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione. Considerati i continui casi di non conformità delle partite di fiori recisi di Rosa L. dovuti alla presenza di tale organismo nocivo, accertati a seguito dei controlli alle frontiere nel territorio dell’Unione, è giustificato introdurre nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 prescrizioni particolari per l’introduzione di tali piante nel territorio dell’Unione.

(19)

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione polifago, che è presente nel territorio dell’Unione. Negli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 esistono prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione di specie di piante infestate da tale organismo nocivo. Ulteriori indagini effettuate nel territorio dell’Unione riguardo a tale organismo nocivo hanno individuato infestazioni di altre specie ospiti. L’elenco delle piante ospiti dovrebbe pertanto includere tali specie.

(20)

La decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione (10) stabilisce prescrizioni relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di impedire l’insediamento e la diffusione di Pomacea (Perry). Alla luce dei recenti ritrovamenti di tale organismo nocivo durante le ispezioni di controllo alle frontiere, tali misure dovrebbero essere adattate per garantire che i rispettivi prodotti siano indenni dall’organismo nocivo in questione. Per motivi di coerenza e chiarezza giuridica, tali misure dovrebbero essere incluse negli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, mentre la decisione di esecuzione 2012/697/UE deve essere abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 della Commissione (11).

(21)

Negli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 esistono prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate specie di piante che ospitano Agrilus planipennis Fairmaire. Tali specie di piante sono inoltre incluse negli elenchi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti certificati fitosanitari o un passaporto delle piante di cui, rispettivamente, agli allegati XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Secondo la scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità (12), le piante di Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc non sono state confermate come potenziali ospiti del suddetto organismo nocivo, mentre le specie di tali generi non sono risultate idonee allo sviluppo di larve nelle prove sul campo.

(22)

È pertanto opportuno sopprimere tutti i rispettivi riferimenti a tali piante negli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(23)

L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione (13) stabilisce inoltre disposizioni per le deroghe alla definizione di un’area delimitata quando la presenza di tale organismo nocivo è ufficialmente confermata. Pertanto, anche per motivi di coerenza e di chiarezza giuridica, l’allegato VIII, punti da 26 a 29, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe prevedere l’esenzione delle piante oggetto di tali deroghe dalle rispettive prescrizioni.

(24)

Alcuni codici NC, o le relative designazioni delle merci, utilizzati negli allegati VI, VII, X, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbero essere allineati ai codici aggiornati di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (14).

(25)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(26)

Le norme relative all’inserimento in elenco di nuovi organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione per i quali non sono state adottate misure a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031, le norme relative all’inserimento in elenco di nuovi ORNQ e le pertinenti misure nonché le misure per le piante da impianto in relazione agli organismi nocivi Pomacea (Perry) e Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) dovrebbero applicarsi a decorrere dal 26 gennaio 2025. Tale periodo è necessario per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

(27)

Sulla base delle osservazioni ricevute dai paesi terzi a seguito di consultazioni condotte nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie) e con i rispettivi portatori di interessi dell’Unione, le misure per i fiori recisi di Rosa L. in relazione all’organismo nocivo Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) dovrebbero applicarsi a decorrere dal 26 aprile 2025. Tale periodo è necessario per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

(28)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1), lettera b), punto vii), e lettera c), punto iv), i punti 3) e 4), il punto 6), lettere a), e), e h), e il punto 7), lettere a) e b), dell’allegato si applicano a decorrere dal 26 gennaio 2025.

Il punto 6), lettera i), dell’allegato si applica a decorrere dal 26 aprile 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(3)  EPPO (2024) Neofusicoccum laricinum. «EPPO datasheets on pests recommended for regulation». Disponibili online all’indirizzo: https://gd.eppo.int.

(4)   «Annual Report and Council Recommendations 2022». EPPO Bulletin. 2023;53: pagg. 675–690; DOI: 10.1111/epp.12975.

(5)   «Pest categorisation of non-EU Tephritidae ». EFSA Journal 2020;18(1):5931, 62 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5931.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 della Commissione, del 20 luglio 2022, che stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione del virus Rose Rosette (GU L 192 del 21.7.2022, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1265/oj).

(7)  EPPO (2018), «Pest risk analysis for Rose rosette virus and its vector Phyllocoptes fructiphilus ». Disponibile all’indirizzo https://gd.eppo.int/taxon/RRV000/documents.

(8)   «A methodology for preparing a list of recommended regulated non-quarantine pests (RNQPs)». EPPO Bulletin (2017) 47(3), pagg. 551-558. https://doi.org/10.1111/epp.12420.

(9)   «Assessment of the probability of introduction of Thaumatotibia leucotreta into the European Union with import of cut roses». EFSA Journal, 21(10), pagg. 1–166. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8107.

(10)  Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell’8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del genere Pomacea (Perry) (GU L 311 del 10.11.2012, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/697/oj).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 della Commissione, del 23 luglio 2024, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Pomacea (Perry) e per la sua eradicazione e che abroga la decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione (GU L, 2024/2013, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2013/oj)

(12)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2023. «Pest survey card on Agrilus planipennis ». Pubblicazione di supporto dell’EFSA 2023:EN-8479. Disponibile online all’indirizzo: https://efsa.europa.eu/plants/planthealth/monitoring/surveillance/agrilus-planipennis.

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nel territorio dell’Unione (GU L, 2024/434, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/434/oj).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione, del 26 settembre 2023, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L, 2023/2364, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2364/oj).


ALLEGATO

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:

1)

l’allegato II, parte A, è così modificato:

a)

la tabella «2. Funghi e oomiceti» è così modificata:

i)

i punti 13 e 18 sono soppressi;

ii)

fra i punti 21 e 22 è inserito il punto seguente:

«21.1.

Neofusicoccum laricinum (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima [GUIGLA]»

b)

la tabella «3. Insetti e acari»è così modificata:

i)

il punto 22.5 è sostituito dal seguente:

«22.5.

Choristoneura occidentalis biennis Freeman [CHONBI]»;

ii)

il punto 23 è sostituito dal seguente:

«23.

Cicadomorpha, noti come vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.):

23.1.

Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.

Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.

Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

23.4.

Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

23.5.

Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

23.6.

Bucephalogonia xanthophis (Berg) [BUCLXA]

23.7.

Clastoptera achatina Germar [CLASAC]

23.8.

Clastoptera brunnea Ball [CLASBR]

23.9.

Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

23.10.

Cuerna occidentalis Osman e Beamer [CUEROC]

23.11.

Cyphonia clavigera (Fabricius) [CYPACG]

23.12.

Dechacona missionum (Berg) [ONCMMI]

23.13.

Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

23.14.

Draeculacephala sp. [DRAESP]

23.15.

Ferrariana trivittata (Signoret) [FRRATR]

23.16.

Fingeriana dubia Cavichioli [FINGDU]

23.17.

Friscanus friscanus (Ball) [FRISFR]

23.18.

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

23.19.

Graphocephala confluens (Uhler) [GRCPCF]

23.20.

Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

23.21.

Helochara delta Oman [HELHDE]

23.22.

Homalodisca ignorata Melichar [HOMLIG]

23.23.

Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

23.24.

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

23.25.

Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

23.26.

Macugonalia cavifrons (Stal) [MAGOCA]

23.27.

Macugonalia leucomelas (Walker) [MAGOLE]

23.28.

Molomea consolida Schroder [MOLMCO]

23.29.

Neokolla hieroglyphica (Say) [GRCPHI]

23.30.

Neokolla severini DeLong [NKOLSE]

23.31.

Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

23.32.

Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

23.33.

Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

23.34.

Oragua discoidula Osborn [ORAGDI]

23.35.

Pagaronia confusa Oman [PGARCO]

23.36.

Pagaronia furcata Oman [PGARFU]

23.37.

Pagaronia tredecimpunctata Ball [PGARTR]

23.38.

Pagaronia triunata Ball [PGARTN]

23.39.

Parathona gratiosa (Blanchard) [PTHOGR]

23.40.

Plesiommata corniculata Young [PLSOCO]

23.41.

Plesiommata mollicella (Fowler) [PLSOMO]

23.42.

Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

23.43.

Sibovia sagata (Signoret) [SIBOSA]

23.44.

Sonesimia grossa (Signoret) [SONEGR]

23.45.

Tapajosa rubromarginata (Signoret) [TAPARU]

23.46.

Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

23.47.

Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

23.48.

Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]»

iii)

il punto 44.1 è sostituito dal seguente:

«44.1.

Dimargarodes meridionalis Morrison [MARGME]»;

iv)

il punto 44.4 è sostituito dal seguente:

«44.4.

Eurhizococcus colombianus Jakubski [EURHCO]»;

v)

fra i punti 52 e 53 è inserito il punto seguente:

«52.1

Phyllocoptes fructiphilus (Germar) [PHYCFR]»

vi)

il punto 67 è soppresso;

vii)

il punto 77 è sostituito dal seguente:

«77.

Tephritidae:

77.1.

Acidiella kagoshimensis (Miyake) [ACIEKA]

77.2.

Acidoxantha bombacis de Meijere [ACIXBO]

77.3.

Acroceratitis distincta (Zia) [ACRSDI]

77.4.

Adrama spp. [1ADRAG]

77.5.

Anastrepha spp. [1ANSTG]

77.6.

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

77.7.

Asimoneura pantomelas (Bezzi) [ASIMPA]

77.8.

Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew) [AUSHPR]

77.9.

Bactrocera spp. [1BCTRG], escluso Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

77.10.

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

77.11.

Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

77.12.

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

77.13.

Bistrispinaria fortis (Speiser) [BISRFO]

77.14.

Bistrispinaria magniceps (Bezzi) [BISRMA]

77.15.

Callistomyia flavilabris Hering [CLMYFL]

77.16.

Campiglossa albiceps (Loew) [CAMGAL]

77.17.

Campiglossa californica (Novak) [CAMGCA]

77.18.

Campiglossa duplex (Becker) [CAMGDU]

77.19.

Campiglossa reticulata (Becker) [CAMGRE]

77.20.

Campiglossa snowi (Hering) [CAMGSN]

77.21.

Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

77.22.

Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

77.23.

Ceratitis spp. [1CERTG], escluso Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

77.24.

Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

77.25.

Dacus spp. [1DACUG]

77.26.

Dioxyna chilensis (Macquart) [DIOXCH]

77.27.

Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

77.28.

Euleia separata (Becker) [EULISE]

77.29.

Euphranta camelliae (Ito) [EPHNCA]

77.30.

Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

77.31.

Euphranta cassiae (Munro) [RHACCA]

77.32.

Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

77.33.

Euphranta oshimensis (Shiraki) [EPHNOS]

77.34.

Eurosta solidaginis (Fitch) [EUOSSO]

77.35.

Eutreta spp. [1EUTTG]

77.36.

Gastrozona nigrifemur David & Hancock [GASZNI]

77.37.

Goedenia stenoparia (Steyskal) [GOEDST]

77.38.

Gymnocarena spp. [GYMRSP]

77.39.

Insizwa oblita (Munro) [INZWOB]

77.40.

Marriottella exquisita Munro [MARREX]

77.41.

Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

77.42.

Neaspilota alba (Loew) [NEAIAL]

77.43.

Neaspilota reticulata Norrbom & Foote [NEAIRE]

77.44.

Neoceratitis asiatica (Becker) [NCERAS]

77.45.

Neoceratitis cyanescens (Bezzi) [CERTCY]

77.46.

Neotephritis finalis (Loew) [NTPRFI]

77.47.

Paracantha trinotata (Foote) [PCANTR]

77.48.

Parastenopa limata (Coquillett) [PSTELI]

77.49.

Paratephritis fukaii Shiraki [PTEPFU]

77.50.

Paratephritis takeuchii Ito [PTEPTA]

77.51.

Paraterellia varipennis (Coquillett) [PTLLVA]

77.52.

Philophylla fossata (Fabricius) [PHIPFO]

77.53.

Procecidochares spp. [1PROIG]

77.54.

Ptilona confinis (Walker) [PTIOCO]

77.55.

Ptilona persimilis Hendel [PTIOPE]

77.56.

Rhagoletis spp. [1RHAGG], esclusi Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Jermy [RHAGBE], Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel [RHAGZR]

77.57.

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

77.58.

Rioxoptilona dunlopi (Wulp) [ACNVDU]

77.59.

Sphaeniscus binoculatus (Bezzi) [SFANBI]

77.60.

Sphenella nigricornis Bezzi [SFENNI]

77.61.

Strauzia spp. [1STRAG], escluso Strauzia longipennis (Wiedemann) [STRALO]

77.62.

Taomyia marshalli Bezzi [TAOMMA]

77.63.

Tephritis leavittensis Blanc [TEPRLE]

77.64.

Tephritis luteipes Merz [TEPRLU]

77.65.

Tephritis ovatipennis Foote [TEPROV]

77.66.

Tephritis pura (Loew) [TEPRPU]

77.67.

Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

77.68.

Toxotrypana recurcauda Tigrero [ANSTRE]

77.69.

Trupanea bisetosa (Coquillett) [TRUPBI]

77.70.

Trupanea femoralis (Thomson) [TRUPFE]

77.71.

Trupanea wheeleri (Curran) [TRUPWH]

77.72.

Trypanocentra nigrithorax Malloch [TRYNNI]

77.73.

Trypeta flaveola Coquillett [TRYEFL]

77.74.

Urophora christophi Loew [URORCH]

77.75.

Xanthaciura insecta (Loew) [XANRIN]

77.76.

Zacerata asparagi Coquillett [ZACEAS]

77.77.

Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

77.78.

Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]»

c)

la tabella «6. Virus, viroidi e fitoplasmi» è così modificata:

i)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Citrus leprosis viruses:

6.1.

Citrus leprosis virus C [CILVC0]

6.2.

Citrus leprosis virus C2 [CILVC2]

6.3.

Hibiscus green spot virus 2 [HGSV20]

6.4.

Ceppo di Citrus di Orchid fleck virus [OFV00] (ceppo di Citrus)

6.5.

Citrus leprosis virus N sensu novo [CILVNO]

6.6.

Citrus chlorotic spot virus [CICSV0]»

ii)

fra i punti 12 e 13 è inserito il punto seguente:

«12.1

Rose rosette virus [RRV000]»

iii)

i punti 15 e 16 sono soppressi;

iv)

i punti 17 e 21 sono soppressi;

2)

nell’allegato III, tabella, sezione c) «Insetti e acari», punto 6, terza colonna «Zone protette», la lettera b) è soppressa;

3)

l’allegato IV è così modificato:

a)

nella parte H è aggiunta la tabella seguente:

«Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglie per le sementi pre-base

Soglie per le sementi di base

Soglie per le sementi certificate

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

Glycine max (L.) Merr.

0 %

0 %

0 %»

b)

la parte J è così modificata:

i)

nella tabella «Fungi e oomiceti», tra le voci «Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]» e «Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]» è inserita la riga seguente:

«Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur [THEKMI]

Vaccinium L., eccetto i pollini e le sementi

0 %»

ii)

la tabella «Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi» è così modificata:

1)

la voce «Fig mosaic agent [FGM000]» è soppressa;

2)

tra le voci «Strawberry vein banding virus [SVBV00]» e «Tomato black ring virus [TBRV00]» è inserita la riga seguente:

«Tobacco ringspot virus [TRSV00]

Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi

Vaccinium L.

0 %»

3)

è aggiunta la riga seguente:

«Tomato ringspot virus [TORSV0]

Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi

Malus Mill.; Prunus L. e Vaccinium L.

Piante da impianto, eccetto i pollini

Rubus L.

0 %»

4)

nell’allegato V, parte G, punto «3. Misure supplementari per le sementi di piante oleaginose e da fibra», tra i punti 4) e 5) è inserito il punto seguente:

«4.1)

Misure relative alle sementi di Glycine max (L.) Merr. volte a prevenire la presenza di Tobacco ringspot virus

a)

le sementi di Glycine max (L.) Merr. sono originarie di zone notoriamente indenni da Tobacco ringspot virus;

oppure

b)

il sito di produzione è stato sottoposto ad almeno due ispezioni in campo effettuate durante il periodo vegetativo nei periodi opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione da Tobacco ringspot virus e tutte le piante sintomatiche sono state rimosse e distrutte immediatamente dopo l’ispezione e nel corso dell’ispezione finale non sono state riscontrate piante che presentino sintomi di Tobacco ringspot virus.»;

5)

nell’allegato VI, punto 16, colonna «Codice NC», è aggiunto il codice «ex 1209 91 80 »;

6)

l’allegato VII è così modificato:

a)

fra i punti 4.2 e 5 è inserito il punto seguente:

«4.3

Piante da impianto coltivate in acqua dolce o in terreni permanentemente saturi di acqua dolce, eccetto le sementi

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Pomacea (Perry) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Pomacea (Perry) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine»,

oppure

c)

sono state ispezionate immediatamente prima dell’esportazione e sono risultate esenti da Pomacea (Perry).»

b)

nel punto 7, colonna «Piante, prodotti vegetali e altri oggetti», seconda frase, i trattini «Sweet potato chlorotic stunt virus» e «Sweet potato mild mottle virus» sono soppressi;

c)

il punto 27 è soppresso;

d)

fra i punti 27 e 28 è inserito il punto seguente:

«27.1

Piante da impianto di Rosa L.,

eccetto pollini, sementi e piante in coltura tissutale

ex 0602 40 00

Canada, India e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Rose rosette virus e dal suo vettore Phyllocoptes fructiphilus (Germar) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine»,

oppure

b)

le piante:

i)

sono originarie di un luogo di produzione in cui non sono stati osservati sintomi di Rose rosette virus e del suo vettore Phyllocoptes fructiphilus (Germar), né la presenza del vettore, nel corso delle ispezioni ufficiali dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo,

e

ii)

prima dell’esportazione sono state sottoposte a campionamento e a prove per il rilevamento di Rose rosette virus e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da detto organismo nocivo,

e

iii)

sono state manipolate, confezionate e trasportate in modo tale da impedire l’infestazione da parte del vettore Phyllocoptes fructiphilus (Germar).

27.2

Piante in coltura tissutale di Rosa L.

ex 0602 40 00

Canada, India e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Rose rosette virus e dal suo vettore Phyllocoptes fructiphilus (Germar) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine»,

oppure

b)

le piante:

i)

sono state prodotte a partire da piante madri sottoposte a prove e risultate esenti da Rose rosette virus,

e

ii)

sono state manipolate in modo tale da impedire l’infestazione da parte del vettore Phyllocoptes fructiphilus (Germar).

27.3

Fiori recisi di Rosa L.

ex 0603 11 00

Canada, India e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i fiori recisi sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Rose rosette virus e dal suo vettore Phyllocoptes fructiphilus (Germar) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine»,

oppure

b)

i fiori recisi:

i)

sono originari di un luogo di produzione in cui non sono stati osservati sintomi di Rose rosette virus e del suo vettore Phyllocoptes fructiphilus (Germar), né la presenza del vettore, nel corso delle ispezioni ufficiali dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo,

e

ii)

prima dell’esportazione sono stati ispezionati e, in caso di sintomi di Rose rosette virus, sono stati sottoposti a campionamento e a prove e sono risultati esenti da Rose rosette virus,

e

iii)

sono stati manipolati, confezionati e trasportati in modo tale da impedire l’infestazione da parte del vettore Phyllocoptes fructiphilus (Germar).»

e)

nel punto 30.1, colonna «Piante, prodotti vegetali e altri oggetti», il testo è sostituito dal seguente:

«Piante da impianto di Ceratonia siliqua L., Cercis siliquastrum L., Clematis vitalba L., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia oblonga L., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Hedera L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Myrtus communis L., Parthenocissus Planch., Photinia Lindley., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L. e Wisteria Nutt., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale»;

f)

il punto 36 è sostituito dal seguente:

«36.

Piante di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L., eccetto frutti, pollini, sementi e piante in coltura tissutale

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*), e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire.

La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine.»

g)

il punto 40 è soppresso;

h)

i punti 46, 47 e 48 sono sostituiti dai seguenti:

«46.

Piante da impianto di Malus Mill., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi in cui Cherry rasp leaf virus è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante:

i)

hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per rilevare la presenza di, almeno, Cherry rasp leaf virus, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati o di metodi equivalenti, e risultati esenti, in seguito a tali prove, dal suddetto organismo nocivo,

oppure

ii)

provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale per rilevare la presenza di, almeno, Cherry rasp leaf virus, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati o di metodi equivalenti, e risultati esenti, in seguito a tali prove, dal suddetto organismo nocivo;

b)

dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo provocato da Cherry rasp leaf virus è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.

47.

Piante da impianto di Prunus L., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi in cui American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus, Peach rosette mosaic virus sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante:

i)

hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per rilevare la presenza di, almeno, i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti, e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi,

oppure

ii)

provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale per rilevare la presenza di, almeno, i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti, e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione,

b)

dall’inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dai pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.

48.

Piante da impianto di Rubus L.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

Paesi terzi in cui Black raspberry latent virus è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che le piante sono esenti da afidi e da loro uova,

e

i)

le piante:

hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per rilevare la presenza di, almeno, Black raspberry latent virus, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di Black raspberry latent virus o di metodi equivalenti, e risultati esenti, in seguito a tali prove, da Black raspberry latent virus,

oppure

provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale per rilevare la presenza di, almeno, Black raspberry latent virus, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di Black raspberry latent virus o di metodi equivalenti, e risultati esenti, in seguito a tali prove, da Black raspberry latent virus;

ii)

dall’inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate da Black raspberry latent virus è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.

48.1

Piante da impianto di Rubus L., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

Paesi terzi in cui Raspberry leaf curl virus e Cherry rasp leaf virus sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che le piante sono esenti da afidi e da loro uova,

e

i)

le piante:

hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per rilevare la presenza di, almeno, i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti, e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione,

oppure

provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale per rilevare la presenza di, almeno, i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti, e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione,

ii)

dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dai pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.»

i)

il punto 62 è sostituito dal seguente:

«62.

Fiori recisi di Rosa L. e frutti di Capsicum (L.), Citrus L., eccetto Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle Citrus limon (L.) Osbeck e Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L.

0603 11 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0805 10 80

0805 21 10

0805 21 90

0805 22 00

0805 29 00

0805 40 00

ex 0805 90 00

0809 30 20

0809 30 30

0809 30 80

ex 0810 90 75

Paesi del continente africano, Capo Verde, Sant’Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i fiori recisi e i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

oppure

b)

i fiori recisi e i frutti sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*). La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

oppure

c)

i fiori recisi e i frutti:

i)

sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 10 (**), e che figura nell’elenco dei codici dei luoghi di produzione comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

ii)

sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali effettuate nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo e prima dell’esportazione, comprendenti un esame visivo con un’intensità tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione del 2 % con un grado di affidabilità del 95 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31 (***) e un campionamento distruttivo per i frutti in caso di sintomi, e sono risultati esenti da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

e

iii)

sono accompagnati da un certificato fitosanitario indicante i codici dei luoghi di produzione,

oppure

d)

i fiori recisi e i frutti:

i)

sono stati prodotti in un sito di produzione riconosciuto, incluso nell’elenco dei codici dei siti di produzione comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

ii)

sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire l’assenza di Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 14 (****), o di un trattamento efficace indipendente successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), purché l’approccio sistemico corrispondente o il trattamento successivo alla raccolta, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, siano stati comunicati alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine e il trattamento successivo alla raccolta sia stato valutato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

e

iii)

prima dell’esportazione sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali per rilevare la presenza di Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), con un’intensità tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione del 2 % con un grado di affidabilità del 95 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31 (***) e comprendenti un campionamento distruttivo per i frutti in caso di sintomi,

e

iv)

sono accompagnati da un certificato fitosanitario indicante i codici dei siti di produzione e informazioni sul trattamento successivo alla raccolta utilizzato o l’uso dell’approccio sistemico.»

j)

i punti 87, 87.1, 87.2, 88 e 89 sono sostituiti dai seguenti:

«87.

Legname di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L., eccetto il legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e altri oggetti di legno non trattato.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 95

ex 4409 29 10

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Bielorussia, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Taiwan e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che:

a)

il legname è originario di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*), e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell’organismo nocivo specificato. La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

oppure

b)

la corteccia e almeno 2,5 cm dell’alburno esterno sono stati rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante,

oppure

c)

il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

87.1

Legname di Fraxinus L., eccetto il legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e altri oggetti di legno non trattato.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 95

ex 4409 29 10

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che:

a)

il legname è originario di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*), e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell’organismo nocivo specificato. La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

oppure

b)

il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore,

oppure

c)

 

i)

il legname è stato sottoposto a tutte le fasi seguenti:

scortecciatura, vale a dire che il legno viene completamente scortecciato oppure che contiene solo pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti. Ciascun pezzo ha una larghezza inferiore a 3 cm oppure, se la larghezza è superiore a 3 cm, ha una superficie inferiore a 50 cm2,

segatura,

trattamento termico, vale a dire che il legno è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti in una camera termica approvata dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo o da un’agenzia da essa approvata, e

essiccazione, vale a dire che il legno viene essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, e il contenuto di umidità finale del legno non supera il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca,

e

ii)

il legno è stato prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa le seguenti prescrizioni:

è ufficialmente approvato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo o da un’agenzia da essa approvata, in conformità al suo programma di certificazione per l’Agrilus planipennis Fairmaire,

è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo,

è sottoposto a un audit dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, o di un’agenzia da essa approvata, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente punto dell’allegato. Qualora tale audit sia stato eseguito da un’agenzia diversa dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, quest’ultima ha effettuato audit almeno semestrali di tali attività. Tali audit comprendevano la verifica delle procedure e della documentazione dell’agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati,

dispone di attrezzature per il trattamento del legno che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature,

tiene un registro delle proprie procedure a fini di verifica da parte dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese o di un’agenzia da essa approvata, contenente dati sulla durata del trattamento, sulle temperature durante il trattamento e, per ogni specifico fascio destinato all’esportazione, sulla verifica della conformità e sul contenuto di umidità finale,

e

iii)

ciascun fascio del legno reca in modo visibile sia un numero sia un’etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated – Kiln Dried». Tale etichetta è stata rilasciata da un responsabile designato dell’impianto approvato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica della conformità alle prescrizioni relative alla lavorazione di cui al punto i) e alle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto ii),

e

iv)

il legno destinato all’Unione è stato ispezionato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese, o da un’agenzia ufficialmente approvata da tale autorità, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti i) e iii). Il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato e il nome dell’impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) nel paese di origine sono indicati sul certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

87.2

Legname di Chionanthus virginicus L., eccetto il legname in forma di

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e altri oggetti di legno non trattato.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 95

ex 4409 29 10

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che:

a)

il legname è originario di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*), e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza di tale organismo nocivo. La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

oppure

b)

il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

88.

Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L.

ex 4401 22 90

ex 4401 49 00

Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*), e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell’organismo nocivo specificato. La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine.

89.

Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 49 00

Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che la corteccia è originaria di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*), e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell’organismo nocivo specificato.

La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine.»

7)

l’allegato VIII è così modificato:

a)

fra i punti 2.1 e 3 è inserito il punto seguente:

«2.2

Piante da impianto coltivate in acqua dolce o in terreni permanentemente saturi di acqua dolce, eccetto le sementi

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di zone risultate esenti da Pomacea (Perry),

oppure

b)

sono state ispezionate immediatamente prima dello spostamento e sono risultate esenti da Pomacea (Perry).»

b)

nel punto 17.1, colonna «Piante, prodotti vegetali e altri oggetti», il testo è sostituito dal seguente:

«Piante da impianto di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, Ceratonia siliqua L., Cercis siliquastrum L., Clematis vitalba L., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia oblonga L., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Hedera L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Myrtus communis L., Parthenocissus Planch., Photinia Lindley., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., Vitis L. e Wisteria Nutt., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale»;

c)

i punti da 26 a 29 sono sostituiti dai seguenti:

«26.

Piante di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L., eccetto frutti e sementi

Le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Agrilus planipennis Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire, tranne nei casi di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione.

27.

Legname di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L., originario di una zona situata a una distanza inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire, tranne nei casi di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione, eccetto il legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e altri oggetti di legno non trattato.

Dichiarazione ufficiale che:

a)

la corteccia e almeno 2,5 cm dell’alburno esterno sono stati rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante,

oppure

b)

il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

28.

Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L.

Il legname è originario di una zona notoriamente indenne da Agrilus planipennis Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire, tranne nei casi di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione.

29.

Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L.

La corteccia è originaria di una zona notoriamente indenne da Agrilus planipennis Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire, tranne nei casi di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione.»

8)

nell’allegato X, tabella, punto 19, colonna «Zone protette», la lettera b) è soppressa;

9)

l’allegato XI, parte A, è così modificato:

a)

il punto 3 («Parti di piante, eccetto i frutti e le sementi, di:») è così modificato:

i)

la voce «Zea mays L.» è sostituita dalla seguente:

«Zea mays L.

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

– – –

Granturco dolce:

ex 0709 99 60

Mais (granturco),

altro:

ex 1005 90 00

Prodotti vegetali di mais (Zea mays), non nominati né compresi altrove, freschi:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.»

ii)

la voce «Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.» è sostituita dalla seguente:

«Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L.

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0604 20 90

Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»

b)

nel punto 8 («Sementi di:»), la voce «Solanum tuberosum L.» è soppressa;

c)

nel punto 11 («Corteccia separata dal tronco, di:»), la voce «Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.» è sostituita dalla seguente:

«Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L.

Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

altro:

 

ex 4401 49 00

Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»

d)

nel punto 12 («Legname, che:»), la voce «Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch., …» è sostituita dalla seguente:

«Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere:

 

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere:

– – –

altro, eccetto l’eucalipto (Eucalyptus spp.):

 

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

altro:

 

ex 4401 49 00

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere:

 

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

 

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

 

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate:

 

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

 

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di frassino (Fraxinus spp.):

 

4407 95 10

 

4407 95 91

 

4407 95 99

– –

altro:

 

ex 4407 99 27

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 10

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»

10)

nell’allegato XIII, il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«4.1.

Legname di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L., di cui all’allegato VIII, punto 27.»;

11)

negli allegati VI, VII, X, XI e XII, tutti i riferimenti al codice NC «ex 4401 40 90 » sono sostituiti da «ex 4401 49 00 »;

12)

negli allegati VII, X e XI, tutti i riferimenti al codice NC «ex 4401 40 10 » sono sostituiti da «ex 4401 41 00 ».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2004/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)