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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1892

11.7.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1892 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amisulbrom, acido S-Abscissico, thiencarbazone e valifenalate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2014 della Commissione (2) ha approvato la sostanza attiva amisulbrom fino al 30 giugno 2024. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2014 della Commissione (3) ha approvato la sostanza attiva acido S-Abscissico fino al 30 giugno 2024. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2014 della Commissione (4) ha approvato la sostanza attiva thiencarbazone fino al 30 giugno 2024. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2014 della Commissione (5) ha approvato la sostanza attiva valifenalate fino al 30 giugno 2024.

(2)

Le sostanze attive amisulbrom, acido S-Abscissico, thiencarbazone e valifenalate sono elencate nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione delle sostanze attive amisulbrom, acido S-Abscissico, thiencarbazone e valifenalate fino al 30 settembre 2024.

(4)

Le domande e i fascicoli supplementari per il rinnovo delle approvazioni di ciascuna di tali sostanze attive sono stati presentati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (8) tre anni prima della data di scadenza prorogata delle sostanze attive. Il 3 maggio 2023, l'11 aprile 2022, il 28 giugno 2022 e il 4 luglio 2022 gli Stati membri relatori per amisulbrom, acido S-Abscissico, thiencarbazone e valifenalate hanno rispettivamente informato la Commissione di aver verificato l'ammissibilità di ciascuna di tali domande, in particolare la loro completezza e tempestività, e hanno concluso che erano ammissibili.

(5)

Per le sostanze attive thiencarbazone e valifenalate la valutazione dei rischi a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1740 non è ancora stata completata dai rispettivi Stati membri relatori.

(6)

Per le sostanze attive amisulbrom e acido S-Abscissico, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha bisogno di un periodo di tempo supplementare per formulare conclusioni che richiedono, se del caso, la consultazione di esperti. Alla Commissione occorre un periodo di tempo supplementare per prendere la conseguente decisione di gestione dei rischi.

(7)

È pertanto probabile che non sia possibile prendere alcuna decisione sul rinnovo dell'approvazione di tali sostanze attive prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione il 30 settembre 2024 e, poiché i motivi dei ritardi nelle procedure di rinnovo sfuggono al controllo dei rispettivi richiedenti, i periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbero essere prorogati al fine di consentire il completamento delle valutazioni necessarie e di concludere le rispettive procedure di rinnovo dell'approvazione.

(8)

Per le sostanze attive thiencarbazone e valifenalate, poiché la valutazione dei rischi non è ancora stata completata dai rispettivi Stati membri relatori e considerato il tempo necessario per completare le restanti fasi di ciascuna procedura di rinnovo, la durata della proroga dei periodi di approvazione dovrebbe essere fissata a 29 mesi.

(9)

Per le sostanze attive amisulbrom e acido S-Abscissico, poiché l'Autorità ha bisogno di un periodo di tempo supplementare per formulare conclusioni sulle rispettive valutazioni dei rischi, la durata della proroga dei periodi di approvazione per tali sostanze attive dovrebbe essere fissata a 23 mesi e 2 settimane.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(11)

Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non è rinnovata, la Commissione fisserà la data di scadenza alla data di entrata in vigore di tale regolamento oppure alla stessa data prevista prima dell'adozione del presente regolamento, se posteriore. Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione stabilisce la data di applicazione più prossima possibile, opportunamente in base alle circostanze.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2014 della Commissione, del 27 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva amisulbrom, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/193/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014,che approva la sostanza attiva acido S-Abscissico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 48 del 19.2.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/151/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva thiencarbazone, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/145/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva valifenalate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/144/oj).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, solfato di alluminio, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di disodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, valifenalate e fosfuro di zinco (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2007/oj).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1740/oj).


ALLEGATO

L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 65; (Acido S-Abscissico), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 settembre 2026»;

2)

alla riga 69, (Amisulbrom), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 settembre 2026»;

3)

alla riga 70, (Valifenalate), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «1o marzo 2027»;

4)

alla riga 71 (Thiencarbazone), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «1o marzo 2027».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1892/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)