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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1988 |
23.7.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/1988 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 27 giugno 2024
relativo alle statistiche sui fondi di investimento e che abroga la decisione (UE) 2015/32
(BCE/2014/62) (BCE/2024/17)
(rifusione)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
il regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (2) necessita di modifiche sostanziali, in particolare alla luce della necessità di raccogliere informazioni statistiche aggiuntive e più frequenti in materia di fondi di investimento (FI). Pertanto, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che, per adempiere agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea (BCE), questa, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l’espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento deriva che i fondi di investimento (FI) rientrano tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, tra l’altro, nell’ambito delle statistiche monetarie e finanziarie. |
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(3) |
L’articolo 3 del medesimo regolamento impone alla BCE di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell’ambito delle categorie di operatori soggetti ad obblighi di segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare, parzialmente o totalmente, determinate categorie di operatori segnalanti dagli obblighi di segnalazione statistica da essa imposti. La popolazione dei FI contemplati dal presente regolamento dovrebbe comprendere i fondi di investimento alternativi (FIA) e gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) stabiliti nel territorio degli Stati membri quali definiti nella direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del (3) Consiglio (direttiva GEFIA) e nella direttiva n. 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (direttiva OICVM). Per garantire coerenza e comparabilità delle statistiche, è importante che tutti i soggetti classificati nel sottosettore «Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)» del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (SEC 2010) stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) siano inclusi negli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione. In alcuni casi la definizione di FI può pertanto includere soggetti che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva GEFIA o della direttiva OICVM. |
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(4) |
Sebbene i regolamenti adottati conformemente all’articolo 34.1 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») non conferiscano alcun diritto e non impongano alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito, gli «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro»), l’articolo 5 dello statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell’area dell’euro sia a quelli non appartenenti all’area dell’euro. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio fa riferimento al fatto che l’articolo 5 dello Statuto del SEBC, unitamente all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro reputano idonee al fine di provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e ad approntare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri dell’area dell’euro. |
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(5) |
Per svolgere i propri compiti, in particolare definire e attuare la politica monetaria e contribuire alla stabilità del sistema finanziario, il SEBC necessita di informazioni statistiche di elevata affidabilità sulle attività finanziarie dei FI. L’obiettivo principale di tali informazioni è quello di fornire alla BCE un quadro statistico esaustivo del sottosettore dei FI negli Stati membri la cui valuta è l’euro (di seguito gli «Stati membri dell’area dell’euro») visti come un unico territorio economico. Le informazioni attualmente disponibili provenienti da altre fonti regolamentari o commerciali non forniscono un quadro statistico sufficientemente completo del sottosettore dei FI necessario per svolgere i compiti del SEBC, a causa dei limiti in termini di portata, copertura e tipo di dati disponibili, qualità dei dati e livello di armonizzazione dei dati disponibili da tali fonti. |
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(6) |
La raccolta di informazioni statistiche sulle attività finanziarie dei FI è necessaria per soddisfare il fabbisogno analitico periodico e ad hoc e per sostenere la BCE nell’esercizio dell’analisi monetaria e finanziaria. Tali informazioni statistiche sono utilizzate anche dal SEBC per compilare altre statistiche, in particolare per quanto riguarda i conti finanziari dell’area dell’euro, la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull’estero. A tal fine sono necessarie informazioni statistiche relative ai redditi da capitale attribuibili agli azionisti dei FI, che possono essere ricavate dalle informazioni sui redditi e sulle commissioni richieste ai sensi del presente regolamento Al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione per tali obblighi, alcune delle informazioni sul reddito possono essere stimate dalla BCN competente e le informazioni sulle commissioni sono richieste solo su base annuale. |
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(7) |
Le informazioni statistiche raccolte ai sensi del presente regolamento sono utilizzate per compilare statistiche sui FI su base sia aggregata che per fondo, nonché per integrare altre fonti di informazioni statistiche raccolte dalla BCE e per garantire che tali informazioni statistiche possano essere efficacemente integrate con tali altre fonti, comprese le statistiche sulle disponibilità in titoli raccolte in conformità al regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (6), il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (RIAD) compilato conformemente all’indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) (7) e l’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database,CSDB), compilato conformemente all’indirizzo (UE) 2022/971 della Banca centrale europea (BCE/2022/25) (8). Ciò consente un uso efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi delle informazioni statistiche raccolte dagli operatori segnalanti, aumentandone la coerenza e la comparabilità e quindi la pertinenza e il valore a fini analitici. |
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(8) |
Prima di adottare il presente regolamento per la definizione e l’imposizione di obblighi di segnalazione statistica, la BCE ha valutato i costi e i benefici della raccolta di nuove informazioni statistiche in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 e ritiene che siano necessarie statistiche nuove e più frequenti, comprese informazioni statistiche sul reddito mensile, sulle commissioni annuali versate dagli azionisti al FI e sui dividendi versati dal FI e informazioni sulla classificazione del FI, al fine di migliorare la qualità e la disponibilità dei dati per gli utenti delle statistiche sui FI quando svolgono i compiti del SEBC. La BCE ha inoltre consultato la Commissione europea in merito al progetto di regolamento, senza ricevere alcun commento. |
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(9) |
Il presente regolamento stabilisce obblighi relativi principalmente ai FI. Tuttavia, informazioni statistiche complete sui titolari di azioni al portatore emesse da FI possono non essere direttamente disponibili presso i FI. È pertanto necessario adottare disposizioni che consentano alle BCN di raccogliere tali informazioni statistiche, anche da altre fonti e soggetti, in linea con i metodi più efficaci e accurati disponibili a livello nazionale. |
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(10) |
Per limitare l’onere di segnalazione, le BCN dovrebbero essere autorizzate a raccogliere le informazioni necessarie sui FI dagli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell’ambito di un più ampio quadro di segnalazione statistica, a condizione che non sia ostacolato il rispetto degli obblighi statistici della BCE e che la raccolta delle informazioni in tal modo sia coerente con i principi statistici alla base delle statistiche europee prodotte dal SEBC, come stabilito all’articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 2533/98. Per esigenze di trasparenza, in questi casi è opportuno informare i soggetti segnalanti del fatto che le informazioni statistiche sono raccolte anche per altri fini. |
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(11) |
Data la significativa crescita dell’importanza del sottosettore dei FI per la trasmissione della politica monetaria e per la valutazione e la sorveglianza della stabilità finanziaria, sono necessarie informazioni statistiche più dettagliate su base mensile. Ciò consentirà una più tempestiva consulenza sul piano delle politiche e una migliore qualità dell’analisi, ad esempio attraverso una migliore individuazione di eventi e causalità nell’economia e nei mercati finanziari e facilitando in modo significativo l’inserimento dei dati e della relativa analisi nelle note periodiche relative alle politiche al Consiglio direttivo. |
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(12) |
Al fine di garantire che l’onere di segnalazione non sia eccessivo, le BCN dovrebbero poter concedere deroghe ai FI con determinati requisiti e limiti. Dovrebbe essere possibile concedere determinate deroghe agli FI con vincoli di frequenza e tempistica per quanto riguarda la loro valutazione delle attività, in modo che possano soddisfare gli obblighi di segnalazione con una frequenza e una tempistica maggiormente allineate a tali vincoli. Inoltre, dovrebbe essere possibile concedere deroghe ai FI per quanto riguarda la segnalazione titolo per titolo di titoli privi di codici di identificazione validi, qualora abbiano un basso valore di mercato rispetto al totale dei titoli detenuti a livello nazionale o individuale di FI. |
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(13) |
La raccolta di informazioni titolo per titolo a norma del presente regolamento avviene conformemente alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24). |
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(14) |
La qualità delle informazioni statistiche raccolte e delle analisi effettuate dalla BCE migliorerebbe se la BCE ricevesse dati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) segnalati ai sensi della direttiva GEFIA e della direttiva OICVM che sono necessari per l’assolvimento dei compiti del SEBC. La BCE dovrebbe pertanto cooperare con l’ESMA nel perseguimento dei suoi obiettivi ai sensi del presente regolamento e cercare di migliorare l’efficienza della produzione delle informazioni statistiche utilizzate a tali fini, anche riducendo inutili duplicazioni e incoerenze tra i quadri di segnalazione per i compiti e le finalità di vigilanza del SEBC, nonché migliorando la standardizzazione dei dati, la condivisione e l’uso efficienti dei dati |
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(15) |
Dovrebbero applicarsi le norme per la protezione e l’uso delle informazioni statistiche riservate di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98, che consentono la condivisione di tali informazioni con le autorità europee di vigilanza ove necessario per lo svolgimento delle loro funzioni. |
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(16) |
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo agli operatori segnalanti che non adempiano ai rispettivi obblighi di segnalazione imposti da regolamenti o decisioni della BCE, |
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(17) |
Al fine di garantire l’adeguata continuità nella segnalazione delle informazioni statistiche relative ai FI, gli obblighi in vigore prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero rimanere applicabili per l’intero periodo di transizione. |
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(18) |
È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati al presente regolamento, a condizione che tali modifiche non siano tali da variare l’assetto concettuale sottostante, o da incidere sull’onere di segnalazione. Di conseguenza, il Comitato esecutivo della BCE dovrebbe poter apportare tali modifiche di natura tecnica e, nel seguire tale procedura, dovrebbe tenere conto del parere del Comitato per le statistiche. |
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(19) |
Per garantire la continuità nella segnalazione delle informazioni statistiche relative ai FI e per consentire l’attuazione a partire dal 1o dicembre 2025, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore senza ritardo. Tuttavia, è opportuno che non si applichi fino al 1o dicembre 2025 al fine di concedere alle BCN e ai FI tempo sufficiente per prepararsi ai rilevanti obblighi di segnalazione. Al fine di assicurare che le deroghe ai sensi del presente regolamento siano concesse dalle BCN in virtù di una solida base giuridica e che tali deroghe possano essere notificate per tempo agli operatori segnalanti, tali disposizioni in materia di deroghe dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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(20) |
Alla luce delle norme contabili nazionali che possono consentire a taluni FI di valutare le loro attività a una frequenza inferiore a quella mensile, non è più considerato necessario che il Consiglio direttivo determini tali categorie. Come previsto dal presente regolamento, si ritiene invece opportuno che le BCN abbiano la facoltà di concedere tali deroghe in considerazione delle limitate categorie di FI a cui possono applicarsi. È pertanto opportuno abrogare la decisione (UE) 2015/32 della Banca centrale europea (BCE/2014/62) (9), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di segnalazione per i fondi di investimento (FI) e, in taluni casi, per gli altri intermediari finanziari (AIF) e le istituzioni finanziarie monetarie (IFM), per quanto riguarda le informazioni statistiche sulle loro attività, passività, sui redditi percepiti, sui dividendi pagati e sulle commissioni versate dagli azionisti al FI.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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1) |
per «fondo di investimento (FI)» si intende un organismo di investimento collettivo che:
Ai fini del presente regolamento, sono considerati FI:
Ai fini del presente regolamento, non sono considerati FI:
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2) |
per «residente» si intende stabilito nel territorio di uno Stato membro. Un soggetto giuridico è stabilito nel territorio di uno Stato membro nel quale è autorizzato, registrato o ha la propria sede legale. Se un soggetto giuridico è privo di personalità giuridica, esso è stabilito nel luogo in cui è domiciliato, tenuto conto dello Stato membro il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto. |
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3) |
per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro nel quale il FI è residente; |
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4) |
per «informazioni titolo per titolo» si intendono le informazioni disaggregate per singoli titoli; |
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5) |
per «quote/partecipazioni di FI» si intendono le quote o partecipazioni, incluse quelle in forma di capitale proprio, emesse da FI compresi nell’elenco dei FI a fini statistici e comprese le quote/partecipazioni di FI nominative e le quote/partecipazioni di FI al portatore. |
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6) |
per «quote/partecipazioni di FI nominative» si intendono quelle quote/partecipazioni di FI che, in conformità alla legislazione nazionale, vengono registrate in base all’identità dei titolari di tali quote/partecipazioni, incluse le informazioni sulla residenza e sul settore del titolare; |
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7) |
per «quote/partecipazioni di FI al portatore» si intende una delle seguenti definizioni:
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8) |
per «istituzione finanziaria monetaria» (IFM) si intende un’«istituzione finanziaria monetaria (IFM)» come definita all’articolo 2, paragrafo 1), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2); |
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9) |
per «altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione» (AIF) si intendono gli «altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione» quali definiti ai paragrafi da 2.86 a 2.94 dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (12) escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV) quali definite al paragrafo 2.90 di tale allegato; |
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10) |
per «depositario» si intende un ente appartenente al settore delle «società finanziarie» come definito al paragrafo 2.55 dell’allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013 e che si occupa della custodia e dell’amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, compresi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali, come specificato nella sezione B, punto 1), dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) |
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11) |
per «organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari» (OICVM) si intendono gli «organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari» di cui all’articolo 1, punto (2), della direttiva (CE) n. 2009/65 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); |
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12) |
per «FI che non sono OICVM» si intendono i FI che non sono OICVM secondo la definizione di cui al punto 11). |
Articolo 3
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono nei FI residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro. Il FI stesso o, nel caso di FI privi di personalità giuridica ai sensi della legislazione nazionale, i soggetti che li rappresentano sul piano giuridico segnalano le informazioni statistiche che devono essere segnalate a norma del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, se un FI separa le proprie attività in diversi sottofondi in modo tale che le quote/partecipazioni relative a ciascun sottofondo siano garantite in maniera indipendente da attività diverse, ogni sottofondo è considerato un singolo FI.
3. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono anche gli AIF e le IFM soggetti agli obblighi di segnalazione statistica della BCE in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b).
Articolo 4
Elenco dei FI a fini statistici
1. Il Comitato esecutivo redige e aggiorna un elenco dei FI che fanno parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, compreso ciascun sottofondo considerato un singolo FI.
2. I FI informano la BCN competente della loro esistenza entro una settimana dalla data in cui hanno iniziato la propria attività se tale informazione non è resa disponibile alla BCN in conformità al quadro nazionale di vigilanza o a meccanismi di cooperazione a livello locale, a prescindere dal fatto che si preveda o meno che il FI sarà soggetto o meno a uno degli eventuali obblighi di segnalazione statistica in base al presente regolamento.
3. La BCE pubblica l’elenco aggiornato dei FI a fini statistici attraverso mezzi elettronici, tra cui il sito Internet della BCE.
4. Le BCN redigono, aggiornano e pubblicano un elenco aggiornato degli AIF e delle IFM inclusi negli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione attraverso mezzi elettronici, tra cui il sito Internet della BCN.
5. Qualora la più recente versione disponibile degli elenchi di cui al paragrafo 1 o 4 non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni a un FI, a un AIF o a una IFM che non adempie in maniera adeguata ai propri obblighi di segnalazione statistica ai sensi del presente regolamento qualora tale FI, AIF o IFM abbia fatto affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.
6. FI, AIF e IFM segnalano le informazioni statistiche richieste ai sensi del presente regolamento laddove la loro esclusione dal pertinente elenco sia manifestamente errata.
Articolo 5
Obblighi di segnalazione statistica
1. I FI segnalano alla BCN competente tutte le seguenti informazioni statistiche, conformemente alle specifiche di cui all’allegato I e alle descrizioni di cui all’allegato II:
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a) |
le consistenze di fine mese sulle attività e passività dei FI di cui alla tabella 1 dell’allegato 1; |
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b) |
i dati di flusso mensili sugli aggiustamenti da rivalutazione o sulle operazioni dei FI, o su entrambi, di cui alla tabella 2 dell’allegato I, conformemente alla metodologia di cui all’allegato III; |
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c) |
il reddito mensile percepito, i dividendi pagati per ciascuna classe di azioni emesse dal FI e le commissioni annuali versate dagli azionisti al FI di cui alla tabella 4 dell’allegato I; |
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d) |
informazioni sulla classificazione del FI di cui alla tabella 5 dell’allegato I. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e c), il FI comunica informazioni titolo per titolo ove precisato nella tabella 1 o nella tabella 2 dell’allegato I e conformemente alla tabella 3 dell’allegato I.
Articolo 6
Specifici obblighi di segnalazione relativi alla residenza e al settore istituzionale dei titolari di quote/partecipazioni di FI
1. I FI segnalano informazioni statistiche sulla disaggregazione per residenza e settore istituzionale dei titolari di quote/partecipazioni di FI nominative emesse da FI di cui alla sezione 9 delle tabelle 1 e 2 dell’allegato I (quote/partecipazioni di FI).
2. Qualora non sia possibile individuare direttamente la disaggregazione per residenza o per settore istituzionale del titolare di quote/partecipazioni di FI nominative emessa da FI di cui al paragrafo 1, i FI segnalano le pertinenti informazioni statistiche sulla base delle informazioni disponibili.
3. Qualora non sia possibile individuare direttamente la disaggregazione per residenza o per settore istituzionale dei titolari di quote/partecipazioni di FI al portatore emesse da FI di cui alle tabelle 1 e 2, sezione 9 (quote/partecipazioni in FI), dell’allegato I, le informazioni statistiche pertinenti sono segnalate in conformità alle istruzioni o agli accordi stabiliti dalla BCN competente sulla base di una o più delle seguenti opzioni:
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a) |
i FI emittenti segnalano informazioni statistiche sulla disaggregazione per residenza e per settore istituzionale dei titolari di quote/partecipazioni di FI al portatore, anche quando si basa sulle informazioni fornite dal soggetto che colloca le azioni/partecipazioni di FI al portatore o da qualsiasi altro soggetto coinvolto nell’emissione, nel riacquisto o nel trasferimento delle quote/partecipazioni di FI al portatore; |
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b) |
Le BCN possono richiedere alle IFM o agli AIF che agiscono in qualità di depositari di quote/partecipazioni di FI al portatore di segnalare informazioni statistiche sulla disaggregazione per residenza e per settore istituzionale dei titolari di tali quote/partecipazioni di tali FI al portatore, emesse da FI residenti e custodite per conto del titolare o di un altro intermediario che agisce anch’esso in qualità di depositario, qualora si applichino entrambe le seguenti condizioni:
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4. Le BCN possono ricavare le informazioni statistiche richieste sulle quote/partecipazioni di FI emesse da FI sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni statistiche raccolte ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), laddove tali informazioni siano conformi ai requisiti di tempestività di cui all’articolo 8 del presente regolamento e ai requisiti minimi di cui all’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 7
Fonti di dati alternative e stime
1. Le BCN possono ottenere dall’autorità nazionale competente le informazioni statistiche che devono essere segnalate ai sensi del presente regolamento, in particolare attraverso i dati raccolti nell’ambito del quadro istituito dalla direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), laddove tali informazioni statistiche siano trasmesse alla BCN in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale tra la BCN competente e l’autorità nazionale competente e purché soddisfino le condizioni sulla protezione e sull’uso delle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98, in particolare il paragrafo 5.
2. Le BCN possono stimare le informazioni statistiche da segnalare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), sul reddito percepito sulla base delle attività del FI, utilizzando la metodologia precedentemente concordata con la BCE.
3. Le BCN possono compilare le informazioni statistiche che devono essere segnalate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), sulle commissioni versate dagli azionisti al FI, e della lettera d), sulle informazioni sulla classificazione del FI, dalle fonti di informazioni a loro disposizione e purché soddisfino le condizioni sulla protezione e sull’uso delle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98, in particolare il paragrafo 5.
Articolo 8
Tempestività
1. Le BCN stabiliscono la frequenza e la tempestività con cui ricevono informazioni statistiche da FI, IFM e AIF ai sensi del presente regolamento al fine di rispettare le scadenze per la segnalazione di cui ai paragrafi 2 e 3 e le comunicano ai soggetti segnalanti.
2. Le BCN trasmettono alla BCE tutti i seguenti elementi:
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a) |
informazioni statistiche mensili entro la fine del 28° giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui le informazioni statistiche si riferiscono; |
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b) |
le informazioni statistiche di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese nel quale il FI è inizialmente costituito o nel quale vi è una modifica delle informazioni di classificazione del FI; |
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c) |
informazioni statistiche annuali entro la fine del giorno lavorativo il 30 giugno di ogni anno civile. |
3. Qualora le deroghe concesse dalle BCN consentano a FI, AIF o IFM di segnalare informazioni statistiche alle BCN su base non mensile, la BCN trasmette le informazioni statistiche alla BCE entro la fine del 28°giorno lavorativo successivo alla fine del periodo al quale le informazioni statistiche si riferiscono.
Articolo 9
Norme contabili ai fini di segnalazione statistica
Ai fini delle segnalazioni di cui al presente regolamento, salvo ove sia concessa una deroga in conformità all’articolo 10, FI, AIF e IFM:
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a) |
seguono le norme contabili stabilite nella direttiva del Consiglio 86/635/CEE (16) e in qualsiasi altra norma internazionale applicabile; |
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b) |
applicano, ove disponibili, metodi di valutazione a prezzi di mercato; |
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c) |
segnalano le attività e le passività totali su base lorda; |
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d) |
segnalano le informazioni statistiche sulla base delle più recenti valutazioni disponibili delle attività secondo la frequenza fissata all’articolo 5 e i termini stabiliti dalle BCN ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1. |
Articolo 10
Deroghe
1. Le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione statistica di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c), ai FI più piccoli in termini di attività totali, a condizione che i FI che contribuiscono al bilancio aggregato mensile rappresentino almeno il 95 % del totale delle attività dei FI in termini di consistenze in ciascuno Stato membro dell’area dell’euro.
2. Negli Stati membri dell’area dell’euro in cui le attività totali combinate dei FI residenti non superano l’1 % delle attività totali dei FI dell’area dell’euro, le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione statistica di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c), ai FI più piccoli in termini di attività totali residenti nel rispettivo Stato membro, a condizione che i FI che contribuiscono al bilancio aggregato mensile rappresentino almeno l’80 % del totale delle attività dei FI in termini di consistenze in ogni Stato membro dell’area dell’euro.
3. Qualora le BCN concedano deroghe ai sensi dei paragrafi 1 o 2, i FI segnalano tutte le seguenti informazioni statistiche, come minimo, alla BCN competente in conformità alle descrizioni di cui all’allegato II:
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a) |
su base trimestrale, le informazioni statistiche sui dati sulle consistenze di fine trimestre sulle quote/partecipazioni in FI di cui alla tabella 1, sezione 9, dell’allegato I su base aggregata o titolo per titolo; |
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b) |
su base trimestrale, le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da rivalutazione o sulle operazioni finanziarie trimestrali sulle quote/partecipazioni in FI di cui alla tabella 2, sezione 9, dell’allegato I su base aggregata o titolo per titolo; |
4. Qualora le BCN concedano deroghe ai sensi dei paragrafi 1 o 2, si applicano entrambe le seguenti disposizioni:
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a) |
le deroghe non sono concesse per un periodo superiore a un anno civile; |
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b) |
Le BCN verificano che le soglie di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano superate almeno su base annuale e in tempo utile per concedere o revocare, se necessario, eventuali deroghe con effetto dall’inizio dell’anno civile successivo. |
5. Le BCN possono concedere deroghe per quanto riguarda le informazioni statistiche che non sono informazioni titolo per titolo, come precisato nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato I, ai FI non OICVM soggetti alle norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella mensile. Qualora le BCN concedano tali deroghe, i FI non OICVM segnalano tali informazioni statistiche secondo la frequenza con la quale sono tenuti a valutare le proprie attività ai sensi delle norme contabili nazionali, ma come minimo su base annuale.
6. Le BCN possono concedere deroghe per quanto riguarda le informazioni titolo per titolo e per classe di azioni ai FI che non sono OICVM soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con minore frequenza rispetto al mese. Qualora le BCN concedano tali deroghe, i FI non OICVM segnalano le informazioni titolo per titolo e per classe di azioni precisate nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato I su base trimestrale.
7. Le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione statistica di cui all’articolo 5 ai FI soggetti a norme contabili nazionali che non richiedono una valutazione delle loro attività in tempo utile per rispettare i chiari termini di segnalazione stabiliti dalle BCN ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1. Qualora le BCN concedano tali deroghe, i FI possono segnalare informazioni alla BCN con la tempestività con cui sono tenute a valutare le proprie attività ai sensi delle norme contabili nazionali.
8. Le BCN possono concedere deroghe ai FI per quanto riguarda le informazioni statistiche raccolte ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, titolo per titolo per i titoli classificati nelle categorie «titoli di debito», «partecipazioni» e «quote/partecipazioni di FI» nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 ove tali titoli non abbiano un codice ISIN individuale o un altro valido codice di identificazione e ove non ricorra una delle seguenti condizioni:
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a) |
il valore di mercato del totale delle consistenze in tali titoli è inferiore all’1 % del totale delle consistenze in titoli dei FI nel paese; ovvero |
|
b) |
il valore di mercato del totale delle consistenze in tali titoli è inferiore al 5 % del totale delle consistenze in titoli del FI. |
Qualora le BCN concedano tali deroghe, i FI possono segnalare tali informazioni su base aggregata, disaggregate per categorie di strumenti/scadenze e per controparti.
9. Le BCN concedono deroghe ai FI per quanto riguarda le informazioni statistiche raccolte ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), dell’articolo 6, paragrafo 4, o dell’articolo 7. Le BCN verificano che sia possibile raccogliere tali informazioni statistiche per tempo in modo da concedere o revocare, se necessario, eventuali deroghe con effetto dall’inizio di ogni anno civile, se concordato con la BCE.
10. Qualora a un FI non sia stata concessa una deroga ai sensi del paragrafo 7, le BCN possono concedere ai FI deroghe agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 6 per un periodo di un anno laddove le quote/partecipazioni di FI nominative o le quote/partecipazioni di FI al portatore siano emesse per la prima volta o laddove gli sviluppi del mercato richiedano una modifica di un’opzione o di una combinazione delle opzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3.
11. Le BCN possono concedere deroghe ai FI per segnalare le informazioni statistiche di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), su base trimestrale per il periodo cui le informazioni statistiche si riferiscono fino al secondo trimestre del 2026 compreso.
Articolo 11
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. FI, AIF e IFM adempiono agli obblighi di segnalazione statistica a cui sono tenuti nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, di cui all’allegato IV.
2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità agli obblighi stabiliti a livello nazionale. Se del caso, le BCN possono stabilire meccanismi di cooperazione locale con le autorità nazionali competenti. Le BCN assicurano che tali meccanismi di segnalazione e di cooperazione locale forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano un’accurata verifica del rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all’allegato IV.
Articolo 12
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
1. I FI notificano alla BCN competente una fusione, scissione o altra riorganizzazione qualora si verifichino entrambe le seguenti circostanze:
|
a) |
è probabile che la fusione, scissione o altra riorganizzazione incida sul rispetto degli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento da parte dei FI; e |
|
b) |
l’intenzione di attuare l’operazione di cui alla lettera a) sia di dominio pubblico. |
2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 deve:
|
a) |
essere fornita entro un termine ragionevole prima che avvenga la fusione, scissione o altro tipo di riorganizzazione; e |
|
b) |
specificare le procedure da utilizzare per assolvere gli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dal presente regolamento. |
Articolo 13
Verifica e raccolta obbligatoria
Le BCN esercitano il diritto di verificare o raccogliere in modo coattivo le informazioni che FI, AIF e IFM sono tenuti a fornire in conformità al presente regolamento, salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un ente incluso tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e di revisione definiti nell’allegato IV.
Articolo 14
Clausola di anteriorità
FI, AIF o IFM continuano a segnalare alla BCN competente tutte le informazioni statistiche relative al periodo al quale le informazioni statistiche si riferiscono fino a novembre 2025 compreso, come richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (17), conformemente agli articoli 5 e 9 di tale regolamento.
Articolo 15
Procedura semplificata di modifica
Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE apporta le necessarie modifiche di natura tecnica agli allegati, purché tali modifiche non siano tali da alterare l’impianto concettuale sottostante o da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.
Articolo 16
Abrogazione della decisione (UE) 2015/32 (BCE/2014/62)
La decisione (UE) 2015/32 della Banca centrale europea (BCE/2014/62) (18) è abrogata con effetto dal 1o dicembre 2025.
Articolo 17
Abrogazione
1. Il regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) è abrogato con effetto dal 1o dicembre 2025.
2. Qualunque riferimento al regolamento abrogato (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) è da intendersi come effettuato al presente regolamento ed è da interpretarsi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato V.
Articolo 18
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Si applica a decorrere dal 1o dicembre 2025, ad eccezione dell’articolo 10, che si applica a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 giugno 2024
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73.
(3) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
(4) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(5) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell’1.11.2012, pag. 6).
(7) Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).
(8) Indirizzo (UE) 2022/971 della Banca centrale europea, del 19 maggio 2022, relativo all’archivio centralizzato sui titoli e alla produzione di statistiche sulle emissioni di titoli e che abroga l’indirizzo BCE/2012/21 e l’indirizzo (UE) 2021/834 (BCE/2022/25) (GU L 166 del 22.6.2022, pag. 147).
(9) Decisione (UE) 2015/32 della Banca centrale europea, del 29 dicembre 2014, riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2013 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (BCE/2014/62) (GU L 5 del 9.1.2015, pag. 17).
(10) Regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2) (GU L 45 del 17.2.2018, pag. 3).
(11) Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).
(12) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(13) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(14) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(15) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
(16) Direttiva del Consiglio (86/635/CEE) dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(17) GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73.
(18) Decisione (UE) 2015/32 della Banca centrale europea, del 29 dicembre 2014, riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1073/2013 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (BCE/2014/62) (GU L 5 del 9.1.2015, pag. 17).
ALLEGATO I
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA
Tabelle di segnalazione
Tabella 1
Consistenze
Dati da fornirsi obbligatoriamente su base mensile
I FI segnalano: i) le celle nere, ii) le informazioni per titolo richieste nella tabella 3 per le categorie di titoli 2, 3a, 3b, 4 e 9; nonché iii) le celle grigie per le categorie di titoli che non sono raccolte per titolo.
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Totale |
Area dell'euro |
Resto del mondo |
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|
Residenti nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (informazioni paese per paese) |
Totale |
Stati membri non partecipanti |
Stati membri non partecipanti (informazioni paese per paese) |
Controparti principali al di fuori dell'Unione europea (informazioni paese per paese per Giappone, Regno Unito, Stati Uniti) |
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|
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|||||||
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ATTIVITÀ |
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|
fino a un anno |
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|
a IFM |
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a AP |
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a FI |
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a AIF |
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a AF |
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a IFC |
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a IA |
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a FP |
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a SNF |
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a F & ISSLASF |
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oltre un anno |
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a IFM |
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a AP |
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a FI |
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a AIF |
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a AF |
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a IFC |
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a IA |
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a FP |
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a SNF |
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|
a F & ISSLASF |
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|
di cui prestiti a elevata leva finanziaria concessi a SNF |
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
fino a 1 anno |
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|
|
|
|
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|
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
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|
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|
oltre 1 anno e fino a 2 anni |
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|
emessi da IFM |
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|
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|
oltre 2 anni |
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|
emessi da IFM |
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|
fino a 1 anno |
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|
emessi da IFM |
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|
oltre 1 anno e fino a 2 anni |
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|
emessi da IFM |
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|
oltre 2 anni |
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|
emessi da IFM |
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|
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|
fino a 1 anno |
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|
emessi da AP |
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emessi da FI |
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emessi da AIF |
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emessi da AF |
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emessi da IFC |
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emessi da IA |
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emessi da FP |
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emessi da SNF |
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emessi da F e ISSLASF |
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oltre 1 anno e fino a 2 anni |
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emessi da AP |
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emessi da FI |
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emessi da AIF |
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emessi da AF |
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emessi da IFC |
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emessi da IA |
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emessi da FP |
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emessi da SNF |
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emessi da F e ISSLASF |
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oltre 2 anni |
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emessi da AP |
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emessi da FI |
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emessi da AIF |
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emessi da AF |
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emessi da IFC |
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emessi da IA |
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emessi da FP |
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emessi da SNF |
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emessi da F e ISSLASF |
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emessi da IFM |
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emessi da AIF |
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emessi da AF |
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emessi da IFC |
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emessi da IA |
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emessi da FP |
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emessi da SNF |
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emessi da IFM |
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emessi da AIF |
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emessi da AF |
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emessi da IFC |
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emessi da IA |
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emessi da FP |
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emessi da SNF |
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emessi da IFM |
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emessi da AIF |
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emessi da AF |
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emessi da IFC |
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emessi da IA |
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emessi da FP |
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emessi da SNF |
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emessi da IFM |
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emesse da istituzioni diverse dalle IFM |
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(2+3+4) di cui titoli dati in prestito o venduti mediante operazioni di pronti contro termine |
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di cui immobili residenziali |
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di cui immobili non residenziali |
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di cui immobili industriali |
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di cui altri immobili |
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di cui uffici |
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PASSIVO |
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fino a 1 anno |
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da IFM |
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da AP |
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dai FI |
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da AIF |
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da AF |
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da IFC |
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da IA |
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da FP |
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da SNF |
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da F e ISSLASF |
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oltre un anno |
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da IFM |
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da AP |
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dai FI |
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da AIF |
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da AF |
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da IFC |
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da IA |
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da FP |
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da SNF |
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da F e ISSLASF |
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di cui prestiti rotativi e scoperti di conto |
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da IFM |
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da istituzioni diverse dalle IFM |
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detenute da IFM |
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detenute da AP |
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detenute da FI |
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detenute da AIF |
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detenute da AF |
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detenute da IFC |
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detenute da IA |
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detenute da FP |
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detenute da SNF |
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detenute da F e ISSLASF |
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Abbreviazioni utilizzate nella presente tabella: FI = fondi di investimento, IFM = istituzioni finanziarie monetarie, AP = amministrazioni pubbliche, AIF = altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, AF = ausiliari finanziari, IFC = istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi, IA = imprese di assicurazione, FP = fondi pensione, SNF = società non finanziarie, F = famiglie, ISSLASF = istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie |
|||||||||||
Tabella 2
Aggiustamenti da rivalutazione o operazioni
Dati da fornirsi obbligatoriamente su base mensile
I FI segnalano: i) le celle in nero contrassegnate con «MINIMUM»; ii) le informazioni titolo per titolo richieste nella tabella 3 per le categorie di titoli 2, 3a, 3b, 4 e 9; nonché iii) le celle in grigio contrassegnate con «MINIMUM» per categorie di titoli che non sono raccolte titolo per titolo
Le BCN possono estendere tali obblighi a: i) le celle in nero che non contengono la parola «MINIMUM» e ii) le celle in grigio che non contengono la parola «MINIMUM» per le categorie di titoli che non sono raccolte titolo per titolo.
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Totale |
Area dell'euro |
Resto del mondo |
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|
Residenti nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (informazioni paese per paese) |
Totale |
Stati membri non partecipanti |
Stati membri non partecipanti (informazioni paese per paese) |
Controparti principali al di fuori dell'Unione europea (informazioni paese per paese per Giappone, Regno Unito, Stati Uniti) |
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ATTIVITÀ |
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|
fino a 1 anno |
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a IFM |
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a AP |
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a FI |
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a AIF |
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a AF |
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a IFC |
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a IA |
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a FP |
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a SNF |
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a F & ISSLASF |
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|
oltre un anno |
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a IFM |
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a AP |
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a FI |
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a AIF |
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a AF |
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a IFC |
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|
a IA |
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|
a FP |
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|
a SNF |
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|
a F & ISSLASF |
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|
di cui prestiti a elevata leva finanziaria concessi a SNF |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
fino a 1 anno |
|
|
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|
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|
emessi da IFM |
|
|
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|
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|
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|
oltre 1 anno e fino a 2 anni |
|
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|
|
|
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
|
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|
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|
|
|
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||
|
oltre 2 anni |
|
|
|
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|
|
|
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
|
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|
|
|
|
|
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||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
fino a 1 anno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
oltre 1 anno e fino a 2 anni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
oltre 2 anni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
fino a 1 anno |
|
|
|
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
||
|
emessi da IFM |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
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|
||
|
emessi da AP |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da FI |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
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|
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|
emessi da AF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
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|
emessi da IFC |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
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|
emessi da IA |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
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||
|
emessi da FP |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
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|
|
|
||
|
emessi da SNF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
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|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
oltre 1 anno e fino a 2 anni |
|
|
|
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
||
|
emessi da IFM |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da FI |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
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|
emessi da AF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IFC |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
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|
emessi da FP |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da SNF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
oltre 2 anni |
|
|
|
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
||
|
emessi da IFM |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da FI |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
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|
|
|
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|
emessi da AIF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
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|
emessi da AF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
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|
emessi da IFC |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da SNF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
MINIMUM |
||
|
emessi da IFM |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IFC |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da SNF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
MINIMUM |
||
|
emessi da IFM |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IFC |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da SNF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
MINIMUM |
||
|
emessi da IFM |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IFC |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emessi da SNF |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
MINIMUM |
||
|
emessi da IFM |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
emesse da istituzioni diverse dalle IFM |
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
||
|
(2+3+4) di cui titoli dati in prestito o venduti mediante operazioni di pronti contro termine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
MINIMUM(2) |
MINIMUM(2) |
|
MINIMUM(2) |
|
|
|
||
|
|
MINIMUM(2) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
di cui immobili residenziali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
di cui immobili non residenziali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
di cui immobili industriali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
di cui altri immobili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
di cui uffici |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
PASSIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
fino a 1 anno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da AP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
dai FI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da AF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da IFC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da IA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da FP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
oltre un anno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da AP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
dai FI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da AF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da IFC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da IA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da FP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
di cui prestiti rotativi e scoperti di conto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
da istituzioni diverse dalle IFM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
MINIMUM |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
detenute da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
detenute da AP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
detenute da FI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
detenute da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
detenute da AF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
detenute da IFC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
detenute da IA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
detenute da FP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
detenute da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
detenute da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Emissione di quote e partecipazioni in FI (4) |
|
MINIMUM |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Rimborso di quote e partecipazioni in FI (4) |
|
MINIMUM |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
MINIMUM(2) |
MINIMUM(2) |
|
MINIMUM(2) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Abbreviazioni utilizzate nella presente tabella: FI = fondi di investimento, IFM = istituzioni finanziarie monetarie, AP = amministrazioni pubbliche, AIF = altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, AF = ausiliari finanziari, IFC = istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi, IA = imprese di assicurazione, FP = fondi pensione, SNF = società non finanziarie, F = famiglie, ISSLASF = istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie |
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TABELLA 3
Informazioni richieste titolo per titolo
I dati per i campi nella tabella qui di seguito devono essere segnalati per ogni titolo classificato nelle categorie «titoli di debito», «azioni e altre partecipazioni» e «quote/partecipazioni di FI» nelle tabelle 1 e 2 in conformità alle seguenti disposizioni:
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1. |
Sono segnalati i dati relativi al campo 1. Se un titolo ha un codice ISIN, deve essere segnalato il codice ISIN. |
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2. |
Se la BCN competente non raccoglie direttamente le informazioni titolo per titolo sulle operazioni, devono essere segnalati i dati relativi a due dei tre campi 2, 3 e 4 (ossia campi 2 e 3; campi 2 e 4; oppure campi 3 e 4). |
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3. |
Se la BCN competente raccoglie direttamente le informazioni titolo per titolo sulle operazioni, devono essere segnalati anche i dati per i seguenti campi:
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4. |
La BCN competente può altresì richiedere ai FI di segnalare i dati per il campo 8. |
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5. |
La BCN competente può decidere di raccogliere dati soltanto per il campo 2 nei punti 2) e 3), lettera b). |
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6. |
Inoltre, per ciascun titolo privo di codice ISIN o di altro valido codice identificativo secondo le istruzioni della BCN competente, i dati devono essere segnalati in conformità alle seguenti disposizioni.
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Campo |
Titolo |
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1 |
Codice identificativo del titolo |
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2 |
Numero delle partecipazioni o importo nominale aggregato |
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3 |
Prezzo |
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4 |
Importo totale |
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5 |
Operazioni finanziarie |
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6 |
Titoli acquistati (attività) ovvero emessi (passività) |
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7 |
Titoli venduti (attività) ovvero rimborsati (passività) |
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8 |
Valuta di registrazione del titolo |
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9 |
Strumento:
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10 |
Codice identificativo dell’emittente |
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11 |
Nome dell’emittente |
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12 |
Paese dell’emittente |
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13 |
Settore o sottosettore dell’emittente:
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14 |
Data di emissione |
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15 |
Data di scadenza |
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16 |
Interessi maturati |
TABELLA 4
Informazioni su redditi e commissioni richieste
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Campo |
Voce |
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1 |
Reddito percepito |
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2 |
Dividendi versati |
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3 |
Commissioni versate dagli azionisti al FI. |
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TABELLA 5
Informazioni sulla classificazione dei FI richieste
I dati relativi ai campi nella tabella seguente devono essere segnalati per ciascun FI.
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Campo |
Titolo |
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1 |
Codice identificativo |
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2 |
Nome |
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3 |
Paese di residenza |
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4 |
Data di costituzione |
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5 |
Società di gestione |
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6 |
Identificativo della società di gestione |
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7 |
Politica di distribuzione dei dividendi
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8 |
FI con sottofondi:
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9 |
Politica di investimento:
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10 |
Stile di investimento:
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11 |
Ambito geografico:
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12 |
Aperto/chiuso |
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13 |
Concentrazione degli investimenti obbligazionari:
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14 |
Status di quotazione |
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15 |
Conformità degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)/dei fondi di investimento alternativi (FIA):
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16 |
Base di investitori:
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17 |
Tipologia di fondo immobiliare
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18 |
Fondo indicizzato quotato (Exchange Traded Fund) |
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19 |
Fondo di private equity |
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20 |
Trust di investimento immobiliare |
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21 |
Frequenza di rimborso:
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22 |
Conformità ambientale, sociale e di governance (ESG):
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(1) se il soggetto dichiarante non è in grado di identificare direttamente la residenza e il settore del titolare, segnala i dati pertinenti sulla base delle informazioni disponibili. Nel caso di azioni al portatore, le informazioni possono essere raccolte presso IFM o AIF (come precisato negli articoli 6, paragrafo 3, e 10, paragrafo 9, del presente regolamento).
(2) se il soggetto dichiarante non è in grado di identificare direttamente la residenza e il settore del titolare, segnala i dati pertinenti sulla base delle informazioni disponibili. Nel caso di azioni al portatore, le informazioni possono essere raccolte presso IFM o AIF (come precisato negli articoli 6, paragrafo 3, e 10, paragrafo 9, del presente regolamento).
(3) I FI non sono tenuti a segnalare questa voce, se le consistenze mensili elencate nella tabella 1 rappresentano meno del 5 % delle quote/partecipazioni emesse dal FI.
(4) Operazioni
(5) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
ALLEGATO II
DESCRIZIONI
Parte 1
Descrizioni delle categorie di strumenti
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1. |
La presente tabella fornisce una descrizione dettagliata standard delle categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento. La tabella non costituisce un elenco di strumenti finanziari individuali e le descrizioni non sono esaustive. Le definizioni si riferiscono al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (di seguito «SEC 2010») stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013. |
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2. |
La scadenza originaria, ossia la scadenza all’emissione, si riferisce al periodo fisso durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato, ad esempio strumenti di debito, o può essere rimborsato solo con determinate penali, ad esempio alcuni tipi di depositi. Tutte le disaggregazioni per scadenza richieste si riferiscono alla scadenza originaria dello strumento finanziario. |
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3. |
I crediti finanziari possono essere distinti in relazione al loro carattere negoziabile o meno. Un credito è negoziabile se la sua titolarità può essere prontamente trasferita da un’unità all’altra mediante consegna o girata o compensata in caso di derivati finanziari. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l’effettivo scambio non costituisca una condizione imprescindibile per la negoziabilità. |
TABELLA A
Descrizioni delle categorie di strumenti delle attività e passività dei FI
CATEGORIE DELL’ATTIVO
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Categoria |
Descrizione delle principali caratteristiche |
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Ai fini del sistema di segnalazione, la presente categoria consiste di fondi prestati da FI ai prestatari o prestiti rilevati da FI che siano rappresentati da certificati non negoziabili o non rappresentati da alcun certificato. La presente categoria di strumenti include:
Ai fini del presente regolamento questa categoria include anche le disponibilità in euro, banconote e monete estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti. |
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Disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili costituenti prova del debito, sono solitamente scambiati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’istituzione emittente. La presente categoria di strumenti include:
I titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito in titoli o venduti mediante un’operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario (e non sono iscritti nel bilancio dell’acquirente temporaneo), laddove sia stato assunto un fermo impegno a invertire l’operazione (e non una semplice opzione). Nel caso in cui l’acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita deve essere registrata come un’operazione definitiva in titoli e iscritta nel bilancio dell’acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli. |
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Attività finanziarie che rappresentano la titolarità di diritti di proprietà su società o quasi società. Tali attività finanziarie attribuiscono generalmente ai loro titolari il diritto a una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società e a una quota delle loro attività nette in caso di liquidazione. Tale categoria include azioni quotate e non quotate e altre partecipazioni. I titoli azionari dati in prestito mediante un’operazione di prestito in titoli o venduti mediante un’operazione di pronti contro termine sono trattati secondo la descrizione nella categoria 2 «Titoli di debito». |
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Le azioni quotate sono titoli di capitale quotati in una borsa valori. Può trattarsi di una borsa valori riconosciuta o qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni quotate sono designate anche come azioni in listino. L’esistenza di quotazioni di azioni quotate in borsa implica che i prezzi correnti di mercato sono di solito prontamente disponibili. |
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Le azioni non quotate non sono oggetto di quotazione in una borsa valori. |
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Le altre partecipazioni comprendono tutte le forme di partecipazione diverse da quelle classificate nelle sottocategorie azioni quotate e azioni non quotate. |
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Tale categoria include la disponibilità di azioni/partecipazioni emesse da fondi comuni monetari (FCM) e fondi di investimento diversi dai FCM inclusi negli elenchi di IFM e FI a fini statistici. Gli FCM sono definiti all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/379 (BCE/2021/2). I FI diversi dagli FCM sono definiti all’articolo 2 del presente regolamento. |
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(2 + 3 + 4) di cui titoli (titoli di debito, azioni e quote/partecipazioni in FI) dati in prestito o venduti mediante operazioni di pronti contro termine |
Questa categoria comprende tali titoli, segnalati nelle categorie 2 (titoli di debito), 3 (azioni e altre partecipazioni) e 4 (quote/partecipazioni in FI), che sono stati dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante operazioni di pronti contro termine (o qualsiasi altro tipo di operazioni analoghe, quali le operazioni di vendita e di riacquisto). |
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Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari correlati a uno strumento finanziario, un indicatore, una merce determinati, grazie ai quali specifici rischi finanziari possono essere negoziati in quanto tali sui mercati finanziari. La presente categoria di strumenti include:
Gli strumenti finanziari derivati sono registrati al valore di mercato iscritto a bilancio su base lorda. I contratti derivati non standardizzati aventi un valore lordo di mercato positivo, sono registrati nel lato dell’attivo del bilancio, mentre i contratti aventi un valore lordo di mercato negativo nel lato del passivo. Gli impegni futuri lordi derivanti da contratti derivati non devono essere iscritti quali voci di bilancio. Gli strumenti finanziari derivati possono essere registrati su base netta secondo criteri di valutazione differenti. Nel caso in cui siano disponibili solo posizioni nette, o le posizioni siano registrate per un valore diverso da quello di mercato, esse devono essere segnalate come tali. Questa categoria non comprende gli strumenti finanziari derivati che non sono sottoposti a iscrizione nel bilancio in forza di norme nazionali. Quando la controparte è nota, l’allocazione geografica si basa sulla residenza della controparte. Quando la controparte non è nota, ad esempio in operazioni condotte su un mercato organizzato, l’allocazione geografica si basa sulla residenza del mercato. |
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Attività materiali e immateriali diverse da quelle finanziarie. Questa categoria comprende abitazioni, altri fabbricati e strutture, impianti e macchinari, oggetti di valore, prodotti di proprietà intellettuale come software e banche dati e attività virtuali e cripto-attività senza una responsabilità di controparte. La presente categoria può includere i seguenti elementi, segnalati anche come categorie separate «di cui»:
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Si tratta della categoria residuale sul lato dell’attivo di bilancio, definita come «attività non incluse altrove». Le BCN possono anche richiedere sotto la presente categoria disaggregazioni individuali di:
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CATEGORIE DEL PASSIVO
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Categoria |
Descrizione delle principali caratteristiche |
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Importi dovuti ai creditori da parte del FI, diversi da quelli derivanti dall’emissione di titoli negoziabili. In questa categoria sono ricompresi:
Questa categoria può includere prestiti rotativi e scoperti di conto, segnalati anche come categorie separate «di cui». I prestiti rotativi sono prestiti che possiedono tutte le caratteristiche seguenti: i) il prestatario può usare o ritirare fondi entro un limite di credito approvato in precedenza senza dare preavviso al prestatore; ii) l’ammontare del credito disponibile può aumentare e diminuire in quanto i fondi sono presi in prestito e ripagati; iii) il credito può essere utilizzato ripetutamente. I prestiti rotativi includono gli importi ottenuti attraverso una linea di credito non ancora ripagata (importi in essere). Una linea di credito è un accordo tra un prestatore e un prestatario che consente a quest’ultimo di prendere anticipi, in un periodo definito e fino ad un certo limite, e rimborsarli a sua discrezione prima di una data definita. Gli importi resi disponibili attraverso una linea di credito, che non sono stati ritirati o che sono già stati ripagati, non sono da considerare sotto alcuna categoria di voci del bilancio. Gli scoperti di conto sono saldi di debito sui conti correnti. L’importo complessivo dovuto deve essere segnalato, a prescindere dal fatto che esso rientri o ecceda i limiti prestabiliti tra il prestatore e il prestatario con riguardo all’ordine di grandezza e/o al periodo massimo del prestito. |
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Quote o partecipazioni, incluse quelle in forma di capitale proprio, emesse da FI compresi nell’elenco dei FI a fini statistici. Questa categoria rappresenta il passivo totale degli azionisti del FI. Sono altresì compresi i fondi derivanti da utili non distribuiti o da fondi accantonati dal FI in previsione di probabili pagamenti o obbligazioni futuri. |
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Si veda la categoria 5. |
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Questa rappresenta la categoria residuale del passivo di bilancio, che descrive le «passività non incluse altrove». Le BCN possono anche richiedere sotto la presente categoria disaggregazioni individuali di:
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Parte 2
Descrizioni degli attributi delle informazioni titolo per titolo
Tabella B
Descrizioni degli attributi delle informazioni titolo per titolo
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Campo |
Descrizione degli attributi principali |
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Codice identificativo del titolo |
Un codice che identifica esclusivamente un titolo. Può trattarsi del codice ISIN o di un altro codice di identificazione dei titoli, fatte salve le istruzioni della BCN. per «codice ISIN» si intende il numero internazionale di identificazione dei titoli assegnato ai titoli, composto da 12 caratteri alfanumerici, che identifica unicamente un’emissione di titoli (come definito dalla norma ISO 6166). |
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Numero delle unità o importo nominale aggregato |
Numero delle partecipazioni relative ad un titolo, o l’importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni. |
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Tariffa |
Prezzo di mercato unitario del titolo o percentuale dell’importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in unità. Le BCN possono altresì richiedere interessi maturati nell’ambito di tale posizione. |
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Importo totale |
Valore di mercato complessivo di un titolo. Se i titoli sono negoziati in unità, tale importo è pari al numero di titoli moltiplicato per il loro prezzo unitario. Ove i titoli siano negoziati in importi e non in unità, tale importo è pari all’importo nominale aggregato moltiplicato per il prezzo espresso come una percentuale. Le BCN possono altresì richiedere interessi maturati nell’ambito di tale posizione. |
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Operazioni finanziarie |
La somma degli acquisti detratte le vendite (titoli dal lato dell’attivo) o delle emissioni detratti i rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrati al valore dell’operazione. |
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Titoli acquistati (attività) ovvero emessi (passività) |
Il totale degli acquisti (titoli sul lato dell’attivo) o delle emissioni (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell’operazione. |
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Titoli venduti (attività) ovvero rimborsati (passività) |
Il totale delle vendite (titoli sul lato dell’attivo) o dei rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell’operazione. |
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Valuta di registrazione del titolo |
Codice ISO o equivalente della valuta utilizzata per esprimere il prezzo e/o le consistenze del titolo. |
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Strumento |
Come definito nella tabella A, categorie 2, 3 e 4. |
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Codice identificativo dell’emittente |
Un codice standard, convenuto con la BCN competente, che identifica univocamente un emittente e le informazioni sulla tipologia di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l’identificativo UE o l’identificativo nazionale. |
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Nome dell’emittente |
Denominazione completa dell’emittente. |
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Paese dell’emittente |
Codice ISO o equivalente del paese di residenza dell’emittente. |
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Data di emissione |
Data alla quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall’emittente dietro pagamento. Si tratta della data alla quale i titoli diventano per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori. |
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Data di scadenza |
Data di effettivo rimborso dello strumento di debito. |
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Interessi maturati |
Interessi maturati dalla data di pagamento dell’ultima cedola o dalla data da cui inizia a decorrere la maturazione degli interessi |
Parte 3
Descrizione dei settori
Il SEC 2010 fornisce il modello per la classificazione settoriale negli Stati membri. La presente tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata di settori che le BCN traspongono in categorie nazionali in conformità al presente regolamento. Le controparti situate nell’area dell’euro sono individuate secondo il proprio settore conformemente agli elenchi conservati presso la Banca centrale europea (BCE) a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Monetary Financial Institutions and Markets Statistics Sector Manual» della BCE: Guidance for the Statistical Classification of Customers».
TABELLA C
Descrizione dei settori
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Settore |
Descrizioni |
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Le IFM sono definite all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). |
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Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata al consumo collettivo e individuale e che sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113) |
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Amministrazioni centrali |
Tale sottosettore (S.1311) include tutti gli organi amministrativi dello Stato e altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, ad eccezione dell’amministrazione degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.114). Ai fini del presente regolamento, il governo centrale comprende anche le istituzioni e gli organi dell’Unione che sono classificati nel settore delle amministrazioni pubbliche (S.13). |
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Amministrazioni di Stati federati |
Questo sottosettore (S.1312) è costituito dalle amministrazioni che sono unità istituzionali distinte ed esercitano alcune funzioni amministrative a un livello inferiore a quello delle amministrazioni centrali e superiore a quello delle unità istituzionali amministrative esistenti a livello locale, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.115) |
||
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Amministrazioni locali |
Questo sottosettore (S.1313) comprende gli enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, escluse le rappresentanze locali degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.116) |
||
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Enti di previdenza e assistenza sociale |
Gli enti di previdenza e assistenza (S.1314) includono le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri: a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi; e b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell’istituzione per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro. Di norma non sussiste un nesso diretto tra l’importo del contributo versato da una persona fisica e il rischio al quale tale persona è esposta (SEC 2010, paragrafo 2.117). |
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|
I FI sono definiti dall’articolo 2, punto 1), del presente regolamento. |
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|
Gli altri intermediari finanziari, ad esclusione di imprese di assicurazione e il sottosettore dei fondi pensione (S.125), comprendono tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione di passività da unità istituzionali in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di FI o in relazione a assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard. Le SV di cui al regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (1) sono comprese nel presente sottosettore (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94). |
||
|
Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, ma che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Questo sottosettore include anche le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97). |
||
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Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Questo sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, senza amministrare o gestire altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99) |
||
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Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104) |
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|
Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110). |
||
|
Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore include altresì quasi società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.50). |
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|
Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale. Il settore delle famiglie include le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche indipendenti — diverse da quelle considerate quasi-società — che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128). |
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Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi 2.129 e 2.130). |
Parte 4
Descrizioni delle informazioni su redditi e commissioni
Tabella D
Descrizioni delle informazioni su redditi e commissioni
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Campo |
Descrizione |
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Reddito percepito |
Reddito percepito dal FI durante il periodo, allocato a ciascuna categoria di azioni emesse dal FI. |
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Dividendi versati |
Fondi versati dal FI ai suoi azionisti sotto forma di dividendi, o altre distribuzioni equivalenti, durante il periodo, assegnati a ciascuna categoria di azioni emessa dal FI. |
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Commissioni versate dagli azionisti al FI. |
Commissioni versate dagli azionisti al FI durante il periodo, sotto forma di pagamenti dedotti dalle attività del FI ed escluse le commissioni versate direttamente dagli azionisti a terze parti diverse dal FI. Esse consistono nelle tipologie «costi ricorrenti» e «oneri accessori» del FI come descritti nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione (2) . |
Parte 5
Descrizioni degli attributi di classificazione dei FI
Tabella E
Descrizioni degli attributi di classificazione dei FI
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Campo |
Descrizione degli attributi di classificazione dei FI |
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Codice identificativo |
L’«identificativo dell’entità giuridica» (Legal Entity Identifier, LEI) è un codice alfanumerico di riferimento conforme allo standard ISO 17442 assegnato a una entità giuridica. Il «Codice RIAD» è l’identificativo unico per la banca dati delle istituzioni e delle attività, (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD) creato dalla BCN competente o dalla BCE per identificare un’entità registrata. Un altro identificativo (ad esempio nazionale) dell’entità (tipologia e codice) è qualsiasi altro codice di identificazione del FI. In ordine di priorità, il codice utilizzato è il LEI, il codice RIAD o qualsiasi altro identificativo dell’entità. |
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Nome |
Denominazione completa del FI |
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Paese di residenza |
Paese di residenza del FI |
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Data di costituzione |
Data in cui il FI è stato istituito per la prima volta. |
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Società di gestione |
Una società che esercita abitualmente l’attività di gestione del fondo di investimento. |
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Identificativo della società di gestione |
Codice identificativo della società di gestione. In ordine di priorità, il codice utilizzato è il LEI, il codice RIAD o qualsiasi altro identificativo dell’entità (ad esempio nazionale). |
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Politica di distribuzione dei dividendi |
Il fondo a distribuzione è un FI che versa prevalentemente (oltre il 50 %) il reddito percepito ai propri azionisti in contanti. Il fondo cumulativo è un FI che reinveste prevalentemente (oltre il 50 %) il reddito percepito conformemente alla propria politica di investimento. Il fondo a distribuzione di dividendi mista è un FI che utilizza il reddito percepito sia per pagare i propri azionisti in contanti sia per reinvestire conformemente alla propria politica di investimento. |
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Fondi di investimento con sottofondi |
Il fondo a ombrello è un’entità che separa le proprie attività in diverse unità (sottofondi) in modo tale che le quote/partecipazioni relative a ciascuna unità siano garantite in modo indipendente da attività diverse. Il sottofondo di un fondo a ombrello è un’unità che detiene attività separate di un fondo a ombrello, a garanzia di quote/partecipazioni emesse dal sottofondo. |
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Politica di investimento |
I fondi azionari sono FI che investono principalmente in azioni e altre partecipazioni. I fondi obbligazionari sono FI che investono principalmente in titoli di debito. I fondi misti sono FI che investono sia in titoli azionari sia in titoli obbligazionari senza la prevalenza di una delle due categorie. I fondi di investimento immobiliari sono FI che investono principalmente in beni immobili. I fondi comuni speculativi sono organismi di investimento collettivo a prescindere dalla loro struttura giuridica prevista da leggi nazionali, che applicano strategie d’investimento relativamente libere da vincoli per conseguire rendimenti positivi assoluti, e i cui amministratori, oltre a ricevere le commissioni di gestione, sono remunerati in base all’andamento del fondo. A tal fine, i fondi comuni speculativi sono soggetti a poche limitazioni rispetto alla tipologia di strumenti finanziari nei quali possono investire e possono pertanto ricorrere con flessibilità a un’ampia gamma di tecniche finanziarie, compresi l’effetto leva, la vendita a scoperto o qualunque altra tecnica. La presente descrizione comprende anche i FI che investono, totalmente o in parte, in altri fondi comuni speculativi a condizione che essi soddisfino altrimenti la definizione. I fondi di prestito/credito sono FI che investono principalmente in prestiti. I fondi di materie prime sono FI che investono principalmente in materie prime. I fondi infrastrutturali sono FI che investono principalmente in infrastrutture di edilizia pubblica quali scuole, ospedali o carceri, infrastrutture sociali come l’edilizia popolare, infrastrutture di trasporto quali strade, sistemi di trasporto pubblico o aeroporti, infrastrutture energetiche quali reti energetiche, progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, centrali elettriche o gasdotti, infrastrutture di gestione delle risorse idriche quali sistemi di approvvigionamento idrico, reti fognarie o sistemi di irrigazione, infrastrutture di comunicazione, quali reti, e infrastrutture per la gestione dei rifiuti, quali impianti di riciclaggio o sistemi di raccolta infrastrutture di edilizia pubblica. Gli altri fondi sono FI diversi dai fondi obbligazionari, dai fondi azionari, dai fondi misti, dai fondi immobiliari, dai fondi speculativi, dai fondi di prestito/credito, dai fondi di materie prime o dai fondi infrastrutturali. La classificazione dei FI in base alla loro politica di investimento può differire da un paese all’altro. In alcuni paesi la classificazione è soggetta a disposizioni normative specifiche. |
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Attivo/passivo |
I FI attivi sono FI i cui gestori hanno una scelta discrezionale in merito alle decisioni di investimento. Questi FI possono, ma non devono necessariamente, essere gestiti con riferimento a un determinato parametro. I FI sintetici passivi perseguono un obiettivo di riproduzione degli indici mediante replica sintetica, utilizzando strumenti finanziari derivati come gli swap per riprodurre i rendimenti dell’indice che stanno tracciando. I FI fisici passivi perseguono un obiettivo di riproduzione degli indici mediante replica fisica, detenzione di attività o di un campione delle attività sottostanti l’indice che stanno tracciando. |
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Concentrazione geografica |
La regione di investimento è determinata in base al domicilio predominante (oltre il 50 %) delle attività detenute, in termini di valore. Per «nazionale» si intende il FI investe prevalentemente in attività emesse da residenti nello stesso paese del fondo di investimento. Europa (SEE), Europa (diversa dal SEE), America settentrionale, America meridionale, Asia/Pacifico, Medio Oriente e Africa hanno lo stesso significato di cui agli orientamenti dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (ESMA/2014/869EN) (3) . Per regione sovranazionale/multipla si intende che il FI investe prevalentemente in attività emesse da entità sovranazionali o non investe prevalentemente in un’unica regione geografica definita in precedenza. |
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Aperto/chiuso |
I FI aperti sono FI le cui partecipazioni o quote sono, su richiesta dei titolari, riacquistate o rimborsate direttamente o indirettamente attingendo alle attività dell’organismo. I FI chiusi sono FI con un numero stabilito di azioni emesse i cui azionisti devono comprare o vendere le azioni esistenti per accedere al fondo o uscirne. |
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Fondi societari/obbligazionari governativi |
I fondi obbligazionari governativi investono prevalentemente (oltre il 50 %) in titoli di debito emessi dalle amministrazioni pubbliche. I fondi obbligazionari societari investono prevalentemente (oltre il 50 %) in titoli di debito emessi da società finanziarie e non finanziarie. La classificazione dei FI in base alla loro politica di investimento può differire da un paese all’altro. In alcuni paesi la classificazione è soggetta a disposizioni normative specifiche. |
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Status di quotazione |
I FI quotati hanno azioni quotate in una borsa valori o in un altro mercato organizzato. I FI non quotati non hanno azioni quotate in una borsa valori o in un altro mercato organizzato. |
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Conformità OICVM/GEFIA |
Gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sono FI istituiti in conformità alla direttiva 2009/65/CE. I fondi di investimento alternativi (FIA) sono FI istituiti in conformità alla direttiva 2011/61/UE. Per «FI non conforme alla direttiva OICVM, conforme alla direttiva GEFIA le cui azioni sono autorizzate a essere commercializzate presso investitori al dettaglio» si intende un FI che ha ricevuto la pertinente autorizzazione a norma dell’articolo 43 della direttiva 2011/61/UE. |
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Base di investitori |
La base di investitori è determinata sulla base della tipologia predominante (oltre il 50 %) di azionisti, in termini di valore. Per «investitore professionale» si intende un soggetto che soddisfa i criteri per il cliente professionale di cui all’allegato II della direttiva 2014/65/UE. Per «investitore al dettaglio» si intende un investitore che non è un «investitore professionale». |
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Tipologia di fondo immobiliare |
I fondi immobiliari residenziali investono prevalentemente (oltre il 50 %) in immobili residenziali. Un immobile residenziale è un immobile ad uso abitativo occupato dal proprietario o dal locatario dell’immobile ad uso abitativo. (articolo 4, paragrafo 1, punto 75 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) (4) I fondi immobiliari non residenziali investono prevalentemente (oltre il 50 %) in beni immobili utilizzati a fini commerciali, come il commercio al dettaglio e gli alberghi. I fondi immobiliari industriali investono prevalentemente (oltre il 50 %) in beni immobili utilizzati per la manifattura, la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di beni. I fondi immobiliari multistrategia investono in immobili residenziali, commerciali e industriali, senza concentrarsi prevalentemente su uno di essi. Gli altri fondi immobiliari sono fondi immobiliari che non sono fondi immobiliari residenziali, commerciali, industriali o multistrategia. |
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Fondo indicizzato quotato (Exchange Traded Fund) |
Per fondo indicizzato quotato (Exchange traded fund, ETF) si intende un «OICVM ETF» come definito al paragrafo 3, quarto capoverso, degli orientamenti dell’ESMA (ESMA/2012/832) (5) . L’ESMA definisce un OICVM ETF come un OICVM di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un market maker che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo. I FI che non sono OICVM che soddisfano la definizione di ETF dell’ESMA dovrebbero essere inclusi in questa sezione. |
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Fondo di private equity |
I fondi di private equity (private equity fund, PEF) sono FI che non ricorrono alla leva finanziaria e che investono prevalentemente in strumenti azionari e in strumenti a questi ultimi economicamente assimilabili emessi da società non quotate. Una sottocategoria dei PEF è costituita dai fondi di capitale di rischio (VCF), che investono in imprese in fase di avvio (start-up). I PEF (compresi i VCF) sono normalmente costituiti come fondi chiusi o come «limited partnerships» gestiti da una società di private equity (PEC) o da una società di capitale di rischio (VCC) nel caso dei VCF. Mentre i PEF (compresi i VCF) sono classificati come FI, in linea con l’articolo 2 del presente regolamento, le PEC e le VCC sono classificate come ausiliari finanziari (sottosettore S.126 SEC 2010) nel caso gestiscano unicamente le attività di PEF e VCF, e come altri intermediari finanziari (sottosettore S.125 SEC 2010) nel caso investano per proprio conto in private equity. |
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Trust di investimento immobiliare |
Un trust di investimento immobiliare (Real estate investment trust, REIT) è un soggetto che possiede o finanzia attività immobiliari produttrici di reddito ed è sottoposto a un apposito regime giuridico nazionale che ne definisce la forma giuridica, le attività ammissibili e il regime fiscale. |
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Frequenza di rimborso |
La frequenza di rimborso precisa lo schema in base al quale gli investitori del FI possono richiedere il rimborso delle loro quote/partecipazioni. |
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Tipologia ambientale, sociale e di governance (ESG) |
Un FI che è conforme all’articolo 8 del regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SDFR) è un FI che è conforme all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088, promuovendo in tal modo caratteristiche ambientali o sociali. Un FI che è conforme all’articolo 9 dell’SDFR è un FI che è conforme all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2088, avendo pertanto come obiettivo investimenti sostenibili. Altri FI non sono conformi all’articolo 8 o all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2088. |
(1) Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione) (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).
(3) Orientamenti sugli obblighi di segnalazione ai sensi degli articoli 3, paragrafo 3, lettera (d) e 24, paragrafi 1, 2 e 4 della direttiva sui GEFIA (ESMA/2014/869EN), disponibili sul sito web dell’ESMA all’indirizzo www.esma.europa.eu.
(4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(5) Orientamenti per le autorità competenti e le società di gestione degli OICVM (ESMA/2012/832EN), disponibili sul sito web dell’ESMA all’indirizzo www.esma.europa.eu.
ALLEGATO III
METODOLOGIA PER AGGIUSTAMENTI O OPERAZIONI DA RIVALUTAZIONE
1.
Il FI è tenuto a segnalare aggiustamenti o operazioni da rivalutazione, conformemente alle istruzioni della banca centrale nazionale (BCN) competente, come stabilito all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Ove gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione segnalino aggiustamenti da rivalutazione, questi comprenderanno le rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio o solo le variazioni dei prezzi nel periodo di riferimento, previa approvazione della BCN competente. Ove l’aggiustamento da rivalutazione includa solo le rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi, la BCN competente raccoglie le informazioni necessarie, che dovrebbero comprendere come minimo una disaggregazione per valuta in sterline britanniche, franchi svizzeri, yen e dollari statunitensi, al fine di ricavare le rivalutazioni dovute a variazioni dei tassi di cambio.
2.
Le «operazioni finanziarie» si riferiscono a quelle operazioni che derivano dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie. Tali operazioni finanziarie sono misurate in termini di differenza tra le consistenze alle date di segnalazione di fine periodo, rettificate eliminando l’effetto delle variazioni dovute all’influenza di «aggiustamenti da rivalutazione» (causato da variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio) e «riclassificazioni e altri aggiustamenti». La Banca centrale europea richiede informazioni statistiche a fini di compilazione delle operazioni nella forma di aggiustamenti che comprendono «riclassificazioni e altri aggiustamenti» e «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio». Le operazioni finanziarie in linea generale dovrebbero essere conformi al SEC 2010, ma possono discostarsene in ragione delle prassi nazionali.
3.
Le «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio» si riferiscono alle fluttuazioni nella valutazione delle attività e delle passività derivanti dalle variazioni dei prezzi di attività e passività e/o dei tassi di cambio che incidono sul valore espresso in euro di attività e passività denominate in valuta estera. L’aggiustamento relativo alla rivalutazione dei prezzi delle attività e passività si riferisce alle fluttuazioni nella valutazione delle attività e passività dovute a variazioni del prezzo al quale le attività e le passività sono registrate o negoziate. La rivalutazione dei prezzi comprende le variazioni nel tempo del valore delle consistenze di fine periodo derivanti dalle variazioni del valore di riferimento al quale sono registrate, ossia guadagni/perdite in conto capitale. Le oscillazioni dei tassi di cambio tra l’euro e le altre valute durante le date di segnalazione di fine periodo determinano, alla conversione in euro, una variazione delle consistenze di attività/passività in valuta estera. Poiché tali variazioni rappresentano guadagni o perdite in conto capitale e non derivano da operazioni finanziarie, i relativi effetti devono essere eliminati dai dati inerenti alle operazioni. In linea di principio, le «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio» comprendono anche le variazioni di valutazione derivanti da operazioni in attività/passività, ossia utili/perdite realizzati, ma a tale proposito le prassi nazionali possono divergere.
ALLEGATO IV
REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
I FI devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE).
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1. |
Requisiti minimi per la trasmissione:
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Requisiti minimi per l’accuratezza:
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3. |
Requisiti minimi per la conformità ai concetti:
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4. |
Requisiti minimi per le revisioni: La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa. |
ALLEGATO V
TABELLA DI CORRISPONDENZA
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Regolamento (CE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) |
Il presente regolamento |
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— Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 — Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 — — — Articolo 14 Articolo 15 Allegato I, parte 1 Allegato I, parte 2 Allegato I, parte 3 Allegato II, parti da 1 a 3 — Allegato III Allegato IV Allegato V |
Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 — Articolo 5 — Articolo 7 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 8 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 — Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 — Articolo 6 Allegato I Allegato II, parti da 1 a 3 Allegato II, parte 4 e parte 5 Allegato III Allegato IV Allegato V |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1988/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)