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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1895 |
12.7.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1895 DELLA COMMISSIONE
dell’11 luglio 2024
che approva la modifica di una menzione tradizionale a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio («Añejo»)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 115, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 28, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (2), la domanda di modifica della menzione tradizionale «Añejo» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). |
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(2) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione (4). |
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(3) |
A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 la modifica della menzione tradizionale «Añejo» dovrebbe pertanto essere approvata e iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica della menzione tradizionale «Añejo» pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj).
(3) GU C, C/2024/1117, 25.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1117/oj.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/34/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1895/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)