European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1984

16.7.2024

DECISIONE (PESC) 2024/1984 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2024

a sostegno della pianificazione di transizione istituzionale per le missioni e capacità investigative straordinarie dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (strategia dell’UE).

(2)

La strategia dell’UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione («Convenzione sulle armi chimiche»«CWC») e dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche («OPCW») per liberare il mondo dalle armi chimiche. Nell’ambito della strategia dell’UE, l’Unione si è impegnata ad adoperarsi per l’adesione universale ai principali trattati e accordi in materia di disarmo e non proliferazione, tra i quali la CWC.

(3)

Dal 2004 l’Unione sostiene le attività dell’OPCW mediante le seguenti azioni comuni e decisioni del Consiglio: azione comune 2004/797/PESC del Consiglio (1); azione comune 2005/913/PESC del Consiglio (2); azione comune 2007/185/PESC del Consiglio (3); azione comune 2007/185/PESC del Consiglio; decisione 2009/569/PESC del Consiglio (4); decisione 2012/166/PESC del Consiglio (5);decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio (6); decisione (PESC) 2019/538 del Consiglio (7); decisione (PESC) 2021/1026 del Consiglio (8) modificata dalla decisione (PESC) 2023/1515 del Consiglio (9) decisione (PESC) 2021/2073 del Consiglio (10) e decisione (PESC) 2023/1344 del Consiglio (11).

(4)

È giustificato il proseguimento di un’assistenza coerente e mirata da parte dell’Unione all’OPCW nel contesto dell’attuazione pratica del capitolo III della strategia dell’UE. Occorre, nello specifico, ulteriore sostegno al rafforzamento delle capacità investigative dell’OPCW nel quadro della sua pianificazione di transizione istituzionale per le missioni straordinarie nonché al trasferimento delle informazioni probatorie raccolte al fine di consentire l’accertamento delle responsabilità a livello internazionale per l’uso di armi chimiche in Siria.

(5)

È pertanto opportuno che l’Unione adotti la presente decisione al fine di fornire il sostegno necessario.

(6)

Il segretariato tecnico dell’OPCW dovrebbe essere incaricato dell’esecuzione tecnica delle attività da realizzare a norma della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In vista dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’Unione sostiene l’attuazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione attraverso un’azione operativa.

2.   Gli obiettivi dell’azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

integrare le conoscenze e le competenze per le metodologie, i protocolli e le attività di investigazione (ad es. dispiegamenti, ecc.);

continuare ad assicurare il rispetto della condivisione delle informazioni probatorie, come indicato nel punto 12 della decisione OPCW C-SS-4/DEC.3 del 26-28 giugno 2018 dal titolo «Affrontare la minaccia posta dall’uso di armi chimiche», al fine di conservare e fornire informazioni ai pertinenti organismi investigativi.

3.   L’azione di cui al paragrafo 1 è esposta in dettaglio nel documento di progetto.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’esecuzione tecnica dell’azione di cui all’articolo 1 è affidata al segretariato tecnico dell’OPCW.

3.   L’OPCW svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR conclude gli accordi necessari con l’OPCW.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dell’azione di cui all’articolo 1 è pari a 1 605 447,56 EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di contributo con l’OPCW. L’accordo di contributo prevede che l’OPCW assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo.

Articolo 4

1.   L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche dell’OPCW. Tali relazioni formano la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2.   La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione delle azioni di cui all’articolo 1.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

NAGY I.


(1)  Azione comune 2004/797/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, sul sostegno alle attività svolte dall’OPCW nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 63).

(2)  Azione comune 2005/913/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, a sostegno delle attività svolte dall’OPCW nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 34).

(3)  Azione comune 2007/185/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2007, a sostegno delle attività svolte dall’OPCW nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 10).

(4)  Decisione 2009/569/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, a sostegno delle attività svolte dall’OPCW nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 96).

(5)  Decisione 2012/166/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, a sostegno delle attività svolte dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 87 del 24.3.2012, pag. 49).

(6)  Decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, a sostegno delle attività svolte dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 43 del 18.2.2015, pag. 14).

(7)  Decisione (PESC) 2019/538 del Consiglio, del 1o aprile 2019, a sostegno delle attività svolte dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 93 del 2.4.2019, pag. 3).

(8)  Decisione (PESC) 2021/1026 del Consiglio, del 21 giugno 2021, a sostegno del programma di cibersicurezza e ciberresilienza e di garanzia di sicurezza delle informazioni dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 24).

(9)  Decisione (PESC) 2023/1515 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2021/1026 a sostegno del programma di cibersicurezza e ciberresilienza e di garanzia di sicurezza delle informazioni dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 184 del 21.7.2023, pag. 37).

(10)  Decisione (PESC) 2021/2073 del Consiglio, del 25 novembre 2021, a sostegno del potenziamento dell’efficacia operativa dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) mediante immagini satellitari (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 65).

(11)  Decisione (PESC) 2023/1344 del Consiglio, del 26 giugno 2023, a sostegno del potenziamento dell’efficacia operativa dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) (GU L 168 del 3.7.2023, pag. 27).


ALLEGATO

Pianificazione di transizione istituzionale dell’OPCW per le missioni e capacità investigative straordinarie

1.   Contesto e motivazione

Nel dicembre 2003 l’Unione europea (UE) ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (strategia dell’UE), in cui ha riconosciuto la minaccia che le armi di distruzione di massa rappresentano per la pace e la sicurezza internazionali. La strategia dell’UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulle armi chimiche (CWC) e dell’OPCW per liberare il mondo dalle armi chimiche. Gli obiettivi della strategia dell’UE sono complementari a quelli della CWC. Dall’adozione della strategia dell’UE, l’UE e l’OPCW hanno proseguito la cooperazione, anche attraverso una serie di azioni comuni e decisioni (1).

L’OPCW ha ricevuto un sostegno costante da parte dell’UE nell’attuazione del suo mandato, il che riflette il continuo impegno a favore della piena attuazione della CWC, anche mediante 43,6 milioni di EUR di contributi volontari erogati attraverso le azioni comuni e le decisioni della politica estera e di sicurezza comune (PESC) approvate dal 2004. L’OPCW accoglie con favore il continuo impegno dell’UE a sostenere i suoi sforzi per conseguire l’obiettivo della convenzione: liberare il mondo dalle armi chimiche, contribuendo in tal modo alla pace e alla sicurezza internazionali. L’OPCW riconosce inoltre il sostegno fornito a partire dal 2004 dall’UE attraverso finanziamenti in vari settori, quali: l’applicazione del regime di verifica e la distruzione delle scorte di armi chimiche, la promozione dell’universalità, l’attuazione della CWC ad opera degli Stati parte, la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche, la preparazione alla prevenzione e alla risposta agli attacchi che comportano sostanze chimiche tossiche, gli sviluppi nel settore scientifico e tecnologico, la cibersicurezza, la costruzione del Centro per la chimica e la tecnologia dell’OPCW, la conoscenza situazionale e le immagini satellitari nonché la risposta alle minacce derivanti dall’uso di armi chimiche. Inoltre, riconoscendo le sfide emergenti nella lotta alla ricomparsa delle armi chimiche, l’OPCW accoglie altresì con favore l’interesse di lunga data dell’UE a rafforzare il suo sostegno all’istituzionalizzazione delle capacità di indagine e di verifica dell’OPCW.

Dopo la fine della distruzione di tutte le scorte dichiarate di armi chimiche nel luglio 2023, l’OPCW ha continuato l’adattamento alla fase successiva alla distruzione. Di conseguenza, il segretariato dell’OPCW ha avviato una mappatura delle conoscenze per avviare processi volti a mantenere le capacità del segretariato in materia di risposta efficace all’uso e al presunto uso di armi chimiche.

La presente proposta va esaminata congiuntamente alla decisione (PESC) 2023/1344 del Consiglio, del 26 giugno 2023 (UE 2023), e alle attività di cui al risultato 3 («Risposte efficaci al presunto uso di armi chimiche»). Le attività di cui alla decisione (PESC) 2023/1344 del Consiglio riguardano principalmente lo svolgimento di indagini pendenti/in corso. La presente proposta si concentra sulle attività e sugli obblighi successivi alla conclusione delle indagini e alla pubblicazione delle relazioni.

La proposta di finanziamento a titolo della PESC per il 2024 è in linea con le priorità dell’OPCW e del segretariato tecnico in materia di acquisizione di conoscenze, integrazione delle competenze, descrizione dettagliata degli attuali processi e procedure per la sicurezza delle informazioni, nonché risposta al rischio di sviluppi nel settore scientifico e tecnologico che incidono sull’uso delle armi chimiche e sulle relative minacce. In termini concreti, la proposta mira a registrare i risultati dello svolgimento di attività di indagine indipendenti e imparziali e, tra l’altro, i relativi obblighi di documentazione imposti dalla decisione della conferenza degli Stati parte C-SS-4/DEC.3, punto 12, adottata il 27 giugno 2018, e dalla decisione C-28/Dec.12 adottata il 30 novembre 2023. Nel proseguire gli sforzi compiuti dal segretariato per quanto riguarda l’attuazione delle modalità di cui al punto 21 della decisione C-SS-4/DEC.3 e in linea con il punto 2 della decisione C-28/Dec.12, la conferenza degli Stati parte ha chiesto al segretariato di continuare a impegnarsi per mantenere e sviluppare le sue capacità di indagare sul presunto uso di armi chimiche, anche attraverso l’ulteriore sviluppo di strumenti e metodologie come quelli relativi alla scienza forense, alle audizioni di testimoni, alla raccolta delle prove, alla catena di custodia, alla pianificazione e allo svolgimento di formazioni periodiche e di altre esercitazioni pertinenti, all’integrazione e alla conservazione delle conoscenze, capacità e competenze accumulate con la condotta di missioni precedenti nonché con qualsiasi altro mezzo ritenuto necessario e opportuno dal direttore generale.

Il programma e bilancio biennale dell’OPCW per il periodo 2024-2025 è stato adottato in occasione della 28a Conferenza degli Stati parte (27 novembre - 1o dicembre 2023) e comprende la trasformazione in corso della divisione Ispettorato. L’adattamento mira a incorporare e integrare le conoscenze e le competenze acquisite attraverso le missioni straordinarie condotte in Siria e oltre, in modo da introdurre questa capacità distintiva attraverso formazioni all’interno delle pertinenti strutture esistenti del segretariato e rispondere agli Stati parte su loro richiesta. Oltre alle risorse rese disponibili dal programma e bilancio per il periodo 2024-2025, questo periodo di transizione richiederà contributi volontari complementari, che saranno in parte finanziati tramite la proposta dell’UE, per accelerare l’attuazione degli obiettivi e delle attività indicati di seguito, nonché il ricorso al Centro per la chimica e la tecnologia dell’OPCW.

2.   Obiettivi generali dell’azione proposta

L’obiettivo generale della decisione del Consiglio dell’UE sarebbe quello di rafforzare la capacità del segretariato di rispondere in modo efficace e credibile all’uso di armi chimiche e al loro presunto uso. Ciò contribuirebbe all’attuazione dei mandati dell’OPCW e consentirebbe inoltre di partecipare tempestivamente all’attuazione degli obblighi dell’OPCW nell’ambito della CWC in relazione agli sforzi internazionali di accertamento delle responsabilità per combattere l’uso di armi chimiche.

3.   Obiettivi specifici dell’azione

Integrare conoscenze e competenze per metodologie, protocolli e attività di indagine (ad es. dispiegamenti, ecc.).

Proseguire la condivisione delle informazioni probatorie, come previsto dalla decisione C-SS-4/DEC.3 (punto 12), al fine di conservare le informazioni e fornirle ai pertinenti organismi investigativi.

4.   Risultati attesi dell’azione

Risultato 1: Integrare le capacità di preparazione e risposta dell’OPCW, a livello istituzionale, per qualsiasi nuovo uso di armi chimiche o loro presunto uso e per i rischi nuovi e/o emergenti, mediante le seguenti attività indicative:

transizione delle informazioni protette derivanti dalle indagini verso una piattaforma integrata nell’ambito di un piano di gestione delle conoscenze, in linea con le funzioni istituzionali e l’organigramma nuovi/riveduti dell’OPCW;

elaborazione e prova di un portfolio di apprendimento (formazioni, materiali come un compendio, migliori pratiche, ecc.) relativo all’uso di armi chimiche o al loro presunto uso, per il trasferimento e la condivisione delle conoscenze dell’OPCW (comprese tematiche legate alle competenze pertinenti che forniscano informazioni sulla specializzazione acquisita dall’OPCW mediante lo svolgimento di indagini nella Repubblica araba siriana, quali: audizioni di testimoni/Stati parte/vittime; gestione dei teatri di uso di armi chimiche; gestione dei fascicoli di indagine e preparazione giuridica; gestione della catena di custodia, ecc.).

Risultato 2: Consentire e rafforzare il trasferimento al meccanismo internazionale, imparziale e indipendente (MIII) di informazioni probatorie contenute nelle relazioni pubblicate dalla squadra di investigazione e identificazione sull’uso di armi chimiche nella Repubblica araba siriana, in linea con la decisione C-SS-4/ DEC.3 punto 12, e a sostegno della determinazione internazionale delle responsabilità per l’uso di armi chimiche, mediante le seguenti attività indicative:

creazione di un ambiente favorevole alla gestione dei progressi in tutte le «squadre» responsabili delle relazioni, mediante servizi condivisi che consentano la fornitura e la conservazione delle informazioni contenute nelle relazioni della squadra di investigazione e identificazione ai fini del trasferimento al MIII;

fornitura e conservazione delle informazioni contenute nella prima relazione della squadra di investigazione e identificazione relativa all’uso di armi chimiche a Ltamenah per il trasferimento su richiesta del MIII, compresi i processi di identificazione, revisione, redazione, verifica del consenso, trasferimento e archiviazione, ai fini della presentazione iniziale, delle risposte di follow-up e dell’archiviazione di tutti i pertinenti fascicoli relativi agli incidenti;

fornitura e conservazione delle informazioni contenute nella seconda relazione della squadra di investigazione e identificazione relativa all’uso di armi chimiche a Saraqib per il trasferimento su richiesta del MIII, compresi i processi di identificazione, revisione, redazione, verifica del consenso, trasferimento e archiviazione per tutti i fascicoli relativi agli incidenti;

fornitura e conservazione delle informazioni contenute nella terza relazione della squadra di investigazione e identificazione relativa all’uso di armi chimiche a Douma per il trasferimento su richiesta del MIII, compresi i processi di identificazione, revisione, redazione, verifica del consenso, trasferimento e archiviazione per tutti i fascicoli relativi agli incidenti;

fornitura e conservazione delle informazioni contenute nella quarta relazione della squadra di investigazione e identificazione relativa all’uso di armi chimiche a Marea per il trasferimento su richiesta del MIII, compresi i processi di identificazione, revisione, redazione, verifica del consenso, trasferimento e archiviazione per tutti i fascicoli relativi agli incidenti.

5.   Beneficiari finali

I beneficiari comprendono: personale e squadre del segretariato dell’OPCW e parti interessate della CWC, compresi gli Stati parte, le autorità nazionali, la società civile, le organizzazioni internazionali e intergovernative, ecc.

6.   Durata

Le spese finanziate da questo progetto dovrebbero essere sostenute e concludersi entro un periodo di attuazione di 24 mesi.


(1)  Tra cui l'azione comune 2004/797/PESC (scaduta), l'azione comune 2005/913/PESC (scaduta), l'azione comune 2007/185/PESC (scaduta), la decisione 2009/569/PESC (scaduta), l'azione comune 2012/166/PESC (scaduta), la decisione 2013/726/PESC (scaduta), la decisione 2015/259 (prorogata con la decisione 2018/294 e scaduta), la decisione (PESC) 2015/2215 (scaduta), la decisione 2017/2302 (prorogata con la decisione 2019/1092, scaduta), la decisione 2017/2303 (prorogata con la decisione 2018/1943 e la decisione 2019/2112, scaduta), la decisione 2019/538 (prorogata con la decisione 2022/573, scaduta), la decisione 2021/1026 (prorogata con la decisione 2023/1515, in vigore fino ad agosto 2024) e la decisione 2021/2073 (in vigore fino a dicembre 2025), la decisione 2023/1344 (in vigore fino a giugno 2026).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1984/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)