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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1959 |
19.7.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1959 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2024
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
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(1) |
Il 21 novembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»). |
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(2) |
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 9 ottobre 2023 da Jungbunzlauer SA («denunciante») per conto dell’industria dell’Unione di eritritolo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
1.2. Registrazione
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(3) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608 della Commissione (3) la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. |
1.3. Parti interessate
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(4) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Ha inoltre espressamente informato il denunciante, i produttori esportatori noti e le autorità della Repubblica popolare cinese, nonché gli importatori, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
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(5) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.4. Osservazioni in merito all’apertura
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(6) |
In seguito all’apertura dell’inchiesta, la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC»), un’organizzazione che rappresentava quattro produttori esportatori (4) nella presente inchiesta per quanto riguarda gli aspetti dell’inchiesta relativi al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, ha presentato osservazioni in merito alla denuncia e all’apertura dell’inchiesta, al pregiudizio notevole, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione. |
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(7) |
La CCCMC ha sostenuto che il denunciante non ha presentato le informazioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base e che la Commissione non ha esaminato adeguatamente gli elementi contenuti nella denuncia come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base. |
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(8) |
In particolare la CCCMC ha sostenuto che il denunciante ha omesso di trattare adeguatamente le questioni della produttività, dei salari del personale e dei fattori reali che incidono sui prezzi. Ha inoltre sostenuto che nella denuncia mancavano alcuni dati per quanto riguarda l’occupazione (non vi era alcuna ripartizione tra personale amministrativo e manodopera diretta impiegata nella produzione dell’eritritolo), l’utile sul capitale investito, la capacità di ottenere capitali o investimenti e gli effetti reali e potenziali sul flusso di cassa. |
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(9) |
La Commissione ha innanzitutto osservato di aver effettuato l’esame della denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento di base e di essere giunta alla conclusione che le condizioni per l’apertura di un’inchiesta erano soddisfatte, vale a dire che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare l’inchiesta. |
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(10) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base la denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre. Lo standard giuridico degli elementi di prova richiesti ai fini dell’apertura di un’inchiesta (elementi di prova «sufficienti») è diverso da quello necessario ai fini di una determinazione preliminare o definitiva dell’esistenza del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità. Pertanto elementi di prova che sono insufficienti, per quantità o qualità, a giustificare una determinazione preliminare o definitiva del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità possono tuttavia essere sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta (5). |
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(11) |
La Commissione ha rilevato che il riassunto non riservato della denuncia riportava in realtà i fattori e gli indicatori attinenti alla situazione dell’industria, come prescritto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. I fattori economici elencati all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base sono menzionati all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del medesimo regolamento a titolo esemplificativo. Ne consegue che l’articolo 5, paragrafo 2, non prevede l’obbligo di includere tutti questi fattori economici nella fase della denuncia. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(12) |
La CCCMC ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha esaminato né preso in considerazione la difficoltà, pubblicamente nota, che l’industria dell’Unione incontra nel procurarsi l’energia e le principali materie prime in quantità sufficienti per poter produrre a prezzi competitivi, e non ha esaminato né preso in considerazione risultati scientifici che potrebbero influenzare le scelte dei consumatori e modificare il modello di consumo nell’UE. |
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(13) |
A tale riguardo la Commissione ha rilevato che l’argomentazione della CCCMC va oltre le prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto il ruolo della Commissione nella fase di apertura consiste nell’esaminare l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia per determinare se siano sufficienti per giustificare l’apertura. Poiché la Commissione ha di fatto agito in tal senso, l’argomentazione della CCCMC è stata respinta. |
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(14) |
Per quanto riguarda le distorsioni significative in Cina, la CCCMC ha sostenuto in primo luogo che la denuncia si basava sul documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2017, la cui pertinenza è dubbia in quanto è stato pubblicato circa 5 anni prima dell’apertura del procedimento; la CCCMC ha inoltre sostenuto che la relazione è stata redatta con lo specifico intento di agevolare il deposito di domande da parte delle industrie dell’Unione nel settore delle misure commerciali e per tale ragione è parziale e non obiettiva. In secondo luogo la CCCMC ha sostenuto che i riferimenti e le analogie desunti da altre inchieste non sono giuridicamente validi in quanto consistono nella sostituzione di fatti relativi al prodotto in esame con risultanze che riguardano altri prodotti quali l’acido citrico, l’acido solfanilico o il glutammato monosodico. |
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(15) |
La Commissione ha rilevato che, come indicato nella sezione 3.2., il fatto che il documento di lavoro dei servizi della Commissione sia stato pubblicato nel dicembre 2017 non ne compromette il valore ai fini dell’individuazione dei fattori distorsivi del mercato che continuano ad essere pertinenti per il prodotto in esame. Per quanto riguarda l’utilizzo dei risultati di altre inchieste, anche in questo caso le risultanze relative a mercati e settori strettamente collegati possono essere pertinenti per la produzione e le vendite del prodotto in esame in Cina, come indicato nella sezione 3.1. Le argomentazioni della CCCMC sono state pertanto respinte. |
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(16) |
La CCCMC ha inoltre sostenuto che i suoi diritti di difesa sono stati gravemente violati in quanto:
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(17) |
Per quanto riguarda le argomentazioni di cui sopra, la Commissione ha rilevato che, poiché l’industria dell’Unione è costituita da un unico produttore, è comprensibile che nella denuncia i fattori di pregiudizio siano stati riportati sotto forma di intervalli di valori e in forma indicizzata. L’esame delle asserzioni della CCCMC ha dimostrato che tali indici e intervalli di valori hanno permesso di comprendere l’andamento e i livelli dei dati relativi ai vari indicatori di pregiudizio comunicati a titolo riservato dal richiedente. Inoltre, per quanto riguarda la mancata divulgazione delle fonti, poiché i dati effettivi sono ora forniti nella sezione 4.3, la questione è risolta. |
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(18) |
Altre osservazioni specifiche sul valore normale, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull’interesse dell’Unione, che non erano direttamente collegate all’apertura, sono trattate nelle sezioni pertinenti (sezioni 3, 4 e 5) in appresso. |
1.5. Campionamento
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(19) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. |
Campionamento dei produttori dell’Unione
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(20) |
Dato l’esiguo numero di produttori dell’Unione di eritritolo, nell’avviso di apertura la Commissione ha annunciato che avrebbe inviato questionari al produttore noto dell’Unione, vale a dire a Jungbunzlauer SA Tale produttore dell’Unione ha risposto al questionario e nessun altro produttore dell’Unione si è manifestato in seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura. La Commissione pertanto non ha dovuto ricorrere al campionamento. |
Campionamento degli importatori
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(21) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
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(22) |
Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste. |
Campionamento dei produttori esportatori della RPC
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(23) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
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(24) |
Quattro produttori esportatori nel paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. |
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(25) |
In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. |
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(26) |
A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni sul campione selezionato. |
1.6. Esame individuale
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(27) |
Un produttore esportatore della RPC ha richiesto un esame individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Tuttavia tale produttore esportatore non ha trasmesso alla Commissione il questionario compilato. |
1.7. Risposte al questionario e visite di verifica
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(28) |
La Commissione ha inviato questionari al produttore dell’Unione, ai produttori esportatori della RPC inseriti nel campione, agli importatori e agli utilizzatori noti. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online il giorno dell’apertura dell’inchiesta. |
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(29) |
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. |
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(30) |
Hanno risposto al questionario l’unico produttore dell’Unione, tre produttori importatori cinesi e due utilizzatori. Non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC. |
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(31) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate.
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(32) |
La Commissione ha effettuato un’analisi documentale delle informazioni presentate da:
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1.8. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
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(33) |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). |
2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta
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(34) |
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da eritritolo, un alcol di zucchero a quattro atomi di carbonio (poliolo) ottenuto da zucchero o glucosio, nella sua forma pura o contenuto in miscele contenenti in peso meno del 10 % di altri prodotti («prodotto oggetto dell’inchiesta»). |
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(35) |
Il numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) dell’eritritolo nella sua forma pura è 149-32-6. |
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(36) |
L’eritritolo è un edulcorante naturale senza calorie con indice glicemico pari a zero. È utilizzato principalmente come sostituto dello zucchero nei prodotti alimentari e nelle bevande, nella sua forma pura o miscelato con altri ingredienti come la stevia, un dolcificante intensivo naturale. Il segmento principale è costituito dagli edulcoranti da tavola, seguito da bevande, dolciumi, prodotti da forno, prodotti destinati all’alimentazione sportiva e altre categorie di prodotti alimentari. |
2.2. Prodotto in esame
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(37) |
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC, attualmente classificato con il codice NC ex 2905 49 00 per l’eritritolo nella sua forma pura e i codici NC ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 per i prodotti miscelati (codici TARIC 2905490015, 2106909265 e 2106909815) («prodotto in esame»). |
2.3. Prodotto simile
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(38) |
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base:
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(39) |
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. DUMPING
3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
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(40) |
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(41) |
Al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha quindi invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni concernenti i fattori produttivi utilizzati per la produzione di eritritolo. Quattro produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti. |
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(42) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(43) |
Entro il termine fissato non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC, né comunicazioni in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. |
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(44) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto dover selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. |
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(45) |
Il 21 dicembre 2023 con una nota al fascicolo la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale («prima nota»). |
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(46) |
In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali materie prime, lavoro ed energia impiegati nella produzione di eritritolo. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato il Brasile, la Colombia e la Thailandia come possibili paesi rappresentativi. |
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(47) |
In base alle informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta, oltre che nell’Unione e nella RPC l’eritritolo è prodotto, in quantità industriali, solo in un paese con un livello di sviluppo economico diverso da quello della RPC, vale a dire gli USA. |
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(48) |
La Commissione ha pertanto cercato di individuare, in un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto dell’inchiesta e avente per lo più gli stessi fattori produttivi dell’eritritolo. |
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(49) |
La Commissione ha dapprima esaminato edulcoranti diversi dall’eritritolo. Non ha tuttavia riscontrato nessun edulcorante prodotto a fini commerciali con processi di produzione identici o analoghi a quelli dell’eritritolo. L’eritritolo è prodotto a fini commerciali mediante fermentazione «naturale» di carboidrati. Tuttavia gli edulcoranti artificiali quali sucralosio, saccarina, aspartame e acesulfame-K sono prodotti mediante sintesi chimica/processo chimico artificiale. |
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(50) |
La Commissione ha successivamente esaminato l’acido citrico, un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto dell’inchiesta e suggerito dal denunciante. Al pari dell’eritritolo, l’acido citrico è un prodotto chimico organico ottenuto per fermentazione dei carboidrati presenti nei prodotti agricoli. |
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(51) |
Sia l’acido citrico sia l’eritritolo sono prodotti attraverso un processo di fermentazione con tappe regolate, seguito da una fase di cristallizzazione e dall’essiccazione dei cristalli. Pur differendo in termini di microrganismi e di lieviti, i processi di fermentazione di entrambi i prodotti condividono alcune materie ausiliarie, come un agente antischiumogeno, l’acqua di macerazione o la perlite. Pertanto l’acido citrico e l’eritritolo hanno in comune le stesse materie prime di base e gli stessi materiali di consumo pertinenti e i loro processi di produzione sono assai simili. |
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(52) |
La Commissione ha concluso che l’acido citrico era un prodotto appropriato appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto dell’inchiesta al fine di individuare un valore esente da distorsioni in un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC per i fattori produttivi utilizzati nella produzione di eritritolo. |
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(53) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota da uno dei produttori esportatori inseriti nel campione (Dongxiao Biotechnology Co., Ltd.) e dal denunciante. |
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(54) |
L’11 aprile 2024 in una seconda nota al fascicolo la Commissione ha preso in esame le osservazioni pervenute dalle parti interessate sulla prima nota e ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Colombia come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni relative a Sucroal S.A, un produttore di acido citrico nel paese rappresentativo («seconda nota»). |
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(55) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito alla seconda nota dall’industria dell’Unione e da Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. Tali osservazioni sono state trattate nel rispettivo punto della sezione 3.3.3. |
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(56) |
A seguito dell’esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute, la Commissione ha concluso che la Colombia era un paese rappresentativo appropriato dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione 3.3. |
3.2. Valore normale
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(57) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. |
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(58) |
Tuttavia a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, e comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono in appresso denominate «SGAV»). |
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(59) |
Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. |
3.2.1. Esistenza di distorsioni significative
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(60) |
L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base dispone che per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
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(61) |
Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco. |
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(62) |
È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. |
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(63) |
L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base stabilisce che se la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore. |
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(64) |
A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese riguardante la RPC («relazione») (6) che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori selezionati (ad esempio settore chimico). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione riguardante la RPC è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. La denuncia conteneva anche alcuni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione. |
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(65) |
Il denunciante si è basato sugli elementi di prova contenuti nella relazione per sottolineare la pertinenza delle distorsioni di cui in appresso nel contesto dei procedimenti antidumping dell’UE relativi ad ingredienti alimentari. Il denunciante ha inoltre sottolineato che anche le autorità commerciali statunitensi hanno documentato distorsioni significative dei prezzi e dei costi nella RPC sia in generale sia nel settore chimico in particolare, per quanto riguarda prodotti biochimici quali l’eritritolo, l’acido citrico e il gluconato di sodio. |
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(66) |
Il denunciante ha inoltre fatto riferimento alle conclusioni della Commissione in varie inchieste recenti riguardanti il settore chimico nella RPC, che hanno confermato l’esistenza di distorsioni significative relative ai prezzi e ai costi nella RPC, in particolare le inchieste relative al gluconato di sodio (7), a determinati alcoli polivinilici (8), all’acido sulfanilico (9), all’acido citrico (10) e al glutammato monosodico (11). |
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(67) |
Di conseguenza, poiché i produttori oggetto di inchiesta nei casi summenzionati operano nello stesso settore dei produttori di eritritolo, nella denuncia si è sostenuto che le conclusioni relative all’esistenza di distorsioni significative raggiunte nelle inchieste di cui sopra si applicano anche ai produttori di eritritolo della RPC. |
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(68) |
La denuncia indicava che i prezzi e i costi dell’eritritolo sul mercato interno nella RPC non possono essere accettati perché sono in contrasto con la nozione di libero gioco delle forze di mercato e sono piuttosto il risultato di un intervento pubblico complesso e generalizzato. |
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(69) |
L’esistenza di significative distorsioni di mercato nel settore chimico, in particolare nel settore dell’eritritolo, è regolarmente confermata dalle azioni della RPC, documentate da atti formali, nonché da successive azioni di imprese private e statali. |
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(70) |
Ad esempio diversi produttori di eritritolo sono situati in province in cui esistono distorsioni significative, come l’Hebei, che ha istituito regimi di sostegno specifici per il settore chimico, o lo Shandong, che ha pubblicato una comunicazione relativa a un piano per la promozione di una forte provincia agricola (2021-2025), contenente varie disposizioni per il settore agricolo che seguono un orientamento politico e falsano il mercato. Analogamente la provincia di Heilongjiang dispone di un proprio piano quinquennale relativo allo sviluppo dell’industria della trasformazione del granturco, mentre il piano quinquennale di Jilin sulle industrie strategiche ed emergenti promuove l’industrializzazione nel settore biochimico. |
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(71) |
Il denunciante ha inoltre indicato che le società produttrici di eritritolo spesso pubblicano sui rispettivi siti web dichiarazioni che fanno riferimento a fattori alla base delle distorsioni. Ad esempio sul suo sito web la società Sanyuan Biotechnology Co. Ltd., il maggior produttore di eritritolo della RPC, ha dichiarato che i suoi prodotti sono stati identificati come prodotti chiave innovativi nazionali. La stessa società, insieme a molti altri produttori di eritritolo (ad esempio il secondo maggior produttore, Baolingbao Biology Co., Ltd), ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale o provinciale connessi al settore del lavoro (ad esempio: «centro di ricerca nazionale in materia di tecnologie ingegneristiche per il settore dello zucchero», «premio nazionale per la qualità», «stabilimento verde nazionale») che, secondo il denunciante, evidenziano la stretta connessione tra lo Stato e le società attive nel settore dell’eritritolo. |
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(72) |
Inoltre nella maggior parte dei casi i produttori di eritritolo sono membri della China Food Additive and Ingredients Association («CAFAA») ed essi stessi o i loro fornitori sono anche membri della China Starch Industry Association («CSIA»). |
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(73) |
Con riferimento alla summenzionata inchiesta sul gluconato di sodio, il denunciante ha sottolineato che, secondo il 14° piano quinquennale della RPC, che riguarda il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, la RPC è determinata a mantenere un «rigido controllo sull’industria chimica». Analogamente il denunciante ha ricordato che le inchieste relative a determinati alcoli polivinilici, all’acido sulfanilico, all’acido citrico e al glutammato monosodico hanno concluso che la RPC interferisce nelle decisioni commerciali attraverso le cellule del partito comunista cinese («PCC») presenti nelle imprese, sia statali sia private. Secondo quanto riferito il PCC esercita pressioni non solo sulle imprese statali ma anche su quelle private affinché seguano la disciplina di partito. Nel 2017 erano presenti cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. |
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(74) |
Il denunciante ha evidenziato che nell’inchiesta sul gluconato di sodio la Commissione ha rilevato che le distorsioni di cui sopra potevano essere osservate anche in relazione ad altre sostanze chimiche, concludendo che l’intero settore chimico e petrolchimico della RPC era interessato da distorsioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha rilevato che nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC faceva sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, fossero concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti. |
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(75) |
Inoltre sottolineando che i produttori nelle summenzionate inchieste della Commissione sono gli stessi del settore dell’eritritolo, la denuncia ha richiamato alcuni elementi che determinano distorsioni significative e che sono descritti di seguito. |
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(76) |
In primo luogo il settore chimico, compreso il sottosettore dell’eritritolo, è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità statali:
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(77) |
In secondo luogo la presenza dello Stato nelle società produttrici di eritritolo consente inoltre alle autorità statali di interferire in relazione a prezzi e/o costi:
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(78) |
In terzo luogo il governo della RPC persegue politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato:
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(79) |
In quarto luogo, come qualsiasi altro settore dell’economia cinese il settore chimico è soggetto alle distorsioni derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata della normativa cinese in materia fallimentare, societaria e patrimoniale:
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(80) |
In quinto luogo nel settore chimico anche i costi salariali sono soggetti a distorsioni:
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(81) |
In sesto luogo i produttori di eritritolo hanno accesso ai finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o comunque non operano in maniera indipendente dallo Stato:
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(82) |
Il denunciante ha sostenuto che le distorsioni di cui sopra sono sistemiche. Si rileva un intervento dello Stato in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia in relazione, tra l’altro, all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime. Dall’inchiesta sul gluconato di sodio è emerso che, quando i produttori acquistano o appaltano fattori produttivi, i prezzi pagati e registrati come costi sono esposti alle distorsioni sistemiche sopra descritte. A titolo di esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni, contraggono prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione di capitale e sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. |
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(83) |
In conclusione il denunciante ha sostenuto che nel settore dell’eritritolo sono presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(84) |
La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno nella RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo. Gli elementi di prova presenti nel fascicolo comprendevano quelli contenuti nella relazione, nonché nella sua versione aggiornata («relazione aggiornata») (12), che si basa su fonti accessibili al pubblico. |
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(85) |
Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC. |
3.2.2. Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della RPC
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(86) |
Il sistema economico cinese si basa sul concetto di economia di mercato socialista. Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori (13). |
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(87) |
L’economia pubblica è la forza trainante dell’economia nazionale e lo Stato ha il mandato di garantirne il consolidamento e la crescita (14). Pertanto l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. |
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(88) |
Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento alla fase iniziale del socialismo e affida allo Stato il compito di mantenere il sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (15). |
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(89) |
Secondo il diritto cinese inoltre l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. |
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(90) |
A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. |
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(91) |
Dopo la prima frase della disposizione, già esistente, il sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese è stata inserita una seconda frase, che recita: l’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese (16). È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della RPC. |
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(92) |
Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato. |
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(93) |
Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (17). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. |
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(94) |
In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. |
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(95) |
I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono comunque obiettivi espliciti in termini di produzione. |
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(96) |
I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). |
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(97) |
Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (18). |
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(98) |
In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (19). |
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(99) |
Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (20). |
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(100) |
In terzo luogo, sul piano del contesto normativo gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (21). |
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(101) |
Analogamente nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (22). |
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(102) |
In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato (23). |
3.2.3. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione
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(103) |
Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. |
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(104) |
Il settore del prodotto in esame è servito principalmente da società private quali Sanyuan Biotechnology Co., Ltd (24).; Dongxiao Biotechnology Co., Ltd (25), Baolingbao Biology Co., Ltd (26).; Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd (27). |
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(105) |
Tuttavia gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private (28), laddove il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. In effetti l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerando fino a che punto le strutture dello Stato e del partito sono cresciute insieme nella RPC. |
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(106) |
Inoltre il settore del prodotto in esame è soggetto a diverse politiche pubbliche, come le politiche fondamentali del 2022 annunciate dal ministero delle Finanze e dal ministero dell’Agricoltura e degli affari rurali: sviluppo integrato del settore agricolo. Coordinare la configurazione e la creazione di una serie di parchi agro-industriali moderni a livello nazionale, cluster industriali vantaggiosi e caratteristici e comuni agro-industriali forti. Puntare a garantire la sicurezza alimentare a livello nazionale e l’approvvigionamento efficace di prodotti agricoli importanti, con particolare attenzione al riso, al frumento, al granturco, […] costruire un sistema industriale rurale moderno, basato su cittadine industriali forti, di cui i parchi industriali siano il motore e i cluster industriali la colonna portante, con schemi a livello di province, contee e città, e garantire la promozione coordinata di punti, linee e aree, al fine di migliorare la qualità e l’efficienza dello sviluppo industriale nel suo complesso (29). Analogamente il 14° piano quinquennale sulla promozione della modernizzazione dell’agricoltura e delle zone rurali definisce i seguenti obiettivi: creazione di una cintura industriale per la sicurezza alimentare a livello nazionale. Sulla base della produzione e dell’approvvigionamento di riso, frumento, granturco, soia ecc., coordinare lo schema del rafforzamento delle capacità a livello di produzione, trasformazione, stoccaggio e circolazione e creare cinture industriali per la sicurezza alimentare […] (30). |
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(107) |
Il controllo e la supervisione strategica del governo si possono osservare anche a livello delle pertinenti associazioni di settore (31). |
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(108) |
Ad esempio l’articolo 3 dello statuto della CFAA precisa che l’organizzazione accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale (32). La filiale del partito della CFAA (33) è inoltre impegnata a «rafforzare costantemente le capacità di ricerca delle imprese, […] a rafforzare l’attività di edificazione del partito presso le associazioni di settore e ad attuare pienamente i requisiti generali per l’edificazione del partito nella nuova era (34). |
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(109) |
Sanyuan Biotechnology Co., Ltd., Baolingbao Biology Co., Ltd. e Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. sono membri della CFAA (35). Baolingbao Biology Co., Ltd. e Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. figurano inoltre tra i membri di alcuni comitati professionali della CFAA (36). |
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(110) |
Ai sensi dell’articolo 2 del suo statuto, la CSIA persegue l’obiettivo di pubblicizzare e attuare le politiche industriali nazionali, essere pienamente al servizio dell’industria e promuovere la produzione industriale. Inoltre l’articolo 3 stabilisce che la CSIA istituisce un’organizzazione del partito comunista cinese, svolge attività di partito e garantisce le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione del partito e, come nel caso della CFAA, accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale (37). |
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(111) |
Dongxiao Biotechnology Co., Ltd., Biotlogy Co., Ltd. e Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. figurano tra i membri del consiglio esecutivo della CSIA (38). |
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(112) |
Disposizioni analoghe compaiono anche nello statuto della China Biological Fermentation Industry Association («CBFIA») (39). Baolingbao Biology Co., Ltd. e Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. esercitano entrambe la vicepresidenza della CBFIA (40). |
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(113) |
Di conseguenza i produttori privati nel settore del prodotto in esame non possono operare a condizioni di mercato. Di fatto tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. |
3.2.4. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
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(114) |
Il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi tramite la presenza dello Stato nelle imprese. Di fatto le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. |
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(115) |
Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC (41)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito. |
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(116) |
Risulta che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico (42), anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del patriottismo una priorità e seguano la disciplina di partito (43). |
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(117) |
Già nel 2017 era stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (44). Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. |
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(118) |
Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» («Orientamenti») (45), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. |
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(119) |
La sezione II.4 degli orientamenti recita: occorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo; la sezione III.6 recita: occorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri. Gli orientamenti dunque sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altre entità del settore privato (46). |
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(120) |
L’inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l’iscrizione al PCC o il conferimento di funzioni all’interno del partito sono comuni anche nel settore dell’eritritolo. A titolo di esempio, il direttore generale di Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. ricopre incarichi all’interno del PCC e inoltre partecipa in qualità di rappresentante all’attuale 14a Assemblea del popolo di Shandong (eletta nel gennaio 2023) (47). Quando gli è stato chiesto quale fosse il rapporto tra l’edificazione del partito e lo sviluppo dell’impresa, il presidente del sindacato della società, che è anche membro del PCC, ha dichiarato: L’edificazione del partito guida l’impresa e il partito e l’impresa sono integrati e forti (48). |
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(121) |
Inoltre diversi membri del consiglio di amministrazione di Sanyuan Biotechnology Co., Ltd., il maggiore produttore del prodotto in esame, sono membri del PCC (49). Lo stesso vale per Baolingbao Biology Co., Ltd. (50) e Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd., il cui presidente non solo è membro del PCC nonché segretario di partito della società ma partecipa anche in qualità di rappresentante alla 14a Assemblea del popolo di Zhejiang (51). |
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(122) |
La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (52). La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore dell’eritritolo e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi. |
3.2.5. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
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(123) |
L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. |
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(124) |
Nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (53). |
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(125) |
Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto in esame. |
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(126) |
Le politiche fondamentali del 2022 del ministero delle Finanze e del ministero dell’Agricoltura e degli affari rurali sopra descritte (cfr. considerando 106) contemplano anche le seguenti disposizioni che influenzano il funzionamento del settore: lo Stato continuerà ad attuare politiche quali le sovvenzioni per i produttori di granturco e soia, le sovvenzioni per il riso nonché incentivi per le grandi contee produttrici di cereali, in modo da consolidare l’efficacia della riforma strutturale dal lato dell’offerta nel settore agricolo e garantire la sicurezza alimentare nazionale» oppure premi per le principali contee produttrici di sementi. Ampliare la portata del sostegno a favore delle principali contee produttrici di sementi di riso, frumento, granturco […], e promuovere la trasformazione e l’ammodernamento dell’industria delle sementi (54). |
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(127) |
Il 14° piano quinquennale sulla promozione della modernizzazione dell’agricoltura e delle zone rurali (55) mira a migliorare le politiche di sostegno alla produzione cerealicola. Stabilizzare le sovvenzioni a favore dei produttori di cereali, migliorare la politica del prezzo minimo di acquisto per il riso e il frumento e la politica di sovvenzioni per i produttori di granturco e soia. Migliorare il meccanismo di compensazione degli interessi per le principali zone cerealicole e migliorare il sistema della politica di sostegno per le principali contee produttrici di cereali (56). Secondo il 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle coltivazioni a livello nazionale (57), durante il periodo del 14° piano quinquennale valuteremo un potenziale ampliamento, aumenteremo la capacità produttiva, ottimizzeremo la struttura, promuoveremo lo sviluppo diversificato e miglioreremo le capacità in termini di garanzia dell’approvvigionamento (58). |
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(128) |
Il 14° piano quinquennale della CSIA (59) dimostra ulteriormente le politiche che il governo attua nel settore, spiegando che dal 2016 lo Stato ha adattato la politica di stoccaggio temporaneo del granturco delle tre province nordorientali e della regione autonoma della Mongolia interna a un nuovo meccanismo di acquisto orientato al mercato più sovvenzione, che ha provocato un netto calo dei prezzi del granturco e ridotto notevolmente il costo di produzione dell’amido di granturco; al fine di smaltire le scorte in eccesso di granturco, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, la Mongolia interna e altre località hanno concesso sovvenzioni di varia entità alle imprese attive nella trasformazione profonda del granturco, che hanno continuato ad aumentare la capacità produttiva a livello di trasformazione profonda del granturco e di produzione di amido di granturco (60). |
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(129) |
Il 14° piano quinquennale sullo sviluppo della bioeconomia (61) si rivolge direttamente al settore del prodotto in esame, stabilendo l’obiettivo di rafforzare la posizione principale dell’innovazione d’impresa. Consentire alle imprese leader nel settore biologico di svolgere il proprio ruolo di guida e sostegno, guidare le grandi imprese affinché aprano risorse quali l’innovazione tecnologica, la catena di approvvigionamento e i servizi finanziari alla filiera dell’industria a monte e a valle e promuovere l’integrazione e l’innovazione nelle piccole e medie imprese. Concentrarsi sui settori principali che hanno un’influenza ampia e su vasta scala quali la biomedicina, la bioagricoltura e la bioproduzione per incoraggiare le imprese bioinnovative a specializzarsi ulteriormente in sottosettori, a coltivare i propri vantaggi di sviluppo e a rafforzarli per trasformarsi in singoli campioni competitivi a livello mondiale (62). |
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(130) |
Analogamente, a livello provinciale, secondo il 14° piano quinquennale di Hebei sulle industrie strategiche ed emergenti (63) le autorità pubbliche devono plasmare la configurazione industriale del settore come segue: Sviluppare vigorosamente i settori della fermentazione biologica, dei prodotti a base biologica e dei prodotti biologici caratteristici, nonché promuovere l’applicazione integrata della biotecnologia nei settori della medicina, dell’industria chimica, dei materiali, della trasformazione profonda dei prodotti alimentari e delle nuove energie. Consolidare e migliorare i vantaggi degli amminoacidi, degli zuccheri di fecola, dei preparati enzimatici, delle vitamine e di altri prodotti e sviluppare nuovi materiali biologici quali le fibre a base biologica e le sostanze biochimiche (64). |
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(131) |
Inoltre nel 2024 Shandong ha adottato una politica importante volta a promuovere, ammodernare e sviluppare l’industria del granturco (65), fornendo un importante sostegno fiscale a favore delle attività di ricerca e sviluppo. Di tale sostegno fiscale ha beneficiato ad esempio Sanyuan Biotechnology Co., Ltd., il cui rappresentante legale ha dichiarato: Per quanto riguarda la posizione della società sulla scena internazionale, essa è inscindibile dal forte sostegno del dipartimento delle imposte […]. Grazie al miglioramento degli incentivi fiscali, siamo fortemente motivati a svolgere attività di ricerca e sviluppo. Il progetto della società relativo a una capacità di produzione di eritritolo di 50 000 tonnellate è entrato nella fase operativa e si prevede un ulteriore aumento della quota di mercato (66) . |
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(132) |
Pertanto, attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e dei fattori produttivi a monte. |
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(133) |
In sintesi il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. |
3.2.6. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: assenza, applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
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(134) |
Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. |
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(135) |
Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in rapporto alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (67). |
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(136) |
Nella RPC inoltre le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni (68). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l’introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (69). Inoltre nell’assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici (70). |
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(137) |
Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore chimico e dunque a quello dell’eritritolo. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. |
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(138) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame. |
3.2.7. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: distorsione dei costi salariali
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(139) |
Nella RPC non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, in quanto i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (71). |
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(140) |
Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (72). Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. |
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(141) |
Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (73). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC. |
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(142) |
Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore dell’eritritolo non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC). |
3.2.8. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato
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(143) |
L’accesso al capitale per gli attori societari nella RPC è soggetto a varie distorsioni. |
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(144) |
In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (74) che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Come le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) (75) e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC. |
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(145) |
In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (76). Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici. |
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(146) |
Ad esempio il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione (77). Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono prendere in considerazione in particolare come le entità rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale, e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti (78). |
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(147) |
I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo (79). A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (80). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato. |
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(148) |
In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. |
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(149) |
In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all’intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti (81). Recentemente i media ufficiali della RPC hanno riferito che il PCC ha invitato a orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti (82). Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale. |
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(150) |
La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. |
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(151) |
In sostanza, nonostante le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. |
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(152) |
Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. |
3.2.9. Natura sistemica delle distorsioni descritte
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(153) |
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione aggiornata sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione aggiornata si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e nella parte II della relazione aggiornata. |
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(154) |
La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto in esame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono già state descritte in dettaglio, in particolare nella sezione 3.2.2. La Commissione ha rilevato che l’assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di eritritolo sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico nella RPC. Le distorsioni quindi esercitano un’incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame. |
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(155) |
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione aggiornata. |
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(156) |
In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. |
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(157) |
Nella presente inchiesta né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. |
3.2.10. Argomentazioni delle parti interessate
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(158) |
La CCCMC ha presentato osservazioni, in particolare in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Ha sostenuto che per una serie di motivi l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC. |
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(159) |
La Commissione ha ribadito la propria posizione secondo cui l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è pienamente coerente con gli obblighi dell’UE ai sensi della legislazione dell’OMC, in particolare con le disposizioni dell’accordo antidumping. La Commissione ha rilevato che l’esistenza di distorsioni significative che determinano l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stabilita a livello nazionale e, laddove accertata, rende i costi e i prezzi nel paese esportatore inadeguati per la costruzione del valore normale. In tali circostanze l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. |
3.2.11. Conclusioni
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(160) |
Dall’analisi esposta nella presente sezione, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della Cina nella sua economia in generale e nel settore del prodotto in esame, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. |
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(161) |
Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. |
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(162) |
La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva. |
3.3. Paese rappresentativo
3.3.1. Osservazioni generali
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(163) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:
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(164) |
Come spiegato ai considerando da 40 a 56, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivevano i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e inoltre prendevano in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. |
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(165) |
Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di prendere in considerazione come paese rappresentativo appropriato la Colombia nel caso di specie, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
3.3.2. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC
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(166) |
Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato la Colombia, il Brasile, la Thailandia, l’Argentina, l’Ecuador, il Messico, il Perù, il Sud Africa e la Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo. |
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(167) |
Tuttavia, come spiegato ai considerando da 40 a 52, il prodotto oggetto dell’inchiesta risulta essere prodotto solo in paesi che non hanno un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC conformemente ai criteri indicati al considerando 163. |
3.3.3. Produzione di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore
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(168) |
Nella prima nota la Commissione ha concluso che l’acido citrico era un prodotto sostitutivo appropriato appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto dell’inchiesta al fine di individuare un valore esente da distorsioni in un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC per gli stessi fattori produttivi utilizzati nella produzione di eritritolo. Nessuna parte interessata ha contestato tale conclusione. |
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(169) |
In linea con l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, si è ritenuto che i dati finanziari dei produttori di acido citrico potessero essere considerati rappresentativi anche per i produttori esportatori del prodotto in esame. |
3.3.4. Dati pertinenti prontamente disponibili nei potenziali paesi rappresentativi
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(170) |
Nella prima nota la Commissione ha esaminato quali dati finanziari fossero prontamente disponibili per i paesi di cui al considerando 166. La Commissione ha rilevato tali dati in Orbis per una società in Ecuador, una società in Colombia, una società in Messico, una società in Perù, una società in Sud Africa, una società in Argentina, otto società in Turchia, quattro società in Brasile e sei società in Thailandia. I rendiconti finanziari a disposizione della Commissione relativi a tutte le società in Argentina, Ecuador, Messico, Perù, Sud Africa e Turchia e ad alcune società in Brasile e Thailandia non erano idonei in quanto incompleti e/o obsoleti, oppure indicavano che la società in questione era in perdita. |
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(171) |
La Commissione ha quindi esaminato tre possibili paesi rappresentativi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC e una produzione di acido citrico e per i quali erano disponibili rendiconti finanziari che riportavano utili, ossia: Brasile, Colombia e Thailandia. La Commissione ha rilevato l’esistenza, in quel momento, di dati finanziari prontamente disponibili in Orbis per l’anno 2022 in relazione a un produttore di acido citrico in Brasile (Cargill Agricola SA), un produttore di acido citrico in Colombia (Sucroal SA) e tre produttori di acido citrico in Thailandia (Sunshine Biotech International Co. Ltd., COFCO Biochemical (Thailandia) Co. Ltd. e Thai Industrial Citric Co. Ltd.) e, per il 2020, un produttore di acido citrico in Brasile (Primary Products Ingredients Brasil SA). |
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(172) |
Nelle osservazioni sulla prima nota nessuna delle parti ha proposto altri possibili paesi rappresentativi, oltre ai tre di cui sopra, aventi un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC e una produzione di acido citrico. |
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(173) |
Nelle sue osservazioni sulla prima nota, Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. ha chiesto che fosse scelto il Brasile, proponendo nel contempo di utilizzare la Thailandia per individuare un valore esente da distorsioni solo per il glucosio. La società ha sostenuto che ciò era in linea con la prassi della Commissione nel caso R728 - riesame in previsione della scadenza relativo a prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati, nel quale la Commissione ha utilizzato il Brasile come paese rappresentativo ma ha stabilito il valore esente da distorsioni per l’idrogeno utilizzando i dati del maggiore paese esportatore di idrogeno a livello mondiale (Canada). |
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(174) |
In primo luogo la Commissione ha rilevato che la prassi amministrativa precedente non è vincolante ai fini della valutazione della conformità alle disposizioni del regolamento di base (84). Inoltre le importazioni di glucosio in Thailandia provengono quasi esclusivamente dalla RPC, il che esclude la possibilità di utilizzare tali dati. |
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(175) |
Nelle sue osservazioni sulla prima nota Dongxiao Biotechnology Co. Ltd. ha chiesto di utilizzare come paese rappresentativo il Brasile, con la motivazione che questo paese vantava una produzione di prodotti simili a quelli oggetto dell’inchiesta, ossia acido citrico; ha sostenuto che la società brasiliana Cargill Agricola SA è stata redditizia nel 2022, ossia per una parte del periodo dell’inchiesta (dal 1o ottobre 2022 al 30 settembre 2023); ha inoltre sostenuto che i dati sulle importazioni brasiliane (a fini sostitutivi) di quasi tutti i fattori produttivi noti erano reperibili nell’allegato della prima nota e che nella prima nota la Commissione non aveva individuato distorsioni degli scambi in Brasile che incidessero sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(176) |
Il denunciante ha messo in discussione l’adeguatezza dei dati finanziari delle due società brasiliane menzionate nella prima nota (ossia Cargill Agricola SA e Primary Products Ingredients Brasil SA) adducendo che entrambe appartengono a gruppi e che l’influenza del gruppo sui dati finanziari era difficile da valutare. Ha inoltre rilevato che entrambe le società producono e/o vendono una gamma diversificata di prodotti. Per quanto riguarda Cargill Agricola SA, il denunciante ha aggiunto che il fatturato di tale società era circa 150 volte superiore a quello della società colombiana Sucroal SA (a fronte di una capacità produttiva analoga) e che Cargill Agricola S.A aveva il profilo finanziario di una società commerciale. Per quanto riguarda Primary Products Ingredients Brasil SA, il denunciante ha rilevato un cambiamento nell’assetto proprietario e l’assenza di dati finanziari pubblicati per il 2022. |
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(177) |
Il denunciante ha inoltre messo in discussione l’adeguatezza dei dati finanziari delle tre società thailandesi di cui nella prima nota (ossia Sunshine Biotech International Co. Ltd.; COFCO Biochemical (Thailand) Co. Ltd. e Thai Industrial Citric Co. Ltd.). Secondo il denunciante, in assenza di dati più dettagliati e sottoposti ad audit da revisori indipendenti, i dati delle prime due società di proprietà cinese in Thailandia erano scarsamente attendibili ai fini della determinazione dei valori esenti da distorsioni. Inoltre, a suo parere, l’influenza dei gruppi di cui fanno parte Sunshine Biotech International Co. Ltd. e Cofco Biochemical (Thailand) Co. Ltd. avrebbe un impatto sui dati e sulle prestazioni delle società che è difficile da appurare con certezza in assenza di relazioni di audit indipendenti dettagliate sulle società e sui gruppi. Il denunciante ha inoltre affermato che le due società sarebbero orientate all’esportazione, con l’obiettivo principale di fornire acido citrico negli Stati Uniti, dato che le spedizioni di acido citrico di origine cinese sono soggette a dazi elevati al momento dell’importazione negli USA. Il denunciante ha aggiunto che i volumi di produzione in Thailandia erano modesti rispetto alla produzione nella RPC e che il consumo di acido citrico in Thailandia era stimato in 30 000-40 000 tonnellate all’anno. |
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(178) |
Alla luce di quanto precede, il denunciante ha chiesto che fosse utilizzata la Colombia anziché il Brasile e la Thailandia. |
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(179) |
La Commissione ha convenuto con il denunciante che i dati finanziari della società brasiliana Primary Products Ingredients Brasil S.A.A. non erano i più appropriati in quanto obsoleti. I dati in questione si riferivano all’esercizio finanziario 2020, mentre l’inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1o ottobre 2022 e il 30 settembre 2023. |
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(180) |
Nella seconda nota la Commissione ha ulteriormente esaminato quali fossero i dati finanziari disponibili per i paesi individuati nella nota del 21 dicembre 2023, ossia Brasile, Colombia e Thailandia. Le informazioni di cui la Commissione disponeva in tale fase erano identiche a quelle riportate nella prima nota (cfr. considerando 171), salvo il fatto che la Commissione ha ottenuto informazioni più dettagliate e pubblicamente disponibili per il 2022 in relazione al produttore colombiano di acido citrico Sucroal S.A (da Supersociedades, come spiegato al considerando 222). Non erano disponibili informazioni altrettanto dettagliate per le altre società negli altri potenziali paesi rappresentativi. |
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(181) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto più opportuno utilizzare le informazioni finanziarie disponibili per la società colombiana Sucroal SA Inoltre il fatturato di Sucroal SA si colloca a metà tra il fatturato dei maggiori produttori di eritritolo cinesi e quello dei produttori cinesi più piccoli inseriti nel campione. Nessuna delle parti ha contestato questi tre dati di fatto né ha presentato informazioni finanziarie provenienti da società alternative. |
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(182) |
Nelle sue osservazioni sulla seconda nota Dongxiao Biotechnology Co. Ltd. ha messo in dubbio l’uso delle SGAV e dei profitti di Sucroal SA Tali osservazioni sono esaminate nella sezione 3.4.9 e non modificano la conclusione di cui al considerando precedente. |
3.3.5. Livello di protezione sociale e ambientale
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(183) |
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Colombia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. |
3.3.6. Conclusioni
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(184) |
Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Colombia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. |
3.4. Fonti utilizzate per stabilire costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
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(185) |
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati in detta nota. |
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(186) |
Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas (85) («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato i prezzi dell’energia elettrica pubblicamente disponibili della Colombia (86) per determinare i prezzi dell’energia elettrica nonché del gas e del vapore (utilizzando tabelle di conversione tra m2/tonnellata e kWh) e le statistiche dell’ILO (87) per determinare il costo del lavoro. |
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(187) |
Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell’elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha inoltre comunicato di voler calcolare la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e applicare tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime utilizzando i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. |
3.4.1. Fattori produttivi
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(188) |
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i fattori produttivi indicati di seguito e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base: Tabella 1
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(189) |
Dopo la pubblicazione della seconda nota, l’elenco dei fattori produttivi è stato ulteriormente ridotto a causa dell’assenza di prezzi all’importazione in Colombia ricavati dal GTA. I relativi valori sono stati pertanto aggiunti al valore dei materiali di consumo:
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(190) |
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, la Commissione ha utilizzato i costi di produzione comunicati dai produttori esportatori inseriti nel campione che non erano stati inclusi nei singoli fattori di produzione di cui sopra, quali l’ammortamento e i costi di manutenzione. |
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(191) |
Oltre alle spese generali di produzione comunicate, la Commissione ha inoltre incluso anche i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo nella misura in cui non erano stati inclusi nei costi di produzione. |
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(192) |
I relativi importi sono stati ricavati dalle risposte al questionario fornite dai produttori esportatori. Il nuovo importo per le spese generali di produzione è stato espresso in percentuale ed è stato applicato ai costi di produzione ricalcolati. |
3.4.2. Materie prime
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(193) |
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione in Colombia indicata nel GTA, che comprende i dazi all’importazione in Colombia applicabili per il rispettivo codice SA. |
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(194) |
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime; quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società. |
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(195) |
Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della RPC e dei paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (95). I quantitativi rimanenti sono stati considerati rappresentativi. |
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(196) |
La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso, nei considerando da 60 a 157, che non è opportuno utilizzare prezzi e costi praticati sul mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. |
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(197) |
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come peraltro spiegato al considerando 187. |
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(198) |
L’allegato I della prima nota riportava un elenco delle varie materie prime indicate dai produttori esportatori che hanno collaborato a livello di codice SA a 6 cifre o a un livello più dettagliato, se disponibile. |
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(199) |
Nelle sue osservazioni sulla prima nota, Dongxiao Biotechnology Co. Ltd. ha sostenuto che i prezzi all’importazione di un paese terzo non riflettono né i prezzi effettivamente praticati sul mercato interno di tale paese, né i prezzi di acquisto nel paese interessato e che pertanto la Commissione dovrebbe essere disposta ad accettare anche altre fonti di dati pubblicamente disponibili, quali il prezzo di vendita sul mercato interno di un paese terzo o altri prezzi internazionali. Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. ha aggiunto che il prezzo di un fattore produttivo acquistato sul mercato interno dovrebbe essere sostituito con un prezzo all’importazione su base fob. |
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(200) |
La Commissione ha osservato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base prevede l’utilizzo di dati corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti. |
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(201) |
La Commissione non disponeva di dati sui prezzi vigenti nel mercato interno dei potenziali paesi rappresentativi. Per contro i dati sui prezzi all’importazione nei potenziali paesi rappresentativi appropriati sono prontamente disponibili e la Commissione ha pertanto utilizzato il GTA come fonte di tali dati. La Commissione ritiene inoltre che, grazie al gioco della concorrenza, i prezzi all’importazione nei potenziali paesi rappresentativi rispecchiassero fedelmente i prezzi pertinenti praticati sul mercato interno. |
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(202) |
Inoltre, ai fini della determinazione dei prezzi di riferimento pertinenti, la Commissione ha escluso anche i dati sulle importazioni nel paese rappresentativo provenienti dalla RPC. Se i quantitativi delle importazioni dei fattori produttivi sono sufficientemente rappresentativi e non vi sono altre specifiche circostanze che li rendano inadeguati, non vi è alcuna ragione oggettiva per escluderli. |
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(203) |
Pertanto, in assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha respinto le argomentazioni della parte, rilevando al contempo che è sua prassi adeguare i prezzi all’importazione per tenere conto delle tasse all’importazione in modo da rispecchiare il prezzo di mercato del fattore produttivo in questione nel paese rappresentativo. |
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(204) |
Nel corso della verifica in loco delle risposte al questionario dei produttori esportatori, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato della corrispondenza tra la nomenclatura cinese e quella colombiana. I risultati di tale verifica sono stati presentati nella seconda nota. |
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(205) |
In risposta alla seconda nota, Dongxiao Biotechnology Co. Ltd. ha sostenuto che il prezzo del fattore produttivo glucosio si riferisce al glucosio nella sua forma solida e che il prezzo deve riflettere la percentuale di glucosio solido presente nello sciroppo di glucosio utilizzato. La Commissione ha concordato con tale osservazione e ha apportato una correzione del prezzo di riferimento per la società in questione. |
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(206) |
Per quanto riguarda i dazi all’importazione applicabili alle importazioni dei fattori produttivi, questi sono stati inclusi nel prezzo di riferimento utilizzato. |
3.4.3. Sottoprodotti
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(207) |
La Commissione ha esaminato le pratiche contabili dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione relative ai sottoprodotti e ai prodotti di scarto. Ha quindi utilizzato le quantità dei prodotti di scarto venduti e ha ridotto il costo di produzione, utilizzando i prezzi colombiani del codice SA, se disponibili. |
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(208) |
Per i prodotti di scarto per i quali era disponibile soltanto il prezzo del prodotto primario, in assenza di altri dati disponibili la Commissione ha provvisoriamente preso in considerazione il rapporto tra il prezzo del prodotto di scarto nella RPC e il prezzo del prodotto primario nella RPC comunicato dai produttori esportatori. Tale rapporto è stato successivamente applicato al prezzo del prodotto primario in Colombia, ricavato dal GTA. |
3.4.4. Lavoro
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(209) |
La Commissione ha utilizzato gli ultimi dati pubblicamente disponibili ricavati dalle statistiche dell’ILO (96) per determinare i salari nel settore industriale in Colombia. Il valore medio mensile nel periodo dell’inchiesta è stato debitamente adeguato per tenere conto di altri contributi aggiungendo i contributi previdenziali versati dal datore di lavoro, compresi i contributi pensionistici e l’imposta sui rischi professionali: 12 % come contributo del datore di lavoro al fondo pensione, 8,5 % per l’assicurazione sanitaria, 1-2 % per il fondo pensioni di solidarietà e 4-9 % per le imposte sui salari (97) (98). Il costo orario medio del lavoro per ETP ammonta a 18 CNY/ora lavorativa. |
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(210) |
Il numero di ore indicato nel questionario compilato è stato adeguato ove giustificato, in quanto il numero di ore di lavoro giornaliere in fabbrica era pari a 12 ore anziché a 8. |
3.4.5. Energia elettrica
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(211) |
La Commissione ha utilizzato le tariffe dell’energia elettrica pertinenti per l’utenza industriale, pubblicate dal principale fornitore di energia elettrica in Colombia, ossia Enel (99), sul suo sito web. La Commissione ha utilizzato i prezzi dell’energia elettrica per uso industriale nel periodo dell’inchiesta e ha quindi aggiunto il 10 % (100) per tenere conto di altri elementi che incidono sulla bolletta, quali gli oneri di distribuzione. |
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(212) |
Il prezzo per kWh ricavato da questa fonte ammontava a 0,18 USD/kWh, pari a 1,24 CNY + 10 % per gli oneri di distribuzione. |
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(213) |
Nella sua risposta alla seconda nota Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. ha messo in discussione l’utilizzo dei prezzi dell’energia elettrica della Colombia in quanto presumibilmente gonfiati, in parte per via dell’uso di fonti di energia rinnovabili in luogo del carbone. Inoltre, secondo la società, la fonte di energia elettrica in Colombia non è rappresentativa del tipo di energia elettrica effettivamente utilizzato da Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. e non è ad esso comparabile. |
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(214) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto priva di fondamento. La Commissione non ha potuto stabilire, sulla base di fonti pubblicamente disponibili, in che misura i prezzi dell’energia elettrica in Colombia sarebbero gonfiati, né esisteva un parametro di riferimento attendibile per confrontarli. Inoltre la mancata corrispondenza tra le fonti di produzione di energia elettrica in Colombia e quelle relative alla RPC non è un motivo valido per rifiutare i prezzi dell’energia elettrica in Colombia. |
3.4.6. Gas naturale
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(215) |
La Commissione ha utilizzato il prezzo del gas praticato alle imprese in Colombia, pubblicato da GlobalPetroPrices (101) sul suo sito web. Ha utilizzato la media dei dati disponibili nella denuncia (ossia la media per un grande consumatore di gas riferita al periodo che comprende il secondo semestre del 2022 e il primo semestre del 2023, vale a dire un prezzo di 44,29 EUR/MWh) e il prezzo del gas naturale praticato alle imprese in Colombia a giugno del 2023 (0,053 EUR per kWh). Tali tariffe comprendono imposte, oneri e altre componenti della bolletta del gas. Si rileva che 1 m3 di gas naturale ≈ 10,55 kWh e che il costo di 1 kWh era stato stimato a 1,24 CNY + gli oneri di distribuzione di cui sopra. |
3.4.7. Vapore
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(216) |
Per determinare il costo del vapore si è utilizzato il costo del gas naturale e la quantità di gas necessaria per produrre una determinata quantità di vapore. Tenendo conto dei tassi di conversione dell’energia e dei tassi di conversione dal calore al vapore generalmente riconosciuti, la Commissione ha calcolato che occorrono 68,29 m3 di gas naturale per produrre 1 tonnellata di vapore. |
3.4.8. Acqua
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(217) |
Il costo dell’acqua è stato determinato sulla base del costo dell’acqua di un fornitore di acqua colombiano (102), tenendo conto di costi variabili per m3 e di un costo fisso ripartito tra i consumi di acqua. |
3.4.9. Spese generali di produzione, SGAV e profitti
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(218) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti. È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. |
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(219) |
La Commissione ha utilizzato la società colombiana Sucroal SA come base per la determinazione delle percentuali di SGAV e di profitto al fine di costruire il valore normale. La Commissione ha ritenuto che le percentuali così stabilite avrebbero determinato un congruo importo per le SGAV e per i profitti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base a livello franco fabbrica. |
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(220) |
Le spese generali di produzione non sono state individuate separatamente nei dati disponibili del conto profitti e perdite e si è ritenuto che fossero incluse nel costo dei beni venduti. Il valore per le spese generali di produzione era basato sui dati specifici delle società, come spiegato al considerando 190, ed è stato applicato al costo di produzione esente da distorsioni, con l’aggiunta dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo attribuiti alla singola società sulla base dei dati del suo conto profitti e perdite. |
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(221) |
Nella sua risposta alla seconda nota Dongxiao Biotechnology Co. Ltd. ha messo in discussione l’uso delle SGAV e dei profitti di Sucroal SA, sostenendo che i dati della società non erano attendibili e che fonti pubblicamente disponibili (103) indicavano una crescita anomala in termini di utile di esercizio (EBIT) e profitti netti di detta società; ha inoltre chiesto di confermare se sulle SGAV di tale società avessero inciso le donazioni di OAL, principale azionista di Sucroal S.A, a favore di partiti politici. |
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(222) |
La Commissione aveva basato le sue conclusioni su informazioni prontamente disponibili. Poiché la relazione finanziaria completa relativa a Sucroal SA non è pubblicamente né prontamente disponibile, la Commissione ha potuto divulgare soltanto i dati su profitti e perdite forniti da Supersociedades (104). Inoltre Dongxiao Biotechnology Co. Ltd. non ha presentato nessuna fonte alternativa di dati finanziari dettagliati e prontamente disponibili in relazione a Sucroal SA Dal comunicato stampa fornito da Dongxiao Biotechnology Co. Ltd. risultano donazioni effettuate dalle società di OAL a favore di partiti politici (105); tale elenco non includeva Sucroal SA Le argomentazioni contrarie all’uso dei dati finanziari prontamente disponibili di Sucroal SA di cui nella seconda nota sono state pertanto respinte. |
3.5. Calcolo
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(223) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(224) |
La Commissione ha determinato innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. Ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo forniti dal richiedente sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati in Colombia, elencati al considerando 188. |
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(225) |
Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha applicato percentuali per le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando da 218, 219 e 220, determinandole sulla base dei rendiconti finanziari di Sucroal SA. |
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(226) |
La Commissione ha poi aggiunto le spese generali di produzione e gli ammortamenti al costo di fabbricazione esente da distorsioni in modo da ottenere i costi di produzione esenti da distorsioni. |
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(227) |
Ai costi di produzione stabiliti con la modalità di cui al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Sucroal SA Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 15,4 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 18,3 %. |
3.6. Prezzo all’esportazione
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(228) |
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione. Di conseguenza il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.7. Confronto
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(229) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inseriti nel campione. |
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(230) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto di differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, nonché di oneri bancari e costi del credito. |
3.8. Margini di dumping
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(231) |
Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. |
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(232) |
Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, è stato dapprima determinato il loro livello di collaborazione. Il livello di collaborazione è calcolato come volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta. |
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(233) |
I volumi delle esportazioni sono stati stabiliti sulla base dei dati contenuti nel modulo di campionamento, comunicati dai produttori esportatori non inseriti nel campione, e dei dati verificati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori esportatori inseriti nel campione. |
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(234) |
Nel caso di specie il livello di collaborazione non è stato ritenuto alto, in quanto le esportazioni totali dei produttori esportatori che hanno collaborato (inseriti e non inseriti nel campione) costituivano il 74,9 % delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. |
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(235) |
Su tale base, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping per tutti i produttori esportatori che non hanno collaborato sulla base delle operazioni di vendita rappresentative del produttore esportatore inserito nel campione per il quale si è constatato il margine di dumping più elevato. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione
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(236) |
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile è stato fabbricato da un solo produttore dell’Unione, che costituisce «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(237) |
Poiché i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono pervenuti da un solo produttore dell’Unione, per motivi di riservatezza i dati per l’analisi del pregiudizio sono indicati in intervalli di valori. Gli indici tuttavia si basano su dati reali e non sugli intervalli di valori. |
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(238) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta era compresa tra 1 940 e 2 340 tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra effettiva sulla base di una verifica delle relazioni sottoposte ad audit dell’unico produttore noto dell’Unione, vale a dire Jungbunzlauer SA Come indicato al considerando 20, data l’esistenza di un solo produttore noto dell’Unione, la Commissione non ha dovuto ricorrere al campionamento. |
4.2. Consumo dell’Unione
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(239) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi: i) sulle vendite verificate dell’unico produttore noto dell’Unione; e ii) sulle importazioni dal paese interessato e da tutti gli altri paesi terzi, in particolare gli Stati Uniti. |
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(240) |
Il consumo dell’Unione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate)
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(241) |
Su tale base, a seguito di una forte crescita nel 2021 e di un successivo calo che potrebbe essere stato causato dall’accumulo di scorte dovuto al timore di una difficoltà di approvvigionamento nel contesto della pandemia di COVID-19 o da comportamenti inattesi dei consumatori, il consumo dell’Unione è cresciuto del 10 % nel periodo in esame. |
4.3. Importazioni dal paese interessato
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato
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(242) |
Poiché l’eritritolo rientra attualmente nel codice generale NC 2905 49 00 per l’eritritolo nella sua forma pura e nei codici NC 2106 90 92 e 2106 90 98 per i prodotti miscelati, non è stato possibile valutare le importazioni sulla base delle statistiche di Eurostat. Le statistiche sulle importazioni sono state ottenute invece sulla base dei dati di fornitori specializzati di informazioni di mercato sulle statistiche commerciali cinesi e statunitensi, presso i quali il denunciante ha un abbonamento. |
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(243) |
La fonte dei dati per quanto riguarda le importazioni cinesi non è stata divulgata su richiesta del fornitore dei dati. La Commissione ha però effettuato controlli incrociati confrontando i dati forniti dal denunciante con altre fonti statistiche disponibili (Eurostat e Surveillance), le risposte al questionario di campionamento e le risposte al questionario dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. |
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(244) |
La CCCMC ha sostenuto che l’unico approccio accettabile per l’analisi dei dati sulle importazioni (volume, valore) dalla Cina effettuata dalla Commissione sarebbe quello basato sulle statistiche ufficiali di Eurostat con una disaggregazione, basata sulla TARIC, per il commercio di eritritolo. |
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(245) |
A tale riguardo si rileva che i codici TARIC per l’eritritolo sono stati creati solo alla data di apertura del procedimento. Di conseguenza non è stato possibile ricavare direttamente da Eurostat i dati sulle importazioni per il periodo in esame, come indicato al considerando 242. L’argomentazione è stata respinta. |
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(246) |
La quota di mercato delle importazioni cinesi è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato dell’Unione (cfr. tabella 2). |
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(247) |
Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
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(248) |
Dalla tabella 3 emerge che durante il periodo in esame le importazioni dalla RPC sono aumentate in termini assoluti di 3 508 tonnellate, ossia del 36 %. Ciò si è tradotto in un aumento di 17 punti percentuali della quota totale di mercato delle importazioni cinesi nell’Unione durante lo stesso periodo. |
4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
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(249) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base delle informazioni di mercato specializzate di cui al considerando 242. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte verificate al questionario dei produttori esportatori della RPC inseriti nel campione. |
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(250) |
Il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)
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(251) |
Il prezzo medio delle importazioni cinesi è dapprima aumentato nel 2021, raggiungendo il valore di 2 453 EUR/tonnellata (da 1 856 EUR/tonnellata nel 2020), per poi scendere a 1 938 EUR/tonnellata nel 2022 e a 1 572 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta. Nel periodo in esame il calo del prezzo medio unitario delle importazioni cinesi è stato pari al 15 %. I prezzi delle importazioni cinesi si sono mantenuti costantemente al di sotto dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, come si evince dalla tabella 8. |
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(252) |
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
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(253) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico del produttore noto dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. È emerso un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il [40,0 % e il 60,0 %] dovuto alle importazioni dal paese interessato nel mercato dell’Unione. L’undercutting è stato riscontrato per il 100 % dei volumi delle importazioni provenienti dalle società inserite nel campione. |
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(254) |
La Commissione ha inoltre considerato altri effetti sui prezzi, in particolare la presenza di una significativa compressione dei prezzi. Come indicato al considerando 277, dal 2022 in poi l’industria dell’Unione ha registrato un netto aumento dei propri costi di produzione unitari, che è stato determinato sia dai costi indiretti su base unitaria sia dai prezzi dell’energia e delle materie prime. Poiché nello stesso periodo il prezzo delle importazioni dalla RPC è diminuito in modo significativo, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare il proprio prezzo di vendita per coprire il costo di produzione. Tale compressione dei prezzi è un’ulteriore conferma del fatto che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno determinato una perdita di redditività per l’industria dell’Unione. |
|
(255) |
Nelle sue osservazioni relative al pregiudizio notevole, la CCCMC ha sostenuto che il mercato dell’Unione è suddiviso in due segmenti distinti, vale a dire il mercato dell’eritritolo destinato alla produzione alimentare e il mercato dell’eritritolo utilizzato nella produzione di cosmetici e di prodotti farmaceutici. Ha inoltre affermato che l’industria dell’Unione e quella statunitense hanno accesso esclusivo ai segmenti della produzione di cosmetici/prodotti farmaceutici, che sono i più redditizi e dovrebbero essere distinti ed esaminati separatamente, aggiungendo che le vendite dell’industria dell’Unione alle industrie cosmetica/farmaceutica dovrebbero essere scorporate dall’analisi generale del pregiudizio. |
|
(256) |
Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione non godeva di alcuna esclusiva per quanto concerne la fornitura di prodotti cosmetici e farmaceutici. Qualsiasi società che desideri immettere una sostanza sul mercato dell’UE può presentare la relativa domanda di registrazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). |
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(257) |
Dall’inchiesta è inoltre emerso che l’eritritolo per il segmento cosmetico/farmaceutico è identico al prodotto destinato al segmento alimentare, con la differenza che, rispetto all’eritritolo per uso alimentare, deve essere sottoposto a determinati test supplementari. Se questi test supplementari sono effettuati sull’eritritolo per uso alimentare, quest’ultimo diventa completamente intercambiabile con l’eritritolo per uso cosmetico/farmaceutico. È inoltre opportuno osservare che il segmento cosmetico/farmaceutico ha un’importanza marginale, giacché rappresenta meno del 4 % delle vendite dell’industria dell’Unione e meno dell’1 % del consumo dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1. Osservazioni generali
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(258) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
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(259) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Ha valutato gli indicatori macroeconomici e microeconomici sulla base dei dati contenuti nella denuncia e nel questionario compilato dal produttore noto dell’Unione. Poiché la Commissione non è a conoscenza di altri produttori dell’Unione, si è ritenuto che entrambe le serie di dati fossero rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
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(260) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
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(261) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
4.4.2. Indicatori macroeconomici
4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(262) |
Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(263) |
Nel periodo in esame, nonostante un lieve aumento del consumo dell’Unione, come indicato nella tabella 2, il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito drasticamente. La produzione dell’Unione, sebbene sia cresciuta nel 2021 e si sia mantenuta al di sopra dei livelli del 2020 anche nel 2022, nel periodo dell’inchiesta è scesa ad appena il 20 % del livello del 2020. L’industria dell’Unione non è stata in grado di competere con le importazioni oggetto di dumping dalla RPC, i cui prezzi a partire dal 2022 sono stati notevolmente inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione ha pertanto dovuto adeguare la produzione a un volume di vendite molto basso, con una conseguente sospensione pressoché totale della produzione stessa. |
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(264) |
I dati comunicati in relazione alla capacità produttiva fanno riferimento alla capacità installata, che è aumentata del 60 % durante il periodo in esame. Tale ampliamento rifletteva le aspettative dell’industria dell’Unione, che prevedeva una crescita protratta del consumo dell’Unione e una produzione a pieno regime nel 2021. |
|
(265) |
Durante il periodo in esame l’utilizzo degli impianti è dapprima aumentato nel 2021, raggiungendo il 100 % grazie alla forte crescita del consumo dell’Unione, per poi diminuire drasticamente ad appena il 10 % nel periodo dell’inchiesta per effetto della sospensione pressoché totale della produzione in tale periodo. |
4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
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(266) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
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(267) |
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è dapprima aumentato nel 2021 per poi tornare nel 2022 a un livello paragonabile a quello del 2020. Nel periodo dell’inchiesta il volume delle vendite ha subito una notevole contrazione, che si è tradotta in un calo complessivo del 42 % nel periodo in esame. |
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(268) |
Nel corso del periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione in termini di consumo dell’Unione ha mostrato un costante andamento al ribasso che ha subito un’accelerazione nel periodo dell’inchiesta, determinando un calo del 45 % nell’arco del periodo in esame. |
4.4.2.3. Crescita
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(269) |
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato leggermente, mentre il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è nettamente diminuito. L’industria dell’Unione ha dunque registrato una perdita significativa di 13-16 punti percentuali della propria quota di mercato. Allo stesso tempo la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è aumentata di 15-17 punti percentuali nello stesso periodo. |
4.4.2.4. Occupazione e produttività
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(270) |
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività
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(271) |
Nel periodo in esame l’occupazione nell’Unione è calata del 12 %. È tuttavia opportuno osservare che, pur avendo sospeso quasi del tutto la produzione nel periodo dell’inchiesta per via del volume di vendite molto basso causato dalle importazioni oggetto di dumping, il produttore noto dell’Unione ha deciso di mantenere temporaneamente i dipendenti in reperibilità anziché licenziarli. Se l’industria dell’Unione avesse ridotto il numero di dipendenti in modo da riflettere il calo della produzione, la flessione dell’occupazione sarebbe stata molto più accentuata. |
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(272) |
La produttività nel periodo in esame ricalca l’andamento osservato per la produzione: dopo un aumento nel 2021, subentra un calo nel 2022, seguito da un crollo nel periodo dell’inchiesta. La decisione del produttore noto dell’Unione di non licenziare dipendenti nonostante la sospensione pressoché totale della produzione si ripercuote sull’indicatore osservato durante il periodo dell’inchiesta. |
4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
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(273) |
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione. |
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(274) |
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali pratiche di dumping precedenti. |
4.4.3. Indicatori microeconomici
4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
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(275) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dal produttore dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione
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(276) |
I prezzi di vendita sono stati piuttosto stabili tra il 2020 e il 2021, hanno registrato un aumento di circa il 20 % nel 2022 e sono tornati ad essere abbastanza stabili nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2022. Fatta eccezione per il periodo dell’inchiesta, i prezzi di vendita sono rimasti al di sopra del costo di produzione unitario durante il periodo in esame. |
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(277) |
Anche il costo di produzione unitario è rimasto piuttosto stabile tra il 2020 e il 2021 ma nel 2022 è aumentato in misura nettamente maggiore (53 %) rispetto ai prezzi di vendita. Nel periodo dell’inchiesta si è osservato un ulteriore incremento assai consistente, che riflette il forte aumento dei costi indiretti (spese generali di produzione) su base unitaria, a seguito della decisione del produttore noto dell’Unione di mantenere temporaneamente i dipendenti in reperibilità invece di licenziarli allorché ha sospeso quasi del tutto la produzione, come indicato al considerando 271. Un altro fattore fondamentale che ha determinato l’aumento del costo di produzione unitario negli ultimi due periodi dell’arco di tempo preso in esame è stato il rialzo dei prezzi dell’energia e di materie prime quali il glucosio e le sostanze chimiche. |
4.4.3.2. Costo del lavoro
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(278) |
Nel periodo in esame il costo del lavoro del produttore noto dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente
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(279) |
Nel periodo in esame il salario medio per dipendente è cresciuto del 6 %. L’aumento era stato un po’ più marcato fino al 2022 ma nel periodo dell’inchiesta i salari sono leggermente diminuiti, presumibilmente per effetto delle minori retribuzioni nel quadro della sospensione pressoché totale della produzione. |
4.4.3.3. Scorte
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(280) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte del produttore noto dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
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(281) |
Il livello delle scorte è stato notevolmente più elevato nel 2021 (del 34 %) e nel 2022 (del 75 %) rispetto al 2020. Come indicato al considerando 263, il produttore noto dell’Unione ha sospeso quasi completamente la produzione nel periodo dell’inchiesta e ha realizzato il volume di vendite molto basso riducendo i livelli delle scorte, che si sono dimezzati rispetto al 2022, registrando un calo del 12 % rispetto ai livelli del 2020. |
4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
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(282) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito del produttore noto dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(283) |
La Commissione ha stabilito la redditività del produttore noto dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. La redditività era molto buona nei primi due anni del periodo in esame ma è diminuita notevolmente a partire dal 2022, con perdite assai rilevanti nel periodo dell’inchiesta per via del costante aumento delle importazioni oggetto di dumping e dei prezzi più bassi, che hanno determinato un calo delle vendite e la sospensione pressoché totale della produzione. |
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(284) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha avuto un andamento simile a quello della redditività durante tutto il periodo in esame, in particolare facendo registrare un netto calo nel 2022 e un valore fortemente negativo nel periodo dell’inchiesta. |
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(285) |
Mentre nel 2021 gli investimenti sono diminuiti rispetto all’anno precedente, il consumo dell’Unione è aumentato del 39 % (cfr. tabella 2). Questa forte crescita della domanda ha indotto l’industria dell’Unione a decidere di investire nell’ampliamento della capacità produttiva, il che ha determinato livelli di investimento assai elevati nel 2022. Tuttavia nel momento in cui la maggiore capacità produttiva è divenuta disponibile, le importazioni oggetto di dumping avevano già iniziato a incidere negativamente sulle vendite e sulla produzione dell’industria dell’Unione, il che significa che i suddetti investimenti non sono mai stati sfruttati appieno. Nel periodo dell’inchiesta si è nuovamente registrato un netto calo degli investimenti. |
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(286) |
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. In linea con la redditività, l’utile sul capitale investito ha registrato un andamento positivo seguendo una traiettoria di crescita nel 2020 e nel 2021 ma ha subito una netta inversione di tendenza nel 2022, attestandosi a un livello fortemente negativo nel periodo dell’inchiesta. |
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(287) |
La capacità del produttore noto dell’Unione di ottenere capitali è stata gravemente compromessa in quanto il suo flusso di cassa e la sua redditività hanno raggiunto livelli nettamente negativi nel periodo dell’inchiesta a seguito della sospensione pressoché totale della produzione. |
4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio
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(288) |
L’industria dell’Unione ha ottenuto buoni risultati all’inizio del periodo in esame, con indicatori di pregiudizio che in generale si sono mantenuti a livelli positivi registrando una tendenza al rialzo nel 2020 e nel 2021. Ha raggiunto un livello di redditività elevato in un contesto di crescita della domanda, a fronte della quale ha effettuato consistenti investimenti per ampliare la capacità produttiva. |
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(289) |
Tuttavia nel 2022 la situazione del mercato per l’industria dell’Unione si è fortemente deteriorata, facendo registrare una netta inversione di tendenza rispetto all’andamento positivo osservato in precedenza per quasi tutti gli indicatori di pregiudizio. Tale peggioramento si è ulteriormente accentuato nel periodo dell’inchiesta, quando vari indicatori di pregiudizio (in particolare la redditività, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito) hanno raggiunto livelli nettamente negativi. |
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(290) |
L’industria dell’Unione ha dovuto affrontare un aumento dei costi di produzione, che non è riuscita a trasferire sotto forma di aumenti di prezzo a causa dell’undercutting da parte delle importazioni dalla RPC. Ha iniziato a perdere volumi di vendita verso la fine del 2022, il che si è tradotto peraltro in una perdita di quota di mercato del 45 % durante il periodo in esame. Di conseguenza ha dovuto ridurre e, in ultima analisi, sospendere quasi completamente la produzione. |
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(291) |
Il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 36 % durante il periodo in esame, guadagnando 17 punti percentuali in termini di quota di mercato. I prezzi delle importazioni dalla RPC sono inizialmente aumentati del 32 % nel 2021, presumibilmente a causa di strozzature a livello di approvvigionamento e di trasporti che si sono verificate durante la pandemia di COVID-19 e nel periodo immediatamente successivo. Tuttavia nel 2022 i prezzi delle importazioni dalla RPC sono tornati a un livello vicino a quello del 2020 e sono ulteriormente diminuiti nel periodo dell’inchiesta fino a raggiungere un livello inferiore del 15 % rispetto al 2020. In considerazione dei bassi prezzi delle importazioni cinesi, l’industria dell’Unione non ha potuto vendere a un prezzo superiore al suo costo di produzione (costo che è aumentato a causa del rialzo dei prezzi delle materie prime e dell’energia), con conseguenti perdite e una sospensione pressoché totale della produzione nel periodo dell’inchiesta. |
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(292) |
Gli unici indicatori di pregiudizio per i quali non è stato riscontrato un deterioramento significativo durante il periodo in esame sono la capacità produttiva, i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e il costo del lavoro. Ciò riflette tuttavia fattori sottostanti che in realtà sottolineano ulteriormente la gravità del quadro del pregiudizio; in particolare tali fattori sono rispettivamente il completamento del processo di ampliamento della capacità avviato in precedenza, in un momento in cui la produzione era quasi del tutto sospesa, un aumento significativo del costo di produzione e la decisione di mantenere temporaneamente i dipendenti in reperibilità anziché licenziarli. |
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(293) |
In sintesi un aumento del 36 % delle importazioni dalla RPC a prezzi che sono diminuiti del 15 % durante il periodo in esame ed erano notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell’Unione ha coinciso con la drastica inversione di tendenza registrata dall’industria dell’Unione in termini di risultati conseguiti in relazione a tutti gli indicatori di pregiudizio, che sono peggiorati a tal punto da comportare perdite significative e la sospensione pressoché totale della produzione nel periodo dell’inchiesta. |
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(294) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
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(295) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. A norma dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping l’eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e il rialzo dei prezzi delle materie prime e dell’energia. |
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
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(296) |
Come indicato al considerando 248, il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è aumentato del 36 % e si è tradotto in un aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi nell’Unione pari a 17 punti percentuali nel periodo in esame. Nello stesso periodo, come indicato ai considerando 267 e 268, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 42 % e la sua quota di mercato si è ridotta del 45 %. Ciò è avvenuto in un contesto in cui il consumo dell’Unione ha registrato oscillazioni ed è cresciuto complessivamente del 10 % durante il periodo in esame. |
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(297) |
Come indicato al considerando 253, le importazioni cinesi erano effettuate a prezzi notevolmente inferiori rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione e l’undercutting è aumentato in tutto il periodo in esame, determinando un crescente deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Le importazioni cinesi hanno inoltre determinato una compressione dei prezzi durante il PI, quando l’industria dell’Unione non è riuscita a vendere a prezzi superiori ai costi a causa della pressione derivante dalle importazioni oggetto di dumping. |
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(298) |
La Commissione ha pertanto concluso che un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi sensibilmente inferiori ai prezzi dell’Unione ha causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. |
5.2. Effetti di altri fattori
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(299) |
La Commissione ha esaminato inoltre se altri fattori noti, considerati singolarmente o collettivamente, siano in grado di attenuare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole riscontrato in via provvisoria fino a rendere tale nesso non più autentico e reale. |
5.2.1. Importazioni da paesi terzi
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(300) |
Gli Stati Uniti d’America (USA) sono l’unico altro paese terzo da cui è importato il prodotto in esame. Nel periodo in esame il volume delle importazioni dagli USA ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Importazioni da paesi terzi
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(301) |
Come indicato al considerando 248, il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 36 % durante il periodo in esame. Per contro il volume delle importazioni dagli USA è diminuito del 55 % e la loro quota di mercato si è attestata solo tra l’1 % e il 2 % nel periodo dell’inchiesta. |
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(302) |
Inoltre i prezzi delle importazioni dagli USA erano notevolmente superiori ai prezzi delle importazioni dalla RPC e anche leggermente superiori rispetto al prezzo dell’industria dell’Unione. |
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(303) |
La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che, a parte il fatto che tali importazioni non sono state effettuate a prezzi inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, i volumi di importazione erano talmente esigui da non poter contribuire al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
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(304) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni del produttore noto dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(305) |
Il volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione è stato superiore rispetto alle vendite sul mercato interno e ha seguito un andamento analogo a quello delle vendite nell’Unione, seppur registrando un calo ancora più marcato nel periodo dell’inchiesta. Gli Stati Uniti sono stati di gran lunga il più importante mercato di esportazione dell’industria dell’Unione e la causa principale del calo delle esportazioni è stata l’aumento delle importazioni dalla RPC verso gli Stati Uniti. Dall’inchiesta è emerso che anche le esportazioni cinesi verso i mercati di paesi terzi, compresi gli Stati Uniti, sono effettuate al di sotto del valore normale. L’industria dell’Unione non è stata dunque in grado di competere con tali vendite sul mercato statunitense. Anche il prezzo medio di vendita delle esportazioni ha seguito un andamento analogo a quello delle vendite sul mercato interno ed è aumentato a causa del maggiore costo di produzione. |
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(306) |
Il calo dei volumi delle vendite ha avuto un effetto negativo sul volume di produzione e sull’utilizzo degli impianti del produttore dell’Unione e pertanto ha contribuito ulteriormente a un netto aumento dei suoi costi fissi per unità prodotta. Come spiegato al considerando 324, tale elemento è stato preso in considerazione al momento di stabilire il prezzo indicativo e dunque il margine di pregiudizio. |
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(307) |
La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio notevole riscontrato. |
5.2.3. Aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia
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(308) |
La CCCMC ha sostenuto che prezzi dell’energia eccezionalmente elevati nell’UE e le perturbazioni nelle forniture di granturco a prezzi competitivi dall’Ucraina sono due fattori che hanno inciso sui risultati dell’industria dell’Unione. |
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(309) |
Come indicato al considerando 277, il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato a causa del rialzo dei prezzi dell’energia e di materie prime quali il glucosio e le sostanze chimiche. Fino al 2022 l’industria dell’Unione ha potuto in qualche misura aumentare i prezzi a fronte dell’aumento del costo di produzione. Tuttavia, durante il periodo dell’inchiesta, a causa del calo dei prezzi delle importazioni dalla RPC, come indicato al considerando 248, ciò non è stato più possibile. In tale contesto, per continuare a vendere l’industria dell’Unione avrebbe dovuto abbassare i suoi prezzi di vendita a un livello inferiore al costo di produzione. Pertanto l’aumento dei costi non ha attenuato il nesso di causalità. |
5.2.4. Altri fattori
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(310) |
La CCCMC ha sostenuto che la maggiore concorrenza sul mercato dell’Unione degli edulcoranti e una pubblicazione scientifica contenente risultati sfavorevoli (106) dovrebbero essere due fattori da valutare nell’analisi del nesso di causalità effettuata nell’ambito del procedimento. |
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(311) |
I fattori suggeriti dalla CCCMC sarebbero stati pertinenti se avessero determinato una contrazione della domanda del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tuttavia, come indicato nella tabella 2, la domanda è aumentata nel periodo in esame e non vi erano altri elementi da cui desumere che questi due fattori avessero effetti negativi sulla situazione dell’industria dell’Unione. |
5.3. Conclusioni relative al nesso di causalità
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(312) |
Come indicato ai considerando 289 e 290, a partire dal 2022 i buoni risultati ottenuti in precedenza dall’industria dell’Unione hanno subito una drastica inversione di tendenza, come dimostrano praticamente tutti gli indicatori di pregiudizio; tale andamento si è ulteriormente accentuato nel periodo dell’inchiesta, quando diversi indicatori di pregiudizio (in particolare la redditività, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito) hanno raggiunto livelli nettamente negativi. |
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(313) |
Ciò ha coinciso con un aumento significativo delle importazioni dalla RPC a prezzi che sono diminuiti del 20 % durante il periodo in esame e che erano notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell’Unione. Le importazioni cinesi hanno anche determinato una compressione dei prezzi dell’industria dell’Unione durante il PI. |
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(314) |
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L’effetto di tali fattori sull’andamento negativo dell’industria dell’Unione è stato tuttavia limitato, se non addirittura nullo. |
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(315) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio si manifesta in particolare in termini di riduzione delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell’utile sul capitale investito e dell’utilizzo degli impianti. |
6. LIVELLO DELLE MISURE
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(316) |
Nel caso di specie il denunciante ha asserito che esistevano distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. |
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(317) |
Al fine di valutare il livello appropriato delle misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. |
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(318) |
In seguito la Commissione ha esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione sarebbe superiore al loro margine di pregiudizio. |
6.1. Margine di pregiudizio
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(319) |
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. |
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(320) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dall’RPC, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. |
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(321) |
In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto di base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha ritenuto che la combinazione dei profitti del 2020 e del 2021 rappresentasse il profitto di riferimento appropriato, in considerazione del fatto che le importazioni dal paese interessato non avevano ancora avuto un impatto sulla redditività dell’industria dell’UE. Tale margine di profitto è stato fissato al 15,5 %. |
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(322) |
L’industria dell’Unione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni confrontandole con i conti pubblicati di una società che produce acido lattico da zucchero fermentato e che pertanto opera nello stesso segmento. In effetti le argomentazioni dell’industria dell’UE sono state ritenute fondate. Per far sì che il profitto di riferimento riflettesse tale dato, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, comunicate dall’industria dell’UE e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, era pari allo 0,53 %. |
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(323) |
Tale percentuale dello 0,53 % è stata aggiunta al margine di profitto di base del 15,5 % indicato al considerando 321, il che ha portato a un profitto di riferimento del 16,03 %. |
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(324) |
Il produttore dell’Unione non ha prodotto quantità significative del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Pertanto i suoi costi di produzione non sono stati considerati adeguati ai fini della determinazione del prezzo indicativo. Tali costi sono stati influenzati da un aumento significativo dei costi fissi unitari causato dal calo dei volumi di vendita (sia sul mercato interno sia sui mercati di esportazione), che si è tradotto anche in un calo del volume di produzione. Poiché le vendite di questo produttore sono state effettuate in gran parte attingendo alle scorte prodotte nel 2022, il costo di produzione di quell’anno (adeguato all’indice di inflazione del settembre 2023 per la Francia) (107) è stato ritenuto adeguato ai fini della presente inchiesta. |
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(325) |
Su tale base la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli rientra nell’intervallo di valori da 3 200 a 3 700 EUR a tonnellata, che si ottiene applicando il suddetto margine di profitto del 16,03 % al costo di produzione sostenuto dall’unico produttore dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. |
|
(326) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2. |
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(327) |
Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo futuro compreso tra 30 e 35 EUR per tonnellata, che è stato aggiunto al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 325. |
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(328) |
Su tale base la Commissione ha calcolato la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli in un intervallo compreso tra 3 230 e 3 735 EUR per tonnellata per il prodotto simile dell’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 323) al costo di produzione dell’unico produttore dell’Unione come descritto al considerando 324 ed effettuando gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies. |
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(329) |
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio sulla base di un confronto tra la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato inseriti nel campione, stabilita per calcolare l’undercutting dei prezzi, e la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dal produttore dell’Unione sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione. |
|
(330) |
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società (cfr. sezione 3.3).
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6.2. Conclusioni sul livello delle misure provvisorie
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(331) |
In seguito alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
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7. INTERESSE DELL’UNIONE
|
(332) |
Avendo deciso di applicare in questa fase l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base. |
|
(333) |
La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
|
(334) |
L’unico produttore di eritritolo nell’Unione ha presentato la denuncia (cfr. il considerando 2), ha collaborato pienamente all’inchiesta e ha dichiarato che l’istituzione di misure era nel suo interesse. |
|
(335) |
Dall’inchiesta è emerso che il produttore dell’Unione subisce un pregiudizio notevole provocato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. I prezzi di tali importazioni sono notevolmente inferiori ai prezzi del produttore dell’Unione, e hanno comunque causato una notevole compressione dei prezzi, come dimostrato dai margini di underselling riscontrati, nonché perdite significative in termini di quota di mercato e profitti verso la fine del periodo in esame e durante il periodo dell’inchiesta, come descritto ai considerando da 258 a 315. |
|
(336) |
L’istituzione di misure dovrebbe impedire un’ulteriore ondata di importazioni dalla RPC a prezzi molto bassi. In assenza di misure, i produttori cinesi continueranno a vendere a prezzi di dumping il prodotto in esame sul mercato dell’Unione, impedendo all’industria dell’Unione di tornare a produrre a pieno regime, applicare un prezzo di vendita adeguato e generare profitti sufficienti e arrecando in tal modo un ulteriore pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. |
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(337) |
Si è dunque concluso che l’istituzione di misure nei confronti della RPC sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
7.2. Interesse degli importatori indipendenti
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(338) |
La Commissione non ha ricevuto risposte dagli importatori dell’Unione attraverso il questionario specifico. |
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(339) |
Ha pertanto concluso che è improbabile che l’istituzione di dazi antidumping sull’eritritolo originario della RPC abbia un impatto permanente sulla redditività degli importatori. |
7.3. Interesse degli utilizzatori
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(340) |
Due utilizzatori si sono manifestati nell’inchiesta e hanno risposto al questionario. |
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(341) |
Tuttavia, per quanto riguarda le loro posizioni sull’istituzione di misure antidumping e sulla possibilità di trasferire ai loro clienti un eventuale aumento del prezzo dell’eritritolo, gli utilizzatori hanno presentato osservazioni solo nella versione riservata delle loro risposte. La Commissione non è quindi in grado di presentare la sua valutazione dettagliata di tali posizioni. |
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(342) |
Per quanto riguarda gli utilizzatori in questione, le importazioni di eritritolo dalla RPC rappresentano in valore dal 3 % all’11 % del costo complessivo delle merci vendute. Per altri tipi di utilizzatori la percentuale sarebbe inferiore. È inoltre opportuno rilevare che il 2021 è stato un anno record nell’Unione sia per il consumo di eritritolo sia per le importazioni dalla RPC in termini assoluti, nonostante il fatto che i prezzi delle importazioni dalla RPC fossero del 56 % più elevati rispetto al periodo dell’inchiesta (cfr. tabella 4). Di conseguenza l’aumento dei prezzi non ha dissuaso gli utilizzatori o i consumatori finali dal consumare eritritolo. |
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(343) |
Pertanto misure volte a ristabilire condizioni di parità sul mercato dell’Unione non dovrebbero avere un impatto negativo rilevante sugli utilizzatori o sui consumatori. Si presume che gli utilizzatori in questione non si opporrebbero a tali misure volte a ripristinare una concorrenza sana tra l’Unione e i produttori di paesi terzi. |
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(344) |
Alla luce di quanto precede, si conclude in via provvisoria che l’istituzione di eventuali misure antidumping non dovrebbe influire negativamente sulla situazione degli utilizzatori. |
7.4. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
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(345) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell’inchiesta, non esistevano fondati motivi per ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di eritritolo originario del paese interessato. |
8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
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(346) |
In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. |
|
(347) |
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha concluso che il livello appropriato per eliminare il pregiudizio dovrebbe essere il margine di dumping. |
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(348) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
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|
(349) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. |
|
(350) |
Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento o nel suo allegato, compresi i soggetti collegati a quelle espressamente citate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. |
|
(351) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». |
|
(352) |
Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. |
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(353) |
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. |
9. REGISTRAZIONE
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(354) |
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. |
|
(355) |
Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta. |
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(356) |
In questa fase del procedimento non è stata adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. |
10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
|
(357) |
Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato concesso un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati. |
|
(358) |
Sono pervenute osservazioni dal denunciante e da un produttore esportatore. Le osservazioni del denunciante non riguardavano l’esattezza dei calcoli. Il produttore esportatore ha sostenuto che è stato commesso un errore materiale nell’adeguare il valore normale per tener conto delle differenze di imposizione indiretta. Sulla base di tale osservazione, la Commissione ha corretto gli errori materiali nei calcoli dei margini di dumping per tutti e tre i produttori esportatori inclusi nel campione. |
11. DISPOSIZIONI FINALI
|
(359) |
Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere di essere sentite dalla Commissione nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito. |
|
(360) |
Le risultanze relative all’istituzione dei dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo, nella sua forma pura o contenuto in miscele contenenti in peso meno del 10 % di altri prodotti, attualmente classificato con il codice NC ex 2905 49 00 per l’eritritolo nella sua forma pura e i codici NC ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 per i prodotti miscelati (codici TARIC 2905490015, 2106909265 e 2106909815), originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
|
Società |
Aliquota del dazio antidumping provvisorio (%) |
Codice addizionale TARIC |
|
Baolingbao Biology Co., Ltd. |
31,9 |
89BG |
|
Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. |
76,9 |
89BH |
|
Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. |
156,7 |
89BI |
|
Altre società che hanno collaborato indicate nell’allegato |
152,9 |
|
|
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese |
235,6 |
C999 |
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti entrati nell’UE a fini di consumo non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU C, C/2023/1020, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1020/oj.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608 della Commissione, del 5 giugno 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese (GU, serie L, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1608/oj).
(4) Baolingbao Biology Co., Ltd., Dongxiao Biotechnology Co., Ltd., Sanyuan Biotechnology Co., Ltd and Yusweet Co., Ltd.
(5) Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2017, Viraj Profiles Ltd/Consiglio dell’Unione europea, T-67/14, ECLI: EU:T:2017:481, punto 98.
(6) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, [SWD(2017) 483 final/2 del 20 dicembre 2017].
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, del 12 aprile 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 13.4.2023, pag. 16).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, dell’11 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 85 del 12.3.2021, pag. 154.
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 73).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 63).
(12) Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations, [SWD(2024) 91 final del 10 aprile 2024].
(13) Relazione aggiornata– capitolo 2, pag. 7.
(14) Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. 7 e 8.
(15) Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. 10 e 18.
(16) Disponibile all’indirizzo: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm (consultato l’8 aprile 2024).
(17) Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. 29 e 30.
(18) Relazione aggiornata – capitolo 4, pagg. 57 e 92.
(19) Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 149 e 150.
(20) Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. da 153 a 171.
(21) Relazione aggiornata – capitolo 7, pagg. 204 e 205.
(22) Relazione aggiornata – capitolo 8, pagg. 207, 208, 242 e 243.
(23) Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. da 19 a 24, capitolo 4, pagg. 69, 99 e 100, capitolo 5, pagg. 130 e 131.
(24) http://sanyuanbz.com/ (consultato l’8 aprile 2024).
(25) http://www.cndongxiao.com/ (consultato l’8 aprile 2024).
(26) https://www.blb-cn.com/index/index/about_us# (consultato l’8 aprile 2024).
(27) https://www.huakangpharma.com/ (consultato l’8 aprile 2024).
(28) Articolo 33 della costituzione del PCC, articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese. Cfr. la relazione aggiornata – capitolo 3, pagg. da 47 a 50.
(29) http://www.moa.gov.cn/gk/cwgk_1/nybt/202206/t20220610_6402146.htm, punto 20 (consultato l’8 aprile 2024).
(30) https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/11/content_5673082.htm, sezione II.6, riquadro 2 (consultato l’8 aprile 2024).
(31) Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. da 24 a 27.
(32) https://www.cfaa.cn/lxweb/showSecondryPage.action?subLanmuVo.paramRoot=UTI_FIC_INTRODUCTION&chapter.param.paramCode=UTI_FIC_INTRODUCTION_2&type= (ultima consultazione: 8 aprile 2024).
(33) https://www.cfaa.cn/ (ultima consultazione: 8 aprile 2024).
(34) Cfr.:https://www.cfaa.cn/lxweb/showSecondryPage.action?subLanmuVo.paramRoot=UTI_CATEGORY_7.&chapter.id=2286&type= (consultato l’8 aprile 2024).
(35) Per quanto riguarda Sanyuan Biotechnology Co., Ltd., cfr. https://www.cfaa.cn/lxweb/queryCompanyAllDetail.action?companyInfo.id=13137 (ultima consultazione: 8 aprile 2024). Per quanto riguarda Baolingbao Biotechnology Co., Ltd. e Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd., cfr. https://www.cfaa.cn/lxweb/showSecondryPage.action?subLanmuVo.paramRoot=UTI_FIC_INTRODUCTION&chapter.param.paramCode=UTI_FIC_INTRODUCTION_3&type= (ultima consultazione: 8 aprile 2024).
(36) Entrambe le società sono membri dello Sweetener Professional Committee e del Functional Sugar Ingredients Professional Committee; Baolingbao Biology Co., Ltd. è anche membro del Nutritional Enhancers and Special Nutritional Foods Professional Committee. Cfr. https://www.cfaa.cn/lxweb/showSecondryPage.action?subLanmuVo.paramRoot=UTI_FIC_INTRODUCTION&chapter.param.paramCode=UTI_FIC_INTRODUCTION_4 (ultima consultazione: 8 aprile 2024).
(37) https://www.siacn.org/dl/IOa-252B22.html (consultato l’8 aprile 2024).
(38) Per quanto riguarda Dongxiao Biotechnology Co., Ltd., cfr. https://siacn.org.cn/hys/C04ke8i8V6FKwm58AiHI8kZLWAqQfQJGMbT7hpaoMfyhfo=.html (consultato l’8 aprile 2024). Per quanto riguarda Baolingbao Biology Co., Ltd. cfr. https://siacn.org.cn/hys/iRjtptfyhfnlZnu6t27hPXu7asXt46rxUsrzpUWSRfyhfRrLA=.html (consultato l’8 aprile 2024). Per quanto riguarda Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. cfr. https://siacn.org.cn/hys/SWj57c6UUhw8Rgkzb+016qfKa9gWhP3BQaNR0qBW3Tw=.html (consultato l’8 aprile 2024).
(39) http://www.cfia.org.cn/ (consultato l’8 aprile 2024).
(40) http://www.cfia.org.cn/site/term/3.html (consultato l’8 aprile 2024).
(41) Relazione aggiornata – capitolo 3, pag. 40.
(42) Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - Xìs Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. da 10 a 19.
(43) Relazione aggiornata – capitolo 3, pag. 41.
(44) Disponibile all’indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultato l’8 aprile 2024).
(45) Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultato l’8 aprile 2024).
(46) Financial Times (2020) - Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise: https://on.ft.com/3mYxP4j (consultato l’8 aprile 2024).
(47) https://baike.baidu.com/item/%E9%83%AD%E4%BC%A0%E5%BA%84/62571344?fr=ge_ala.
(consultato l’8 aprile 2024).
(48) https://www.sohu.com/a/588371216_121332524.
(49) http://paper.bzrb.net/bzrb/20210616/html/e076d227693fe26ee3cd4b65a598615d.pdf ehttps://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=301206&Pcode=3.0793729&Name=%B8%DF%C1%C1 (entrambi consultati l’8 aprile 2024).
(50) Cfr. la relazione annuale 2023, pagg. 49 e 50, disponibile qui 9827581.PDF (sina.com.cn) (consultato l’8 aprile 2024).
(51) https://baike.baidu.com/item/%E9%99%88%E5%BE%B7%E6%B0%B4/7847517?fr=ge_ala (consultato l’8 aprile 2024).
(52) Relazione aggiornata – capitolo 14, sezioni 14.1, 14.2 e 14.3.
(53) Relazione aggiornata – capitolo 4, pagg. 56, 57, 99 e 100.
(54) http://www.moa.gov.cn/gk/cwgk_1/nybt/202206/t20220610_6402146.htm, paragrafi 6 e 15 (consultato l’8 aprile 2024).
(55) https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/11/content_5673082.htm (consultato l’8 aprile 2024).
(56) Ibidem, sezione II.1.
(57) http://www.moa.gov.cn/govpublic/ZZYGLS/202201/t20220113_6386808.htm (consultato l’8 aprile 2024).
(58) Ibidem, sezione III.1.3.
(59) Disponibile all’indirizzo: https://www.siacn.org/dl/DyZXItsx00.html (consultato l’8 aprile 2024).
(60) Ibidem, sezione I.1.2.
(61) https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202205/t20220509_1324417.html.
(62) Ibidem, sezione III.6.
(63) http://lvsefazhan.cn/index.php/guozijianguan/408.html (consultato l’8 aprile 2024).
(64) Ibidem, sezione IV.3.
(65) https://www.sohu.com/a/756699103_121769698.
(66) Articolo pubblicato il 4 aprile 2024, fonte Ufficio tributario di Binzhou, disponibile all’indirizzo: https://shandong.chinatax.gov.cn/art/2023/4/4/art_216_691244.html (consultato l’8 aprile 2024).
(67) Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. da 171 a 179.
(68) Relazione aggiornata – capitolo 9, pagg. 260 e 261.
(69) Relazione aggiornata – capitolo 9, pagg. da 257 a 260.
(70) Relazione aggiornata – capitolo 9, pagg. 252, 253 e 254.
(71) Relazione aggiornata – capitolo 13, pagg. 360, 361 e da 364 a 370.
(72) Relazione aggiornata – capitolo 13, pag. 366.
(73) Relazione aggiornata – capitolo 13, pagg. da 370 a 373.
(74) Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. da 137 a 140.
(75) Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. da 146 a 149.
(76) Relazione aggiornata – capitolo 6, pag. 149.
(77) Cfr. il documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC», commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa) del 28 agosto 2020: piano d’azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022): http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consultato l’8 aprile 2024). Il piano indica di « attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario ». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: "[r]enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria […]. Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza ».
(78) Cfr. la comunicazione sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali della CBIRC, pubblicata il 15 dicembre 2020: http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (consultato l’8 aprile 2024).
(79) Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 157 e 158.
(80) Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. da 150 a 152, da 156 a 160 e da 165 a 171.
(81) OCSE(2019), OECD Economic Surveys: China 2019, pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all’indirizzo:
https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultato l’8 aprile 2024).
(82) http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consultato l’8 aprile 2024).
(83) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(84) Ad esempio sentenza del 6 luglio 2022, Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture e Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts/Commissione, T-278/20, ECLI:EU:T:2022:417, punto 70.
(85) Global Trade Atlas, disponibile all’indirizzo https://connect.ihsmarkit.com/gta/home.
(86) Cfr. https://www.enel.com.co/es/personas/tarifas-energia-enel-distribucion.html. Per ogni mese sono riportati i prezzi relativi alle Tarifas de energia electrica (USD/kWh)/Sector no residencial/Nivel 2/Industrial sin contribucion/Doble horario (fascia diurna/notturna).
(87) https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer51/?lang=en&segment=indicator&id=EAR_XEES_SEX_ECO_NB_Q.
(88) La maggiorazione per il granturco/mais biologico è basata sulla media ponderata della differenza tra il prezzo del granturco/mais della qualità tipo acquistato e il prezzo del granturco/mais di qualità biologica acquistato da produttori esportatori della RPC inseriti nel campione.
(89) La maggiorazione per l’amido di granturco biologico è basata sulla media ponderata della differenza tra il prezzo dell’amido di granturco della qualità tipo acquistato e il prezzo dell’amido di granturco di qualità biologica acquistato da produttori esportatori della RPC inseriti nel campione.
(90) I lieviti morti sono stati aggiunti all’elenco dei fattori produttivi dopo la pubblicazione della seconda nota.
(91) L’ammoniaca in soluzione acquosa è stata aggiunta all’elenco dei fattori produttivi dopo la pubblicazione della seconda nota.
(92) Il solfato di ammonio è stato aggiunto all’elenco dei fattori produttivi dopo la pubblicazione della seconda nota.
(93) Il sale è stato aggiunto all’elenco dei fattori produttivi dopo la pubblicazione della seconda nota.
(94) Valori specifici per società in base al rapporto tra il prezzo del materiale primario e il prezzo dei materiali di scarto che ne derivano.
(95) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(97) https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/tax/index.html?t=19-employment-taxes.
(98) https://taxsummaries.pwc.com/colombia/individual/other-taxes; https://www.papayaglobal.com/countrypedia/country/colombia/; https://tradingeconomics.com/colombia/social-security-rate; https://actualicese.com/cuanto-le-cuesta-a-un-empleador-la-contratacion-de-un-trabajador-que-devengue-un-salario-minimo/.
(99) Cfr. https://www.enel.com.co/es/personas/tarifas-energia-enel-distribucion.html. Per ogni mese sono riportati i prezzi relativi alle Tarifas de energia electrica (USD/kWh)/Sector no residencial/Nivel 2/Industrial sin contribucion/Doble horario (fascia diurna/notturna).
(100) Stima basata sul confronto tra le tariffe dell’energia elettrica pubblicate da Enel e i prezzi dell’energia elettrica, comprese tutte le voci della bolletta dell’energia elettrica, quali il costo di distribuzione e il costo dell’energia, imposte e oneri legati ai costi ambientali e del combustibile, quali pubblicati per la Colombia all’indirizzo https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/.
(101) https://www.globalpetrolprices.com/natural_gas_prices/.
(102) https://www.acueducto.com.co.
(103) https://www.emis.cn/php/company-profile/CO/Sucroal_SA_en_1214927.html.
(104) Supersociedades è un organismo ufficiale collegato al ministero colombiano del Commercio, dell’industria e del turismo, come indicato alla pagina https://www.supersociedades.gov.co/web/nuestra-entidad.
(105) https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/asi-donaron-las-empresas-a-los-partidos-politicos-en-2023/.
(106) Witkowski, M., Nemet, I., Alamri, H. et al., The artificial sweetener erythritol and cardiovascular event risk. Nat Med 29, 710–718 (2023). https://doi.org/10.1038/s41591-023-02223-9.
ALLEGATO
PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA RPC CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE
|
Nome |
Codice addizionale TARIC |
|
Shandong Xiangchi Jianyuan Bio-Tech Co., Ltd. |
89BJ |
|
Yusweet Co., Ltd. |
89BK |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)