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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1878

2.7.2024

Accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata anche «Unione»,

da una parte,

e

L'UCRAINA,

dall'altra,

di seguito denominate individualmente «parte» e collettivamente «parti»,

CONSAPEVOLI che l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022 («accordo») si è rivelato essenziale per l'Ucraina, sostiene la società e l'economia ucraine consentendo agli operatori del trasporto di merci su strada dell'Unione e dell'Ucraina di effettuare operazioni di trasporto merci verso l'Ucraina e attraverso il territorio ucraino verso l'Unione e viceversa, sostenendo in tal modo anche i corridoi di solidarietà per l'Ucraina.

TENENDO CONTO DEL FATTO che i suoi effetti rimangono positivi anche per l'Unione europea, in particolare per le esportazioni dell'Unione verso l'Ucraina,

RICONOSCENDO che continuano a prevalere le condizioni che giustificano la conclusione dell'accordo, in particolare le gravi perturbazioni cui deve far fronte il settore dei trasporti in Ucraina a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina,

CONSTATANDO che, nella riunione del comitato misto tenutasi il 18 dicembre 2023, è stato concluso che l'accordo risponde allo scopo previsto e che le condizioni che lo giustificano restano valide,

RIBADENDO pertanto l'importanza che entrambe le parti sostengano l'accordo e adottino misure efficaci per garantirne il corretto funzionamento, anche per quanto riguarda la soppressione degli ostacoli alla libera circolazione, in particolare ai valichi di frontiera, conformemente ed entro i limiti del presente accordo. Ciò comprende le misure necessarie per prevenire impedimenti frapposti da privati,

CONSTATANDO tuttavia che, in occasione della riunione del comitato misto, le parti hanno anche rilevato diverse questioni derivanti dall'applicazione e dall'attuazione dell'accordo e dal suo possibile impatto a livello locale sul settore del trasporto su strada nell'Unione europea,

RICONOSCENDO di conseguenza che sono necessarie solo modifiche limitate dell'accordo per agevolarne l'applicazione e rafforzarne l'attuazione,

RICONOSCENDO che tutte le patenti di guida rilasciate in Ucraina che sono scadute dall'entrata in vigore dell'accordo sono state prorogate conformemente al decreto del Consiglio dei ministri dell'Ucraina n. 184 adottato il 3 marzo 2022,

RICONOSCENDO che, qualora l'Ucraina adotti in futuro nuove misure per prorogare la validità amministrativa dei documenti dei conducenti, è importante che tutte le autorità competenti degli Stati membri siano informate tempestivamente,

RISOLUTE a facilitare la verifica su strada delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo,

RISOLUTE a semplificare la verifica su strada del fatto che i trasportatori di merci su strada effettuano operazioni di trasporto di merci su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo,

SOTTOLINEANDO CHE l'articolo 4, lettera d), dell'accordo, in particolare, consente i viaggi a vuoto se sono intrapresi in collegamento con un altro viaggio di cui all'articolo 4, lettere da a) a c), dell'accordo,

SOTTOLINEANDO CHE l'obiettivo di eventuali requisiti aggiuntivi dovrebbe essere quello di agevolare il controllo, e quindi l'applicazione dell'accordo, da parte delle autorità nazionali, al fine di ridurre al minimo l'impatto dei controlli sui flussi di trasporto,

CONSTATANDO, analogamente, che l'applicazione di un autoadesivo ai veicoli che effettuano operazioni di trasporto su strada a norma dell'accordo faciliterà il controllo e quindi l'applicazione dell'accordo da parte delle autorità nazionali,

RICONOSCENDO che, per consentire la corretta attuazione dell'accordo e garantirne l'adeguata applicazione, le parti dovrebbero monitorare il rispetto, da parte dei trasportatori di merci su strada, degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e, a tal fine, comunicarsi reciprocamente le informazioni pertinenti sulle condanne e sulle misure di follow-up,

RICONOSCENDO inoltre che, in casi debitamente giustificati, gli operatori che non rispettano i loro obblighi ai sensi dell'accordo dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di avvalersi dei diritti stabiliti nell'accordo,

RICONOSCENDO che, poiché le condizioni che hanno reso necessario l'accordo continuano a sussistere, è necessario prorogarne la validità fino al 30 giugno 2025,

TENENDO CONTO della necessità di evitare inutili perturbazioni dei flussi commerciali e di evitare ulteriori oneri amministrativi, è opportuno consentire un tacito rinnovo per un ulteriore periodo di sei mesi, a condizione che l'accordo non rappresenti una grave perturbazione dell'insieme del mercato del trasporto su strada di una delle parti, in conseguenza del presente accordo e quale definita nel presente accordo modificativo, e che gli obiettivi dell'accordo continuino ad essere raggiunti,

RICONOSCENDO la necessità di istituire un organismo tecnico specifico sotto l'autorità del comitato misto per agevolare l'attuazione pratica dell'accordo, in particolare delle nuove disposizioni contenute nel presente accordo modificativo,

CONSTATANDO l'eventuale necessità di rispondere alle grandi difficoltà che i trasportatori su strada di una delle parti possono incontrare a livello locale o regionale a seguito dell'applicazione dell'accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Modifiche dell'accordo

L'accordo è così modificato:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'Ucraina informa l'Unione europea e i suoi Stati membri di tutte le misure adottate dopo il 23 febbraio 2022 finalizzate a prorogare la validità amministrativa dei documenti di guida rilasciati dall'Ucraina. Tale informazione è trasmessa sia per via diplomatica che tramite mezzi elettronici, come definito all'articolo 5 bis, paragrafo 6.»

;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«ARTICOLO 5 bis

Obbligo di portare con sé l'autorizzazione nel veicolo

1.   I conducenti portano a bordo del veicolo, in formato cartaceo, una copia autenticata o un estratto dell'autorizzazione a effettuare trasporti internazionali di merci su strada di cui all'articolo 3, punto 2).

2.   Un modello della copia autenticata o dell'estratto dell'autorizzazione è depositato da ciascuna parte presso il comitato misto ai fini di un ulteriore trasferimento alle autorità nazionali competenti delle parti affinché possa essere utilizzato nell'ambito del controllo su strada. L'autorizzazione contiene tutte le informazioni pertinenti che consentono un efficace controllo su strada, tra cui il nome dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia l'autorizzazione, il numero della copia autenticata o il numero di immatricolazione, l'identificazione del trasportatore di merci su strada, compresi il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, le date di rilascio e di validità e un processo di autenticazione in forma scritta o digitale, quali un sigillo e una firma o un codice QR. Un'autorizzazione senza data di validità è considerata permanente. Per i trasportatori di merci su strada stabiliti nell'Unione europea, il modello di autorizzazione è quello di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

3.   L'Ucraina e ciascuno Stato membro dell'Unione europea tengono un registro elettronico nazionale dei trasportatori di merci su strada.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea hanno accesso al registro elettronico ucraino dei trasportatori di merci su strada attraverso un sito web accessibile al pubblico, che consente di verificare che il veicolo controllato sia utilizzato da un trasportatore di merci su strada autorizzato a effettuare trasporti internazionali di merci su strada a norma dell'articolo 3, punto 2). Il comitato misto può adottare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, ulteriori misure necessarie per l'attuazione del presente articolo. In particolare può adottare, se necessario, norme dettagliate sulle modalità di scambio delle informazioni relative alla verifica tempestiva dell'autenticità e della validità delle autorizzazioni, al fine di agevolare ulteriormente l'applicazione, ad esempio mediante controlli automatizzati.

5.   Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo può avvenire stabilendo il collegamento dell'Ucraina al registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU), o a parti di esso, istituito a norma dell'articolo 16, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In tal caso il comitato misto predispone misure per adottare, se del caso, le specifiche tecniche e procedurali per stabilire il collegamento e consentire l'uso dell'ERRU, o di parti di esso, da parte dell'Ucraina.

6.   L'Ucraina e gli Stati membri dell'Unione europea designano punti di contatto nazionali e istituiscono caselle di posta elettronica che consentano lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali delle parti.

ARTICOLO 5 TER

Controllo dei servizi di trasporto su strada

1.   I conducenti che escono dalla parte di stabilimento e entrano nel territorio dell'altra parte con un veicolo a vuoto a norma dell'articolo 4, lettera d), sono considerati conformi a tale disposizione solo se sono in grado di presentare i documenti pertinenti contenenti informazioni attestanti che il viaggio è intrapreso in collegamento con un'altra operazione consentita dal presente accordo a norma dell'articolo 4, lettere da a) a c). A tal fine essi devono recare a bordo del veicolo i documenti attestanti l'esistenza di un contratto o di una richiesta di trasporto, debitamente firmati dal vettore.

2.   Nel contratto o nella richiesta di trasporto debitamente firmati dal vettore di cui al paragrafo 1 devono figurare, in particolare, il nome, l'indirizzo e i recapiti del mittente.

3.   Le operazioni di trasporto di merci su strada effettuate a norma del presente accordo sono considerate conformi all'articolo 4 solo se, durante il ritorno verso la parte di stabilimento, il trasportatore di merci su strada è in grado di fornire chiare prove del fatto che le operazioni e i viaggi effettuati nel territorio dell'altra parte, nel territorio di un paese terzo o nel territorio della stessa parte sono limitati a operazioni bilaterali o di transito autorizzate a norma dell'articolo 4. Nel caso in cui la natura delle merci da trasportare sia modificata al momento dell'arrivo a destinazione del trasportatore di merci su strada, il mittente ne dà conferma mediante un documento appropriato, che il trasportatore di merci su strada deve tenere a bordo del veicolo. Qualora le merci oggetto del trasporto provengano da un paese diverso da quello del luogo di carico, tale luogo di carico deve essere chiaramente identificabile mediante un documento appropriato. Nel caso di veicoli a vuoto che ritornano nella parte di stabilimento del trasportatore di merci su strada, quest'ultimo deve essere in grado di dimostrare che i veicoli sono usciti dal territorio della sua parte di stabilimento a pieno carico.

4.   Le prove di cui al paragrafo 3 del presente articolo possono comprendere polizze di carico, lettere di vettura, dichiarazioni doganali di carico, carnet TIR (Transport International Routier) e dati dei tachigrafi, uno qualsiasi dei quali dovrebbe essere considerato prova sufficiente. Esse sono presentate o trasmesse, su richiesta, all'autorità competente per il controllo della parte che effettua il controllo, entro la durata del controllo su strada. Possono essere presentate o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer, come la lettera di vettura elettronica (e-CMR) ai sensi del protocollo addizionale di Ginevra della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) per quanto riguarda la lettera di vettura elettronica del 20 febbraio 2008. Nel corso del controllo su strada il conducente è autorizzato a contattare il trasportatore di merci su strada o qualunque altra persona o entità al fine di fornire, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.   I controlli effettuati a norma del presente articolo non sono sistematici, in particolare alle frontiere, e sono organizzati in modo da ridurre al minimo l'impatto sui flussi di trasporto e, in ogni caso, da prevenirne le perturbazioni.

6.   Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alle operazioni effettuate sulla base del presente accordo. Esse non pregiudicano le norme e i requisiti applicabili alle operazioni effettuate sulla base di altri strumenti di trasporto internazionale su strada, in particolare ai sensi delle norme della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT), nel qual caso il conducente è tenuto a presentare la relativa autorizzazione.

ARTICOLO 5 QUATER

Autoadesivo

1.   I veicoli che effettuano operazioni di trasporto su strada nell'ambito del presente accordo recano sul parabrezza un autoadesivo visibile e chiaramente identificabile. Tale autoadesivo deve corrispondere al modello che figura nell'allegato I.

2.   La presenza dell'autoadesivo di cui al paragrafo 1 indica, sia per i trasportatori di merci su strada stabiliti in Ucraina che per quelli stabiliti nell'Unione europea, che possono beneficiare dei diritti concessi a norma del presente accordo ed effettuare le operazioni consentite dal presente accordo a norma dell'articolo 4. L'assenza dell'autoadesivo durante le operazioni di trasporto di merci su strada ai sensi del presente accordo è considerata non conforme alle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 5 QUINQUIES

Conformità dei trasportatori di merci su strada

1.   Le autorità competenti di ciascuna parte verificano se i trasportatori di merci su strada autorizzati a effettuare operazioni di trasporto di merci su strada a norma del presente accordo rispettano i loro obblighi.

2.   Le autorità competenti di ciascuna parte adottano misure per identificare i trasportatori di merci su strada stabiliti nell'altra parte che:

a)

effettuano operazioni di trasporto di merci su strada che non sono autorizzate a norma dell'articolo 4, come le operazioni cross-trade o di cabotaggio;

b)

sono coinvolti in frodi o falsificazioni di documenti del conducente, o utilizzano tali documenti o ne traggono vantaggio; oppure

c)

i cui conducenti hanno commesso, ripetutamente e costantemente, le infrazioni gravi seguenti in materia di sicurezza stradale:

i)

guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, quale definita nel diritto dell'Ucraina o dello Stato membro dell'Unione europea in cui l'infrazione è stata commessa;

ii)

superamento dei limiti di velocità in vigore in Ucraina o nello Stato membro dell'Unione europea in cui l'infrazione è stata commessa per la strada o il tipo di veicolo in questione;

iii)

guida in stato di alterazione dovuta a stupefacenti o altre sostanze, quale definita nel diritto dell'Ucraina o dello Stato membro dell'Unione europea in cui l'infrazione è stata commessa;

iv)

comportamento che viola norme sulla circolazione stradale dell'Ucraina o dello Stato membro dell'Unione europea in cui l'infrazione è stata commessa e che ha provocato morte o lesioni personali gravi.

3.   Le autorità competenti di ciascuna parte escludono i trasportatori di merci su strada stabiliti nel loro territorio dalla possibilità di avvalersi dei diritti stabiliti nel presente accordo in casi debitamente giustificati relativi alle violazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), in linea con le rispettive legislazioni di ciascuna parte.

4.   Le autorità competenti di ciascuna parte si trasmettono, almeno una volta al mese, le informazioni sull'identità dei trasportatori di merci su strada stabiliti nell'altra parte che, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, hanno commesso violazioni e sulle misure di follow-up adottate per l'attuazione del presente articolo in relazione ai trasportatori di merci su strada stabiliti nel loro territorio che sono stati identificati come responsabili di violazioni a norma del paragrafo 2. Il modello di cui all'allegato II è utilizzato a tal fine e modificato, se necessario, dal comitato misto conformemente all'articolo 7, paragrafo 5. Esso è reso accessibile online alle autorità competenti di ciascuna parte come documento condiviso protetto.

5.   Le autorità competenti di ciascuna parte riferiscono ogni sei mesi al comitato misto in merito alle misure di follow-up adottate in relazione ai trasportatori di merci su strada stabiliti nel loro territorio che sono stati identificati come responsabili di violazioni a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Il comitato misto può adottare tutte le ulteriori misure necessarie per l'attuazione del presente articolo conformemente all'articolo 7, paragrafo 5. In particolare esso può adottare, se necessario, norme dettagliate sulle modalità di scambio delle informazioni relative alla conformità dei trasportatori di merci su strada a norma del presente articolo. Tale scambio di informazioni può essere effettuato mediante il collegamento dell'Ucraina all'ERRU.

ARTICOLO 5 SEXIES

Assistenza reciproca

1.   Le autorità competenti di ciascuna parte cooperano strettamente, si prestano prontamente assistenza reciproca e si scambiano qualunque altra informazione pertinente al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione del presente accordo.

2.   In particolare, le autorità competenti di ciascuna parte adottano tutte le misure contemplate dalle rispettive legislazioni per garantire che le sanzioni imposte dall'autorità competente dell'altra parte in relazione alle violazioni di cui all'articolo 5 quinquies, paragrafo 2, siano integralmente applicate.»

;

3)

all'articolo 6 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Il presente accordo è prorogato fino al 30 giugno 2025. Esso è tacitamente rinnovato per un periodo di sei mesi, a meno che una delle parti non notifichi all'altra parte, al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo, che non accetta di prorogarlo a causa di prove solide e chiare dell'esistenza di una grave perturbazione dell'insieme del suo mercato del trasporto su strada a seguito del presente accordo o del fatto che gli obiettivi del presente accordo sono manifestamente non più raggiunti.

4.   Ai fini del paragrafo 3, per “grave perturbazione dell'insieme del mercato del trasporto su strada di una delle parti” si intende l'esistenza sul mercato di problemi ad esso specifici, tali da comportare un eccesso grave e potenzialmente persistente dell'offerta rispetto alla domanda, il che comporta una minaccia per la stabilità finanziaria e la sopravvivenza di un numero significativo di trasportatori su tutto il territorio di tale parte.»

;

4)

all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un comitato misto. Esso sorveglia e controlla l'applicazione e l'attuazione del presente accordo e ne riesamina periodicamente il funzionamento alla luce dei suoi obiettivi e, a tal fine, adotta le decisioni previste dal presente accordo conformemente al paragrafo 5.

Il comitato misto può inoltre raccomandare alle parti la sospensione temporanea del presente accordo qualora vi siano prove solide e chiare del fatto che gli obiettivi del presente accordo sono manifestamente non più raggiunti. Sulla base di tale raccomandazione ciascuna parte può decidere di sospendere temporaneamente l'applicazione del presente accordo. La sospensione dell'applicazione dell'accordo è notificata all'altra parte e prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica.»

;

5)

è inserito l'articolo seguente:

«ARTICOLO 7 BIS

Gruppo di lavoro ad hoc sull'attuazione pratica dell'accordo

1.   È istituito un gruppo di lavoro ad hoc specifico al fine di agevolare l'attuazione pratica del presente accordo.

2.   Tale gruppo di lavoro opera sotto l'autorità del comitato misto. Esso non adotta decisioni, ma può formulare raccomandazioni destinate al comitato misto.

3.   Il gruppo di lavoro ad hoc è composto da 16 membri, otto per l'Unione e otto per l'Ucraina.

4.   Il gruppo di lavoro ad hoc è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante dell'Ucraina. Esso è convocato su richiesta di uno dei copresidenti.

5.   Il gruppo di lavoro ad hoc riferisce al comitato misto almeno ogni sei mesi.

6.   Il gruppo di lavoro ad hoc adotta il proprio mandato, che è approvato e modificato, se del caso, dal comitato misto a norma dell'articolo 7, paragrafo 5.»

;

6)

è inserito l'articolo seguente:

«ARTICOLO 9 BIS

Grave perturbazione del mercato del trasporto su strada di una delle parti

1.   Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte, previa consultazione con l'altra parte, l'applicazione del presente accordo o adottare le misure appropriate in una parte del proprio territorio in caso di una grave perturbazione del mercato del trasporto su strada nella zona geografica interessata in conseguenza dell'accordo. Qualsiasi sospensione dell'accordo a norma del presente articolo si applica sia alle operazioni di trasporto su strada effettuate nella zona geografica interessata sia ai trasportatori di merci su strada stabiliti in tale zona geografica al momento dell'adozione della decisione. In caso di sospensione dell'accordo in una parte del territorio di una parte, non è pregiudicato il diritto di transito di cui sono titolari i trasportatori di merci su strada delle parti.

2.   La sospensione dell'applicazione dell'accordo è notificata all'altra parte e prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica.

3.   Ai fini del paragrafo 1, nel caso dell'Unione europea, per “zona geografica” si intende una zona che comprende la totalità o una parte del territorio di uno Stato membro o che si estende alla totalità o a una parte del territorio di altri Stati membri.

4.   Ai fini del paragrafo 1, per “grave perturbazione del mercato del trasporto su strada nella zona geografica in questione” si intende l'esistenza sul mercato di problemi ad esso specifici, tali da comportare un eccesso grave e potenzialmente persistente dell'offerta rispetto alla domanda, il che comporta una minaccia per la stabilità finanziaria e la sopravvivenza di un numero significativo di trasportatori in tale zona geografica.

5.   Le misure adottate a norma del presente articolo restano in vigore per un periodo non superiore a tre mesi, durante il quale la parte interessata può adottare misure per far fronte alla perturbazione. La parte che ha sospeso l'applicazione del presente accordo ne informa immediatamente l'altra parte una volta cessati i motivi della sospensione, al fine di riprendere l'applicazione dell'accordo.»

;

7)

sono aggiunti gli allegati seguenti:

«ALLEGATO I

Image 1

Lunghezza: 5 cm

ALLEGATO II

Conformità dei trasportatori di merci su strada

Identità, indirizzo e numero della licenza

Paese di stabilimento

Data, numero e natura delle infrazioni

Autorità di controllo

Misure di follow-up"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

ARTICOLO 2

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo modificativo è ratificato o approvato dalle parti in conformità alle rispettive procedure. Il presente accordo modificativo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie a tal fine.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'Unione europea e l'Ucraina convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo modificativo a decorrere dalla data della firma.

3.   Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo modificativo i riferimenti in tali disposizioni alla «data di entrata in vigore del presente accordo» si intendono fatti alla «data a decorrere dalla quale il presente accordo modificativo è applicato in via provvisoria», conformemente al paragrafo 2.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ucraina e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo modificativo.

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(1)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(2)  Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).


ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1878/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)