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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1948 |
11.7.2024 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1948 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2024
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2024) 4955]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI. |
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(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI. |
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(4) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione. |
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(5) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2024/1452 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame in Bulgaria, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. |
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(6) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1452 la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H7N5 in uno stabilimento in cui era detenuto pollame, situato nel Land Bassa Sassonia. |
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(7) |
Il focolaio confermato in Germania è inoltre localizzato nelle immediate vicinanze del confine con i Paesi Bassi. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di protezione e di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che dette zone di protezione e di sorveglianza si estendono nel territorio dei Paesi Bassi. |
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(8) |
Le autorità competenti della Germania e dei Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno al focolaio. |
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(9) |
La Commissione, in collaborazione con la Germania e i Paesi Bassi, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da tali Stati membri e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dallo stabilimento in cui è stato confermato il focolaio di HPAI. |
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(10) |
Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Germania e i Paesi Bassi. |
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(11) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Germania e i Paesi Bassi, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. |
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(12) |
È pertanto opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 zone di protezione e di sorveglianza relative alla Germania e ai Paesi Bassi. |
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(13) |
Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, per tener conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite dalla Germania e dai Paesi Bassi in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure in esse applicabili. |
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(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447. |
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(15) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile. |
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(16) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2024
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1452 della Commissione, del 17 maggio 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 2024/1452, 21.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1452/oj).
ALLEGATO
Parte A
Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 2
Stato membro: Germania
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Niedersachsen |
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Landkreis Grafschaft Bentheim 3 km um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordiniaten 7.076164 / 52.354830. Betroffen sind Teile der Gemeinden Bad Bentheim, Isterberg, Quendorf und Nordhorn. |
27.7.2024 |
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Stato membro: Paesi Bassi
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Province Overijssel |
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DE-HPAI(P)-2024-00010 |
Those parts of the province Overijssel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on GPS coordinates 7.076164 / 52.354830. |
27.7.2024 |
Parte B
Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 3
Stato membro: Germania
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Niedersachsen |
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DE-HPAI(P)-2024-00010 |
Landkreis Grafschaft Bentheim 10 km um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordiniaten 7.076164 / 52.354830. Betroffen sind die Gemeinde Isterberg und Teile der Gemeinden Bad Bentheim, Quendorf, Nordhorn, Engden und Schüttorf. |
5.8.2024 |
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Landkreis Grafschaft Bentheim 3 km um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordiniaten 7.076164 / 52.354830. Betroffen sind Teile der Gemeinden Bad Bentheim, Isterberg, Quendorf und Nordhorn. |
28.7.2024 - 5.8.2024 |
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Stato membro: Paesi Bassi
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Province Overijssel |
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DE-HPAI(P)-2024-00010 |
Those parts of the province Overijssel extending beyond the area described in the protection zone contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on GPS coordinates 7.076164 / 52.354830. |
5.8.2024 |
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Those parts of the province Overijssel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on GPS coordinates 7.076164 / 52.354830. |
28.7.2024 - 5.8.2024 |
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Parte C
Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera b), e all'articolo 4
Stato membro: Nessuno
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Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis |
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Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1948/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)